INDICE - Comune di Pisa

annuncio pubblicitario
I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento di LIVORNO
Via Grande,129- 57123 - LIVORNO
Tel.0586/884624 Fax 0586/896913
E-mail: [email protected]
STUDIO PER LA CORRETTA LOCALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE E
PER LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLA
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA
FASE I
Livio Giuliani1, Francesco Boella2, Francesco Panin3, Andrea Boninti4 e
Giancarlo Lombardi5
1
Direttore Dipartimento Venezia
Dipartimento Venezia
3
Dipartimento Padova
4
Dipartimento Livorno
5
Direttore Dipartimento Livorno
2
1
INDICE
1. I campi elettromagnetici nell’ambiente
Pag. 2-11
2. Principio di precauzione e normativa
Pag. 12-31
3. Simulazione dei livelli di campo sul territorio comunale
Pag. 32-36
4. Conclusioni
Pag. 37-39
5. Tabelle dati di ingresso
Pag. 40-50
La relazione è composta da n° 50 pagine e n° 9 Allegati
Stesura finale del 12/11/2003
1. I Campi elettromagnetici nell’ambiente
2
1.1 Radiofrequenze e microonde (RF/MW)
La comparsa nell’ambiente dei campi elettromagnetici a frequenza di microonde
avviene nella seconda metà del secolo scorso, con l’avvio delle trasmissioni
televisive in banda UHF (0,3-300 GHz). Precedentemente, comunque a partire dagli
anni ’40 del secolo, le microonde avevano avuto solo applicazioni militari, con
l’impiego del radar.
Alla stessa banda di frequenza UHF appartengono le prime trasmissioni radio per
telefonia (480 MHz) e per la telefonia cellulare (ETACS 900 MHZ, GSM 900 e 1800
MHz, UMTS 2100 MHz).
Come è noto il corpo umano è un conduttore e la sua superficie esterna costituisce
uno schermo per il campo elettrico; nella propagazione delle onde radio e delle
microonde ciò costituisce un ostacolo, in quanto la attenuazione del campo elettrico
porta con sé la conseguente attenuazione del campo magnetico e infine la cessazione
della propagazione. Conseguentemente le radiofrequenze e le microonde penetrano
scarsamente all’interno del corpo umano, dissipando la loro energia nei tessuti
attraversati che vengono riscaldati.
Si tratta del cosiddetto effetto termico delle microonde, ben noto nelle applicazioni
per la alimentazione.
A frequenze superiori l’effetto termico cresce fino alle frequenze degli infrarossi per
attenuarsi alle frequenze della luce visibile (1015 – 1018 Hz) e scompare a frequenze
superiori a quelle della luce visibile (ultravioletti, raggi X, raggi gamma).
L’effetto termico delle onde a radiofrequenza (0,03 - 300 MHz) e delle microonde
(0,3-300 GHz) costituisce la più nuova forma di impatto ambientale e sanitario,
diventa tanto più rilevante quanto maggiore è l’impiego delle onde radio per la
3
radiodiffusione (regolata dal trattato di Praga del 1929 e successivamente dal Trattato
di Lucerna del 1933) e delle microonde per la radiodiffusione e per la
telecomunicazione.
Le microonde, e a maggior ragione le radiofrequenza e le onde di frequenza inferiore,
sono classificate come campi elettromagnetici non ionizzanti, con l’acronimo NIR
(Non Ionizing Radiation: l’acronimo fa alle radiazioni e quindi ai campi in fase di
propagazione: propriamente radiofrequenze e microonde). La denominazione è
dovuta al fatto
che alle frequenze in questione i
fotoni
non hanno energia
sufficiente per produrre come effetto la ionizzazione, ossia l'alterazione della carica
elettrica degli atomi o delle molecole. I campi alle frequenze radio e di microonde
sono perciò distinti da quelli dei raggi ultravioletti, X e gamma, i cui fotoni hanno
energia sufficiente a ionizzare un atomo o una molecola. Poiché i campi
elettromagnetici in fase di propagazione si irradiano nello spazio intorno alla sorgente
(antenna o apparato trasmittente) in modo oscillatorio, vengono detti anche 'onde
elettromagnetiche', caratterizzate dalle seguenti grandezze fisiche:
- la frequenza (numero di oscillazioni complete al secondo, misurata in hertz, Hz),
. il periodo (l’inverso della frequenza, misurato in secondi, s),
. la lunghezza d'onda (pari alla distanza percorsa dall'onda entro un periodo, misurata
in metri, m)
. la velocità di propagazione (pari alla velocità della luce nello spazio vuoto, espressa
in metri/secondi, m/s)
. l’intensità delle componenti perpendicolari alla propagazione (campo elettrico
espresso in volt/metro, V/m, e campo magnetico, misurato in Ampère/metro, A/m)
espresse in valore efficace
4
. la densità di potenza (prodotto vettoriale delle componenti perpendicolari, espressa
in Watt/metroquadrato, W/m2).
Radiofrequenze
e
microonde
appartengono
allo
spettro
delle
frequenze
elettromagnetiche comprese tra 0,03 MHz e 300 GHz, come in Tab.1. Nella tabella,
procedendo da sinistra verso destra, sono seguite dalle radiazioni luminose visibili e
da quelle ionizzanti, suddivise in ultravioletti, raggi X e raggi gamma.
Onde elettromagnetiche in alta e altissima frequenza
Radio
Microonde Infrarossi Luce
frequenze
UV raggi X
visibile e Gamma
30 KHz 300 MHz 300 GHz 1015 – > 1018 Hz
300 MHz 300 GHz 1015 Hz 1018
Hz
Legenda
Hz = hertz; KHz = 1.000 hertz; MHz= 1.000.000,
GHz = 1.000.000.000 hertz,
gli intervalli non includono l’estremo inferiore.
Tab. 1
Nelle RF, radiofrequencies (radiofrequenze), vanno comprese le emissioni delle
stazioni radio, in onda lunga, in onda corta e media e in modulazione di frequenza e
le emissioni televisive in banda VHF (VHF: very high frequencies, nell’intervallo 30300 MHz); come sopra già evidenziato, le emissioni televisive UHF (ultra high
frequencies) e le emissioni delle stazioni radio base per telefonia cellulare
5
appartengono all’intervallo di frequenza delle microonde (MW, microwaves) così
come le emissioni di onde elettromagnetiche per ponti radio, per comunicazioni
satellitari, per rilevamenti radar e dei forni a microonde.
1.2 - Fonti
Le fonti che generano le NIR possono essere suddivise dal punto di vista
merceologico in cinque gruppi: a) fonti naturali; b) fonti industriali ed artigianali; c)
fonti da telecomunicazioni e radiodiffusione; d) fonti domestiche; e) fonti
diagnostiche o terapeutiche.
Le fonti naturali sono la terra, l'atmosfera, i raggi solari, i raggi cosmici. Questi
ultime due, a causa della presenza di radiazioni ultraviolette e di raggi X e gamma
possono avere effetti avversi sulla salute.
Le fonti industriali o artigianali di RF e MW sono costituite, tra l’altro, dagli apparati
impiegati nell'industria o nei laboratori artigiani per trattamenti termici, di fusione,
incollatura, essiccamento, polimerizzazione, sterilizzazione, prevulcanizzazione.
Altre fonti industriali che generano campi elettromagnetici RF e MW, sono, come già
detto, le stazioni radio e radiotelevisive, le stazioni radio base per la telefonia
cellulare, i ponti radio, le comunicazioni satellitari, i radar civili e militari.
Sono fonti domestiche di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e a
frequenza di microonda i dispositivi elettronici come il computer, i forni a
microonde, i varchi magnetici o sistemi di prossimità, gli antifurti e sistemi di
allarme.
