I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di LIVORNO Via Grande,129- 57123 - LIVORNO Tel.0586/884624 Fax 0586/896913 E-mail: [email protected] STUDIO PER LA CORRETTA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOBASE PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA FASE I Livio Giuliani1, Francesco Boella2, Francesco Panin3, Andrea Boninti4 e Giancarlo Lombardi5 1 Direttore Dipartimento Venezia Dipartimento Venezia 3 Dipartimento Padova 4 Dipartimento Livorno 5 Direttore Dipartimento Livorno 2 1 INDICE 1. I campi elettromagnetici nell’ambiente Pag. 2-11 2. Principio di precauzione e normativa Pag. 12-31 3. Simulazione dei livelli di campo sul territorio comunale Pag. 32-36 4. Conclusioni Pag. 37-39 5. Tabelle dati di ingresso Pag. 40-50 La relazione è composta da n° 50 pagine e n° 9 Allegati Stesura finale del 12/11/2003 1. I Campi elettromagnetici nell’ambiente 2 1.1 Radiofrequenze e microonde (RF/MW) La comparsa nell’ambiente dei campi elettromagnetici a frequenza di microonde avviene nella seconda metà del secolo scorso, con l’avvio delle trasmissioni televisive in banda UHF (0,3-300 GHz). Precedentemente, comunque a partire dagli anni ’40 del secolo, le microonde avevano avuto solo applicazioni militari, con l’impiego del radar. Alla stessa banda di frequenza UHF appartengono le prime trasmissioni radio per telefonia (480 MHz) e per la telefonia cellulare (ETACS 900 MHZ, GSM 900 e 1800 MHz, UMTS 2100 MHz). Come è noto il corpo umano è un conduttore e la sua superficie esterna costituisce uno schermo per il campo elettrico; nella propagazione delle onde radio e delle microonde ciò costituisce un ostacolo, in quanto la attenuazione del campo elettrico porta con sé la conseguente attenuazione del campo magnetico e infine la cessazione della propagazione. Conseguentemente le radiofrequenze e le microonde penetrano scarsamente all’interno del corpo umano, dissipando la loro energia nei tessuti attraversati che vengono riscaldati. Si tratta del cosiddetto effetto termico delle microonde, ben noto nelle applicazioni per la alimentazione. A frequenze superiori l’effetto termico cresce fino alle frequenze degli infrarossi per attenuarsi alle frequenze della luce visibile (1015 – 1018 Hz) e scompare a frequenze superiori a quelle della luce visibile (ultravioletti, raggi X, raggi gamma). L’effetto termico delle onde a radiofrequenza (0,03 - 300 MHz) e delle microonde (0,3-300 GHz) costituisce la più nuova forma di impatto ambientale e sanitario, diventa tanto più rilevante quanto maggiore è l’impiego delle onde radio per la 3 radiodiffusione (regolata dal trattato di Praga del 1929 e successivamente dal Trattato di Lucerna del 1933) e delle microonde per la radiodiffusione e per la telecomunicazione. Le microonde, e a maggior ragione le radiofrequenza e le onde di frequenza inferiore, sono classificate come campi elettromagnetici non ionizzanti, con l’acronimo NIR (Non Ionizing Radiation: l’acronimo fa alle radiazioni e quindi ai campi in fase di propagazione: propriamente radiofrequenze e microonde). La denominazione è dovuta al fatto che alle frequenze in questione i fotoni non hanno energia sufficiente per produrre come effetto la ionizzazione, ossia l'alterazione della carica elettrica degli atomi o delle molecole. I campi alle frequenze radio e di microonde sono perciò distinti da quelli dei raggi ultravioletti, X e gamma, i cui fotoni hanno energia sufficiente a ionizzare un atomo o una molecola. Poiché i campi elettromagnetici in fase di propagazione si irradiano nello spazio intorno alla sorgente (antenna o apparato trasmittente) in modo oscillatorio, vengono detti anche 'onde elettromagnetiche', caratterizzate dalle seguenti grandezze fisiche: - la frequenza (numero di oscillazioni complete al secondo, misurata in hertz, Hz), . il periodo (l’inverso della frequenza, misurato in secondi, s), . la lunghezza d'onda (pari alla distanza percorsa dall'onda entro un periodo, misurata in metri, m) . la velocità di propagazione (pari alla velocità della luce nello spazio vuoto, espressa in metri/secondi, m/s) . l’intensità delle componenti perpendicolari alla propagazione (campo elettrico espresso in volt/metro, V/m, e campo magnetico, misurato in Ampère/metro, A/m) espresse in valore efficace 4 . la densità di potenza (prodotto vettoriale delle componenti perpendicolari, espressa in Watt/metroquadrato, W/m2). Radiofrequenze e microonde appartengono allo spettro delle frequenze elettromagnetiche comprese tra 0,03 MHz e 300 GHz, come in Tab.1. Nella tabella, procedendo da sinistra verso destra, sono seguite dalle radiazioni luminose visibili e da quelle ionizzanti, suddivise in ultravioletti, raggi X e raggi gamma. Onde elettromagnetiche in alta e altissima frequenza Radio Microonde Infrarossi Luce frequenze UV raggi X visibile e Gamma 30 KHz 300 MHz 300 GHz 1015 – > 1018 Hz 300 MHz 300 GHz 1015 Hz 1018 Hz Legenda Hz = hertz; KHz = 1.000 hertz; MHz= 1.000.000, GHz = 1.000.000.000 hertz, gli intervalli non includono l’estremo inferiore. Tab. 1 Nelle RF, radiofrequencies (radiofrequenze), vanno comprese le emissioni delle stazioni radio, in onda lunga, in onda corta e media e in modulazione di frequenza e le emissioni televisive in banda VHF (VHF: very high frequencies, nell’intervallo 30300 MHz); come sopra già evidenziato, le emissioni televisive UHF (ultra high frequencies) e le emissioni delle stazioni radio base per telefonia cellulare 5 appartengono all’intervallo di frequenza delle microonde (MW, microwaves) così come le emissioni di onde elettromagnetiche per ponti radio, per comunicazioni satellitari, per rilevamenti radar e dei forni a microonde. 1.2 - Fonti Le fonti che generano le NIR possono essere suddivise dal punto di vista merceologico in cinque gruppi: a) fonti naturali; b) fonti industriali ed artigianali; c) fonti da telecomunicazioni e radiodiffusione; d) fonti domestiche; e) fonti diagnostiche o terapeutiche. Le fonti naturali sono la terra, l'atmosfera, i raggi solari, i raggi cosmici. Questi ultime due, a causa della presenza di radiazioni ultraviolette e di raggi X e gamma possono avere effetti avversi sulla salute. Le fonti industriali o artigianali di RF e MW sono costituite, tra l’altro, dagli apparati impiegati nell'industria o nei laboratori artigiani per trattamenti termici, di fusione, incollatura, essiccamento, polimerizzazione, sterilizzazione, prevulcanizzazione. Altre fonti industriali che generano campi elettromagnetici RF e MW, sono, come già detto, le stazioni radio e radiotelevisive, le stazioni radio base per la telefonia cellulare, i ponti radio, le comunicazioni satellitari, i radar civili e militari. Sono fonti domestiche di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e a frequenza di microonda i dispositivi elettronici come il computer, i forni a microonde, i varchi magnetici o sistemi di prossimità, gli antifurti e sistemi di allarme. Le fonti di applicazione sanitaria sono costituite dalle apparecchiature che a fini terapeutici o diagnostici utilizzano o generano campi elettromagnetici nell’intero 6 intervallo di frequenza RF/MW: dagli apparecchi fisioterapici di Marconiterapia alla risonanza magnetico nucleare (RMN). Si osservi che mentre la presenza nell’ambiente dei campi elettromagnetici generati dalle fonti domestiche, industriali ed artigianali costituisce un effetto secondario e indesiderato del loro funzionamento, e infatti la ricerca tecnico-industriale tende a ridurne la presenza, nel caso delle applicazioni mediche i campi elettromagnetici costituiscono l’effetto desiderato e sono lo strumento dell’intervento terapeutico o diagnostico. 