L’amministrazione pubblica tra pubblicità e trasparenza Febbraio 2016 Prof. Giuseppe Piperata Contenuti principali Il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo l’art. 22 legge n. 241/1990 ed il d.P.R. n.184/2006; Diritto di accesso e riservatezza; Alcuni regimi speciali: a) diritto all’informazione dei consiglieri comunali e provinciali rispetto (art. 43, c. 2, tuel); b) accesso e appalti pubblici (art. 13 D.Lgs. 163/2006); c) accesso e informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005); d) accesso agli atti di soggetti partecipati. Le interpretazioni e le precisazioni della giurisprudenza amministrativa. I Premessa Il diritto all’informazione di fonte pubblica Il diritto di informazione di fonte pubblica 1. Principi: Buon andamento; pubblicità; trasparenza 2. Fonti di disciplina generale: Art. 22 e ss., l.n.241/1990; d.P.R. n. 184/2006; 3. in particolare il diritto di accesso come strumento di realizzazione dei principi di partecipazione e di trasparenza. II Il diritto di accesso nell’art.22, l.n. 241/1990 Definizione di diritto di accesso: Art. 22, c. 1, l. n. 241/1990 per «diritto di accesso», si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. I caratteri principali E' esercitabile solo da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; Ha ad oggetto ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; Non può essere utilizzato per acquisire le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo; Non può essere esercitato come se fosse un'azione popolare, cioè per controllare l'operato della Pubblica Amministrazione. Distinzioni • Accesso endoprocedimentale: è esercitato nell’ambito del procedimento ai sensi dell’art. 10, l.n.241/1990; • Accesso esoprocedimentale: è esercitato da soggetti esterni al procedimento, ma titolare di un interesse; • Accesso informativo: quando si accede per acquisire documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni; • Accesso difensivo: quando si accede per ottenere documenti necessari per poter difendere le proprie ragioni. Nozioni: Nozione: diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi Interessati: tutti i soggetti privati (compresi i portatori di interessi diffusi) che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; Controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, dall'esercizio del diritto d'accesso, possono vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza; Pubblica Amministrazione: tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Legittimati attivi I privati interessati: per "interessati", la legge intende tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, c. 1, lett. b); L’interesse deve essere serio, non emulativo o riconducibile ad una mera curiosità (Tar Lazio, n. 3318/2004), ma non necessariamente connesso alla tutela giurisdizionale dell’interessato. Legittimati attivi Le altre pubbliche amministrazioni: L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5); “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (art. 50, Codice amm. Digitale). Legittimati attivi I soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi: a) Le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi nella misura in cui si tratti di documenti che rivelino l'interesse ad un intervento inteso alla tutela della categoria professionale rappresentata, del tutto autonomo e non sovrapponibile rispetto all’interesse dei singoli soggetti appartenenti a tale categoria. (T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 17 aprile 2009 n. 896); b) Gli organismi iscritti nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative al livello nazionale ai sensi dell'articolo 137 del d.lg. 206 del 2005, al fine di essere ammessi all'esercizio del diritto di accesso, devono esporre un interesse diretto, concreto ed attuale a sostegno della domanda di ostensione, non essendo sufficiente a tal fine la sola qualificazione soggettiva di associazioni di consumatori (Consiglio di Stato, sez. VI, 21/01/2013, n. 314 ). Legittimati passivi Le pubbliche amministrazioni: “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22, c. 1, lett. e); “Il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24” (art. 23 RINVIO). Oggetto Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all‘art. 24; Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. (art. 22, c. 4). Oggetto: giurisprudenza L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/01/2016, n. 68 ); Se è vero che non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti variamente chiesti in ostensione dal giornalista nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni complessivamente coinvolte nella vicenda lasciano intravedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della P.A. Ammettere in tal caso il diritto di accesso, infatti, equivarrebbe ad introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa. (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 24/11/2015, n. 13250 ) Limiti Limiti – l'esercizio del diritto è escluso: Per i documenti coperti da segreto di Stato; Nei procedimenti tributari; Nei confronti di attività della P.A. Diretta all'emanazione di atti normativi; Nei procedimenti selettivi, nei confronti di documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale. 16 Modalità di esercizio Richiesta formale o informale dell'interessato Può essere: a) Accolta; b)Respinta con congrua motivazione; c) Limitata ad alcuni dei documenti richiesti; d)Differita, con congrua motivazione. 