UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
42121 REGGIO EMILIA - VIA TOSCHI, 30/A
VENERDÌ 11 APRILE 2014
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Organismi di controllo in tema di
concorrenza sleale e pubblicità
ingannevole – competenze e poteri
Avv. Roberto Gullini
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NORMATIVA
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Avv. Roberto Gullini
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Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217
Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di
competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
(che ha abrogato il DPR 1991/461).
Delibera 23788/2012 Agcm: Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.
D. Lgs. 206/2005 Codice del consumo che ha abrogato il D. Lgs.
25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa
11.04.2014
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ARGOMENTI
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AGCM “Antitrust” - Poteri e competenze
Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria - Poteri e competenze
Dal 1990 le intese anticoncorrenziali tra imprese, abusi di posizione
dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni
dominanti dannose
Dal 1992 per contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende
Dal 2007 per la tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle
pratiche commerciali scorrette delle imprese
Contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei
concorrenti o confonde i consumatori
Dal 2012 contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori
Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di
Governo.
Avv. Roberto Gullini
Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente e così per
evitare:
04/06/2017
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AGCM – “ANTITRUST”
Contenziosa o paragiurisdizionale (attività principale)
Antitrust
Tutela della
concorrenza
Pubblicità
ingannevole
Avv. Roberto Gullini
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04/06/2017
Funzione:
 Amministrativa: provvedimenti di autorizzazione,
valutazione di carattere amministrativo (attività
marginale)
04/06/2017
Struttura Organizzativa
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Studio legale Gullini-Pullini
STRUTTURA
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Avv. Roberto Gullini
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Opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
Organo collegiale: Presidente e 4 membri nominati d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che
abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e
rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria
indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori
universitari ordinari
In carica per 7 anni e non possono essere confermati
Potestà regolamentare
Struttura articolata in Direzioni e Uffici
Ha sede in Roma
Ha approvato un suo Codice Etico
04/06/2017
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LEGGI DI RIFERIMENTO
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Tutela del consumatore 26/10/1995 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 12)
- Legge quadro sull'inquinamento acustico 06/09/2005 Decreto Legislativo
6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo 02/08/2007 Decreto
Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Pubblicità ingannevole 02/08/2007
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 - Pratiche commerciali
11/09/2012 Delibera AGCM 8 agosto 2012, n.23788 - Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie 21/02/2014 Decreto
Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - Diritti dei consumatori
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Conflitto d'interessi 20/07/2004 Legge 20 luglio 2004, n.215 - Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi 16/11/2004 Delibera AGCM
16 novembre 2004 - Regolamento sul conflitto di interessi
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Rating di legalità Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075 Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come
modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012
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Articolo 62, dl 1/2012 Delibera AGCM 6 febbraio 2013, n.24220 Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle
relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e
alimentari
Avv. Roberto Gullini
Tutela della concorrenza L. 287/90
04/06/2017
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POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DPR 217/1998
04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
CAPO II Poteri di indagine (Art. 12)
1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia
interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei
consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di
infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del
Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli
scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
CONTINUA
04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
Comunicazione delle intese (Art. 13)
1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se
l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro
centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a
detta istruttoria, fatto salvo, il caso di comunicazioni incomplete o
non veritiere.
Istruttoria. (Art. 14)
1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica
l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari
o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di
presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché
di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
CONTINUA

