Consiglio di Stato Diritto di visione 7. Il diritto a prendere visione

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Diritto di visione
7. Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento, previsto a favore dei soggetti partecipanti al
procedimento dall'art. 10, lett. a), della legge 7 agosto 1990 n. 241, si configura come il medesimo diritto
di accesso ai documenti amministrativi di cui al seguente art. 22; pertanto, essendo in entrambe le
ipotesi normative, identico il fine del riconoscimento di tale diritto, ad entrambe è applicabile lo speciale
procedimento di tutela giurisdizionale, regolato dall'art. 25, comma quinto, della legge stessa, per altro,
temporaneamente bloccato dalla prescrizione dell'art. 31, in base alla quale le norme sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'art. 24 della legge.
Sez. VI, sent. n. 630 del 09-09-1992, Ministero della pubblica istruzione di Mantova c. Monari (p.d.
923106).
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Diritto di visione
8. Ancorché sia possibile una teorica differenziazione classificatoria tra il diritto di visione (previsto
dall'art. 10, comma primo, lett. a), della legge 7 agosto 1990 n. 241) e il "diritto di accesso"
(contemplato nell'art. 22 della stessa legge), proponibile non in termini di prevalenza o di assorbenza, ma
a seconda che il diritto stesso sia legato al riconoscimento della qualità di parte in un determinato
procedimento ovvero in relazione all'attività amministrativa nel suo complesso, la tutela che la citata
legge n. 241 del 1990 accorda a tale situazione soggettiva appare unica, tanto se essa si manifesti in
sede partecipativa procedimentale quanto se essa attenga alla conoscenza dei documenti amministrativi;
ne consegue che, in virtù della riserva contenuta nell'inciso della ultima parte della lett. a) del richiamato
art. 10, il diritto previsto in tale articolo non può che avere natura programmatica.
Sez. IV, sent. n. 530 del 12-05-1993, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato c. Soc. I.B.M.
Semea (p.d. 931715).
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Diritto d'accesso
29. L'accesso dei soggetti interessati di cui alla L. n. 241/1990 è un istituto che consente ai singoli
soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni
soggettive eventualmente lese.
Sez. IV, sent. n. 4855 del 21-08-2006 (ud. del 28-04-2006), C.V. c. Comune di Solofra
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Diritto d'accesso
30. Il "diritto" di accesso non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della
situazione sottostante, ma ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale
e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo. Il "diritto" di accesso è collegato a una riforma di
fondo dell'Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,
che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto
all'organizzazione e alla attività amministrativa. Evidente che in tale contesto si creino ambiti soggettivi
normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro:
interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi di situazioni
soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare
dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse
giuridicamente rilevante. Ma l'esercizio di tali poteri strumentali di accesso, tutelati dalla L. n. 241/1990 e
successive modificazioni, deve ritenersi una facoltà dell'interessato, che può anche supporre preferibile
l'instaurazione immediata del giudizio amministrativo, salvo poi l'attivazione dei poteri istruttori da parte
del Giudice amministrativo. Per cui, dal mancato esercizio del "diritto" di accesso, il Giudice
amministrativo non può far scaturire conseguenze negative in ordine all'onere della prova a carico del
soggetto.
Sez. V, sent. n. 5438 del 18-09-2006 (ud. del 23-03-2006), P.G. c. USL n. xxx della Regione Campania
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Diritto d'accesso
31. La regola della notificazione ad almeno un controinteressato vale anche per lo speciale giudizio
d'accesso agli atti amministrativi disciplinato dall'art. 25 L. n. 241/1990.
Sez. V, sent. n. 5434 del 18-09-2006 (ud. del 21-04-2006), D.F. c. Regione Calabria
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Diritto d'accesso
32. Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso di cui alla L. n. 241/1990, non sussiste
l'obbligo per la segreteria di comunicare alle parti l'avviso di udienza, giacché la trattazione dei ricorsi in
camera di consiglio interviene in base a criteri automatici che tengono conto della notifica e del deposito
dell'atto introduttivo del giudizio.
