Diapositiva 1 - Il Mascalzone

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LA NORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO
Giornata di informazione per:
Studi commerciali e di Consulenza sul lavoro
Sala Conferenze del Comune di
San Benedetto del Tronto
20 Gennaio 2005
A cura di:
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro- A.S.U.R. Zona 12- San Benedetto del Tronto
Direttore: Dr. Paolo Trincia
Isp. Giuliana Ciapretta
Ass.Amm.va: Egle De Toma
Dr.ssa Amalia Cocchini Dirigente Medico SPSAL -ASL Teramo
1
Il Dlgs 626/94 ha introdotto:









Nomina del RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione)
Nomina del Medico Competente ( ove previsto)
Nomina dell’addetto/i alla prevenzione incendi
Nomina dell’addetto/i all’evacuazione e al Pronto Soccorso
Elezione o designazione del RSL( Rappresentante per la
Sicurezza dei Lavoratori)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Obbligatorietà della informazione/formazione dei lavoratori
L’obbligatorietà ( sopra a 15 dipendenti) della Riunione
Periodica Annuale.
L’obbligatorietà della Consultazione dei lavoratori ( o dei RLS)
2
La valutazione dei rischi




La valutazione dei rischi deve essere intesa come una
procedura, un metodo di lavoro utilizzabile dallo stesso ddl e
da tutti gli altri “attori” aziendali, per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’attività produttiva. E’ uno strumento di
lavoro intorno al quale deve ruotare anche l’organizzazione e la
programmazione della prevenzione.
La valutazione può essere fatta dal ddl, se ha le conoscenze
tecniche adatte, o con la collaborazione di tecnici esperti
Se nel corso della valutazione viene individuato un rischio per
la salute e la sicurezza dei lavoratori (p. es emissione dannose
non captate), deve essere attuata immediatamente la misura
di prevenzione più idonea.
Nel processo di valutazione dei rischi il ddl deve coinvolgere
tutti (dirigenti, lavoratori, rappresentanti per la sicurezza).
3
Documento e autocertificazione





Tutte le informazioni che derivano dalla indagine sui rischi,
sulle misure preventive adottate, le probabilità dei rischi,
devono essere successivamente riportate in un Documento
finale.
Per le imprese familiari e per le aziende fino a 10 dipendenti,
(escluse le aziende a rischio rilevante), il Documento finale
sulla valutazione dei rischi può essere sostituito dalla
Autocertificazione.
Il rappresentante legale dell’impresa autocertifica per
iscritto di avere effettuato la valutazione dei rischi e di avere
adempiuto agli obblighi ad essa collegati, e tiene tale
certificato in azienda , a disposizione dell’Organo di Vigilanza.
L’AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
FINALE MA NON LA VALUTAZIONE DEI RISCHI !!!
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ OBBLIGATORIA PER
TUTTE LE IMPRESE !!
4
Criteri per la
valutazione del rischio





Identificazione delle sorgenti pericolose
(ag.chimici,macchine,impianti, ag. fisici, ag. biologici, ambienti
di lavoro, sostanze…)
Individuazione dei rischi di esposizione ai fattori predetti
( rischi di infortunio e malattia professionale)
Stima dell’entità del rischio (stima della probabilità e stima
del danno)
Descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate
o programmate.
Dai risultati della valutazione del rischio, viene elaborato il
Documento finale che rappresenterà l’azione conclusiva e
programmatoria dell’attività di prevenzione e protezione
5
DECRETO LEGISLATIVO
195/03 – R.S.P.P.
entrato in vigore il 13.08.2003
(G.U. 174 del 29.07.2003)
“Individuazione delle capacità e dei
requisiti professionali richiesti ai
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione”
6
Art. 8 D.Lgs 626/94:



....il ddl organizza all’interno dell’azienda il SPP o
incarica persone o servizi esterni all’azienda….;
Il ddl designa all’interno dell’azienda una o più persone
da lui dipendenti, per l’espletamento dei compiti di cui
all’art. 9, (compiti del Servizio P.P.) tra cui il RSPP:”..in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.
8-bis”;
L’organizzazione di un SPP interno è obbligatoria, tra
l’altro, in:
* Aziende industriali > 200 dipendenti;
* Strutture di ricovero Pubbliche e Private.
7
Art. 8 D.lgs 626/94
Comunicazione del ddl:
Il ddl comunica all’Ispettorato del Lavoro
(Direz.Prov.le del Lavoro) e alla Zona
territorialmente competente (SPSAL Zona T. 12
San Benedetto del Tronto – P.zza Nardone) il nominativo
del RSPP – interno o esterno –
 Tale comunicazione deve essere corredata da
dichiarazione che attesti:
* Curriculum professionale;
* Compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione;
* Periodo nel quale sono stati svolti.

8
Art. 8/bis - capacità e requisiti
professionali del RSPP interno o esterno:






Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi
di lavoro e relativi alle attività lavorative;
Diploma di istruzione secondaria superiore;
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a
specifici CORSI di formazione adeguati……e anche di natura
ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle
attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione
in azienda e di relazioni sindacali; (Elenco sedi operative
accreditate per erogazione attività di formazione RSPP inviato
dalla Regione Marche)
CORSI organizzati da:
Regioni – Province – Università – ISPESL – INAIL – OO.SS. dei
ddl, dei lavoratori – Organismi paritetici;
Aggiornamento con corsi a cadenza quinquennale;
Esentati dai corsi: Coloro che possiedono una laurea triennale in
“Ingegneria della sicurezza e protezione” o “scienze della
sicurezza e protezione” o “tecnico della prevenzione”.
9
NORME TRANSITORIE
POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI RSPP COLORO CHE:
1.
Indipendentemente dal possesso di un
titolo di studio, dimostrino di
svolgere la suddetta attività (RSPP)
da almeno 6 mesi dalla data di entrata
in vigore del Decreto (cioè almeno dal
13.02.2003), purchè l’incarico di RSPP
sia ancora in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore del D.Lgs
195 : 13.08.03 (Circ. 39/03)
10
NORME TRANSITORIE
POSSONO SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI RSPP COLORO CHE:
2.
Privi di esperienza professionale
(totalmente o in misura inferiore al
semestre), ma in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore,
abbiano già frequentato corsi di
formazione rispondenti ai contenuti
minimi (di almeno 16h) di cui al D.M.
16.01.97
11
Art. 10 D.lgs 626/94
Svolgimento DIRETTO da parte del ddl di RSPP:
Il ddl può svolgere direttamente i compiti propri del RSPP, e
di Prevenzione Incendi e di Pronto Soccorso:
 nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti;
 nelle aziende agricole fino a 10 addetti;
 nelle altre aziende (Servizi, banche, commercio, centri
comm.li ) fino a 200 addetti, trasmettendo al Servizio
PSAL della Zona territorialmente competente:
-Una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti;
-Una dichiarazione attestante l’avvenuta Valutazione dei Rischi
( l’Autocertificazione nelle aziende familiari o aziende fino
a 10 addetti);
-Una relazione sull’andamento degli infortuni e delle M.P. degli
ultimi 3 anni
-Una attestazione di frequenza (Iscrizione Corso) del corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro (16 ore- requisiti minimi)

12
Comuni Zona Territoriale 12 -SBT














Acquaviva Picena
Campofilone
Carassai
Cossignano
Cupra Marittima………………….(Cassa)
Grottammare……………………… (Cassa)
Massignano
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Montefiore dell’Aso…………….(Cassa)
Monteprandone…………………….(Cassa Centobuchi)
Pedaso………………………………….. (Cassa)
Ripatransone……………………….. (Cassa)
San Benedetto del Tronto (Cassa O.C.)
13
Comuni Zona Territoriale 13 Ascoli














Acquasanta Terme
Amandola
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Folignano
Force
Maltignano
Montedinove













Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegallo
Montelparo
Montemonaco
Offida
Palmiano
Rocca Fluvione
Rotella
Santa Vittoria in Matenano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta
14
Comuni Zona Territoriale 11 Fermo
















Altidona
Belmonte Piceno
Falerone
Fermo
Francavilla d’Ete
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Monte Rinaldo
















Monterubbiano
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montottone
Moresco
Ortezzano
Petritoli
Ponzano di fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Rapagnano
Sant’Elpidio a Mare
Servigliano
Torre San Patrizio
15
F.A.Q.






su
R.S.P.P.
In quali casi il ddl può svolgere il ruolo di RSPP?
Soltanto se l’ azienda ha meno di 30 dipendenti; in tal caso il
ddl deve frequentare il corso di formazione previsto di 16h.
Il ddl può essere contemporaneamente RSPP e addetto al P.S. e
antincendio?
Sì, se è in grado di garantire la sua presenza continuativamente
in azienda, e naturalmente sempre che non abbia lavoratori
notturni.
Sono un ddl di azienda con meno di 30 dipendenti e svolgo
direttamente i compiti di RSPP; non devo conseguire nessun
attestato di formazione ulteriore (oltre a quello indispensabile
di RSPP)?
Sì, dovrà iscriversi ai corsi di aggiornamento quinquennali
previsti dall’art. 2 comma 5 D.Lgs 195.
16
F.A.Q. su R.S.P.P.







Sono un ddl che vuole affidare l’incarico di RSPP a persona esterna o
interna all’azienda. Che titoli deve possedere tale figura?
1) Diploma di Istruzione secondaria superiore (fatta salva la norma transitoria)
2) Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici
corsi di Formazione adeguati alla natura dei rischi…….
Ho nella mia azienda un RSPP interno, non diplomato, che svolge già tali
funzioni da 4 anni in modo continuativo: può continuare a svolgere l’RSPP
dopo l’uscita del D.Lgs 195, entrato in vigore il 13.08.2003?
Sì, può continuare a svolgere l’RSPP, in quanto già svolgeva tale attività
da almeno 6 mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs 195/03. E’ però
tenuto a conseguire un attestato di frequenza, con verifica di
apprendimento, a specifico Corso di Formazione adeguato alla
natura……. E a frequentare i corsi di aggiornamento quinquennali.
Ho in azienda un RSPP diplomato; può continuare a svolgere le sue
funzioni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 195/03?
Si’; ma fino a quando non saranno istituiti i Corsi di Formazione
adeguati……i diplomati possono continuare a ricoprire il ruolo di RSPP
purchè abbiano frequentato i corsi dei requisiti minimi .
17
D.Lgs. N. 758 del 19.12.1994
“Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”
-Definizioni


Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda;
Organo di vigilanza: personale ispettivo A.S.L
avente qualifica di U.P.G.;
Prescrizione: procedura emessa dall’organo di
vigilanza con lo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata;
18
Procedure della
prescrizione
PRESCRIZIONE AL
CONTRAVVENTORE
ATTI SUCCESSIVI ALLA
CONTRAVVENZIONE
ACCERTATA
Riferisce al P.M. la notizia di reato.
(Sospensione del procedimento)
Invio copia della prescrizione
al Rappresentante Legale
(nel caso di soggetto diverso
dal contravventore)
19
Contenuti e struttura della prescrizione
Con la prescrizione
vengono fissati dall’O.V.:
Modalità e termine per la regolarizzazione.
L’O.V. verifica il rispetto delle modalità
e termine fissati nella prescrizione.
NO
Verifica
SI
Termine max di 6 mesi.
Proroga motivata.
Entro 60 giorni dalla
scadenza della prescrizione.
Ammissione alla
oblazione amministrativa
Comunicazione al P.M.
Per riapertura
Per archiviazione
procedimento
SI
Pagamento
NO
¼ del massimo
della ammenda.
Entro 30 giorni
20
NOTIFICA EX ART. 48 DPR
303/56
Nuovi Insediamenti Produttivi



Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio
o
un
locale
per
adibirlo
a
lavorazioni
(industriali,artigianali,commerciali) cui debbano essere
addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia al
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
della Zona Territoriale competente
Lavoratore subordinato: colui che fuori dal proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui,con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere una professione.
Sono equiparati ai lavoratori subordinati, i soci di
società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società o
degli enti stessi.
21
NOTIFICA EX ART. 48 DPR
303/56



La Notifica “deve contenere una descrizione
dell’oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità
delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli
impianti, delle schede tossicologiche dei prodotti
utilizzati, corredata dei disegni e del lay-out delle
macchine”.
La Notifica va presentata al
Servizio PSAL
(MODELLO SCARICABILE DAL SITO WEB), firmata
dal legale rappresentante della Ditta, almeno 30 gg
prima dell’inizio delle lavorazioni.
Il Servizio PSAL effettua un sopralluogo per la
verifica di quanto dichiarato e prescrive eventuali
modifiche in sede di rilascio del Nulla Osta all’inizio
delle lavorazioni.
22
SENTENZE CASSAZIONE
PENALE



Nelle società di persone, se non risulti l’espressa
delega a persona di particolare competenza nel
settore della sicurezza, l’obbligo di adottare le
misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità
fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio.
La normativa antinfortunistica tutela l’integrità fisica
e la salute di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad
una data attività lavorativa, prescindendo dalle
modalità di assunzione al lavoro.
Sono
beneficiari
delle
norme
di
tutela
antinfortunistica e di salute, oltre ai lavoratori
dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia
pure
di
fatto.
Il
socio
lavoratore
è
contemporaneamente
soggetto
tutelato
e
destinatario della normativa prevenzionale.
23
PAUSA CAFFE’……
…………..trenta minuti !!
24
NUOVE DIRETTIVE
APPRENDISTI


D.Lgs 345/99
DGRM 822 DEL 21.07.2004 (BUR N. 82 del
09.08.04)
25
Tabella riepilogativa del controllo sanitario di
lavoratori minori e maggiorenni(Regione Marche)
26
TIPOLOGIA DI
LAVORATORE
VISITA
PREVENTIVA
VISITA
PERIODICA
Minore esposto a rischio con
obbligo di sorveglianza sanitaria
Medico Competente
Aziendale
Medico Competente
Aziendale
Minore non esposto a rischi con
obbligo di sorveglianza sanitaria
Medico del S.S.R .
ASUR ( ex ASL)
Medico del S.S.R.
ASUR ( ex ASL)
Apprendista maggiorenne esposto
a rischi con obbligo di
sorveglianza sanitaria
Medico Competente
Aziendale
Medico Competente
Aziendale
Apprendista maggiorenne non
esposto a rischi con obbligo di
sorveglianza sanitaria
Non più necessaria!!
Non più necessaria!!
tranne che per i maggiorenni
residenti nelle Marche ma
destinati al lavoro in Abruzzo(asl)
QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER
ESSERE AMMESSI AL LAVORO?
27

Il compimento del 15° anno di età

Assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma
di licenza media o frequenza per almeno 8 anni della scuola
dell’obbligo)
QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE
GLI ADOLESCENTI?

28
E’ VIETATO ADIBIRE GLI
ADOLESCENTI( minori di età compresa
tra i 15 anni e i 18 anni di età e che non
sono più soggetti all’obbligo scolastico) AI
PROCESSI E AI LAVORI INDICATI
NELL’ALLEGATO I DELLA L. 977/67
ADOLESCENTI
29

1) Lavori non a rischio

2) Lavori a rischio NON vietati

3)“Lavori vietati” – Allegato I: deroga D.P.L.
1) Lavori non a rischio

Sono attività lavorative NON soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I
capo IV del Dlgs 626/94.
Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del
Medico Competente Aziendale ( settore turisticoalberghiero, servizi, commercio…) , mentre è
obbligatoria la visita medica preventiva e periodica
presso i distretti della Zona territoriale.
30
2) Lavori a rischio NON vietati