1.3 Problematica relativa a RF e MW di impiego industriale Come già evidenziato, le radiofrequenze e le microonde penetrano scarsamente all’interno del corpo di un organismo vivente, in particolare del corpo umano. Nell'attraversare i corpi degli organismi viventi, tuttavia, tali onde cedono parte della loro energia provocando modifiche o alterazioni la cui natura è ancora oggetto di indagine e di approfondimento. Sono ben studiate le alterazioni che derivano dal riscaldamento dei tessuti causato dalla trasformazione in calore dell’energia elettromagnetica ceduta (effetto alla base dell’impiego del forno a microonde). La quantità di energia assorbita dal corpo umano esposto a RF o MW per unità di tempo e di massa viene denominata SAR, tasso di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate). Si tratta della potenza assorbita per unità di massa o potenza assorbita specifica ed è misurata in watt/kilogrammo, W/Kg. L'effetto di tale assorbimento è il riscaldamento dei tessuti. Nei tessuti fortemente vascolarizzati la circolazione sanguigna e linfatica riesce facilmente a ridistribuire il 7 calore al resto del corpo neutralizzando l'indotto effetto termico; in quelli scarsamente o per nulla dotati di tale vascolarizzazione (rispettivamente testicoli e cristallino dell'occhio) il calore può accumularsi e si possono produrre delle conseguenze dannose. La risultanze della ricerca scientifica nell’ambito della protezione dai campi elettromagnetici appaiono più abbondanti in relazione agli effetti studiati delle basse frequenze (ELF, extremely low frequencies, 0-300 Hz) Le risultanze circa l’effetto di RF e MW sono meno abbondanti (Lacy-Hulbert e altri: Biological responses to elettromagneticfiìe1ds, The Faseb J., 1998). La associazione scientifica industriale IEEE sostiene che negli organismi viventi l'esposizione a NIR di alta frequenza è in grado di determinare effetti biologici solo a partire da un livello di 4 W/kg, cioè ad un livello superiore a quello conseguente all'uso dei più comuni apparecchi per telefonia mobile, i quali limitatamente alla zona del cranio, producono un assorbimento di energia per unità di massa e per unità di tempo non superiore a 2 W/kg (D'ANDREA, D'ANDREA, Behavioral evahjation qf nflcroivave ìrradiation, Bioe1ectromagnetics, 1999). Nel 1993 Seaman ed altri (Inter beat intervals of cardiacs cell aggregates during exposure to 2.45-Ghz CW, pulsed and squared wave modulated microwaves, Bioe1etromagnetìcs, 1993) ha registrato effetti biologici su cellule cardiache di pollo irradiate a livelli di SAR compresi fra 8.4 e 12.2 W/Kg. Nel 1995 Maes ed altri hanno osservato aberrazioni cromosomiche in preparati di sangue intero esposti ad un campo elettromagnetico simile a quello generato da stazioni radio base per telefonia cellulare, ma molto più intenso (49 V/m). I livelli di esposizione considerati i n questo studio di Maes sono comunque superiori a quelli generati dagli apparati per la telefonia cellulare. 8 Alle stesse conclusioni erano pervenuti Haider ed altri (Clastogenic effects of radiqfrequency radiations on chromosomes of trailescantia, mutat Res, 1994) in uno studio del 1994 in cui avevano riscontrato l'incremento della formazione di micronuclei in cellule vegetali solo a livelli di esposizione (altissimi) pari a 27 V/m. Lo stesso Maes e colleghi (MHz microwaves enhance the mutagenic properties of mitomycin C, Environ Mol Mutagen, 1996), peraltro, ha registrato un effetto cocarcinogenìco di livelli di SAR di 1.5 W/kg, su cellule ematiche trattate farmacologicamente. Nel 1994 Laí ed altri (Microwave irradiation effects radial arm maze perfomance in the rat, Bioe1ectromagnetics, 1994) hanno evidenziato il ruolo del sistema colinergico e degli oppioidi endogeni nella eziologia dell’alterazione della memoria spaziale. Nel 1996 Kittel ed altri (Qualitative enzyme histochemestry and microana1ysis reveals changes in ultrastructural distribution of calcìum and calcium activated ATP-ases after mìcrowave irradiation of the medial habenula, Acta Neuropathol, 1996) hanno evidenziato effetti dell'ìrradiazione sulla distribuzione ultrastrutturale del calcio e dell'adenosintrifosfatasi. Nel 1996 Mann e colleghi hanno evidenziato modesti effetti sulla fase di sonno REM dell'uomo a livelli di densità di potenza pari a circa 0,5W/m2 . I predetti studi ed esperimenti evidenziano effetti biologici a livelli di irradiazione largamente superiori a quelli indicati come limiti di esposizione (più propriamente limiti di base e livelli di riferimento) dalle Linee Guida dell’ICNIRP (Health Physics, 6, 1998) richiamate nel Documento congiunto ISPESL-ISS sulle problematiche concernenti la esposizione di lavoratrici e lavoratori e della popolazione ai campi elettrici e magnetici e ai campi elettromagnetici con frequenza nell’intervallo 0 Hz – 300 GHz (Allegato a Fogli di Informazione ISPESL, IV, 1997, riportato in allegato A). Nella Nota aggiuntiva dell’ISPESL allo stesso Documento congiunto (ibidem, 9 riportata in allegato A) vengono richiamati però alcuni importanti esperimenti effettuati a livelli di potenza inferiori ai predetti limiti. In particolare si richiama il lavoro di Blackman C.F. ed al. nel quale viene evidenziata una alterata concentrazione di calcio nelle sezioni di cervello di pollo ottenute dal sacrificio di polli esposti in vivo (Blackman C.F Induction of calcium ion efflux from brain tissue by RF radiation. Effects of modulation frequency and field strenght, Radio Scien., 14, Suppl. 6, 1979. Blackman C.F et al., Induction of calcium ion efflux from brain tissue by RF radiation. Effects of a sample number and modulation frequency on the power density windows., Bioelectromagnetica, 1, 35,1980) a radiofrequenze modulate in ampiezza a frequenze. Veniva inoltre richiamato il lavoro di Leyle D.B. ed al. (Suppression of T-lymphocyte citotoxicity following exposure to sinusoidally amplitude modulated fields, Bioelectromagnetics, 4, 1983) che ha evidenziato la alterata attività citotossica di cellule Natural Killer in campioni di sangue periferico umano esposto a radiofrequenze sinusoidalmente modulate in ampiezza a 50 HZ con duty cycle al 50%. Infine il lavoro di Rapacholi M. ed altri (Lymphomas in Etti-Pim 1 Transegenic mice exposed to 900 MHz electromagnetics fields, Radiat Res, 147:633-640,1997) dove si registra un incremento della comparsa di linfomi in ratti transgenici esposti a campi pulsati a 900 MHz a livelli di esposizione inferiori ai limiti ICNIRP. Non rilevanti né del tutto convincenti i risultati degli studi epidemiologici relativi agli effetti delle RF/MW. In generale si tratta di studi epidemiologici a carattere geografico, dove l’analisi dei fattori di confondimento è necessariamente non approfondita e sovente la potenza statistica di tali studi non è sufficiente a conferire