La sismicità in Emilia Romagna
La mappa di sintesi individua tutte le linee di faglia attive in Regione, suddivise per
colore, in base alla profondità.
Le linee nere individuano le faglie più profonde: intorno agli 8-12 km di profondità.
Le linee verdi arrivano a 4-6 km di profondità, mentre le linee rosse e quelle azzurre
sono le più superficiali.
Le due scosse del 20 e del 29 maggio, sono avvenute sulle linee di faglia nere e
verdi tra Modena e Ferrara. In entrambi i casi si è trattato di un terremoto da
sovrascorrimento e non da distacco, com'è avvenuto, per esempio a L'Aquila.
Macrosismica
Il terremoto è
avvenuto in una zona
a bassa pericolosità
sismica, al confine
settentrionale della
zona in compressione
della catena
Appenninica, sede in
passato di alcuni
terremoti storici di
magnitudo inferiore o
pari a 6.
Nei cataloghi sismici Non sono riportati terremoti storici significativi nel
raggio di circa 30 km dall'epicentro. Il tipo di movimento ricavato dal
meccanismo focale del terremoto è coerente con le conoscenze sulla
sismotettonica della regione.
Il rischio sismico
I 150 anni dall’unità d’Italia sono stati scanditi da 35 gravissimi terremoti
(uno ogni 4-5 anni) con più di 1.580 località gravemente colpite,
di cui 10 capoluoghi di Provincia.
RISCHIO = PERICOLOSITA’ x VULNERABILITA’ x ESPOSIZIONE
La pericolosità del territorio è conosciuta e
cambia pochissimo nei secoli.
La vulnerabilità invece dipende dalla
quantità di costruzioni che sono presenti
sul territorio e dalla loro qualità o resistenza.
Gli edifici più vecchi, poco mantenuti,
costruiti con materiali poveri, oggetto
di stratificazioni disordinate, sono quelli
più vulnerabili.
Nei centri storici si concentrano gli edifici e
gli aggregati più vulnerabili che richiedono
quindi politiche di prevenzione basate su
accurati livelli
di conoscenza.
64% popolazione
68% territorio
Carta della
pericolosità
L’edilizia industriale, generalmente degli anni ‘70 e ‘80, subisce danni gravissimi
(più di quella ordinaria) se non adeguata a resistere alle spinte sismiche.
Il territorio colpito
I due eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno colpito 54 comuni della
pianura compresa tra le province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna.
L’emergenza in due fasi, ma da subito la ricostruzione
•
•
•
1^ fase gestita dal
Dipartimento di Protezione civile
(interventi di prima emergenza,
campi accoglienza, rilievo danni
ed inagibilità)
CONCLUSA il
29 luglio 2012
2^ fase gestita dal COMMISSARIO
(prosecuzione delle messe in
sicurezza, gestione del CAS e
contributi per la locazione,
realizzazione di moduli temporanei
per ospitare scuole, municipi,
famiglie sgomberate). Avvio in
contemporanea della ricostruzione
con le ordinanze per ripristino
abitazioni, edifici industriali,
artigianali e agricoli.
Prosecuzione della ricostruzione
gestita dalla Regione e dagli Enti
locali.
FINO al
31 maggio 2013
FINO alla
conclusione
Le politiche per la ricostruzione
1.
In poco più di 6 mesi è stato predisposto il quadro delle regole per la
ricostruzione (un quadro ancora in evoluzione):
•
Leggi e norme statali approvate per l’evento specifico (in assenza di una
normativa nazionale sulle calamità);
•
Ordinanze e atti del Commissario delegato, che opera con i poteri che gli
vengono conferiti dallo Stato;
•
Legge regionale sulla ricostruzione (prevalentemente per i centri storici e
territorio rurale)
2.
Un modello di governance fondato sul coinvolgimento degli enti
locali nelle scelte più rilevanti - Comitato istituzionale e di indirizzo - e
sul protagonismo dei cittadini;
3.
Regole e procedure che assicurino equità, trasparenza, legalità e
garantiscano maggiore sicurezza e qualità del patrimonio edilizio
colpito.
La normativa statale
 Il DL 74 / L 122 che elenca i beneficiari ed i criteri per la
concessione dei contributi e semplifica alcune procedure, tra cui
quelle urbanistiche ed edilizie;
 Il DPCM del 4 luglio 2012 che stabiliva il limite massimo dell’80% del
contributo sul costo di ricostruzione ora elevato al 100% dal
DPCM del 8 febbraio 2013.
 Il DL 95 / L 135 che concede (art. 3 bis) il finanziamento della
ricostruzione attraverso il prestito di 6 miliardi di euro erogabile
attraverso le banche.
