principi costituzionali rilevanti in ambito penale

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PRINCIPI COSTITUZIONALI
RILEVANTI IN AMBITO PENALE
1
Diritto Penale
• Definisce i fatti che integrano i reati;
• vieta determinati fatti mediante la minaccia
della pena;
• si rivolge direttamente a tutti i cittadini;
• incide sulla libertà personale;
• parametro di valutazione di sistemi politici e
sociali.
Processo penale
Indice importante del grado di civiltà di un sistema politico e
sociale:
• Ad esempio, valenza della custodia cautelare, vale a dire della
limitazione della libertà personale adottata prima del processo,
senza che quindi il soggetto sia stato ancora riconosciuto
colpevole;
• Ovvero, valenza delle misure di prevenzione: misure limitative
della libertà personale adottate sulla base della pericolosità
sociale di un soggetto, al di fuori del processo e a prescindere
dal processo.
(Nazismo: il meccanismo di deportazione nei campi di
concentramento non si fondava sulla condanna penale in esito
a un processo, ma sulla custodia preventiva, senza processo)
FUNZIONE DEL PROCESSO PENALE
• Proteggere la società contro il pericolo ed i danni collegati alla
delinquenza;
• difendere l’accusato contro il pericolo di una condanna
ingiusta.
• La protezione della società spesso si avvale di strumenti che
impediscono o ostacolano la difesa dell’imputato. Es. segreto
istruttorio: tende ad evitare che l’imputato inquini le prove, ma
impedisce che lo stesso dimostri durante le indagini che le
prove possono essere inattendibili.
• Il legislatore deve trovare il giusto coordinamento tra gli
interessi in gioco entrambi di rilievo pubblicistico. Spesso
occorre scegliere se sia più accettabile condannare un
innocente o assolvere un colpevole. In genere, nei sistemi
considerati più evoluti, si preferisce assolvere un colpevole che
condannare un innocente.
Sistemi assoluti e totalitari.
(Prevalgono le esigenze di difesa della collettività)
– La scelta di punire determinate condotte è riservata al
Sovrano;
• formulazione di norme penali generiche: consente ampio
spazio discrezionale al Giudice.
• norme penali generiche o “di chiusura”;
esempio: Diritto penale nazista: “chiunque offende il sano
sentimento del popolo tedesco”. Se l’oggetto della tutela è il
sano sentimento di un popolo, il Giudice è libero di
condannare chi vuole.
Formule simili si rinvenivano nel diritto penale dei Paesi
socialisti (Unione Sovietica, Repubblica Democratica Tedesca
etc.)
Del resto, la certezza del diritto, unitamente alla distinzione
dei poteri è uno dei cardini delle istanze politiche della
borghesia, contrapposta all’assolutismo.
Sistemi democratici.
(Prevalgono le esigenze di protezione dei singoli)
• Scelta di punire determinate condotte è attribuita ai
rappresentanti del popolo, quindi al Parlamento.
• Norme specifiche, in cui il fatto punito viene definito
con riferimento a parametri puntuali: lo spazio
discrezionale del giudice si riduce. Il sistema può
essere caratterizzato da maggiore “certezza del
diritto”.
MODELLO INQUISITORIO e MODELLO
ACCUSATORIO.
(In concreto si è assistito a SISTEMI cd. MISTI ossia PREVALENTEMENTE
ACCUSATORI E PREVALENTEMENTE INQUISITORI)
TRATTI SALIENTI DEL MODELLO INQUISITORIO:
– Principio di autorità: si presume che la verità
sia meglio accertata se l’organo inquirente
dispone di maggior potere;
– cumulo delle funzioni processuali in un solo
organo che opera quale giudice accusatore
difensore dell’imputato;
– stretta connessione con il potere politico che si
ritiene consenta meglio di accertare la verità.