un carattere di certezza statistica alle conclusioni. D’altra parte l’esposizione dell’intera popolazione urbana a radiofrequenze e microonde è un fatto relativamente 10 recente: solo da pochi anni le reti per la telefonia microcellulare hanno assunto una diffusione capillare nelle città.. In passato l'irradiazione dovuta a trasmissioni televisive e radiofoniche aveva interessato direttamente solo la popolazione di poche località prossime agli insediamenti radiotelevisivi. Pure queste avevano dato origine a risultanze statistiche non del tutto tranquillizzanti. Nel 1996 Dolk e Al. pubblicarono due rapporti, il primo relativo alla esposizione della popolazione prossima all’insediamento televisivo di Sutton Field (una torre di impianti in radiofrequenza con impianti radio per complessivi 100.000 W e impianti televisivi per oltre 10.000 W), il secondo relativo ai dati congiunti delle esposizioni della popolazione in prossimità di diverse torri radiotelevisive in Inghilterra. Nel primo si evidenziava una aumentata insorgenza dei casi di tumore statisticamente significativa nel raggio di due chilometri dalla torre, nel secondo la debole indicazione di aumentato rischio relativo degli esposti rispetto ai non esposti non era statisticamente significativa. Analogo risultato veniva ottenuto da Hocking in Australia e più recentemente dai ricercatori dell’Osservatorio Epidemiologico del Lazio in un rapporto sulla esposizione della popolazione in prossimità di Radio Vaticana (2000). La percezione del rischio in materia di elettrosmog non può prescindere dai precedenti come, ad esempio, il precedente amianto. L'amianto, com'è noto, venne ampiamente utilizzato nelle costruzioni civili soprattutto a partire dal dopoguerra; quando però, a causa del verificarsi di numerosi casi di tumore fra gli addetti alle lavorazioni con amianto, sorsero dubbi sulla sua salubrità, vennero immediatamente condotti diversi studi che ne evidenziarono la cancerogenicità. Ma ci vollero quaranta anni perché il legislatore in Italia (come 11 altrove) intervenisse proibendo l’impiego delle fibre d'amianto con la 1. 27 marzo 1992 n. 257. Per la vicenda dell’elettrosmog non mancano punti di contatto che suggestionano la percezione del rischio da parte della popolazione: solo che in presenza di una diffusione capillare nelle aree urbane di stazioni radiotrasmittenti nella banda di frequenza delle microonde, è sorta contemporaneamente una diffusa perplessità nella popolazione sulla salubrità delle microonde; la conduzione di indagini scientifiche non ha portato al momento ad alcun risultato conclusivo. Se per l'amianto la cancerogenicità risultò conclamata, nel caso delle onde elettromagnetiche in radiofrequenza e delle microonde sussiste soltanto una debole evidenza di verosimile cancerogenicità (US EPA, Rapporto 600, 1984). In questo senso appaiono appropriati i valori-soglia cautelativamente già indicati da numerose autorità sanitarie e fissati dal Governo in Italia, di cui nel seguito. 12 2. Principio di precauzione e normativa 2.1 Principio di precauzione L’Italia ha adottato una propria normativa recante limiti di esposizione e valori di attenzione che regola la esposizione della popolazione a RF/MW con il DM 10 settembre 1981, Regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, ai sensi dell’art 1 comma 6 lett. A) n. 15 della legge 31 luglio 1997 n. 249. Con legge 22 febbraio 2001 n. 36 il Governo è stato delegato ad adottare un nuovo regolamento in sostituzione di quello adottato con il DM 381/98: tale decreto è stato adottato lo scorso agosto e conferma i limiti di esposizione e i valori di attenzione già adottati con DM 381/98. I tetti stabiliti da tali decreti sono riportati nei successivi grafici. Tali tetti sono stati adottati in base al principio di precauzione, richiamato implicitamente nelle premesse del D.M. 381/98 ed esplicitamente nella legge 36/2001 (art. 1). Il principio di precauzione, in materia ambientale, è stabilito dall’art. 130R del Trattato di Roma (1957) e confermato dall’art. 172.4 del Trattato di Amsterdam (1999). Sebbene effetti sanitari avversi dovuti alla interazione di sistemi biologici con le NIR non siano ancora provati, gli effetti biologici già evidenziati suggeriscono l’adozione del principio di precauzione come base per una regolamentazione delle esposizioni dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici, anche nelle radiofrequenze e nella banda di frequenza delle microonde. Questa è la posizione, condivisibile, assunta dalle principali autorità sanitarie sopra richiamate e dal Governo. In materia di tutela di un bene primario come quello della salute, tutelato 13 dall'art. 32 della Costituzione, l’incertezza delle conoscenze scientifiche non può che deporre in favore dell’adozione del principio di precauzione. L'individuazione del punto di equilibrio che determini il miglior grado di protezione in rapporto alla valutazione dell'incertezza è un compito non procrastinabile. La scienza della prevenzione sanitaria ha elaborato varie tecniche e principi che in tutto il mondo ispirano le politiche precauzionali e l'individuazione dei limiti siano essi di concentrazione, di esposizione, di assunzione, etc. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella Comunicazione del marzo 2000 "Campi elettromagnetici e politiche precauzionali relative alla salute pubblica", correttamente riporta (paragrafo B) che a seguito della deliberazione della III Conferenza Salute-Ambiente (Londra 1999), l’OMS, diversamente che per il passato, quando raccomandava ai Paesi solo iniziative sanitarie basate su effetti accertati, ora raccomanda l’adozione di iniziative sulla base del principio di precauzione, con particolare riferimento alla problematica dei campi elettromagnetici. In contrasto con tale affermazione, nella stessa Comunicazione, più avanti si osserva: 1'esposizione della popolazione ai CEM e' disciplinata da una serie di limiti autoimposti e legali. Tra le diverse direttive, le più importanti sono le linee guida internazionali emanate dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, Linee Guida cit., in Documento Congiunto ISPESL-ISS, pag. 11 e segg.) unitamente agli standard nazionali di sicurezza. Dette direttive sono state elaborate al fine di evitare tutti i pericoli noti, derivanti dall'esposizione breve o prolungata, prevedendo ampi margini di sicurezza all'interno dei valori limite fissati". Tale ultima affermazione, come si evince dal contesto, è un richiamo all’osservanza del principio della azione basata sugli effetti accertati (pericoli noti) e non sul principio di precauzione. 