detassazione 2017 e il welfare

DETASSAZIONE 2017 E IL WELFARE
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’
1.
Riferimenti normativi:
 Articolo 1, commi 182-189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
 Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 25
marzo 2016, pubblicato nella G.U. n.112 del 14 maggio 2016.
 Circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, n.28/E del 15 giugno
2016.
 Accordo CGIL-CISL-UIL e CONFINDUSTRIA del 14 luglio 2016 per la definizione del modello di
accordo quadro territoriale, da adottare per la detassazione dei premi nelle aziende che non
hanno RSU/RSA
 Legge di stabilità 2017
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2. Validità
 Dal momento che la Legge di stabilità all’art.1 comma 191 ha finanziato la
detassazione almeno fino al 2022, possiamo ritenere che si tratti di una
misura strutturale. Sono detassabili i premi di produzione previsti in
accordi a partire dal 2016 e per gli anni a venire. Sono detassabili anche i
premi stabiliti con accordi del 2015 (in pagamento nel 2016), purchè
depositati a suo tempo alla Dtl o inviati telematicamente entro il 15 luglio
scorso. Gli accordi firmati successivamente all’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale (16 maggio 2016), devono essere depositati con
invio telematico alla Dtl entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla
dichiarazione di conformità̀ , allegata alla nota direttoriale del Ministero del
Lavoro del 22 luglio 2016 (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro).
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2. Validità
Nel caso di contratti già in essere ed in corso di efficacia
prima dell’entrata in vigore del Decreto, è possibile
integrarli successivamente per inserire, ad esempio, il
coinvolgimento paritetico dei lavoratori o un piano di
welfare. In questo caso, gli accordi integrativi devono
essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione,
unitamente alla dichiarazione di conformità.
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3. In cosa consiste
• La nuova detassazione prevede l’applicazione di una
imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale
e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia
del lavoratore, per le somme erogate a titolo di premio di
risultato variabile del settore privato in base ad accordi di II
livello, aziendali o territoriali (escludendo quindi eventuali
premi definiti nei contratti nazionali) stipulati da
associazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale.
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3. In cosa consiste
• Il premio deve essere legato a incrementi di produttività,
redditività̀ , qualità, efficienza ed innovazione (criteri
oggettivamente misurabili). L’importo massimo detassabile
è pari a 3.000 euro lordi (al netto dei contributi
previdenziali), che possono diventare 4.000 euro lordi
nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro (vedi punto 4).
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3. In cosa consiste
• Altro vincolo è costituito dal reddito da lavoro dipendente
del singolo lavoratore, che nell’anno precedente a quello
nel quale viene corrisposto il premio non può eccedere
80.000 euro. Per il reddito si tiene conto anche dei diversi
rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, esclusi
i compensi soggetti a tassazione separata. Il reddito è
comprensivo della quota maturanda di TFR richiesta dal
lavoratore in busta paga.
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3. In cosa consiste
• Le somme erogate a titolo di premio quest’anno rientrano
nel reddito da lavoro dipendente utile ai fini della
detassazione per il 2017. L’agevolazione può essere
applicata anche a chi nell’anno precedente a quello nel
quale viene pagato il premio era privo di qualsiasi reddito
da lavoro dipendente (es. chi per la prima volta entra nel
mondo del lavoro).
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3. In cosa consiste
• I redditi assoggettati a imposta sostitutiva sono utili ai fini
del calcolo ISEE, ma non concorrono alla formazione del
reddito complessivo del lavoratore ai fini IRPEF e,
pertanto, non devono essere computati per le detrazioni
(ad esempio: le detrazioni per carichi di famiglia o le
detrazioni per reddito di lavoro dipendente). Le somme
detassate, inoltre, non devono essere computate per il
bonus di 80 euro (“bonus Renzi”)
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3.1 Indicatori
 Gli incrementi di produttività, efficienza, qualità, innovazione e
redditività devono essere misurati sulla base di indicatori
oggettivi e misurabili, la cui individuazione è demandata alla
contrattazione collettiva;
 L’applicazione del beneficio fiscale è subordinata all’incremento
di almeno uno degli obiettivi;
 È possibile collegare l’intero premio anche ad un solo indicatore;
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3.1 Indicatori
 È possibile formulare obiettivi il cui conseguimento può dare diritto al premio
anche a prescindere dall’eventuale percentuale di raggiungimento dello stesso
(anche se non si raggiunge il 100%) le scalettature (quando fissiamo obiettivo
100 e altri valori che pagano sotto il 100 o sopra) dei premi vanno bene ci
possono essere dei parametri sotto l’obiettivo che pagano ma il premio per
essere defiscalizzato deve avere un risultato incrementale rispetto all’anno prima
o rispetto ad un periodo fissato nel contratto integrativo (esempio maggiore della
media degli ultimi 3 anni) di almeno un parametro. Altro esempio è stato quello
del mantenimento delle certificazioni; è incrementale il raggiungimento di una
certificazione che prima non si aveva non è incrementale il mantenimento della
stessa;
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3.1 Indicatori
 Nel caso in cui si assumano indicatori legati alla presenza o
premi che escludano in quota parte i periodi di non lavoro questi
non possono penalizzare le assenze per maternità obbligatoria;
 Sono
escluse
dal regime
agevolato
le
maggiorazioni di
retribuzione e gli straordinari
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3.2 Modalità di applicazione della tassazione agevolata al 10%:
 Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro nel caso in
cui il suo reddito, nell’anno precedente a quello per il quale si può godere
dell’agevolazione, superi i 80.000 euro;
 Il lavoratore può comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla tassazione
agevolata; in questo caso l’intera somma del premio concorre alla
formazione del suo reddito complessivo (es: il lavoratore ha varie spese da
detrarre in dichiarazione e riesce così a recuperare la tassazione
ordinaria).