Le fonti di applicazione sanitaria sono costituite dalle apparecchiature che a fini
terapeutici o diagnostici utilizzano o generano campi elettromagnetici nell’intero
6
intervallo di frequenza RF/MW: dagli apparecchi fisioterapici di Marconiterapia alla
risonanza magnetico nucleare (RMN).
Si osservi che mentre la presenza nell’ambiente dei campi elettromagnetici generati
dalle fonti domestiche, industriali ed artigianali costituisce un effetto secondario e
indesiderato del loro funzionamento, e infatti la ricerca tecnico-industriale tende a
ridurne la presenza, nel caso delle applicazioni mediche i campi elettromagnetici
costituiscono l’effetto desiderato e sono lo strumento dell’intervento terapeutico o
diagnostico.
1.3 Problematica relativa a RF e MW di impiego industriale
Come già evidenziato, le radiofrequenze e le microonde penetrano scarsamente
all’interno del corpo di un organismo vivente, in particolare del corpo umano.
Nell'attraversare i corpi degli organismi viventi, tuttavia, tali onde cedono parte della
loro energia provocando modifiche o alterazioni la cui natura è ancora oggetto di
indagine e di approfondimento.
Sono ben studiate le alterazioni che derivano dal riscaldamento dei tessuti causato
dalla trasformazione in calore dell’energia elettromagnetica ceduta (effetto alla base
dell’impiego del forno a microonde).
La quantità di energia assorbita dal corpo umano esposto a RF o MW per unità di
tempo e di massa viene denominata SAR, tasso di assorbimento specifico (Specific
Absorption Rate). Si tratta della potenza assorbita per unità di massa o potenza
assorbita specifica ed è misurata in watt/kilogrammo, W/Kg.
L'effetto di tale assorbimento è il riscaldamento dei tessuti. Nei tessuti fortemente
vascolarizzati la circolazione sanguigna e linfatica riesce facilmente a ridistribuire il
7
calore al resto del corpo neutralizzando l'indotto effetto termico; in quelli scarsamente
o per nulla dotati di tale vascolarizzazione (rispettivamente testicoli e cristallino
dell'occhio) il calore può accumularsi e si possono produrre delle conseguenze
dannose.
La risultanze della ricerca scientifica nell’ambito della protezione dai campi
elettromagnetici appaiono più abbondanti in relazione agli effetti studiati delle basse
frequenze (ELF, extremely low frequencies, 0-300 Hz) Le risultanze circa l’effetto di
RF e MW sono meno abbondanti (Lacy-Hulbert e altri: Biological responses to
elettromagneticfiìe1ds, The Faseb J., 1998).
La associazione scientifica industriale IEEE sostiene che negli organismi viventi
l'esposizione a NIR di alta frequenza è in grado di determinare effetti biologici solo a
partire da un livello di 4 W/kg, cioè ad un livello superiore a quello conseguente
all'uso dei più comuni apparecchi per telefonia mobile, i quali limitatamente alla zona
del cranio, producono un assorbimento di energia per unità di massa e per unità di
tempo non superiore a 2 W/kg (D'ANDREA, D'ANDREA, Behavioral evahjation qf
nflcroivave ìrradiation, Bioe1ectromagnetics, 1999).
Nel 1993 Seaman ed altri (Inter beat intervals of cardiacs cell aggregates during
exposure to 2.45-Ghz CW, pulsed and squared wave modulated microwaves,
Bioe1etromagnetìcs, 1993) ha registrato effetti biologici su cellule cardiache di pollo
irradiate a livelli di SAR compresi fra 8.4 e 12.2 W/Kg. Nel 1995 Maes ed altri hanno
osservato aberrazioni cromosomiche in preparati di sangue intero esposti ad un
campo elettromagnetico simile a quello generato da stazioni radio base per telefonia
cellulare, ma molto più intenso (49 V/m). I livelli di esposizione considerati i n
questo studio di Maes sono comunque superiori a quelli generati dagli apparati per la
telefonia cellulare.
8
Alle stesse conclusioni erano pervenuti Haider ed altri (Clastogenic effects of
radiqfrequency radiations on chromosomes of trailescantia, mutat Res, 1994) in uno
studio del 1994 in cui avevano riscontrato l'incremento della formazione di
micronuclei in cellule vegetali solo a livelli di esposizione (altissimi) pari a 27 V/m.
Lo stesso Maes e colleghi (MHz microwaves enhance the mutagenic properties of
mitomycin C, Environ Mol Mutagen, 1996), peraltro, ha registrato un effetto
cocarcinogenìco di livelli di SAR di 1.5 W/kg, su cellule ematiche trattate
farmacologicamente. Nel 1994 Laí ed altri (Microwave irradiation effects radial arm
maze perfomance in the rat, Bioe1ectromagnetics, 1994) hanno evidenziato il ruolo
del sistema colinergico e degli oppioidi endogeni nella eziologia dell’alterazione
della memoria spaziale. Nel 1996 Kittel ed altri (Qualitative enzyme histochemestry
and microana1ysis reveals changes in ultrastructural distribution of calcìum and
calcium activated ATP-ases after mìcrowave irradiation of the medial habenula, Acta
Neuropathol, 1996) hanno evidenziato effetti dell'ìrradiazione sulla distribuzione
ultrastrutturale del calcio e dell'adenosintrifosfatasi. Nel 1996 Mann e colleghi hanno
evidenziato modesti effetti sulla fase di sonno REM dell'uomo a livelli di densità di
potenza pari a circa 0,5W/m2 .
I predetti studi ed esperimenti evidenziano effetti biologici a livelli di irradiazione
largamente superiori a quelli indicati come limiti di esposizione (più propriamente
limiti di base e livelli di riferimento) dalle Linee Guida dell’ICNIRP (Health Physics,
6, 1998) richiamate nel Documento congiunto ISPESL-ISS sulle problematiche
concernenti la esposizione di lavoratrici e lavoratori e della popolazione ai campi
elettrici e magnetici e ai campi elettromagnetici con frequenza nell’intervallo 0 Hz –
300 GHz (Allegato a Fogli di Informazione ISPESL, IV, 1997, riportato in allegato
A). Nella Nota aggiuntiva dell’ISPESL allo stesso Documento congiunto (ibidem,
9
riportata in allegato A) vengono richiamati però alcuni importanti esperimenti
effettuati a livelli di potenza inferiori ai predetti limiti.
In particolare si richiama il lavoro di Blackman C.F. ed al. nel quale viene
evidenziata una alterata concentrazione di calcio nelle sezioni di cervello di pollo
ottenute dal sacrificio di polli esposti in vivo (Blackman C.F Induction of calcium ion
efflux from brain tissue by RF radiation. Effects of modulation frequency and field
strenght, Radio Scien., 14, Suppl. 6, 1979. Blackman C.F et al., Induction of calcium
ion efflux from brain tissue by RF radiation. Effects of a sample number and
modulation frequency on the power density windows., Bioelectromagnetica, 1,
35,1980) a radiofrequenze modulate in ampiezza a frequenze. Veniva inoltre
richiamato il lavoro di Leyle D.B. ed al. (Suppression of T-lymphocyte citotoxicity
following exposure to sinusoidally amplitude modulated fields, Bioelectromagnetics,
4, 1983) che ha evidenziato la alterata attività citotossica di cellule Natural Killer in
campioni di sangue periferico umano
esposto a radiofrequenze sinusoidalmente
modulate in ampiezza a 50 HZ con duty cycle al 50%.
Infine il lavoro di Rapacholi M. ed altri (Lymphomas in Etti-Pim 1 Transegenic mice
exposed to 900 MHz electromagnetics fields, Radiat Res, 147:633-640,1997) dove si
registra un incremento della comparsa di linfomi in ratti transgenici esposti a campi
pulsati a 900 MHz a livelli di esposizione inferiori ai limiti ICNIRP.
