diritto pubblico comparato 1

Bicameralismo
È scientificamente corretto fare “la storia del
bicameralismo”?
Perché studiare il bicameralismo?
1)
Il bicameralismo è ambito “classico” d’indagine negli studi costituzionalistici : è necessaria una
nuova ricerca dedicata a tale argomento?
2)
Perché studiare il bicameralismo, se i giuristi parlano di “crisi” dei parlamenti, della
rappresentanza politica, bicameralismo, delle seconde camere e della loro idoneità a
rappresentare adeguatamente le istanze in ragione delle quali esse sono state istituite?
• Non mancano tuttavia ragioni che legittimano una nuova ricerca sul bicameralismo:
1) Una è metodo: i contributi della letteratura si concentrano su singoli ordinamenti o analizzano
separatamente vari ordinamenti, proponendo al più delle considerazioni di sintesi. Manca uno studio
condotto con il metodo comparato.
2) Una è riguarda l’oggetto della ricerca: per quanto in crisi, il bicameralismo è oggetto di ampia
diffusione (sia negli ordinamenti costituzionali democratico-liberali, sia in quelli socialisti, sia in quelli
autoritari).
3) Lo studio del bicameralismo può contribuire a capire le ragioni e le radici della crisi dei bicameralismi
(es. i parlamenti hanno visto ridursi le funzioni di controllo di cui erano titolari; tuttavia, come dimostra
la nascita del parlamento inglese, tali funzioni avevano giustificato l’introduzione di assemblee
rappresentative; tornare a studiare il bicameralismo può aiutare a meglio comprendere perché si sia
realizzata la crisi della rappresentanza politica e quale sia il futuro di questa).
Bicameralismo e principio bicamerale
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Cosa significa bicameralismo? L’espressione è equivalente a “principio bicamerale”? O possiamo attribuire a dette
espressioni significati differenti?
Le domande derivano dalla circostanza che numerose Costituzioni si richiamano al “principio bicamerale "come
criterio di organizzazione del potere legislativo.
In verità, il “principio bicamerale” non equivale a “bicameralismo”. Il principio bicamerale è un principio
organizzativo (l’organo costituzionale titolare della funzione legislativa si configura come un organo complesso
composito da due camere) e un principio funzionale (gli atti del legislativo risultano dalla confluenza delle volontà
delle due camere).
Considerando equivalenti principio bicamerale e bicameralismo, dovremmo escludere molti modelli bicamerali
dall’analisi: quelli derivati dallo Parlamento britannico (King in Parliament,), quello tedesco (il Bundesrat non è
seconda camera del potere legislativo).
Cos’è, dunque, il bicameralismo? È una tecnica organizzatoria che ordina nelle forme della rappresentanza
“politica” determinate categorie di “interessi”, affinché possano partecipare alla determinazione della volontà
statale. La “seconda camera” è luogo di rappresentanza per la partecipazione all’esercizio di funzioni imputabili
all’ordinamento costituzionale complessivo.
Varie sono le tipologie di interessi da rappresentare e le modalità di rappresentazione delle istanze e degli interessi
nella seconda camera: abbiamo le camere alte, espressive del principio feudale; le camere degli stati, del principio
federale; quelle corporative, degli interessi professionali ed economici; le camere che, per modalità di selezione
dei componenti e composizione, realizzano una rappresentanza territoriale; le camere che, pur non appartenendo
all’organo legislativo, partecipano comunque all’esercizio delle relative funzioni.
il bicameralismo ha come finalità la realizzazione della democrazia pluralista.
Il bicameralismo organizza gli interessi rappresentati attraverso gli istituti tradizionali della rappresentanza politica
(assemblee rappresentative).
In base a quali criteri classifichiamo le seconde camere?
• Non in base alle modalità di selezione dei componenti (elezione e nomina)
1)
Perché il criterio dovrebbe a sua volta essere articolato in sotto-criteri: ad es., l’lezione va
differenziata in elezione diretta da parte del corpo elettorale e di elezione indiretta (o di “secondo
grado”);
2)
Pur differenziando fra loro i criteri di selezione, si arriverebbe a esiti paradossali.
