La dirigenza pubblica Stato giuridico, diritti-doveri, formazione. Le responsabilità dei pubblici dipendenti e dei dirigenti 7 aprile 2008 Anna Armone 05/06/2017 La dirigenza pubblica NUOVA DISCIPLINA DI RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI Decreto legislativo n. 29/93 Ridefinisce il ruolo direzionale Privatizza il rapporto di lavoro Legge 59/97 e successive modifiche e integrazioni 05/06/2017 Scenario istituzionale di riferimento La dirigenza pubblica Principio della responsabilità ministeriale STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLO STATO FINO AGLI ANNI ‘80 Accentramento e organizzazione gerarchica un’amministrazione di tale natura può svolgere le sole funzioni di puissance (ordine pubblico, fisco, lavori pubblici ecc.) e non service public 05/06/2017 Scenario istituzionale di riferimento La dirigenza pubblica L. 241/90 L. 142/90 D.lgs 29/93 L. 59/97 05/06/2017 Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” 05/06/2017 Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica Art. 17 - Funzioni dei dirigenti. (Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.12 del D.Lgs. n. 80 del 1998) 1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse 05/06/2017 finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici Excursus normativo della figura 05/06/2017 DECRETO LEGISLATIVO 80/98 • ha definito la dirigenza come... “FIGURA ORGANIZZATORIA” • e non come semplice... “QUALIFICA PROFESSIONALE” La dirigenza pubblica Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica 05/06/2017 FIGURA ORGANIZZATORIA PRECISARE COME…. CON QUALI STRUMENTI… MEZZI E POTERE, LA FIGURA SI INSERISCE NELL’ORGANIZZAZIONE, NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI SOGGETTI ORGANIZZATIVI E QUALI SONO LE FINALITA’ DEL PROPRIO AGIRE La dirigenza pubblica La peculiarità della dirigenza scolastica La regolazione normativa in esame è stata tenuta distinta da quella riferita alla dirigenza amministrativa dello Stato (d.lgs. n. 80/1998), così sottolineando l'intento, presente nella legge-delega, di porre l'accento sulle peculiarità della funzione svolta nella scuola. c.m. Funzione Pubblica 31.07.2002. In relazione all'avvenuto riordino della dirigenza amministrativa ad opera della legge n. 145/2002, la circolare precisa che "..dall'ambito applicativo dell'art. 3, comma 7, della legge sono esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la qualifica dirigenziale ai sensi del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, atteso il peculiare meccanismo di reclutamento, la disciplina specifica che li riguarda, l'applicabilità solo parziale del complesso normativo definito dagli artt. 19 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i contenuti e le specificità della funzione dirigenziale dei capi di istituto". 05/06/2017 Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica 05/06/2017 La peculiarità della dirigenza scolastica La Corte dei conti, in occasione del controllo di legittimità su provvedimento ministeriale di transito dalla dirigenza scolastica alla dirigenza amministrativa, ha sottolineato la distinzione tra la dirigenza pubblica e la dirigenza scolastica, ritenendo che non sia legittimo conferire ad un dirigente scolastico un incarico secondo la normativa propria degli ordinari dirigenti dello Stato, non potendosi considerare il dirigente scolastico appartenente al ruolo (dirigenziale amministrativo) nel quale si intenderebbe collocarlo (v. Sez. Atti Governo - delibera n. 6/2004/P del 22.6.2004) Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica La peculiarità della dirigenza scolastica La regolamentazione della dirigenza scolastica si è sovrapposta a disposizioni già incluse nel Testo Unico n. 297/1994, anch'esse riferite alle funzioni del personale direttivo, senza provvedere, pur potendolo fare, a disapplicazione o coordinamento (neppure in tema di collaboratori del dirigente e vicario). Successivamente si sono aggiunte numerose altre disposizioni, contenute nel regolamento sull'autonomia (art. 16 d.P.R. n. 275/1999), nel regolamento di contabilità (d.i. n. 44/2001), nel ccnl 26.05.1999 (artt. 19 e 20), nel cin 31.08.1999 (art. 40 e 41). Su tale quadro si sono poi inserite le previsioni del primo contratto collettivo nazionale di lavoro valido per il periodo 2000-2001 (ccnl 01.03.2002, seguito dal contratto integrativo 23.09.2002). L'art. 51 di detto contratto prevede l'applicabilità delle norme valide per la dirigenza ministeriale "... in quanto compatibili". 