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4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
I premi possono essere detassati nel limite di 3.000 euro
che può essere elevato a 4.000 euro nel caso in cui
l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro. Per “coinvolgimento
paritetico” non si intende necessariamente che il
gruppo di lavoro sia composto in numero uguale da
rappresentanti aziendali e rappresentanti dei lavoratori,
ma è sufficiente che sia attribuita parità di ruolo ad
ambedue le parti.
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4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
Il “rappresentante dei lavoratori” secondo
quanto stabilito nel Decreto, non dovrebbe
essere necessariamente una RSU, ma ciò per
noi è importante in quanto le RSU sono elette
per rappresentare i lavoratori e rappresentano
uno degli elementi principali della nostra
strutturazione contrattuale.
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4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
Per realizzare il coinvolgimento è necessario che:
• L’accordo di II livello preveda la costituzione di uno o più gruppi
di lavoro con questo scopo, composti sia da rappresentanti
dell’azienda che dei lavoratori; in particolare, se l’accordo di
secondo livello è un accordo di Gruppo, deve prevedere il
coinvolgimento paritetico, demandando eventualmente ai siti la
costituzione effettiva e l’organizzazione dei gruppi di lavoro.
(Rispetto a questo punto, la legislazione non fornisce delle
indicazioni puntuali sulle modalità di costituzione dei gruppi di
lavoro, è senza dubbio quindi un tema cruciale che deve essere
ancora approfondito al fine di garantire una corretta gestione
pratica alla quale sono collegati i relativi benefici ovvero
l’innalzamento del tetto);
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4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
• I lavoratori, facenti parte dei gruppi di lavoro, esprimano
opinioni, intervengano e operino allo stesso livello dei
rappresentanti aziendali;
• I gruppi di lavoro abbiano l’obiettivo di migliorare le prestazioni
produttive e la qualità del prodotto e del lavoro;
• I gruppi di lavoro predispongano dei rapporti periodici che
illustrino le attività̀ svolte e i risultati raggiunti.
NB: non costituiscono forme di coinvolgimento dei lavoratori al
fine dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale i gruppi di lavoro di
semplice consultazione, addestramento e formazione.
2 marzo 2017
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DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’
1. Riferimenti normativi
 Articolo 1, commi 184-190, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016).
 Circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero
del Lavoro, n.28/E del 15 giugno 2016
 Legge di stabilità 2017
27 gennaio 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
 Le nuove regole sulla detassazione hanno cambiato l’approccio
al cd. “Welfare aziendale”, cioè beni o servizi corrisposti dal
datore di lavoro in natura e totalmente esentasse per il
lavoratore (non si applica neppure l’aliquota sostitutiva del 10%),
purchè destinati a tutti o a determinate categorie di dipendenti.
Precedentemente l’esclusione dal computo del reddito di questi
beni si verificava esclusivamente se tali prestazioni venivano
erogate unilateralmente dal datore di lavoro, adesso è invece
possibile anche tramite accordo collettivo
27 gennaio 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
 L’elenco dei beni e servizi esentasse che possono essere
corrisposti in base ad un accordo collettivo è contenuto nel
Testo Unico della Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 51, come
modificato dalla Legge di Stabilità 2016. Altre fattispecie sono
state previste nella legge di stabilità 2017. Fanno parte del
welfare aziendale che non concorre alla formazione del reddito:
27 gennaio 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Opere o servizi utilizzabili dalla generalità̀ dei
dipendenti o categorie di dipendenti sostenute
per specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, solo se erogati direttamente dal datore di
lavoro, non tramite rimborso spese (es.
abbonamento a teatro, corso di inglese, etc.)