14 Il Consiglio dell'Unione Europea facendo propri gli stessi limiti proposti dall’ ICNIRP riporta nella premessa alla Raccomandazione 519 del 12 luglio 1999: "i limiti di base e i livelli di riferimento per limitare l'esposizione sono stati elaborati sulla scorta di un approfondito esame di tutta la letteratura scientifica pubblicata. I criteri applicati nel corso dell'esame erano volti a valutare la credibilita' dei vari risultati divulgati; per proporre le limitazioni dell'esposizione ci si e' basati soltanto su effetti accertati. L'insorgere del cancro per gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici di lungo periodo non e' considerato accertato. Tuttavia, poiche' esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli effetti acuti (4 watt m' per la densità di potenza) e i limiti dì base la presente raccomandazione implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell'intero intervallo di frequenza". Nella adozione di tale premessa in seno alla Raccomandazione 519/99 il Consiglio dell’Unione Europea si è discostato dall’indicazione del Parlamento Europeo che con la Risoluzione 10 marzo 1999 contenente gli emendamenti alla stessa raccomandazione proposta chiedeva di cassare ogni riferimento all’ICNIRP e di rispettare il principio di precauzione secondo quanto già asserito dallo stesso Parlamento con la citata Risoluzione 5 maggio 1994. La Raccomandazione Europea n. 519 del 12 luglio 1999 adotta infatti gli stessi valori limite e i livelli di riferimento di cui alle Linee Guida dell’ICNIRP (op. cit.) 2.2. Limiti di esposizione Il quadro di restrizioni adottato dalla Raccomandazione Europea, sulla base delle Linee Guida dell’ICNIRP è basato su: limiti di base 15 livelli di riferimento. I limiti di base sono grandezze dosimetriche correlate con il riscaldamento dei tessuti. Per le esposizioni in bassa frequenza assume particolare rilevanza la grandezza dosimetrica costituita dalla densità di corrente indotta dall’onda elettromagnetica, incidente sull’organismo umano, in un circuito ideale intorno al cuore di raggio 10 cm: il limite per tale grandezza è fissato in: 5 mA/m2 per i lavoratori, 2 mA/m2 per la popolazione. Per le esposizioni in radiofrequenza e a microonde la grandezza dosimetrica più rilevante è il SAR (Specific Absorbtion Rate), cioè la derivata temporale della energia assorbita per unità di massa: SAR = dWassorbita/dm ove Wassorbita è la derivata temporale dell’energia assorbita dall’organismo esposto, m è la massa dell’organismo esposto. L’unità di misura del SAR è il Watt per kilogrammo, W/kg. Il limite di base per tale grandezza dosimetrica è fissato in: 0,4 W/kg per i lavoratori, 0,08 W/kg per la popolazione. Altre grandezze dosimetriche, meno rilevanti per la maggior parte dei casi di radioprotezione sono: la corrente alle estremità e l’energia assorbita per unità di massa (SA). Ai limiti di base corrispondono livelli di riferimento, cioè tetti per le grandezze di esposizione: campo elettrico, induzione magnetica, campo magnetico, densità di 16 potenza. Tali livelli di riferimento variano con il variare della frequenza all’interno delle due bande dello spettro elettromagnetico qui di interesse: quello delle basse frequenze (fino a 300 kHz) e quello delle radiofrequenze e microonde (oltre 300 kHz e fino a 300 GHz). Nei grafici che seguono sono riportati i livelli di riferimento suggeriti dall’ICNIRP per il campo elettrico e per la induzione magnetica. I livelli di riferimento per il campo magnetico e per la densità di potenza si ricavano agevolmente considerando rispettivamente che nel vuoto: 1 T = 0,8 A/m essendo il Tesla T l’unità di misura dell’induzione magnetica e l’Ampère/metro, A/m, l’unità di misura del campo magnetico; e che P = E2/(120 ) con P densità di potenza ed E campo elettrico, allorché l’esposizione avviene in campo lontano, cioè a distanze dalla sorgente superiore al seguente valore max (D2/). ove è la lunghezza dell’onda incidente e D è la massima dimensione della antenna emittente. 17 In Italia il quadro delle restrizioni alle esposizioni elettromagnetiche prevede una articolazione in: limiti di esposizione valori di attenzione o misure di cautela obiettivi di qualità. Tale quadro è stato adottato con la legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 (art. 3) , che detta anche norme sulla costituzione di un catasto nazionale e dei catasti regionali delle emissioni elettromagnetiche, nonché sulle competenze di Regioni, Province e Comuni e degli enti strumentali nella materia. Obiettivi di qualità sono stati adottati dalle Regioni con Regolamenti regionali che però non hanno retto alla prova del contenzioso amministrativo (Regolamento Regione Lazio n.1/2001, Regolamento Regione Toscana in attuazione della legge regionale 54/2000). Soltanto la Provincia Autonoma di Trento ha adottato obiettivi di qualità più restrittivi delle misure di cautela introdotte dal D.I. 381/1998 e lo ha fatto con il Regolamento di attuazione dell’art. 65 della legge provinciale n. 10 del 1997. Tale regolamento introduce per le emissioni in radiofrequenza l’obiettivo di qualità per il campo elettrico di 3 V/m che si riduce a 2 V/m in presenza di scuole, case di cura e di riposo, ospedali. Per il campo magnetico gli obiettivi di qualità fissati risultano rispettivamente di 8 mA/m e 2 mA/m mentre gli obiettivi di qualità per la densità di potenza, per le frequenze superiori a 3 MHZ, risultano rispettivamente di 25 mW/m2 e 10 mW/m.2 Il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per le esposizioni ai campi elettromagnetici in attuazione della legge 36/2001 conferma sostanzialmente i due precedenti decreti DPCM 23 aprile 1992 e DM 10 settembre 1998, n. 381 e stabilisce 18 19 1.E+01 I.S.P.E.S.L. 1.E+03 1.E+04 D.I. 381/98 qualità proposti dall’ISPESL nella Nota aggiuntiva al Documento congiunto ISPESLICNIRP Max D.P.C.M. 23/4/1992 previsti dal recente decreto attuativo della legge 36/2001, così come gli obiettivi di 1.E+07 1.E+09 1.E+10 1.E+11 1.E+12 Un confronto tra i diversi standard adottati internazionalmente per la determinazione dei valori limite si ha nei seguenti grafici, laddove sono riportati anche i livelli D.P.C.M. 8/7/2003 Cautela: valori rilevati all'interno degli edifici D.P.C.M. 8/7/2003 Qualità: valori in aree intensamente frequentate 1.E+08 I.S.P.E.S.L. - Esposizione Cronica - Modulazione d'Ampiezza Frequenza (Hz) 1.E+05 D.I. 381/98 - Cautela D.P.C.M. 8/7/2003 - Cautela e Qualità I.S.P.E.S.L. - Esposizione Cronica D.I. 381/98 -Limite D.P.C.M. 8/7/2003 - Limite ICNIRP D.P.C.M. 8/7/2003 D.P.C.M. 23/4/2002 Esposizione Prolungata 50/60 Hz 1.E+06 D.P.C.M. 8/7/2003 D.P.C.M. 23/4/2002 Esposizione Limitata 50/60 Hz 1.E+02 ICNIRP D.I. 381/98 Cautela: valori rilevati in aree con permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere 1.E+00 1 10 100 1000 10000 100000 ISS, citata. Intensità Campo Elettrico (V/m) Esposizione al Campo Elettrico gli obiettivi di qualità per le emissioni in radiofrequenza e microonde allo stesso livello dei valori di attenzione o misure di cautela stabilite dal DM 10 settembre 1998 n. 381. Intensità Induzione Magnetica (µT) 20 1.E+03 1.E+04 D.I. 381/98 1.E+07 1.E+09 1.E+10 1.E+11 D.P.C.M. 23/4/1992 1.E+12 D.P.C.M. 8/7/2003 Cautela: valori rilevati all'interno degli edifici D.P.C.M. 8/7/2003 Qualità: valori in aree intensamente frequentate 1.E+08 ICNIRP Max Frequenza (Hz) 1.E+05 D.I. 381/98 - Cautela D.P.C.M. 8/7/2003 - Cautela e Qualità D.I. 381/98 -Limite D.C.M. 2/8/2002 - Limite I.S.P.E.S.L. Esposizione Cronica ICNIRP 1.E+06 D.P.C.M. 8/7/2003 D.P.C.M. 8/7/2003 D.P.C.M. 23/4/1992 Esposizione Prolungata 50/60 Hz D.I. 381/98 Cautela: valori rilevati in aree con permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere 1.E+01 I.S.P.E.S.L. Siti Sensibili I.S.P.E.S.L. Esposizione all'Induzione Magnetica D.P.C.M. 23/4/1992 Esposizione Prolungata 