Università degli Studi di Bari
Decreto n. 4832
IL RETTORE
VISTO
lo statuto di questa università, emanato con decreto rettorale del
22/10/1996, in particolare l’art.40;
VISTO
il decreto ministeriale del 21/05/1998 n.242;
VISTO
il “regolamento per la disciplina dei professori a contratto”, emanato
con d.r. n.11018 del 21/10/99;
CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 21/01/2003, ha deliberato, a
seguito di proposte di modifica, il nuovo testo del predetto
Regolamento;
RITENUTA
la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al citato
Regolamento;
DECRETA
Art.1
E’ emanato il “Regolamento per la disciplina dei contratti di diritto privato per
l’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05/98, n.242 e per l’accertamento delle abilità
linguistiche, informatiche e relazionali”, il cui testo è stato approvato dal Senato
Accademico di questa Università nell’adunanza del 21/01/2003.
Il Regolamento allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.
Art.2
Le disposizioni del suddetto Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data
del presente decreto, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale di questa Università e da
divulgarsi attraverso Internet.
Art.3
Il Regolamento predetto sostituisce quello precedentemente adottato con D.R. n.11018 del
21/10/1999.
Bari, 17 aprile 2003
IL RETTORE
F.to: Prof. Giovanni Girone
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI DIRITTO
PRIVATO PER L’INSEGNAMENTO AI SENSI DEL D.M. 21.5.1998 N. 242 E PER
L’ACCERTAMENTO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE, INFORMATICHE E
RELAZIONALI
Art.1
Tipologia e finalità dei contratti di diritto privato
L’Università degli Studi di Bari può stipulare contratti di diritto privato per
l’insegnamento a tempo determinato, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze
didattiche, e per l’accertamento delle abilità linguistiche, informatiche e relazionali, ai
sensi del D.M. 509/99.
I suddetti contratti sono stipulati nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate
per ciascuna Facoltà ad iniziative didattiche; e possono essere stipulati esclusivamente con
studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera con conoscenza della lingua italiana, non
dipendenti da Università italiane, e in possesso di qualificati titoli scientifici o
professionali.
I contratti relativi all’insegnamento a tempo determinato hanno per oggetto:
a) gli insegnamenti o moduli necessari al funzionamento dei singoli anni di corso per
tutti i Corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo;
b) lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;
c) i laboratori con crediti didattici previsti dal piano di studio del corso.
I contratti relativi all’accertamento delle abilità hanno per oggetto l’accertamento
delle conoscenze linguistiche, informatiche e relazionali di base, mediante una prova
all’inizio dell’anno accademico o del semestre e/o una prova finale, e con eventuale
sostegno didattico agli studenti che non abbiano superato la prova iniziale.
Art.2
Contratti per l’insegnamento nei corsi ufficiali: condizioni
Per l’insegnamento di materie previste nei corsi ufficiali, ai sensi dell’art. 1
comma 3, i contratti possono essere stipulati solo dopo aver inutilmente esperito,
nell’ordine, le seguenti procedure:
- attribuzione di compiti di insegnamento a docenti universitari, nei limiti dell’impegno
orario non inferiore a 60 ore di didattica frontale pari ad un corso annuale;
- pubblicazione di almeno un bando di vacanza, comunicato anche ad altre Facoltà.
Non possono essere stipulati contratti per un ammontare di crediti superiore ad un
quarto di quelli necessari per conseguire il titolo di studi.
Se il corso di studi è articolato in più indirizzi o curricula, il limite di un quarto si
riferisce ad ogni singolo indirizzo o curriculum.
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Il limite si intende riferito a corsi annuali.
Art.3
Procedura per l’affidamento di un corso ufficiale
La Facoltà che intende avvalersi dei contratti di cui al precedente art. 2 provvede
ad emanare il relativo bando di selezione.
La selezione è per soli titoli.
Il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti, da valutarsi tra:
a) titolarità di corsi di insegnamento in università estere;
b) pubblicazioni scientifiche su argomenti inerenti alla materia da insegnare;
c) attestate competenze professionali nel settore, nel caso in cui la Facoltà voglia
attribuire all’insegnamento una connotazione professionale.
La Facoltà può richiedere ulteriori requisiti.
Il bando di selezione è reso pubblico mediante affissione nell’Albo Ufficiale
dell’Università di Bari e presso la Segreteria della Presidenza della Facoltà ed è
liberamente consultabile per via telematica.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, corredate dei
titoli, sono indirizzate al Preside della Facoltà e debbono essere presentate o fatte pervenire
entro e non oltre i termini di scadenza indicati nel bando.