Non rilevanti né del tutto convincenti i risultati degli studi epidemiologici relativi agli
effetti delle RF/MW. In generale si tratta di studi epidemiologici a carattere
geografico, dove l’analisi dei fattori di confondimento è necessariamente non
approfondita e sovente la potenza statistica di tali studi non è sufficiente a conferire
un carattere di certezza statistica alle conclusioni. D’altra parte l’esposizione
dell’intera popolazione urbana a radiofrequenze e microonde è un fatto relativamente
10
recente: solo da pochi anni le reti per la telefonia microcellulare hanno assunto una
diffusione capillare nelle città..
In passato l'irradiazione dovuta a trasmissioni televisive e
radiofoniche aveva
interessato direttamente solo la popolazione di poche località prossime agli
insediamenti radiotelevisivi.
Pure queste avevano dato origine a risultanze statistiche non del tutto tranquillizzanti.
Nel 1996 Dolk e Al. pubblicarono due rapporti, il primo relativo alla esposizione
della popolazione prossima all’insediamento televisivo di Sutton Field (una torre di
impianti in radiofrequenza con impianti radio per complessivi 100.000 W e impianti
televisivi per oltre 10.000 W), il secondo relativo ai dati congiunti delle esposizioni
della popolazione in prossimità di diverse torri radiotelevisive in Inghilterra. Nel
primo si evidenziava una aumentata insorgenza dei casi di tumore statisticamente
significativa nel raggio di due chilometri dalla torre, nel secondo la debole
indicazione di aumentato rischio relativo degli esposti rispetto ai non esposti non era
statisticamente significativa. Analogo risultato veniva ottenuto da Hocking in
Australia e più recentemente dai ricercatori dell’Osservatorio Epidemiologico del
Lazio in un rapporto sulla esposizione della popolazione in prossimità di Radio
Vaticana (2000).
La percezione del rischio in materia di elettrosmog non può prescindere dai
precedenti come, ad esempio, il precedente amianto.
L'amianto, com'è noto, venne ampiamente utilizzato nelle costruzioni civili
soprattutto a partire dal dopoguerra; quando però, a causa del verificarsi di numerosi
casi di tumore fra gli addetti alle lavorazioni con amianto, sorsero dubbi sulla sua
salubrità, vennero immediatamente condotti diversi studi che ne evidenziarono la
cancerogenicità. Ma ci vollero quaranta anni perché il legislatore in Italia (come
11
altrove) intervenisse proibendo l’impiego delle fibre d'amianto con la 1. 27 marzo
1992 n. 257.
Per la vicenda dell’elettrosmog non mancano punti di contatto che suggestionano la
percezione del rischio da parte della popolazione: solo che in presenza di una
diffusione capillare nelle aree urbane di stazioni radiotrasmittenti nella banda di
frequenza delle microonde, è sorta contemporaneamente una diffusa perplessità nella
popolazione sulla salubrità delle microonde; la conduzione di indagini scientifiche
non ha portato al momento ad alcun risultato conclusivo.
Se per l'amianto la cancerogenicità risultò conclamata, nel caso delle onde
elettromagnetiche in radiofrequenza e delle microonde sussiste soltanto una debole
evidenza di verosimile cancerogenicità (US EPA, Rapporto 600, 1984).
In questo senso appaiono appropriati i valori-soglia cautelativamente già indicati da
numerose autorità sanitarie e fissati dal Governo in Italia, di cui nel seguito.
12
2. Principio di precauzione e normativa
2.1 Principio di precauzione
L’Italia ha adottato una propria normativa recante limiti di esposizione e valori di
attenzione che regola la esposizione della popolazione a RF/MW con il DM 10
settembre 1981, Regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la
salute umana, ai sensi dell’art 1 comma 6 lett. A) n. 15 della legge 31 luglio 1997 n.
249.
Con legge 22 febbraio 2001 n. 36 il Governo è stato delegato ad adottare un nuovo
regolamento in sostituzione di quello adottato con il DM 381/98: tale decreto è stato
adottato lo scorso agosto e conferma i limiti di esposizione e i valori di attenzione già
adottati con DM 381/98.
I tetti stabiliti da tali decreti sono riportati nei successivi grafici.
Tali tetti sono stati adottati in base al principio di precauzione, richiamato
implicitamente nelle premesse del D.M. 381/98 ed esplicitamente nella legge 36/2001
(art. 1).
Il principio di precauzione, in materia ambientale, è stabilito dall’art. 130R del
Trattato di Roma (1957) e confermato dall’art. 172.4 del Trattato di Amsterdam
(1999). Sebbene effetti sanitari avversi dovuti alla interazione di sistemi biologici con
le NIR non siano ancora provati, gli effetti biologici già evidenziati suggeriscono
l’adozione del principio di precauzione come base per una regolamentazione delle
esposizioni dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici, anche nelle
radiofrequenze e nella banda di frequenza delle microonde. Questa è la posizione,
condivisibile, assunta dalle principali autorità sanitarie sopra richiamate e dal
Governo. In materia di tutela di un bene primario come quello della salute, tutelato
13
dall'art. 32 della Costituzione, l’incertezza delle conoscenze scientifiche non può che
deporre in favore dell’adozione del principio di precauzione.
L'individuazione del punto di equilibrio che determini il miglior grado di protezione
in rapporto alla valutazione dell'incertezza è un compito non procrastinabile. La
scienza della prevenzione sanitaria ha elaborato varie tecniche e principi che in tutto
il mondo ispirano le politiche precauzionali e l'individuazione dei limiti siano essi di
concentrazione, di esposizione, di assunzione, etc.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella Comunicazione del marzo
2000 "Campi elettromagnetici e politiche precauzionali relative alla salute pubblica",
correttamente riporta (paragrafo B) che a seguito della deliberazione della III
Conferenza Salute-Ambiente (Londra 1999), l’OMS, diversamente che per il passato,
quando raccomandava ai Paesi solo iniziative sanitarie basate su effetti accertati, ora
raccomanda l’adozione di iniziative sulla base del principio di precauzione, con
particolare riferimento alla problematica dei campi elettromagnetici. In contrasto con
tale affermazione, nella stessa Comunicazione, più avanti si osserva: 1'esposizione
della popolazione ai CEM e' disciplinata da una serie di limiti autoimposti e legali.
Tra le diverse direttive, le più importanti sono le linee guida internazionali emanate
dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP,
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, Linee
Guida cit., in Documento Congiunto ISPESL-ISS, pag. 11 e segg.) unitamente agli
standard nazionali di sicurezza. Dette direttive sono state elaborate al fine di evitare
tutti i pericoli noti, derivanti dall'esposizione breve o prolungata, prevedendo ampi
margini di sicurezza all'interno dei valori limite fissati". Tale ultima affermazione,
come si evince dal contesto, è un richiamo all’osservanza del principio della azione
basata sugli effetti accertati (pericoli noti) e non sul principio di precauzione.
14
Il Consiglio dell'Unione Europea facendo propri gli stessi limiti proposti dall’
ICNIRP riporta nella premessa alla Raccomandazione 519 del 12 luglio 1999: "i
limiti di base e i livelli di riferimento per limitare l'esposizione sono stati elaborati
sulla scorta di un approfondito esame di tutta la letteratura scientifica pubblicata. I
criteri applicati nel corso dell'esame erano volti a valutare la credibilita' dei vari
risultati divulgati; per proporre le limitazioni dell'esposizione ci si e' basati soltanto su
effetti accertati. L'insorgere del cancro per gli effetti dell'esposizione ai campi
elettromagnetici di lungo periodo non e' considerato accertato. Tuttavia, poiche'
esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti (4 watt m'
per la densità di potenza) e i limiti dì base la presente raccomandazione
implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell'intero intervallo di
frequenza".
