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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
18 maggio 2011 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione
doganale – Connettori elettrici – Sottovoce 8536 69 – Spine e prese di
corrente»
Nel procedimento C-423/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania)
con decisione 11 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2010,
nella causa
Delphi Deutschland GmbH
contro
Hauptzollamt Düsseldorf,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalle sig.re C.
Toader e A. Prechal (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Delphi Deutschland GmbH, dall’avv. L. Harings, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.-R.
Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»)
figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987,
n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256, pag. 1). Per gli anni 2005, 2006 e 2007, tale
allegato è stato sostituito rispettivamente dagli allegati dei regolamenti
(CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1);
27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1), e 17 ottobre 2006, n. 1549
(GU L 301, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Delphi
Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Delphi Deutschland»), ricorrente
nella causa principale, e lo Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio doganale
principale di Düsseldorf), convenuto nella causa principale, in merito alla
classificazione doganale dei connettori elettrici.
Contesto normativo
3 La seconda parte della NC, nella sua versione derivante dal regolamento n.
1810/2004, contiene la sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi,
materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di
riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle
immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi
apparecchi».
4 La suddetta sezione XVI contiene il capitolo 85, rubricato «Macchine,
apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la
registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o
la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed
accessori di questi apparecchi». Tale capitolo comprende in particolare la
voce e le sottovoci seguenti:
«8536
«Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la
protezione, la diramazione, l’allacciamento o il
collegamento dei circuiti elettrici (per esempio
interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza,
limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente,
portalampade, cassette di giunzione) per una tensione
inferiore o uguale a 1 000 V:
(…)
8536 61
–
Portalampade, spine e prese di corrente:
–
–
Portalampade:
–
–
altre:
(…)
8536 69
8536 69 –
10
–
–
per cavi coassiali
8536 69 –
30
–
–
per circuiti stampati
8536 69 –
90
–
–
altre».
5 Tale capitolo include anche le seguenti sottovoci:
«8536
90
–
altri apparecchi:
(…)
8536 90 –
10
–
Connessioni ed elementi di contatto per fili e
cavi».
6 Le sottovoci menzionate ai punti 4 e 5 della presente sentenza sono le stesse
della versione della NC risultante dai regolamenti nn. 1719/2005 e
1549/2006 nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre
2007, n. 1214 (GU L 286, pag. 1).
7 In conformità dell’art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n.
2658/87, la Commissione redige le note esplicative relative alla NC, che
pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle
pubblicate il 28 febbraio 2006 (GU C 256, pag. 1), le quali fanno
riferimento alle voci e alle sottovoci della NC dell’anno 2005, riprese nel
regolamento n. 1810/2004, non contengono alcuna nota esplicativa per
quanto riguarda la sottovoce 8536 69.
8 Per contro, le note esplicative pubblicate il 30 maggio 2008 (GU C 133, pag.
1), le quali fanno riferimento alle voci e alle sottovoci della NC dell’anno
2008, riprese nel regolamento n. 1214/2007, precisano, a titolo delle
sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90:
«Queste sottovoci comprendono spinotti per antenna elettro-meccanici,
maschio e femmina, che consentono di effettuare connessioni elettriche
multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente
inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di
assemblaggio.
I connettori possono avere un cavo antenna maschio o femmina su
entrambi i lati, oppure uno dei due su un lato e sull’altro un diverso tipo di
contatto (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a
vite).
Nelle stesse sottovoci rientrano anche coppie di connettori consistenti in
uno spinotto per antenna (maschio e femmina) e una presa di corrente
(due pezzi distinti). Questi connettori (maschio e femmina) presentano un
altro tipo di contatto all’altra estremità.
Non rientrano in queste sottovoci elementi di connessione o contatti con i
quali sia possibile stabilire una connessione elettrica servendosi di altri
dispositivi (per es. un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite),
compresi invece nella sottovoce 8536 90».
Causa principale e questione pregiudiziale
9 Emerge dalla decisione di rinvio che la Delphi Deutschland, un’impresa attiva
nell’industria della componentistica per autoveicoli, importava connettori
elettrici definiti «terminals» e distinti in «female terminals» (terminali
femmina) e «male terminals» (terminali maschio). I prodotti, realizzati in
metallo prestampato (rame, ottone, lamiera d’acciaio), non avevano
isolamento e, in parte per esigenze di trasporto, erano collocati su nastri
metallici dai quali dovevano essere ritagliati per essere utilizzati.