50/60 Hz 1.E+02 ICNIRP D.P.C.M. 8/7/2003 Cautela 50/60 Hz D.P.C.M. 8/7/2003 Qualità 50/60 Hz 1.E+00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 10000.00 100000.00 Fig. 2 – Esposizione al campo elettrico Fig. 3 – Esposizione all’induzione magnetica Valori limite legali e valori limite raccomandati riguardanti HF e 1800 MHz Frequenza 21 Intensità di Densità di Potenza Raccomandazione Unione Europea 1999/512 Germania – Valori legali “26. Bundesimmissionsschutzverordnung” Raccomandazione dell’Associazione Ambientalista Tedesca “BUND” valori indoor Belgio esclusa Vallonia Vallonia Austria: non definiti valori limite legali Risoluzione dell’Austrian Medical Consulting Group 8 Marzo 2002 Austria/Vienna – Accordo verbale per installazioni su edifici Austria/Salisburgo 11-2001 Valori raccomandati per il totale delle emissioni/esposizione – stazioni radiobase GSM - outdoor Austria/Salisburgo 11-2001 Valori raccomandati per il massimo delle emissioni/esposizione di uno dei 4 gestori GSM – outdoor Russia Cina Svizzera – valore indoor – singolo impianto Svizzera Liechtenstein - valore indoor – singolo impianto Liechtenstein Lussemburgo - radar (installazioni fisse) - singolo impianto o co-siting di potenza isotropa irraggiata massima 2500W - singolo impianto o co-siting di potenza isotropa irraggiata massima compresa tra 100 e 2500W Italia – DPCM 8/7/2003 - limite di esposizione 950 MHz 1800 MHz 950 MHz 1800 MHz Italia – DPCM 8/7/2003 - valore di attenzione - indoor Italia – DPCM 8/7/2003 – obiettivo di qualità – aree intensamente frequentate Campo Elettrico [V/m] 41 58 41 58 0,5 [W/m2] 20 3 ---------- 1,115 0,024 ------------------ 4,5 9 4,5 9 0,000663 Riduzione di un fattore 100 rispetto alla Raccomandazione EU 2 0,01 0,6 0,001 0,3 0,00025 Totale HF Totale HF (?) 1800 MHz 950 MHz 1800 MHz 6 6 6 4 6 0,1 0,1 0,095 0,042 0,095 950 MHz 10 kHz 3000 GHz 4 6 0,042 0,095 3 MHz 3 GHz 20 1 100 kHz 300 GHz 6 0,1 100 kHz 300 GHz 6 22 (3 MHz 3 GHz) 0,1 Il decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 è stato integrato dalle Linee Guida per l’applicazione del D.I. 10 settembre 1998 n. 381, adottato dai Ministeri delle Comunicazioni, dell’Ambiente e della Sanità nel 1999. Altro importante documento integrativo è il Documento tecnico della Conferenza ISPESL – Network italiani, Napoli, 1 ottobre 1998 “Determinazione e conseguimento degli obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche” . Tale documento considera le modalità di emissione delle stazioni radio e radiotelevisive e in particolare delle stazioni per il servizio di telefonia mobile, il cui particolare andamento delle grandezze correlate all’esposizione è illustrato nelle seguenti figure. Isolinee - DCS 1800 - Pca = 27 W - G = 18 dBi 50 Altezza [m] 40 30 20 10 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Distanza [m] 20 V/m Bersaglio 6 V/m C. Vicino 3 V/m Edificio Fig. 4 - Isolinee delle emissioni di un impianto DCS 1800. 23 Serie4 80 UMTS 2100 MHz - Pca = 20 W - G = 18.5 dBi Isolinee Campo Elettrico - Sezione Verticale 40 Altezza [m] 30 20 10 0 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Distanza [m ] 20 V/m 6 V/m 3 V/m Serie4 Bersaglio C. Vicino Fig. 5 - Isolinee delle emissioni di un impianto UMTS. Le emissioni illustrate sono relative ad antenne per il servizio GSM a 1800 MHz e per il servizio UMTS. Le emissioni relative ad antenne per il servizio GSM a 900 MHz e per il servizio TACS hanno lo stesso andamento. Nel suddetto documento, sottoscritto dai Network italiani (RAI, MEDIASET, TMC, TIM, OMNITEL, WIND) il 22 dicembre 1998 e richiamato in numerose regolamentazioni comunali (Delibera Comune di Pescara n. 561 del 1999, Delibera del Comune di Venezia n. 1593 del 1999, etc.) si introducono i concetti di zona di interdizione e di zona di cautela. La prima è determinata da un volume di raggio 1 metro dal centro elettrico dell’antenna, che viene dichiarato inaccessibile, ancorché risultino rispettati al suo interno i limiti di esposizione e i valori di attenzione. 24 La seconda è determinata come un volume di raggio r r = D2/5 dove D è la dimensione massima dell'antennae è la lunghezza dell’onda emessa. In tale zona non è ammessa la esposizione per periodi più lunghi di quattro ore e i Network italiani si impegnano a delimitarla, ove occorra, con appositi cartelli e dissuasori. Il compito però di fissare gli obiettivi di qualità è assegnato dal DM 381/98 alle Regioni (art. 4 comma 3) e dalla legge 36/2001 allo Stato, salva la delega ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti nel territorio e per la minimizzazione delle esposizioni (art. 8 comma 6). Tale potestà comunale è tuttavia assai controversa e da ultimo appare resa problematica dal recente intervento legislativo del Governo, adottato con la emanazione del Codice delle Comunicazioni elettroniche il 15 settembre 2003, entrato in vigore in concomitanza con la dichiarazione di incostituzionalità del d.ls. 4 settembre 2002 n. 198, pubblicato sulla G.U. 13 settembre 2002 SG. 2.3 Potestà dei Comuni La potestà dei comuni in materia di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici ha una triplice valenza: essa si manifesta sia nel potere di decretazione di urgenza, che è in capo al Sindaco, ai sensi dell’art. 38 comma 2 della legge n. 142/1990, sia nel procedimento autorizzatorio che riguarda gli insediamenti insalubri o gli insediamenti “che possono alterare la salubrità di case urbane o rurali” 25 e che discende dagli artt. 216-220 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934, sia infine nel potere di regolamentazione della collocazione e della minimizzazione degli impianti, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 : “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Tale triplice potestà comunale non è generalmente oggetto di contestazione. La discussione verte invece sull’ambito all’interno del quale tale potestà può essere esercitata. La giurisprudenza sul punto non appare concorde. Un orientamento, del quale la prima decisione appare essere stata la Sentenza della III Sezione del TAR Veneto del 30 Maggio 2000 n. 1120 tende ad escludere la competenza dei comuni ad adottare regolamenti, all’interno dei quali siano definiti “in maniera autonoma i parametri” relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Tale orientamento - e la sentenza del TAR Veneto lo afferma esplicitamente - tende anche ad escludere ogni possibile restrizione da parte dei Comuni in ordine al perseguimento della minimizzazione delle esposizioni, sulla base dell’assunto che la minimizzazione dell’esposizione, nell’ambito delle radiofrequenze e delle microonde, sarebbe realizzata allorché risultassero rispettate le misure di cautela previste dall’art. 4 comma 2 del DM 10 settembre 1998 n. 381: cioè i livelli di esposizione risultassero inferiori a 6 Volt per metro, per il campo elettrico, e a 16 milliAmpère per metro per il campo magnetico. Sorregge tale interpretazione la lettera dell’incipit dello stesso comma 2 dell’art. 4 DM 381/98 che, collegandosi al precedente comma 1 che afferma doversi applicare il principio di minimizzazione, esordisce con le parole “ Per i fini…” e completa con la 26 disposizione di rispettare i suddetti valori di campo elettrico