Diapositiva 1 - Agenzia provinciale per la protezione dell`ambiente

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
Deliberazione della Giunta provinciale n° 2173 del 29 agosto 2008
LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE
PER L’UTILIZZO DI TERRE E ROCCE
DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO
- QUESITI -
Trento, 16 ottobre 2008
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Validità
La Delibera n. 2173 deve essere applicata anche a lavori
concessionati prima della sua pubblicazione sul BUR?
La Delibera ha validità a decorrere dal 16 settembre 2008. Per avvalersi
delle modalità di applicazione della delibera a progetti già approvati si
può richiedere una variante in corso d'opera al progetto.
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Terre & rocce o rifiuti ?
La delibera 2173 del 29 agosto 2008 si applica anche per il conferimento di
terre e rocce in discarica o a impianti di recupero rifiuti?
La delibera sulle terre e rocce da scavo si applica solo nei casi in cui si voglia trattare
le terre e rocce come sottoprodotti. Nel caso vengano trattate come rifiuti si deve
applicare integralmente la normativa sui rifiuti.
Se si intende conferire le terre e rocce da scavo ad un impianto di recupero o a
smaltimento in discarica, si deve indicare questa scelta sul modello A allegato
alla delibera 2173 del 29 agosto 2008?
Il Mod. A si applica solo nei casi in cui ci si vuole gestire le terre e rocce come
sottoprodotto. Nel caso di gestione come rifiuti la delibera 2173 non si applica e i
materiali prodotti nello scavo seguono la normativa di settore.
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Terre & rocce o rifiuti
E' possibile conferire terre e rocce in un impianto di trattamento inerti (non
rifiuti)? In questo caso si deve trattare il materiale come terra e roccia esonerata
dal regime dei rifiuti o lo si deve considerare rifiuto da trattare in situ con
impianto e produzione di materia prima da vendere poi all'impianto di
lavorazione inerti?
Se la terra rispetta i requisiti del punto 4.1) della delibera è possibile utilizzarli in
sostituzione dei materiali da cava.
Non sono considerati trattamenti preliminari la riduzione volumetrica, la
macinatura, e la vagliatura, nel rispetto del punto 2.3).
Il materiale va considerato rifiuto qualora manchi uno dei requisiti progettuali o
di qualità ambientale: in questo caso può essere trattato solamente con impianto
autorizzato alla gestione dei rifiuti e segue la relativa normativa.
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Terre & rocce o rifiuti
E' possibile eseguire in cantiere operazioni di vagliatura, macinazione ecc...... con
impianto mobile non autorizzato secondo la procedura prevista dall'articolo 208, comma
15, del D.Lgs. 152/076 e s.m. ( il punto 2.3 della delibera in oggetto esclude la riduzione
volumetrica, la macinazione ecc... ) per la produzione a secondo delle specifiche
necessità:
• di terre classificate rifiuto da destinare in discarica o ad impianti di recupero;
• materia terra/ gestibile secondo le linee guida Delibera di giunta n. 2173 di data 28
agosto 2008, terra/inerti da utilizzare nel medesimo cantiere ecc....?
L'utilizzo di impianti mobili (non autorizzati per la gestione dei rifiuti) per operazioni di
macinazione, riduzione volumetrica è consentito esclusivamente se vi è la certezza
dell'integrale utilizzo della terra e roccia da scavo (art. 186 comma 1 lettera b) del d.lgs.
152/2006) ed è finalizzata solo "all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del
materiale".
Il fatto di separare rifiuti (o terra destinata allo smaltimento o al recupero come rifiuto)
dalla terra rappresenta un'operazione di trattamento per la quale gli impianti devono
essere autorizzati.
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Terre & rocce o rifiuti
E' possibile eseguire nell'area di deposito provvisorio operazioni di vagliatura,
macinazione ecc...... con impianto mobile non autorizzato per la produzione a secondo
delle specifiche necessità di: materia terra/inerte gestita secondo le linee guida Delibera
di giunta n. 2173 di data 28 agosto 2008, terra da utilizzare nel medesimo cantiere di
provenienza ecc....e di eventuali rifiuti da destinare in discarica o ad impianti di recupero
autorizzato?
