f.to Il DIRIGENTE RESPONSABILE

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ATTI N° 144/01
UFFICIO FORMAZIONE
Dirigente Responsabile Dott. Sergio Castiglioni
DETERMINAZIONE N.
1553/16
DEL
29 dicembre 2016
OGGETTO
CONVENZIONE TRA L’ASST OVEST MILANESE E IL CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
S.R.L. DI MILANO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to DOTT. SERGIO CASTIGLIONI
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che
- l’art. 4 II comma del D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” attribuisce – tra l’altro – ai Dirigenti il
potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno;
richiamato che l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, confluita dal 1.1.2016 in questa
ASST ex L.R. 23/2015, aveva stipulato una convenzione, con deliberazione nr.361/15 del 25.03.2015,
con il ‘Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l.’ (C.M.T.F.) con sede legale in Milano, per
l’effettuazione di tirocini formativi a favore degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in
psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art.3 della Legge 56/89, avente validità
biennale dalla data di sottoscrizione;
preso atto dalla nota email del 30.11.2016 (prot. nr.36606 del 21.12.2016), con la quale la Scuola
predetta ha richiesto, visto il nuovo assetto della ASST Ovest Milanese, la stipula di una nuova e
analoga;
atteso che i tirocini hanno finalità formative;
preso atto della disponibilità manifestata dalla Direzione Socio Sanitaria e dal Servizio di Psicologia
Clinica che hanno favorevolmente accolto l’istanza del succitato Centro;r
rilevato che l’effettuazione dei tirocini non comporterà alcun onere a carico di quest’Azienda
Ospedaliera né creerà rapporti lavorativi di sorta;
rilevato, inoltre, che la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi
è garantita dalla Scuola proponente mediante idonee polizze;
rilevato, da ultimo, che i tirocini prevedono unicamente attività previste nel progetto individuale, in
conformità alle attività previste dal piano formativo rassegnato dalla Scuola;
esaminato il testo della convenzione, con le relative condizioni operative, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ritenuto di stipulare la convenzione con il ‘Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l.’ di Milano,
per l’effettuazione di tirocini per i propri allievi iscritti alla Scuola di specializzazione in psicoterapia
suddetta, con validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione;
DETERMINA
1. di stipulare, per le motivazioni addotte in premessa, la convenzione, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il ‘Centro Milanese di Terapia della
Famiglia S.r.l.’ di Milano, con validità biennale dalla data di sottoscrizione, per le finalità in
premessa stessa riportate;
2. di dare atto che, l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi
sono garantite dalla Scuola proponente;
3. di precisare che la convenzione non crea vincoli lavorativi di sorta e non comporta alcun onere
a carico di questa Azienda, in quanto l’attività di tutor del personale identificato per tale ruolo è
svolta nell’ambito della normale attività di servizio;
4. di precisare inoltre che l’attività prevista nell’ambito dei tirocini è unicamente attività prevista
nel progetto individuale, in conformità al piano formativo rassegnato dalla Scuola e non dovrà
prevedere, pertanto, lo svolgimento di compiti che comportano rischi lavorativi;
5. di dare inoltre atto che tutte le attività connesse allo svolgimento dei tirocini, alla compilazione
del registro presenze ed alla valutazione dell’esperienza competeranno ai Responsabili delle
strutture che saranno di volta in volta individuate dal Responsabile del Direzione Socio
Sanitaria e dal Servizio di Psicologia Clinica, per il tramite dei tutors designati;
6. di autorizzare gli studenti all’accesso alla mensa previo acquisto del buono pasto al costo di
€.3,10 come previsto dalla deliberazione n.771/02 del 19.06.2002 e successive modificazioni;
7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del
procedimento il quale ne comunicherà l’avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici
interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato
all’Albo on-line sul sito informatico aziendale.
f.to Il DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Sergio Castiglioni)
SC/rr
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo on-line sul sito informatico aziendale
www.asst-ovestmi.it, dal 05 gennaio 2016 per quindici giorni consecutivi.
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
(ART. 18 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
La presente copia, composta da n.
conforme
all’originale
esistente
Amministrazione.
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(luogo e data)
presso
pagina/e è
questa
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