LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 53 Ordinamento dell

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LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 53
Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche.
(B.u.r. 14 agosto 1997, n. 56)
La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Programmi regionali)
Art. 4 (Forum permanente per il turismo)
Art. 5 (Funzioni delle Province)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Art. 7 (Ambito territoriale turisticamente rilevante)
Art. 8 (Azienda di promozione turistica regionale - APTR)
Art. 9 (Compiti dell'APTR)
Art. 10 (Organi dell'APTR)
Art. 11 (Presidente)
Art. 12 (Consiglio di amministrazione)
Art. 13 (Collegio dei revisori)
Art. 14 (Direttore dell'APTR)
Art. 15 (Indennità di carica - Compensi)
Art. 16 (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 17 (Controllo sugli atti)
Art. 18 (Vigilanza)
Art. 19 (Entrate dell'APTR)
Art. 20 (Informazione ed accoglienza turistica - IAT)
Art. 21 (Personale dell'APTR)
Art. 22 (Soppressione delle Aziende di promozione turistica APT)
Art. 23 (Costituzione degli organi dell'APTR in fase di prima
applicazione)
Art. 24 (Copertura finanziaria)
Art. 25 (Norme transitorie)
Art. 26 (Abrogazioni)
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale nel
rispetto dei principi contenuti nelle leggi 17 maggio 1983, n. 217, 8
giugno 1990, n. 142 e 30 maggio 1995, n. 203 definendo le funzioni
della Regione e degli enti locali territoriali e degli altri enti ed organismi
interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. In materia di turismo la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle attività
amministrative;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva
dell'offerta turistica regionale nonchè dell'immagine delle sue diverse
componenti territoriali ed imprenditoriali;
c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle
statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio
regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza
dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli
enti e agli operatori turistici anche al fine della elaborazione di un
rapporto annuale sul turismo marchigiano;
d) realizzazione di progetti speciali e di iniziative di particolare rilevanza
anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con
operatori privati nel settore turistico;
e) vigilanza sull'Azienda di promozione turistica regionale (APTR) di cui
all'articolo 8 e il controllo sugli atti dell'Azienda medesima.
2. Per la realizzazione di attività di cui alla lettera b), del comma 1, la
Regione si avvale di preferenza dell'APTR.
3. La Regione partecipa al finanziamento di programmi turistici, che si
inseriscono nella programmazione regionale, proposti dagli enti locali
territoriali, dagli organismi da essi istituiti ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142 o dalle Comunità montane o da imprese turistiche singole o
anche temporaneamente associate nonchè da organismi privati
comprese le associazioni turistiche pro - loco con priorità agli enti locali
anche associati.
Art. 3
(Programmi regionali)
1. Il Consiglio regionale approva, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5
settembre 1992, n. 46 il piano triennale di interventi in materia di
promozione turistica.
2. Il piano di cui al comma 1 indica:
a) l'andamento della domanda turistica e lo sviluppo dell'offerta nelle
Marche, l'orientamento dei mercati turistici nazionali ed esteri;
b) gli obiettivi generali da perseguire e le aree geografiche verso cui
l'attività promozionale deve essere rivolta, i risultati attesi in relazione
alle finalità della programmazione regionale;
c) la connessione con gli interventi dello Stato, dell'Unione europea e
degli enti locali;
d) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed
impiegare nel periodo di riferimento, distinguendo le quote del
finanziamento da destinare alle iniziative promozionali della Regione e a
quelle degli enti locali;
e) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie agli enti locali di cui
agli articoli 5 e 6;
f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli
interventi mediante il programma annuale di cui al comma 6, nonchè la
relativa verifica dei risultati;
3. Il piano triennale è predisposto dalla Giunta regionale entro il 31
maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento ed è approvato con
le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n.
46.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare
eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendano necessari per
l'adeguamento a nuove esigenze.
5. Il piano triennale è attuato mediante il programma annuale degli
interventi, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare.
