Diritto di voto e nomina della cariche sociali. Profili statutari. Paolo Divizia Notaio in Bergamo Università degli Studi di Bergamo www.notaiassociatibergamo.it Milano, 26 novembre 2016 1 Analisi dei profili giuridici Il diritto di voto Diritto dell'azionista a partecipare, mediante il proprio intervento e voto, alle delibere delle assemblee dei soci. È esercitato proporzionalmente al numero di azioni possedute. E’ il principale diritto amministrativo 2 Analisi dei profili giuridici L’intero sistema delle società di capitali si fonda sul concetto di PROPORZIONALITA’ DEL VOTO – art. 2351 comma 1 c.c. - Nelle società azionarie si può parlare di COEFFICIENTE 1 a 1, 1 AZIONE – 1 VOTO Coefficiente 1 :1 1 azione 1 voto 3 Analisi dei profili giuridici S.R.L. – Art. 2479 penultimo comma c.c. Tizio Caio • Conferisce 50 • Assegnazione 50 • Conferisce 50 • Assegnazione 50 Per ENTRAMBI I SOCI LA REGOLA DELLA PROPORZIONALITA’ IN TERMINI DI VOTO SI TRADUCE IN UN “PESO ASSEMBLEARE” PARITARIO 4 Analisi dei profili giuridici Prime considerazioni 1) Il sistema delle società di capitali è fondato sulla logica “più investo, più rischio, più conto” nelle decisioni assembleari. 2) Fra le decisioni più importanti in cui si estrinseca il voto vi è la c.d. governance indiretta della società, ossia la possibilità di nominare i componenti degli organi di amministrazione e di controllo. 3) Attenzione alle varianti strutturali DUALISTICO E MONISTICO del sistema 5 Analisi dei profili giuridici Sistema dualistico (scelto dal mondo bancario e dalle grandi realtà industriali anche bergamasche) 1. 2. 3. Fatta eccezione per le prime nomine, i membri del consiglio di gestione (organo di amministrazione) sono eletti dal consiglio di sorveglianza (nei limiti dettati statuto) Il consiglio di sorveglianza (organo di alto indirizzo), fatta eccezione per le prime nomine, viene eletto dall’assemblea IL VOTO ASSEMBLEARE QUINDI HA UNA INFLUENZA “DI SECONDO GRADO” SULLA NOMINA DELL’ORGANO GESTORIO 6 Analisi dei profili giuridici Sistema monistico (molto più raro) 1. 2. 3. I membri del consiglio di amministrazione (organo gestorio puro) sono eletti dall’assemblea. L’organo amministrativo di regola determina il numero ed effettua al suo interno la nomina dei componenti del Comitato di controllo sulla gestione, scelti fra gli amministratori medesimi. Il comitato di controllo nomina al suo interno il Presidente. NB: nel sistema monistico la nomina iniziale fatta dall’assemblea ha un influsso molto significativo in termini di governance indiretta. 7 Analisi dei profili giuridici DEROGHE ALLA PROPORZIONALITA’ DEL VOTO 1) 2) Con una certa frequenza pratica si possono manifestare esigenze delle società per cui è necessaria una ALTERAZIONE del principio di proporzionalità nell’esercizio del voto. Le finalità sono molteplici e distinte: Temperare il rapporto fra soci fondato esclusivamente su un profilo di “peso patrimoniale” Enfatizzare elementi personalistici legati al singolo socio, ad es. con finalità premiali (in ragione di particolari competenze) o di riconoscenza (anzianità anagrafica o di appartenenza alla compagine) Per la SPA: creare categorie speciali di quote per incentivare la capitalizzazione 8 Analisi dei profili giuridici SOCIETA’ PER AZIONI 1. Introduzione di azioni con voto quantitativamente limitato in alcuni argomenti – quali la nomina delle cariche sociali • Art. 2351 comma 3 c.c. ammette forme di SCAGLIONAMENTO / CONTINGENTAMENTO del diritto di voto • Le varianti applicative e la tecnica redazionale della clausola: a) parametrazione sul numero di azioni (ad es. 1 voto ad azione per le prime 100 azioni; 1 voto ogni 2 azioni per le azioni che vanno dalla 101 alla 1000); b) parametrazione sulla percentuale di capitale sociale