17 Modalità di esercizio E' illegittimo il diniego di accesso a copie di cartelle esattoriali di pagamento motivato dalla s.p.a. Equitalia con riferimento all'avvenuto decorso del quinquennio entro il quale essa sarebbe obbligata ex art. 26 comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a conservarle, trattandosi di obbligo minimo, e non massimo, di conservazione delle stesse, che deve durare fin quando il credito non è stato recuperato. (Consiglio di Stato, sez. IV, 30/11/2015, n. 5410 ) Rapporti tra accesso e riservatezza L’art. 24, comma 7 prevede che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.» Dati personali comuni: il diritto all'accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull'interesse alla riservatezza, a prescindere dalla preordinazione dell'accesso ad esigenze di difesa; Dati sensibili (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale): il diritto d'accesso prevale solo laddove sia strettamente necessario alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante; Accesso e privacy: criteri di soluzione Accesso a dati personali comuni: a) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, c. 7); b)Nei rapporti tra riservatezza e accesso (desumibili, in particolare, dal contenuto degli artt. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dagli articoli 59 e 60 d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali), la prima in generale recede quando l'accesso alla documentazione amministrativa sia funzionale alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici. (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/07/2015, n. 3741) (segue) Accesso a dati personali sensibili o giudiziari: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla l.n.241/1990 (art. 59, d.lgs. n. 196/2003); Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile …(art. 24, c. 7); Ai sensi dell'art. 27 comma 7 secondo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241 l'accesso per motivi di difesa legale a documenti amministrativi contenenti dati sensibili o giudiziari è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile alla difesa medesima; ed invero, se in via generale le necessità difensive, riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 cost., sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo (art. 20 comma 7, cit. l. n. 241 del 1990) richiede l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti, tuttavia la medesima norma specifica che non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti dati sensibili e giudiziari. (Consiglio di Stato, sez. IV, 17/07/2014, n. 3772) (segue) Accesso a dati personali supersensibili …e nei termini previsti dall'articolo 60, d.lgs. n. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 24, c. 7); quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60, d.lgs. n. 193/2006). (segue) Accesso a dati supersensibilissimi Il diritto di accesso è escluso nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi (art. 24, c. 1, lett. d). ACCESSO CIVICO DATO NORMATIVO: ART 5 CO. 1 D. Lgs. 33/13: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. ” ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO 1) La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa. 2) L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione 3) Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990 4) La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle Giurisprudenza Con la sentenza che si commenta il Tar di Bari chiarisce che sussiste il diritto di accesso "civico" ex art. 5 d.lg. n. 33 del 2013 azionato per la pubblicazione delle previsioni normative e grafiche dei vigenti strumenti urbanistici comunali (nel casso di specie il collegio ha ordinato all'amministrazione comunale di pubblicare, con le modalità descritte dall'art. 39 d.lg. n. 33/2013, le planimetrie relative al p.r.g. in vigore, nonché gli atti e documenti dai quali poter evincere i dati e le informazioni richiesti con le istanze di accesso civico). (T.A.R. Bari, (Puglia), sez. III, 16/09/2015, n. 1253 ) La l. n. 241 del 1990 conferisce al diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Decisiva, in