Nella adozione di tale premessa in seno alla Raccomandazione 519/99 il Consiglio
dell’Unione Europea si è discostato dall’indicazione del Parlamento Europeo che con
la Risoluzione 10 marzo 1999 contenente gli emendamenti alla stessa
raccomandazione proposta chiedeva di cassare ogni riferimento all’ICNIRP e di
rispettare il principio di precauzione secondo quanto già asserito dallo stesso
Parlamento con la citata Risoluzione 5 maggio 1994.
La Raccomandazione Europea n. 519 del 12 luglio 1999 adotta infatti gli stessi valori
limite e i livelli di riferimento di cui alle Linee Guida dell’ICNIRP (op. cit.)
2.2. Limiti di esposizione
Il quadro di restrizioni adottato dalla Raccomandazione Europea, sulla base delle
Linee Guida dell’ICNIRP è basato su:
limiti di base
15
livelli di riferimento.
I limiti di base sono grandezze dosimetriche correlate con il riscaldamento dei tessuti.
Per le esposizioni in bassa frequenza assume particolare rilevanza la grandezza
dosimetrica costituita dalla densità di corrente indotta dall’onda elettromagnetica,
incidente sull’organismo umano, in un circuito ideale intorno al cuore di raggio 10
cm: il limite per tale grandezza è fissato in:
5 mA/m2 per i lavoratori,
2 mA/m2 per la popolazione.
Per le esposizioni in radiofrequenza e a microonde la grandezza dosimetrica più
rilevante è il SAR (Specific Absorbtion Rate), cioè la derivata temporale della
energia assorbita per unità di massa:
SAR = dWassorbita/dm
ove Wassorbita è la derivata temporale dell’energia assorbita dall’organismo esposto,
m è la massa dell’organismo esposto.
L’unità di misura del SAR è il Watt per kilogrammo, W/kg.
Il limite di base per tale grandezza dosimetrica è fissato in:
0,4 W/kg per i lavoratori,
0,08 W/kg per la popolazione.
Altre grandezze dosimetriche, meno rilevanti per la maggior parte dei casi di
radioprotezione sono:
la corrente alle estremità e l’energia assorbita per unità di massa (SA).
Ai limiti di base corrispondono livelli di riferimento, cioè tetti per le grandezze di
esposizione: campo elettrico, induzione magnetica, campo magnetico, densità di
16
potenza. Tali livelli di riferimento variano con il variare della frequenza all’interno
delle due bande dello spettro elettromagnetico qui di interesse: quello delle basse
frequenze (fino a 300 kHz) e quello delle radiofrequenze e microonde (oltre 300 kHz
e fino a 300 GHz).
Nei grafici che seguono sono riportati i livelli di riferimento suggeriti dall’ICNIRP
per il campo elettrico e per la induzione magnetica. I livelli di riferimento per il
campo magnetico e per la densità di potenza si ricavano agevolmente considerando
rispettivamente
che nel vuoto:
1 T = 0,8 A/m
essendo il Tesla T l’unità di misura dell’induzione magnetica e l’Ampère/metro, A/m,
l’unità di misura del campo magnetico;
e che
P = E2/(120 )
con P densità di potenza ed E campo elettrico,
allorché l’esposizione avviene in campo lontano, cioè a distanze dalla sorgente
superiore al seguente valore
max (D2/).
ove è la lunghezza dell’onda incidente e D è la massima dimensione della antenna
emittente.
17
In Italia il quadro delle restrizioni alle esposizioni elettromagnetiche prevede una
articolazione in:
limiti di esposizione
valori di attenzione o misure di cautela
obiettivi di qualità.
Tale quadro è stato adottato con la legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 (art. 3) , che
detta anche norme sulla costituzione di un catasto nazionale e dei catasti regionali
delle emissioni elettromagnetiche, nonché sulle competenze di Regioni, Province e
Comuni e degli enti strumentali nella materia.
Obiettivi di qualità sono stati adottati dalle Regioni con Regolamenti regionali che
però non hanno retto alla prova del contenzioso amministrativo (Regolamento
Regione Lazio n.1/2001, Regolamento Regione Toscana in attuazione della legge
regionale 54/2000). Soltanto la Provincia Autonoma di Trento ha adottato obiettivi di
qualità più restrittivi delle misure di cautela introdotte dal D.I. 381/1998 e lo ha fatto
con il Regolamento di attuazione dell’art. 65 della legge provinciale n. 10 del 1997.
Tale regolamento introduce per le emissioni in radiofrequenza l’obiettivo di qualità
per il campo elettrico di 3 V/m che si riduce a 2 V/m in presenza di scuole, case di
cura e di riposo, ospedali. Per il campo magnetico gli obiettivi di qualità fissati
risultano rispettivamente di 8 mA/m e 2 mA/m mentre gli obiettivi di qualità per la
densità di potenza, per le frequenze superiori a 3 MHZ, risultano rispettivamente di
25 mW/m2 e 10 mW/m.2
Il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per le esposizioni ai campi
elettromagnetici in attuazione della legge 36/2001 conferma sostanzialmente i due
precedenti decreti DPCM 23 aprile 1992 e DM 10 settembre 1998, n. 381 e stabilisce
18
19
1.E+01
I.S.P.E.S.L.
1.E+03
1.E+04
D.I. 381/98
qualità proposti dall’ISPESL nella Nota aggiuntiva al Documento congiunto ISPESLICNIRP Max
D.P.C.M. 23/4/1992
previsti dal recente decreto attuativo della legge 36/2001, così come gli obiettivi di
1.E+07
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
Un confronto tra i diversi standard adottati internazionalmente per la determinazione
dei valori limite si ha nei seguenti grafici, laddove sono riportati anche i livelli
D.P.C.M. 8/7/2003 Cautela: valori rilevati all'interno degli edifici
D.P.C.M. 8/7/2003 Qualità: valori in aree intensamente frequentate
1.E+08
I.S.P.E.S.L. - Esposizione Cronica - Modulazione d'Ampiezza
Frequenza (Hz)
1.E+05
D.I. 381/98 - Cautela
D.P.C.M. 8/7/2003 - Cautela e Qualità
I.S.P.E.S.L. - Esposizione Cronica
D.I. 381/98 -Limite
D.P.C.M. 8/7/2003 - Limite
ICNIRP
D.P.C.M. 8/7/2003
D.P.C.M. 23/4/2002 Esposizione Prolungata
50/60 Hz
1.E+06
D.P.C.M. 8/7/2003
D.P.C.M. 23/4/2002 Esposizione Limitata
50/60 Hz
1.E+02
ICNIRP
D.I. 381/98 Cautela: valori rilevati in aree con permanenza
non inferiore alle 4 ore giornaliere
1.E+00
1
10
100
1000
10000
100000
ISS, citata.
Intensità Campo Elettrico (V/m)
Esposizione al Campo Elettrico
gli obiettivi di qualità per le emissioni in radiofrequenza e microonde allo stesso
livello dei valori di attenzione o misure di cautela stabilite dal DM 10 settembre 1998
n. 381.
Intensità Induzione Magnetica (µT)
20
1.E+03
1.E+04
D.I. 381/98
1.E+07
1.E+09
1.E+10
1.E+11
D.P.C.M. 23/4/1992
1.E+12
D.P.C.M. 8/7/2003 Cautela: valori rilevati all'interno degli edifici
D.P.C.M. 8/7/2003 Qualità: valori in aree intensamente frequentate
1.E+08
ICNIRP Max
Frequenza (Hz)
1.E+05
D.I. 381/98 - Cautela
D.P.C.M. 8/7/2003 - Cautela e Qualità
D.I. 381/98 -Limite
D.C.M. 2/8/2002 - Limite
I.S.P.E.S.L.