posseduta NON si determina la creazione di una categoria speciale – è solo un mezzo per condizionare il calcolo • • • - RIFLESSI OPERATIVI: Compito del Presidente dell’Assemblea nella valutazione dei quorum 9 Analisi dei profili giuridici Altre varianti • La clausola di voto massimo • Rapporto fra clausola di voto massimo (2351 c.3) e clausola di tetto al possesso azionario (2355-bis c.c.) • Esempio illustre: modifica statutaria del 4.12.1998 di Borsa Italiana S.p.A. (tetto di voto al 7,5%) 10 Analisi dei profili giuridici • Il limite estremo della limitazione all’esercizio del voto è quella del VOTO CAPITARIO: si esprime 1 voto solo per la prima azione posseduta. • Astratta configurabilità teorica e problemi di compatibilità con il tipus SPA • Per interpretazione notarile NULLITA’ di quelle previsioni statutarie che detipizzano la SPA e la assimilano ad una COOP. • Ammissibilità del voto capitario nei sindacati di voto (cfr. Trib. Genova 8 luglio 2004 – “Sono validi i sindacati di voto deliberanti a maggioranza per teste” ) • RATIO: non deve venire meno (nonostante ipotesi previste in leggi speciali) il BINOMIO RISCHIO-POTERE 11 Analisi dei profili giuridici LE AZIONI A VOTO PLURIMO La nuova formulazione dell’art. 2351 comma 4 c.c. Max: 3 voti 1 azione Coefficiente 1:3 Si arriva ad un coefficiente 1: (+ di 1), sino ad un massimo di 3 voti esprimibili da ciascuna azione 12 Analisi dei profili giuridici (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo L’elevazione del coefficiente di voto esprimibile è l’unico tratto peculiare di queste azioni (come consegnatoci dal testo di legge vigente) Si tratta di un completamento “per simmetria” del sistema; le azioni a voto plurimo sono speculari e contrarie nella struttura rispetto alle azioni a voto quantitativamente limitato (in cui il coefficiente di voto può scendere sino a zero – vedi art. 2351 comma 1 c.c.) – vedi Orientamento H.G.35 del 19/09/2015 Le azioni a voto plurimo non prevedono però la limitazione quantitativa alla metà del capitale sociale 13 Analisi dei profili giuridici (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo [NB: le varianti tipologiche consistono in diverse modalità di concreta attuazione] L’elevazione del coefficiente di voto esprimibile può articolarsi secondo diverse varianti tipologiche, previste dal codice: voto plurimo riservato solo per specifici argomenti: 1) voto plurimo per le assemblee convocate per l’elezione delle cariche sociali (organo amministrativo e di controllo); 2) voto plurimo per le assemblee di modifica dello statuto; 3) tecnica «de residuo» (voto plurimo per tutte le deliberazioni, eccezion fatta per quelle da cui deriva il recesso per il socio dissenziente) voto plurimo con coefficiente variabile: ad esempio, voto DOPPIO per le assemblee ordinarie e voto TRIPLO per le assemblee straordinarie (nb: è ammesso il voto con coefficiente non intero) voto plurimo incondizionato (cioè attribuito in pianta stabile); voto plurimo subordinato a determinate condizioni 14 Analisi dei profili giuridici AZIONI A VOTO PLURIMO E NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 1. Creazione delle azioni a voto plurimo, con limitazione alle sole assemblea di nomina delle cariche sociali Combinazione delle azioni a voto plurimo con privazione del diritto di voto per il residuo 50% del capitale sociale 2. RISULTATO: si consegna ad una minoranza precisa il potere di governance indiretta 15 Analisi dei profili giuridici La vera novità sta nella “combinazione dei due strumenti” Con la combinazione delle azioni senza voto (nel limite del 50% del capitale sociale) e delle azioni a voto plurimo con coefficiente 1:3, si può arrivare ad assicurare la supremazia assembleare ad un pacchetto azionario pari al 12,51% del capitale complessivo Vediamo come: Alfa s.p.a. emette n. 1000 azioni complessive, così ripartite: Categoria A (azioni ordinarie): 374 azioni a voto pieno – coeff. 