tal senso, appare la recente introduzione del d.lgs. n. 33 del 2013 in forza del quale tutti i documenti amministrativi sono, in via generale, da ritenersi accessibili, salvo specifiche e tassative eccezioni. In tal senso rileva anche l'introduzione del nuovo istituto del c.d. accesso civico, dal quale consegue che tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti e documenti e informazioni che detengano e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. (T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. I, 04/03/2015, n. 360 ) Le distinzioni tra accesso ordinario e accesso civico L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990 trattandosi di due differenti istituti che regolano situazioni non sovrapponibili. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria; Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito. Le differenze tra gli istituti secondo la giurisprudenza Le nuove disposizioni, dettate con d.lg. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a. disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241, come successivamente modificata ed integrata. Col citato d.lg. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle p.a., al fine di attuare "il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche", quale integrazione del diritto "ad una buona amministrazione", nonché per la "realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino". Quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti "direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione"; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 d.lg. n. 33/2013, il cd. "accesso civico", consistente in una richiesta - che non deve essere motivata - di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lg. 2 luglio 2010 n. 104). Diversamente, l'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli art. 22 ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 è riferito, invece, al "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi", intendendosi per "interessati....tutti i soggetti....che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. (Consiglio di Stato, sez. VI, 20/11/2013, n. 5515 ) Le differenze tra gli istituti secondo la giurisprudenza È inammissibile il ricorso per l'accesso ex art. 116 c.p.a. che non chiarisca se sia stato azionato il cd. diritto all'ostensione dei documenti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss., l l. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero il cd. accesso civico di cui d. lg. 14 marzo 2013 n. 33, trattandosi di due differenti istituti che regolano situazioni non sovrapponibili; invero, mentre la richiesta ex art. 22, l. n. 241, cit. deve essere motivata, la richiesta di pubblicazione delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle p.a. di cui all'art. 5, d. lg. n. 33, cit. non richiede una motivazione. (T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 09/12/2014, n. 1046 ) L'istituto dell'accesso civico, introdotto dal d.lg. n. 33 del 2013, è pienamente applicabili ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Ciò non toglie, ovviamente, che l'accesso tradizionale di cui alla l. n. 241 del 1990 continui ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina: tuttavia, la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell'accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al d.lg. n. 33 del 2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso “classico” ex l. n. 241 del 1990 quanto il diritto di accesso civico ex d.lg. n. 33 del 2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale “classico” di cui alla l. n. 241 del 1990. (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 05/11/2014, n. 5671) III Alcune figure speciali: Il diritto di informazione dei consiglieri comunali, provinciali e regionali Il diritto di informazione dei consiglieri comunali e provinciali Un punto riguarda la possibilità dei consiglieri degli enti locali di accedere agli atti della pubblica amministrazione in ragione del loro mandato. Si tenga presente che il diritto di accesso dei consiglieri è un diritto più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 22, l.n. 241/1990. Si tratta di un diritto di informazione, esercitabile senza particolari limitazioni. Il dato legislativo Art. 43, II comma D. Lgs 267/2000 TUEL. Diritti dei consiglieri “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. L’interpretazione giurisprudenziale Il diritto all’informazione dei consiglieri: È un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all'espletamento del loro mandato; La domanda non deve essere motivata e non si configurano controinteressati; non limitato agli atti qualificabili come “documento amministrativo” in senso stretto; non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla eventuale natura riservata degli atti, in quanto il Consigliere è vincolato al segreto d'ufficio. Ne discende che la possibilità di diniego in ragione della natura dei dati, l’accesso dovrà essere negato solo ove sia la Legge a precluderlo expressis verbis. Ciò nella precisazione che utilizzi impropri, ovvero per finalità estranee a quelle per le quali si è potuto accedere ai dati riservati, manipolazioni et similia costituiscono illecito penale; Le norme regolamentari che pongono limitazioni al diritto d’accesso dei consiglieri comunali con riferimento a documenti riservati devono essere disapplicate, a prescindere da una formale impugnazione; L’interpretazione giurisprudenziale Il diritto all’informazione dei consiglieri: In tema di accesso ai documenti, è legittimo il diniego opposto all’istanza di accesso del consigliere comunale alla trascrizione delle registrazioni audio delle sedute consiliari, vertendosi di un’attività ulteriore, complessa e dispendiosa, che il Comune non è tenuto ad effettuare (il Collegio ha osservato che il consigliere può chiedere che gli venga consentito provvedervi a propria cura e spese); Anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale può essere soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: infatti oltre alla necessità che l’interessato alleghi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso. Inoltre il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico. Nel rapporto tra il diritto alla riservatezza di terzi e il diritto all’informazione del consigliere comunale, il secondo prevale sul primo, eccetto che nel caso dei “segreti reali”, rispetto ai quali la segretezza connessa alla qualifica rivestita dal consigliere comunale (alla quale si riferisce l’ultimo periodo dell’art. 43, co. 2, T.U.E.L.) non costituisce un’idonea garanzia di non divulgazione della relativa informazione. Limiti indicati dalla giurisprudenza È legittimo il diniego espresso da un comune alla richiesta di accesso di un consigliere se si dimostra che è motivata da un interesse esclusivamente personale (Cons. Stato, IV, n. 4855/2006); È legittimo il diniego espresso da un comune a numerose richieste generalizzate di accesso ad atti amministrativi proposte da alcuni consiglieri, se non precisato l’interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere i documenti (Tar Calabria, Catanzaro, n. 1535/2008); Legittimamente può essere negato l’accesso del consigliere comunale, laddove la richiesta abbia ad oggetto gli atti di consulenza che gli organi decidenti della Amministrazione acquisiscono al fine di meglio conformare la propria azione a criteri di legittimità e di opportunità, in quanto questi non possono formare oggetto di accesso, senza violare il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell'organo decidente che deve restare libero nell'acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria sua corretta volontà e nella loro conseguente valutazione (Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 17/2010). Diritto di accesso dei consiglieri regionali Le istanze di accesso sono formulate sulla base delle pertinenti disposizioni degli statuti regionali che attribuiscono ai consiglieri regionali il diritto di ottenere dagli uffici regionali, da enti, istituzioni o agenzie regionali, nonché da società partecipate dalla Regione informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato. Un esempio: art. 30 secondo comma, dello Statuto della Regione Abruzzo in base al quale “I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere” Oggetto dell'accesso Tutti i documenti amministrativi e i dati in possesso degli uffici e degli enti dipendenti che possano essere effettivamente utili allo svolgimento dei compiti del consigliere e alla partecipazione del medesimo alla vita politico amministrativa dell'ente: «ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale». (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963). ... segue Il Garante Privacy ha evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. Tale diritto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto ai sensi degli art. 22 e ss. della L. 241/90 a "chiunque sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento" al quale è richiesto l'accesso (v. art. 2 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Giurisprudenza in tema di accesso agli atti di consiglieri Il consigliere non deve dimostrare, in base alle norme comuni sull'accesso, l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, essendo sufficiente che rappresenti l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste rispetto al mandato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000 n. 5109; 2 aprile 2001, n. 1893; 4 maggio 2004, n. 2716; 11 maggio 2004, n. 2966; 9 dicembre 2004, n. 7900; 20 ottobre 2005, n. 5879). Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri di enti pubblici territoriali si estende a tutti gli atti, notizie e informazioni in possesso degli uffici che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e promuovere, nell'ambito del Consiglio, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale; pertanto, non può essere fondatamente contestato al consigliere di un ente territoriale di voler esercitare un controllo generalizzato sull'attività dell'ente di appartenenza, giacché tale controllo, nella misura in cui non si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa, rientra proprio tra le facoltà istituzionalmente attribuite a ciascun consigliere ai fini del corretto e proficuo svolgimento del proprio mandato. (T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. I, 08/02/2013, n. 175 ) IV Alcune figure speciali: Il diritto di accesso agli atti di gara (art. 13 D.Lgs. 163/2006). Accesso e appalti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) Il Codice dei contratti pubblici contiene una puntuale disciplina del diritto di accesso agli atti di gara. Tale disciplina può interessare una società in mano pubblica sotto diversi profili: perché la società partecipa ad una gara; perché la società svolge funzioni di stazione appaltante; ecc. Si può affermare che il codice prevede tre regimi distinti di conoscibilità degli atti di gara: un regime della segretezza, che esclude a priori la conoscibilità degli atti; un regime della trasparenza, che regola documentazione su richiesta dell’interessato; l’accesso alla un regime della pubblicità, che regola la comunicazione spontanea da pare dell’amministrazione di documenti attinenti alla gara Il regime della trasparenza nell’art. 13 d.lgs. n. 163/2006 Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 13, in via di principio stabilisce che il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dalla l. 241/1990. E' prevista una disciplina specifica che fissa alcuni obblighi di differimento e prevede casi di esclusione dell’accesso. (segue) il differimento •Il codice, in particolare, differisce il diritto di accesso: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. •Il mancato rispetto dell’obbligo di differimento comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio). (segue) i casi di esclusione •Invece, il diritto di accesso è escluso con riferimento: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. •In relazione all’ipotesi di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. (segue) La giurisprudenza E’ principio di ordine generale quello in base al quale il partecipante ad una procedura concorsuale per l’aggiudicazione di un appalto pubblico può accedere nella forma più ampia agli atti del procedimento di gara, compresa l’offerta presentata dall’impresa e costituisce eccezione, debitamente comprovata dall’interessato, il limite ad alcune parti dell’offerta. Riguardo agli atti del procedimento di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la deroga all’accesso costituisce eccezione che va debitamente comprovata dall’interessato: non è idonea motivazione la circostanza che trattasi di elaborati costituenti opera dell’ingegno e contenenti informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed esperienze aziendali, in quanto questi caratteri sono propri dell’offerta tecnica di qualunque impresa e non giustificano di per sé il divieto di divulgazione (T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 27 maggio 2010 n. 2066 ). L'art 13, comma 5, lett. a), d.lg. n. 163 del 2006, ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta. La disposizione, invero, si riferisce a documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato. Tuttavia, l'Amministrazione richiesta ha l'onere di rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici. Sicché, in assenza di tale dimostrazione, l'accesso deve essere consentito. ( T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 15/01/2013, n. 116) V Alcune figure speciali: Il diritto di accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 195/2005). Accesso e informazione ambientale (d.lgs. n. 195/2005) Il d.lgs. n. 195/2005 ha riscritto la disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali. Tale accesso è molto più ampio rispetto a quello disciplinato nell’art. 22, l.n. 241/1990, in quanto può essere esercitato da chiunque ed indipendentemente da qualsiasi interesse qualificato. L’art.3. derubricato “Accesso all'informazione ambientale su richiesta” sancisce che “ L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Si potrebbe dire che comunque tale strumento è limitato alla conoscibilità di informazioni ambientali. Tuttavia, la definizione che ne dà il legislatore (art. 2) è talmente ampia da