Contributi di assistenza sanitaria (es. Fasa), per
un importo non superiore a 3.615,20 euro mentre
se percepiti in sostituzione del premio non vi è
nessun limite(stabilità 2017)
27 gennaio 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Contributi a enti o casse di previdenza
complementare (es. Alifond) per un
importo non superiore a 5.164,57 euro
mentre se percepiti in sostituzione del
premio non vi è nessun limite(stabilità
2017)
Buoni pasto (fino a 5,29 euro al giorno se
cartacei e fino a 7 euro al giorno se
elettronici)
2 marzo 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
 Servizi di trasporto collettivo offerti alla generalità o a
categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi;
 La legge di stabilità 2017 ha chiarito che: uso promiscuo
di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in
locazione in uso o in comodato, servizi gratuiti di
trasporto ferroviario anche se usufruiti in sostituzione del
premio non sono detassabili ma va applicata la tassazione
ordinaria.
2 marzo 2017
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In base alla normativa e prassi di riferimento, all’interno dell’area
EDUCAZIONE ed ISTRUZIONE possono rientrare:
• Asili nido e scuole materne;
• Scuole private e pubbliche di ogni grado;
• Università e specializzazione;
Modalità operative
• Master;
• Rimborso
• Campus;
• Effettuate dal datoro di
• Libri e materiali di consumo;
lavoro
• Borse di studio;
• Tramite convenzione
•Mense scolastiche;
con soggetti terzi
•Trasporto alunni;
•Corsi di lingua / musicali / psicomotori.....;
•Gite scolastiche;
•Tutto ciò che può integrare la formazione degli studenti;
• Ludoteche;
• Centri estivi ed invernali.
2 marzo 2017
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All’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’
SOCIALE rientrano le attività:
• Ricreative:
‒ circoli sportivi e palestre
‒ viaggi e altre attività
• Culturali:
‒ Abbonamenti a cinema, teatri, centri culturali
Modalità operative
Le prestazioni ricevute dal
dipendente
debbano
consistere esclusivamente
nella somministrazione di
servizi.
• Sociali:
‒ centri di recupero;
‒ centri di assistenza psicologica
Il lavoratore deve ricevere
un servizio per intero
‒ centri di riabilitazione;
‒ centri di assistenza parasanitaria e case di cura.
• Educative:
‒ corsi di lingue.
‒ corsi di cucina, di fotografia ecc.
2 marzo 2017
NON E’ AMMESSO IL
RIMBORSO
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All’interno dell’area ASSISTENZA rientrano:
Assistenza agli anziani:
• Badanti;
Assistenza ai soggetti non autosufficienti
• Centri per gli anziani
• Cure domiciliari;
• Case di cura;
• Assistenza di personale infermieristico
2 marzo 2017
Modalità operative
•
•
Rimborso
Tramite convenzione
con soggetti terzi
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Chiarimenti in materia di welfare aziendale e flexible benefits
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E
Per quanto riguarda la nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51
del TUIR, la Circolare ha chiarito che la previsione normativa
consente di detassare le prestazioni di assistenza, erogabili anche in
forma di rimborso spese per:
• i familiari di età superiore ai 75 anni o non autosufficienti, come
individuati dalla circolare n. 2/E del 2005.
LEGGE DI STABILITA’ 2017
Esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati
dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di
categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa,
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
 un pacchetto di beni diverso da quelli precedentemente elencati
del valore complessivo massimo di 258,23 euro (es: buono
carburante, buono spesa). La soglia riguarda le sole erogazioni
in
natura
e
l’eventuale
superamento
determina
l’assoggettamento a tassazione ordinaria dell’intero valore e non
solo dell’eventuale eccedenza
2 marzo 2017
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2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Se il datore di lavoro non eroga direttamente il servizio, può gestirlo tramite rimborso spese
documentato oppure tramite voucher (“titoli di legittimazione in formato cartaceo o
elettronico”) riportanti un valore determinato e direttamente intestati a chi usufruirà̀ della
prestazione (ad es. il figlio del dipendente), in quanto non trasferibili.
