Breve evoluzione storica del diritto commerciale
ITC Sommeiller – prof. Baroli – anno 2014-15
PERCHE' UN
“DIRITTO COMMERCIALE”
L'assenza del diritto commerciale nel mondo romano
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Nel diritto romano non si trova traccia di una separazione tra il diritto
civile ed una specie destinata a regolare il fatto del commercio.
Ciò è dovuto in primo luogo al moderato sviluppo del commercio, sia
per etica romana sia per la situazione logistica dell'epoca.
E' dovuto poi anche alla moderazione con cui i romani affrontavano i
temi del diritto (come delle religioni): lo ius civilis era tipico di
Roma, ma non era imposto ai Paesi conquistati, ove
sopravvivevano le regole locali (anche in tema di commercio, se
così si poteva dire all'epoca).
L'alto medioevo
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Nell'alto medioevo sorge l'economia curtense, basata soprattutto
sull’agricoltura, praticata in vaste proprietà appartenenti al clero o
ai signori laici. Una delle sue caratteristiche è l’autosufficienza (o
autarchia), che tuttavia permette solo un limitato scambio di
prodotti agricoli e manufatti.
I prodotti seguono una distribuzione locale: dai latifondi affluiscono al
castello o all’abbazia e vengono ridistribuiti tra il signore e i suoi
dipendenti. Esistono due tipi di mercato: il primo è quello locale,
che commercia i prodotti del villaggio più vicino o della residenza
padronale e ha un raggio d’azione di pochi chilometri. C'è poi il
mercato regionale, che fa capo a una città più grande, con un
raggio d’azione di alcune decine di chilometri
Non esiste ragione per la formazione di un diritto commerciale
autonomo; ma lo sviluppo delle città la genererà.
Il basso medioevo
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La maggior urbanizzazione e la nascita dei liberi comuni aumenta la
richiesta di derrate verso le città. Non sempre assolvibile solo
tramite l'economia locale.
Nasce e si sviluppa un artigianato non autosufficiente, ma destinato a
servire professionalmente i cittadini.
La necessità di commercianti che regolino gli acquisti verso la città e
lo sviluppo dell'artigianato portano alla nascita delle corporazioni,
associazioni create a partire dal XII secolo in molte città europee
per regolamentare e tutelare le attività degli appartenenti ad una
stessa categoria professionale.
Queste formano regole, non legificate, specifiche per le esigenze del
commercio.
Il basso medioevo
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Le regole così create per il commercio acquistano anzitutto
autonomia interna (privilegium mercatorum; “privilegio della legge
mercantile”).
Poi le più efficienti divengono trasversali tra i vari luoghi di
commercio, formando una legge comune nell'ambito del
commercio (lex mercatoria; “legge del commercio”).
Contribuiscono in modo determinante alla importanza di queste
regole i Tribunale di Commercio, che sorgono nei luoghi di
commercio ed a cui si rivolgono i commercianti.
Si hanno quindi due fonti del diritto: il “diritto comune”, ad uso della
popolazione civile, derivante dal diritto romano; e la lex mercatoria,
che lentamente si evolve secondo le esigenze commerciali.
Il basso medioevo
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La nascita delle Compagnie porta con sé la necessità di organizzare
struttura di impresa più complesse.
Sono strutture a composizione prevalentemente familiare, ma
comportando al soluzione di alcuni problemi tipici (chi decide, chi
risponde dei debiti, come sono ripartiti gli utili) finiscono a divenire
il prototipo delle future società di persone.
La nascita degli Stati Nazionali
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La nascita degli Stati Nazionali (Francia, Austria...) comporta per il
Sovrano un sempre più difficile reperimento delle risorse
necessarie al mantenimento del potere, soprattutto a causa dello
spostamento della ricchezza dalla classe nobiliare a quella
mercantile.
Incrementa il commercio, e l'economia curtense locale (basata sul
latifondo di proprietà nobiliare) perde importanza.
La lex mercatoria estende la sua applicazione, e diviene necessario
per la Corona considerare con attenzione il ruolo economico delle
classi borghesi sempre più ricche.
L'Ordonnance du commerce (1673)
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L'Ordonnance du commerce (1673), è il primo "codice di commercio"
dell'era moderna. Stabiliva un regolamento generale del
commercio di terra e venne redatta, sentito il parere delle varie
corporazioni e delle giurisdizioni mercantili, con il determinante
apporto personale del mercante parigino Jacques Savary, grande
esperto di giurisprudenza commerciale. In suo onore è anche
indicata come Code Savary.
Si fissava il principio per cui alla legislazione “ordinaria” valida per
tutti si aggiungeva una legislazione specifica, destinata ai
commercianti ed ai loro rapporti con i consumatori, creata con
l'assenso dei commercianti che ne potevano quindi determinare in
parte i contenuti.
La Compagnia delle Indie (1673)
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All'inizio del 1600 nasce la prima compagnia delle Indie orientali.
Porta con sé la nascita del concetto di azione, di Borsa e della
responsabilità limitata al capitale sociale.
E' il prototipo della società per azioni
La codificazione
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Nel 1807 Napoleone procede alla promulgazione del
commercio.
codice di
Il modello è assunto successivamente in tutta Europa.
Nel 1942 viene eliminato il codice di commercio in Italia: la
legislazione è tutta codificata nel codice civile e le regole del
codice di commercio vengono inserite nei libri quarto e quinto del
codice.
Si parla di “commercializzazione del diritto privato”.
La nuova lex mercatoria
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E' singolare notare come la successiva evoluzione del diritto
commerciale abbia seguito vicende simili a quelle che fecero
nascere la lex mercatoria medievale.
Molte leggi sono sorte per effetto di regolazioni internazionali, solo
recepite nei vari ordinamenti (come la vendita internazionale);
molti contratti sorti dalla prassi commerciale hanno avuto solo una
parziale regolazione legislativa (factoring, leasing, i contratti di
borsa...); alcuni settori di importanza strategica hanno
regolamentazioni fondate solo sulla prassi commerciale e dettate
da organismi commerciali privati (i contratti del web); alcune
“autorithy” si sono sostituite al legislatore per regolare la disciplina
di interi settori. E tutto questo è stato rafforzato dalla attuale
globalizzazione del mercato
Si parla oggi per questo di nuova lex mercatoria.