05/06/2017 Excursus normativo della figura PRIMUS INTER PARES ART. 3 DPR 417 / 74 DIRIGENTE SCOLASTICO ART. 396 Dlgv 297 / 94 Coordinamento e promozione dell’attività didattica Esecuzione deliberazioni degli OO.CC. Funzioni di ordine amministrativo 05/06/2017 La dirigenza pubblica Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica DIRIGENZA SCOLASTICA Norme generali Norme di settore deve assicurare • LA LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA • L’EFFICIENZA DELL’AZIONE • L’EFFICACIA DELL’AZIONE • LA TRASPARENZA DELL’AZIONE • LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 05/06/2017 Excursus normativo della figura La dirigenza pubblica Le attribuzioni funzionali del DS derivanti dall’art. 25 del d.lgs n. 165/2001 – la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica che implica, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., la legittimazione processuale passiva nelle vertenze civili e di lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni (v. nota min. n. 7267/2001) la titolarità delle relazioni sindacali interne il compito di curare la "...gestione unitaria" ed il "...funzionamento generale" dell'istituzione scolastica, in tutti gli ambiti, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile 05/06/2017 Excursus normativo della figura segue: le attribuzioni La dirigenza pubblica l'esercizio di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, da svolgere "…nel rispetto delle competenze degli organi collegiali" il potere di adottare provvedimenti amministrativi di gestione delle risorse e del personale, con connessa "… responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio" il compito di predisporre "… gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa" (cfr. art. 19, comma 2, c.c.n.l. 26.05.1999) 05/06/2017 Excursus normativo della figura Segue: le attribuzioni La dirigenza pubblica il compito di "…attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio" per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa l'obbligo di relazionare periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa "…al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica". 05/06/2017 I luoghi della funzione docente Collegio / team / micro collegialità aula 05/06/2017 Il sistema professionale finalità poteri responsabilità FUNZIONE DOCENTE CON IL TERMINE FUNZIONE SI FA RIFERIMENTO AI COMPITI CHE DETERMINATI SOGGETTI SONO CHIAMATI A SVOLGERE NEL CONTESTO DI FINALITA’ SOCIALI DI UN SERVIZIO PUBBLICO FINALITA’ INERENTI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI DESTINATARI ESPLICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DI CHI E’ STATO LEGITTIMATO DAL COMMITTENTE PRIMARIO DEL SERVIZIO 05/06/2017 Finalità intenzionale della Scuola pubblica è quella di istruire, formare ed educare il soggetto discente La scuola è una formazione sociale 05/06/2017 Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In diritto pubblico funzione è ogni potestà esercitata per il conseguimento di un fine, o scopo, specifico. Nell’esercizio della funzione ogni attività svolta deve essere coerente e adeguata allo scopo da conseguire Nella funzione, la sua destinazione di scopo caratterizza l’esercizio del potere 05/06/2017 La garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale, costituisce l’esercizio di un potere il cui corretto esercizio è diretto al soddisfacimento dello scopo in vista del quale l’autonomia è stata conseguita 05/06/2017 Discrezionalità tecnica La PA deve effettuare una scelta in termini puntuali e precisi quando si verifica una determinata situazione di fatto, suscettibile di valutazione utilizzando norme tecniche (es. norme della medicina, fisica, chimica, ecc.) Una volta accertata, utilizzando le regole tecniche la situazione di fatto, la PA è vincolata ad un determinato comportamento Non deve essere confusa con gli accertamenti tecnici in cui le norme tecniche sono applicate in modo rigido 05/06/2017 Elementi della discrezionalità Un vincolo derivante dalla finalizzazione dell’attività al perseguimento di uno scopo La libertà di scelta degli strumenti attraverso i quali lo scopo viene raggiunto 05/06/2017 Presupposti della discrezionalità Carattere funzionale del potere L’ambito di autonomia decisionale relativo alle determinazioni da assumere 05/06/2017 Per metodo possiamo intendere “il procedimento attraverso cui si è tenuti ad assicurare, sul piano teorico e su quello pratico, la continuità e la piena rispondenza allo scopo di un’attività e per metodologia il complesso di principi sui quali è fondata, una scienza o una disciplina, ai quali ispirare lo svolgimento della stessa attività” (L. Molinari, …Gabrielli,). 