31
Sono attività lavorative, non comprese
nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme
sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al
Titolo I capo IV del Dlgs 626/94.
Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA LA
SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del
Medico Competente Aziendale
3) LAVORI VIETATI – ALL. I
Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati
nell’allegato I, vietati, possono però essere
svolti dagli adolescenti per:
1) Indispensabili motivi didattici e di formazione
professionale, svolta in laboratorio e in
ambienti di lavoro di diretta pertinenza del
datore di lavoro dell’apprendista, purchè siano
svolti sotto la sorveglianza di formatori
competenti.

32
Lavori vietati – Alleg. I :DEROGA

33
Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati
nell’allegato I D.Lgs 345/99, possono
essere svolti dagli adolescenti solo dopo
autorizzazione della Direzione Provinciale
del Lavoro, previo parere della Zona
Territoriale competente per territorio.
Esempi di lavori vietati-ALLEGATO I






34
Rumori con esposizione media giornaliera > 90 db
Esposizione a Sostanze tossiche(T), molto
tossiche(T+), nocive (Xn), corrosive ( C), esplosive (E),
irritanti (Xi)
Esposizione a Piombo, ad amianto
Allestimento e smontaggio dei ponteggi in edilizia
Saldatura e taglio dei metalli
Lavori nelle macellerie che comportino l’uso di utensili
taglienti, seghe a nastro e macchine per tritare.
La Valutazione dei rischi va effettuata con
particolare riguardo a:







35
Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione
all’età
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici
Movimentazione manuale dei carichi
Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature
Pianificazione dei processi di lavoro
Situazione della formazione e dell’informazione dei minori
VISITA MEDICA

36
Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità
parziale o temporanea o totale del minore al
lavoro, deve essere comunicato per iscritto al
datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari
della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno
facoltà di richiedere copia della
documentazione sanitaria
(art. 8 comma 6 L. 977/67).
Visite Mediche
Modalità di pagamento

Le visite mediche agli apprendisti minori ( non a rischio: camerieri,
cuochi, gelatai, commessi , elettricisti, baristi…) residenti a San
Benedetto,potranno essere effettuate a Piazza Nardone nei giorni
di Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; (per il periodo
estivo Maggio/Luglio le visite mediche si effettueranno anche il
Lunedì.) (previa presentazione della richiesta di visita medica da parte dei ddl ai minori e consenso genitori) (Apprendisti. Magg. Destinati a
lavorare in Abruzzo= visita medica Spsal!!)


37
Le visite mediche degli apprendisti minori ( non a rischio) residenti
negli altri comuni della Zona 12, saranno effettuate presso il
Distretto sanitario di appartenenza.
Per il versamento gli utenti si dovranno recare presso il punto cassa
dell’O.C. di SBT o presso uno dei punti cassa dei Distretti sanitari
della Z.T. 12 (Porto d’Ascoli, Grottammare, Centobuchi ecc…) ove verrà rilasciata
contestualmente la fattura.
F.A.Q. Apprendisti
Devo assumere un apprendista minore in una attività non a rischio
(cameriere, commesso…) ; quali sono gli obblighi come datore di
lavoro?
 Il ddl è obbligato a sottoporlo, a proprie spese , a visita medica
presso il Distretto di residenza, visita che andrà ripetuta annualmente
fino al compimento della maggiore età. Il ddl, prima di adibire
l’apprendista al lavoro, deve effettuare la Valutazione dei rischi
prevista dal Dlgs 626/94, riservando particolare attenzione a:
* attrezzature e sistemazione del luogo di lavoro
*natura, grado e durata della esposizione
*movimentazione manuale dei carichi
*Sistemazione , scelta, utilizzazione delle attrezzature di lavoro
*Formazione e Informazione dei minori ( nomina del TUTOR)
 Devo assumere un apprendista minore in una attività a rischio (settore
legno): da chi devo farlo visitare?
 La visita medica spetta al Medico di fabbrica, a cura e spese del ddl