10 Ai connettori vengono successivamente aggraffati (mediante crimpatura) i
cavi necessari. Per far ciò, il cavo viene fissato al connettore in questione
comprimendo le alette metalliche sporgenti posizionate all’estremità di
tale connettore ed esercitando un’ulteriore pressione sul cavo. In seguito i
«female terminals» e i «male terminals» vengono montati individualmente
su due contenitori di plastica tra loro complementari («female connector»
e «male connector»). A tal fine, il fissaggio dei connettori ai contenitori di
plastica avviene mediante uno specifico elemento in plastica. Nella
maggior parte dei citati contenitori anche i cavi vengono fissati mediante
un ulteriore elemento specifico in materiale plastico. Inoltre ai cavi e ai
contenitori può essere applicata un’ulteriore guarnizione. I cavi da
connettere fissati ai contenitori sopra descritti, compatibili l’uno con l’altro,
possono essere uniti in maniera rapida e sicura e poi disgiunti.
11 La connessione elettrica di due cavi, a cui sono crimpati rispettivamente
«female terminals» e «male terminals» compatibili, può a sua volta,
attraverso tali connettori, essere generata in modo veloce e sicuro ed
essere poi interrotta. Infatti, i «female terminals» sono configurati in
modo tale da inglobare completamente i «male terminals» fino alla parte
destinata alla crimpatura del cavo utilizzato, così da garantire una
connessione elettrica sicura. Tuttavia, di norma, il collegamento elettrico
così generato è di fatto fruibile soltanto laddove i due elementi di
connessione siano isolati.
12 Il 7 dicembre 2007 la Delphi Deutschland dichiarava all’ufficio doganale
aeroportuale, che dipende dallo Hauptzollamt Düsseldorf, gli elementi di
connessione e contatti, includendoli nella sottovoce 8536 90 10 della NC,
per poterli immettere in libera pratica, senza percezione di dazi doganali.
13 I prodotti di cui trattasi erano connettori maschio costituiti da spinotti di
metallo tra loro paralleli dorati ad un’estremità. Gli spinotti di metallo
servivano a generare connessioni elettriche con tensione inferiore ai 1000
V e non erano adatti ai cavi coassiali, ai circuiti stampati o agli aeromobili.
14
Sulla base delle analisi effettuate, lo Hauptzollamt Düsseldorf ha
considerato che i prodotti in parola dovessero essere classificati nella
sottovoce 8536 69 90 della NC. A questo titolo, esso imponeva, con
decisioni del 2 e 20 maggio nonché del 1° e 30 agosto 2008, il pagamento
di dazi doganali per un importo totale di EUR 112 823,62.
15 La Delphi Deutschland presentava avverso tali decisioni un reclamo, che lo
Hauptzollamt Düsseldorf rigettava, considerandolo infondato, con
decisione del 28 maggio 2009.
16 Investito della controversia tra la Delphi Deutschland e lo Hauptzollamt
Düsseldorf, il Finanzgericht Düsseldorf si interroga se la sottovoce 8536
69 della NC includa anche i connettori oggetto della causa principale.
17 Da un lato, secondo il giudice del rinvio, alla luce del solo testo in lingua
tedesca della sottovoce 8536 69 della NC e del sottotitolo in cui rientra
tale sottovoce, vale a dire «Portalampade, spine e prese di corrente», dal
momento che in tale sottotitolo è usato il termine «Steckvorrichtungen»
(spine e prese di corrente), la classificazione nella sottovoce 8536 69 90 è
corretta in quanto la connessione elettrica tra due cavi può essere
generata dall’introduzione di connettore in un altro con esso compatibile.
18 Dall’altro lato, il giudice del rinvio constata che le versioni inglese e
francese di tale testo utilizzano, per quanto riguarda la sottovoce 8536 90
della NC, rispettivamente i termini «plugs and sockets» e «fiches et prises
de courant», che riguardano piuttosto spine maschio e prese femmine.
19 Orbene, le citate prese, di norma, devono garantire anche l’isolamento
della linea nel punto di collegamento, cosa che i connettori di cui trattasi
non garantiscono. Detti connettori, inoltre, sebbene in grado di generare
una sola connessione elettrica a spina, sono meri componenti delle spine e
delle prese prodotte in una fase successiva dalla ricorrente nella causa
principale.