Sez. IV, sent. n. 5751 del 02-10-2006 (ud. del 27-06-2006), P.S. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Comando generale della GdF
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Diritto d'accesso
36. Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi non può essere collegato alle
convinzioni dei destinatari a proposito della illegittimità dell'attività amministrativa, dovendo, invece,
essere in relazione solo con la piena conoscenza del provvedimento lesivo, non mutando nulla, a tal
proposito, l'obbligo, codificato dalla L. n. 241/1990, di consentire agli interessati l'accesso alla
documentazione, al cui ritardato adempimento l'ordinamento soccorre con la possibilità, accordata
all'interessato, di proporre motivi aggiunti, e, con gli stessi, anche di introdurre l'impugnazione di atti e
provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale.
Sez. VI, sent. n. 2542 del 21-05-2007 (ud. del 13-03-2007), S. s.r.l. c. Amministrazione Provinciale di
Cagliari e altri
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37. La circostanza che l'Agenzia delle entrate abbia qualificato come illeciti alcuni fatti accertati rende
manifesto l'interesse dei soggetti coinvolti a non rendere accessibili gli atti, a tutela della loro
riservatezza.
Sez. IV, sent. n. 6792 del 21-11-2006 (ud. del 03-11-2006), G.F. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze e altri
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Diritto d'accesso
38. Poiché il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti
dall'ordinario accesso di cui alla L. n. 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi,
non prendendosi in considerazione la posizione di coloro che potrebbero opporsi all'accesso (cui si
accorda come unica protezione l'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale, con possibilità di
far eventualmente valere, nelle sedi competenti, la violazione di tale obbligo ), nel caso si voglia accedere
agli atti relativi alla valutazione dei dirigenti, non si può opporre la violazione dell'art. 1,comma 5 del
D.Lgs. n. 286/1999, che pone un divieto d'accesso agli atti relativi a tale valutazione, essendo, detto
divieto riferito al solo accesso previsto dalla L. n. 241/1990.
Sez. V, Sent. n. 5264 del 09-10-2007 (ud. del 23-01-2007), Comune di Ancona c. G.M.
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Diritto d'accesso
39. Il diritto di accesso è senz'altro garantito, dalla L. n. 241/1990, per la tutela delle posizioni giuridiche
in sede giurisdizionale.
Sez. IV, Sent. n. 6553 del 19-12-2007 (ud. del 13-11-2007), Ministero della Difesa c. C.V.
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Diritto d'accesso
40. Si deve ritenere che il Codacons abbia diritto di accedere al bilancio dettagliato delle spese sostenute
dall'Ufficio del difensore civico, affrontate in un determinato anno, trattandosi di informazioni specifiche e
circostanziate di interesse della suddetta Associazione, per il proficuo svolgimento della propria attività.
Sez. V, Sent. n. 5780 del 07-11-2007 (ud. del 05-06-2007), Codacons c. Ufficio Del Difensore Civico Del
Comune Di Roma
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Diritto d'accesso
41. Pur dovendosi ritenere legittimato il Codacons a richiedere informazioni sull'attività del difensore
civico (non potendosi escludere l'incidenza della sua attività sugli interessi dei consumatori e degli utenti),
si deve considerare legittimamente negato l'accesso a detta Associazione, rispetto ai documenti del
Difensore, qualora la richiesta di informazioni sia sostanzialmente rivolta ad un controllo generalizzato,
configurandosi, quindi, come generica pretesa, tendente ad una sorta di controllo ispettivo diffuso
sull'attività del Difensore civico.
Sez. V, Sent. n. 5780 del 07-11-2007 (ud. del 05-06-2007), Codacons c. Ufficio Del Difensore Civico Del
Comune Di Roma
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Diritto d'accesso
43. Non può ritenersi idonea a giustificare il diniego all'istanza di accesso agli atti, da parte di un
consigliere comunale, una motivazione che faccia riferimento al carattere di atto interno, per il buon
andamento degli uffici, di quello richiesto, apparendo, tale spiegazione, generica ed ingiustificata, in
relazione a quanto dispone l'art. 43 D.Lgs. n. 267/2000.