6. La Giunta regionale delibera, entro il mese di novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il
turismo di cui all'articolo 4 e dandone comunicazione all'ENIT ai sensi
dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, il programma annuale
di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi, le attività , le iniziative e le risorse finanziarie per la
promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica
della Regione;
b) le modalità per la presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati
di progetti di rilevante interesse finalizzati allo sviluppo del prodotto
turistico regionale, entro il 30 settembre di ogni anno;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la verifica dei
progetti a compartecipazione regionale in relazione agli obiettivi
prefissati.
Art. 4
(Forum permanente per il turismo)
1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria correlazione tra
il programma annuale di cui all'articolo 3, comma 6, e gli obiettivi
generali da perseguire in materia turistica, nonchè per l'attuazione del
collegamento funzionale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge
217/1983, si avvale del Forum permanente per il turismo, articolato in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato per le attività del settore.
2. Il comitato istituzionale del Forum è composto da:
a) il Presidente di ciascuna Provincia o suo delegato;
b) dieci Sindaci o loro delegati, di cui due designati dalla conferenza
regionale delle autonomie e due designati da ciascuna delle conferenze
provinciali delle autonomie;
c) due rappresentanti delle Comunità montane designati dall'assemblea
dei presidenti delle Comunità montane;
d) un rappresentante degli enti parco presenti sul territorio regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni pro - loco.
3. Il Comitato per le attività del settore del Forum è composto da:
a) un rappresentante delle associazioni, maggiormente rappresentative a
livello regionale, degli albergatori, degli agenti di viaggio, degli operatori
incoming, dei gestori di campeggio, degli esercenti stabilimenti balneari,
degli operatori agrituristici, designati dai rispettivi organi competenti;
b) un rappresentante del mondo cooperativo designato congiuntamente
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante designato dalla Confcommercio regionale;
d) un rappresentante designato dalla Confesercenti regionale;
e) un rappresentante delle associazioni consumatori;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente
rappresentative;
g) un rappresentante dell'associazione tempo libero designato
congiuntamente dalle associazioni del tempo libero maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio delle
Marche.
4. Sono componenti di diritto del Forum:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, che lo
presiede;
b) il Presidente dell'APTR o il Direttore dell'APTR;
c) il Dirigente del servizio competente in materia di turismo ed attività
ricettiva.
5. Il Forum è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale
a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei
rappresentanti di cui ai commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Forum convoca congiuntamente o disgiuntamente i
comitati di cui ai commi 2 e 3 almeno due volte l'anno per fornire
elementi utili alla predisposizione del programma annuale, per l'analisi
dello stato di attuazione e dei risultati del programma dell'anno in corso,
nonchè per definire le modalità di raccordo tra l'attività dell'APTR e quella
degli enti locali territoriali.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della
maggioranza dei componenti in carica e, in seconda convocazione, con la
presenza di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni dei
comitati del Forum sono adottate con voto favorevole dalla maggioranza
dei presenti.
8. La partecipazione ai comitati del Forum è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dal servizio regionale
competente in materia di turismo ed attività ricettiva.
10. Per la trattazione di particolari argomenti possono essere invitati alle
riunioni del Forum esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e
cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.
Art. 5
(Funzioni delle Province)
1. Le Province esercitano nell'ambito del rispettivo territorio, oltre alle
funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, le
funzioni relative alla promozione di attività di accoglienza turistica.
Realizzano inoltre iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore
del turismo, in collaborazione con i Comuni sulla base di programmi, ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 142/1990.
2. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione
associata delle funzioni comunali in materia turistica.
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono altresì le
connesse funzioni di vigilanza e controllo e applicano le relative sanzioni
amministrative.
4. Le Province provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle
funzioni delegate attraverso il fondo annuale di dotazione messo a
disposizione dalla Regione e i proventi derivanti dall'irrogazione di
sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di settore.
Art. 6
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai Comuni singoli o associati compete la valorizzazione turistica del
proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla
qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base
relativi all'informazione, accoglienza turistica, intrattenimento degli
ospiti, eventi ed iniziative promozionali.
2. I Comuni, al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, possono
proporre all'APTR l'istituzione di punti d'informazione, di assistenza e di
accoglienza turistica, denominati IAT.
3. I Comuni possono stipulare convenzioni e/o accordi per la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, con altri enti ed organismi
misti pubblici o privati interessati.
