Direttiva vincolante. Modalità di erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale. TITOLO I (Campo di applicazione) ART. 1 (Trasporto sanitario a carico del S.S.R.) 1. La presente direttiva definisce principi e criteri nonchè le modalità per l’effettuazione dei trasporti in ambulanza di infermi e infortunati con oneri a carico del S.S.R.. 2. E’, altresì, regolamentato il trasporto, anche con mezzi diversi dall’ambulanza, di dispositivi ed ausili medici, di sangue, plasma e campioni da analizzare, di organi e quant’altro possa essere strettamente connesso ad una prestazione sanitaria caratterizzata dall’urgenza-emergenza, nonchè di pazienti non deambulanti o con grave inabilità temporanea o permanente. TITOLO II (Trasporti in emergenza/urgenza) ART.2 (Interventi di emergenza/urgenza) 1. - Sono interventi in emergenza/urgenza: il soccorso sanitario; il trasferimento assistito; il trasporto sanitario in emergenza. 2. Per attività di “soccorso sanitario” si intendono gli interventi espletati nei confronti di malati e infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza medica ed eventuale trasporto in ospedale. In particolare sono considerati interventi di soccorso quelli effettuati a favore di soggetti che siano stati coinvolti in incidenti di qualsiasi natura o colpiti da malori improvvisi o che presentino, comunque, condizioni di particolare gravità tali da far ritenere opportuna un’assistenza di primo soccorso sia sul luogo dell’evento che durante il trasporto verso il Pronto Soccorso individuato dalla Centrale operativa del Servizio 118. L’attività di soccorso sanitario può essere espletata anche attraverso l’intervento di automedicali di cui al punto d) dell’art. 9 della L.R. 5 maggio 1994 n° 24 dotate di attrezzature in grado di garantire la sopravvivenza dei pazienti. 3. Per “trasferimento assistito” si intende il trasporto di un paziente – da un ospedale ad un Pronto Soccorso o ad una Unità Operativa di area critica di un altro ospedale – assistito durante il viaggio, in relazione alla particolare gravità delle condizioni del trasportato, da personale sanitario della struttura. 4. Per “trasporto sanitario in emergenza” si intende un qualsiasi trasporto strettamente connesso ad una prestazione sanitaria caratterizzato dall’urgenza ed emergenza della prestazione stessa. In particolare rientrano tra i trasporti sanitari in emergenza i trasporti finalizzati al trapianto di organo, ovvero di sangue ed emoderivati, farmaci ed antidoti o di altri materiali sanitari, qualora risultino indispensabili a salvaguardare le fondamentali funzioni vitali degli assistiti. ART.3 (Gestione e coordinamento operativo dell’emergenza) 1. I trasporti sanitari in emergenza ed urgenza sono disposti o autorizzati dalla Centrale operativa 118. 2. Le attività di soccorso sono coordinate dalla Centrale Operativa secondo quanto stabilito dagli artt.10 e 11 della L.R. 24/94. 3. La valutazione delle singole richieste di intervento e la responsabilità della decisione sulle modalità e sulle priorità nell’effettuare gli interventi di soccorso sono di competenza del medico di turno della centrale operativa. 4. Durante le operazioni di soccorso le decisioni in merito a qualsiasi modalità organizzativa sono assunte dal medico in servizio presso la centrale operativa 118, fatto salvo che sia presente sul luogo il medico di servizio 118 al quale viene affidato il coordinamento dell’intervento. 5. Le chiamate per interventi di emergenza eventualmente pervenute direttamente agli Enti ed alle Associazioni convenzionate devono essere immediatamente comunicate alla centrale operativa 118 affinché il medico in servizio possa prendere le decisioni più opportune. 6. Il coordinamento degli interventi sanitari di soccorso – emergenza, nel caso in cui maxi emergenze coinvolgano più ambiti territoriali della Regione, è affidato alla Centrale operativa del Servizio 118 di Genova. 7. Il Responsabile del Servizio 118 definisce: le linee guida organizzative, i protocolli di intervento e le modalità operative per lo svolgimento dei servizi di Emergenza/urgenza. ART. 4 (Documentazione dei servizi prestati) 1. Il soggetto che ha effettuato l’intervento di emergenza/urgenza è tenuto a compilare in ogni sua parte il relativo foglio di viaggio. 2. Mensilmente i soggetti che hanno effettuato gli interventi di cui all’art.2, trasmettono il riepilogo dei servizi svolti, corredati dai fogli di viaggio, alla Centrale operativa 118 che ha disposto o autorizzato i servizi stessi. 3. Il Servizio 118, effettuati i necessari riscontri, trasmette la documentazione riepilogativa e la relativa attestazione contabile agli uffici dell’azienda sanitaria che provvedono alla liquidazione degli importi dovuti. TITOLO III (Trasporti ordinari) CAPO I (Centri di Coordinamento) ART. 5 (Centri di coordinamento del trasporto ordinario) 1. Presso ogni azienda sanitaria locale, è costituito un centro per il coordinamento dei trasporti ordinari. 