Corollari:
• Iniziativa del processo penale in capo al giudice
depositario del vero;
• Iniziativa probatoria d’ufficio;
• Segretezza: non è ammessa la contrapposizione
dialettica delle parti che ostacolerebbe la ricerca del
vero;
• Scrittura: raccolta delle deposizioni da parte
dell’inquisitore che redige verbale in cui riporta la
relativa interpretazione;
• Coincidenza tra la verità storica e quella processuale
contenuta nel fascicolo processuale: “quod non est in
actis, non est in hoc mundo”;
• Nessun limite all’ammissibilità delle prove: conta
esclusivamente il fine da raggiungere cioè la verità non
il metodo con cui la si persegue. Piena ammissibilità
della tortura dell’imputato finalizzata ad ottenere la
confessione (regina delle prove) dello stesso e anche del
teste se si ritenga abbia detto il falso;
• Presunzione di reità;
• Carcerazione preventiva proprio perché l’imputato si
presume colpevole;
• Molteplicità delle impugnazioni perché il giudice
nonostante gli ampi poteri è pur sempre un uomo dunque
può fallire;
• In ultima istanza, si ritiene che il re possa concedere la
grazia poiché in lui si cumulino tutti i poteri;
• La verità accertata è la verità di Stato.
TRATTI SALIENTI DEL MODELLO ACCUSATORIO:
– Principio dialettico;
– prende atto dei limiti della natura umana e
ritiene che nessun soggetto sia depositario
del vero e del giusto;
– separazione delle funzioni processuali;
– necessità del bilanciamento dei diversi
poteri ad opera di un giudice terzo ed
imparziale;
Corollari
• Iniziativa di parte poiché se il giudice
determinasse d’ufficio l’oggetto della
controversia, si dimostrerebbe parziale;
• Iniziativa probatoria di parte;
• Contraddittorio: tutela i diritti di ciascuna
parte e costituisce una tecnica di
accertamento dei fatti;
• Oralità;
• Limiti di ammissibilità delle prove;
• Presunzione di innocenza finché il giudice non
abbia accertato la reità mediante un processo
regolato dalla legge e rispettoso del diritto di
difesa;
• Limiti alla custodia cautelare,
• Limiti alle impugnazioni: i controlli infatti
funzionano nel momento stesso in cui si forma
la prova davanti al giudice nell’esame
incrociato, che sfrutta l’effetto sorpresa. Le
impugnazioni hanno lo scopo do controllare se
il giudice ha osservato i diritti delle parti e se la
decisione è stata motivata in modo
ragionevole.
Art. 25, comma 1, Cost.
Garanzia del giudice naturale
precostituito per legge
1. “Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge”.
La disposizione riconosce al cittadino il “diritto
alla certezza che a giudicare non sarà un
giudice creato a posteriori in relazione ad un
fatto già verificatosi”(C.Cost. 88/1962).
Essa garantisce, quindi, che sulla causa si
pronuncerà un giudice della cui imparzialità non
si possa dubitare proprio per il modo in cui è
stato designato ab origine (C. Cost. 117/1973;
502/1991).
13
• Garantisce anche il singolo magistrato mettendolo al
riparo, anche in periodi di forte contrapposizione
politica all’interno della magistratura, da tentativi di
sottrazione della “sua” causa.
• Rafforzamento dell’indipendenza interna del giudice;
• Attuazione del modello costituzionale di una
magistratura quale potere diffuso e non
gerarchicamente ordinato.
14
Art. 25, commi 2 e 3, Cost.
Principio di legalità
2. Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
3. Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
15
Enunciazione del tradizionale principio di
legalità della pena: “Nullum crimen nulla
poena, sine previa lege poenali”.
Il principio di legalità ha una genesi non strettamente
penalistica ma politica.
La sua matrice risale al pensiero illuministico e si
giustifica con l’esigenza di vincolare l’esercizio di
ogni potere dello Stato alla legge, al fine di arginare
e prevenire gli arbitri dello Stato assoluto.
In ossequio al l principio della separazione dei poteri
si ritiene che il giudice debba essere vincolato
esclusivamente alla legge (“bouche de la loi”).
16
Riguardo al termine legge è possibile
individuare diversi piani di lettura della
norma:
Il piano delle fonti;
Il piano dell’interpretazione;
Il piano della tecnica di costruzione delle
fattispecie penali;
Il piano temporale dell’entrata in vigore
della legge prima del fatto commesso.
17
Corollari
del principio di legalità:
1.La Riserva di legge
art. 25 Cost. e 1 c.p., 199 c.p..
