REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI
LAVORI E LE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
(Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 021 del 23 maggio 2014)
____________________________________
INDICE
art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
art. 2 – Normativa di riferimento
art. 3 – Limite di importo e tipologie, divieto di frazionamento
art. 4 – Modalità di acquisizione in economia
art. 5 – Procedure negoziate per le acquisizioni in economia
art. 6 – Avvio della procedura
art. 7 – Responsabile del procedimento
art. 8 – Tipologie di lavori, beni e servizi
art. 9 – Elenchi di operatori economici
art. 10 – Criteri di aggiudicazione
art. 11 – Garanzie
art. 12 – Forniture e servizi complementari
art. 13 – Verifica delle prestazioni e pagamenti
art. 14 – Mezzi di tutela
art. 15 – Congruità dei prezzi
art. 16 – Contratto
art. 17 – Documenti facenti parte integrante del contratto
art. 18 – Pagamenti in acconto
art. 19 – Termini di pagamento degli acconti e del saldo
art. 20 – Penali
art. 21 – Rinvio
art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’esecuzione di lavori e le acquisizioni di
beni e servizi in economia, nello stesso specificatamente individuati, da parte dell’Agenzia Regionale per la
Promozione Turistica “in Liguria” (di seguito denominata anche semplicemente Agenzia), entro i limiti di
spesa stabiliti negli articoli seguenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento dei pertinenti
incarichi avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, pur nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza, correttezza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
art. 2 - Normativa di riferimento
1. Le disposizioni del presente regolamento sono armonizzate ai contenuti dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture” ed alla
Legge Regionale della Liguria 11 marzo 2008 n. 5 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
art. 3 - Limite di importo e tipologie, divieto di frazionamento
1. I beni ed i servizi possono essere acquisiti in economia per un importo non superiore ad euro 206.000,00=
riferito ad ogni singola spesa; si può procedere all’esecuzione in economia di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dall’Agenzia per un importo non superiore
ad euro 200.000,00= riferito ad ogni singolo appalto. Al di sopra di tali soglie di valore, si ricorre alle
procedure ordinarie concorsuali prevista dal codice dei contratti pubblici.
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2. E’ vietato l’artificioso frazionamento delle acquisizioni allo scopo di sottoporle alla disciplina di quelle in
economia.
3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei citati limiti di spesa, si ha
riguardo all’importo complessivo riferito all’intero periodo di durata contrattuale.
4. Nel rispetto delle soglie di valore di cui al comma 1, si può procedere alle acquisizioni in economia
limitatamente alle tipologie di lavori, beni e servizi elencati all’articolo 8.
art. 4 - Modalità di acquisizione in economia
1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
a) in amministrazione diretta
b) a cottimo fiduciario
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto
la direzione del Responsabile del Procedimento.
3. Sono eseguite a cottimo fiduciario le acquisizioni che avvengono con affidamento a soggetti terzi
mediante procedura negoziata.
art. 5 - Procedure negoziate per le acquisizioni in economia
1. L’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e di servizi in economia di importo superiore ad euro
40.000,00= (IVA esclusa) e sino alla soglia di cui al precedente art. 3 – primo comma – può avvenire
mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
attingendo dagli elenchi di operatori economici predisposti dall’Agenzia, oppure sulla base delle risultanze di
indagini di mercato.
2. L’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e di servizi in economia di importo pari o inferiore ad euro
40.000,00= (IVA esclusa), può avvenire mediante l'affidamento diretto ad un unico operatore economico
individuato attingendo dagli elenchi di operatori economici predisposti dall’Agenzia oppure a fornitore che,
anche sulla base di precedenti esperienze, garantisca il positivo esito del servizio o della fornitura oppure
sulla base delle risultanze di indagini di mercato. La scelta del soggetto viene comunque effettuata
attenendosi a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
3. L’acquisizione di beni e servizi in economia di importo pari o inferiore ad euro 350,00= (IVA esclusa),
sono effettuate in conformità del regolamento di economato approvato con decreto del Direttore Generale n.
351 del 12.11.2007, ove compatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
4. Nel caso di utilizzo delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 gli operatori economici
conseguentemente invitati dovranno presentare le loro offerte in busta chiusa oppure, ma solo in caso di
utilizzo della procedura di cui al comma 2, mediante fax o a mezzo di posta elettronica.
5. Le note di invito dovranno di massima contenere i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione
b) le caratteristiche tecniche e/o la qualità del bene e/o del servizio richiesto
c) le modalità di fornitura del bene e/o di esecuzione del servizio
d) il periodo di validità dell’offerta
e) le garanzie richieste
f) le modalità ed i tempi di pagamento
g) le eventuali penalità
h) il prezzo massimo presunto (IVA esclusa)
i) il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
j) il termine fissato per la presentazione delle offerte, che non deve essere inferiore a dieci giorni dalla
data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza, in cui il termine può essere
ridotto sino a cinque giorni lavorativi.
6. Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di beni e servizi soggetti a tutela di diritti di
esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora tuttavia, tali beni e servizi risultino
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viceversa commercializzati da una pluralità di operatori economici, si procede secondo quanto previsto dai
commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Per l’acquisizione di beni e servizi previsti dalle convenzioni stipulate da CONSIP spa o analoga
istituzione, sono assunti a base d’asta al ribasso i prezzi di cui alle citate convenzioni, fermo restando quanto
disposto dal comma 8.
8. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi l’Agenzia
aderisce alle gara bandite o ai contratti stipulati dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n°
2003, n° 13 (Legge Finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.
art. 6 - Avvio della procedura
1. Il Dirigente dell’Agenzia competente per la fornitura, accertata la necessità dell’esecuzione di lavori o
dell’acquisizione in economia di beni o servizi, con propria determinazione individua:
a) i lavori da eseguire oppure il bene o il servizio da acquisire
b) le cause che ne determinano la necessità
c) le specifiche tecniche dei lavori o del bene o del servizio
d) l’importo presunto della fornitura
e) le procedure più opportune da applicare fra quelle di cui agli artt. 4 e 5.
f) il responsabile del procedimento secondo quanto previsto al successivo art. 7, qualora non ritenga di
mantenere in capo a sé detto ruolo.
2. La determinazione di cui al comma precedente equivale ad autorizzazione per l’esecuzione degli
interventi in economia.
3. E’ altresì consentito il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi per gli importi di
cui all’art. 5 e con le procedure ivi previste. Nel caso si applica l’art. 16 della Legge Regionale della Liguria
11.03.2008 n. 5.
art. 7 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di un determinato bene o servizio in economia è
designato dal Dirigente dell’Agenzia competente per la fornitura tra i dipendenti a tempo indeterminato
dell’Agenzia titolari di Posizione Organizzativa oppure appartenenti a categoria non inferiore a D1, in
possesso di titoli e competenze adeguati in relazione alla fornitura stessa.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di esecuzione e di
affidamento per l’acquisizione del bene e del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006, in quanto applicabili.
art. 8 – Tipologie di intervento
1. Nel rispetto dei limiti di importo e con le modalità previsti nell’art. 5 del presente regolamento, è
ammesso il ricorso alle procedure in economia per l’esecuzione o l’acquisizione delle seguenti tipologie
di lavori, beni e servizi:
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti utilizzati dall’Agenzia
quali:
a) Opere murarie di qualsiasi genere
b) Esecuzione di tinteggiature su pareti ed infissi
c) Esecuzione di interventi per la messa in sicurezza degli immobili
d) Manutenzione e/o fornitura in opera di pavimenti e rivestimenti
e) Manutenzione e/o fornitura in opera di serramenti esterni ed interni
f) Manutenzione e/o fornitura in opera di impianti per il riscaldamento ed il condizionamento
g) Manutenzione e/o fornitura in opera di impianti elettrici
h) Manutenzione e/o fornitura in opera di impianti idrici
i) Manutenzione e/o fornitura in opera di reti telefoniche
j) Manutenzione e/o fornitura in opera di reti informatiche
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 Organizzazione, gestione e forniture di servizi per viaggi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, fiere,
mostre, educational ed altre manifestazioni ed iniziative promozionali (culturali, sportive, scientifiche, ecc.)
 Attività editoriali diverse (elaborazione grafica, editing e creatività di materiale istituzionale cartaceo e non,
traduzione di testi, stampa materiale promozionale e d’ufficio, ecc.)
 Realizzazione e duplicazione materiale audio-visivo su qualsiasi supporto (WHS, CD, CD-ROM, DVD,
DVX, MP3, ecc.)