Esposizione Cronica
ICNIRP
1.E+06
D.P.C.M. 8/7/2003
D.P.C.M. 8/7/2003
D.P.C.M. 23/4/1992 Esposizione Prolungata
50/60 Hz
D.I. 381/98 Cautela: valori rilevati in aree con permanenza
non inferiore alle 4 ore giornaliere
1.E+01
I.S.P.E.S.L.
Siti Sensibili
I.S.P.E.S.L.
Esposizione all'Induzione Magnetica
D.P.C.M. 23/4/1992 Esposizione Prolungata
50/60 Hz
1.E+02
ICNIRP
D.P.C.M. 8/7/2003
Cautela
50/60 Hz
D.P.C.M. 8/7/2003
Qualità
50/60 Hz
1.E+00
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
10000.00
100000.00
Fig. 2 – Esposizione al campo elettrico
Fig. 3 – Esposizione all’induzione magnetica
Valori limite legali e valori limite raccomandati riguardanti HF e 1800 MHz
Frequenza
21
Intensità
di
Densità di
Potenza
Raccomandazione Unione Europea
1999/512
Germania – Valori legali
“26. Bundesimmissionsschutzverordnung”
Raccomandazione dell’Associazione
Ambientalista Tedesca “BUND” valori
indoor
Belgio esclusa Vallonia
Vallonia
Austria: non definiti valori limite legali
Risoluzione dell’Austrian Medical
Consulting Group 8 Marzo 2002
Austria/Vienna – Accordo verbale per
installazioni su edifici
Austria/Salisburgo 11-2001 Valori
raccomandati per il totale delle
emissioni/esposizione – stazioni radiobase
GSM - outdoor
Austria/Salisburgo 11-2001 Valori
raccomandati per il massimo delle
emissioni/esposizione di uno dei 4 gestori
GSM – outdoor
Russia
Cina
Svizzera – valore indoor – singolo impianto
Svizzera
Liechtenstein - valore indoor – singolo
impianto
Liechtenstein
Lussemburgo
- radar (installazioni fisse)
- singolo impianto o co-siting di potenza
isotropa irraggiata massima  2500W
- singolo impianto o co-siting di potenza
isotropa irraggiata massima compresa tra
100 e 2500W
Italia – DPCM 8/7/2003 - limite di
esposizione
950 MHz
1800 MHz
950 MHz
1800 MHz
Italia – DPCM 8/7/2003 - valore di
attenzione - indoor
Italia – DPCM 8/7/2003 – obiettivo di
qualità – aree intensamente frequentate
Campo
Elettrico
[V/m]
41
58
41
58
0,5
[W/m2]
20
3
----------
1,115
0,024
------------------
4,5
9
4,5
9
0,000663
Riduzione di un fattore
100 rispetto alla
Raccomandazione EU
2
0,01
0,6
0,001
0,3
0,00025
Totale HF
Totale HF (?)
1800 MHz
950 MHz
1800 MHz
6
6
6
4
6
0,1
0,1
0,095
0,042
0,095
950 MHz
10 kHz 3000 GHz
4
6
0,042
0,095
3 MHz 3 GHz
20
1
100 kHz 300 GHz
6
0,1
100 kHz 300 GHz
6
22
(3 MHz 3 GHz)
0,1
Il decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 è stato integrato dalle Linee
Guida per l’applicazione del D.I. 10 settembre 1998 n. 381, adottato dai Ministeri
delle Comunicazioni, dell’Ambiente e della Sanità nel 1999.
Altro importante documento integrativo è il Documento tecnico della Conferenza
ISPESL – Network italiani, Napoli, 1 ottobre 1998 “Determinazione e
conseguimento degli obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche” .
Tale documento considera le modalità di emissione delle stazioni radio e
radiotelevisive e in particolare delle stazioni per il servizio di telefonia mobile, il cui
particolare andamento delle grandezze correlate all’esposizione è illustrato nelle
seguenti figure.
Isolinee - DCS 1800 - Pca = 27 W - G = 18 dBi
50
Altezza [m]
40
30
20
10
0
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Distanza [m]
20 V/m
Bersaglio
6 V/m
C. Vicino
3 V/m
Edificio
Fig. 4 - Isolinee delle emissioni di un impianto DCS 1800.
23
Serie4
80
UMTS 2100 MHz - Pca = 20 W - G = 18.5 dBi
Isolinee Campo Elettrico - Sezione Verticale
40
Altezza [m]
30
20
10
0
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Distanza [m ]
20 V/m
6 V/m
3 V/m
Serie4
Bersaglio
C. Vicino
Fig. 5 - Isolinee delle emissioni di un impianto UMTS.
Le emissioni illustrate sono relative ad antenne per il servizio GSM a 1800 MHz e
per il servizio UMTS. Le emissioni relative ad antenne per il servizio GSM a 900
MHz e per il servizio TACS hanno lo stesso andamento.
Nel suddetto documento, sottoscritto dai Network italiani (RAI, MEDIASET, TMC,
TIM, OMNITEL, WIND) il 22 dicembre 1998 e richiamato in numerose
regolamentazioni comunali (Delibera Comune di Pescara n. 561 del 1999, Delibera
del Comune di Venezia n. 1593 del 1999, etc.) si introducono i concetti di zona di
interdizione e di zona di cautela.
La prima è determinata da un volume di raggio 1 metro dal centro elettrico
dell’antenna, che viene dichiarato inaccessibile, ancorché risultino rispettati al suo
interno i limiti di esposizione e i valori di attenzione.
24
La seconda è determinata come un volume di raggio r
r = D2/5

dove D è la dimensione massima dell'antennae è la lunghezza dell’onda emessa.
In tale zona non è ammessa la esposizione per periodi più lunghi di quattro ore e i
Network italiani si impegnano a delimitarla, ove occorra, con appositi cartelli e
dissuasori.
Il compito però di fissare gli obiettivi di qualità è assegnato dal DM 381/98 alle
Regioni (art. 4 comma 3) e dalla legge 36/2001 allo Stato, salva la delega ai Comuni
di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti nel territorio e per
la minimizzazione delle esposizioni (art. 8 comma 6).
Tale potestà comunale è tuttavia assai controversa e da ultimo appare resa
problematica dal recente intervento legislativo del
Governo, adottato con la
emanazione del Codice delle Comunicazioni elettroniche il 15 settembre 2003,
entrato in vigore in concomitanza con la dichiarazione di incostituzionalità del d.ls. 4
settembre 2002 n. 198, pubblicato sulla G.U. 13 settembre 2002 SG.
2.3 Potestà dei Comuni
La potestà dei comuni in materia di protezione della popolazione dai campi
elettromagnetici ha una triplice valenza: essa si manifesta sia nel potere di
decretazione di urgenza, che è in capo al Sindaco, ai sensi dell’art. 38 comma 2 della
legge n. 142/1990, sia nel procedimento autorizzatorio che riguarda gli insediamenti
insalubri o gli insediamenti “che possono alterare la salubrità di case urbane o rurali”
25
e che discende dagli artt. 216-220 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934, sia
infine nel potere di regolamentazione della collocazione e della minimizzazione degli
impianti, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 : “ I comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Tale triplice potestà comunale non è generalmente oggetto di contestazione.
La discussione verte invece sull’ambito all’interno del quale tale potestà può essere
esercitata.
La giurisprudenza sul punto non appare concorde.