05/06/2017 La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell’affermare che la tutela della libertà di insegnamento non significa preclusione del giudizio sul contenuto e sul modo con il quale l’insegnamento è stato tenuto. Di conseguenza coloro che devono esprimere un giudizio sull’attività svolta dall’insegnante possono e devono esprimersi sull’efficacia dei metodi didattici seguiti dal docente nell’attività di insegnamento. Un’alterazione intenzionale della destinazione di scopo di tale libertà (finalizzata all’istruzione, formazione ed educazione) porterebbe nell’allievo all’acquisizione di apprendimenti condizionati da insegnamenti finalizzati ad alterare la libertà di apprendimento e la coscienza morale e civile dell’allievo. 05/06/2017 I limiti che incontra la libertà di insegnamento nel suo svolgimento •rispetto delle norme costituzionali •rispetto degli ordinamenti della scuola fissati con legge •rispetto della coscienza morale e civile degli alunni •rispetto del diritto degli alunni al pieno e libero sviluppo della loro personalità 05/06/2017 Fonti normative della funzione docente Costituzione Testo unico, dlgs n. 297/94 Art. 21 l. 59/97 d.p.r. n. 275/99 05/06/2017 Fonti normative della funzione docente Art. 33 Cost “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” L’attività di insegnamento va rivista all’interno degli ambiti organizzativi in cui si svolge, cioè all’interno del servizio scolastico ed in rapporto alle modalità di svolgimento proprie di questa attività 05/06/2017 Fonti normative della funzione docente Testo unico, dlgs n. 297/94 Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 05/06/2017 Fonti normative della funzione docente Testo unico, dlgs n. 297/94 Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio. 05/06/2017 Fonti normative della funzione docente Testo unico, dlgs n. 297/94 Art. 395 - Funzione docente 1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti 05/06/2017 I principi che governano la funzione docente 1) Il diritto alla libertà di insegnamento garantisce al docente La propria autonomia didattica La propria libera espressione culturale 2) La libertà di insegnamento deve svolgersi •nel rispetto della coscienza civile e morale degli alunni •nel rispetto del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità 05/06/2017 I poteri d’azione distinguono in: costitutivi della funzione docente si Diritti professionali •diritto alla libertà di insegnamento, intesa come potere d’azione •diritto alla libertà metodologica Diritti – doveri professionali •diritto-dovere all’aggiornamento •diritto-dovere all’esercizio dell’attività di ricerca e sperimentazione Poteri professionali •poteri necessari all’esercizio dell’attività didattica, da esercitare nella dimensione individuale e collegiale •poteri amministrativi conseguenti all’esercizio della funzione, che devono rivestire i caratteri della legittimità; sono inerenti sia alla funzione docente vera e propria che a funzioni ad essa delegate dal dirigente Doveri professionali •Limiti positivi e negativi relativi a tutti i diritti, diritti-doveri e poteri 05/06/2017 professionali finalizzati al loro corretto esercizio La funzione docente nel CCNL del comparto scuola ART. 26 – FUNZIONE DOCENTE (art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999) 1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. 2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. 05/06/2017 Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise La funzione docente nel CCNL del comparto scuola ART. 27 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE (art.23 del CCNL 26-5-1999) 1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola. 05/06/2017 La formazione (art. 63 CCNL 2006-2009) L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata all’impegno di prestazione professionale che costituisca un diritto all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo e, al tempo stesso, un dovere per rispondere alle esigenze di professionalità 05/06/2017 Fruizione del diritto alla formazione (art. 64 CCNL 2006-2009) La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità 05/06/2017 ……e in Europa? Non si