3. Le fonti del diritto del lavoro in Portogallo

LE FONTI DEL DIRITTO
DEL LAVORO IN
PORTOGALLO
IL DIRITTO DEL LAVORO PORTOGHESE
FRA SICUREZZA E FLESSIBILTÀ
Trento, aprile 2012
L’ELENCO DELLE FONTI
INTERNE
◦ ESTERNE
Internazionali (OIL)
Europee (UE)
Costituzione
Legge
Contratto Collettivo
Usi
Antonio Monteiro Fernandes
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IL RUOLO DELLA COSTITUZIONE DEL
1976
 In genere: strumento di “normalizzazione”
democratica
 Per il diritto del lavoro
 chiave di “rilettura” delle leggi precedenti
 disciplina del processo di produzione di norme nuove
 quadro stabile di riferimenti di valore per il legislatore
ordinario
 strumento di controllo della validità (formale e sostanziale)
delle norme
Antonio Monteiro Fernandes
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LA LEGGE ORDINARIA
 Una lunga tradizione “iper-legalistica”; la
persistenza occulta del genoma “corporativo di
Stato”.
 La riserva relativa di competenza del Parlamento
 I decreti-leggi “autorizzati”
 La produzione normativa “partecipata”
La discussione pubblica (organizzazioni, gruppi di
interesse, cittadinanza …)
La concertazione sociale
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IL CODICE DEL LAVORO
 Il Codice come prodotto: un’anno di studi tecnici, un’altro di
trattative ed aggiustamenti
 Il Codice come strumento di conoscenza del diritto
 La legislazione stravagante (più recente):
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Lavoro domestico
Spettacoli
Lavoro sportivo
Lavoro a domicilio
Salute e sicurezza nel lavoro
Infortuni e malattie professionali
Etc.
Antonio Monteiro Fernandes
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L’ART. 1 DEL CODICE DEL LAVORO
 Art. 1:
«Il contratto di lavoro è regolato, in speciale, dagli
strumenti di regolazione collettiva di lavoro ed anche dagli
usi lavoristici che non siano contrari al principio della buona
fede.» (traduzione aprossimativa )
□
Ma si tratta soltanto dei tipi di fonti «specifiche» del diritto del lavoro: la
Costituzione e la legge ordinaria (ad esempio il Codice stesso) sono «comuni»
a tutti gli altri settori dell’ordinamento.
□ «Strumenti di regolazione collettiva» (nozione di impronta corporativa) : il
contratto collettivo + gli strumenti detti «non negoziali» (atti amministrativi
di estensione dei contratti collettivi, o di regolazione di ambiti non coper ti da
contrattazi one collettiva...).
□ Non c’è nessuna proporzi one fra l’impor tanza della contrattualità collettiva
e quella degli atti «non negoziali».
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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
□ Un processo produttivo (sempre) inquadrato dalla legge
–una
legge non imperativa, tranne le condizioni (formali) del
passaggio dalla contrattualità verso la normatività.
□ Un’ampia autonomia collettiva… pur troppo (sempre) troppo
attenta agli indirizzi del legislatore, scarsamente creativa,
centrata sulla disciplina retributiva (il “Tarifver trag” alla
por toghese) nonchè sulla difesa delle “conquiste della
rivoluzione”.
□ È la fonte principale di cognizione del d.l.: la «riproduzione”
della legge.
□ Situazione attuale di quasi stagnazione: la tensione fra
flessibilità e difesa dei vantaggi acquisiti.
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GLI USI
 Non si tratta del costume in senso tecnico: c’è il
comportamento abituale ma non c’è la convinzione di
obbligatorietà
 I ruoli:
Normativo: integrazione del contratto
Obbligatorio: fonte di vincoli per le parti
 Sicuramente per il datore di lavoro, nelle pratiche unilaterali vantaggiose
per i lavoratori
 Si discute se anche per i lavoratori (sempre entro i limiti della legge e
della buona fede)
 Una caracteristica particolare: la simultaneità della
produzione e della cognizione della «norma».
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LE FONTI ESTERNE
 Le convenzioni internazionali del lavoro (OIL)
 «Le norme contenute nelle convenzioni internazionali
regolarmente ratificate o approvate vigono nell’ordine interno
dopo la sua pubblicazione ufficiale...» (art. 8/2 della Cost.).
 Il diritto europeo (comunitario) del lavoro:
 «Le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni
internazionali di cui il Portogallo è membro vigono direttamente
nell’ordine interno, purchè così sia stabilito negli rispettivi trattati
costitutivi» (art. 8/3 della Cost.).
 Gli strumenti convenzionali europei non comunitari (Carta Europea
degli Diritti Umani, Carta Sociale Europea revista).
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I RAPPORTI FRA LE FONTI
 Art. 3 del codice:
 Le norme delle convenzioni collettive possono prevalere su quelle
della legge, salvo quando queste dispongano in contrario.
 Su certe materie, la prevalenza delle regole collettive solo può
agire in senso più favorevole ai lavoratori: ad es., tempi di lavoro e
di riposo, garanzie della retribuzione, diritti dei rappresentanti
sindacali.
 Il contratto individuale di lavoro solo può disporre in modo diverso
dalla legge in senso più favorevole.
 Nella gerarchia delle fonti, le fonti internazionali stano fra
la Costituzione e la legge ordinaria
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