Tale principio esprime il divieto categorico di
punire un determinato fatto in assenza di una
legge preesistente che lo configuri quale reato:
Il monopolio in materia penale spetta al potere
legislativo poiché :
• è l’unico in grado di salvaguardare la libertà personale
dei singoli, di tutelare i diritti delle minoranze e delle
forze politiche d’opposizione;
• Evita forme di arbitrio del potere esecutivo e
giudiziario.
18
Cosa deve intendersi per legge?
• Legge regionale
Soluzione negativa:
l’art. 117, co.2, lett. l) Cost. afferma che lo Stato
ha legislazione esclusiva in materia di
ordinamento penale.
Ne consegue che la legge regionale non può:
1. emanare una norma penale incriminatrice;
2. non può abrogare una norma penale statale;
3. non può dichiarare l’estinzione di un reato
previsto da una norma statale;
4. non può depenalizzare il reato previsto dalla
legge statale.
19
Normativa comunitaria
• Non può considerarsi fonte del diritto penale poiché tale
potestà non è prevista dai Trattati istitutivi dell’Unione
Europea.
• L’art. 229 TCE sancisce che i regolamenti possono prevedere
sanzioni applicabili dalla Corte di Giustizia ma si tratta di
sanzioni amministrative non penali.
• Se tale potestà venisse attribuita agli organi comunitari anche
mediante ratifica con legge e relativo ordine di esecuzione,
onde sul piano formale non vi sarebbe la violazione dell’art. 25
Cost., sarebbe comunque incompatibile con l’ordinamento
costituzionale dato che la norma penale non verrebbe emanata
da un consesso rappresentativo eletto dai cittadini atteso il
deficit di democraticità del Consiglio e della Commissione,
organo politico il primo e burocratico il secondo, nominato dai
Governi degli Stati membri.
20
•Non si pone un problema di violazione delle
norma comunitarie, in quanto, gli interessi
tutelati dell’ordinamento europeo possono
garantirsi con autonoma legge penale dello
Stato, in piena ottemperanza degli obblighi
comunitari, nell’ambito di un processo di
armonizzazione ed assimilazione.
Es. art. 316 bis e 640 bis.
21
Possibile conflittualità tra i due ordinamenti.
Posto che la norma comunitaria non può avere natura
incriminatrice, potrebbe creare delle zone di liceità
nella stessa materia disciplinata dalle norme penali.
Atteso il principio di primauté del diritto comunitario la
norma nazionale con esso confliggente sarà oggetto di
disapplicazione ad opera del singolo giudice:
se la norma comunitaria è preesistente: assoluzione perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato (art.1 c.p.)
se è successiva: assoluzione perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato;
se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti
penali (art.2, comma 2, c.p.).
22
Per Legge deve intendersi anche quella in senso
sostanziale?
Legge in senso formale è quella approvata dal
Parlamento e promulgata dal Presidente della
Repubblica ai sensi degli artt. 70 e ss. Cost.
Legge in senso sostanziale comprende gli atti
normativi provenienti dall’esecutivo e che,
tuttavia, si pongono sullo stesso piano nella
gerarchia delle fonti:
Decreti legislativi
Decreti legge
art. 76 Cost.
art. 77 Cost.
23
DECRETI LEGISLATIVI
compatibilità con l’art. 25, comma 2, Cost.
L’esigenza garantistica sottesa al principio della
riserva di legge non può dirsi frustrata in virtù:
• dell’obbligo di ottemperare i principi contenuti
nella legge delega;
• per la limitata durata di questa;
• per il fatto che il Parlamento non viene in questo
modo a spogliarsi della sua potestà normativa,
potendo non solo derogare esplicitamente la
delega, ma anche legiferare direttamente in
merito.
24
Decreti legge
Anche in tal caso l’esigenza garantistica non viene meno
in quanto il decreto deve essere convertito in legge nel
termine di 60 giorni altrimenti decade ex tunc.
Il D.L. rappresenta un utile strumento di salvaguardia di
fronte al dilagare della criminalità.
Il controllo della Corte Costituzionale garantisce
l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’urgenza e non
ammette la reiterazione dei decreti legge non convertiti
alla scadenza del termine di conversione.
25
Art. 78 Cost.
