Il Reato - Avv. Ezio Bonanni

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L’UOMO PROTAGONISTA DEL
MONDO DEL DIRITTO
LE NORME PENALI DALLA POTESTA’
PUNITIVA DELLO STATO ALLO
STRUMENTO DI TUTELA E DI
REALIZZAZIONE DEI DIRITTI
FONDAMENTALI E COSTITUZIONALI
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
1
La Costituzione
come insormontabile
baluardo di difesa dei
Diritti della persona
Umana
Principi
fondamentali
diritti e doveri dei
cittadini
L’uomo al
al centro
centro della
della scena
scena
e fonte
di tutti i Diritti,
giuridica Il
REATO
Rapporti
etico
sociali e
come
tali
“riconosciuti
come
tali inviolabili
inviolabili
come
lesione
dei
L’uomo al centro della
scenadiritti
La Costituzionale
come
dalla
Costituzione
garantiti”
dalla
Costituzione
giuridica
e fonte di
tutti icome
Diritti,
Diritto
ed
Latali
Principi
economici
penale
funzione
come
inviolabili
“riconosciuti
costituzionali
e(art.
fondamentali
Italiana
2).
insormontabile
baluardo
di
e garantiti”
dalla
ed
Ordinamento
fondamentali
strumento
Costituzione Italiana (art. 2).della
delle
disposizioni
Il complesso
difesa
dei
della
persona
piuttosto
che
Il complesso
delle
disposizioni
normative
come strumento
di
diritti
giurisdizionale
dissuasione
Repubblica
e
doveri
dei
e
di
normative
come
strumento
della
persona
di tutela
dei diritti
della
come Diritti
repressione-esercizio
persona
umana,anche
dei
diritti
della
di
tutela
titolo
rieducazione
cittadini
2 edella3potestà
della
Umana
nei
confronti
dellaumana,anche
potestà
Pubblica.
persona
Costituzione
confrontidello
della potestà
nei
punitiva
Stato
pubblica.
Il REATO
come lesione dei diritti
costituzionali e fondamentali
della persona piuttosto che
come repressione-esercizio
della potestà
punitiva dello
Stato
Diritto penale come
strumento
di dissuasione e di
rieducazione
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
Rapporti etico sociali
ed economici
ed Ordinamento della
Repubblica
titolo 2 e 3 della
Costituzione
La funzione
giurisdizionale
2
FONTI DEL DIRITTO
Per fonti del diritto si intendono tutti i documenti, atti, provvedimenti, trattati che sono idonei
alla produzione del diritto, vale a dire che contengono norme giuridiche ufficiali.
FONTI del Diritto Italiano:
• La Costituzione;
• Le Leggi ordinarie;
• Le Leggi regionali;
• I Regolamenti;
• Gli usi e le consuetudini.
FONTI del Diritto Comunitario
FONTI NORMATIVE NON ORDINAMENTALI
• CONTRATTI COLLETTIVI;
• CONTRATTI INDIVIDUALI.
FONTE ACCESSORIA
• GIURISPRUDENZA COME STRUMENTI DI NOMOFILACHIA: PRINCIPIO
DI CERTEZZA DEL DIRITTO, SUL PRESUPPOSTO DI UNA UNIVOCA,
COSTANTE INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Cronologia delle disposizioni normative in tema di Sicurezza del
Lavoro e Assicurazione Sociale
2009 Direttiva Comunitaria 148: “…sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro”.
2008 D.Lgs 81: “…in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
1994 D.Lgs 626: “…riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro”.
1992 Legge 257: “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
1991 D.Lgs 277 : “…in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”.
1989 Direttiva Comunitaria 391: concerne l’attuazione delle misure volre a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
1983 Direttiva Comunitaria 477: “…sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro”.
1965 DPR 648: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali ” trasfuso poi nel DPR 1124.
1956 DPR 302: “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali “ e DPR
303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” .