Il Consiglio di Facoltà, attraverso la valutazione comparativa dei candidati,
propone al Rettore lo studioso o esperto con cui stipulare il contratto.
Se lo studioso o esperto è un pubblico dipendente, la stipula del contratto avviene
previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
Art.4
Obblighi delle parti contraenti
(insegnamenti ufficiali)
Gli studiosi o esperti che hanno stipulato i contratti di cui all’art.1 3° comma, lett.
a), debbono svolgere un corso di lezioni e/o esercitazioni pratiche, secondo le
determinazioni assunte dalla competente struttura didattica e ogni altra attività didattica
propria del docente universitario ivi compresa la partecipazione alla commissione di esami
e partecipano solo ai Consigli di corso di studio con diritto di voto limitatamente agli
argomenti inerenti la didattica.
L’Università corrisponde un compenso forfetario lordo, nella misura stabilita
dalla rispettiva Facoltà, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione. Tale compenso non può essere superiore a quello corrisposto
nell’insegnamento per supplenza.
Art. 5
Contratti per lo svolgimento di corsi integrativi e di laboratori
I contratti di diritto privato per corsi integrativi non possono avere durata
superiore ad un quarto della durata del corso ufficiale.
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I contratti di diritto privato per laboratori non possono avere durata superiore ad
un anno accademico.
Le Facoltà che intendono stipulare tali contratti, su proposta dei consigli dei corsi
di studio, stabiliscono i programmi di svolgimento e i contenuti dei corsi integrativi e dei
laboratori, con riferimento ai contenuti del corso ufficiale.
Le Facoltà, almeno un mese prima dell’inizio dei corsi relativi, propongono al
Rettore la stipula con un determinato studioso o esperto, di cui sia stata accertata la
specifica competenza.
Art. 6
Obblighi delle parti contraenti
(corsi integrativi)
Gli studiosi o esperti che hanno stipulato i contratti di cui al precedente art.5
svolgono un corso di lezioni e/o esercitazioni pratiche secondo le determinazioni assunte
dalla competente struttura didattica.
Il contratto indica l’eventuale numero delle lezioni da tenere, la durata del corso e
il compenso forfetario, da corrispondere in due soluzioni all’inizio e al termine del corso o
in unica soluzione posticipata.
Il compenso previsto non può, tuttavia, essere inferiore ad 1/10 né superiore a 1/4
dell’importo previsto per la supplenza annuale. Può essere previsto, inoltre, il rimborso,
anche parziale, delle spese di viaggio a carico della Facoltà.
Art.7
Contratti per l’accertamento delle abilità linguistiche, informatiche e relazionali
Ai contratti aventi ad oggetto l’accertamento delle abilità linguistiche, informatiche
e relazionali si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.
Art.8
Rinnovo del contratto
Il Consiglio di Facoltà può proporre il rinnovo del contratto dopo aver accertato e
valutato le attività svolte dal contraente.
Il contratto non può essere rinnovato per più di due volte consecutive e, in ogni
caso, complessivamente per non più di sei anni.
I contratti stipulati non danno diritto all’accesso nei ruoli dell’Università.
Art. 9
Disposizioni comuni
La prestazione deve essere eseguita personalmente dal contraente.
Per il periodo della prestazione stessa l’Università provvede a proprie cure e spese
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.
Nel caso in cui l’attività prestata si configuri come attività di collaborazione
coordinata e continuativa, i docenti per contratto devono essere iscritti ad apposita gestione
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separata presso l’INPS e i loro emolumenti debbono essere assoggettati al contributo di cui
alla legge 335/95, e successive modificazioni.
Art. 10
Disposizioni finali
A tutti i professori a contratto si applicano le norme sulle incompatibilità di legge
per il personale docente di ruolo.
Pertanto, il professore a contratto che si trovi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dalla legge, deve darne immediata comunicazione al Rettore il
quale adotta il provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto senza che il docente
possa vantare diritti di alcuna natura nei confronti dell’Università.
L’Università può inoltre affidare le funzioni di professore a contratto, su proposta
delle Facoltà interessate e senza oneri per l’Università stessa, ad esperti dipendenti di enti
pubblici con cui siano state stipulate convenzioni le quali comportino l’uso di strutture
extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa
vigente.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo
alla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione, da pubblicarsi nel Bollettino di
Ateneo.
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