c26 - Comune di Spinetoli

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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con delibera consiliare n. 8 del 13.03.2007 sono stati dettati gli indirizzi per la
costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione del servizio pubblico
farmaceutico;
- che con propria delibera n. 55 del 13.12.2007 , veniva costituita la società Farmacia
Comunale Spinetoli s.r.l. a cui veniva affidato il servizio pubblico farmaceutico ed approvati lo
Statuto della costituenda società e il relativo contratto di servizio riservando al comune la
titolarità;
- che la società è stata costituita in data 18/12/2007_, giusto atto per Notaio dott. Pietro
Caserta , repertorio n. 185954 raccolta 16125 registrato ad Ascoli Piceno il 19/12/2007, ed ha
sede legale ed operativa in Spinetoli Piazza Giacomo Leopardi
- che la Società è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno in data
08/11/2006;
- che la società di gestione ha capitale sociale di euro 10.000,00 ( diecimila
/00)
diviso in quote ai sensi di legge sottoscritto nel seguente modo:
SOCIO
Comune di Spinetoli
Dott. Ssa Miranda Simonetti
- farmacia
%
98%
2%
- che la società ha durata fino al 31/12/2030;
- che il Comune di Spinetoli ha affidato alla costituita società il servizio pubblico di
distribuzione del farmaco e le attività connesse;
-che oltre a reperire risorse per il finanziamento di spese di investimento si intende
stimolare la società ad una maggiore dinamicità per offrire servizi più adeguati alle esigenze
degli utenti , il Comune è intenzionato ad offrire una quota del capitale sociale di proprietà al
prezzo di mercato che sarà ritenuto congruo al momento dell’offerta, riservando il diritto di
prelazione ai soci, fermo rimanendo l’obbligo da parte del Comune di mantenimento di una
quota non inferiore al 51% del capitale sociale;
Tenuto in ogni caso conto che il D.L. 135/2009 nel testo frutto della conversione ex L. 166/2009
ha escluso le farmacie comunali dall’applicazione della disciplina in materia di servizi pubblici a
rilevanza economica ex art. 23 bis D.L. 122/2008 convertito nella legge n. 133/2008,
prevedendo che le modalità gestionali siano esclusivamente quelle di cui all’art.9 legge 475/68
che non contempla la possibilità di gestione delle stesse come SRL di gestione comune-privato
e che l’Art.14 comma 32 del D.L. n.78/2010, convertito in legge 122/2010, sancisce per i
comuni con meno di 30.000 abitanti il divieto di costituire società stabilendo inoltre che entro il
31 dicembre 2012 i comuni debbano mettere in liquidazione le società già costituite o ne
cedono le partecipazioni;
Visto che le manovre finanziarie dell'ultimo periodo hanno disposto misure
pesanti a
carico degli Enti locali, con tagli dei trasferimenti erariali che compromettono seriamente
l'autonomia locale e mettono a rischio la capacità di erogare servizi indispensabili alla
comunità amministrata, pregiudicandone lo sviluppo economico e sociale;
Constatato che ultimamente la parziale liberalizzazione delle farmacie produrrà l'effetto
di una svalutazione delle quote di partecipazione alla Società di cui trattasi, in pregiudizio
dell'Ente;
Ritenuto quindi necessario, nell'attuale condizione, procedere alla vendita di parte delle
quote sociali di proprietà del Comune, essendo l'unica soluzione percorribile per poter reperire
risorse finanziarie a sostegno di investimenti strutturali di cui il Comune necessita, senza
ricorrere eccessivamente all'indebitamento comunque non attuabile rispetto ai vincoli cogenti
del Patto di Stabilità;
Preso atto che si rende necessario, al fine di concretizzare l'operazione di cessione di
una quota del capitale sociale di proprietà del Comune di Spinetoli, conferire la titolarità alla
società di gestione Farmacia Comunale Spinetoli s.r.l.
Visto lo Statuto della Società ed in particolare l'art. 6 relativo al trasferimento delle
partecipazioni;
Visto l’art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.