1955 Legge 848: Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
1943 Legge 455 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi
ed all’asbestosi”.
1942 Art. 2087 c.c. (Regio Decreto 262): ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
1929 Regio Decreto n. 928: “Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali” che entrò in
vigore soltanto nel 1934 con R.D. n. 1565/1933.
1927 Regio Decreto n. 530: “Regolamento generale per l’igiene del lavoro”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Il diritto penale
è il complesso di norme che regola la potestà punitiva dello
Stato, nella teleologica preordinazione e finalizzazione della
prevenzione e/o repressione di comportamenti, contrari ai
valori di civile convivenza, fatti propri dalla coscienza sociale
e dalla Costituzione Repubblicana.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Garanzie della persona
Al diritto di difesa, segue il presupposto della
responsabilità penale non per fatto d’altri
e della considerazione dell’imputato ”non ….
colpevole sino alla condanna definitiva…
(e) … Le pene non in trattamenti contrari al senso
di umanità (e per la) rieducazione del condannato”.
E’ bandita la pena di morte (art. 27 della
Costituzione).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Riserva di Legge e principio del giudice naturale
precostituito per Legge: nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per Legge; nessuno può essere
punito se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso (Art. 25 commi 1 e 2).
Così per le misure di sicurezza.
Principio di legalità (art. 1 cp): “Nessuno può essere punito
per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato
dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”,
esteso alle misure di sicurezza prevedendo (art. 199 cp):
“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non
siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla
legge stessa preveduti”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Il principio di legalità rileva anche sulla definizione del reato: fra
esigenza di certezza del diritto da una parte ed esigenza di
giustizia sociale dall’altra, si è pervenuti all’elaborazione di
due diversi principi: principio di legalità formale e sostanziale.
Per la concezione formale, ciò che imprime al fatto il carattere
della criminosità è la sua previsione da parte della legge
penale; non sono punibili i fatti non espressamente incriminati
dalla legge.
Per la concezione sostanziale, invece, possono considerarsi reati
i fatti socialmente pericolosi anche se non espressamente
previsti dalla legge (non condivisibile).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Corollari del principio di legalità
1. Principio di riserva di legge: un fatto non può considerarsi
reato né sottoporsi a pena se una legge dello Stato non lo
preveda come tale.
2. Principio di irretroattività: (art. 25, c. 2 Cost.) al fatto
preveduto dalla legge come reato si possono applicare le pene
fissate dalla legge solamente se la legge stessa sia entrata in
vigore prima del fatto commesso, tempus regit actum.
3. Principio di tassatività e sufficiente determinatezza: il fatto che
dà luogo all’applicazione di una pena deve essere previsto dalla
legge in modo espresso, più in particolare la fattispecie che lo
descrive deve essere formulata con sufficiente determinatezza.
4. Divieto di analogia: che non consente di ampliare l’ambito
della tutela penale oltre i confini delimitati dalle norme penali
incriminatrici.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Le fonti del diritto penale
Il diritto penale trova la sua fonte di legittimazione
nella Carta Costituzionale ed in quanto strumento di
tutela della persona umana e dei suoi insopprimibili
valori. Il complesso normativo riposa nel vecchio
codice penale del 1930, successivamente novellato
ed adattato al nuovo sistema delle garanzie, ed
ampliato da un complesso di norme speciali.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Ripudio della concezione illuministico repressiva e
della tutela solo risarcitorio-patrimoniale ex post, di
chiara derivazione romanistica, fino all’apertura ad
una concezione ex ante dell’intervento dello Stato,
preventiva della lesione dell’interesse protetto e
tutela anticipata rispetto al rischio della lesione e
tutela degli interessi non patrimoniali della persona,
tra i quali esemplificativamente: Diritto ad un
ambiente salubre, sociale e di lavoro; Diritto a non
rischiare d’incontrare veicoli condotti da guidatori
ubriachi etc..., come garantiti dalla Costituzione.
