Statuto di PROMEC

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Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena
PROMEC - Promozione Modena Economica
STATUTO
Art. 1 - Costituzione e Sede
E' costituita ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/9/1934, n. 2011 e dell'art. 2, comma 2, della legge
29/12/1993, n. 580, una Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena denominata
"PRO.M.EC.- Promozione Modena Economica".
L’Azienda ha la propria sede legale e amministrativa in via Ganaceto 113 - Modena. Secondo
quanto stabilito dal "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
delle Camere di Commercio" approvato dal Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato con decreto 2 Novembre 2005, n. 254, l'Azienda opera secondo le norme del
Codice Civile ed è dotata, nei confronti della Camera di Modena, di autonomia fiscale,
amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal presente Statuto e dal citato
regolamento.
Art. 2 – Oggetto
L’Azienda speciale ha per oggetto la realizzazione di attività a favore della internazionalizzazione
delle imprese modenesi specialmente di quelle medie e piccole, nonché di favorire i necessari
supporti operativi alle stesse.
Per raggiungere tali obiettivi in particolare:
a) realizza attività progettate per favorire lo sviluppo dei rapporti e degli scambi commerciali con
l’estero mirati, in particolare, a supportare le piccole e medie imprese operanti in provincia di
Modena;
b) fornisce, anche mediante l’apertura di “sportelli” all’estero, i necessari supporti operativi che
permettono alle imprese modenesi di raggiungere più agevolmente i loro obiettivi sui mercati esteri;
c) informa le imprese in materia di:
- partecipazione a convegni, mostre e fiere,
- aree commerciali internazionali e loro aspetto giuridico-amministrativo
- qualità e innovazione tecnologica,
- linee di prodotto e loro distinzione in rapporto al mercato,
- incentivazioni previste dalle normative locali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie
d) svolge attività di formazione nei campi specifici attinenti l’internazionalizzazione a favore delle
imprese della provincia;
e) espleta attività ed eroga servizi delegati dalla Camera di Commercio;
f) favorisce la partecipazione societaria all’estero di aziende modenesi.
Quale strumento operativo della Camera di Commercio di Modena, l'Azienda opera secondo le
direttive impartite dalla Giunta camerale, assicurando, tramite il Segretario Generale della Camera
ed il Direttore dell'Azienda stessa, un efficace coordinamento tra la propria attività e l'adempimento
dei compiti dell'Ente camerale in materia di promozione economica; collabora, altresì, con le varie
organizzazioni imprenditoriali locali.
L'Azienda agisce in armonia con gli orientamenti generali della programmazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia, ed in rapporto con gli organismi competenti.
Essa non persegue fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico assumendo ogni iniziativa
utile al raggiungimento degli scopi sopra elencati, escludendo interventi di mero sostegno
finanziario.
Art. 3 – Organi
Gli Organi dell'Azienda sono:
- Il Consiglio d'Amministrazione,
- Il Presidente,
- Il Collegio dei Revisori.
Art. 4 - Il Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio d'Amministrazione è composto: dal Presidente di cui al successivo articolo 7, che lo
presiede, e da quattro membri nominati dalla Giunta Camerale, di cui almeno due facenti parte della
Giunta stessa.
Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale pro-tempore
della Camera di Commercio, qualora già non rivesta la qualifica di Direttore dell'Azienda Speciale
nonché due esperti indicati dalla Giunta camerale, potendo altresì essere presenti uno o più iQYLWDWL
indicati dal Presidente
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Azienda.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 5 - Compiti del Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda, operando
nei limiti stabiliti dallo Statuto e della disponibilità di bilancio.
