Consiglio di Stato Diritto di visione 7. Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento, previsto a favore dei soggetti partecipanti al procedimento dall'art. 10, lett. a), della legge 7 agosto 1990 n. 241, si configura come il medesimo diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al seguente art. 22; pertanto, essendo in entrambe le ipotesi normative, identico il fine del riconoscimento di tale diritto, ad entrambe è applicabile lo speciale procedimento di tutela giurisdizionale, regolato dall'art. 25, comma quinto, della legge stessa, per altro, temporaneamente bloccato dalla prescrizione dell'art. 31, in base alla quale le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24 della legge. Sez. VI, sent. n. 630 del 09-09-1992, Ministero della pubblica istruzione di Mantova c. Monari (p.d. 923106). Consiglio di Stato Diritto di visione 8. Ancorché sia possibile una teorica differenziazione classificatoria tra il diritto di visione (previsto dall'art. 10, comma primo, lett. a), della legge 7 agosto 1990 n. 241) e il "diritto di accesso" (contemplato nell'art. 22 della stessa legge), proponibile non in termini di prevalenza o di assorbenza, ma a seconda che il diritto stesso sia legato al riconoscimento della qualità di parte in un determinato procedimento ovvero in relazione all'attività amministrativa nel suo complesso, la tutela che la citata legge n. 241 del 1990 accorda a tale situazione soggettiva appare unica, tanto se essa si manifesti in sede partecipativa procedimentale quanto se essa attenga alla conoscenza dei documenti amministrativi; ne consegue che, in virtù della riserva contenuta nell'inciso della ultima parte della lett. a) del richiamato art. 10, il diritto previsto in tale articolo non può che avere natura programmatica. Sez. IV, sent. n. 530 del 12-05-1993, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato c. Soc. I.B.M. Semea (p.d. 931715). Consiglio di Stato Diritto d'accesso 29. L'accesso dei soggetti interessati di cui alla L. n. 241/1990 è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese. Sez. IV, sent. n. 4855 del 21-08-2006 (ud. del 28-04-2006), C.V. c. Comune di Solofra Consiglio di Stato Diritto d'accesso 30. Il "diritto" di accesso non ha una funzione meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma ha una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo. Il "diritto" di accesso è collegato a una riforma di fondo dell'Amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa. Evidente che in tale contesto si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Ma l'esercizio di tali poteri strumentali di accesso, tutelati dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni, deve ritenersi una facoltà dell'interessato, che può anche supporre preferibile l'instaurazione immediata del giudizio amministrativo, salvo poi l'attivazione dei poteri istruttori da parte del Giudice amministrativo. Per cui, dal mancato esercizio del "diritto" di accesso, il Giudice amministrativo non può far scaturire conseguenze negative in ordine all'onere della prova a carico del soggetto. Sez. V, sent. n. 5438 del 18-09-2006 (ud. del 23-03-2006), P.G. c. USL n. xxx della Regione Campania Consiglio di Stato Diritto d'accesso 31. La regola della notificazione ad almeno un controinteressato vale anche per lo speciale giudizio d'accesso agli atti amministrativi disciplinato dall'art. 25 L. n. 241/1990. Sez. V, sent. n. 5434 del 18-09-2006 (ud. del 21-04-2006), D.F. c. Regione Calabria Consiglio di Stato Diritto d'accesso 32. Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso di cui alla L. n. 241/1990, non sussiste l'obbligo per la segreteria di comunicare alle parti l'avviso di udienza, giacché la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio interviene in base a criteri automatici che tengono conto della notifica e del deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Sez. IV, sent. n. 5751 del 02-10-2006 (ud. del 27-06-2006), P.S. c. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando generale della GdF Consiglio di Stato Diritto d'accesso 36. Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi non può essere collegato alle convinzioni dei destinatari a proposito della illegittimità dell'attività amministrativa, dovendo, invece, essere in relazione solo con la piena conoscenza del provvedimento lesivo, non mutando nulla, a tal proposito, l'obbligo, codificato dalla L. n. 241/1990, di consentire agli interessati l'accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l'ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all'interessato, di proporre motivi aggiunti, e, con gli stessi, anche di introdurre l'impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale. Sez. VI, sent. n. 2542 del 21-05-2007 (ud. del 13-03-2007), S. s.r.l. c. Amministrazione Provinciale di Cagliari e altri Consiglio di Stato Diritto d'accesso 37. La circostanza che l'Agenzia delle entrate abbia qualificato come illeciti alcuni fatti accertati rende manifesto l'interesse dei soggetti coinvolti a non rendere accessibili gli atti, a tutela della loro riservatezza. Sez. IV, sent. n. 6792 del 21-11-2006 (ud. del 03-11-2006), G.F. c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri Consiglio di Stato Diritto d'accesso 38. Poiché il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall'ordinario accesso di cui alla L. n. 