 Il Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 pubblicato che amplia la
platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione, ai
proprietari di seconde case, ai comodatari, ecc. ed impone il
miglioramento sismico al 60%.
Le ordinanze del Commissario delegato
 Ordinanza 29/2012 e s.m.i.
per interventi di rafforzamento
locale su edifici con esito B e C
(scheda AeDES).
 Ordinanza 51/2012 e s.m.i.
per interventi di miglioramento
sismico su edifici con esito E (scheda
AeDES) ma con danni e vulnerabilità
non elevatissimi.
 Ordinanza 86/2012 e s.m.i.
per interventi di ricostruzione su edifici
con esito E (scheda AeDES) ma con
gravi danni e vulnerabilità alta.
 Ordinanza 57/2012 e s.m.i.
per interventi su edifici destinati
ad attività produttiva.
Elementi comuni alle ordinanze 29, 51 e 86
1. L’edificio è l’Unità Strutturale di riferimento per il progetto e l’intervento di
riparazione.
2. L’ordinanza comunale di inagibilità è indispensabile (schede Aedes,
verifiche successive, classificazioni discordanti);
3. Il percorso della ricostruzione articolato in 6 tappe (dall’inagibilità al
ripristino dell’agibilità):
 Domanda con progetto unico per ciascun edificio (tutte le unità immobiliari sono
ricomprese nella domanda);
 Affidamento lavori ad un’unica impresa;
 Approvazione del progetto e concessione del contributo (da parte del comune);
 Erogazione del contributo ad imprese e tecnici (da parte delle banche);
 Conclusione dei lavori, collaudo se necessario e ripristino agibilità;
 Revoca dell’ordinanza di inagibilità;
4. La presentazione delle domande e del progetto in formato digitale su
piattaforma MUDE;
5. I beneficiari dei contributi;
6. Le modalità di calcolo del contributo in percentuale sul costo ammissibile.
Il contributo
Il costo ammissibile a contributo (C.A.) = importo minore tra:
Costo intervento (C.I.)
Costo convenzionale (C.C.)
Costo lavori
da computo metrico
Costo parametrico
(determinato in base al livello di danno e
di vulnerabilità) x superficie complessiva
+
Costo opere provvisionali
+
e
+
Spese tecniche in % sul totale
computo metrico
Incrementi in % del costo parametrico
conseguenti a:
- efficientamento energetico
- vincoli
- fenomeni liquefazione
………………..
+
+
IVA se non recuperabile
IVA se non recuperabile
Costo indagini e prove laboratorio
+
Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per lavori di riparazione, rafforzamento locale,
miglioramento sismico o ricostruzione che riguardano le strutture dell’edificio, le parti comuni e
le finiture connesse e interne di abitazioni principali o di unità produttive in esercizio.
Il contributo è invece pari al 50% nel caso di edifici costituiti da seconde case e con
unità produttive non in esercizio.
L’ordinanza 29/2012 (esiti B e C)
• Gli interventi ammissibili: "riparazione ed il rafforzamento locale
delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno
un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività
produttiva alla data del 20 maggio 2012 oggetto di ordinanza
comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile
con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale"
• Il rafforzamento locale: «interventi che interessano singole parti
e/o elementi della struttura o porzioni limitate della costruzione che non
producano sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e
della struttura nel suo insieme e che comunque comportino un
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti»
• La riduzione della vulnerabilità: in presenza di evidenti carenze
nei «collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi,
nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture
voltate» nel limite del 40% del contributo destinato alle opere di
rafforzamento locale.
L’ordinanza 29/2012 (esiti B e C)
•
Il costo convenzionale:
per unità immobiliare destinata ad abitazione:
 370 €/mq x Sc + IVA fino a 120 mq;
 200 €/mq x (Sc-120mq) + IVA fino a 200 mq;
 100 €/mq x (Sc-200mq) + IVA oltre i 200 mq;
per unità immobiliare destinata ad attività produttiva:
 370 €/mq x Sc + IVA;
•
Incremento del costo convenzionale:
 + 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli
artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs n. 42/2004,
e dall’art. A-9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;
 + 10% per gli edifici tutelati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004;
 + 10% per cantiere disagiato;
 + 10% per interventi unitari in aggregati edilizi
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)
•
Gli interventi ammissibili: riparazione e miglioramento sismico
dell’edificio (punto 8.4.2 delle NTC 08), adeguamento o ricostruzione
(punto 8.4.1 delle NTC 08)
•
Il miglioramento sismico: è finalizzato a ridurre la
vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza
dell’intero edificio, fino a raggiungere un livello
pari almeno al 60% di quello previsto per le
nuove costruzioni. Fanno eccezione gli edifici
dichiarati di interesse culturale.
