( ) (scheda tecnica) - Consiglio regionale dell`Abruzzo

annuncio pubblicitario
L.R. 17 maggio 1991, n. 17 (1).
Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento di capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. - Società
abruzzese gestione aeroporti. (2)
Indice
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 1
La Regione Abruzzo, nell’ambito delle sue finalità di sviluppo socioeconomico e di riassetto territoriale,
nonché per il miglioramento, l’integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto,
partecipa alla S.A.G.A. - Società abruzzese gestione aeroporti S.p.A. con proprie quote azionarie.
Allo stesso fine la Regione Abruzzo partecipa al capitale sociale della società con una quota azionaria del
valore nominale di lire un miliardo seicentomilioni (1.600.000.000), da acquisire alla pari.
La Giunta regionale provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma precedente con riferimento
alle procedure di aumento del capitale sociale (3).
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale in rappresentanza delle quote già sottoscritte, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al
precedente articolo, attraverso le necessarie modifiche allo statuto della Società.
Art. 3
La partecipazione azionaria della Regione Abruzzo alla S.A.G.A. S.p.A. - Società abruzzese gestione
aeroporto - avviene a norma dell’art. 2458 del codice civile. La Regione Abruzzo nomina un numero di
componenti proporzionale alla sua quota di partecipazione (4).
Art. 4
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1991, in lire 250.000.000,
si provvede ai sensi dell’art. 38 della L.R. di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale
iscritto al capitolo 323000 - quota parte della partita n. 7 dell’elenco n. 3 - dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio 1990.
(1) Pubblicata nel BURA 5 giugno 1991, n. 16.
(2) Vedi, anche, la L.R. 19 dicembre 2001, n. 79 e l’art. 63, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, successivamente
abrogato dall'art. 1, comma 32, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.
(3) Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. n. 49 del 1992. Il testo originario era così formulato: “Art.
1 - La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale,
nonché per il miglioramento, la integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa
alla SAGA - Società Abruzzese Gestione Aeroporti SpA - con proprie quote azionarie.
Allo stesso fine, la Regione Abruzzo può partecipare all'aumento del capitale sociale deliberato dalla
predetta società, nel limite di quote azionarie pari a L. 250.000.000 nominali da acquistare alla pari.”.
(4) Articolo già modificato dall’art. 2, L.R. n. 49 del 1992, dall'art. 1, L.R. n. 119 del 1995 e infine così
sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. n. 60 del 1999 (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo
originario era così formulato: «Art. 3 - Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina della
rappresentanza della Regione Abruzzo nel Consiglio di Amministrazione della Soc. SAGA a norma dell'art.
2458 del Codice Civile.
Al fine di individuare le figure professionalmente qualificate, atte a ricoprire il ruolo di amministratore in
rappresentanza della Regione presso il Consiglio di Amministrazione della SAGA, la Giunta regionale,
sessanta giorni prima della seduta consiliare nella quale si prevede di procedere alle nomine di cui sopra,
darà pubblico annuncio delle nomine da effettuare.
I Consiglieri regionali, i Gruppi politici presenti in Consiglio, i singoli cittadini abruzzesi che ritengono di
avere la competenza e professionalità necessarie, possono presentare le candidature, corredando ogni
proposta con un curriculum da cui risultino i requisiti posseduti.
Le domande vanno inoltrate al Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, esaminate le domande pervenute, formula una sua porposta e la invia al Consiglio
regionale.
La Commissione consiliare competente esprime parere favorevole o contrario entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento, a maggioranza semplice.».
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1991, è istituito ed iscritto nel settore 1,
titolo 2, categoria 4, sezione 10, il capitolo 012532 denominato: “Partecipazione della Regione Abruzzo
alla S.p.A. S.A.G.A.” con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 250.000.000.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Scarica