3)
Alcuni ordinamenti non sarebbero classificabili: o perché nella seconda camera vige il criterio
dell’ereditarietà della carica (Lesotho); o perché prevale la dimensione “corporativa” (Slovenia,
Marocco).
4)
Numerosi ordinamenti costituzionali optano ormai per criteri misti di selezione.
• Non in base alla funzione che sono chiamate a rivestire nell’ordinamento costituzionale (Camera di
raffreddamento, Camera di contrappeso, Camera dotata di competenze tecniche): molte volte le
funzioni delle seconde camere non derivano da alcun disposto costituzionale, ma è determinata dal
diritto vigente.
• Ricorriamo a un criterio che classifica la seconda camera in ragione della sua funzione di
rappresentanza e partecipazione di istanze e interessi all’esercizio di funzioni imputabili
all’ordinamento costituzionale complessivo.
1)
bicameralismi non federali : raccolgono interessi presenti allo stato diffuso costitutivi nello Stato
(monarchico-feudali, cetuali, economico-professionali, ecc.) o riflettenti la sua organizzazione (ad
esempio, gli interessi “territoriali” delle comunità locali);
2)
Bicameralismi federali: qui gli interessi sono “soggettivati” nelle Provine, negli Stati membri, ecc.
Gli assetti bicamerali vanno esaminati solo “sulla
carta” o anche “alla prova dei fatti”?
• Non basta esaminare il solo diritto vigente: dobbiamo tenere presente
anche il diritto vivente le linee di evoluzione della giurisprudenza, la prassi
amministrativa, gli orientamenti della dottrina».
1) Caso belga e spagnolo: lo scostamento tra law in the books e law in
action è a tal punto accentuato da incidere sulla stessa possibilità di
parlare di bicameralismo.
2) Sul funzionamento incidono i formanti normativi
3) Non mancano ipotesi nelle quali è il formante giurisprudenziale a
modellare ruolo e competenze costituzionali delle seconde camere.
4) Dobbiamo tener presente anche fattori non giuridici (es., il ruolo dei
partiti politici).
5) Lo scostamento tra law in the books e law in action può essere a tal
punto elevato da far dubitare dell’effettività stessa degli istituti
rappresentativi (Nigeria).
È possibile scrivere la
“storia del bicameralismo”?
Il metodo storico-comparativo è centrale: evidenzia le ragioni che hanno giustificato l’“invenzione” del bicameralismo; precisa le
motivazioni che hanno condotto alla formazione e all’adozione delle seconde camere federali; legittima modelli e criteri di
classificazione adottati; spiega perché si “conservino” assetti bicamerali (federali e non) in un’epoca ere caratterizzata dalla crisi di
questo istituto.
Obiezioni all’uso del metodo storico-comparatistico:
1) La rappresentanza politica è «invenzione della modernità», cosicché di bicameralismo potrebbe parlarsi solo prendendo le
mosse dallo studio del sistema di governo britannico affermatosi dopo la Gloriosa rivoluzione» del 1688-1689. . Le esperienze
bicamerali anteriori all’avvento della modernità giuridica dovrebbero appartenere alla “preistoria” del bicameralismo, potendo
rappresentare questi al più dei pre-parlamenti, «imperfettamente rappresentativi della collettività sociale».
2) I “bicameralismi” degli Stati di democrazia liberale non possono essere esaminati congiuntamente a quelli affermatisi
nell’ambito di differenti forme di Stato.
Contro-obiezioni:
1)
Nelle assemblee medievali si radica il principio rappresentativo, poi utilizzato dai moderni parlamenti.
2)
Nelle forme di Stato socialista e autoritaria, le seconde camere realizzano la rappresentanza e la partecipazione delle
istanze rappresentate alla formazione della volontà generale in una forma che è comunque coerente e non incompatibile
con la stessa forma di Stato.
ordinamento sovietico: il federalismo etnico e multinazionale che si riflette nel Soviet delle nazionalità, pur derogando al principio
di unità del potere, esprime un’istanza “federale” che trascende le finalità dello Stato socialista, dimostrandosi con queste non
incompatibile.
ordinamento fascista:, la dottrina ufficiale negava il carattere rappresentativo degli stessi organi costituzionali. E, tuttavia, la
dottrina vede nella rappresentatività del sistema corporativo un modo per immettere gli interessi reali del Paese nello Stato.