•
L’adeguamento sismico: è necessario nel caso in
cui l’edificio abbia subito danni gravissimi e sia
molto vulnerabile o crollato parzialmente.
•
La ricostruzione: è prevista sono in casi di effettiva
necessità e comunque quando si è in presenza
di crolli molto estesi e di danni gravissimi.
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012
Per stabilire, con criteri e parametri convenzionali e semplici, l’intensità
dell’intervento di riparazione e di incremento dei livelli di sicurezza
dell’edificio danneggiato si introducono:
Gli STATI DI DANNO e la VULNERABILITÀ
 La definizione di danno: significativo
grave
gravissimo
superiore al gravissimo
 I livelli di vulnerabilità: bassa
media
alta
Gli
stati di danno
1, 2, 3 o 4
In funzione delle
carenze e del fattore
di accelerazione ()
 I livelli operativi: E0, E1, E2,E3 dalla combinazione degli stati di danno
e dei livelli di vulnerabilità;
 I parametri economici: per ciascun livello operativo un costo
convenzionale.
Gli stati di danno per edifici in muratura
………
Stato di danno 2:
danno compreso tra
"danno significativo "
e "danno grave"
………
Stato di danno 3:
danno compreso tra
"danno grave "
e "danno gravissimo"
………
DANNO GRAVE
Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito
definite:
- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il
30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5%
della superficie totale delle murature portanti;
- pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3
dell’altezza di piano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o
differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o
significativi fenomeni di dissesti idrogeologici.
DANNO GRAVISSIMO
Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito
definite:
- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm
che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie
totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in
corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle
strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri
o volte);
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con
ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno
il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un
livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello
medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza
di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004
L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici.
La vulnerabilità
determinata in funzione
delle carenze costruttive per edifici in muratura
Definizione carenze: edifici in muratura
CARENZE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello
sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale
presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e
meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello
sviluppo di una parete perimetrale
presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più
del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete
perimetrale
cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e
orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale
cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e
orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie
totale
presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile
manualmente, senza l’ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro)
per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale
presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a
mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno
sviluppo ≥ 40 % della superficie totale
presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55%
di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello
assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai
martelli
murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale >25% del totale anche
ad un solo livello
murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale ≤25% del totale anche
ad un solo livello
α
Definizione del grado di carenze
x
x
Grado Alto
Presenza di carenze di tipo α ≥ 2
oppure di tipo β ≥ 6
x
Grado Medio
Presenza di carenze di tipo α e β con
combinazioni diverse dai Gradi Alto e
Basso
Grado Basso
Presenza di carenze di tipo β ≤ 3 e
nessuna carenza di tipo α
x
x
x
x
x
x
Definizione della vulnerabilità
x
x
rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14
Vulnerabilità Bassa:
fattore di accelerazione superiore
a 0.5 e Grado Basso di carenze;
Vulnerabilità Media:
nei casi non classificati come
Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità
Alta;
Vulnerabilità Alta:
fattore di accelerazione inferiore
a 0.3 e Grado Alto di carenze.
x
collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o
inefficaci in modo diffuso
collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o
inefficaci in modo diffuso
solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all’interno
della u.s.
collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e
struttura
x
x
x
x
carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al
100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al
50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante
β
x
x
x
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)
Tabella 3 - Definizione dei “livelli operativi”
Stato di danno 1
Stato di danno 2
Stato di danno 3
Stato di danno 4
Vulnerabilità
Bassa
B-C
B-C
E0
E2
Vulnerabilità
Media
B-C
E0
EI
E3
Vulnerabilità
Alta
B-C
EI
E2
E3
Stato di danno 1: danno inferiore al “danno significativo”
Stato di danno 2: danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave”
Stato di danno 3: danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo”
Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”
Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e “basso grado
carenze”
Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o
Vulnerabilità Alta
Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 o “alto grado carenze”
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)
Tabella 4
Definizione dei costi parametrici per i diversi “livelli operativi”
Livello
operativo
E1
Livello
operativo
E2
Livello
operativo
E3
Livello
operativo
E0
Fino a 120 mq.
1000
1250
1450
800
Da 120 a 200 mq.
800
1000
1200
650
Oltre 200 mq.