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari”
Si ritiene che tra i poteri necessari possa
ricondursi anche quello di emanare norme
penali, con esclusione dei bandi militari come
fonte di diritto penale.
Incompatibilità costituzionale degli artt. 214219 t.u.l.p.s r.d. del 1931 n. 773 che consentono
al Ministro dell’Interno ed al Prefetto di
dichiarare lo stato di guerra in ipotesi di
disordini, emanando ordinanze anche in deroga
alle leggi vigenti, la cui inosservanza viene
penalmente sanzionata.
26
Natura della riserva di legge
• ASSOLUTA
non ammette alcuna ingerenza del
potere esecutivo nell’individuazione del precetto
penale
• RELATIVA
anche le fonti secondarie possono
intervenire sul precetto penale
• TENDENZIALMENTE ASSOLUTA (tesi
prevalente)
Principio della sufficiente determinatezza del
precetto penale.
la norma secondaria può contribuire a delineare il
precetto penale solo se la legge dello Stato indichi con
sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, i
limiti dei provvedimenti dell’Autorità in trasgressione
dei quali deve seguire la pena.
(Corte Costituzionale 26/2006)
27
2. Il divieto di analogia delle norme penali
• La ratio di garanzia sottesa al principio di
legalità implica che i consociati debbano
conoscere a priori le fattispecie penalmente
rilevanti come individuate dal legislatore,
conseguentemente, non è ammessa
l’applicazione analogica da parte del giudice.
28
Art. 24 Cost
1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
2. La difesa è diritto inviolabile in ogni grado e
stato del procedimento.
3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
4. La legge determina le condizioni e i modi per
la riparazione degli errori giudiziari.
29
Il diritto alla tutela giurisdizionale
Va annoverato “tra i principi supremi del
nostro ordinamento costituzionale, in cui è
intimamente connesso con lo stesso principio
di democrazia l’assicurare a tutti e sempre per
qualsiasi controversia un giudice ed un
giudizio”. (cfr. C.Cost. 18/1982).
Inoltre, rientra tra “i diritti inviolabili
dell’uomo, che la Costituzione garantisce
all’art. 2 Cost.”
(cfr. C. Cost. 98/1965).
30
“Secondo il principio di assolutezza, inviolabilità e
universalità del diritto alla tutela giurisdizionale
(art. 24 e 113 Cost.), non vi è posizione giuridica
tutelata di diritto sostanziale senza che vi sia un
giudice davanti al quale essa possa farsi valere”.
(C. Cost.212/1997; 26/1999)
31
La prima norma desumibile dalla disposizione
dell’art. 24 Cost., riconosce a chiunque voglia
far valere un proprio diritto o interesse
sostanziale la possibilità concreta, attuale ed
effettiva di accedere al giudice, ossia di
proporre la domanda iniziale nei confronti
del convenuto, dinanzi ad un organo
giurisdizionale ritenuto competente
32
Il diritto di difesa e i suoi corollari
•L’effettività della difesa tecnica;
•L’irrinunciabilità della difesa tecnica;
•La garanzia del contraddittorio;
•Il diritto alla prova o il diritto di difendersi
provando;
•L’autodifesa;
•Il diritto a non autoincriminarsi (diritto al
silenzio);
•Il diritto di difendersi negoziando;
•Il diritto di difendersi impugnando.
33
L’assistenza giudiziaria ai non abbienti
La norma del comma 3 dell’articolo 24 Cost.
va letta come un’estrinsecazione dell’art. 3,
comma 2, Cost. Essa infatti si preoccupa di
garantire l’uguaglianza sostanziale sul piano
della protezione giudiziaria dei diritti
34
La riparazione degli errori giudiziari
L’art 24, comma 4, Cost. riconosce un vero e
proprio diritto alla riparazione pecuniaria per
le conseguenze pregiudizievoli per l’ingiusta
condanna contenuta in una sentenza penale
irrevocabile. Secondo la stessa corte esso
enuncia: “un principio di altissimo valore etico
e sociale che rappresenta uno svolgimento
coerente del più generale principio di tutela
dei diritti inviolabili dell’uomo” (Corte Cost.
1/1969).