A cura del Prof. Avv. Ezio Bonanni
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La norma penale
La norma penale risulta costituita da 2 elementi:
• precetto: è il comando di tenere una certa condotta e cioè
di non fare una determinata cosa o di compiere una
determinata azione.
• sanzione: è la conseguenza giuridica che deve seguire
all’infrazione del precetto.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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I precetti penali assumono il più delle volte la forma
del divieto, in quanto proibiscono di fare una
determinata azione o di cagionare un certo evento.
Altre volte nella forma del comando, prescrivendo di
compiere un dato atto (es. art. 361 cp che punisce il
p.u. che omette di denunciare alle autorità competenti
i reati di cui abbia avuto notizia nell’esercizio delle
sue funzioni).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Efficacia della legge penale
• Limiti temporali
• Limiti spaziali
• Inadeguatezza dell’attuale sistema penale
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Limiti temporali
• Principio irretroattività della legge penale: “la legge non dispone che
per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
• Principio della non ultrattività della legge penale: la legge non si applica
a fatti verificatisi dopo la sua estinzione.
• Principio della retroattività della legge più favorevole al reo (art. 2 cp, in
ossequio all’art. 25 Cost.) :
“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in
cui
fu
commesso,
non
costituiva
reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore,
non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e
gli effetti penali (…)
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Limiti spaziali
Obbligatorietà della legge penale
“La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel
territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale.
La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale” (art. 3 cp).
Il principio di territorialità del diritto penale è sancito dall’art. 3 cp in combinato disposto
con l’art. 6 che dispone: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito
secondo la legge italiana”.
Agli effetti della legge penale, “ è territorio dello Stato il territorio della Repubblica,
quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli
aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino,
salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale
straniera “ (art. 4 cp).
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione, che
lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la
conseguenza dell’azione o omissione (art. 6, comma 2, cp) – Locus commissi delicti.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Il Reato
Si definisce reato quel comportamento umano
volontario, che si concretizza in un’azione o
omissione tesa a ledere un bene tutelato
giuridicamente e a cui l’ordinamento Giuridico fa
discendere l’irrogazione di una pena (sanzione
penale).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Integra l’ipotizzabilità della fattispecie penale incriminatrice l’astratta
contrarietà del comportamento umano al precetto punitivo dello
Stato, tassativamente enunciato nella Legge.
Il reato presuppone:
• un comportamento volontario del soggetto attivo (autore del
reato);
• la sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa);
• il nesso di causalità (che lega il comportamento attivo del soggetto
che agisce al verificarsi dell’evento lesivo);
• insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare
la modifica del comportamento da illecito a lecito ( che prendono il
nome di cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il
contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e
l’intero ordinamento giuridico).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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La più importante classificazione dei reati è quella prevista
dall’art. 39 del codice penale.
Essi si distinguono in delitti e contravvenzioni .
L’art. 17 cp prevede le pene stabilite per i delitti:
- Ergastolo
- Reclusione
- Multa
E per le contravvenzioni:
- Arresto
- Ammenda
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Soggetto attivo del reato
Soggetto attivo (o autore) del reato: può definirsi come colui che
pone in essere un fatto penalmente illecito.
In rapporto al soggetto attivo i reati possono distinguersi in:
• Reati comuni, che sono quelli che possono essere compiuti da
ogni persona indipendentemente dal possesso di particolari
qualifiche.
• Reati propri che sono quelli che possono essere commessi
solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Sono reati plurisoggettivi quelli che debbono essere
necessariamente commessi da più soggetti
(es. Associazione per delinquere, art. 416 cp)
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Soggetto passivo del reato
Soggetto passivo del reato è il titolare del bene giuridico protetto
dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale (parte
offesa).
Esso si distingue dal danneggiato, cioè da colui che dal reato ha
subito un danno civilmente risarcibile anche senza essere
titolare del bene giuridico protetto.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Elementi costitutivi del reato sono:
• Elemento Oggettivo (condotta, evento e nesso di
causalità).
