Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena PROMEC - Promozione Modena Economica STATUTO Art. 1 - Costituzione e Sede E' costituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/9/1934, n. 2011 e dell'art. 2, comma 2, della legge 29/12/1993, n. 580, una Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena denominata "PRO.M.EC.- Promozione Modena Economica". L’Azienda ha la propria sede legale e amministrativa in via Ganaceto 113 - Modena. Secondo quanto stabilito dal "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" approvato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con decreto 2 Novembre 2005, n. 254, l'Azienda opera secondo le norme del Codice Civile ed è dotata, nei confronti della Camera di Modena, di autonomia fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal presente Statuto e dal citato regolamento. Art. 2 – Oggetto L’Azienda speciale ha per oggetto la realizzazione di attività a favore della internazionalizzazione delle imprese modenesi specialmente di quelle medie e piccole, nonché di favorire i necessari supporti operativi alle stesse. Per raggiungere tali obiettivi in particolare: a) realizza attività progettate per favorire lo sviluppo dei rapporti e degli scambi commerciali con l’estero mirati, in particolare, a supportare le piccole e medie imprese operanti in provincia di Modena; b) fornisce, anche mediante l’apertura di “sportelli” all’estero, i necessari supporti operativi che permettono alle imprese modenesi di raggiungere più agevolmente i loro obiettivi sui mercati esteri; c) informa le imprese in materia di: - partecipazione a convegni, mostre e fiere, - aree commerciali internazionali e loro aspetto giuridico-amministrativo - qualità e innovazione tecnologica, - linee di prodotto e loro distinzione in rapporto al mercato, - incentivazioni previste dalle normative locali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie d) svolge attività di formazione nei campi specifici attinenti l’internazionalizzazione a favore delle imprese della provincia; e) espleta attività ed eroga servizi delegati dalla Camera di Commercio; f) favorisce la partecipazione societaria all’estero di aziende modenesi. Quale strumento operativo della Camera di Commercio di Modena, l'Azienda opera secondo le direttive impartite dalla Giunta camerale, assicurando, tramite il Segretario Generale della Camera ed il Direttore dell'Azienda stessa, un efficace coordinamento tra la propria attività e l'adempimento dei compiti dell'Ente camerale in materia di promozione economica; collabora, altresì, con le varie organizzazioni imprenditoriali locali. L'Azienda agisce in armonia con gli orientamenti generali della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, ed in rapporto con gli organismi competenti. Essa non persegue fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico assumendo ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sopra elencati, escludendo interventi di mero sostegno finanziario. Art. 3 – Organi Gli Organi dell'Azienda sono: - Il Consiglio d'Amministrazione, - Il Presidente, - Il Collegio dei Revisori. Art. 4 - Il Consiglio d'Amministrazione Il Consiglio d'Amministrazione è composto: dal Presidente di cui al successivo articolo 7, che lo presiede, e da quattro membri nominati dalla Giunta Camerale, di cui almeno due facenti parte della Giunta stessa. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale pro-tempore della Camera di Commercio, qualora già non rivesta la qualifica di Direttore dell'Azienda Speciale nonché due esperti indicati dalla Giunta camerale, potendo altresì essere presenti uno o più iQYLWDWL indicati dal Presidente Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Azienda. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Art. 5 - Compiti del Consiglio d'Amministrazione Il Consiglio provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda, operando nei limiti stabiliti dallo Statuto e della disponibilità di bilancio. In particolare, il Consiglio: a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da una dettagliata relazione illustrativa, alla Camera di Commercio per l'approvazione; b) approva i progetti e le iniziative necessari per il perseguimento degli scopi aziendali; c) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione dei servizi; d) nomina due Vice Presidenti scegliendo due dei suoi membri; e) nomina il Direttore; f) determina, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale, il contingente massimo di personale per lo svolgimento delle attività programmate, fatta salva la possibilità di utilizzare minore personale, in base alle esigenze; ne stabilisce anche la qualifica e il tipo di contratto da stipulare; g) determina i limiti di spesa per il personale, dipendente e non, e stabilisce i criteri ai quali si deve attenere il Direttore nella gestione di detto personale, come previsto nel successivo art. 10; h) delibera in merito alla stipulazione di contratti e convenzioni, conferimento di incarichi e compensi a terzi, compresi i Revisori dei Conti, il Direttore e il personale camerale che, eventualmente, presti la propria attività a favore dell'Azienda al di fuori dell'orario di lavoro fissato dalla Camera; i) delibera in merito a tutte le spese, con potere di delega nei confronti del Presidente, del Direttore e del Responsabile Amministrativo. Art. 6 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in relazione alle attività da svolgere, e comunque almeno tre volte all'anno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti, indicando gli argomenti da trattare. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, sono diramate almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a tre in caso di urgenza. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione alle riunioni, ai componenti del Consiglio spetta un gettone di importo fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti. I componenti residenti al di fuori del comune di Modena potranno richiedere il rimborso delle spese secondo quanto previsto nell'apposito regolamento. La mancata partecipazione senza giustificazione a più di tre riunioni consecutive da parte dei componenti del Consiglio dovrà essere segnalata all'Ente che li ha nominati affinché valuti l'opportunità di provvedere alla loro sostituzione per evitare che si determini l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio stesso. Art. 7 -Il Presidente Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Modena, o altro componente della Giunta camerale scelto dalla Giunta stessa. Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca il Consiglio d'amministrazione, determina l'ordine del giorno e presiede le riunioni regolandone lo svolgimento. In caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella successiva riunione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Al Presidente spetta una indennità di carica fissata nei limiti previsti dalle norme vigenti. Art. 8 - Collegio dei Revisori dei conti Secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005, il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione. Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione, ovvero 3 anni dalla sua costituzione. In relazione alla loro attività, ai componenti del Collegio spetta un compenso nei limiti fissati dalla disposizioni vigenti nel tempo, oltre al gettone di presenza e all'eventuale rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione previsti per i componenti del Consiglio stesso. Art. 9 - Compiti e modalità di controllo I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda. Il Collegio dei Revisori effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, di cui debbono poi riferire al Collegio, e a tal fine hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Di tutte le riunioni del Collegio deve essere redatto verbale da far pervenire, entro cinque giorni, al Presidente dell'Azienda e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, anche alla Giunta della Camera di Commercio. In particolare i revisori, collegialmente, debbono provvedere a: a) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; b) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili; c) redigere una relazione al bilancio preventivo dalla quale risulti un parere circa l'attendibilità delle entrate e delle spese; d) redigere una relazione al bilancio consuntivo che attesti: l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio; - la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, - l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati, - la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali. Art. 10 – Direttore Il Direttore dell'Azienda Speciale è persona dotata di specifiche capacità, qualificazione professionale ed esperienza in relazione agli scopi statutari. Può essere scelto anche fra il personale camerale con qualifica dirigenziale e viene nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale. Nel caso in cui sia nominata una persona esterna all'Amministrazione camerale, questa verrà assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti d'azienda del commercio o verrà instaurato, con essa, un apposito rapporto di lavoro scelto fra quelli previsti dalle normative vigenti. Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Il Direttore è il capo del personale dell'Azienda, ha la responsabilità organizzativa della struttura e risponde del suo operato al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Previa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri da applicare e nei limiti di spesa stabiliti dallo stesso, il direttore: a) adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni del personale a tempo indeterminato stipulandone i contratti, definisce l’inquadramento nelle qualifiche previste dal CCNL di categoria, stabilisce il trattamento economico, provvede altresì in merito alle cessazioni dei rapporti di lavoro. b) stipula contratti di lavoro a tempo determinato definendone il trattamento economico. c) assegna i premi di risultato e di produttività al personale d) relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito all’espletamento delle funzioni sopra attribuitegli Al Direttore spetta un compenso a carico del Bilancio dell'Azienda fissato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Art. 11 – Personale Per il suo funzionamento, l'azienda potrà avvalersi di: a) personale assunto direttamente dall'Azienda in relazione alle proprie esigenze e nei limiti stabiliti dal contingente approvato dalla Camera di Commercio, con contratto di diritto privato nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commerciale; b) personale della Camera di Commercio distaccato a tempo pieno o a tempo parziale secondo modalità predefinite; c) personale della Camera di Commercio da utilizzare saltuariamente o per particolari attività, al di fuori dell'orario di lavoro da prestare alla Camera e subordinatamente all'autorizzazione della Giunta camerale; d) consulenti ed esperti per la trattazione di problemi specifici o per la realizzazione di progetti o attività non ricorrenti per i quali non sia possibile utilizzare il personale a disposizione. Fra il personale di cui alle lettere a) e b), il Consiglio dovrà scegliere, su proposta del Direttore, il Responsabile Amministrativo dell'Azienda. Il contingente di personale, con la precisazione delle qualifiche e dei livelli retributivi, viene fissato dal Consiglio di amministrazione da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta camerale. Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere, nei casi e con i limiti fissati dalla normativa vigente, un equo compenso da determinare in relazione all'impegno e alla professionalità richiesti. Il personale operante presso l'azienda dovrà prestare servizio secondo le direttive impartite dal Direttore e con le modalità previste dall'apposito regolamento. Art. 12 – Entrate L'azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate: - proventi derivanti dalla prestazione di servizi, - contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio di Modena e di altri enti. Art. 13 - Fondo di dotazione Il Fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle attrezzature, dai libri e dagli strumenti informatici assegnati in dotazione, di norma gratuitamente, dalla Camera di Commercio di Modena. Di tali beni, unitamente agli eventuali altri beni acquistati direttamente dall'Azienda, viene redatto un inventario che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale. Art. 14 – Bilanci L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, e contenenti tutti gli elementi per una adeguata valutazione dei programmi e delle spese, sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e trasmessi in tempo utile perché la Giunta Camerale possa esaminarli ed approvarli quali allegati al Bilancio della Camera di Commercio. Art. 15 - Servizio di cassa e documenti contabili Il servizio di cassa è di norma espletato dall'istituto di credito che già svolge tale funzione per conto della Camera di Commercio. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati in base ai criteri fissati dal regolamento di cui al D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005. Art. 16 - Modificazioni dello statuto Il presente statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale anche su proposta delConsiglio di Amministrazione dell'Azienda. Art. 17 - Scioglimento dell'Azienda L'Azienda può essere sciolta in ogni momento con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Modena. In tal caso, la Camera di Commercio di Modena subentra in tutti i rapporti instaurati dall'Azienda, ad esclusione di quelli relativi al personale che, in nessun caso, potrà vantare alcun diritto in ordine al mantenimento del posto.