Un orientamento, del quale la prima decisione appare essere stata la Sentenza della
III Sezione del TAR Veneto del 30 Maggio 2000 n. 1120 tende ad escludere la
competenza dei comuni ad adottare regolamenti, all’interno dei quali siano definiti
“in maniera autonoma i parametri” relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tale orientamento - e la sentenza del TAR Veneto lo afferma esplicitamente - tende
anche ad escludere ogni possibile restrizione da parte dei Comuni in ordine al
perseguimento della minimizzazione delle esposizioni, sulla base dell’assunto che la
minimizzazione dell’esposizione, nell’ambito delle radiofrequenze e delle microonde,
sarebbe realizzata allorché risultassero rispettate le misure di cautela previste dall’art.
4 comma 2 del DM 10 settembre 1998 n. 381: cioè i livelli di esposizione risultassero
inferiori a 6 Volt per metro, per il campo elettrico, e a 16 milliAmpère per metro per
il campo magnetico.
Sorregge tale interpretazione la lettera dell’incipit dello stesso comma 2 dell’art. 4
DM 381/98 che, collegandosi al precedente comma 1 che afferma doversi applicare il
principio di minimizzazione, esordisce con le parole “ Per i fini…” e completa con la
26
disposizione di rispettare i suddetti valori di campo elettrico e magnetico in presenza
di abitazioni con permanenze superiori alle quattro ore.
Secondo questa interpretazione giurisprudenziale, dalla incompetenza dei Comuni a
regolamentare i parametri dell’esposizione, in ordine ai quali, il TAR Veneto ricorda,
la competenza è attribuita dalla legge al Ministero dell’Ambiente di concerto con il
Ministero della Sanità (art. 4 comma 2 della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre
1978 n. 833, come modificato dall’art. 2 della legge 349/1986 istitutiva del Ministero
dell’Ambiente, confermato dall’art. 1 comma 6 lettera a) n. 15 della legge 31 luglio
1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), discende la
incompetenza dei Comuni ad adottare speciali misure per la minimizzazione delle
esposizioni: e questo non già perché i Comuni siano incompetenti in materia di
minimizzazione delle esposizioni, che anzi la successiva legge 36 del 2001 ne
riconosce esplicitamente la competenza nell’ultima parte del comma 6 dell’art. 8, ma
perché la minimizzazione è assicurata nel momento stesso in cui risultano rispettate
le misure di cautela (o valori di attenzione, come definite dall’art. 3 della legge
36/2001) previste dal citato art. 4 comma 2 del DM 381/1998. (Decreto Ronchi).
Qualora il Comune adottasse misure speciali che comportassero un abbassamento dei
livelli di campo elettromagnetico rispetto a quanto dovuto ai sensi dell’Art. 4 comma
2 DM 381/1998, quindi entro i valori di attenzione (misure di cautela), si avrebbe una
alterazione dei “parametri” che regolano l’esposizione: ciò non costituirebbe un
modo particolare di attuazione del principio di minimizzazione, che l’incipit del
citato art.4 comma 2 fa coincidere con il rispetto dei valori di attenzione, ma una
alterazione dei “ parametri di esposizione” che la legge demanda al Governo, con un
eccesso di potere per incompetenza che sostanzierebbe il vizio di illegittimità
dell’atto del Comune recante eventualmente le suddette misure speciali.
27
A tale orientamento si contrappone un altro orientamento (che peraltro ha trovato
espressione in sede dottrinaria più che giurisprudenziale), secondo cui la competenza
dei Comuni in ordine alla minimizzazione delle esposizioni, acclarata dall’art.8
comma 6 della legge 36/2001, sopra richiamato, comporta la possibilità di dettare
restrizioni in ordine alle installazioni, alla loro localizzazione, alla loro potenza ed
alla qualità della tecnologia impiegata. E’ questo il senso della deliberazione assunta
nel 2001 dal Comune di Venezia, dove si ribadisce la competenza Comunale in
materia di minimizzazione in sostituzione della deliberazione annullata dalla citata
decisione del TAR Veneto. A tale posizione si ascrive la deliberazione in materia di
campi elettromagnetici del Comune di Viterbo nel 1999 e poi del Comune di Roma,
con la deliberazione n° 211 del 2000, annullata però dal TAR Lazio – Seconda
Sezione - con sentenza 25 Agosto 2001 n°1266. Il Comune di Viterbo ed il Comune
di Roma avevano esercitato il potere di sussidiarietà in ordine all’adozione degli
obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche, la cui competenza la legge
36/2001 e, prima, il DM 381/1998 (art. 4 comma 3) hanno attribuito alle Regioni. In
assenza di una regolamentazione Regionale che definisse gli obiettivi di qualità
previsti dalla normativa nazionale, i Comuni hanno ritenuto di dovere assumere essi
stessi una regolamentazione recante detti obiettivi di qualità.
E sul punto è ben visibile il cambiamento di orientamento che in materia di
elettrosmog appare verificatosi tra il 2000 ed il 2001. Il regolamento del Comune di
Viterbo aveva resistito, sia pure alla sommaria delibazione assunta in via cautelare,
laddove la delibera consiliare del Comune di Roma è caduta sotto le motivazioni
addotte dal TAR Lazio nella citata sentenza che si pone nel solco – ed anzi lo
sviluppa sul piano dottrinario – della citata sentenza del TAR Veneto Sezione Terza
n°1120 del 30 maggio 2000.
28
Dopo tali pronunciamenti giurisprudenziali molti altri sono stati adottati con il
medesimo orientamento.
Ma la portata della sentenza n°1120/2000 della Sezione Terza del TAR Veneto va
oltre l’obiettivo di contendere al Comune il potere di regolamentazione dei livelli di
esposizione e di limitazione di emissione degli impianti.
In tale sentenza si nega anche il potere di istruttoria sanitaria nell’ambito del
procedimento autorizzatorio che compete al Sindaco, all’interno dei procedimenti di
concessione o autorizzazione edilizia in forza del richiamato art. 220 T.U. n°
1265/1934. E infatti la Terza Sezione afferma che il potere che deriva in capo al
Sindaco dall’art. 220 è un “potere di decretazione di urgenza”.
Tale affermazione non appare condivisibile. E’ infatti evidente dalla lettera della
norma e dal contesto in cui è inserita che si tratta di un potere ordinario che si esplica
attraverso l’azione amministrativa che presiede al rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni edilizie, che sono provvedimenti ordinari e non già provvedimenti
contingibili o urgenti. In tal senso il TAR di Trento che, nel giudizio Lucia Brighenti
contro il Comune di Riva del Garda, con sentenza assunta il 6 giugno 2000, ha
annullato la autorizzazione edilizia rilasciata ad un impianto Omnitel poiché il
procedimento autorizzatorio non aveva previsto il parere sanitario preventivo
(nonostante quello ad impianto attivato fosse stato reso) dalla APSS. Ed in sede
cautelare molte sono le decisioni del Giudice Amministrativo che possono essere
richiamate, nelle quali si ribadisce la necessità di una adeguata istruttoria da parte del
Servizio sanitario Nazionale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione o
concessione edilizia di antenne radio, radiotelevisione e radio-base: a partire dalla
Ordinanza del TAR Lazio Sezione Prima n°3806 del 18 dicembre 1996. Su questo
punto, sul parere autorizzatorio dei Comuni e sul fatto che all’interno di tale potere si
29
esercita anche un controllo sanitario preventivo sulla installazione degli impianti, la
giurisprudenza appare ancora divisa, ancorché i pochi riferimenti dottrinari appaiono
orientati per il riconoscimento di tale potere.
Nulla questio invece in ordine al riconoscimento del potere di ordinanza contingibile
ed urgente da parte del Sindaco, nel caso in cui venisse alterata la salubrità
dell’ambiente o sorgesse un rischio sanitario. Ma in tal caso, avverte la Sezione Terza
del TAR Veneto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e deve
riferirsi – sembra di potere evincere dalle parole della Sezione – ad una situazione
eccezionale e tale che ad essa non si possa provvedere con provvedimenti ordinari.