Avv. Roberto Gullini
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L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di
prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
04/06/2017
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CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
Rifiuto ingiustificato: Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi suddetti sono sottoposti alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le
diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
04/06/2017
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CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
Impegni Art. 14-ter.
Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per
l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o
degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare
impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto
dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione .
04/06/2017
Misure cautelari Art. 14-bis
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame
la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
Le decisioni sopra adottate non possono essere in ogni caso rinnovate o
prorogate.
L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone
misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3
per cento del fatturato.
(1) Articolo inserito dall'articolo 14 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
POTERI IN ALTRI AMBITI
ARTICOLO 16-19
CAPO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della
radiodiffusione e dell'editoria.
ARTICOLO 20
Avv. Roberto Gullini
POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE
04/06/2017
CAPO III
DELIBERA AGCM 8 AGOSTO 2012, N.23788 –
PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E
COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE VESSATORIE
Avv. Roberto Gullini
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Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità
organizzativa Il responsabile del procedimento acquisisce ogni
elemento utile alla valutazione della fattispecie (FASE PREISTRUTTORIA). A tal fine può richiedere informazioni e documenti a
ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti
comunica l’avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di
competenza
Istanza di intervento (ad impulso)
Ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis)
del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse,
può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o
elettronico (webform o PEC), l’intervento dell’Autorità nei confronti
di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto
legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche
commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo
04/06/2017
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Avv. Roberto Gullini
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La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti
motivi:
a) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei
presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicità
ingannevole o dal Codice del Consumo;
b) archiviazione per manifesta infondatezza per l’assenza di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
c) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del
professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una
pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica
commerciale (moral suasion),
Qualora non venga avviato il procedimento nel termine di 180gg, la
fase pre-istruttoria si intende chiusa.
04/06/2017
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CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
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Avvio dell’istruttoria
Nella comunicazione di avvio sono indicati l'oggetto del
procedimento, gli elementi acquisiti d’ufficio o contenuti
nell’istanza di intervento, il termine per la conclusione
dell’istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento,
l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di
presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le
memorie e i documenti possono essere presentati.
Durata del procedimento
termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni,
decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di
150 giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
04/06/2017
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Avv. Roberto Gullini
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In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole (145/07) e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorità può
disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della
pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa
ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta scorretta.
Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso
dell’istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie.
A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto
pubblico o privato. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell’istruttoria, il Collegio può autorizzare le perizie
e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di
esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
04/06/2017
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Avv. Roberto Gullini
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Decisione: All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di
uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio
pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o
di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi
probatori;
b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario
ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da
diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di
estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa e/o
dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento della confezione
del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per
il professionista.
Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del
termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.
CONTINUA
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Avv. Roberto Gullini
Impegni
Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può
presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità
della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono
presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente
Regolamento). In caso di integrazione, il professionista è tenuto a
presentare all’Autorità un testo consolidato degli impegni. E’ onere
del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza,
presentare anche una versione non riservata e non confidenziale
degli impegni.
04/06/2017
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Avv. Roberto Gullini
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Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione
rettificativa
L'Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza
della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa ovvero la
scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal
professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia,
integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione
rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi dell'articolo
8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole
ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.
L’Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni
ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo
04/06/2017
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CONTINUA
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Avv. Roberto Gullini
Autodisciplina
I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo sulla
pubblicità ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Codice del
Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi
all'Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova
dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di
autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
04/06/2017
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PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA CONTRO LE CLAUSOLE
VESSATORIE
Avv. Roberto Gullini
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I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del
Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del presente
regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo 6;
articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo
16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19.
Interpello preventivo dell’Autorità: Le imprese direttamente
interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in
merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare
nei contratti con i consumatori che si concludono mediante
adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di
moduli, modelli o formulari
04/06/2017

CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
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Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la vessatorietà
della clausola, l’Autorità può anche astenersi dall’adottare una
risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni, la clausola deve
ritenersi approvata (silenzio-assenso).
E’ facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio
sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle domande di
interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista.
04/06/2017
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CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto
della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c.d
'CresciItalia') anche alle microimprese, cioè alle entità, società
o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attività economica (anche a titolo individuale o
familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un
fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di
euro all'anno.
L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole
contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in
via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali
con i consumatori (Interpello preventivo).
04/06/2017
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POTERE SANZIONATORIO DELL'AUTORITÀ
b)
c)
d)
Avv. Roberto Gullini
a)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
ai sensi della legge n. 287/90,
ai sensi del decreto legislativo n. 206/05 e successive
modifiche (di seguito Codice del Consumo)
e ai sensi del decreto legislativo n. 145/07 e n. 146/07
nonché ai sensi dell’art. 62 del decreto legge n. 1/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012 , n. 27.
04/06/2017
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A) SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 287/90
04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
TITOLO VI ART. 31 L. 287/90
Art. 31
 Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti
alla violazione della presente legge si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (art.
1-31: procedimento amministrativo di accertamento e
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Non si applica la procedura dell’ingiunzione e della
opposizione all’ordinanza ingiunzione ma
l’impugnazione va promossa davanti al Tar del Lazio in
sede di giurisdizione esclusiva.