1:1 – 374 voti (49,7 % dei voti esprimibili) Categoria B (azioni senza diritto di voto): 500 azioni senza voto – coeff. 1:0 – 0 voti (0 % dei voti esprimibili) Categoria C (azioni a voto triplo esprimibile nelle assemblea di nomina delle cariche sociali): 126 azioni a voto triplo – coeff. 1:3 – 378 voti (50,3% dei voti esprimibili) La categoria C, su una massa di 752 voti esprimibili, rappresenta il 50,3 % del peso assembleare complessivo 16 Analisi dei profili giuridici Un caso pratico di “influenza” sulla nomina della cariche sociali Il caso: Alfa s.p.a., con capitale sociale ripartito in 1000 azioni ordinarie, è posseduta al 70% da due soci Tizio e Caio, imprenditori «puri» (che svolgono attività coincidente con l’oggetto sociale) e, per il residuo 30% dal Fondo Omega, socio investitore. Il rischio da prevenire: il Fondo Omega non ha alcun interesse ad intervenire nella gestione sociale e nelle scelte imprenditoriali «fino a quando la società genera utili». Vuole però poter intervenire in ipotesi di cattiva gestione sociale (quali l’azzeramento dell’utile ovvero la maturazione di perdite). La soluzione: 1. Tutte le azioni ordinarie acquistate “in ingresso” dal Fondo sono convertite in azioni a voto triplo con clausola sunrise (cioè con voto plurimo sospensivamente condizionato) ed evento dedotto in condizione rappresentato dalla mancata distribuzione di utile per due anni consecutivi. 2. 3. Fino a che la società è ben gestita e produce utili, il ruolo del socio investitore resta quello di minoranza di fatto «estraneo» alla politica gestionale della società – il diritto di voto plurimo resta sospeso. In caso di mala gestio per un oltre un biennio, invece, il peso decisionale del socio investitore si triplica (salendo da 300 a 900 voti esprimibili su 1600 voti totali (700 originari + i 900 nuovi), e dunque pari al 56,25%); con ciò il Fondo diventa «DETERMINANTE» per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione 17 Analisi dei profili giuridici 1. 2. 3. Strumento alternativo: Creazione di una categoria di azioni speciali, in grado di attribuire il diritto di nomina delle cariche sociali (complessità derivanti dalla creazione di assemblea di categoria) Ricostruzione tradizionale: solo circoscritta alla minoranza degli organi Post introduzione (agosto 2014) delle azioni a voto plurimo, questo limite pare non esservi più 18 Analisi dei profili giuridici S.R.L. Soluzione “sicura” – diritto particolare del socio ex art. 2468 comma 3 c.c. Varianti redazionali 19 Analisi dei profili giuridici - - - - GOVERNANCE “DIRETTA” Il diritto di nominare UNO/PIU’ o TUTTI GLI AMMINISTRATORI (artt. 2479 c. 2 n. 2 e 2475 c.c. comma 1) in via extra-assembleare; (soluzione più prudente) il diritto di determinare la «rosa di nomi» entro cui l’assemblea (ordinaria) dei soci dovrà scegliere per la nomina; il diritto (ma non il dovere) di essere amministratore unico ovvero membro del CDA; il diritto di veto su determinate nomine; 20 Analisi dei profili giuridici GOVERNANCE “INDIRETTA” - il diritto di esercitare una forma di opposizione, mutuato dal meccanismo dettato per le SDP dall’art. 2257 c.c.; - il diritto di autorizzare determinate operazioni gestionali, con evidenti ricadute sotto il profilo della responsabilità (in soccorso viene però l’art. 2476 c.c. comma 7 secondo cui «sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»). LIMITE INVALICABILE NELLA GESTIONE «DIRETTA»: art. 2475 u.c. c.c., dalla cui lettura emerge il divieto di attribuire il potere al singolo socio di i. Predisporre il bilancio ii. Predisporre progetto di