poter considerare tali qualsiasi informazione. (segue) La giurisprudenza Precisazioni e limiti Il regime di pubblicità in materia ambientale ha carattere tendenzialmente integrale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all'accesso, sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della l. n. 241 del 1990. (T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. I, 19/11/2015, n. 1747 ) È legittimo il diniego di accesso opposto da una A.S.L. ad una impresa che chiedeva le copie dei formulari riguardanti il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari ed emessi dalla data di decorrenza del contratto stipulato fra la stessa ASL ed una ditta appaltatrice, trattandosi di domanda di accesso fondata non su una preoccupazione circa lo stato ambientale, ma volta all'acquisizione di informazioni rilevanti per l'impresa per motivi concorrenziali e per acquisire dati commerciali riguardanti la concorrente (Consiglio di Stato, sez. III, 05/10/2015, n. 4636 ). (segue) “Le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale" (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557). Il diritto d' accesso, quale che sia la sua natura, deve essere strumentale rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto (1). Tale posizione giuridica attiva, tuttavia, in qualsiasi modo la si voglia qualificare, deve sussistere affinché la pretesa all’accesso agli atti possa trovare protezione. E ciò vale laddove l’istante agisca in proprio, ma anche allorché la richiesta (congiunta od isolata) venga articolata da associazioni esponenziali (CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI Sentenza 11 gennaio 2010 n. 24). (segue) A proposito delle società pubbliche incaricate della gestione di pubblici servizi: Non rientrano nella nozione di informazione ambientale le notizie relative al comportamento specifico del concessionario del servizio pubblico di gestione degli impianti di depurazione e agli sviluppi dei rapporti tra società concessionaria e Regione concedente. Infatti, si tratta di informazioni implicanti giudizi di responsabilità e prese di posizione nell’ambito del rapporto concessorio, in termini anche di sanzioni e di altri rimedi sinallagmatici, di autotutela o per via giudiziaria, che possono ritenersi riservate alla valutazione tecnica dell’amministrazione concedente (T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 12 gennaio 2010 n. 68). (segue) A proposito della gestione di pubblici servizi: In forza dell’art. 3, d.lg. 19 agosto 2005 n. 195, in tema di accesso alle informazioni ambientali, sono ostensibili gli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile richiesti da un cittadino che ha stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con un Comune, con specifico riferimento alla propria utenza (T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 14 gennaio 2009 n. 18). IV Il diritto di accesso ai documenti relativi ai gestori di servizi pubblici secondo gli artt. 22 e 23 legge n. 241/1990 I riferimenti normativi La l. 241 del 1990 indica anche i soggetti di diritto privato (quindi, società, fondazioni e associazioni) come possibili legittimati passivi del diritto di accesso. Inoltre, la stessa legge estende l’applicabilità del diritto di accesso anche ai soggetti gestori di pubblici servizi. Infatti, all’art. 22, c. 1, si afferma che sono assoggettati all’accesso anche i “....soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…”. A sua volta l’art. 23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso, specifica che “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi (..)”. Condizioni che giustificano l'assoggettamento all'accesso delle società pubbliche Svolgimento di attività di rilevanza pubblica Gestione di un pubblico servizio Tre ipotesi di esercizio di diritto di accesso a documenti amministrativi relativi a società in mano pubblica Si esercita il diritto di accesso nei confronti di una società di diritto privato con riferimento alla attività di pubblico interesse da questa svolta; Si esercita il diritto di accesso nei confronti di una società di diritto privato per il fatto di essere incaricata della gestione di un pubblico servizio; Si esercita il diritto di accesso nei confronti della pubblica amministrazione titolare di una partecipazione al capitale di una società, con riferimento alla stessa partecipazione o all’affidamento dell’attività esternalizzata. Giurisprudenza in tema di accesso alla documentazione di una società pubblica attinente allo svolgimento di una attività di pubblico interesse Irrilevanza della natura privatistica del soggetto: Il gestore privato di un pubblico servizio non può nascondersi dietro alla sua natura privata per sottrarsi all'obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti (Tar