35
Tale norma “in attuazione del
principio di solidarietà stabilisce che il
rischio di errore connesso all’esercizio
di tale funzione deve per quanto
possibile essere accollato non al
singolo colpito dal provvedimento
viziato, ma all’intera collettività”.
(Scaparone, il IV comma dell’art 24 in
Comm. Branca, 127)
36
Art 27 Cost.
1.
2.
3.
4.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
37
Divieto di responsabilità per fatto altrui
• “Responsabilità” è un termine di relazione tra
un fatto penalmente rilevante che viene
imputato ad un soggetto e le sue conseguenze
sanzionatorie.
• Per responsabilità personale deve innanzitutto
intendersi responsabilità per fatto proprio e
conseguente divieto di responsabilità collettiva
e di quella per fatto altrui.
38
La responsabilità personale per fatto proprio
colpevole: il divieto di responsabilità
oggettiva.
• Un fatto di reato di cui taluno possa
ritenersi responsabile, non basta sia stato
commesso dall’agente sulla base del mero
nesso di causalità materiale intercorrente
tra la sua condotta e l’evento (art. 40 c. p.)
ma deve anche essere avvinto dal nesso
psicologico (art. 43 c. p.).
39
• Conseguentemente, tale principio così
interpretato, porterebbe all’incostituzionalità di
tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva
presenti nel codice Rocco, a partire dalla
norma di parte generale che la prevede: l’art.
42, co. 3, c.p. allorché afferma che la legge
determina i casi in cui l’evento è posto
altrimenti (ossia prescindendo dal dolo e dalla
colpa, di cui al precedente) a carico dell’
agente, come conseguenza della sua azione ed
omissione.
40
Sentenza C. Cost. 364/1988
• La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 5 c.p. in forza del quale “Nessuno può
invocare a propria scusa l’ignoranza della
legge penale”, “nella parte in cui non esclude
dall’ inescusabilità dell’ignoranza della legge
penale l’ignoranza inevitabile”.
41
• In relazione alla norma di legge sottoposta allo scrutinio di
costituzionalità, la Corte rileva che il comma 1 dell’art. 27
Cost. interpretato in relazione al comma 3 dello stesso articolo
ed agli artt. 2, 3, co. 1 e 2, 73, co. 3 e 25 co. 2 Cost. non
soltanto richiede la colpevolezza dell’agente rispetto agli
elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una
relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche
l’effettività possibilità di conoscere la legge penale: possibilità
che rappresenta ulteriore necessario presupposto della
rimproverabilità dell’agente e, dunque, della responsabilità
penale. Ne consegue che l’art. 5 c.p. disconoscendo ogni
collegamento tra l’obbligo penalmente sanzionato e la sua
riconoscibilità ed equiparando all’ignoranza non colpevole, e ,
pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell’intera Costituzione ed
i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona
umana al vertice della scala dei valori.
42
Sentenza C. Cost. 1085/1988
• La Corte dichiara costituzionalmente
illegittimo l’art. 626 c.p., co.1, n. 1 c.p. nella
parte in cui non estende la disciplina del furto
d’uso ivi prevista alla mancata restituzione,
ove dovuta a caso fortuito o forza maggiore
della cosa sottratta.
43
La presunzione di non colpevolezza
Quaestio iuris
valore da attribuire alla
formulazione negativa del principio.
1. tesi. Secondo alcuni autori si sarebbe inteso attribuire
rilevanza alla formulazione negativa dell’art. 27, co.
2, Cost. poiché nell’espressione adottata dal
costituente si riflette una sorta di compromesso che
sarebbe arbitrario ignorare in quanto la formulazione
negativa avrebbe il pregio di evitare la contraddizione
logica sussistente tra la carcerazione preventiva e la
presunzione di innocenza.
44
Secondo tale opzione, insomma, l’art. 27, co.
2, ponendo l’accento sulla qualificazione di
non colpevolezza, garantirebbe un qualche
spazio alla previsione di istituti limitativi della
libertà personale dell’imputato primo tra tutti
quello contemplato dall’art. 13, co. 5 Cost.,
vale a dire la carcerazione preventiva.