fusione e scissione iii. Decidere aumento di capitale delegato 21 Analisi dei profili giuridici AMMISSIBILITA’ DI UN DIRITTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO In primo luogo, va osservato che la disciplina della SRL deve essere coordinata con i principi sanciti dall’art. 2381 c.c. Vi è compatibilità fra 2381 c.c. ed SRL, qualora essa adotti un sistema di governance COLLEGIALE Dall’analisi dell’art. 2381 c.c. emerge che: i. La facoltà di delega dei poteri da parte del CDA deve essere «a monte» prevista dallo statuto, quale regola organizzativa ii. In presenza di detta facoltà statutaria di delega, IL CDA DECIDE SE UTILIZZARLA O MENO e dunque se avvalersi o meno della figura dell’AMMINISTRATORE DELEGATO 22 Analisi dei profili giuridici AMMISSIBILITA’ DI UN DIRITTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO (segue) In ragione di questa ricostruzione, E’ AMMISSIBILE PREVEDERE UN DIRITTO PARTICOLARE DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO ED ATTRIBUIRLO AD UN SOCIO. Si tratta però di un DIRITTO PARTICOLARE CONDIZIONATO Esso può essere esercitato se il CDA decide di avvalersi della delega. In ogni caso, è un diritto «instabile» atteso che il CDA può in ogni momento REVOCARE LA DELEGA, con ciò svuotando di significato il diritto particolare (che però non si è consumato e potrà essere ri-attivato). 23 Analisi dei profili giuridici C) DIRITTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO - diritto di nomina del sindaco unico (ipotesi ancora da esplorare); diritto di nomina di uno o più sindaci (evitare totalità del collegio); diritto di essere nominato sindaco o Presidente del collegio sindacale (si ammette al deroga alla competenza assembleare da parte della dottrina notarile). IPOTESI PIU’ PERICOLOSA: - diritto di revocare gli amministratori. Il profilo di rischio risiede nel fatto che, ove all’esito della controversia si appurasse il difetto di «giusta causa», la società sarebbe il soggetto formalmente tenuto al risarcimento del danno a fronte di un abuso dell’esercizio di un diritto particolare compiuto dal singolo. QUINDI: prudente lasciare il potere di revoca in ambito assembleare. 24 Analisi dei profili giuridici Diritto di voto NON PROPORZIONALE NELLA S.R.L. Art. 2479 comma 5 c.c. pare fissare un principio di INDEROGABILE PROPORZIONALITA’ FRA VOTO E PARTECIPAZIONE NB: Voto più che proporzionale con assegnazioni non proporzionali – voto su tutte le materia 25 Analisi dei profili giuridici 1. 2. 3. Diritto di voto NON PROPORZIONALE NELLA S.R.L. Superamento di questa “lettura testuale” da parte della dottrina più coraggiosa Presa di posizione nella Massima n. 138 del Consiglio Notarile di Milano Art. 26 DL 179 del 2012 “start up innovativa” – il legislatore ammette espressamente la possibilità di creare diritti di voto asimmetrici fra i soci (addirittura prevedendosi quote prive di diritto di voto) 26 Analisi dei profili giuridici Diritti di voto particolare o più che proporzionale e nomina delle cariche sociali 1. Si tratta di diritti che vanno oltre il profilo egoistico, ma che hanno ricadute importanti sulla vita sociale 2. 3. 4. Occorre disciplinare con attenzione i profili di inerzia nell’esercizio del diritto di voto e di abuso nell’esercizio del diritto Introduzione di precisi correttivi statutari, quali misure sanzionatorie per il socio che arreca danno alla società (ad es. ipotesi di esclusione, con penali a beneficio della società da pre-dedurre sulla quota di liquidazione a ristoro del danno subito) La variante “meno nota” del voto determinante – Massima n. 73 C.N. MI 27 Analisi dei profili giuridici DOVE TROVO QUESTE SLIDES? Il materiale può essere scaricato liberamente dal sito internet: www.notaiassociatibergamo.it Sezione: DIVIZIA 28