e magnetico in presenza di abitazioni con permanenze superiori alle quattro ore. Secondo questa interpretazione giurisprudenziale, dalla incompetenza dei Comuni a regolamentare i parametri dell’esposizione, in ordine ai quali, il TAR Veneto ricorda, la competenza è attribuita dalla legge al Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità (art. 4 comma 2 della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre 1978 n. 833, come modificato dall’art. 2 della legge 349/1986 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, confermato dall’art. 1 comma 6 lettera a) n. 15 della legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), discende la incompetenza dei Comuni ad adottare speciali misure per la minimizzazione delle esposizioni: e questo non già perché i Comuni siano incompetenti in materia di minimizzazione delle esposizioni, che anzi la successiva legge 36 del 2001 ne riconosce esplicitamente la competenza nell’ultima parte del comma 6 dell’art. 8, ma perché la minimizzazione è assicurata nel momento stesso in cui risultano rispettate le misure di cautela (o valori di attenzione, come definite dall’art. 3 della legge 36/2001) previste dal citato art. 4 comma 2 del DM 381/1998. (Decreto Ronchi). Qualora il Comune adottasse misure speciali che comportassero un abbassamento dei livelli di campo elettromagnetico rispetto a quanto dovuto ai sensi dell’Art. 4 comma 2 DM 381/1998, quindi entro i valori di attenzione (misure di cautela), si avrebbe una alterazione dei “parametri” che regolano l’esposizione: ciò non costituirebbe un modo particolare di attuazione del principio di minimizzazione, che l’incipit del citato art.4 comma 2 fa coincidere con il rispetto dei valori di attenzione, ma una alterazione dei “ parametri di esposizione” che la legge demanda al Governo, con un eccesso di potere per incompetenza che sostanzierebbe il vizio di illegittimità dell’atto del Comune recante eventualmente le suddette misure speciali. 27 A tale orientamento si contrappone un altro orientamento (che peraltro ha trovato espressione in sede dottrinaria più che giurisprudenziale), secondo cui la competenza dei Comuni in ordine alla minimizzazione delle esposizioni, acclarata dall’art.8 comma 6 della legge 36/2001, sopra richiamato, comporta la possibilità di dettare restrizioni in ordine alle installazioni, alla loro localizzazione, alla loro potenza ed alla qualità della tecnologia impiegata. E’ questo il senso della deliberazione assunta nel 2001 dal Comune di Venezia, dove si ribadisce la competenza Comunale in materia di minimizzazione in sostituzione della deliberazione annullata dalla citata decisione del TAR Veneto. A tale posizione si ascrive la deliberazione in materia di campi elettromagnetici del Comune di Viterbo nel 1999 e poi del Comune di Roma, con la deliberazione n° 211 del 2000, annullata però dal TAR Lazio – Seconda Sezione - con sentenza 25 Agosto 2001 n°1266. Il Comune di Viterbo ed il Comune di Roma avevano esercitato il potere di sussidiarietà in ordine all’adozione degli obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche, la cui competenza la legge 36/2001 e, prima, il DM 381/1998 (art. 4 comma 3) hanno attribuito alle Regioni. In assenza di una regolamentazione Regionale che definisse gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale, i Comuni hanno ritenuto di dovere assumere essi stessi una regolamentazione recante detti obiettivi di qualità. E sul punto è ben visibile il cambiamento di orientamento che in materia di elettrosmog appare verificatosi tra il 2000 ed il 2001. Il regolamento del Comune di Viterbo aveva resistito, sia pure alla sommaria delibazione assunta in via cautelare, laddove la delibera consiliare del Comune di Roma è caduta sotto le motivazioni addotte dal TAR Lazio nella citata sentenza che si pone nel solco – ed anzi lo sviluppa sul piano dottrinario – della citata sentenza del TAR Veneto Sezione Terza n°1120 del 30 maggio 2000. 28 Dopo tali pronunciamenti giurisprudenziali molti altri sono stati adottati con il medesimo orientamento. Ma la portata della sentenza n°1120/2000 della Sezione Terza del TAR Veneto va oltre l’obiettivo di contendere al Comune il potere di regolamentazione dei livelli di esposizione e di limitazione di emissione degli impianti. In tale sentenza si nega anche il potere di istruttoria sanitaria nell’ambito del procedimento autorizzatorio che compete al Sindaco, all’interno dei procedimenti di concessione o autorizzazione edilizia in forza del richiamato art. 220 T.U. n° 1265/1934. E infatti la Terza Sezione afferma che il potere che deriva in capo al Sindaco dall’art. 220 è un “potere di decretazione di urgenza”. Tale affermazione non appare condivisibile. E’ infatti evidente dalla lettera della norma e dal contesto in cui è inserita che si tratta di un potere ordinario che si esplica attraverso l’azione amministrativa che presiede al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, che sono provvedimenti ordinari e non già provvedimenti contingibili o urgenti. In tal senso il TAR di Trento che, nel giudizio Lucia Brighenti contro il Comune di Riva del Garda, con sentenza assunta il 6 giugno 2000, ha annullato la autorizzazione edilizia rilasciata ad un impianto Omnitel poiché il procedimento autorizzatorio non aveva previsto il parere sanitario preventivo (nonostante quello ad impianto attivato fosse stato reso) dalla APSS. Ed in sede cautelare molte sono le decisioni del Giudice Amministrativo che possono essere richiamate, nelle quali si ribadisce la necessità di una adeguata istruttoria da parte del Servizio sanitario Nazionale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione o concessione edilizia di antenne radio, radiotelevisione e radio-base: a partire dalla Ordinanza del TAR Lazio Sezione Prima n°3806 del 18 dicembre 1996. Su questo punto, sul parere autorizzatorio dei Comuni e sul fatto che all’interno di tale potere si 29 esercita anche un controllo sanitario preventivo sulla installazione degli impianti, la giurisprudenza appare ancora divisa, ancorché i pochi riferimenti dottrinari appaiono orientati per il riconoscimento di tale potere. Nulla questio invece in ordine al riconoscimento del potere di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco, nel caso in cui venisse alterata la salubrità dell’ambiente o sorgesse un rischio sanitario. Ma in tal caso, avverte la Sezione Terza del TAR Veneto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e deve riferirsi – sembra di potere evincere dalle parole della Sezione – ad una situazione eccezionale e tale che ad essa non si possa provvedere con provvedimenti ordinari. Il nuovo testo legislativo riportato nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche non appare contenere altro che principi già esplicitamente o implicitamente contenuti in altre norme e presenti nel nostro ordinamento: principi che la giurisprudenza amministrativa ha già enucleato ed affermato. A tali principi i regolamenti comunali ex art. 8 comma 6 legge 36/2001 debbono fare riferimento. E’ previsto l’esame preventivo del progetto delle nuove installazioni che molte leggi regionali e molti regolamenti comunali già prevedevano, anche in considerazione del vigente