I voucher, quindi:
 Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
 Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
 Devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore
nominale senza integrazioni a carico del titolare. Ad esempio, se la retta della casa di
riposo del genitore anziano è mensile, con il voucher il datore di lavoro può̀ pagare uno o
più̀ mesi ma non 15 giorni così magari come una retta per asilo nido;
 Entro il limite di 258,23 euro è possibile prevedere un unico voucher che dia diritto ad una
pluralità di prestazioni (comunque contenute in un elenco predefinito dal datore di lavoro o
dall’accordo aziendale)
Il welfare può essere erogato in sostituzione del premio per obiettivi oppure, a prescindere
dal premio, attraverso apposito accordo aziendale come forma aggiuntiva di retribuzione in
natura
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Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per
obiettivi
A)
 È possibile sostituire il premio con tutte le prestazioni
indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. La
possibilità di scelta deve essere prevista dal contratto di II
livello che regola il premio e ogni lavoratore può decidere se
convertire o meno l’intero premio o anche solo una parte di
esso.
2 marzo 2017
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A) Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per obiettivi
 Una volta stabilito il valore del premio e gli obiettivi da raggiungere per
conseguirlo, il lavoratore ha la facoltà, laddove l’accordo sindacale lo preveda,
di scegliere se ricevere il premio in denaro (godendo quindi della tassazione
agevolata al 10%) oppure se optare per prestazioni di welfare, sulle quali non
sussiste alcuna forma di tassazione ma neppure contribuzione previdenziale.
La facoltà di scelta è in capo al singolo lavoratore, gli accordi di secondo livello
quindi devono prevedere tale facoltà̀ ma non possono rendere la scelta
obbligatoria.
È importante che, prima di scegliere, il lavoratore sia informato che il welfare sostitutivo
non dà diritto all’accantonamento della contribuzione previdenziale.
Pertanto, il lavoratore non paga le tasse su questi beni e allo stesso tempo l’azienda
risparmia circa il 30% di contribuzione previdenziale e può dedurre il valore dei beni
dall’IRES
2 marzo 2017
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A) Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per obiettivi
È importante che, prima di scegliere, il lavoratore sia
informato che il welfare sostitutivo non dà diritto
all’accantonamento della contribuzione previdenziale.
Pertanto, il lavoratore non paga le tasse su questi beni
e allo stesso tempo l’azienda risparmia circa il 30% di
contribuzione previdenziale e può dedurre il valore dei
beni dall’IRES
2 marzo 2017
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..... Riepilogando
 La facoltà̀ di opzione tra premio e welfare deve essere inserita
all’interno del contratto integrativo. Resta in capo al lavoratore
la possibilità̀ di scelta in tutto o in parte di convertire il premio
in welfare.
 L’accordo può definire: “l’offerta in welfare”, le tipologie di
scelta, un regolamento che stabilisca modalità̀ e tempistiche
di scelta, la possibilità di revoca della scelta da parte del
lavoratore. (Es: per il lavoratore che sceglie di sostituire una
parte del premio in welfare, se entro l’anno non dovesse
usufruire di tutte le opzioni messe a disposizione, è possibile
prevedere che l’azienda paghi il corrispondente valore in busta
paga con la tassazione del 10% o magari in contributo
aggiuntivo alla previdenza complementare).
2 marzo 2017
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..... Riepilogando
 Il welfare disponibile nella scelta del lavoratore deve essere
definito nel contratto integrativo.
 L’accordo può definire che nel caso di scelta del welfare da
parte del lavoratore ci possa essere un valore aggiuntivo
sempre nei limiti di legge rispetto alle varie tipologie. (Es: 1000
euro premio scelta in welfare 100 euro aggiuntivi in premialità
in welfare. Il risparmio dell’azienda del circa 30% deve
essere un riferimento su cui contrattare.
 Il lavoratore per poter convertire una parte di premio in welfare
e godere della totale esenzione da tassazione deve avere un
reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente a quello di
godimento non superiore a 80.000 euro;
2 marzo 2017
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Per quanto riguarda il welfare sanitario sarebbe necessario fare un
ragionamento più approfondito sui fondi sanitari (Fasa nel nostro caso).
Infatti, le prestazioni aggiuntive che i contratti aziendali possono definire
sicuramente non possono essere gestite direttamente dalle aziende ma
devono passare necessariamente tramite fondi sanitari autorizzati.
Esempio: se un accordo prevede il rimborso di prestazioni non previste
nelle coperture già esistenti o magari il rimborso anche di spese per
farmaci o di prestazioni odontoiatriche questo deve passare
necessariamente all’interno di un fondo sanitario.
Vale lo stesso ragionamento per quanto riguarda la previdenza
complementare. Si potrebbero prevedere delle prestazioni assicurative
che in caso di eventi particolari diano diritto a contributi, ampliando
quindi la sola possibilità̀ di anticipazione.