38
REGISTRI INFORTUNI
Modalità di tenuta e vidimazione
 Vidimazione Registro Infortuni c/o Spsal ove
ha sede operativa l’Azienda.
 Ogni sede operativa con dipendenti (es: SBT,
Pedaso, Fermo, Ascoli Piceno ecc…) deve
avere il Registro Infortuni
 Deroghe per cantieri temporanei e mobili :
(Stradali, edili, e di installazione di impianti a carattere temporaneo)
è sufficiente, nell’ambito provinciale,
l’istituzione di un unico registro da vidimare
e conservare ove ha sede legale l’impresa.
39
REGISTRI INFORTUNI
casi anomali
 In caso di smarrimento del Registro, è
necessaria la denuncia alle Autorità
Competenti.
La copia della denuncia va consegnata al
Servizio Psal per la vidimazione del nuovo
Registro Infortuni.
 In caso di variazione della ragione sociale di
una Ditta, che comunque conservi gli stessi
dipendenti, va vidimato un nuovo Registro.
40
REGISTRI INFORTUNI
Modalità di pagamento
 Per quanto riguarda il versamento per la
vidimazione del Reg. Inf. si dovrà ritirare
presso il Servizio Psal il cedolino con la
descrizione di pagamento, con il quale recarsi
all’Ufficio Cassa dell’O.C. di SBT o presso i
punti cassa dei Distretti Sanitari della Zona
Territoriale 12 (P.to d’Ascoli, Grottammare,
Centobuchi ecc…) ove verrà rilasciata
contestualmente al versamento, la fattura.
 I giorni e gli orari per la vidimazione dei
Registri sono: Mercoledì e Venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.00.
41
VIDEOTERMINALI
titolo VI 626



Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, il telefono, modem, stampante,
supporto per documenti, sedia, piano di lavoro, e l’ambiente
di lavoro immediatamente circostante.
Lavoratore: colui che utilizza un’attrezzatura munita di
videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore
settimanali (dedotte le pause di 15 ‘ ogni due ore di
applicazione continuativa al computer).
Il datore di lavoro, nell’ambito della Valutazione dei Rischi
prevista dall’art. 4 della 626, analizza i posti di lavoro, con
particolare riguardo a:
*rischi per la vista e per gli occhi;
*problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico;
*condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
42
Svolgimento quotidiano
del lavoro



Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno 4 ore consecutive, ha diritto
ad una interruzione della sua attività( 15’
ogni 120’) mediante pause o cambiamento
di attività.
E’ esclusa la cumulabilità delle pause
all’inizio o alla fine del turno di lavoro!!
La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell’orario di lavoro.
43
Sorveglianza sanitaria







I videoterminalisti, prima di essere addetti al lavoro al videoterminale
(>20 ore/sett), sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali, e ad un esame della vista e degli occhi
effettuati dal Medico Competente. Qualora il MC ne rilevi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici oculistici.
In base alle risultanze degli accertamenti, i videoterminalisti vengono
classificati in:
*idonei, con o senza prescrizioni
*non idonei
Visita medica ogni 2 anni per:
*idonei con prescrizioni
*ultracinquantenni
Visita medica ogni 5 anni per tutti gli altri
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal MC.
Il ddl fornisce, a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi speciali di
correzione, qualora i risultati delle visite mediche ne evidenzino la
44
necessità, e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Formazione e informazione e consultazione!!!!
Prescrizioni minime vdt
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L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente
da sfarfallamento.
Lo schermo non deve avere riflessi o riverberi che
possano causare molestia all’utilizzatore.
Il sedile di lavoro deve essere stabile, deve avere
altezza regolabile, lo schienale deve essere regolabile
in altezza e in inclinazione. Può essere richiesto un
poggiapiedi (consigliato)
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le
fonti luminose non producano riflessi sullo schermo. Le
finestre devono essere munite di un opportuno
dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce
diurna. ( 90° = angolazione tra schermo e fonte luce).
Nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo
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può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori!!!
MEDICO COMPETENTE E
SORVEGLIANZA SANITARIA