• Elemento Soggettivo (dolo, colpa e preterintezione).
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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L’elemento oggettivo
La condotta è il comportamento umano che costituisce reato,
essa per essere rilevante deve essere conforme a quella
descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale, deve
cioè essere tipica.
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono
distinguere i:
• reati commissivi, per i quali l’evento consegue al
comportamento attivo della gente, che incide direttamente
con la sua azione sul bene tutelato giuridicamente.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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• i reati omissivi per i quali il danno si concretizza a seguito di una
condotta omissiva del soggetto agente. Per quest’ultima ipotesi, va
detto che l’Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si
trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo.
Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art. 40 cp “non
impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione
quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite
dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali
disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene
giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e
determina l’applicazione di una sanzione penale.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Ed ancora:
I reati di omissione a loro volta si distinguono in:
• propri (o di pura condotta) consistono nel mancato
compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non
occorre il verificarsi di alcun evento materiale.
• impropri (o commissivo mediante omissione) consistono nel
mancato impedimento di un evento materiale che si aveva
l’obbligo di impedire.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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L’ Evento
L’evento è il risultato dell’azione o dell’omissione.
Due sono le teorie in merito all’evento:
• Teoria naturalistica dell’evento: secondo la quale l’evento è
l’effetto naturale della condotta umana penalmente rilevante, e
dunque una entità esteriore alla condotta, diversa e distinta da
quest’ultima.
• Teoria giuridica dell’evento: secondo la quale l’evento è
l’effetto offensivo della condotta, ovvero la lesione o la messa
in pericolo dell’interesse tutelato dalla norma, ad essa legata
da un nesso di causalità.
•
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Alla luce di quanto detto i reati si possono così distinguere:
• Reati di pura condotta e reati di evento
• Reati di danno e reati di pericolo
• Reati istantanei e reati permanenti
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Nesso di causalità
Il nesso causale trova la sua sub sunzione normativa negli artt. 40 e 41 del Codice
Penale.
L’art. 40 del Codice Penale scaturisce “nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende
l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo”.
Il concorso di cause, tra quelle preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, “non esclude il rapporto di
causalità fra l’azione od omissione e l’evento” (Art. 41 c.p comma I).
Si scinde il nesso di causalità solo quando quelle sopravvenute sono state esse sole
sufficienti a determinare l’evento: regola condizionalistica o della condicio sine
qua non.
Ogni condizione è causa dell’evento, se questo non si fosse verificato, o se le sue
conseguenze, rispetto al bene protetto dalla norma incriminatrice, sarebbero state
diverse. La regola implica un giudizio ipotetico di eliminazione mentale: bisogna
infatti ipotizzare se l'evento che ci interessa si sarebbe -o meno- verificato anche in
assenza di quel determinato antecedente.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Si susseguno nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale diverse teorie:
Tra le principali :
• la teoria condizionalistica o dell'equivalenza delle cause con la variante della
sussunzione sotto leggi o causalità scientifica;
• la teoria della causalità adeguata o della regolarità causale;
• la teoria della causalità umana, o della signoria dell'uomo sul fatto;
• la teoria della causa prossima o della prevalenza, o causalità immediata;
• la teoria dello scopo della norma;
• la teoria dell'aumento di rischio.
Si potrebbe aggiungere la causalità efficiente, che costituisce più un correttivo alla regola
della condicio sine qua non, compatibile con tutte le altre teorie.
Interessante notare che le due prime regole (la teoria dell'equivalenza delle cause e la teoria
della causalità adeguata) sono applicate nei principali sistemi giuridici occidentali.
Si aggiungono, nel profilo civilistico, che mutua da quello penale, quelle del “più probabile
che non” (Cfr Cass. 21619/2007 e Cass. Sez. Un. 581/2008) e della rilevante probabilità, sul
presupposto delle condizioni temporali e modali, della plausibilità scientifica, della
sussistenza della Legge di copertura, del dato statistico e dell’assenza di altre cause, esse
solo giustificanti l’evento (Cfr Cass. 577/2008 ) .