45
• Tale tesi è stata ampiamente criticata da altra dottrina
in quanto la contraddizione logica che si vorrebbe
sussistente tra presunzione d’innocenza e custodia
preventiva non diviene meno evidente solo perché si
parla di non colpevolezza, ma il problema reale di
coordinamento tra gli artt. 13 e 27 non può dirsi
risolto mediante un escamotage che ha tutto l’aspetto
di un mero espediente verbale.
• Le locuzioni non colpevole e innocente risultano
infatti perfettamente equivalenti sul piano logico.
• La dottrina più recente tende a ritenere che la
disposizione in esame ponga una vera e propria
presunzione di innocenza.
46
• Tale regola rappresenta non solo e non tanto
uno dei mezzi escogitati per rafforzare la
posizione del privato di fronte alla
giurisdizione, quanto una vera e propria
clausola di salvaguardia della giurisdizione.
47
La presunzione di innocenza come regola
di trattamento
• Nel nostro ordinamento, la presunzione di
non colpevolezza viene concepita
anzitutto come divieto di anticipare, nei
confronti dell’imputato, un trattamento
sanzionatorio.
48
Corollari
• 1. Sul piano processuale, dal principio deriva l’effetto
sospensivo delle impugnazioni penali ordinarie contro
le sentenze di condanna;
• 2. Divieto di attribuire alle misure cautelari, adottate
nel corso del processo, finalità proprie della sanzione
penale: sebbene la presunzione di innocenza non
impedisca alla radice l’adozione di misure restrittive
della libertà personale. (C. Cost. 15/1982);
• 3. La detenzione preventiva, non può avere la
funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo
l’accertamento della colpevolezza (C. Cost. 64/1970)
49
• Dubbi di compatibilità costituzionale con il
principio in esame sono stati avanzati con
riferimento all’applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza che pare difficilmente
giustificabile, soprattutto a fronte della
variegata gamma di misure cautelari previste
dal nuovo codice. In tal senso in diverse
sentenze la Corte ha sostenuto che “si può
convenire che la intera disciplina potrebbe
meritare una attenta revisione”(C. Cost.
324/1998; 228/1999; 367/2004)
50
• La presunzione di innocenza opera come
criterio fondamentale di orientamento culturale
e come limite giuridico in relazione alla
cronaca giudiziaria: essa vieta “qualsiasi forma
di sentenza giornalistica di colpevolezza” e la
stessa “divulgazione a mezzo della stampa di
notizie frammentarie, ancora incerte perché
non controllate, e per lo più lesive dell’onore”
(Corte Cost. 18/1966; 457/1987
51
• Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si è
valorizzato anche il divieto per il giudice e per altre
pubbliche autorità di compiere affermazioni dalle
quali emerga una valutazione di colpevolezza senza
che vi sia stato un preventivo accertamento della
stessa (C. Edu 2006, Pandy c. Belgio; C. Edu 2005,
Capeau c. Belgio; C. Edu Lavents c. Lettonia; C.Edu
1983 Minelli c. Svizzera).
• La Corte europea ha, inoltre, esplicitato il divieto di
alimentare dubbi sull’innocenza dopo l’assoluzione
definitiva dell’imputato. (C. Edu 2007, Vassilios
Stavropoulos c. Grecia; C. Edu 1993 Sekanina c.
Austria).
52
La presunzione di innocenza come regola di giudizio
• Da tale regola si desume che l’onere della prova grava
sull’accusatore e che il dubbio giova quindi all’imputato.
• In attuazione di tale principio è stata codificata la regola dell’
in dubio pro reo di cui agli artt. 529, c. 2; 530, c.2 e 3, 531 c. 2
c.p.p..
• Tale regola è stata ulteriormente specificata dal legislatore con
l’introduzione nell’art. 533, co. 1 c.p.p. , come novellato
dall’art. 5, l. 20 febbraio 2006 n. 46, della formula
anglosassone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. (cfr.
Iacoviello, C. pen. 2006, 3876, secondo il quale il criterio in
parola si salda con il canone di innocenza, nel senso che
prescrive di valutare le prove come se l’imputato fosse
innocente e cioè dubitando di esse e cercando di falsificarle)
53
Onus probandi e cause di giustificazione
530, c. 3, c.p.p. in caso di dubbio circa la sussistenza di una causa
di giustificazione il codice impone l’assoluzione dell’imputato;
Alcuna regola è prevista nell’ipotesi in cui non si raggiunga la
prova sulla sussistenza di una causa di giustificazione.