CONTINUA
Competenza giurisdizionale.
Avv. Roberto Gullini
Art. 33
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (1).
Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi
intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla
violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi
davanti al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26
giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni (2).
(1) Comma sostituito dall' articolo 3, comma 3, dell'Allegato 4 al
D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.
(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n.
27. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6.
04/06/2017

Legge 24 marzo 2012, n. 27
Avv. Roberto Gullini
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) "microimprese": entita', società o
associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003». )
2. All'articolo 19, comma 1, (( del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, )) dopo le
parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la
tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita e'
assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».
11.04.2014
Art. 2
Tribunale delle imprese
Sono istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste sono
competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E'
altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte
d'appello di Brescia.
B) SANZIONI AI SENSI CODICE DEL CONSUMO

Salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità
del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica
una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. (Divieti di
commercializzazione: “E' vietato il commercio sul territorio nazionale di
qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del
presente capo”.)
La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità
poste in vendita.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del professionista.
Avv. Roberto Gullini
Art. 12. Codice del consumo
04/06/2017
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ARTT. 6/7/9 COD. CONSUMO
Indicazioni in etichetta Art. 6.
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza
del prodotto.
Modalità di indicazione Art. 7.
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel
momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),
dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Indicazioni in lingua italiana Art. 9.
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte
anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre
lingue.
Studio legale Gullini-Pullini
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
04/06/2017
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
CONTINUA

Avv. Roberto Gullini
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Art. 17.
Sanzioni
Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo
indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
La sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da
lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
04/06/2017
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CONTINUA
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04/06/2017
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Avv. Roberto Gullini
Capo III Applicazione delle sanzioni - Art. 27 Tutela amministrativa
e giurisdizionale
Delega all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle
suddette funzioni:
- L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione
che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche
commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. Per lo svolgimento dei
compiti l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza.
CONTINUA

04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
- L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste
particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al
professionista e, se il committente non e' conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni
informazione idonea ad identificarlo. - L'Autorità può altresì richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i
documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
- In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 (infrazioni procedurali), l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a
40.000,00 euro.
CONTINUA
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04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
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L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se,
tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e
di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e'
omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati
inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare,
con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente
prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
Impegni
Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della
pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura
e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata
l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
04/06/2017
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CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
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Inibitoria: L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta,
vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del
pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il
medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta,
l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro,
tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso
di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4 (prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza o
bambini adolescenti), la sanzione non può essere inferiore a
50.000,00 euro
04/06/2017
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CONTINUA
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori
o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività
d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni .
Avv. Roberto Gullini
11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio
regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
04/06/2017
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei
commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
CONTINUA
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto
concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti
Avv. Roberto Gullini
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della
stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e'
esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
04/06/2017
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26 (pagamento ridotto), 27 (esecuzione), 28 (prescrizione) e
29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
CONTINUA
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3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le
parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità ovvero
possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi
all'Autorità
Avv. Roberto Gullini
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia
l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di
adire l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, o il giudice competente.
04/06/2017
Art. 27-ter - Autodisciplina
1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o
organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 27,
possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il
soggetto responsabile o l'organismo incaricato del controllo del
codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione
concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la
continuazione della pratica commerciale scorretta.
C) Sanzioni ai sensi dei decreti legislativi n. 145/07 e n. 146/07
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Art. 8. Tutela amministrativa e giurisdizionale
Delega all'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse, inibisce la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e
comparativa illecita.
L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della
pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso,
comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non é conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione
idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i
documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la
documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di
fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del
professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date
le circostanze del caso specifico. Se tale prova é omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di
fatto sono considerati inesatti.
Avv. Roberto Gullini
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11.04.2014
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole
CONTINUA
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L'Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza
del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo
provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, nonché, eventualmente, di
un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre
effetti.
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Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l'Autorità dispone
inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a
500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso
di pubblicità che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché
suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti, la
sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro.
Avv. Roberto Gullini
Impegni: Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l'Autorità può
ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa
illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità
può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in
questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata
l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il
procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
04/06/2017
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CONTINUA
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12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori
o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato
rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
Avv. Roberto Gullini
10. Nei casi riguardanti pubblicità inserite sulle confezioni di prodotti,
l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna
per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per l'adeguamento.
04/06/2017
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15. É comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto
concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
Avv. Roberto Gullini
14. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità
del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni
che vi abbiano interesse, é esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
04/06/2017
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D) SANZIONI AI SENSI DELL’ART. 62 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012
04/06/2017
Avv. Roberto Gullini
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Delibera AGCM 6 febbraio 2013, n.24220 - Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni
commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari
“Art. 62”: l’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività e successive modificazioni;
b) “decreto ministeriale di attuazione”: il D.M. 19 ottobre 2012 n.
199 concernente "Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n 27”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2012, n. 274;
CONTINUA
Avv. Roberto Gullini