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Elemento soggettivo del reato
Il fatto materiale per poter essere ascrivibile al soggetto
deve esservi legato psichicamente: questi cioè deve
averlo voluto.
Il profilo psicologico può essere distinto, secondo i gradi di
consapevolezza e volizione, in Dolo e Colpa.
Quanto al Dolo, così nell’Art. 42 del Codice Penale:
“nessuno può essere punito per una azione o omissione
preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa
con coscienza e volontà”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
31
Il primo comma dell’articolo 43 cp stabilisce che il
delitto: “è doloso, o secondo le intenzioni, quando
l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell’azione od omissione e da cui la legge fa
dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente
preveduto e voluto come conseguenza della propria
azione od omissione”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
32
Il dolo caratterizza l’illiceità penale, rendendo configurabile il reato, nella sua gradazione
più grave: il reato è quindi doloso quando il soggetto agente ha piena coscienza e volontà
delle proprie azioni e persegue l’evento , che vuole pienamente, anche solo nell’eventualità o
nell’alternatività dell’esito finale della condotta.
Nella graduazione , può essere distinto in :
• diretto o intenzionale: è la più grave forma di dolo e si configura quando il soggetto agente
assume un comportamento voluto;
• indiretto: si configura quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il
proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito;
• eventuale: è una forma del dolo indiretto si ha quando l'agente pone in essere una condotta
che sa che vi sono concrete possibilità produca un evento integrante un reato eppur tuttavia
accetta il rischio di cagionarli;
• alternativo:è un'altra forma di dolo indiretto e si ha quando l'agente prevede, come
conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi
di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto;
• generico è il cd. dolo tipico e si ha quando l’agente vuole realizzare la condotta tipica
incriminata dalla norma (es. omicidio);
• specifico: si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine
ulteriore (es. arricchimento in caso di furto);.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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• di danno: il soggetto agente provoca un danno a un bene tutelato
giuridicamente;
• di pericolo: il soggetto ha l’intenzione di danneggiare o minacciare il bene
protetto dalla norma;
• iniziale: il dolo sussiste solo nel momento iniziale della condotta
criminosa;
• concomitante: il dolo persiste anche durante lo svolgimento della condotta
criminosa;
• successivo: il dolo si manifesta solo dopo il compimento di una certa
condotta non dolosa.
A seconda dell’intensità, del dolo si può distinguere la:
• premeditazione o reato di proposito che si verifica quando il colpevole
cura nei minimi particolari i dettagli dell’esecuzione del reato e
• impeto che si verifica quando la decisione di commettere un reato è del
tutto improvvisa.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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La colpa
Il terzo comma dell’art. 43 cp prevede: “il delitto è colposo,
o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il soggetto commette un reato non volendolo né accettando
il rischio del suo verificarsi, ha cioè il potere dovere di
comportarsi con cautela ed attenzione ma agisce invece
con leggerezza, non utilizzando la dovuta e richiesta
diligenza.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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LA COLPA PUO’ ESSERE
GENERICA:
• per negligenza: si intende una voluta omissione di atti o comportamenti che
invece si ha il dovere di compiere;
• per imprudenza: si può intendere come la leggerezza nel compiere gli atti,
anche pericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base
dell’esperienza generale, le relative conseguenze;
• per imperizia, si intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista
scientifico che della manualità, incompatibile con il livello minimo di
cognizione tecnica e di esperienza indispensabile per l’esercizio dell’attività
svolta.