Posizioni contrastanti:
• 1. tesi. La pubblica accusa dovrebbe fornire la prova
positiva della sussistenza degli elementi costitutivi e
la prova dell’insussistenza delle cause di
giustificazione e di non punibilità (Illuminati, la
presunzione, p. 134).
• 2. tesi. In senso contrario Cordero Procedura penale,
2006, p.1002.
54
• Dal principio in oggetto la consulta ha
ricavato anche il diritto dell’imputato ad
ottenere il proscioglimento nel merito.
(cfr. Corte Cost. 151/1967; 175/1961;
69/1972; 5/1975; 224/1983; 200/1986).
55
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità.
• La disposizione è da intendere come volta ad escludere non
solo l’utilizzo di pene corporali ma anche di quelle pene che
pur orientate nel senso della rieducazione del reo consistono in
tecniche di manipolazione della personalità del condannato
ovvero “produttivi di una sofferenza di carattere non fisico ma
psicologico - morale consistente nell’umiliazione patita dal
soggetto toccato nel valore della sua più profonda dignità
umana.
• Per tale via sono banditi tutti quei trattamentio suscettivi di
essere strumentalizzati in termini di prevenzione speciale
negativa come la lobotomia, la castrazione, la
somministrazione forzata di farmaci, la neurochirurgia,
l’elettronarcosi, ovvero le tecniche di condizionamento
psicologico).
56
La polifunzionalità della pena:
• Funzione rieducativa del condannato;
• Funzione afflittivo - retributiva e preventiva
generale della pena nella fase della previsione
legislativa e nella commisurazione giudiziale;
• Prevenzione speciale e satisfattoria o di
reintegrazione dell’ordine giuridico violato
come linea di tendenza nella fase esecutiva.
57
La Funzione rieducativa
• Il secondo principio della norma in questione impone
categoricamente le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato.
• Tale assunto impedisce che la pena possa avere una
durata indeterminata e protratta nel tempo finché la
rieducazione non venga raggiunta, in netta violazione
alla ratio di garanzia che regge le disposizioni
costituzionali attinenti al giudizio penale e dall’altro
impedisce un’imposizione coattiva dell’attività di
rieducazione che, proprio nell’ottica della umanità
delle pene, deve essere si proposta ma non
forzatamente attuata.
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• Inoltre, proprio perché la pena deve tendere
alla rieducazione del condannato si pongono in
antitesi con tale principio quelle situazioni in
cui il soggetto non potendo avvertire il senso
del reato commesso o della pena inflitta, non
comprende la necessità dell’opera di
rieducazione da tale riflessione così
evincendosi lo stretto legame con il principio
di personalità della responsabilità penale.
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Problema della compatibilità della pena
dell’ergastolo con la funzione rieducativa della
pena
Una pena che istituzionalmente termina solo con la vita del reo come può
tendere alla rieducazione del condannato?
La Corte Cost. con la sentenza 264/1974 ha respinto la relativa questione di
costituzionalità poiché ha specificato che la pena dell’ergastolo non
contrasta con il principio di cui all’art. 27, c. 3, Cost., posto che
dissuasione, prevenzione, difesa sociale sono a fondamento delle pene,
non meno della sperata emenda. Pertanto, non avendo la Costituzione
prescritto la pena dell’ergastolo come avrebbe potuto fare essa è rimessa
alla discrezionalità politica del legislatore ordinario che potrà ricorrervi
qualora appaia indispensabile strumento di intimidazione per individui
insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare criminali che
abbiano dimostrato particolare pericolosità ed efferatezza. In ogni caso
conclude la Corte, la prevista estensione della liberazione condizionale
agli ergastolani (art. 176 c.p., come modificato dall’art.2 l.1634/1962),
consente l’effettivo reinserimento del condannato all’ergastolo nel
consorzio civile, quando abbia tenuto un comportamento tale da far
ritenere sicuro il suo ravvedimento all’autorità giurisdizionale competente
a concederla.
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