 Servizi alberghieri e similari, catering e ristorazione in genere
 Servizi fotografici ed acquisizione di materiale fotografico
 Servizi pubblicitari su giornali, radio, televisioni, ed altri mezzi di comunicazione, pubblica affissione di
poster e manifesti
 Oggettistica, gadgets e premi di rappresentanza
 Divulgazione bandi di gara o avvisi (pubblicazione su GURI, GUCE, Bollettini Ufficiali, inserzioni su
quotidiani e periodici od altri mezzi di informazione)
 Abbonamenti o acquisti di libri, quotidiani, riviste, periodici, agenzie di informazione ed altri prodotti
editoriali, anche su supporto non cartaceo, ed abbonamenti on-line;
 Acquisto, noleggio, locazione finanziaria, manutenzione ed assistenza di apparecchiature informatiche
(personal computer, server, router, stampanti, apparati di rete, web cam e quant’altro richiesto per il
funzionamento di reti telematiche e telefoniche, apparecchi per la telefonia fissa e mobile, fotocopiatrici,
telefax, macchine da calcolo e per la riproduzione ed il trattamento dei testi, altre attrezzature elettriche o
elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiali di consumo)
 Rilegatura di libri, pubblicazioni, atti
 Acquisto ed assistenza di programmi informatici
 Acquisto, assistenza e manutenzione di terminali per rilevazione delle presenze del personale
 Acquisto, assistenza e manutenzione di macchine affrancatrici
 Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, fornitura materiali di ricambio ed accessori,
fornitura carburanti e lubrificanti
 Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di veicoli e macchine necessarie alla gestione dei magazzini
(carrelli elevatori, ecc.), fornitura materiali di ricambio ed accessori, fornitura carburanti e lubrificanti
 Acquisto di mobili, scaffalature, tendaggi, suppellettili, piante, quadri e quant’altro necessario per l’arredo
degli uffici, degli archivi e dei magazzini
 Acquisto di attrezzature e beni per l’igiene e la pulizia degli uffici, degli archivi e dei magazzini
 Acquisto materiale di cancelleria (carta, moduli, stampati, timbri, targhe ed altri articoli similari)
 Locazione di immobili
 Corsi di formazione e perfezionamento del personale
 Servizi e acquisti per la messa in sicurezza degli uffici, degli archivi e dei magazzini
 Servizi per la manutenzione mobili, infissi, impianti ed attrezzature aziendali
 Servizi di facchinaggio, imballaggio, trasloco, giardinaggio ed affini
 Servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzie per il lavoro, se riconosciute ai sensi della
normativa vigente, nonché servizi di ricerca di mercato e di mano d’opera specializzata, prestazioni
intellettuali e forze di lavoro
 Servizi di mensa e ristorazione per il personale
 Servizi bancari e di tesoreria
 Servizi assicurativi
 Servizi medici e sanitari
 Servizi di custodia e vigilanza
 Servizi di trasporto anche a mezzo corriere sia sul territorio nazionale che in quello internazionale.
2. Si può procedere all’esecuzione di lavori o all’acquisizione dei beni e dei servizi di cui al comma 1
solamente nel caso in cui essi non siano oggetto di una gara o di un contratto di cui all’art. 6 della l.r. n.
13/2003 e ss.mm. ed ii.
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3. Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito, nel rispetto dei limiti di importo indicati
nell’art. 5, commi 1 e 2, del presente regolamento nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel
termine previsto dal contratto
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, qualora non precedentemente previste e
qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle
more dell’espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente
d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica ovvero per la
salvaguardia del patrimonio aziendale
art. 9 – Elenchi di operatori economici
1. L’Agenzia predispone elenchi di operatori economici per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e
servizi da effettuarsi in economia. Con apposito regolamento sono definite le procedure per l’istituzione e la
gestione di tali elenchi.
2. L'affidatario di lavori o il fornitore di beni e servizi in economia deve essere comunque in possesso degli
stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle
procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Negli elenchi di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano
in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza annuale. La formazione degli elenchi avviene previa adeguata pubblicità.
art. 10 - Criteri di aggiudicazione
1. L’esecuzione di lavori e le acquisizioni di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto
debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella
lettera d’invito o nei documenti tecnici ad essa allegati. In tale ipotesi può essere previsto nell’invito a
presentare l’offerta l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.
b) all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda
della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o consegna, il costo
di utilizzazione e manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore
tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di
ricambio, la sicurezza di approvvigionamento. In questo caso i criteri che saranno applicati per
l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nei documenti tecnici ad
essa allegati e la scelta della ditta aggiudicataria dovrà essere, negli atti di gara, congruamente
motivata in relazione al rapporto qualità-prezzo dell’offerta dalla stessa presentata.
2. In entrambi i casi suddetti non sono ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.
3. L’esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento con l’assistenza di
almeno un altro dipendente dell’Agenzia in qualità di testimone. Quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 1, lett. b del presente articolo),
la valutazione é demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente competente per la
fornitura, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque e presieduta, di
norma, dal Dirigente dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 05/2008 e ss.mm. ed ii.
4. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa rispetto alla prestazione richiesta, prima di escluderla,
vengono chieste precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti che vengono
verificati tenendo conto delle giustificazioni riguardanti in particolare l'economia del processo di
fabbricazione e del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni
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eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi, il rispetto
delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro e comunque tutti quegli elementi di costo che
vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio, nonché l’originalità degli stessi.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge e per gli oneri relativi alla sicurezza, che devono risultare congrui
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
6. Di tutte le operazioni eseguite vengono redatti appositi verbali.
art. 11 - Garanzie
1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario in sede di gara può
essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base
d’asta da prestare in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
2. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per
l’aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, ai fini dello svincolo, entro 30 (trenta)
giorni dall’aggiudicazione.