Sez. V, Sent. n. 166 del 23-01-2008 (ud. del 20-06-2006), Z M. c. Comune Di Montaguto
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Diritto d'accesso
44. Si deve ritenere che i consiglieri comunali abbiano diritto di accesso rispetto a tutte le notizie e le
informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
Sez. V, Sent. n. 166 del 23-01-2008 (ud. del 20-06-2006), Z.M. c. Comune Di Montaguto
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Diritto d'accesso
45. Il diritto di accesso si deve ritenere riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, purchè si tratti di un interesse diretto, concreto ed attuale.
Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per
le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis)
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Diritto d'accesso
46. Poiché il diritto di accesso non può trasformarsi in un generalizzato conferimento agli amministrati di
poteri ispettivi che, per quanto mossi da finalità di pubblico interesse, esulano dalle finalità della L. n.
241/1990 (rientrando propriamente nella disciplina dei controlli), è legittimo il diniego alla presa di
conoscenza di una serie generalizzata di atti, per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento
con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino la materiale esistenza alla data della
richiesta.
Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per
le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis)
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Diritto d'accesso
47. In presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso
a strumenti privatistici, per il soddisfacimento di tali interessi, si deve ritenere ammissibile il diritto di
accesso con riferimento ad attività la cui disciplina sostanziale (sia pubblicistica che privatistica) non
escluda comunque l'applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, necessari per la corretta
gestione di interessi collettivi.
Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per
le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis)
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Diritto d'accesso
48. In materia di accesso ai documenti, poiché l'art. 6 del D.P.R. n. 184/2006 prevede che il richiedente
debba avere un congruo periodo di tempo, per prendere visione dei documenti e comunque non inferiore
a quindici giorni, si deve ritenere illegittimo consentire l'accesso ai documenti per un numero di giorni
inferiore a quello normativamente previsto, dovendo, almeno tale termine minimo, essere garantito
all'interessato.
Sez. VI, Sent. n. 1051 del 11-03-2008 (ud. del 14-12-2007), P.M. c. Istituto musicale pareggiato "G.V."
di Ravenna e altri
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Diritto d'accesso
49. L'accesso ai documenti amministrativi, ex L. n. 241/1990, è finalizzato a consentire al richiedente,
che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli archivi
dell'Amministrazione e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa di porre in essere
un'attività di elaborazione di dati e documenti in suo possesso, esulando dall'ambito di esperibilità di tale
azione quei documenti la cui esibizione imporrebbe all'Amministrazione la prestazione di un facere,
consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi.
Sez. V, Sent. n. 1604 del 14-04-2008 (ud. del 03-10-2006), Ditta F.Lli C. s.r.l. c. Azienda Usl N. 4 di
Prato
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Ambito di applicazione
56. Le domande di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali aventi ad oggetto "aree" di
attività genericamente descritte, funzioni, e un cospicuo numero di copie di documenti riguardanti atti
protocollati in un ristretto numero di giorni, sono richieste da ritenersi non coerenti con il mandato ed i
compiti, definiti dalla legge, per i suddetti soggetti, configurandosi come forme di controllo specifico, non
già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri
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Ambito di applicazione
57. La disposizione regolamentare che, per l'accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali,
dispone la formulazione di una sola domanda per ogni documento, trova giustificazione in quelle evidenti
esigenze di funzionalità dell'Amministrazione locale che sono un limite intrinseco a qualsiasi attività che
miri al corretto svolgimento dell'attività amministrativa, come può e deve essere quella dei consiglieri
comunali che ne vogliano conoscere in modo conforme ai compiti loro assegnati dalla legge. In caso
contrario, l'attività degli uffici sarebbe manifestamente ostacolata da pluralità di domande, che si
convertono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti degli stessi uffici, con deviazione dai fini
delle funzioni connesse ai consiglieri degli enti locali.
Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri
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Ambito di applicazione
58. La limitazione dell'accesso agli atti contenuto in un regolamento per l'accesso agli atti da parte dei
consiglieri comunali, consistentente nell'incombente di formulare singole istanze per singoli documenti,
non rende eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto, se non quando è eccessivamente ampia la
domanda formulata, perché riferentesi ad una molteplicità di atti; ed, infatti, per poche e ragionevoli
richieste, dover presentare singoli moduli, con le indicazioni prescritte, non comporta oneri seri.
Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri
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Ambito di applicazione
60. Poiché le regole dettate in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto di accesso
ai relativi atti, (secondo quanto dispone la L. n. 241/1990), si applicano non solo alle pubbliche
amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di
interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, ed
altre simili, non può fondatamente negarsi che la Società Autostrade per l'Italia s.p.a., concessionaria
dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, di autostrade, si debba considerare assoggettata a
tali regole.
Sez. IV, Sent. n. 4645 del 05-09-2007 (ud. del 29-05-2007), A. S.p.A. c. B. S.p.A.
Cassazione Civile
Rapporti con l'art. 210 c.p.c.
(sentenza)
1. Il rigetto dell'istanza di esibizione di un documento della Pubblica Amministrazione, proposta ai sensi
dell'art. 210 cod. proc. civ., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso,
avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse
sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre
l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere
processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza
dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta
istruttoria ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.
Sez. I, sent. n. 7318 del 09-08-1996, Soc. Ford Italiana c. Ministero delle finanze (rv 499072).
Cassazione Civile
Controversie nei confronti dello Stato
(sentenza)
2. Il riconoscimento in capo a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconoscimento operato con l'art. 22 della
legge n. 241 del 1990, non esclude la rilevanza del "fatto dell'avversario" che abbia impedito la
conoscenza e la produzione in giudizio dei documenti contenuti nel fascicolo, né genera automaticamente
la negligenza di colui che abbia trascurato di acquisire la documentazione sulla quale si fonda la propria
domanda. Tale conclusione si impone con ancor maggiore evidenza nei casi in cui l'avversario sia la
Pubblica Amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, rappresentando la stessa in
piena autonomia, difende gli interessi unitari della collettività nazionale. Sicché, il privato può
legittimamente attendersi che la controparte pubblica esamini e produca tutta la documentazione
rilevante, e non è assoggettato all'onere di richiedere copia di documenti di cui non abbia conoscenza o di
chiedere di esaminare tutti quelli che lo riguardano.
Sez. I, sent. n. 550 del 21-01-1999, Redaelli c. Ministero del tesoro (rv 522500).
Cassazione Civile
Controversia nei confronti di amministrazione locale per la parziale restituzione di somme versate per il
rilascio di copia di atti amministraivi
(sentenza)
4. La somma richiesta dall'Amministrazione per il rilascio di copia dell'atto amministrativo costituisce uno
dei requisiti per l'esercizio del diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e seguenti, onde la controversia instaurata da un cittadino contro il Comune al fine di ottenere la
restituzione di una parte della somma (ritenuta eccessiva) richiesta per il rilascio di copia di un rapporto
della Polizia municipale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art.
25 della legge n. 241 del 1990 cit., trattandosi di impugnazione di una determinazione amministrativa
concernente il diritto di accesso.
Sez. U., sent. n. 131 del 13-04-2000, Comune di Genova c. Trevisan (rv 535636).
Cassazione Civile
Impiego pubblico privatizzato
(sentenza)
5. Le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi non sono applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati.
Sez. Lav., sent. n. 6570 del 02-04-2004 (rv 571809).