Vale la stessa risposta di cui al punto precedente!
La vagliatura e/o la macinazione con impianto mobile non autorizzato è possibile solo
nel caso di integrale utilizzo dei materiali.
Le operazioni di riduzione volumetrica, macinatura e vagliatura devono essere finalizzate
all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale e quindi si deve
conoscere fin dall’origine anche l'effettivo utilizzo che avranno le terre
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Terre & rocce o rifiuti
Qualora la terra e roccia da scavo non risulti idonea al conferimento in discarica per
inerti (analizzata secondo le disposizioni del D.M. 3 agosto 2005) la stessa può essere
utilizzata per operazioni di recupero ambientale, bonifiche agrarie o opere quali piazzali,
strade, rilevati, ecc... (autorizzate sotto il profilo urbanistico in funzione alla specifica
destinazione urbanistica dell'area) nel caso in cui, applicando la metodologia analitica e
i parametri previsti all'allegato 2 "metodologie analitiche" e test di cessione conforme,
rientri nei parametri di concentrazione degli inquinanti previsti dalle tabelle A o B
tabella 1 allegato 5 del D.Lgs. 152/06 secondo la specifica destinazione d'uso del sito?
L'opzione fra il conferimento in discarica e il riutilizzo del materiale scavato dovrebbe
essere effettuata a monte di qualsiasi analisi e se non sussiste la possibilità di
riutilizzare il materiale secondo la Delibera (per mancanza di uno qualsiasi dei
requisiti o perché non vi è disponibilità di siti di conferimento), esso deve essere
gestito come rifiuto preferendo le forme di recupero allo smaltimento.
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Moduli
I titolari di impianti che ricevono terre rocce da scavo in sostituzione dei materiali da
cava sono tenuti a compilare il modello C e a chi deve essere inviato?
Il modello C va compilato inserendo, come sito di destinazione l'impianto di
lavorazione, con relativo indirizzo e Comune (integrando manualmente il modello che
non riporta tale voce). Tale modello va inviato (in copia) al Comune nel quale è ubicato
il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo.
La modulistica allegata alla delibera 2173 del 29 agosto 2008 può essere
all'occorrenza modificata?
La modulistica è stata predisposta per fornire le informazioni minime per il rispetto
delle condizioni di produzione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Pertanto può essere integrata con documentazione che contenga informazioni
aggiuntive a quelle previste dai moduli.
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Moduli
Il sito di destinazione e l'eventuale sito di deposito provvisorio devono essere
necessariamente riportati nell'elaborato progettuale (Mod. A) o possono essere
individuati in un secondo momento ?
Il sito di destinazione ed il sito di deposito provvisorio possono essere individuati o
modificati in un secondo momento: in tal caso, prima di procedere a qualsiasi forma di
movimentazione delle terre e rocce, si devono comunque fornire tali informazioni
attraverso apposita comunicazione all'autorità competente.
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Deposito provvisorio
Se il materiale di scavo viene stoccato nel sito di produzione per essere riutilizzato, può
essere lasciato in deposito per la durata dei lavori o vale sempre il tempo massimo di un
anno?
L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di
produzione, o presso aree individuate dall’apposito progetto, non può avere durata
superiore ad un anno salvo che non si tratti di un progetto sottoposto a VIA o ad AIA.
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Adempimenti del comune
Quale documentazione deve chiedere il Comune prima di rilasciare la concessione
edilizia per la realizzazione di un opera che prevede un utilizzo del materiale scavato per
opere di sistemazione esterna e di riempimento sul lotto di proprietà e che in parte
prevede di non utilizzare il materiale di scavo e quindi di portalo in altro luogo?
Qualora vengano superati i 100 mc e si intenda gestire ed utilizzare interamente il
materiale scavato come terra e roccia da scavo va richiesta tutta la documentazione di
cui alla delibera 2173 per il materiale utilizzato fuori dall'area di cantiere
L' Ufficio Tecnico, una volta acquisite le analisi e le dichiarazioni previste dalla delibera
2173, deve rilasciare una dichiarazione?