4. Ai Comuni è delegato, oltre alle funzioni già assegnate dalla
legislazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) imposizione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8 della legge
217/1983;
b) formazione dei pareri di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre
1982, n. 979.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate i Comuni svolgono altresì le
connesse funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni
amministrative.
6. I Comuni possono esercitare tutte o in parte le funzioni ad esse
delegate attraverso le Comunità montane.
7. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle
funzioni delegate attraverso il fondo annuale di dotazione messo a
disposizione dalla Regione e i proventi derivanti dall'irrogazione di
sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di settore.
Art. 7
(Ambito territoriale turisticamente rilevante)
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 217/1983, ai fini dello svolgimento
in forma unitaria e coordinata dell'attività di promozione, accoglienza ed
informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito
dall'intero territorio regionale.
Art. 8
(Azienda di promozione turistica regionale - APTR)
1. E' istituita, con sede legale in Ancona, l'Azienda di promozione
turistica regionale (APTR).
2. L'APTR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo
tecnico, operativo e strumentale della Regione, dotata di autonomia
amministrativa e di gestione.
3. L'APTR adotta un proprio regolamento che, nell'ambito dei principi
fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'Azienda e ne determina l'ordinamento amministrativo e contabile.
Per il conseguimento in modo efficace ed efficiente degli obiettivi, l'APTR
si dota di un'organizzazione funzionale, in grado di operare per progetti e
di impostare e coordinare un sistema a rete d'informazione e accoglienza
turistica.
4. L'APTR gestisce le proprie attività con criteri di economicità,
garantendo il pareggio del bilancio annuale.
Art. 9
(Compiti dell'APTR)
1. Spetta all'APTR:
a) assicurare l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello
locale mediante l'istituzione degli IAT di cui all'articolo 20, esercitando il
controllo e il coordinamento dei servizi erogati;
b) attuare le iniziative individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
programma annuale di promozione turistica di cui all'articolo 3, comma
6;
c) raccogliere, anche avvalendosi degli IAT, i dati e le informazioni sulla
domanda e sull'offerta turistica da trasmettere alla Giunta regionale
secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima;
d) assicurare la tutela dei diritti del turista consumatore;
e) realizzare, mediante apposite convenzioni, progetti di promozione
turistica su richiesta degli enti locali anche in funzione della formazione e
dell'aggiornamento professionale;
f) stipulare apposite convenzioni per affidare agli enti locali territoriali,
alle comunità montane, agli organismi costituiti nelle forme previste dalla
legge 142/1990, la gestione degli IAT, istituiti su richiesta degli enti e
organismi medesimi.
Art. 10
(Organi dell'APTR)
1. Sono organi dell'APTR:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 11
(Presidente)
1. Il Presidente dell'APTR è nominato dal Consiglio regionale e dura in
carica quanto la legislatura regionale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del
giorno. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito
da un consigliere da lui delegato.
Art. 12
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura ed è
composto da:
a) il Presidente dell'APTR;
b) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale con voto distinto su terna
designata dall'ANCI;
d) due membri scelti dal Consiglio regionale con voto distinto su terne
designate dalle associazioni di categoria degli operatori turistici
maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali
dell'Azienda:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni,
nonchè il conto consuntivo;
c) il programma di attività, in attuazione delle iniziative del programma
regionale di cui all'articolo 3, comma 6;
d) l'istituzione degli IAT, di cui all'articolo 20;
e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili e la contrazione
dei mutui;
f) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una
volta al mese e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via
straordinaria su richiesta di tre consiglieri o del Presidente del collegio
dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio
medesimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del
Consiglio di amministrazione.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con
l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei
voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura ed è
composto da:
a) il Presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio
regionale con voto rispettivamente limitato a uno.
2. I componenti del Collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li
accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
c) elabora, in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del
rendiconto, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e
finanziaria dell'ente da trasmettere al Presidente dell'APTR per le
eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del
Presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le
eventuali controdeduzioni del Presidente dell'APTR e del Consiglio di
amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 14
(Direttore dell'APTR)
1. L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale a personale
con qualifica dirigenziale scelto sulla base delle esperienze maturate nel
settore e del possesso di adeguati requisiti professionali, fra cui la
conoscenza di almeno due lingue straniere. L'incarico può essere
conferito a personale dirigenziale appartenente al ruolo unico regionale.