Il regolamento in esame si applica ai procedimenti dell’Autorità in
materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la
cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle
relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza
commerciale, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale di
attuazione.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7
dell’art. 62, conseguenti alla violazione dei commi 1, 2 e 3 del
medesimo articolo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
04/06/2017
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CONTINUA
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6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro
3.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al
comma 2.
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7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del
debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’ punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità
della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della
ricorrenza e della misura dei ritardi.
Studio legale Gullini-Pullini
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e’
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro
20.000,00. L’entità della sanzione e’ determinata facendo riferimento al
valore dei beni oggetto di cessione.
04/06/2017
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CONTINUA
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La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle
medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per
loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli
uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle
relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del
complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le
merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi
casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.
Avv. Roberto Gullini
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad
oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e’ vietato:
04/06/2017
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di
quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e
indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con
riferimento ai beni forniti.
Il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria è alla sua 58ª edizione, in
vigore dal 27 marzo 2014
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Avv. Roberto Gullini
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04/06/2017
ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA
PUBBLICITARIA - GIURÌ
CONTINUA
Composizione del Giurì
I membri del Giurì durano in carica due anni e sono riconfermabili.
L’Istituto nomina tra i membri del Giurì il Presidente e i Vicepresidenti che svolgono
le funzioni del Presidente in assenza di questi.
I membri del Giurì non possono essere scelti fra esperti che esercitano la loro attività
professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale.
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Composizione del Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, è
composto da membri nominati dall’Istituto e scelti tra esperti di problemi dei
consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie
giuridiche.
I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili.
L’Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i Vicepresidenti.
Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna,
presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente.
Avv. Roberto Gullini
Il Giurì è composto da membri nominati dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
e scelti tra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione.
04/06/2017
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CONTINUA
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I membri del Giurì e del Comitato di Controllo svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero
convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Nell’adempimento dei loro
compiti i membri del Giurì e del Comitato di Controllo sono tenuti ad osservare il massimo
riserbo.
04/06/2017
Art. 32 – Funzioni del Giurì e del Comitato di Controllo
Avv. Roberto Gullini
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Art. 31 – Principi per il giudizio
Il Giurì esamina la comunicazione commerciale che gli viene sottoposta e si pronuncia su di essa
secondo il presente Codice.
Il Comitato di Controllo:
sottopone in via autonoma al Giurì, anche in seguito a segnalazioni pervenute, la comunicazione
commerciale a suo parere non conforme alle norme del Codice che tutelano l’interesse del
consumatore o la comunicazione commerciale;
esprime pareri consultivi su richiesta del Presidente del Giurì;
può invitare in via preventiva a modificare la comunicazione commerciale che appaia non
conforme alle norme del Codice;
può emettere ingiunzione di desistenza ai sensi dell’art. 39;
su richiesta della parte interessata e secondo le norme stabilite nell’apposito Regolamento,
esprime in via preventiva il proprio parere circa la conformità della comunicazione commerciale
sottopostagli in via definitiva ma non ancora diffusa alle norme del Codice che tutelano
l’interesse del consumatore o la comunicazione commerciale. A questa condizione
l’approvazione impegna il Comitato di Controllo a non agire d’ufficio contro la comunicazione
commerciale approvata.
CONTINUA
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Art. 32 bis – Consulenti
È istituito l’albo dei consulenti tecnici del Giurì nominati dall’Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria fra esperti di chiara fama delle singole materie.
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Art. 34 – Sede e riunioni
Il Giurì, il Comitato di Controllo e gli uffici di Segreteria hanno sede presso l’Istituto.
Il Giurì e il Comitato di Controllo e le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la
necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti da comunicarsi almeno tre giorni prima della
data da essi fissata.
Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.
Le riunioni del Giurì e del Comitato di Controllo non sono pubbliche.
Il Giurì è validamente costituito con la presenza di almeno 3 membri; il Comitato di Controllo, in
seduta plenaria, di almeno 5 membri.
Avv. Roberto Gullini
Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e il Comitato di Controllo esplicano le loro
funzioni senza formalità.
04/06/2017
In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere che chi si vale della
comunicazione commerciale fornisca documentazioni idonee a consentire l’accertamento della
veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate. Per la
valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi
dell’opera di esperti.
CONTINUA
Avv. Roberto Gullini
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Art. 36 – Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di Controllo
Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione
commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina può richiedere
l’intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo accettato il Codice
stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari
e Generali, abbia compiuto le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando la
comunicazione commerciale che intende sottoporre all’esame del
Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa
documentazione e i previsti diritti d’istanza.
I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono
gratuitamente segnalare al Comitato di Controllo la comunicazione
commerciale ritenuta non conforme alle norme del Codice di
Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del pubblico.
04/06/2017
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CONTINUA
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Avv. Roberto Gullini
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Art. 37 – Procedimento avanti al Giurì
Ricevuta l’istanza il presidente del Giurì nomina fra i membri del
Giurì un relatore e, qualora il caso lo richieda, il consulente tecnico
ex art. 32 bis, esperto nella materia del contendere. Dispone la
comunicazione degli atti alle parti convenute assegnando loro un
termine, non inferiore agli 8 e non superiore ai 12 giorni liberi
lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali
documenti, e convoca le parti entro il termine più breve possibile
per la discussione orale.
Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell’istanza
consista in una comparazione diretta, oppure riguardi una offerta
promozionale di durata pari o inferiore a trenta giorni, su richiesta
dell’istante il termine assegnato alla parte resistente per il deposito
di deduzioni e documenti è di 8 giorni liberi lavorativi, e l’udienza di
discussione avanti il Giurì ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i
10 giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell’istanza.
04/06/2017
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CONTINUA
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Avv. Roberto Gullini
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04/06/2017
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Alla discussione partecipano un rappresentante del Comitato di
Controllo e il consulente tecnico, se designato.
Il consulente tecnico può eventualmente interloquire con le parti,
anche su iniziativa di queste ultime, allo scopo di definire gli aspetti
tecnici della controversia.
Esaurita la discussione, il Giurì:
qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la
propria decisione;
qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova
rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza
formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari,
esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l’ulteriore corso del
procedimento;
qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare
ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell’istanza in
esame, le accerta, le contesta, e dichiara d’ufficio, salva la necessità
di disporre la relativa istruttoria.
CONTINUA
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Le decisioni del Giurì sono definitive.
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Tutte le decisioni sono pubblicate, a cura della Segreteria, nel sito Internet
e nella banca dati dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria con i nomi
delle parti cui si riferiscono.
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Il Giurì può disporre che di singole decisioni sia data notizia al pubblico, per
estratto, a cura dell’Istituto, anche con i nomi delle parti nei modi e sugli
organi di informazione ritenuti opportuni.
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Il testo dell’estratto è predisposto dal relatore e sottoscritto dal Presidente.
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Le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi
da ogni utilizzazione della decisione medesima per fini commerciali.
Avv. Roberto Gullini
Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale
esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì
dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati
dall’apposito Regolamento autodisciplinare
04/06/2017
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Inottemperanza alla decisione:
Avv. Roberto Gullini
Qualora chi è tenuto ad uniformarsi alle decisioni del Giurì o del
Comitato di Controllo non vi si attenga nei tempi previsti
dall’apposito regolamento, il Giurì o il suo Presidente reiterano
l’ordine di cessazione della comunicazione commerciale interessata
e dispongono che si dia notizia al pubblico dell’inottemperanza,
attraverso gli organi di informazione indicati, a cura dell’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria.
04/06/2017
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CLAUSOLE VESSATORIE (CODICE DEL CONSUMO)
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Avv. Roberto Gullini
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Art. 37 Inibitoria - Le associazioni rappresentative dei consumatori,
le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire
in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che
utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle
condizioni di cui sia accertata l'abusività.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di
urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o
più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
04/06/2017
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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni
di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio
interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi
successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o
formulari. (…) In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità:
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
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Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a
40.000 euro.

Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche
per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola
ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in
relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e
spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni: sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Avv. Roberto Gullini
Art. 37-bis.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
04/06/2017
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Studio legale Gullini-Pullini
Interpello preventivo: in merito alla vessatorietà delle clausole che
le imprese intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine
di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite
risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Resta in
ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità,
adottati in applicazione del presente articolo, è competente il
giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento
del danno.
04/06/2017
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REGOLAMENTO (CE) N. 1/2003 DEL 16 DICEMBRE 2002, CONCERNENTE
L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 81 E 82 DEL
TRATTATO
Avv. Roberto Gullini
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Il presente regolamento è stato adottato il 16 dicembre 2002 per
l'applicazione delle regole di concorrenza previste agli articoli 101 e
102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex
articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea,
trattato CE)
disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del TFUE in
materia di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche
concordate che possano imporre restrizioni alla concorrenza
(articolo 101 TFUE) e gli abusi di posizione dominante (articolo
102 TFUE).
04/06/2017
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CONTINUA
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In deroga a tale norma, l'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81,
paragrafo 3, del TCE) dispone che il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo
1, del TFUE possa essere dichiarato inapplicabile in caso di accordi che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli
utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, che non impongano
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e che
non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Avv. Roberto Gullini
L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) [(ex articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la
Comunità europea (TCE)] vieta tutti gli accordi fra imprese, decisioni di
associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra i paesi dell’UE e che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
04/06/2017
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Poteri della Commissione europea
Nel rispetto dei diritti della difesa, prima di adottare una qualsiasi
decisione la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese
oggetto del procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti a
loro carico. Le parti interessate hanno inoltre diritto d'accesso al fascicolo
della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla
tutela dei propri segreti aziendali. Tuttavia, per garantire il rispetto del
segreto professionale, le informazioni così acquisite possono essere
utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state raccolte. La Commissione e le
autorità nazionali garanti della concorrenza sono per altro tenute a non
divulgare le informazioni acquisite o scambiate.
Avv. Roberto Gullini
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04/06/2017
Per controllare l'applicazione delle regole di concorrenza in materia di
accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate (articolo
101) e di abusi di posizione dominante (articolo 102) che possano imporre
restrizioni alla concorrenza, la Commissione è dotata di diversi poteri, come
quello di prendere decisioni, svolgere indagini e irrogare sanzioni. La
Commissione esercita tali poteri quando, agendo d'ufficio o in seguito a
denuncia, accerta caso per caso la violazione degli articoli 101 o 102 del
TFUE.
CONTINUA