2 marzo 2017
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B. Welfare aggiuntivo corrisposto in base ad accordi
collettivi
È possibile che il datore di lavoro corrisponda beni e servizi in
virtù di un accordo collettivo anche al di fuori della
conversione del premio; in altri termini è possibile realizzare
accordi che riguardano esclusivamente il welfare e, anche in
questo caso, le prestazioni sono esentasse per i lavoratori. In
questo caso, dunque, non è previsto alcun tetto individuale
(3.000/4.000 euro) e qualsiasi valore abbiano i beni definiti in
base all’accordo è totalmente esentasse. Solo per la previdenza
complementare e l’assistenza sanitaria valgono i limiti previsti dal
TUIR (5.164,57 e 3.615,20 euro).
2 marzo 2017
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B. Welfare aggiuntivo corrisposto in base ad accordi collettivi
Si ricorda che anche in questo caso non è dovuta da parte dell’azienda
la contribuzione previdenziale ed è possibile la deduzione integrale
dall’IRES.
Una delle principali novità è che mentre continua a valere il limite di
deducibilità̀ da parte del datore di lavoro del cinque per mille del fatturato
nel caso in cui tali prestazioni non siano frutto di accordo collettivo, tale
limite viene totalmente meno se tali prestazioni sono frutto di una intesa
con le organizzazioni sindacali. Per il lavoratore queste prestazioni di
welfare non concorrono alla formazione del reddito senza alcun limite di
valore
2 marzo 2017
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38
2 marzo 2017
Quindi su un premio di 2000 euro il lavoratore che sceglie
tutto in welfare “guadagna” 370,82 euro mentre l’azienda
risparmia 600 euro.
Il lavoratore scegliendo tutto in welfare perde nel caso in
esempio 2000 euro annui di contribuzione previdenziale
oppure se con sistema contributivo una somma annua di
circa 660 euro.
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2 marzo 2017
Dati
Anni di contribuzione al 1995
Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016)
Età al pensionamento
Premio di produzione annuo ipotizzato
18
3
62
€ 2.000,00
Beneficio
Incremento in Quota A
Incremento in Quota B
Incremento in Quota C
Beneficio pensionistico totale annuo
€ 360,00
€ 228,00
€ 96,15
€ 684,15
Caso di un lavoratore che ha il sistema retributivo, va in
pensione a 62 anni di età e va in pensione il 1-1-2020 ossia tra
tre anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare per
questi tre anni(2017-2018-2019) gli provoca una perdita annua
sulla pensione di 684,15 euro annuali ossia 52,62 euro mensili
2 marzo 2017
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Dati
Anni di contribuzione al 1995
Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016)
Età al pensionamento
Premio di produzione annuo ipotizzato
18
5
63
€ 2.000,00
Beneficio
Incremento in Quota A
Incremento in Quota B
Incremento in Quota C
Beneficio pensionistico totale annuo
€ 600,00
€ 380,00
€ 165,07
€ 1.145,07
Caso di un lavoratore che ha il sistema retributivo, va in
pensione a 63 anni di etàe va in pensione il 1-1-2022 ossia tra
cinque anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare
per questi cinque anni(2017-2021) gli provoca una perdita annua
sulla pensione di 1145,07 euro annuali ossia 88,08 euro mensili.
2 marzo 2017
41
Dati
Anni di contribuzione al 1995
Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016)
Età al pensionamento
Premio di produzione annuo ipotizzato
15
7
63
€ 2.000,00
Beneficio
Incremento in Quota A
Incremento in Quota B
Incremento in Quota C
Beneficio pensionistico totale annuo
€ 672,00
€ 23,33
€ 231,09
€ 926,43
Caso di un lavoratore che ha il sistema misto, va in pensione a
63 anni di età e va in pensione tra sette anni. Scegliere un
premio di 2000 euro tutto in welfare per questi sette anni gli
provoca una perdita annua sulla pensione di 926,43 euro annuali
ossia 71,26 euro mensili.
2 marzo 2017
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Dati
Anni di contribuzione al 1995
Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016)
Età al pensionamento
Premio di produzione annuo ipotizzato
0
20
70
€ 2.000,00
Beneficio
Incremento in Quota A
Incremento in Quota B
Incremento in Quota C
Beneficio pensionistico totale annuo
€€€ 841,90
€ 841,90
Caso di un lavoratore che ha il sistema contributivo, va in
pensione a 70 anni di età tra 20 anni. Scegliere un premio di
2000 euro tutto in welfare per questi 20 anni gli provoca una
perdita annua sulla pensione di 841,90 euro annuali ossia 64,76
euro mensili
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