art. 220 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934. Tale esame preventivo, coerentemente con l’art. 14 della legge 36/2001, è affidato all’ARPA, laddove il T.U. lo affidava all’Ufficiale sanitario ora inglobato dal Dipartimento Prevenzione dell’Unità Sanitaria Locale. Tuttavia il nuovo testo legislativo armonizza tale previsione della legge 36/2001 con altre previsioni dovute a leggi regionali, quali la legge regionale Piemonte n. 6/89, che attribuisce la competenza all’USL di Ivrea, la legge regionale Lazio n. 56/89, a legge regionale Abruzzo n. 20/91 così come 30 modificata dalla legge regionale Abruzzo n. 56/2000, che attribuiscono all’ISPESL tale competenza. E’ poi introdotto il silenzio-assenso che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione all’ente locale competente ed è introdotta la possibilità di presentare allo stesso ente locale la semplice dichiarazione di inizio attività in luogo della istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in antenna inferiore a 20 Watt. Si tratta di una misura intermedia tra quelle vigenti in ambito regionale. La citata legge regionale Piemonte n. 6 del 1989 prevede infatti un tetto di 50 Watt così come la legge regionale Veneto n. 29 del 1993. La legge regionale Abruzzo n. 20 del 1991, come modificata dalla legge regionale n. 77/1997 e dalla legge regionale n 56/2000 prevede invece un tetto di 5 Watt. Quanto sopra esposto fa concludere che il contenuto del nuovo decreto legislativo non contrasta con la regolamentazione comunale che in ogni parte di Italia è stata realizzata o è in corso di realizzazione, nell’ipotesi che tale regolamentazione fosse legittima e coerente con il vigente ordinamento; né tale nuova normativa contrasta con la legge n. 36/2001 e con i suoi provvedimenti attuativi. Il nuovo testo legislativo traduce piuttosto in norma legislativa quanto già era stato concordemente affermato dalla giurisprudenza: come l’illegittimità delle norme comunali intese a limitare le installazioni delle infrastrutture e degli impianti di telecomunicazioni, escludendole da alcune aree del territorio comunale o di quelle intese a stabilire obiettivi di qualità o distanze equivalenti ad introdurre nuovi limiti di esposizione che già la legge n. 36/2001 aveva riservato alla competenza dello Stato. In conclusione le potestà comunali in ordine alle installazioni delle nuove stazioni radio, radiotelevisive e radiobase trovano compimento con la adozione del 31 regolamento previsto dalla legge 36/2001 (art. 8 comma 1), norma speciale che supera, in materia la norma generale a carattere edilizio e urbanistico. 32 3. Simulazione dei livelli di campo sul territorio comunale 3.1 Descrizione dell’algoritmo di calcolo Il software utilizzato per le simulazioni implementa la formulazione matematica per il calcolo del campo elettrico generato da sorgenti elettromagnetiche, specificatamente stazioni radiobase per telefonia cellulare, comunque distribuite nel territorio. Nel calcolo si parte dalle seguenti ipotesi: ipotesi di campo lontano; ipotesi di spazio libero; impianti emettitori nelle condizioni di massima potenza in trasmissione prevista dal progetto. Campo lontano. Si definisce regione di campo lontano (o zona di Fraunhofer) relativamente ad una sorgente di radiazione elettromagnetica, il volume nel quale il campo generato, nel suo propagars,i assume le caratteristiche di onda piana uniforme, per la quale i vettori campo elettrico e campo magnetico sono ortogonali tra loro e con la direzione di propagazione e valgono le seguenti relazioni: S=E2/Z0= H2·Z0 con S=densità di potenza [W/m2] E= intensità del campo elettrico [V/m] H=intensità del campo magnetico [A/m] Z0=377Ω =impedenza caratteristica del vuoto Pertanto per la conoscenza della densità di potenza è sufficiente conoscere una tra le due grandezze intensità del campo elettrico e intensità del campo magnetico. Il limite inferiore della regione di campo lontano è definito come il massimo tra le due grandezze: 33 3·λ e 2·D2/λ con λ=c/f=lunghezza d’onda della radiazione con c velocità dell’onda elettromagnetica nel mezzo considerato e f frequenza dell’onda D=massima distanza misurabile tra due punti della sorgente. Indicativamente tale limite varia tra 10 e 25 m in funzione del servizio fornito (GSM, DCS, UMTS) e quindi delle antenne e delle frequenze utilizzate. Spazio libero. Ipotizzare la propagazione in spazio libero significa trascurare gli effetti dovuti agli ostacoli (ad esempio gli edifici) e al terreno e quindi attenuazioni, riflessioni e diffrazioni da essi generati. In generale tale ipotesi porta a sovrastimare l’intensità di campo generata ed è pertanto cautelativa nei confronti dell’esposizione della popolazione. Massima potenza in trasmissione. E’ anche questa un’ipotesi cautelativa dato che prevede un livello di emissione che è estremamente improbabile si possa presentare nella realtà, data la presenza negli impianti di meccanismi di riduzione automatica della potenza in trasmissione in funzione del traffico, della distanza del mobile, etc. L’algoritmo calcola, per ciascun punto considerato, il contributo all’intensità di campo elettrico dovuto a ciascun elemento radiante (antenna virtuale) di ciascuna stazione radiobase presente sul territorio, partendo dai dati relativi a posizione, diagrammi di irradiazione verticale e orizzontale, guadagno, potenza effettiva totale all’elemento radiante ed esegue quindi la sovrapposizione di tutti i contributi per ottenere l’intensità del campo elettrico totale: Etot(xi,yi,zi)=√(∑aEa2(xi,yi,zi)=√∑a√(30·PCAa·10(GdBa-Attorr(α)-Attver(β))/10)2 34 con PCAa = GdBa = potenza al connettore della specifica antenna guadagno in dB della specifica antenna rispetto all’isotropa Attorr(α) = valore di attenuazione orizzontale in funzione dell’angolo Attver() = valore di attenuazione verticale in funzione dell’angolo Il risultato è stato preventivamente confrontato sia con altri fogli di calcolo utilizzati I.S.P.E.S.L. che con software commerciali al fine di validare il procedimento. Il risultato finale dell’elaborazione è la mappatura del campo calcolato in funzione delle coordinate geografiche Gauss-Boaga permettendo quindi la georeferenziazione e quindi l’inserimento in cartografie attraverso i software più diffusi (ArcView, AutoCad) presso gli uffici urbanistici e territoriali delle amministrazioni locali. 3.2 Descrizione delle simulazioni Si è fatto riferimento a due situazioni distinte riguardo ai dati di ingresso forniti dagli uffici tecnici comunali, e si sono elaborate conseguentemente due tipi di simulazioni. Nella prima elaborazione si è tenuto conto degli impianti esistenti così come comunicati dal Comune di Pisa (38 impianti per un totale di 249 elementi radianti), mentre nella seconda elaborazione oltre agli impianti preesistenti, sono stati introdotti gli impianti autorizzati nel 2003 e non ancora installati, di cui 7 riconfigurati, e 13 nuovi impianti, per un totale di 51 impianti e 310 elementi radianti. 