Cassazione Penale
Omessa adozione da parte delle Amministrazioni interessate delle misure organizzative idonee a garantire
la trasparenza dell'attività amministrativa
6. In relazione alla configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (o di pubblico
interesse), l'accesso ai documenti amministrativi (mediante esame o estrazione di copie) è riconosciuto
dall'art. 221 n. 241 del 1990 a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che la pubblica
amministrazione deve accertare la sussistenza di un motivato interesse alla richiesta, e, in caso di
accertamento positivo (da ritenersi implicito una volta che sia stato consentito l'accesso), ha l'obbligo di
adottare, come disposto dal citato articolo 22, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del
diritto previsto dalla norma; ne consegue che solo ove sia stata accertata la mancanza di un motivato
interesse e le continue richieste di accesso e di copia dei più disparati documenti abbiano comportato
alterazione nella regolarità dell'ufficio, anche solo attraverso la discontinuità parziale di singole attività, è
configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ai sensi dell'art. 340 cod. pen. (Nella
specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui
all'art. 340 cod. pen. senza accertare se la richiesta reiterata di accesso fosse assistita da un effettivo
interesse, e perciò posta in essere nell'esercizio di un diritto, ovvero se l'incidenza sulla regolarità e sul
funzionamento del servizio fosse priva di ogni legittima giustificazione).
Sez. VI, sent. n. 13451 del 30-12-2000 (ud. del 12-10-2000), Castagna (rv 217634).
Cassazione Penale
Omissione di atti di ufficio
(sentenza)
7. In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava
che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che
abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon
andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica
soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato
ravvisato l'interesse di un privato all'accesso agli atti del Comune concernenti la procedura di demolizione
di un manufatto abusivo, posto a distanza illegale dalla sua proprietà). (Annulla con rinvio, Gip Trib.
Agrigento, 29 gennaio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 21735 del 04-02-2008 (ud. del 04-02-2008), V.G. c. Vi.Pi. (rv. 239934)
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In genere
10. Ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, al
fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a
"chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"; si tratta di un requisito di
ordine sostanziale, da riconoscersi alla base della pretesa e che richiede una specifica indagine da parte
del Giudice, essendo indubbio che tale interesse abbia una dimensione autonoma rispetto a quello che
viene fatto valere in giudizio per ottenere "il bene della vita", ma, pur se autonomo dall'interesse a
ricorrere finale, esso è nondimeno capace di qualificare autonomamente la posizione soggettiva che
coincide con il diritto di accesso.
Sez. V, sent. n. 5636 del 25-09-2006 (ud. del 21-04-2006), Ministero della Salute c. A.F.I.N. e altri
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Ambito di operatività del diritto di accesso
11. Nell'ambito di operatività dell'art. 22 della L. n. 241/1990 non sono da ricomprendere gli organi
giurisdizionali, in quanto emettono atti con un regime definito, anche di pubblicità, che è completamente
estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.
Sez. IV, Sent. n. 1363 del 18-03-2008, Ass. non riconosciuta WWW.Fiscosos.it Il Portale del Contenzioso
Tributario c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Nozione di "situazione giuridicamente rilevante"
12. La nozione di "situazione giuridicamente rilevante" ex art. 22, L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è
attribuito il diritto di accesso, si configura come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse
all'impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di
diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, va
riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano
spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla
lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un
bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto.
Sez. VI, sent. n. 6440 del 27-10-2006 (ud. del 11-07-2006), G.M. c. Ministero dell'Università,
dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e altri
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Effetti dell'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996
13. Dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996 n. 675, l'accesso a documenti previsto dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, contenti dati personali sensibili (individuati dall'art. 22, primo comma, della
legge 675 cit.) può avvenire (oltre che con il consenso del terzo) solo se previsto esplicitamente da una
norma di legge.
Sez. V, sent. n. 737 del 10-02-2000, Comune di Villasanta c. Cazzaniga (p.d. 000794).
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Presupposto del diritto di accesso
14. La norma di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il
diritto di accesso ai documenti amministrativi a "chiunque vi abbia interesse", non ha, tuttavia, inteso
introdurre alcun tipo di azione popolare, dal momento che ha, successivamente, ricollegato siffatto
interesse all'esigenza di tutelare situazioni soggettive "giuridicamente rilevanti".
Sez. VI, sent. n. 193 del 26-03-1992, Sorvello c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 923252).