ravvisa una posizione esclusivamente “professionale”. La subordinazione gerarchica al Capo di istituto è generalizzata. La progressione di carriera prevede, tra l’altro, nelle fasi valutative, la valutazione da parte del Capo d’istituto e di un ispettore 05/06/2017 05/06/2017 Le responsabilità del dirigente pubblico e scolastico in particolare 05/06/2017 “responsabilità” indica la soggezione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta Responsabile si dice chi è tenuto a rispondere, cioè a rendere ragione e a subire le conseguenze dell’azione da lui voluta violazione di un precetto normativo che regola una condotta (illecito) sanzione 05/06/2017 Responsabilità penale Responsabilità civile Responsabilità amministrativa Responsabilità disciplinare Responsabilità gestionale Quando e in che limiti le responsabilità gravano sull’ente per il quale l’autore dell’illecito lavora? 05/06/2017 Art. 28 Cost dispone che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici” Immedesimazione organica Dipendente pubblico Amministrazione L’azione del dipendente che si configura come illecita si estende all’amministrazione di appartenenza 05/06/2017 Esistenza di un rapporto organico Presupposti per la responsabilità dell’amministrazione Fatto illecito del dipendente Inerenza dell’illecito alle mansioni esercitate Resp. dell’ente Sono in rapporto di solidarietà Resp. del dipendente 05/06/2017 L’art. 22 del T.U. n. 3 del 1957 dispone che l’azione di risarcimento nei confronti dell’impiegato può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione, qualora sussista anche la responsabilità di questa. In questo caso l’azione può essere esperita alternativamente o congiuntamente sia contro l’impiegato sia contro l’amministrazione L’alternatività non è assoluta poiché i dipendenti pubblici rispondono per i danni arrecati a terzi solo per dolo o colpa grave 05/06/2017 In particolare: la responsabilità civile responsabilità civile 05/06/2017 Responsabilità contrattuale : l'inadempimento di specifiche obbligazioni sorte, contrattualmente o secondo la legge, nei confronti di soggetti previamente determinati Responsabilità extracontrattuale: reazione riparatoria all'infrazione di regole di protezione di situazioni giuridiche tutelate nei confronti di tutti i consociati, prescindendo dall'esistenza di uno specifico rapporto obbligatorio Le differenze tra le due forme di illecito Respons. contrattuale Il comportamento colposo del danneggiante non deve essere provato dal danneggiato Prescrizione decennale Danno risarcibile , salvo il caso di dolo, a quanto prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione 05/06/2017 Respons. extracontrattuale Inversione dell’onere della prova Prescrizione quinquennale Non vi è richiamo all’art. 1225 cc Risarcimento in forma specifica Responsabilità extracontrattuale Regola generale: qualunque fatto doloso o colposo che arreca ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno (art.2043 Codice civile) 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale: gli elementi azione od omissione compiuta con capacità di intendere e volere e in carenza di uno stato di legittima difesa o di necessità (la presenza di questi due elementi, qualificabili tecnicamente come scriminanti, sono espressamente previste dagli art. 2044 e 2045 del codice civile) 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale: gli elementi Nesso di causalità fra l'atto ed un evento causativo anche di un danno patrimoniale o non l'ingiustizia del comportamento, ovvero che lo stesso sia stato posto in essere in infrazione di norme, senza la presenza di una causa di giustificazione Dolo o colpa 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale:il risarcimento degli interessi legittimi Con la sentenza n. 500 del 1999 la Corte di Cassazione ha sancito la risarcibilità degli interessi legittimi ravvisando la possibilità di una domanda risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblica 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale:le responsabilità speciali Queste forme di responsabilità vengono definite come « aggravate » è da ritenere che il soggetto coinvolto in un giudizio di responsabilità sia tenuto ad un onere probatorio più rigoroso (non aver potuto impedire il fatto, la riconducibilità del danno al caso fortuito), e, in definitiva, ad una responsabilità più rigorosa sotto il profilo della diligenza. Ana Armone Responsabilità extracontrattuale:le