ATTI N° 144/01 UFFICIO FORMAZIONE Dirigente Responsabile Dott. Sergio Castiglioni DETERMINAZIONE N. 1553/16 DEL 29 dicembre 2016 OGGETTO CONVENZIONE TRA L’ASST OVEST MILANESE E IL CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA S.R.L. DI MILANO. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to DOTT. SERGIO CASTIGLIONI Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967 IL DIRIGENTE RESPONSABILE Premesso che - l’art. 4 II comma del D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” attribuisce – tra l’altro – ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; richiamato che l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, confluita dal 1.1.2016 in questa ASST ex L.R. 23/2015, aveva stipulato una convenzione, con deliberazione nr.361/15 del 25.03.2015, con il ‘Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l.’ (C.M.T.F.) con sede legale in Milano, per l’effettuazione di tirocini formativi a favore degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art.3 della Legge 56/89, avente validità biennale dalla data di sottoscrizione; preso atto dalla nota email del 30.11.2016 (prot. nr.36606 del 21.12.2016), con la quale la Scuola predetta ha richiesto, visto il nuovo assetto della ASST Ovest Milanese, la stipula di una nuova e analoga; atteso che i tirocini hanno finalità formative; preso atto della disponibilità manifestata dalla Direzione Socio Sanitaria e dal Servizio di Psicologia Clinica che hanno favorevolmente accolto l’istanza del succitato Centro;r rilevato che l’effettuazione dei tirocini non comporterà alcun onere a carico di quest’Azienda Ospedaliera né creerà rapporti lavorativi di sorta; rilevato, inoltre, che la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi è garantita dalla Scuola proponente mediante idonee polizze; rilevato, da ultimo, che i tirocini prevedono unicamente attività previste nel progetto individuale, in conformità alle attività previste dal piano formativo rassegnato dalla Scuola; esaminato il testo della convenzione, con le relative condizioni operative, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; ritenuto di stipulare la convenzione con il ‘Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l.’ di Milano, per l’effettuazione di tirocini per i propri allievi iscritti alla Scuola di specializzazione in psicoterapia suddetta, con validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione; DETERMINA 1. di stipulare, per le motivazioni addotte in premessa, la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il ‘Centro Milanese di Terapia della Famiglia S.r.l.’ di Milano, con validità biennale dalla data di sottoscrizione, per le finalità in premessa stessa riportate; 2. di dare atto che, l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi sono garantite dalla Scuola proponente; 3. di precisare che la convenzione non crea vincoli lavorativi di sorta e non comporta alcun onere a carico di questa Azienda, in quanto l’attività di tutor del personale identificato per tale ruolo è svolta nell’ambito della normale attività di servizio; 4. di precisare inoltre che l’attività prevista nell’ambito dei tirocini è unicamente attività prevista nel progetto individuale, in conformità al piano formativo rassegnato dalla Scuola e non dovrà prevedere, pertanto, lo svolgimento di compiti che comportano rischi lavorativi; 5. di dare inoltre atto che tutte le attività connesse allo svolgimento dei tirocini, alla compilazione del registro presenze ed alla valutazione dell’esperienza competeranno ai Responsabili delle strutture che saranno di volta in volta individuate dal Responsabile del Direzione Socio Sanitaria e dal Servizio di Psicologia Clinica, per il tramite dei tutors designati; 6. di autorizzare gli studenti all’accesso alla mensa previo acquisto del buono pasto al costo di €.3,10 come previsto dalla deliberazione n.771/02 del 19.06.2002 e successive modificazioni; 7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l’avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.; 8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo on-line sul sito informatico aziendale. f.to Il DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott. Sergio Castiglioni) SC/rr RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all’Albo on-line sul sito informatico aziendale www.asst-ovestmi.it, dal 05 gennaio 2016 per quindici giorni consecutivi. AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI (ART. 18 D.P.R. 28/12/2000 N. 445) La presente copia, composta da n. conforme all’originale esistente Amministrazione. …………………………. (luogo e data) presso pagina/e è questa ____________________