In particolare, il Consiglio:
a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da una dettagliata
relazione illustrativa, alla Camera di Commercio per l'approvazione;
b) approva i progetti e le iniziative necessari per il perseguimento degli scopi aziendali;
c) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione dei
servizi;
d) nomina due Vice Presidenti scegliendo due dei suoi membri;
e) nomina il Direttore;
f) determina, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale, il
contingente massimo di personale per lo svolgimento delle attività programmate, fatta salva la
possibilità di utilizzare minore personale, in base alle esigenze; ne stabilisce anche la qualifica e il
tipo di contratto da stipulare;
g) determina i limiti di spesa per il personale, dipendente e non, e stabilisce i criteri ai quali si deve
attenere il Direttore nella gestione di detto personale, come previsto nel successivo art. 10;
h) delibera in merito alla stipulazione di contratti e convenzioni, conferimento di incarichi e
compensi a terzi, compresi i Revisori dei Conti, il Direttore e il personale camerale che,
eventualmente, presti la propria attività a favore dell'Azienda al di fuori dell'orario di lavoro fissato
dalla Camera;
i) delibera in merito a tutte le spese, con potere di delega nei confronti del Presidente, del Direttore
e del Responsabile Amministrativo.
Art. 6 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in
relazione alle attività da svolgere, e comunque almeno tre volte all'anno, ovvero quando ne facciano
richiesta scritta almeno tre componenti, indicando gli argomenti da trattare.
Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, sono diramate almeno
otto giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a tre in caso di urgenza.
Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la partecipazione alle riunioni, ai componenti del Consiglio spetta un gettone di importo fissato
nei limiti previsti dalle norme vigenti. I componenti residenti al di fuori del comune di Modena
potranno richiedere il rimborso delle spese secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.
La mancata partecipazione senza giustificazione a più di tre riunioni consecutive da parte dei
componenti del Consiglio dovrà essere segnalata all'Ente che li ha nominati affinché valuti
l'opportunità di provvedere alla loro sostituzione per evitare che si determini l'impossibilità di un
regolare funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 7 -Il Presidente
Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Modena, o
altro componente della Giunta camerale scelto dalla Giunta stessa.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca il Consiglio d'amministrazione, determina
l'ordine del giorno e presiede le riunioni regolandone lo svolgimento.
In caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio
d'Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella successiva riunione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Al Presidente spetta una indennità di carica fissata nei limiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 8 - Collegio dei Revisori dei conti
Secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005, il Collegio dei Revisori
dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo con funzioni di
Presidente e uno supplente nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno effettivo
nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla
Regione.
Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione, ovvero 3 anni dalla sua costituzione.
In relazione alla loro attività, ai componenti del Collegio spetta un compenso nei limiti fissati dalla
disposizioni vigenti nel tempo, oltre al gettone di presenza e all'eventuale rimborso delle spese per
la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione previsti per i componenti del
Consiglio stesso.
Art. 9 - Compiti e modalità di controllo
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano il
controllo sulla gestione dell'azienda.
Il Collegio dei Revisori effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di
cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia.
I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di
controllo, di cui debbono poi riferire al Collegio, e a tal fine hanno diritto a prendere visione di tutti
gli atti e documenti amministrativi e contabili.
Di tutte le riunioni del Collegio deve essere redatto verbale da far pervenire, entro cinque giorni, al
Presidente dell'Azienda e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, anche alla Giunta della
Camera di Commercio.
In particolare i revisori, collegialmente, debbono provvedere a:
a) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e
regolamentari;
b) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
c) redigere una relazione al bilancio preventivo dalla quale risulti un parere circa l'attendibilità delle
entrate e delle spese;
d) redigere una relazione al bilancio consuntivo che attesti: l'esistenza delle attività e passività e la
loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione,
- l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati,
- la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali.
Art. 10 – Direttore
Il Direttore dell'Azienda Speciale è persona dotata di specifiche capacità, qualificazione
professionale ed esperienza in relazione agli scopi statutari.
Può essere scelto anche fra il personale camerale con qualifica dirigenziale e viene nominato con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta
Camerale.
Nel caso in cui sia nominata una persona esterna all'Amministrazione camerale, questa verrà
assunta con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti
d'azienda del commercio o verrà instaurato, con essa, un apposito rapporto di lavoro scelto fra quelli
previsti dalle normative vigenti.
Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di
Amministrazione e del Presidente.
Il Direttore è il capo del personale dell'Azienda, ha la responsabilità organizzativa della struttura e
risponde del suo operato al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
Previa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei criteri da applicare e nei limiti
di spesa stabiliti dallo stesso, il direttore:
a) adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni del personale a tempo indeterminato
stipulandone i contratti, definisce l’inquadramento nelle qualifiche previste dal CCNL di categoria,
stabilisce il trattamento economico, provvede altresì in merito alle cessazioni dei rapporti di lavoro.
b) stipula contratti di lavoro a tempo determinato definendone il trattamento economico.
c) assegna i premi di risultato e di produttività al personale
d) relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito all’espletamento delle funzioni
sopra attribuitegli Al Direttore spetta un compenso a carico del Bilancio dell'Azienda fissato dal
Consiglio di Amministrazione nei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 11 – Personale
Per il suo funzionamento, l'azienda potrà avvalersi di:
a) personale assunto direttamente dall'Azienda in relazione alle proprie esigenze e nei limiti stabiliti
dal contingente approvato dalla Camera di Commercio, con contratto di diritto privato nell'ambito
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commerciale;
b) personale della Camera di Commercio distaccato a tempo pieno o a tempo parziale secondo
modalità predefinite;
c) personale della Camera di Commercio da utilizzare saltuariamente o per particolari attività, al di
fuori dell'orario di lavoro da prestare alla Camera e subordinatamente all'autorizzazione della
Giunta camerale;
d) consulenti ed esperti per la trattazione di problemi specifici o per la realizzazione di progetti o
attività non ricorrenti per i quali non sia possibile utilizzare il personale a disposizione.
Fra il personale di cui alle lettere a) e b), il Consiglio dovrà scegliere, su proposta del Direttore, il
Responsabile Amministrativo dell'Azienda.
Il contingente di personale, con la precisazione delle qualifiche e dei livelli retributivi, viene fissato
dal Consiglio di amministrazione da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta camerale.
Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale, il Consiglio di Amministrazione potrà
riconoscere, nei casi e con i limiti fissati dalla normativa vigente, un equo compenso da determinare
in relazione all'impegno e alla professionalità richiesti.
Il personale operante presso l'azienda dovrà prestare servizio secondo le direttive impartite dal
Direttore e con le modalità previste dall'apposito regolamento.
Art. 12 – Entrate
L'azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi,
- contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio di Modena e di altri enti.
Art. 13 - Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle attrezzature, dai libri e dagli
strumenti informatici assegnati in dotazione, di norma gratuitamente, dalla Camera di Commercio
di Modena.
Di tali beni, unitamente agli eventuali altri beni acquistati direttamente dall'Azienda, viene redatto
un inventario che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.
Art. 14 – Bilanci
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati dalle relazioni del Presidente e del Collegio
dei Revisori, e contenenti tutti gli elementi per una adeguata valutazione dei programmi e delle
spese, sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e trasmessi in tempo utile perché la Giunta
Camerale possa esaminarli ed approvarli quali allegati al Bilancio della Camera di Commercio.
Art. 15 - Servizio di cassa e documenti contabili
Il servizio di cassa è di norma espletato dall'istituto di credito che già svolge tale funzione per conto
della Camera di Commercio. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati in base ai criteri fissati dal
regolamento di cui al D.P.R. 254 del 2 Novembre 2005.
Art. 16 - Modificazioni dello statuto
Il presente statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale anche su
proposta delConsiglio di Amministrazione dell'Azienda.
Art. 17 - Scioglimento dell'Azienda
L'Azienda può essere sciolta in ogni momento con deliberazione della Giunta della Camera di
Commercio di Modena.
In tal caso, la Camera di Commercio di Modena subentra in tutti i rapporti instaurati dall'Azienda,
ad esclusione di quelli relativi al personale che, in nessun caso, potrà vantare alcun diritto in ordine
al mantenimento del posto.
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