Il nuovo testo legislativo riportato nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche non
appare contenere altro che principi già esplicitamente o implicitamente contenuti in
altre norme e presenti nel nostro ordinamento: principi che la giurisprudenza
amministrativa ha già enucleato ed affermato.
A tali principi i regolamenti comunali ex art. 8 comma 6 legge 36/2001 debbono fare
riferimento.
E’ previsto l’esame preventivo del progetto delle nuove installazioni che molte leggi
regionali e molti regolamenti comunali già prevedevano, anche in considerazione del
vigente art. 220 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934. Tale esame preventivo,
coerentemente con l’art. 14 della legge 36/2001, è affidato all’ARPA, laddove il T.U.
lo affidava all’Ufficiale sanitario ora inglobato dal Dipartimento Prevenzione
dell’Unità Sanitaria Locale. Tuttavia il nuovo testo legislativo armonizza tale
previsione della legge 36/2001 con altre previsioni dovute a leggi regionali, quali la
legge regionale Piemonte n. 6/89, che attribuisce la competenza all’USL di Ivrea, la
legge regionale Lazio n. 56/89, a legge regionale Abruzzo n. 20/91 così come
30
modificata dalla legge regionale Abruzzo n. 56/2000, che attribuiscono all’ISPESL
tale competenza.
E’ poi introdotto il silenzio-assenso che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione
della istanza di autorizzazione all’ente locale competente ed è introdotta la possibilità
di presentare allo stesso ente locale la semplice dichiarazione di inizio attività in
luogo della istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in antenna inferiore
a 20 Watt. Si tratta di una misura intermedia tra quelle vigenti in ambito regionale. La
citata legge regionale Piemonte n. 6 del 1989 prevede infatti un tetto di 50 Watt così
come la legge regionale Veneto n. 29 del 1993. La legge regionale Abruzzo n. 20 del
1991, come modificata dalla legge regionale n. 77/1997 e dalla legge regionale n
56/2000 prevede invece un tetto di 5 Watt.
Quanto sopra esposto fa concludere che il contenuto del nuovo decreto legislativo
non contrasta con la regolamentazione comunale che in ogni parte di Italia è stata
realizzata o è in corso di realizzazione, nell’ipotesi che tale regolamentazione fosse
legittima e coerente con il vigente ordinamento; né tale nuova normativa contrasta
con la legge n. 36/2001 e con i suoi provvedimenti attuativi. Il nuovo testo legislativo
traduce piuttosto in norma legislativa quanto già era stato concordemente affermato
dalla giurisprudenza: come l’illegittimità delle norme comunali intese a limitare le
installazioni delle infrastrutture e degli impianti di telecomunicazioni, escludendole
da alcune aree del territorio comunale o di quelle intese a stabilire obiettivi di qualità
o distanze equivalenti ad introdurre nuovi limiti di esposizione che già la legge n.
36/2001 aveva riservato alla competenza dello Stato.
In conclusione le potestà comunali in ordine alle installazioni delle nuove stazioni
radio, radiotelevisive e radiobase trovano compimento con la adozione del
31
regolamento previsto dalla legge 36/2001 (art. 8 comma 1), norma speciale che
supera, in materia la norma generale a carattere edilizio e urbanistico.
32
3. Simulazione dei livelli di campo sul territorio comunale
3.1 Descrizione dell’algoritmo di calcolo
Il software utilizzato per le simulazioni implementa la formulazione matematica per il
calcolo del campo elettrico generato da sorgenti elettromagnetiche, specificatamente
stazioni radiobase per telefonia cellulare, comunque distribuite nel territorio.
Nel calcolo si parte dalle seguenti ipotesi:

ipotesi di campo lontano;

ipotesi di spazio libero;

impianti emettitori nelle condizioni di massima potenza in trasmissione
prevista dal progetto.
Campo lontano. Si definisce regione di campo lontano (o zona di Fraunhofer)
relativamente ad una sorgente di radiazione elettromagnetica, il volume nel quale il
campo generato, nel suo propagars,i assume le caratteristiche di onda piana uniforme,
per la quale i vettori campo elettrico e campo magnetico sono ortogonali tra loro e
con la direzione di propagazione e valgono le seguenti relazioni:
S=E2/Z0= H2·Z0 con
S=densità di potenza [W/m2]
E= intensità del campo elettrico [V/m]
H=intensità del campo magnetico [A/m]
Z0=377Ω =impedenza caratteristica del
vuoto
Pertanto per la conoscenza della densità di potenza è sufficiente conoscere una tra le
due grandezze intensità del campo elettrico e intensità del campo magnetico.
Il limite inferiore della regione di campo lontano è definito come il massimo tra le
due grandezze:
33
3·λ e 2·D2/λ
con λ=c/f=lunghezza d’onda della radiazione con
c velocità dell’onda elettromagnetica nel mezzo considerato e f frequenza dell’onda
D=massima distanza misurabile tra due punti della sorgente.
Indicativamente tale limite varia tra 10 e 25 m in funzione del servizio fornito (GSM,
DCS, UMTS) e quindi delle antenne e delle frequenze utilizzate.
Spazio libero. Ipotizzare la propagazione in spazio libero significa trascurare gli
effetti dovuti agli ostacoli (ad esempio gli edifici) e al terreno e quindi attenuazioni,
riflessioni e diffrazioni da essi generati. In generale tale ipotesi porta a sovrastimare
l’intensità di campo generata ed è pertanto cautelativa nei confronti dell’esposizione
della popolazione.
Massima potenza in trasmissione. E’ anche questa un’ipotesi cautelativa dato che
prevede un livello di emissione che è estremamente improbabile si possa presentare
nella realtà, data la presenza negli impianti di meccanismi di riduzione automatica
della potenza in trasmissione in funzione del traffico, della distanza del mobile, etc.
L’algoritmo calcola, per ciascun punto considerato, il contributo all’intensità di
campo elettrico dovuto a ciascun elemento radiante (antenna virtuale) di ciascuna
stazione radiobase presente sul territorio, partendo dai dati relativi a posizione,
diagrammi di irradiazione verticale e orizzontale, guadagno, potenza effettiva totale
all’elemento radiante ed esegue quindi la sovrapposizione di tutti i contributi per
ottenere l’intensità del campo elettrico totale:
Etot(xi,yi,zi)=√(∑aEa2(xi,yi,zi)=√∑a√(30·PCAa·10(GdBa-Attorr(α)-Attver(β))/10)2
34
con PCAa =
GdBa =
potenza al connettore della specifica antenna
guadagno in dB della specifica antenna rispetto all’isotropa
Attorr(α) = valore di attenuazione orizzontale in funzione dell’angolo
Attver() = valore di attenuazione verticale in funzione dell’angolo
Il risultato è stato preventivamente confrontato sia con altri fogli di calcolo utilizzati
I.S.P.E.S.L. che con software commerciali al fine di validare il procedimento.
Il risultato finale dell’elaborazione è la mappatura del campo calcolato in funzione
delle coordinate geografiche Gauss-Boaga permettendo quindi la georeferenziazione
e quindi l’inserimento in cartografie attraverso i software più diffusi (ArcView,
AutoCad) presso gli uffici urbanistici e territoriali delle amministrazioni locali.
3.2 Descrizione delle simulazioni
Si è fatto riferimento a due situazioni distinte riguardo ai dati di ingresso forniti dagli
uffici tecnici comunali, e si sono elaborate conseguentemente due tipi di simulazioni.
Nella prima
elaborazione si è tenuto conto degli impianti esistenti così come
comunicati dal Comune di Pisa (38 impianti per un totale di 249 elementi radianti),
mentre nella seconda elaborazione oltre agli impianti preesistenti, sono stati introdotti
gli impianti autorizzati nel 2003 e non ancora installati, di cui 7 riconfigurati, e 13
nuovi impianti, per un totale di 51 impianti e 310 elementi radianti.