In caso di conferimento a dirigente regionale che mantiene
contemporaneamente la direzione di un servizio, viene riconosciuta
all'incaricato, con onore a carico dell'APTR, la differenza economica tra
l'indennità di posizione percepita e quella prevista per le aree regionali di
coordinamento.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale dei
dirigenti regionali.
3. Spetta al direttore dell'ente la gestione finanziaria tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E'
responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4. Il direttore, inoltre, adotta gli atti di gestione del personale e ogni
altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale le leggi ed i
regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione agli organi dell'ente.
5. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il direttore, su ogni proposta di deliberazione di competenza del
Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica.
7. All'inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di
amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
8. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore nomina con
proprio decreto un funzionario, incaricato di sostituirlo, anche al fine del
rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi.
Della sostituzione è data comunicazione alla Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore può essererevocato con provvedimento motivato
sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso spettanti.
Art. 15
(Indennità di carica - Compensi)
1. La voce "Azienda di promozione turistica" (l.r. 10/1988) della tabella A
allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 come modificata dalla l.r. 4 luglio
1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:
ENTE Organi Indennità Indennità
e loro di carica di presenza
componenti mensile
Azienda Presidente 2.500.000
Promozione Comp. Cons. Amm. 1.300.000
Turistica Pres. Col. revisori 150.000
Regionale Comp. Col. revisori 100.000
2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai
componenti del Collegio dei revisori sono dovuti il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonchè l'indennità di missione
spettanti, ai fini della l.r. 20/1984 e successive modificazioni.
Art. 16
(Bilanci e conti consuntivi)
1. L'esercizio finanziario dell'APTR decorre dal 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono redatti ed
approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile
1980, n. 25 e successive modificazioni.
3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo
del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.
Art. 17
(Controllo sugli atti)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 per i bilanci di previsione
annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli atti
dell'APTR sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del comitato
regionale di controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.
Art. 18
(Vigilanza)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'APTR
ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per
accertare il regolare funzionamento dell'APTR utilizzando il personale
regionale competente.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell'APTR, alla nomina di un
commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge
e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il
compimento;
b) sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'APTR per gravi violazioni
di legge e regolamenti per persistenti inadempienze su atti dovuti, per
dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente
inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento o il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dai programmi.
4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale
nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo
non superiore a sei mesi.
Art. 19
(Entrate dell'APTR)
1. Le entrate dell'APTR sono costituite:
a) dal contributo ordinario della Regione per le spese di funzionamento
ivi comprese quelle per il personale;
b) da contributi della Regione per la realizzazione del programma
annuale di promozione turistica, di cui all'articolo 3, comma 6;
c) da corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborso da parte degli
enti locali connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APTR.
Art. 20
(Informazione ed accoglienza turistica - IAT)
1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello
locale, nonchè le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica,
l'APTR istituisce previo nulla osta della Giunta regionale propri punti di
informazione ed accoglienza turistica anche per ambiti territoriali
sovracomunali, denominati IAR, che non hanno personalità giuridica nè
autonomia propria e sono diretta emanazione dell'APTR medesima.
2. Le sedi delle soppresse Aziende di promozione turistica sono
riconosciute come sedi IAT.
3. L' APTR può inoltre stipulare convenzioni con le associazioni degli
operatori delle strutture ricettive per l'attivazione nelle sedi IAT di servizi
mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva della varie
località.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative
delle sedi IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonchè il
modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
5. Le associazioni pro - loco che abbiano promosso l'apertura di punti
d'informazione e di accoglienza ai turisti, possono, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 217/1983, usare la denominazione IAT ove si
conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 4,
previo assenso dell'APTR.
Art. 21
(Personale dell'APTR)
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'APTR è regolato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni - autonomie
locali.