SPECIFICA:
• la regola di diligenza violata è stata posta da leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Ed ancora:
PROPRIA:
• per cui l’evento non è voluto dall’agente;
IMPROPRIA:
• l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare nell’ipotesi
del dolo;
INCOSCIENTE:
• manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso;
COSCIENTE:
• manca la volontà ma non anche la previsione;
PROFESSIONALE:
• riguarda attività professionali di per sé pericolose ma che l’Ordinamento
consente ed autorizza nel loro svolgimento in quanto produttive di
risultati ritenuti socialmente utili.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
37
Cause di giustificazione
Le cause di giustificazione rientrano nell'ampia categoria delle esimenti di cui
all'art. 59 cp esse si distinguono dalle cause di esclusione della colpevolezza
che incidono sull'elemento soggettivo e dalle cause d'esclusione della pena che
incidono esclusivamente sul profilo dell'inflizione della pena.
Le cause di giustificazione sono, come detto, esimenti che incidono direttamente
sulla struttura del reato in quanto, a seconda delle diverse tesi, escludono la
ricorrenza del fatto tipico (teoria della bipartizione del reato) o la sua
antigiuridicità (teoria della tripartizione del reato).
Le cause di giustificazione sono situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto,
nonostante la sua conformità alla fattispecie penale astratta, risulta non
punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme
dell'ordinamento.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
38
Le esimenti
Consenso dell’avente diritto (art. 50 cp):
“Non è punibile chi lede
o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente
disporne”.
Esercizio di un diritto (art. 51 cp)
Adempimento di un dovere (art. 51 cp): “L'esercizio di un diritto o
l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine
legittimo
della
pubblica
Autorità,
esclude
la
punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell‘Autorità, del reato
risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di
fatto
abbia
ritenuto
di
obbedire
a
un
ordine
legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli
consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
39
La legittima difesa (art. 52 cp): “Non è punibile chi
ha commesso il fatto, per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale di una offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
40
Uso legittimo delle armi (art. 53 cp): “non è punibile il
pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del
proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi
o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è
costretto dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza all’Autorità e comunque di
impedire la consumazione dei delitti di strage, di
naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e
sequestro di persona”.
A cura del Prof. Avv. Ezio Bonanni
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Stato di necessità (art. 54 cp): “Non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare
dovere
giuridico
di
esporsi
al
pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica
anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia;
ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata
risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Eccesso colposo (art. 55 cp): “Quando, nel
commettere alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente
i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti
colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo”.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Il delitto tentato
La fattispecie del delitto tentato è prevista dall’art. 56, comma
1, cp:“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco
a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se
l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
Il delitto tentato ricorre quando il soggetto agente vuole
commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però
realizzare il proposito criminoso, per cause indipendenti
dalla sua volontà.
I requisiti di diritto positivo fissati dall’art. 56 cp ai fini della
configurabilità del tentativo sono due: l’idoneità degli atti,
e
la
direzione
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
non
equivoca
degli
stessi.
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Prevede l’art. 56, comma 2 e 3 cp, che: «se il colpevole volontariamente
desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora
essi costituiscano per se un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il
delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà».
Il legislatore ha pertanto previsto due ipotesi, denominate desistenza
volontaria e recesso attivo, rispetto alle quali si è stabilito un autonomo
trattamento sanzionatorio rispetto al delitto tentato.
Nella prima delle due ipotesi, l’agente, volontariamente, desiste dall’azione,
nella seconda l’azione è già stata compiuta, ma ciò che viene dall’agente
impedito, è la causazione dell’evento: da tali premesse, si può evincere subito
che il recesso attivo sarà configurabile soltanto per i reati di evento, nei quali la
consumazione consiste non nel compimento della condotta, bensì nella
produzione d’evento naturalistico conseguente alla tenuta di una determinata
condotta.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Concorso di persone nel reato
L’istituto è previsto dall’art. 110 cp che recita: “quando più persone
concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena
per questo stabilita”.