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Presupposto del diritto di accesso
15. L'esistenza del documento presso l'Amministrazione è presupposto necessario per l'esercizio del
diritto di accesso ex articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sez. VI, sent. n. 1339 del 30-11-1995, Ministero della pubblica istruzione c. Elefante (p.d. 960979).
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Presupposto del diritto di accesso
16. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che tende a garantire la correttezza ed il buon andamento
e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, quest'ultima può essere perseguita qualora si presenti
come autorità; pertanto, laddove e nei limiti in cui l'Amministrazione agisca con il diritto dei privati, senza
godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso
il mezzo dell'accesso.
Sez. IV, sent. n. 412 del 05-06-1995, S.A.C.E. c. Lloyds Bank Plc (p.d. 952075).
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Presupposto del diritto di accesso
17. Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione, garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 è
finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento
imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla "visibilità del potere
pubblico", per cui esso è azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso
partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei
confronti dell'istante (accesso informativo); peraltro, tale diritto si configura sempre come autonoma
posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale
sussistono poteri istruttori del giudice.
Sez. IV, sent. n. 14 del 15-01-1998, Soc. Salini c. Sace (p.d. 981393).
Consiglio di Stato
Presupposto del diritto di accesso
18. Nell'impianto normativo di cui agli articoli 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e seguenti, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi si configura come diritto soggettivo all'informazione: "diritto di
informazione" e "visibilità del documento" sono aspetti complementari del medesimo assetto complessivo
afferente al sistema di garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, che non può essere
vanificato o compreso in funzione dell'esistenza o meno del "momento pubblicistico".
Sez. IV, sent. n. 14 del 15-01-1998, Soc. Salini Costruttori c. S.A.C.E (p.d. 981394).
Consiglio di Stato
Presupposto del diritto di accesso
19. In materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, si deve evidenziare come l'interesse che
legittima la richiesta di (art. 22 L. n. 241/1990) deve essere personale e concreto, nonché ricollegabile
alla persona che sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Pur non limitandosi, infatti, in
ambiti ristretti l'interesse posto a fondamento della suddetta richiesta, si deve escludere che il diritto di
accesso possa trasformarsi in uno strumento, per così dire, di "ispezione popolare", volto alla verifica
della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa (ciò, del resto, è stato previsto con la modifica
successiva dell'art. 24, comma 3 della L. n. 241/1990, ove si dispone l'inammissibilità delle istanze di
accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione).
Sez. V, sent. n. 2513 del 17-05-2007 (ud. del 21-02-2006), A. s.r.l. c. Provincia di Roma
Consiglio di Stato
Presupposto del diritto di accesso
20. L'art. 22 della L. n. 241/1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse,
non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato
sull'Amministrazione e sul suo operato; pertanto, fermo il principio che l'accesso agli atti della Pubblica
amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si
rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che,
anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell'interesse legittimo o del diritto
soggettivo, deve trattarsi, però, di una posizione giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il
generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa.
Sez. IV, Sent. n. 2820 del 31-05-2007 (ud. del 20-03-2007), R.C. c. Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza
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Atti amministrativi: nozione e fattispecie
21. Ai sensi dell'art. 22, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso è
riconosciuto solo con riferimento a rappresentazioni del contenuto di atti formati dalle Pubbliche
Amministrazioni o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ossia ad atti inseriti in un procedimento
amministrativo; pertanto, la Società italiana autori ed editori, ente pubblico economico che intrattiene
rapporti privatistici di mandato con un editore, non è tenuta a dare accesso a repertori e cataloghi
musicali al fine di consentire all'istante di pervenire all'esatta individuazione delle opere di cui intenda
chiedere il prolungamento della protezione fino a 70 anni.
Sez. VI, sent. n. 297 del 01-03-1996, S.I.A.E. c. Soc. Gennarelli Bideri Editori (p.d. 961518).