3.2.1 Descrizione delle simulazioni con riferimento agli impianti attuali
Data la necessità di disporre di una rappresentazione generale del livello di
esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telefonia cellulare,
sono state individuate le seguenti metodologie al fine di rendere più chiaro possibile
35
il quadro complessivo, anche in funzione di una corretta informazione alla
popolazione.
A partire dalla distribuzione dell’edificato nel territorio comunale, sono state
individuate alcune aree a più intensa urbanizzazione, divise per settori, per le quali
l’intensità di campo elettrico totale è stata calcolata per piani orizzontali ad altezza
variabile da 0 a 39 m s.l.m. con passo verticale di 3 m; tali piani orizzontali sono
costituiti dai valori calcolati su una griglia di punti con passo 10 m sulle due
dimensioni orizzontali.
Ciascun settore di 1600x1200 m quindi è composto da 14 sezioni orizzontali di 19481
valori calcolati per un totale di 272734 valori per settore.
I settori calcolati coprono le zone del centro storico di Pisa e limitrofe, dell’area
artigianale di Ospedaletto, di Marina di Pisa e Tirrenia.
E’ da notare che, stante l’ipotesi di calcolo in spazio libero, il calcolo risulta
generalmente più cautelativo man mano che ci si avvicina alla quota del suolo,
essendo crescente l’effetto di schermatura degli edifici; tale effetto è solo
parzialmente compensato da riflessioni e diffrazioni.
Una seconda metodologia che, date le ipotesi su cui si basa il calcolo, è forse quella
più rappresentativa, prende in considerazione tutti gli edifici comunicati dal Comune
distribuiti in tutto il territorio e calcola per ciascuno l’intensità di campo elettrico
totale in una posizione corrispondente al baricentro dell’edificio alla quota di gronda
(42814 edifici in totale).
Essendo il calcolo eseguito alla quota gronda di ciascun edificio, l’effetto di
schermatura influenza meno il risultato e quindi si è più vicini alla condizione di
spazio libero.
36
3.2.2 Descrizione delle simulazioni con riferimento alla situazione futura
In questa seconda elaborazione si sono eseguite le seguenti simulazioni :
 Calcolo dell’intensità di campo elettrico su un piano orizzontale a quota 9 m
s.l.m. esteso a tutto il territorio comunale, su un’area di 17600x18000 (316,8
Km2) su una griglia di punti con passo 100 m sulle due dimensioni orizzontali
(32037 punti).
 Calcolo dell’intensità di campo elettrico su un piano orizzontale a quota 24 m
s.l.m. per un’area corrispondente alla zona centrale di Pisa (80,6 Km2) su una
griglia di punti con passo 40 m sulle due dimensioni orizzontali (50851 punti).
 Calcolo dell’intensità del campo elettrico per tutti gli edifici comunicati dal
Comune distribuiti in tutto il territorio.
Questo ha permesso di seguire l’evoluzione nel breve termine dei livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici permettendo il confronto, sia per i settori
precedentemente calcolati alle stesse quote, sia per gli edifici.
3.2.3 Rappresentazioni planimetriche
Tutti i risultati sono memorizzati in file di tipo testo che riportano per ciascun punto
calcolato, le coordinate spaziali e il valore dell’intensità di campo elettrico, per essere
utilizzati in software di georeferenziazione (nella fattispecie ArcView) ove opportuni
tematismi possono esprimere la distribuzione di campo con colori in funzione dei
livelli calcolati.
Tutti i file sono già stati consegnati nella riunione del 31/10/03 agli uffici tecnici
comunali.
37
4 Conclusioni
L’utilizzo combinato delle elaborazioni prodotte permette da un lato la verifica della
situazione attuale relativamente all’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici generati da impianti per telefonia cellulare, e dall’altro rappresenta il
punto di partenza per la pianificazione sulla base dei piani di sviluppo presentati dai
gestori, pertanto è uno strumento fondamentale da affiancare alle misure strumentali
ed ai pareri radioprotezionistici per una corretta gestione del territorio.
E’ possibile avere una visione complessiva utilizzando le mappe a piani orizzontali,
con le opportune considerazioni sulla significatività dei risultati già sottolineate, ma
anche una verifica puntuale in corrispondenza di ciascun edificio alla quota di
gronda, dove generalmente si verifica l’esposizione maggiore.
Introducendo di volta in volta i nuovi impianti si evidenzia l’evoluzione temporale
rispetto ai piani di sviluppo ed è possibile pertanto ottimizzare la collocazione dei siti
e minimizzare l’esposizione.
La georeferenziazione e l’estrema semplicità di gestione dei risultati permettono il
facile interfacciamento con software commerciali di uso comune presso le
amministrazioni locali e parallelamente consentono la verifica dei database delle
stesse.
In particolare esaminando nel dettaglio la sola simulazione che prende in
considerazione tutti gli edifici comunicati dal Comune e calcola per ciascuno di essi
l’intensità di campo elettrico totale, in una posizione corrispondente al baricentro
dell’edificio alla quota di gronda per un totale di 42814 edifici, si evincono le
considerazioni che si riportano nel seguito:
Per la simulazione condotta per le sole SRB preesistenti :
- per 34368 edifici il campo calcolato risulta inferiore a 1 V/m
- per 8130 edifici il campo risulta compreso tra 1 e 2 V/m
- per 299 edifici il campo risulta compreso tra 2 e 3 V/m
38
- per 14 edifici il campo risulta compreso tra 3 e 4 V/m
- per 1 edificio il campo risulta compreso tra 4 e 5 V/m
- per 1 edificio il campo risulta compreso tra 6 e 20 V/m
- per 1 edificio il campo risulta superiore a 20 V/m
Per la simulazione condotta per le SRB preesistenti + quelle previste :
- per 31610 edifici il campo calcolato risulta inferiore a 1 V/m
- per 10790 edifici il campo risulta compreso tra 1 e 2 V/m
- per 391 edifici il campo risulta compreso tra 2 e 3 V/m
- per 20 edifici il campo risulta compreso tra 3 e 4 V/m
- La situazione per i restanti edifici rimane invariata
Confrontando le simulazioni si nota naturalmente un incremento del campo elettrico
rispetto alla situazione preesistente, ma il valore limite di 6 V/m, previsto dall’attuale
legislazione, risulta superato solo in corrispondenza a due edifici.
Un’ultima considerazione riguarda l’inserimento dei vincoli come previsto dal punto
3 della fase 1 del contratto.
In accordo con l’Amministrazione comunale alla quale è stata fornita l’elaborazione
finale e la mappatura del campo calcolato in funzione delle coordinate geografiche
Gauss-Boaga, permettendo quindi la georeferenziazione ed il conseguente
inserimento di vincoli urbanistici, è stato concordato che tale inserimento può essere
più utilmente eseguito dagli uffici urbanistici comunali.
A tal’uopo è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del
7 ottobre 2003, ha ritenuto legittimo l’art. 10 comma 1 della legge regionale della
Puglia 8 Marzo 2002 n.5, col quale si vietava l’installazione di sistemi radianti
relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia
mobile su ospedali case di cura e di riposo, scuole ed asili nido.
A diversa conclusione è giunta la stessa sentenza laddove, chiamata a valutare il
comma 2 della stessa legge, lo ha ritenuto incostituzionale nella parte in cui
39
consentiva alla Giunta Regionale con propria delibera di perimetrare, rispetto agli
stessi edifici di cui al comma 1, la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Seguono :
Tabelle riassuntive dei dati di ingresso (Tabella 6 e 7).
Documento congiunto ISPESL-ISS (allegato A )
Planimetrie delle simulazioni. (Allegati da 0 a 6)
40
Scarica