responsabilità speciali I casi: il soggetto è chiamato responsabile a meno che non riesca a provare che il danno è derivato da un caso fortuito, da individuare e da provare (art. 2051, 2051, 2052 c.c., danno da cose in custodia, da animali, da attività pericolose); il soggetto deve dimostrare, per essere immune da un addebito di illecito, di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto (art. 2054, in tema di circolazione di autoveicoli); il soggetto viene ritenuto responsabile se non prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 e 2048, responsabilità per fatto di incapace e per minore e sottoposto a tutela o ad attività, in senso lato, di insegnamento) 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale:la responsabilità per omessa vigilanza Art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persone incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto” Art. 2048 c.c.”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” 05/06/2017 Responsabilità extracontrattuale:la responsabilità per omessa vigilanza Riguarda i genitori ed il tutore, responsabili del fatto illecito causato dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela che abitano con essi (I comma) ed i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, che rispondono di quanto ingiustamente causato dagli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza 05/06/2017 La responsabilità dei genitori e dei tutori Si tratta di illecito legato ad una cattiva vigilanza o all'aver male impartito la dovuta educazione (culpa in educando o in vigilando). PROVA LIBERATORIA 05/06/2017 art 2048 c.c.: non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore - capace di intendere e di volere consiste nel dimostrare, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti che richiedono un'ulteriore o diversa opera educativa La responsabilità da vigilanza dei docenti La responsabilità della pubblica amministrazione è costruita come riflesso di quella del personale scolastico. Lo strumento tecnico-giuridico adoperato è il rapporto organico, che comporta immedesimazione dell'attività dell'organo con quella della pubblica amministrazione È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi 05/06/2017 La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente L'amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a sé medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto. L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere 05/06/2017 La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente Il contenuto della prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo. 05/06/2017 La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente Responsabilità interna Responsabilità esterna 05/06/2017 riguarda il danno arrecato a terzi la lesione che il minore arreca a sé stesso La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente Il servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante. In questa ipotesi vi è la responsabilità dell'insegnante medesimo che non provveda ad avvertire le situazioni di urgenza La responsabilità del dirigente scolastico che, non essendo precettore secondo i canoni del codice civile risponde ai sensi della norma generale di cui all'articolo 2043 e non secondo l'articolo 2048, sia rimasto inerte di fronte alla comunicazione o comunque alla conoscenza di detta assenza 05/06/2017 Art. 61 della 1. 11 luglio 1980 n. 312 = art. 574 del t.u. della scuola, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 « La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi » 05/06/2017 La responsabilità dell’istituzione scolastica per gli atti illeciti dei suoi operatori L’istituzione scolastica è organo con personalità giuridica del Ministero della PI. Non ha pertanto legittimazione di fronte ad azioni giudiziali Consegue che gli atti illeciti, ascrivibili al personale scolastico sono direttamente riferibili al Ministero della pubblica istruzione. 05/06/2017 La responsabilità da vigilanza del personale scolastico sul piano processuale Ai sensi dell’ultima parte del II comma dell’art. 61 l’amministrazione si “surroga” al personale esclusivamente nel caso di illecito connesso alla culpa in vigilando. Solo in questo caso sull'amministrazione scolastica gravano, in via diretta, le responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni a terzi provocati da insegnanti e personale ATA al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza (art. 28 cost.). 