Sono elementi necessari del concorso:
- la pluralità di agenti;
- la commissione di un reato; non è sufficiente il semplice accordo o la
istigazione quando non siano seguiti dal verificarsi del reato ex art. 115
cp;
- contributo causale del concorrente al verificarsi dell’evento;
- elemento soggettivo: che non si limita alla coscienza e volontà del
fatto criminoso, ma comprende anche la consapevolezza che il reato
viene commesso con altre persone.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Il concorso può essere:
- materiale: per cui il correo interviene personalmente nella serie di atti
che danno vita all’elemento materiale del reato;
- morale: per cui il correo dà un impulso esclusivamente psicologico alla
realizzazione di un reato che materialmente viene commesso da altri;
- eventuale: quando il reato può indifferentemente essere commesso da
un singolo soggetto o da una pluralità di persone;
- necessario: quanto la realizzazione del reato richiede necessariamente
una pluralità di persone (es. associazione per delinquere ex art. 416
cp).
Con gli artt. 112 e 114 cp il Giudice può attenuare o aggravare la pena a
seconda dell’apporto contributivo del concorrente al verificarsi del
reato.
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Concorso anomalo
L’istituto (cd. aberratio delicti) è previsto dall’art. 116 cp il
quale prevede che “qualora il reato commesso sia diverso
da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o
omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.
Con il suddetto articolo il legislatore ha previsto che il concorrente risponde del
reato ancorché non voluto, se, anche lui, con il suo comportamento, ha
determinato il verificarsi dello stesso reato. Se quindi il reato si è realizzato
anche mediante il suo apporto contributivo, il concorrente risponderà del fatto
commesso e ciò anche se voleva un reato diverso.
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La pena
La pena nel nostro ordinamento presenta i caratteri
fondamentali della:
- Personalità
- Legalità
- Inderogabilità
- Proporzionalità
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Pene Principali (art.17 cp):
Detentive:
Ergastolo
Reclusione
Arresto
Pecuniarie:
Multa
Ammenda
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Pene accessorie
Le pene accessorie, previste dall’art. 19 cp, per i delitti sono:
- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione o da un'arte;
- l'interdizione legale;
- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
-
la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
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Le pene accessorie per le contravvenzioni (art. 19 cp) sono:
- la sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte;
- la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la
pubblicazione della sentenza penale di condanna.
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Numerose sono le teorie in merito alla pena. Tra le più importanti:
Retributiva: prevista dal Codice Rocco prevedeva la pena in base alla formula “il
male per il male”, finalizzata alla eliminazione del delitto da perseguire in base
alla malignità interna del soggetto.
Prevenzione (sia generale che speciale): può avere un aspetto sia positivo che
negativo in particolare questa ultima concezione trova il suo massimo
esponente in Feuerbach che, ipotizza una legge penale finalizzata alla coazione
psicologica dei possibili delinquenti, al fine di trattenere i consociati dal
commettere i delitti.
Prevenzione speciale integratrice: sancita dall’art. 27, comma 3, Cost., ma
dedotta anche dai principi delle stato di diritto (artt. 3, 13 e 25 Cost.) e dello
Stato sociale (artt. 2, 19 e 21 Cost.), per la quale la rieducazione del
condannato non deve essere intesa come imposizione dello stile di vita, ma
come offerta di terapia sociale emancipante, che in base al rispetto della
dignità umana ha bisogno del consenso del reo stesso, essendo quindi
risocializzante.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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Conclusioni
Il diritto non può essere solo un complesso di norme per fattispecie
astratte e fredde, vuote e lontane, ma lo strumento per riaffermare l’uomo,
la sua dignità, le sue esigenze, le sue aspirazioni, in definitiva… i suoi
Diritti.
Quelli veri… quelli che sono scritti nella Costituzione… ma che molti
fingono di dimenticare… ma che forse non conoscono … o più grave… che
non condividono…
Migliaia di lavoratori o di semplici cittadini intendono lottare contro
l’ingiusta discriminazione e negazione dei diritti, perché questo vuol dire
costruire un mondo nuovo, vero e solidale, attento all’uomo, alla vita e
alla sua dignità.
A cura dell’Avv. Ezio Bonanni
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