267/2000;
Udita la relazione del
e uditi gli interventi dei vari consiglieri e la discussione che ne è
seguita la cui riproduzione sommaria risulta dall’allegato ;
Visto il parere favorevole del Responsabile del SERVIZIO , espresso, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Responsabile del servizio finanziario di cui sopra attesta che il presente atto
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
con voti n. 12 favorevoli n.5 contrari(Agostinelli-Ciabattoni-Pagnoni-Pacetti-Gagliardi) ,
DELIBERA
1) - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai
sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) - Procedere al trasferimento della titolarità della farmacia comunale alla Società Farmacia
Comunale Spinetoli s.r.l. e alla successiva cessione di una quota di proprietà .
3) - di fissare, a tal fine, le seguenti linee di indirizzo alla Giunta ed agli organi gestionali:
a) procedere all’affidamento a professionista esperto in materia, per il calcolo del
valore
del conferimento una parte del quale non superiore al 3% dovrà
essere destinato ad incremento del capitale sociale ed il restante a
sovrapprezzo
b) porre in vendita una quota minoritaria della società FARMACIA COMUNALE
Spinetoli s.r.l., detenuta dal Comune di Spinetoli , non superiore al
del capitale
sociale, dando atto che la quota in possesso del Comune , una volta espletata la
vendita, dovrà rimanere al
del capitale sociale, in conformità a quanto previsto
nella delibera consiliare n. 55/2007 e nello Statuto della Società;
c) che l'individuazione dell'acquirente avverrà con procedura ad evidenza pubblica.
, fermo restando il diritto di prelazione previsto dall'art. 6 dello Statuto della Società
a favore degli altri soci;
d) I rapporti con il partner privato selezionato, dovranno essere regolati da appositi
patti, che saranno definiti successivamente con atti predisposti dalla Giunta
Comunale e dai Responsabili interessati, ove saranno previste specifiche tutele a
favore dell'Amministrazione Comunale, determinati i reciproci impegni, disciplinata
la composizione degli organi sociali e definite le modalità di gestione dell'azienda, in
modo da assicurare a tutte le categorie intervenute la più efficiente ed efficace
organizzazione aziendale nel rispetto
e) Precisare che l'individuazione dell'acquirente avverrà con procedura ad evidenza
pubblica.
4) - di impiegare le risorse ottenute dalla cessione della quota del capitale sociale di proprietà
comunale per realizzazione di interventi strutturali;
5) Dare altresì atto che la presente deliberazione costituisce atto fondamentale di Consiglio ai
sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Infine su proposta del Presidente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione
Con voti n. 12 favorevoli n. 5 contrari(Agostinelli-Ciabattoni-Pacetti-Gagliardi-Pagnoni),
DELIBERA
6) - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL
19/06/12
Sentita la relazione del Sindaco che ha manifestato all’assemblea i motivi che hanno
portato a questa decisione legati soprattutto alla necessità -visti gli attuali sviluppi
politici legati alla liberalizzazione,-di dare maggiore impulso alla attività di
distribuzione del farmaco che solo l’ingresso di un eventuale altro socio potrebbe
dare. Oltre ad avere una certa disponibilità da utilizzare per spese di investimento e non
certo per spese correnti.
Il consigliere Agostinelli ritiene la decisione sbagliata conferma la sua contrarietà a
questo tipo di operazione perché si va a danneggiare il settore della sanità che è un
diritto che non si può togliere. A suo avviso non c’è nessuno che possa assicurare che
il tipo di servizio non verrà cambiato ed inoltre anche se la società avesse il bilancio in
perdita è un servizio che deve essere mantenuto. Inoltre chiede quale sorte spetta
all’attuale farmacista ;
Il Sindaco gli ricorda che, la farmacista è sempre socia e poi per quanto riguarda le
decisioni da prendere restano sempre in capo al socio maggioritario che è sempre il
Comune con il 51%;
Pacetti: Intervenendo dice che nessuno parla di soppressione del servizio , il 51% resta
sempre del comune ma è indubbio che il servizio offerto dal privato ha costi più
elevati rispetto al pibblico;
Ciabattoni: vede l’operazione come un modo per fare cassa e tappare i buchi;
Sindaco : gli fa notare che non è possibile utilizzare i fondi in spese correnti ma solo
per investimenti
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