N.B. La sorveglianza sanitaria ( visite mediche) deve essere effettuata
solamente nei casi previsti dalla legge e non in ogni caso!!!
La Sorveglianza Sanitaria, e quindi la nomina del M.C. , viene decisa dal
datore di lavoro, solo al termine della Valutazione del Rischio, e in base
quindi alle conclusioni di questa.
Le visite mediche e quindi la nomina del M.C. non sono quindi obbligatorie
sempre, tanto meno in base al numero degli operai o alla tipologia della
azienda!!! E’ sempre la conclusione della Valutazione del Rischio che
determina la decisione!!
E’ pertanto possibile il caso di una grande azienda con 50 dipendenti
(es. tessile), priva di rischi tutelabili con le visite mediche, che quindi non
deve nominare il MC, e quello di una piccola ditta con tre dipendenti, che
però sono esposti per esempio ad un livello di rumore superiore ai limiti
di legge, o che saldano e quindi sono esposti alla inalazione di fumi di
saldatura, o che incollano le tomaie e che quindi sono esposti al rischio di
inalazione dei solventi: in tutti e tre i casi il ddl della piccola azienda
dovrà, una volta eseguita o fatta eseguire la valutazione dei rischi,
procedere alla nomina del MC.
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Il Medico competente,
quando nominarlo:
 Quando la valutazione del rischio chimico ha
accertato la presenza di sostanze la cui presenza può
costituire un rischio per la salute dei lavoratori
(qualità, quantità, durata e modo di esposizione…)
 Quando vi sia un livello di rumore superiore ai limiti di
legge.
 Quando i lavoratori siano esposti alla movimentazione
di carichi con rischi di lesioni dorso-lombari.
 Quando vi sia una esposizione ai videoterminali per
una durata superiore alle 20 ore settimanali.
 Quando si tratta di un lavoro notturno.
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Medico competente,
come nominarlo:
Il MC può essere:
*dipendente da una struttura esterna privata
(o pubblica) convenzionata con l’imprenditore.
*libero professionista
*dipendente del datore di lavoro
 L’elenco dei Medici (Specialisti in Medicina del Lavoro,
Competenti, Specialisti in Medicina Legale, Specialisti in Igiene e
Medicina Preventiva) va richiesto all’Ordine dei medici della
Provincia di Ascoli Piceno, telefonando al numero 0736/259407
dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13.
 N.B. Contro il giudizio di inidoneità o di idoneità del MC, il
lavoratore può fare ricorso al Servizio SPSAL territorialmente
competente, (entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio
stesso), il quale dispone una visita collegiale al termine della quale
conferma, modifica o revoca il giudizio stesso.

48
LAVORO NOTTURNO
D.Lgs 532 del 26.11.1999
• Lavoro notturno:
l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le
cinque del mattino;
• Lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in
via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo
di ottanta giorni lavorativi all’anno.
49
Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori notturni
devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di
lavoro, per mezzo del Medico Competente , ad:
• Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono
adibiti
• Accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute
• Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno
• In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal
Medico Competente, è garantita al lavoratore
l’assegnazione ad altre mansioni
(Sanzione al ddl da 1500 € a 3000 €)
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Categorie di lavoro notturno
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Panificatori
Addetti alla stampa di quotidiani
Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli
Addetti alla distribuzione giornali
Guardia notturna
Assistenza notturna -infermieri
Locali di ritrovo aperti al pubblico
Autotrasportatori
Attività alberghiera
51
PRONTO SOCCORSO
Decreto 388/2003