2. La dotazione organica complessiva della APTR è determinata con
provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'APTR, tenuto conto delle dotazioni organiche degli
IAT istituiti ai sensi dell'articolo 20.
Art. 22
(Soppressione delle Aziende di promozione turistica APT)
1. Le Aziende di promozione turistica (APT), istituite ai sensi della l.r.
10/1988, sono soppresse dalla data di costituzione dell'APTR di cui
all'articolo 23.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente
della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta
medesima, nomina per ciascuna APT un commissario straordinario anche
con funzioni di liquidatore. I commissari accertano entro sei mesi dalla
data di insediamento lo stato di consistenza patrimoniale dell'APT,
redigono l'inventario dei beni mobili ed immobili e delle entrate di natura
tributaria ed extratributaria e una relazione delle situazioni giuridiche
attive e passive pendenti. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale.
3. Ai commissari spetta un'indennità pari a quella spettante ai presidenti
delle soppresse APT.
4. La Regione subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e
passive delle soppresse Aziende.
5. I commissari, fino alla data di resa del verbale di cui al comma 2,
curano la gestione delle iniziative programmate dalle APT e in corso di
realizzazione alla data del loro commissariamento.
6. La Giunta regionale affida all'APTR, unitamente alle relative risorse
finanziarie, la gestione delle iniziative di cui al comma 5 non attuate nei
termini dallo stesso previste.
Art. 23
(Costituzione degli organi dell'APTR in fase di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione, gli organi di cui agli articoli 11, 12 e 13
sono costituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, la Giunta regionale mette a
disposizione dell'APTR una sede provvisoria, nonchè assegna in via
prioritaria, personale con specifica professionalità, proveniente dal
servizio competente in materia di turismo e attività ricettiva, per
assicurare la fase di avvio dell'operatività dell'Azienda medesima.
Art. 24
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura della spesa conseguente all'attuazione della presente
legge si provvede mediante soppressione o riduzione degli stanziamenti
iscritti a carico dei capitoli 3231101 e 3231104 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1998 e della loro proiezione
pluriennale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio annuale di
previsione, appositi capitoli per il finanziamento dei programmi di cui
all'articolo 3, delle attività di competenza dell'APTR e per l'esercizio delle
funzioni delegate agli enti locali di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio delle
funzioni delegate agli enti locali è assegnato alle Province per le finalità
di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il 50 per cento delle somme assegnate ai Comuni e alle Province sono
destinate all'incremento dei servizi turistici di base relativi
all'informazione, assistenza ed accoglienza turistica.
Art. 25
(Norme transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, tutto il personale
appartenente al ruolo di cui all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10,
confluisce nella dotazione organica dell'APTR, anche in posizione
soprannumeraria.
2. L'eventuale personale confluito nella dotazione organica dell'APTR in
posizione soprannumeraria, è trasferito alle Province ed ai Comuni per
l'esercizio delle funzioni delegate, con le procedure previste dall'articolo
39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni.
3. Il personale delle disciolte APT, fino alla sua definitiva assegnazione,
rimane temporaneamente in servizio presso lo IAT costituito nella sede
dove già prestava servizio.
4. L'eventuale personale in esubero, successivamente ai trasferimenti di
cui al comma 2, può confluire nel ruolo unico regionale, nei limiti dei
posti disponibili nello stesso.
5. Per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, destina ai Comuni
ricompresi negli ambiti territoriali delle soppresse Aziende le risorse
finanziarie così come ripartite alle Aziende stesse ed iscritte a carico del
capitolo 3231104 del bilancio regionale depurato della quota relativa agli
oneri del personale.
6. Gli incarichi di direttore delle Aziende di promozione turistica, conferiti
in applicazione dell'articolo 53 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42, hanno
effetto anche in deroga al limite temporale ivi previsto, fino
all'insediamento dei commissari di cui all'articolo 22 e comunque non
oltre il 31 ottobre 1997.
7. Agli incaricati viene corrisposta la differenza stipendiale di cui al
comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 42/1988.
Art. 26
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le l.r. 7 aprile 1988, n. 10; 12 novembre 1990, n. 53 e
15 febbraio 1993, n. 10 e le altre norme regionali in contrasto con la
presente legge.
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