05/06/2017 La responsabilità amministrativa 05/06/2017 La responsabilità amministrativa La responsabilità amministrativa deriva direttamente dagli art. 81 e 97 della costituzione (oltre che dell'art. 103 della stessa Carta costituzionale, che individua la giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuendola alla Corte dei conti), che tendono a garantire il miglior assetto comportamentale rispetto ai beni ed alle utilità pubbliche, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione: è la responsabilità del pubblico dipendente o del pubblico agente in senso lato, che, contravvenendo alle regole di perizia e diligenza che devono improntare la propria azione professionale, causa un danno (il c.d. danno erariale) ai beni collettivi. 05/06/2017 Responsabilità amministrativa Si ha quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all’amministrazione L’accertamento di tale responsabilità compete alla Corte dei Conti 05/06/2017 Punti nodali della responsabilità amministrativa Limitazione delle responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali Intrasmissibilità della responsabilità agli eredi, ai quali si trasmette solamente il “debito” nei casi di illecito arricchimento del dante causa o conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi 05/06/2017 Punti nodali della responsabilità amministrativa Obbligo di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata Imputazione delle responsabilità ai soli componenti degli organi collegiali che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione 05/06/2017 Punti nodali della responsabilità amministrativa 05/06/2017 Esclusione, per i titolari degli organi politici, della responsabilità per atti che rientrano nella competenza di uffici, qualora gli stessi li abbiano, in buona fede, approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’adozione Esclusione della solidarietà nei casi di concorso di azioni colpose Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cinque anni Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa L’esistenza di un danno Un rapporto di impiego, o di servizio, con una pubblica amministrazione La condotta antigiuridica Il nesso di causalità tra danno e condotta Il dolo o la colpa dell’autore del danno 05/06/2017 Nozione di danno “Sussiste un danno erariale quando non si realizzano o si realizzano solo parzialmente, le finalità di pubblico interesse al quale sono destinate le risorse economiche pubbliche; o ancora più chiaramente, che il danno alla finanza pubblica consiste nello squilibrio che viene a determinarsi fra l’onere finanziario, sostenuto per la spesa, ed il mancato beneficio per la collettività” (M. Pischedda) 05/06/2017 L’art. 1 della l. 20/94 ha stabilito che la responsabilità amministrativa è personale e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi I responsabili degli uffici e altri soggetti preposti secondo l’organizzazione interna dell’ufficio sono obbligati a denunciare alla procura regionale della Corte dei Conti i fatti che hanno causato il danno erariale, ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità 05/06/2017 Responsabilità amministrativa Si ha quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all’amministrazione 05/06/2017 Casi di responsabilità amministrativa nella scuola: •errato ed omesso esercizio dei doveri di vigilanza generale ricadenti sul Dirigente scolastico per tutti i settori della scuola (culpa in vigilando) •errato od omesso esercizio dei doveri di servizio propri dei direttori SGA; •vigilanza sugli alunni e infortuni; •conferimento supplenze •corresponsione emolumenti accessori •Utilizzo personale docente e ATA •osservanza orario di lavoro •prestazioni aggiuntive e relativa retribuzione •concessione congedi e aspettative •perdita di materiale scolastico 05/06/2017 •versamenti previdenziali •tempestività nei pagamenti •Erogazione di spese non ammesse •Pareri positivi resi ex art. 23, comma 5, l. 23/12/74 dai dsga su provvedimenti di stato giuridico ed economico causativi di danno 05/06/2017 Le responsabilità amministrativa del dirigente scolastico 05/06/2017 La responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico In seno agli organi Regolare costituzione collegiali dell’organo Processo decisionale Corretto svolgimento elle operazioni di voto 05/06/2017 Responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico Partecipazioni ad operazioni di scrutinio o di esame