Veneto, sez. I, 3899/2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 2855/2002; caso Telecom). Tra gli atti di diritto privato adottati dai gestori di servizi pubblici sono ostensibili non solo quelli funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi (il che si verifica quando una norma comunitaria o di diritto interno imponga al gestore del pubblico servizio l'attivazione di procedimenti per la formazione delle proprie determinazioni, in specie per la scelta dei propri contraenti, nonché in relazione agli atti afferenti le scelte organizzative adottate in sede di gestione del servizio), ma anche quelli relativi alla residuale attività espletata dal gestore, sempre che, all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi cui la stessa è preordinata, risulti prevalente l'interesse pubblico rispetto a quello squisitamente imprenditoriale. Ne consegue l'irrilevanza della natura privatistica degli atti di cui si chiede l'accesso, potendo venire in rilievo solo l'assenza di un nesso di strumentalità degli stessi con il pubblico servizio. (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 08/07/2015, n. 9185 ) (segue) Rilevanza dell'attività svolta Decisivi, al riguardo, si rivelano il perseguimento di finalità di pubblico interesse, la gestione di fondi pubblici e fondi nazionali, regionali e comunitari per la realizzazione dei predetti obiettivi e la partecipazione pubblica al capitale societario (Tar Lazio, sez. III ter, n. 80/2004). (segue) • Estensione anche all'attività non strettamente di diritto amministrativo. Criteri utilizzati per l'individuazione: 1. Il criterio dell'imparzialità:In tema di diritto d’accesso, con riferimento ai soggetti di diritto privato, il criterio da utilizzare nel distinguere tra atti rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina sull’accesso ed atti destinati a rimanerne estranei va ravvisato nella sottoposizione o meno del soggetto, in sede di esercizio dell’attività di cui si chiede l’ostensione, al dovere di imparzialità (Tar Lazio, sez. III ter, n. 1967/2009). 2. Il criterio della strumentalità: In tema di accesso agli atti amministrativi, l'attività amministrativa indicata dagli artt. 22 e 23 l. n. 241/1990 cui è correlato tale diritto, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche dalla intensa conformazione pubblicistica (T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna) sez. I 22 gennaio 2015 n. 41 ). E ancora: Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, per determinare quali siano gli atti del concessionario di servizio pubblico strumentali all’attività di gestione, deve rilevarsi che la strumentalità va intesa in senso più elastico allorché l’organismo societario deputato all’espletamento del servizio sia integralmente sotto la mano pubblica e sia sottoposto – in forza dello statuto giuridico che disciplina i profili soggettivi dell’ente, prima ancora che quelli oggettivi concernenti l’attività – ad un vincolo di scopo, attestante la sua necessaria funzionalizzazione ad un interesse, di tipo spiccatamente pubblico, definito sulla scorta di determinazioni proprie di soggetti pubblici. (CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 marzo 2008 n. 1211). (segue) Limiti Il diritto di accesso non si configura come un’azione popolare, neppure allorché l’istante sia un’associazione dei consumatori, ma postula pur sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. Infatti, la titolarità o la rappresentatività degli interessi diffusi da parte delle associazioni dei consumatori non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di una Amministrazione pubblica o del gestore di un servizio, e non collegati alla prestazione di servizi all’utenza, ma solo degli atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta sugli interessi degli stessi (T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 24 febbraio 2009 n. 1967); Il nuovo regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, introdotto con il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contiene, all’art. 2, comma 1 (“Ambito di applicazione”), una previsione aggiuntiva rispetto al testo della legge n. 241/1990 e più restrittiva, secondo la quale: “Il diritto di accesso ……è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti…..di diritto privato limitatamente alla loro attività disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Tale locuzione aggiuntiva autorizza a ritenere escluso, nei confronti di un soggetto privato gestore di un pubblico servizio, l’accesso ai documenti ricadenti esclusivamente nell’attività di diritto privato del soggetto gestore di un pubblico servizi (in questa fattispecie è stato escluso il diritto di accesso agli atti contrattuali di esecuzione successivi alla conclusione della procedura di gara svolta