700
850
1000
550
Costo parametrico
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)
Gli Incrementi del costo convenzionale:
Edifici di interesse culturale
(artt. 10,12 e 13 del d.lgsl. n. 42/2004)
40%
E0
E1
E2
E3a
Edifici di pregio storico-culturale
30%
E0
E1
E2
E3a
Edifici vincolati ai sensi dell’art. 45, d.lgs. N.42/2004
20%
E0
E1
E2
E3a
Edifici ricadenti in aree sottoposte al vincolo
paesaggistico (artt. 136 e 142 del d.lgsl. n. 42/2004 e art. A-9,
10%
E0
E1
E2
E3a
Efficientamento energetico
10%
E0
E1
E2
Classe energetica A
15%
Terreno a rischio liquefazione
15%
E0
E1
E2
E3
Finiture interne e riparazione impianti interni
15%
E0
E1
E2
E3a
Cantiere disagiato
10%
E0
E1
E2
E3
(art. A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000)
c. 2, della l.r. n. 20/2000)
Demolizioni maggiori del 15% o 30%
In caso di progetto unitario di intero aggregato
E3
3/5%
10%
E3
E0
E1
E2
E3
Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)
•
Il contributo è destinato per almeno il 60% alle opere
strutturali e per il restante alle finiture connesse, agli impianti
interni ed all’efficentamento energetico. Fa eccezione la
ricostruzione totale e l’adeguamento dove la percentuale si
riduce al 50%.
•
In assenza di vincoli di tutela ed in conformità alle normative
urbanistiche gli edifici classificati E0, E1, E2 ed E3, che giudizio
del Comune non rivestono alcun valore funzionale,
architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono
essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello
stesso comune. Il contributo è determinato sulla base della
superficie preesistente e dei parametri economici relativi al
“livello operativo” attribuito in conseguenza dello stato di
danno e del valore di vulnerabilità.
I titoli abilitativi
1. Per interventi ex ordinanza 29/2012 (B e C) e ord. 51/2012
(E0):
 Comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 3 comma 6 del DL
74, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie
2. Per interventi di miglioramento sismico ex ordinanza
86/2012 (E1 E2):
 Segnalazione certificata di inizio attività previa acquisizione
delle autorizzazioni necessarie
3. Per interventi di adeguamento sismico o ricostruzione ex
ordinanza 86/2012 (E3):
 Permesso di costruire previa acquisizione delle autorizzazioni
necessarie
Tutti gli interventi sono esentati dal contributo di
costruzione ai sensi dell’art. 30, c.1 l.r. 31/2002
I capannoni fragili
•
Tre carenze strutturali
gravi:
 mancanza di collegamenti
tra elementi strutturali
verticali e orizzontali
 tamponature prefabbricate
non adeguatamente
ancorate
 scaffalature non
controventate
•
La certificazione di agibilità provvisoria
•
La verifica di sicurezza e la certificazione di
agibilità sismica
L’ordinanza 57
I parametri convenzionali
di danno e di costo
dell’intervento
TABELLA A
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento
degli immobili a destinazione produttiva
TABELLA C
Costi convenzionali per interventi di miglioramento
sismico, successivi a quelli di riparazione e
rafforzamento locale di cui alle lettere
B) e C) della Tabella A
Ricostruzione e Paesaggio
•
Le più recenti ricostruzioni (Friuli, Umbria e Abruzzo in parte) si
sono ispirate al principio del "com’era dov’era", per
salvaguardare i valori identitari e riconsociuti del territorio
colpito e conservare il paesaggio caratterizzato da centri
storici, borghi e case rurali.
•
Le ricostruzioni sono occasioni per rendere più sicuro il
patrimonio edilizio colpito, ma anche per migliorare la
qualità architettonica (e non sempre questa si consegue con
demolizioni e ricostruzioni).
•
Fondamentali le linee guida, i criteri, gli indirizzi che la
Regione si accinge ad emanare per assicurare una
progettazione ispirata ai principi del "corretto inserimento
paesaggistico", sia nelle aree sottoposte a vincolo ex art. 136
del Codice dei BB.CC. sia in quelle (assai più estese) non
ricomprese nei vincoli.
Ricostruzione e Paesaggio
Il terremoto cambia profondamente i segni di un territorio, ma
anche la ricostruzione, se non guidata, può modificare
irrimediabilmente
valori e strutture identitarie, specie nel
territorio rurale, sia esso a trama minuta (in genere collinare)
che a trama estesa (di pianura).
Il Piano Paesaggistico Regionale (quello vigente, ma ancor più
quello previsto dal Codice, da approvare d’intesa col MIBAC) è
strumento determinante per guidare la formazione dei Piani
comunali di ricostruzione e per indirizzare la progettazione degli
interventi, anche fuori delle aree tutelate.
L’augurio che ci facciamo è che
dal paesaggio del terremoto
si passi quanto prima
a quello della ricostruzione