constatare e far cessare un'infrazione: se la Commissione constata, in
seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 101 o all'articolo 102 del
trattato TFUE, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di
imprese interessate a porre fine all'infrazione o constatare la cessazione
dell'infrazione;

disporre misure cautelari: nei casi di urgenza giustificati, ove constati prima
facie la sussistenza di un'infrazione, la Commissione può d'ufficio adottare misure
cautelari;

rendere gli impegni obbligatori: qualora intenda adottare una decisione
volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da
rispondere alle sue obiezioni, la Commissione può rendere detti impegni obbligatori
per un periodo determinato. La Commissione può riaprire il procedimento se la
situazione di fatto cambia, se le imprese interessate contravvengono agli impegni
assunti oppure se la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o
fuorvianti;

constatare l'inapplicabilità degli articoli 101 e 102 del TFUE: per ragioni di
interesse pubblico comunitario, la Commissione può constatare che l'articolo 101 del
trattato è inapplicabile ad un accordo, ad una decisione di un'associazione di imprese
o ad una pratica concordata, o perché le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo
1, non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo
101, paragrafo 3. Lo stesso dicasi per i casi di posizione dominante di cui all'articolo
102 del trattato.
Avv. Roberto Gullini
La Commissione può prendere le seguenti decisioni, a seconda dei casi:
04/06/2017
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D. LGS. 21/2014 TUTELA DEI CONSUMATORI
04/06/2017
Studio legale Gullini-Pullini
Art. 66.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle
Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140,
140-bis, 141 e 144 del presente Codice.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su
istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse,
accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del
presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
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Sezione II Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
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Sezione III Altri diritti del consumatore (consegna, mezzi di pagamento)
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Sezione IV Disposizioni generali (tutela amministrativa e giudiziaria)
Foro competente
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Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la
competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Informazione e ricorso extragiudiziale - Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari,
le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un
riferimento al presente Capo.
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Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati
dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle
procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Studio legale Gullini-Pullini
Sezione I Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a
distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
04/06/2017
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11.04.2014
Avv. Roberto Gullini
GRAZIE PER L’ATTENZIONE