3.2.1 Descrizione delle simulazioni con riferimento agli impianti attuali Data la necessità di disporre di una rappresentazione generale del livello di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telefonia cellulare, sono state individuate le seguenti metodologie al fine di rendere più chiaro possibile 35 il quadro complessivo, anche in funzione di una corretta informazione alla popolazione. A partire dalla distribuzione dell’edificato nel territorio comunale, sono state individuate alcune aree a più intensa urbanizzazione, divise per settori, per le quali l’intensità di campo elettrico totale è stata calcolata per piani orizzontali ad altezza variabile da 0 a 39 m s.l.m. con passo verticale di 3 m; tali piani orizzontali sono costituiti dai valori calcolati su una griglia di punti con passo 10 m sulle due dimensioni orizzontali. Ciascun settore di 1600x1200 m quindi è composto da 14 sezioni orizzontali di 19481 valori calcolati per un totale di 272734 valori per settore. I settori calcolati coprono le zone del centro storico di Pisa e limitrofe, dell’area artigianale di Ospedaletto, di Marina di Pisa e Tirrenia. E’ da notare che, stante l’ipotesi di calcolo in spazio libero, il calcolo risulta generalmente più cautelativo man mano che ci si avvicina alla quota del suolo, essendo crescente l’effetto di schermatura degli edifici; tale effetto è solo parzialmente compensato da riflessioni e diffrazioni. Una seconda metodologia che, date le ipotesi su cui si basa il calcolo, è forse quella più rappresentativa, prende in considerazione tutti gli edifici comunicati dal Comune distribuiti in tutto il territorio e calcola per ciascuno l’intensità di campo elettrico totale in una posizione corrispondente al baricentro dell’edificio alla quota di gronda (42814 edifici in totale). Essendo il calcolo eseguito alla quota gronda di ciascun edificio, l’effetto di schermatura influenza meno il risultato e quindi si è più vicini alla condizione di spazio libero. 36 3.2.2 Descrizione delle simulazioni con riferimento alla situazione futura In questa seconda elaborazione si sono eseguite le seguenti simulazioni : Calcolo dell’intensità di campo elettrico su un piano orizzontale a quota 9 m s.l.m. esteso a tutto il territorio comunale, su un’area di 17600x18000 (316,8 Km2) su una griglia di punti con passo 100 m sulle due dimensioni orizzontali (32037 punti). Calcolo dell’intensità di campo elettrico su un piano orizzontale a quota 24 m s.l.m. per un’area corrispondente alla zona centrale di Pisa (80,6 Km2) su una griglia di punti con passo 40 m sulle due dimensioni orizzontali (50851 punti). Calcolo dell’intensità del campo elettrico per tutti gli edifici comunicati dal Comune distribuiti in tutto il territorio. Questo ha permesso di seguire l’evoluzione nel breve termine dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici permettendo il confronto, sia per i settori precedentemente calcolati alle stesse quote, sia per gli edifici. 3.2.3 Rappresentazioni planimetriche Tutti i risultati sono memorizzati in file di tipo testo che riportano per ciascun punto calcolato, le coordinate spaziali e il valore dell’intensità di campo elettrico, per essere utilizzati in software di georeferenziazione (nella fattispecie ArcView) ove opportuni tematismi possono esprimere la distribuzione di campo con colori in funzione dei livelli calcolati. Tutti i file sono già stati consegnati nella riunione del 31/10/03 agli uffici tecnici comunali. 37 4 Conclusioni L’utilizzo combinato delle elaborazioni prodotte permette da un lato la verifica della situazione attuale relativamente all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti per telefonia cellulare, e dall’altro rappresenta il punto di partenza per la pianificazione sulla base dei piani di sviluppo presentati dai gestori, pertanto è uno strumento fondamentale da affiancare alle misure strumentali ed ai pareri radioprotezionistici per una corretta gestione del territorio. E’ possibile avere una visione complessiva utilizzando le mappe a piani orizzontali, con le opportune considerazioni sulla significatività dei risultati già sottolineate, ma anche una verifica puntuale in corrispondenza di ciascun edificio alla quota di gronda, dove generalmente si verifica l’esposizione maggiore. Introducendo di volta in volta i nuovi impianti si evidenzia l’evoluzione temporale rispetto ai piani di sviluppo ed è possibile pertanto ottimizzare la collocazione dei siti e minimizzare l’esposizione. La georeferenziazione e l’estrema semplicità di gestione dei risultati permettono il facile interfacciamento con software commerciali di uso comune presso le amministrazioni locali e parallelamente consentono la verifica dei database delle stesse. In particolare esaminando nel dettaglio la sola simulazione che prende in considerazione tutti gli edifici comunicati dal Comune e calcola per ciascuno di essi l’intensità di campo elettrico totale, in una posizione corrispondente al baricentro dell’edificio alla quota di gronda per un totale di 42814 edifici, si evincono le considerazioni che si riportano nel seguito: Per la simulazione condotta per le sole SRB preesistenti : - per 34368 edifici il campo calcolato risulta inferiore a 1 V/m - per 8130 edifici il campo risulta compreso tra 1 e 2 V/m - per 299 edifici il campo risulta compreso tra 2 e 3 V/m 38 - per 14 edifici il campo risulta compreso tra 3 e 4 V/m - per 1 edificio il campo risulta compreso tra 4 e 5 V/m - per 1 edificio il campo risulta compreso tra 6 e 20 V/m - per 1 edificio il campo risulta superiore a 20 V/m Per la simulazione condotta per le SRB preesistenti + quelle previste : - per 31610 edifici il campo calcolato risulta inferiore a 1 V/m - per 10790 edifici il campo risulta compreso tra 1 e 2 V/m - per 391 edifici il campo risulta compreso tra 2 e 3 V/m - per 20 edifici il campo risulta compreso tra 3 e 4 V/m - La situazione per i restanti edifici rimane invariata Confrontando le simulazioni si nota naturalmente un incremento del campo elettrico rispetto alla situazione preesistente, ma il valore limite di 6 V/m, previsto dall’attuale legislazione, risulta superato solo in corrispondenza a due edifici. Un’ultima considerazione riguarda l’inserimento dei vincoli come previsto dal punto 3 della fase 1 del contratto. In accordo con l’Amministrazione comunale alla quale è stata fornita l’elaborazione finale e la mappatura del campo calcolato in funzione delle coordinate geografiche Gauss-Boaga, permettendo quindi la georeferenziazione ed il conseguente inserimento di vincoli urbanistici, è stato concordato che tale inserimento può essere più utilmente eseguito dagli uffici urbanistici comunali. A tal’uopo è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003, ha ritenuto legittimo l’art. 10 comma 1 della legge regionale della Puglia 8 Marzo 2002 n.5, col quale si vietava l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali case di cura e di riposo, scuole ed asili nido. A diversa conclusione è giunta la stessa sentenza laddove, chiamata a valutare il comma 2 della stessa legge, lo ha ritenuto incostituzionale nella parte in cui 39 consentiva alla Giunta Regionale con propria delibera di perimetrare, rispetto agli stessi edifici di cui al comma 1, la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Seguono : Tabelle riassuntive dei dati di ingresso (Tabella 6 e 7). Documento congiunto ISPESL-ISS (allegato A ) Planimetrie delle simulazioni. (Allegati da 0 a 6) 40