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Atti amministrativi: nozione e fattispecie
24. Nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione agisce nella
qualità di parte (appaltante) di un rapporto contrattuale ed è, quindi, nella posizione di soggetto di diritto
privato, con la conseguenza che non hanno natura autoritativa, bensì di atti paritetici facenti parte di un
procedimento negoziale, sia l'atto di approvazione del collaudo sia - a maggior ragione - gli atti interni di
tale procedimento (relazione del direttore dei lavori, relazione "segreta" della Commissione di collaudo e
relazione finale della Commissione stessa), in relazione ai quali non è configurabile il diritto di accesso di
cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sez. V, sent. n. 1559 del 17-12-1996, Comune di Bari c. Soc. Impresa Pascazio (p.d. 971345).
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Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione
28. Non è esercitabile il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove l'amministrazione agisca mediante il diritto privato, senza godere di
potestà particolari o di situazioni di supremazia.
Sez. VI, sent. n. 1734 del 11-12-1996, Fabiano Feo c. Ente Poste Italiane (p.d. 970783).
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Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione
29. Il diritto di accesso ai documenti rappresenta una sorta di "contrappeso" in favore dell'amministrato
nei confronti del soggetto pubblico che si trovi in una condizione di potestà ed eserciti strumenti
pubblicistici; di conseguenza nei casi in cui la Pubblica Amministrazione agisca in regime di diritto privato,
senza godere di potestà o situazioni di supremazia derivanti dall'esercizio della funzione autoritativa, non
è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo dell'accesso previsto dall'articolo 22 della legge 7
agosto 1990 n. 241.
Sez. V, sent. n. 1559 del 17-12-1996, Comune di Bari c. Soc. Impresa Pascazio (p.d. 971346).
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Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione
35. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 sono soggetti all'accesso anche gli atti che la pubblica
Amministrazione, per perseguire le proprie finalità istituzionali, emana nell'esercizio di una attività in
tutto o in parte sottoposta alla disciplina dei rapporti tra soggetti privati, dato che anche gli atti
disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della
collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della
trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività
disciplinata dal diritto privato (nella specie, un comune aveva negato il rilascio di copia del registro di
contabilità riguardante lavori di ristrutturazione del centro storico, alla cui realizzazione la richiedente
aveva preso parte in qualità di subappaltatrice della società titolare del relativo contratto d'appalto.
Poiché la subappaltatrice aveva adito l'Autorità giudiziaria perché dichiarasse risolto il contratto di
subappalto con l'appaltatrice dei lavori, e quest'ultima aveva contestato i presupposti di fatto della
pretesa avversaria, la subappaltatrice appellante aveva fatto valere il proprio interesse ad acquisire copia
del registro di contabilità. La sezione ha dichiarato fondata la pretesa, trattandosi di documento che,
ancorché afferente a rapporti interni tra pubblica Amministrazione e appaltatore e, quindi, formalmente
privatistici, attiene a un contratto d'appalto di opere pubbliche e quindi a un ambito di sicura rilevanza
pubblicistica atteso che, attraverso l'esecuzione delle suddette opere in virtù del contratto d'appalto, la
pubblica Amministrazione. mira a perseguire le proprie finalità istituzionali.
Sez. V, sent. n. 3253 del 08-06-2000, Ceci c. Comune di Prossedi (p.d. 100031).
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Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione
36. Si deve ritenere che l'attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli artt 22 e ss.
della L. n. 241/1990, concerna non solo l'attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto
privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente
gestione del servizio, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità anche sul versante
soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica; infatti, anche gli atti disciplinati dal diritto privato
rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e, dunque, sono soggetti ai
principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo, in tal senso, la legge stabilito alcuna deroga o zona
franca.
Sez. IV, Sent. n. 4645 del 05-09-2007 (ud. del 29-05-2007), A. S.p.A. c. B. S.p.A.
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Documenti rappresentativi di mera attività interna
37. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso agli atti della P.A. deve
essere riconosciuto anche riguardo a documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna
dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai
fini dell'attività con rilevanza esterna. (Nella fattispecie, trattavasi di registrazioni fonografiche relative a
dichiarazioni orali rese in seno ad organo collegiale).
Sez. IV, sent. n. 820 del 04-07-1996, Ministero della difesa c. Rocchi (p.d. 962534).