Composizione dell’organo Corretta procedura 05/06/2017 Responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico Gestione del personale scolastico Concessione congedi e aspettative 05/06/2017 Gestione delle assenze e controlli fiscali Responsabilità contabile E’ una forma speciale di responsabilità che emerge in caso di violazioni di norme su procedimenti di spesa e sulla custodia del denaro pubblico da parte di chi ne sia abilitato e ne abbia il maneggio. Competente al giudizio sono le sezioni giurisdizionali territorialmente competenti della Corte dei Conti 05/06/2017 Casi di responsabilità contabile nella scuola •svolgimento dei servizi contabili •gestione e custodia dei beni mobili e immobili •gestione dei fondi di bilancio •gestione dei fondi extrabilancio e maneggio di denaro 05/06/2017 La responsabilità disciplinare 05/06/2017 La responsabilità disciplinare la responsabilità disciplinare fa riferimento alla reazione del datore di lavoro (es. una pubblica amministrazione) nei confronti di comportamenti del lavoratore che, violando precetti oggi codificati nella contrattazione collettiva, turbino le corrette dinamiche della organizzazione lavorativa 05/06/2017 Responsabilità disciplinare La materia della responsabilità disciplinare, antecedentemente regolata dal T.U. 3/57, è stata profondamente innovata dal D.lgs 29/93, come modificato dal D.lgs 80/98 Art. 59 d.lgs 29/93 ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro il compito di ridefinire “la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni” DM FP 28.11.2000 ha riformulato il “codice di comportamento dei dipendenti delle pp aa” 05/06/2017 Si passa, per effetto della contrattualizzazione del lavoro pubblico, da un sistema disciplinare, imperniato sulla rigida previsione legislativa di infrazioni e sanzioni, ad un sistema in cui la determinazione di esse è operata in sede di contrattazione, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di volta in volta competenti 05/06/2017 Responsabilità disciplinare Norme settoriali Testo unico n. 297/1994 circa la responsabilità del personale ispettivo, direttivo, docente educativo Art. 55, comma 10 d.lgs n. 165/01, ignorando il d.lgs n. 233/99, continua a prevedere che “fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del d.lgs n. 297” Art. 56 del ccnl 1995 la lasciato immutata la normativa previgente per i dirigenti scolastici e per il personale docente, ridefinendo parzialmente la materia disciplinare per il per il personale ATA 05/06/2017 segue Norme settoriali Art. 33 ccnl 2002 sulla dirigenza scolastica afferma che le disposizioni contrattuali “…trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001” senza chiarire tale compatibilità Circ. min. n. 710/2002 recita “…la responsabilità dei capi d’istituto, ora dirigenti scolastici, va valutata sulla base dei nuovi parametri e strumenti legislativi e contrattuali – previsti in particolare dagli art 21 e 25 del citato d.lgs n. 165/2001 e dagli artt. 27 e 31 del C.C.N.L. – e non più secondo l’ottica e con gli istituti propri della responsabilità disciplinare, previsti e regolati dal T.U. n. 297/94, Parte III – titolo I, Capo IV” 05/06/2017 La responsabilità gestionale 05/06/2017 Caratteri della Responsabilità dirigenziale È una responsabilità distinta dagli altri tipi di responsabilità (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato) È una responsabilità “manageriale” di risultati in quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati” senza con questo voler superare la legittimità dell’azione amministrativa “comunque sempre doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato) 05/06/2017 Responsabilità dirigenziale La valutazione del dirigente non sarà riferita esclusivamente alla regolarità formale dell’azione amministrativa, alla legittimità del singolo atto, ma anche alla corrispondenza dell’attività amministrativa, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, ai risultati che è ragionevole attendersi dall’unità organizzativa La valutazione del dirigente deve avvenire in un’ottica che se da un lato non attenua i profili di legittimità amministrativa dall’altro esalta e valorizza gli aspetti del merito amministrativo 05/06/2017 Responsabilità del dirigente Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.) Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell’ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell’unità operativa da lui diretta) 05/06/2017