RISCHIO BIOLOGICO Probabilità di sviluppare una malattia infettiva in seguito al contatto con agenti biologici. DEFINIZIONI Agente biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Tali agenti vengono identificati in base agli effetti patogeni di tipo infettivo,allergico e/o tossico che sono in grado di determinare. Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. Ai fini della valutazione del rischio e della profilassi da attuare è significativo il concetto di soglia di infettività DL0 ovvero la dose al di sotto della quale non si sviluppa l’infezione. CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ • Infettività:capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite; • Patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito dell’infezione; • Trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad uno suscettibile; • Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI Gli agenti biologici vengono classificati,in base al rischio di infezione,in 4 gruppi: Gruppo 1 poche probabilità di causare malattie nell’uomo sia a livello individuale che collettivo; Gruppo 2 possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori(es: addetti di laboratorio); poco probabile che si propaghi nella comunità; disponibili efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche . Gruppo 3 possono causare malattie gravi e costituire un elevato rischio individuale per i lavoratori; l’agente può propagarsi nella comunità; di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Gruppo 4 possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. ESEMPI ALLEGATO XLVI D.lgs 81/08 e s.m.i. ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI • Gruppo 2: Gran parte dei batteri(Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, ecc.); Virus(Norwalk-Virus, Herpes simplex virus tipi 1 e 2, Herpesvirus varicella-zoster, Virus del morbillo, ecc.); Gran parte dei parassiti (Cryptosporidium parvum, Ascaris lumbricoides, ecc.); Funghi (Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, ecc.). • Gruppo 3: Batteri( Brucelle, Mycobacterium tuberculosis, Rickettsie, Salmonella typhi, Yersinia pestis, ecc.); Virus(Virus della Febbre gialla, HBV, HCV, HDV, HEV, HIV, ecc. ); Parassiti (Echinococcus, Leishmania donovani, ecc.); Funghi(Histoplasma capsulatum). • Gruppo 4: Virus (Arenavirus, Virus febbre emorragica, Virus Ebola, Virus del Vaiolo). ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO DELIBERATO DI AGENTI BIOLOGICI Quando l’attività lavorativa prevede l’uso deliberato degli agenti biologici,questi risultano essere ben noti e quindi possono essere più facilmente monitorati ed è anche più facile adottare misure di prevenzione. Alcuni esempi: Università e Centri di ricerca: laboratori di microbiologia (diagnostica, ricerca e sperimentazione); Sanità, Zootecnia e Veterinaria: laboratori di microbiologia (prove biologiche, ricerca e sperimentazione ecc); Industria Farmaceutica: ricerca e produzione vaccini, produzione di sostanze derivate da microrganismi. ATTIVITÀ LAVORATIVE CON ESPOSIZIONE POTENZIALE Industria alimentare Agricoltura Zootecnia Macellazione carni Pescicoltura Servizi veterinari Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza) Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia) MODALITÀ DI TRASMISSIONE • Per contatto: tipico di batteri quali stafilococchi e streptococchi , distinguiamo: a) Contatto diretto: per esempio tra due persone, quindi un soggetto funge da “sorgente” ed uno da “ospite”; b) Contatto indiretto: comporta il contatto di un ospite suscettibile con oggetti contaminati(medicazioni, mani non opportunamente lavate,ecc.) • Per via aerea: inalazione di microrganismi presenti nell’aria dove sono immessi con le goccioline di saliva eliminate con la tosse, starnuti o linguaggio parlato (Es: Tubercolosi, Influenza); • Per via parenterale: penetrazione di virus proveniente da materiali biologici infetti (sangue, ecc.) attraverso microlesioni della cute o delle mucose (orale, genitale, ecc.),(Es:HBV); • Per via oro-fecale: ingestione di acqua o cibo contaminati( Es: HAV, HEV). RISCHIO INFETTIVO NEGLI OPERATORI SANITARI • La via ematica rappresenta la via di trasmissione più importante per gli operatori sanitari ; • Sono stati identificati oltre 30 diversi agenti patogeni trasmissibili attraverso punture o tagli con strumenti contaminati, senza contare la possibilità di trasmissione attraverso la contaminazione di mucose e cute lesa. MATERIALI BIOLOGICI “A RISCHIO” – Sangue intero o frazionato – – – – – – – – – – – Liq. cerebrospinale Liq. peritoneale Liq. pleurico Liq. pericardico Liquido sinoviale Liquido amniotico Sperma Secrezioni vaginali Latte materno Tessuti solidi (prelevati durante l’attività chirurgica o a seguito di biopsie) Qualsiasi fluido biologico se contaminato da sangue. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE PER VIA EMATICA • Puntura accidentale con ago; • Lesione con tagliente contaminato da sangue; • Contatto di cute lesa o mucose con sangue o altri materiali biologici. . . CAUSE POTENZIALI DELLE PUNTURE ACCIDENTALI Mancanza o inadeguatezza di: • Formazione; • Procedure; • Dispositivi di protezione; • Carichi di lavoro; • Cultura della sicurezza. Misure preventive da adottare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Norme Generali; Raccomandazioni universali; Procedure operative; Accorgimenti tecnici; Dispositivi di protezione individuali; Decontaminazione degli ambienti ed eliminazione dei rifiuti; Informazione e formazione degli operatori. 1. Norme generali Nelle aree dove sono utilizzati materiali biologici pericolosi, devono essere posti segnali di avvertimento per rischio biologico. 2. Raccomandazioni universali Rappresentano una strategia di prevenzione in cui il sangue umano e alcuni liquidi corporei/ tessuti / linee cellulari devono essere sempre manipolati come se fossero infettivi; Devono essere applicate in tutte quelle situazioni che possono comportare un potenziale contatto con sangue o altri fluidi corporei; Comprendono procedure operative ed accorgimenti tecnici; Trattare tutti i pazienti/utenti come se fossero infettivi. 3. Procedure operative Lavaggio frequente delle mani; Adeguata pulizia dell’ambiente; Appropriate manipolazione degli strumenti acuminati; Divieto di consumare cibi o bevande o di fumare; Divieto di pipettare con la bocca; Idonea etichettatura dei contenitori utilizzati per la conservazione ed il trasporto degli agenti biologici; Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di adeguato abbigliamento K 4. Accorgimenti tecnici (precauzioni per oggetti acuminati e taglienti) non reincappucciare gli aghi; utilizzare sempre contenitori rigidi per eliminare gli oggetti appuntiti e taglienti; Non gettare gli aghi nei rot. 5. Dispositivi di protezione individuale Utilizzo di : guanti, camici, sistemi di protezione del viso e degli occhi, mascherine; Devono essere opportunamente puliti e decontaminati dopo l’uso o eliminati in modo appropriato,se monouso; Devono essere rimossi quando si esce da un’area contaminata. 6.Decontaminazione degli ambienti ed eliminazione dei rifiuti L’ambiente di lavoro deve essere pulito e decontaminato; Le superfici di lavoro, gli arredi e le attrezzature devono essere regolarmente e opportunamente decontaminati; I rifiuti devono essere suddivisi ed eliminati in base alla tipologia. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (D.lgs 81/08 e s.m.i.) Art. 271. (Valutazione del rischio) Art. 272. (Misure tecniche, organizzative, procedurali) Art. 273. (Misure igieniche) Art. 274. (Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie) Art. 275.(Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari) Art. 276.(Misure specifiche per i processi industriali) Art. 277.(Misure di emergenza) Art. 278.(Informazioni e formazione) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (D.lgs 81/08 e s.m.i.) • Art. 279.(Prevenzione e controllo) • Art. 280.(Registro degli esposti e degli eventi accidentali) • Art. 281.(Registro dei casi di malattia e di decesso) Art. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali) -11. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute Art. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali) -2b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; Art. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali) -34. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali é noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo é di quaranta anni. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi é custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. 7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.