L'ufficio ha il compito di verificare la corrispondenza delle analisi a quanto dichiarato
nella relazione progettuale e verificare la corretta esecuzione della procedura di riutilizzo
senza la necessità di rilasciare nessuna dichiarazione.
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Modalità di analisi
Quale è la metodologia, di campionamento e di analisi che deve essere applicata per la
verifica del contenuto dei contaminanti nelle terre e rocce da scavo gestite come
sottoprodotto?
Le analisi sulle terre e rocce gestite come sottoprodotto vengono effettuate sul materiale
vagliato in campo a 2 cm, sottoponendo ad analisi la frazione inferiore a 2 mm e
determinando la concentrazione in riferimento alla totalità del campione comprensiva
dello scheletro.
La caratterizzazione chimico-fisica del terreno mediante campionamento deve essere
eseguita preventivamente alla compilazione del modello “A”, o il geologo ha la facoltà di
ipotizzare i requisiti delle terre e la caratterizzazione può essere fatta prima dello scavo?
La caratterizzazione chimica prima della presentazione del Mod. A non è indispensabile
(relazione geologica) ma è necessario venga eseguita sul materiale scavato secondo le
modalità previste dalla delibera.
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Modalità di analisi
Per bonifica agraria con conferimento di 10.000 m3 sono necessari campioni di analisi
ogni 3000 m3 ?
Il campionamento ogni 3000 m3 delle terre è riferito ai materiali scavati e non ai materiali
conferiti. Il materiale conferito deve essere compatibile con il sito di destinazione
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Scavi di modesta entità
La produzione di terre e rocce inferiore a 100 m3 non comporta nessun adempimento?
Per scavi inferiori ai 100 m3 è necessario compilare il modello B (trasporto) e compilare
e allegare il modello D al progetto.
Dovendo eseguire uno scavo di ridotte dimensioni in un Comune dove non è stato
ancora riconosciuto il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", posso
evitare l'esecuzione dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia?
Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non
superiore a 100 m3, in aree che non sono state interessate da attività o eventi di
potenziale contaminazione ambientale o da presenza di fenomeni di origine naturale
riconosciuti e approvati dalla Provincia può essere omessa l'analisi, ma va comunque
presentato il Modello D all’atto della presentazione del progetto.
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Scavi di modesta entità
Per l'esecuzione di uno scavo limitato (150 m3) in un Comune dove è stato riconosciuto
il superamento dei limiti tabellari per "fondo naturale", per il quale si intende ricollocare
all'interno dello stesso cantiere il materiale scavato, è necessaria l'esecuzione
dell'analisi chimica per il rilascio della concessione edilizia?
Nel caso di presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla
Provincia diviene obbligatoria l'esecuzione dell'analisi nel caso in cui le terre e rocce
vengano ricollocate in siti esterni al sito di origine
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Varie
E' ammesso l'utilizzo di terra e rocca da scavo in colonna B (in sostituzione del
materiale da cava) per la produzione di conglomerati cementizi CLS in processi
industriali ovvero direttamente (nei casi tecnicamente possibili) in cantiere tramite
l'utilizzo della normale attrezzatura di cantiere (betoniera)?
Ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le
terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di
colonna A; qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per
la produzione di asfalto e conglomerati bituminosi
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Varie
E' corretta la seguente procedura per produzione di terre e rocce superiore a 100 m3:
- terre e rocce da scavo da conferire in discarica: è sufficiente una dichiarazione del
progettista in merito;
- terre e rocce da scavo da riutilizzare in altro sito: necessarie le analisi sul
materiale, l' indicazione del quantitativo del materiale che sarà riutilizzato e un
progetto relativo al riutilizzo
La corretta procedura è:
• terre e rocce da scavo da conferire in discarica: vanno gestite come rifiuti;
* terre e rocce da scavo da riutilizzare in altro sito: necessarie le analisi sul materiale,
l'indicazione del quantitativo del materiale che sarà riutilizzato e l'indicazione del
sito di utilizzo secondo un progetto approvato.
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L’Appa pubblicherà sul sito:
http://www.appa.provincia.tn.it/suolo/
i quesiti presentati oggi e quelli che verranno
prossimamente posti con le relative risposte
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!