20 Ritenendo che la soluzione della controversia che è chiamato a risolvere
richieda l’interpretazione della sottovoce 8536 69 della NC, il Finanzgericht
Düsseldorf ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se i connettori elettrici descritti in modo più dettagliato nella [decisione
di rinvio] rientrino nella sottovoce 8536 69 della [NC]».
Sulla questione pregiudiziale
21 Occorre preliminarmente sottolineare che, quando la Corte è adita con
rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione
consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli
permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi,
piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più
che quest’ultima non dispone necessariamente di tutti gli elementi
indispensabili a tale riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare
comunque avvantaggiato a far questo (sentenza 28 ottobre 2010, causa
C-423/09, X, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 14 e
giurisprudenza ivi citata).
22 Orbene, alla luce dei chiarimenti contenuti nella decisione di rinvio, come
citati, in particolare, al punto 19 della presente sentenza, si deve
considerare che il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la
sottovoce 8536 69 della NC debba essere interpretata nel senso che
connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale sono esclusi
dalla citata sottovoce in quanto non garantiscono l’isolamento della linea
nel punto di collegamento o costituiscono meri componenti delle spine e
delle prese prodotte in una fase successiva.
23 Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e
facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle
merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e
proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note
delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenza X, cit., punto 15 e
giurisprudenza ivi citata).
24 Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione
europea e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e
codificazione delle merci, dall’Organizzazione mondiale delle dogane
forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle
varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza
X, cit., punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
25 Si deve rilevare che la sottovoce 8536 69 della NC reca il titolo «altre».
Tuttavia, come emerge dal testo delle sottovoci 8536 61 e 8536 69 della
NC nonché dal sottotitolo precedente tali due sottovoci, la sottovoce 8536
69 della NC si riferisce, in realtà, ai prodotti definiti in lingua tedesca
«Steckvorrichtungen» (spine e prese di corrente), in lingua inglese «plugs
and sockets» e in lingua francese «fiches et prises de courant».
26 In merito all’interpretazione della portata della sottovoce 8536 69 della NC,
occorre tener conto, inoltre, delle note esplicative, anche se queste ultime
fanno riferimento alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90 della NC,
nella sua versione risultante dal regolamento n. 1214/2007. In effetti,
poiché i testi delle citate sottovoci sono identici a quelli delle stesse
sottovoci della NC, nella sua versione risultante dai regolamenti nn.
1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006, non occorre, in linea di principio,
attribuire a queste ultime un senso diverso da quello che si deve
attribuire, tenendo conto delle note esplicative, alle prime.
27 Emerge dalle note esplicative relative alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536
69 90 della NC e, in particolare, dal loro primo paragrafo che le citate
sottovoci devono essere interpretate nel senso che esse comprendono gli
spinotti per antenna elettro-meccanici, maschio e femmina, che
consentono di effettuare connessioni elettriche multiple – per esempio tra
dispositivi, cavi e board – semplicemente inserendo il maschio nella
femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.
28 Ne consegue che le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti
rientranti nella sottovoce 8536 69 della NC consistono, come suggerito
dalla loro definizione e come lo confermano le note esplicative, nel fatto di
consentire operazioni di connessione elettrica in un modo ben specifico,
vale a dire semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun
bisogno di operazioni di assemblaggio.
29 Orbene, poiché vi sono prodotti che consentono di effettuare le citate
operazioni in siffatto modo, occorre considerare che essi rientrano nella
sottovoce 8536 69 della NC, senza che siano pertinenti, di per sé, le
circostanze che tali stessi prodotti non garantiscono l’isolamento della
linea nel punto di collegamento o che essi costituiscono meri componenti
delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva. Infatti, poiché la
citata sottovoce non comporta alcun riferimento a siffatte circostanze, si
deve dedurre che esse non hanno alcuna incidenza ai fini della
classificazione doganale di tali merci (v., per analogia, sentenze 25
maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 16, e X, cit.,
punto 34).
30 Si deve dunque risolvere la questione sottoposta dichiarando che la
sottovoce 8536 69 della NC, come modificata per gli anni 2005, 2006 e
2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione nn.
1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006, deve essere interpretata nel senso
che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono
esclusi dalla citata sottovoce allorché non garantiscono l’isolamento della
linea nel punto del collegamento o costituiscono meri componenti delle
spine e delle prese prodotte in una fase successiva, purché essi
consentano connessioni elettriche multiple – per esempio tra dispositivi,
cavi e board – semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza
alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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