da una società pubblica) (T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE V - Sentenza 18 settembre 2009 n. 5026). Le pronunce giurisprudenziali con riferimento all'accesso alla documentazione di una società pubblica attinente allo svolgimento di una attività di gestione di pubblico servizio Individuazione del soggetto gestore Ai fini dell’applicazione dell’art. 23 della L. n. 241/1990, è equiparato al concessionario di pubblico servizio il soggetto che, pur operando nel regime di mercato in forza di licenza, gestisce comunque un servizio pubblico (CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI - Sentenza 19 marzo 2008 n. 1211); La giurisprudenza ha chiarito, sin dall'emanazione dell'art. 23 della l. n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5/9/2005 n. 5). Sono accessibili tutti gli atti che, pur di natura privatistica, siano riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all'attività di erogazione del servizio, con la conseguenza che deve ritenersi soggetta alla disciplina in tema di accesso anche l'attività di organizzazione delle forze lavorative, in quanto attività strumentale alla gestione del servizio pubblico affidato al gestore, a nulla rilevando la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto di impiego. (T.A.R. Bologna, (EmiliaRomagna), sez. I, 22/01/2015, n. 41) (segue) Oggetto L'attività amministrativa, alla quale gli artt. 22 e 23, L. 7 agosto 1990 n. 241 correlano il diritto d'accesso, ricomprende, non solo, quella di diritto amministrativo, ma, anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da Poste Italiane S.p.A. all’istanza di accesso ad alcuni atti e documenti contenuti nel fascicolo personale di una propria dipendente) (T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2009 n. 269). (segue) Limiti In particolare, risulta inammissibile la domanda relativa all'accesso della rappresentazione grafica delle giornate di riposo compensativo, che fanno in realtà riferimento non già a documenti contenenti atti amministrativi già formati, bensì all'acquisizione di informazioni di cui potrebbe o dovrebbe essere in possesso l'amministrazione, ma che non si sono concretizzate in documenti amministrativi già esistenti e che invece la p.a. dovrebbe appositamente raccogliere e presentare in forma scritta al soggetto richiedente (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 28/7/2006 n. 7729) Le pronunce giurisprudenziali con riferimento all'accesso alla documentazione della pubblica amministrazione riguardante la gestione di un pubblico servizio Si tratta di una dinamica riconducibile interamente al regime dell'art. 22, l.n. 241 del 1990 Valgono, quindi, tutte le condizioni e le caratteristiche viste sopra. (segue) In particolare i limiti In tema di accesso agli atti amministrativi, è inammissibile in quanto generica la richiesta di copia di tutti gli atti del procedimento di affidamento di un servizio di manutenzione, dovendo il richiedente rendere maggiormente dettagliata l’istanza indicando gli atti desiderati, come ad esempio la deliberazione con cui si è proceduto a stabilire le modalità di espletamento della procedura scelta (procedura negoziata), l’elenco delle ditte invitate, l’atto di scelta del contraente, etc. (T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 24 aprile 2009 n. 283) "La ditta subappaltatrice dell'impresa titolare di un contratto di appalto di opere pubbliche (nella specie, lavori di ristrutturazione del centro storico di un comune), ha diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, alla copia del registro di contabilità, trattandosi di documentazione che, pure se afferente a rapporti interni tra Stazione appaltante e appaltatore, e quindi formalmente privatistica, cionondimeno attiene al contratto e all'esecuzione dei lavori, e quindi ad un ambito di rilevanza pubblicistica, giacché attraverso l'esecuzione delle opere, l'amministrazione mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali" (Cons. Stato Sez. V, 08-06-2000, n. 3253). La tutela giurisdizionale Tutela giurisdizionale: sia nell'ipotesi di diniego esplicito, sia in quella d'inerzia protattasi oltre 30 giorni, l'interessato può, entro i successivi 30 giorni, proporre ricorso al TAR ovvero chiedere, nello stesso termine (contro gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali) al difensore civico competente per territorio che sia riesaminata la determinazione della P.A. soggetto passivo. La tutela giurisdizionale Il ricorso va notificato, entro 30 giorni, sia alla P.A. Che ai controinteressati; Il giudizio si conclude nei successivi 30 giorni; Esso si svolge in camera di consiglio; Il provvedimento finale è una sentenza, impugnabile, entro 30 giorni, innanzi al Consiglio di Stato. Grazie per l’attenzione [email protected]