2. I suddetti centri si integrano e si coordinano con le Centrali Operative del Servizio 118. 3. I centri programmano e coordinano l’espletamento dei trasporti “programmati territoriali” e dei trasporti per i “trattamenti dialisi” codificando e registrando ciascun servizio. 4. A tal fine i centri sono dotati di personale dedicato e di adeguate risorse tecnologiche. In particolare i centri devono poter disporre di un sistema informativo che permetta la rilevazione, il trattamento e l’archiviazione dei dati relativi alle attività e ai servizi autorizzati. 5. I centri per il coordinamento dei trasporti ordinari operano in stretto collegamento con la Centrale operativa 118. Presso le AA.SS.LL. n° 1, 2, 4 e 5 il Centro di coordinamento è unico. 6. Nella A.S.L. n° 3, ferma restando l’unicità della funzione e della responsabilità, il Centro di Coordinamento può essere articolato, su base distrettuale, in diversi moduli operativi, eventualmente anche in collaborazione con le associazioni di volontariato. 7. Dove non sia specificatamente necessario il trasporto in ambulanza il Centro di coordinamento o altra struttura A.S.L. può disporre il trasporto di più pazienti su uno stesso mezzo; 8. I Centri di coordinamento rispondono direttamente del loro operato al direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale. 9. Per l’espletamento dei trasporti programmati ospedalieri, di cui Titolo IV, le aziende ospedaliere possono avvalersi dei Centri di Coordinamento di cui all’art. 5 ovvero stipulare, sulla base dell’accordo quadro regionale, apposita convenzione con le Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa CAPO II (Trasporto pazienti in trattamento dialisi) ART. 6 (Trasporti per trattamenti dialisi) 1. La programmazione e il coordinamento dei trasporti di pazienti dializzati è effettuata, sulla base della documentazione di cui al comma 2, dal Centro di coordinamento della A.S.L. di residenza dell’assistito. 2. Prima dell’inizio di un ciclo di trasporti e, comunque, almeno una volta all’anno, il responsabile del Centro dialisi pubblico o convenzionato dove è effettuata la prestazione attesta il numero dei trattamenti settimanali previsti e l’indispensabilità del trasporto in ambulanza per motivi sanitari. 3. In caso di variazioni, il Centro dialisi è tenuto a darne immediata comunicazione al centro di coordinamento dell’A.S.L. dell’assistito. ART. 7 (Trasporto dei dializzati agli ambulatori/servizi aziendali/ospedalieri) 1. Qualora, al termine di una seduta dialitica, il paziente necessiti di essere trasportato al domicilio ovvero di essere sottoposto a visita od esami specialistici presso un ambulatorio o servizio, aziendale od ospedaliero, il relativo trasporto è richiesto dal nefrologo di reparto che ne certifica l’indispensabilità nei termini di cui all’art. 6. La richiesta al trasporto è trasmessa al centro di coordinamento. CAPO III (Trasporti ordinari) ART. 8 (Trasporti ordinari richiesti da medici dipendenti da strutture ospedaliere e territoriali pubbliche o convenzionate) 1. I trasporti ordinari richiesti da medici dipendenti da strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate sono programmati dal Centro di coordinamento di residenza dell’assistito. 2. A tal fine il medico richiedente, sotto la propria responsabilità, attesta la non deambulazione e la necessità del paziente, sotto l’aspetto sanitario, di essere trasportato con autoveicoli specifici o per uso speciale e ciò esclusivamente in ragione delle sue condizioni di salute. 3. In particolare sono a carico del S.S.R. i servizi effettuati in ragione: delle condizioni cliniche del trasportato correlate agli effetti dei cicli di chemio/radio terapia. della incapacità motoria del trasportato correlata alla necessità di accedere a cicli di cura di riabilitazione a seguito di patologie moto-neuropatiche in fase post acuta. ART. 9 (Trasporti ordinari richiesti da medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta) 1. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono richiedere, attraverso il ricettario regionale, apponendo la diagnosi clinica, alla struttura della A.S.L., l’autorizzazione al trasporto di pazienti dal domicilio alla struttura di ricovero pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata ovvero dal domicilio alla struttura pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dai LEA o follow-up di patologie croniche di cui al DM 329/99 e successive modificazioni esclusivamente nei seguenti casi: Ultrasessantacinquenni in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità; Assistiti con qualsiasi tipo di invalidità accertata di grado superiore al 67% in condizioni di temporanea non deambulabilità; Pazienti con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli terapeutici di che mio o radioterapia (per questi pazienti è necessaria la certificazione