3. La ditta aggiudicataria versa, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, una
cauzione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
4. Tale garanzia, che sarà svincolata al momento in cui si attesti la regolare esecuzione della fornitura, dovrà
essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività dovrà essere
garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
art. 12 - Forniture e servizi complementari
1. Qualora, nel corso del cottimo fiduciario, si presentino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano
prestazioni aggiuntive, l’Agenzia può affidare alla ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel
limite del 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione.
art. 13 - Verifica delle prestazioni e pagamenti
1. I beni ed i servizi acquisiti sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni
dall’acquisizione;
2. La regolarità dell’esecuzione della fornitura è verificata dal Responsabile del Procedimento. Tale
attestazione è formalizzata mediante apposizione del visto sulla fattura o altro documento contabile, ovvero,
se necessario, mediante idonea certificazione scritta.
3. Nel caso di vizi occulti o di differenze qualitative o quantitative tra forniture e servizi richiesti ed
interventi prestati, essi devono essere contestati per iscritto dal Dirigente competente per la fornitura al
fornitore del bene o al prestatore del servizio.
4. Nel caso di lavori, la loro direzione ed il collaudo degli stessi sono disciplinati esclusivamente dalla
vigente normativa statale e regionale.
5. I pagamenti sono disposti secondo le tempistiche stabilite nella lettera di invito, previa attestazione di
regolare esecuzione, con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell’Agenzia.
art. 14 - Mezzi di tutela
1. Qualora la ditta incaricata non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto così instaurato l’Agenzia può
avvalersi dei vigenti strumenti di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni.
2. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata per l’esecuzione della fornitura, si applicano le penali
eventualmente stabilite nella lettera di invito alla gara, od in altri documenti.
3. Dopo la formale ingiunzione, da inoltrare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
rimasta senza effetto e comunque previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in
materia, l’Agenzia ha facoltà di fare ricorso all’esecuzione in danno di tutto o in parte della fornitura o del
servizio a spese della ditta medesima fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
4. Nel caso di inadempimento grave l’Agenzia, previa denuncia scritta, può procedere alla risoluzione del
contratto, salvo risarcimento dei danni subiti.
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art. 15 – Congruità dei prezzi
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso
elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato
elettronico di cui all’art. 5 comma 7 del presente Regolamento.
art. 16 - Contratto
1. Il contratto per la fornitura di beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto
dalla ditta incaricata a semplice richiesta dell’Ente.
2. I contratti di cui al presente regolamento possono stipularsi nelle forme indicate dall’art. 17 del R.D.
18.11.1923 n. 2440. I contratti eccedenti l’importo di euro 40.000,00= (IVA esclusa), verranno stipulati, di
norma, per mezzo di scrittura privata semplice firmata dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e dal
Dirigente dell’Agenzia competente per la fornitura.
3. In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o del
disciplinare tecnico.
4. I contratti sono soggetti a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese di contratto (bolli, copie, etc.) sono
sempre a carico della ditta aggiudicataria.
5. La durata di tutti i contratti derivanti dall’applicazione del presente Regolamento non può comunque di
regola superare i tre anni.
art. 17 - Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il bando ed il capitolato speciale, se menzionati nella lettera di invito
b) gli elaborati grafici, progettuali e le relazioni, se previsti
c) il prezzo o l'elenco dei prezzi unitari
d) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006, se necessari
e) il cronoprogramma dei lavori o delle forniture
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale ed il prezzo o l’elenco prezzi unitari, purché conservati agli atti dall’Agenzia “in Liguria” e
controfirmati dai contraenti.
3. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati
al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati
progettuali.
art. 18 - Pagamenti in acconto
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori a richiesta dell’esecutore possono essere erogati, in base ai dati
risultanti da idonea documentazione, pagamenti in acconto del corrispettivo della fornitura, nei termini o
nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I mandati di pagamento delle rate di acconto sono autorizzati dal responsabile del procedimento sulla base
di idonea documentazione attestante la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto
il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun avanzamento.
art. 19 - Termini di pagamento
1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di
cui all’articolo 16 del presente Regolamento a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del
responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
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art. 20 - Penali
1. Il contratto di cui all’articolo 16 del presente Regolamento può indicare le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite
dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al suo dieci per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore dei lavori o del fornitore di beni o dei servizi, la totale o
parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è lui imputabile. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
4. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Dirigente dell’Agenzia “in Liguria” su proposta del
responsabile del procedimento.
art. 21 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” ed alla legge regionale della Liguria 11 marzo
2008 n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Codice dei contratti” e loro
successive modificazioni ed integrazioni.
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