Il 3 Febbraio 2005 ( a seguito di proroga
approvata il 27 Luglio 2004), entra in
vigore il Regolamento 388, recante
disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale,
in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del
Dlgs
626/94,
che
individua
le
caratteristiche minime delle attrezzature
di Pronto Soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione.
52
Comunicazione alla ASL

Il datore di lavoro , sentito il Medico
Competente, ove previsto, identifica la
categoria di appartenenza della propria
azienda e, solo nel caso appartenga al
Gruppo
A, la comunica alla Zona
territoriale N. 13 di Ascoli Piceno
competente,
Dipartimento
Emergenza
Sanitaria Territoriale Ospedale Mazzoni
Ascoli Piceno, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso.
53
F.A.Q. Pronto Soccorso


Come posso sapere quali medicinali mettere in cassetta di
sicurezza e quali Corsi di formazione per gli addetti al Pronto
Soccorso devo programmare?
In base al recente Decreto 388/2003 sul Pronto Soccorso,
le aziende dei seguenti settori: Meccanico-agricole, pesca,
edilizia,costruzioni
idrauliche,
impiantistica,
prima
lavorazione legname,falegnameria e restauro, metallurgia,
metalmeccanica,vetrerie,trasporti,facchinaggio,pulizie
e
nettezza urbana,
DEVONO scrivere al Responsabile 118
provinciale, Emergenza sanitaria territoriale, centrale
operativa Zona territoriale 13 Ascoli, per la predisposizione
degli interventi di emergenza.
Per le stesse aziende, i Corsi di Formazione dovranno avere
durata di 16 ore, mentre per tutte le altre aziende di 12 ore.
Rimangono validi i corsi di formazione per gli addetti al PS,
ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto
( 3/2/2005).
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Contenuto minimo cassetta
PS
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5 paia Guanti sterili monouso
1 Visiera paraschizzi
3 flaconi di soluzione fisiologica
10 compresse di garza sterile 10/10
2 compresse di garza sterile 18/40
2 teli sterili monouso
2 pinzette di medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
1 Paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto all’uso
2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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Sito web:
IL SERVIZIO PSAL HA ATTIVATO UN SITO
WEB CUI RIVOLGERSI PER QUALSIASI
QUESITO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DEL
SERVIZIO (COMUNICAZIONI, F.A.Q.,
MODELLI, DOMANDE...)
WWW. ASL 12. MARCHE.IT
Dipartimento di Prevenzione
SPSAL
56
Modalità di pagamento delle prestazioni
( visite,vidimazione registri, Piani Amianto, deroghe) nella Zona 12 -SBT

Il versamento deve essere effettuato
presso uno dei seguenti Punti Cassa,
presentando lo stampato relativo alla
prestazione (in cartella – Timbro dati rag.soc. P.Iva):
-Cassa dell’Ospedale Civile di SBT (ore 7.30 – 12.45
ore 14.30 – 18.30 dal Lun. al Ven. - il Sabato solo al mattino)
-Cassa Distretto Sanit. Grottammare-Via Crucioli
-Cassa Distretto Sanit. P.to d’Ascoli – Via Mare
-Cassa Distretto Sanit. Monteprandone
-Cassa Distretto Sanit. Cupramarittima
-Cassa Distretto Sanit. Pedaso/Montefiore ecc…
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Nuovi indirizzi di posta elettronica del
Servizio PSAL







Direttore
[email protected]
Vigilanza
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Segreteria
[email protected]
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MODULISTICA

Notifica Art. 48 DPR 303/56 (Linee Guida e schema)
Richiesta Visita medica Apprendisti (Lav.Generica, Lav.
Turistico-Alberghiero, Lav. Parrucchiere)
 Modello consenso genitori (Apprendisti Minori)
 Notifica Preliminare 494/96 (cantieri edili)
 Recupero patrimonio edilizio 449/97
 Lettera – classificazione ditta P.S. D.M. 388/03
 Deroghe Art. 8 – Art. 6 DPR 303/56
 Cedolini per versamenti

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