della necessità del trasporto sanitario redatto dal Medico del Centro Oncologico); Pazienti affetti da patologie neurologiche in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità; Pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica o malattia rara o patologia oncologica (ai sensi del D.M. 329 e D.M. 279/2001) in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità. Particolari casi di gravi situazioni invalidanti determinanti la temporanea o permanente non deambulabilità, non comprese nei casi succitati, su motivata proposta del medico di medicina generale e comunque autorizzato dal medico ASL. 2. Il Centro di coordinamento o altra struttura della A.S.L. acquisita la necessaria autorizzazione provvede affinché si proceda al trasporto degli assistiti barellati in ambulanza ovvero, per i soggetti in carrozzina o portatori di gravi inabilità temporanee o permanenti, con idoneo mezzo attrezzato. 3. La richiesta di trasporto deve essere redatta sul ricettario regionale; ART.10 (Trasporti ordinari non riconosciuti) 1. Non sono riconosciuti, né possono essere autorizzati, trasporti connessi a: Visite per il riconoscimento di invalidità civile; Visite per accertamenti INAIL; Visite medico legali ed accertamenti diagnostici connessi; Visite specialistiche ambulatoriali o per indagini strumentali non a carattere diagnostico e/o terapeutico; Trasporti interdomiciliari (dal domicilio dell’utente a quello di un parente o viceversa); Ricoveri, visite specialistiche, prestazioni diagnostiche in ambulatori, case di cura e case di riposo non accreditate (dal domicilio alla struttura e viceversa); Visite o terapie per residenti fuori USL o fuori Regione (fatto salvo per coloro che sono temporaneamente iscritti all’anagrafe sanitaria dell’ASL). ART.11 (Documentazione dei servizi prestati) 1. Le richieste per la programmazione dei trasporti sanitari ordinari sono direttamente trasmesse - telematicamente o via fax - dal medico richiedente al Centro di coordinamento. 2. Qualora non sia il medico curante a trasmettere la richiesta al Centro di coordinamento, il cittadino che necessita del servizio potrà rivolgersi direttamente al Centro. 3. Il Centro dispone il trasporto attribuendo un apposito codice identificativo al servizio. L’assegnazione del codice da parte del Centro di coordinamento, secondo le modalità definite in appositi protocolli operativi, è condizione necessaria per l’ottenimento del rimborso del servizio. 4. Mensilmente i soggetti che hanno effettuato i trasporti di cui al presente Titolo trasmettono al Centro operativo che ha disposto il servizio, un documento riepilogativo unitamente ai fogli viaggio relativi. 5. Il Centro di coordinamento, effettuati i necessari riscontri, trasmette il riepilogo e la documentazione contabile agli uffici dell’Azienda sanitaria locale che provvedono alla liquidazione ed al pagamento degli importi dovuti. TITOLO IV (Trasporti programmati ospedalieri) ART.12 (Casistica) 1. Per trasporti programmati ospedalieri si intendono i seguenti: Trasferimenti da ospedale ad altro ospedale o residenza sanitaria assistenziale anche convenzionata per ricovero; Trasporti di ricoverati da/per reparti di degenza e servizi diagnostici appartenenti alla medesima azienda; Trasporti connessi a consulenze, accertamenti specialistici e/o esami strumentali da ospedale ad ospedale o strutture sanitarie convenzionate e ritorno; Dimissioni dai reparti ospedalieri per trasferimento a domicilio dell’assistito nell’ambito del territorio regionale. 2. Vengono espressamente esclusi da tale definizione tutti i trasporti che rientrano tra quelli di urgenza o di emergenza. di competenza del Servizio 118. ART.13 (Modalità autorizzative) 1. I trasporti elencati all’art.12 ed in particolare le dimissioni, sono autorizzabili esclusivamente in ambito regionale e la richiesta deve essere corredata dalla certificazione del dirigente medico del reparto o della struttura sanitaria che attesti la non deambulabilità e la necessità del paziente, sotto l’aspetto sanitario, di essere trasportato con autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale e ciò esclusivamente in ragione delle sue condizioni di salute. 2. In ogni caso tutti i trasporti in parola sono a carico della struttura che ha richiesto o autorizzato il trasporto sia essa azienda ospedaliera o presidio di A.S.L. o struttura convenzionata. 3. I trasporti fuori regione potranno essere autorizzati dal Direttore Sanitario su richiesta motivata del medico ospedaliero ART. 14 (Norma transitoria) I trasporti di cui agli articoli 8 e 12 sono a carico della struttura che ha richiesto o autorizzato il trasporto sia essa Azienda Ospedaliera o presidio di A.S.L.. Tali trasporti sono a carico altresì delle strutture contrattualizzate ex art. 8 quinques del D.Lgs 502/92 e s.m.i. ed ex art. 26 della L. 833/78 fatti salvi diversi accordi sottoscritti tra le parti.