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi, non prendendosi in considerazione la posizione di coloro che potrebbero opporsi all'accesso (cui si accorda come unica protezione l'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale, con possibilità di far eventualmente valere, nelle sedi competenti, la violazione di tale obbligo ), nel caso si voglia accedere agli atti relativi alla valutazione dei dirigenti, non si può opporre la violazione dell'art. 1,comma 5 del D.Lgs. n. 286/1999, che pone un divieto d'accesso agli atti relativi a tale valutazione, essendo, detto divieto riferito al solo accesso previsto dalla L. n. 241/1990. Sez. V, Sent. n. 5264 del 09-10-2007 (ud. del 23-01-2007), Comune di Ancona c. G.M. Consiglio di Stato Diritto d'accesso 39. Il diritto di accesso è senz'altro garantito, dalla L. n. 241/1990, per la tutela delle posizioni giuridiche in sede giurisdizionale. Sez. IV, Sent. n. 6553 del 19-12-2007 (ud. del 13-11-2007), Ministero della Difesa c. C.V. Consiglio di Stato Diritto d'accesso 40. Si deve ritenere che il Codacons abbia diritto di accedere al bilancio dettagliato delle spese sostenute dall'Ufficio del difensore civico, affrontate in un determinato anno, trattandosi di informazioni specifiche e circostanziate di interesse della suddetta Associazione, per il proficuo svolgimento della propria attività. Sez. V, Sent. n. 5780 del 07-11-2007 (ud. del 05-06-2007), Codacons c. Ufficio Del Difensore Civico Del Comune Di Roma Consiglio di Stato Diritto d'accesso 41. Pur dovendosi ritenere legittimato il Codacons a richiedere informazioni sull'attività del difensore civico (non potendosi escludere l'incidenza della sua attività sugli interessi dei consumatori e degli utenti), si deve considerare legittimamente negato l'accesso a detta Associazione, rispetto ai documenti del Difensore, qualora la richiesta di informazioni sia sostanzialmente rivolta ad un controllo generalizzato, configurandosi, quindi, come generica pretesa, tendente ad una sorta di controllo ispettivo diffuso sull'attività del Difensore civico. Sez. V, Sent. n. 5780 del 07-11-2007 (ud. del 05-06-2007), Codacons c. Ufficio Del Difensore Civico Del Comune Di Roma Consiglio di Stato Diritto d'accesso 43. Non può ritenersi idonea a giustificare il diniego all'istanza di accesso agli atti, da parte di un consigliere comunale, una motivazione che faccia riferimento al carattere di atto interno, per il buon andamento degli uffici, di quello richiesto, apparendo, tale spiegazione, generica ed ingiustificata, in relazione a quanto dispone l'art. 43 D.Lgs. n. 267/2000. Sez. V, Sent. n. 166 del 23-01-2008 (ud. del 20-06-2006), Z M. c. Comune Di Montaguto Consiglio di Stato Diritto d'accesso 44. Si deve ritenere che i consiglieri comunali abbiano diritto di accesso rispetto a tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Sez. V, Sent. n. 166 del 23-01-2008 (ud. del 20-06-2006), Z.M. c. Comune Di Montaguto Consiglio di Stato Diritto d'accesso 45. Il diritto di accesso si deve ritenere riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, purchè si tratti di un interesse diretto, concreto ed attuale. Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis) Consiglio di Stato Diritto d'accesso 46. Poiché il diritto di accesso non può trasformarsi in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che, per quanto mossi da finalità di pubblico interesse, esulano dalle finalità della L. n. 241/1990 (rientrando propriamente nella disciplina dei controlli), è legittimo il diniego alla presa di conoscenza di una serie generalizzata di atti, per i quali appaiono incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino la materiale esistenza alla data della richiesta. Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis) Consiglio di Stato Diritto d'accesso 47. In presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici, per il soddisfacimento di tali interessi, si deve ritenere ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività la cui disciplina sostanziale (sia pubblicistica che privatistica) non escluda comunque l'applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, necessari per la corretta gestione di interessi collettivi. Sez. VI, Sent. n. 721 del 27-02-2008 (ud. del 09-10-2007), Commissario Straordinario del Governo per le Opere di Integrazione dell'acquedotto (omissis) c. Ente di Ambito Territoriale Ottimale (omissis) Consiglio di Stato Diritto d'accesso 48. In materia di accesso ai documenti, poiché l'art. 6 del D.P.R. n. 184/2006 prevede che il richiedente debba avere un congruo periodo di tempo, per prendere visione dei documenti e comunque non inferiore a quindici giorni, si deve ritenere illegittimo consentire l'accesso ai documenti per un numero di giorni inferiore a quello normativamente previsto, dovendo, almeno tale termine minimo, essere garantito all'interessato. Sez. VI, Sent. n. 1051 del 11-03-2008 (ud. del 14-12-2007), P.M. c. Istituto musicale pareggiato "G.V." di Ravenna e altri Consiglio di Stato Diritto d'accesso 49. L'accesso ai documenti amministrativi, ex L. n. 241/1990, è finalizzato a consentire al richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli archivi dell'Amministrazione e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa di porre in essere un'attività di elaborazione di dati e documenti in suo possesso, esulando dall'ambito di esperibilità di tale azione quei documenti la cui esibizione imporrebbe all'Amministrazione la prestazione di un facere, consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi. Sez. V, Sent. n. 1604 del 14-04-2008 (ud. del 03-10-2006), Ditta F.Lli C. s.r.l. c. Azienda Usl N. 4 di Prato Consiglio di Stato Ambito di applicazione 56. Le domande di accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali aventi ad oggetto "aree" di attività genericamente descritte, funzioni, e un cospicuo numero di copie di documenti riguardanti atti protocollati in un ristretto numero di giorni, sono richieste da ritenersi non coerenti con il mandato ed i compiti, definiti dalla legge, per i suddetti soggetti, configurandosi come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri Consiglio di Stato Ambito di applicazione 57. La disposizione regolamentare che, per l'accesso ai documenti da parte dei consiglieri comunali, dispone la formulazione di una sola domanda per ogni documento, trova giustificazione in quelle evidenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione locale che sono un limite intrinseco a qualsiasi attività che miri al corretto svolgimento dell'attività amministrativa, come può e deve essere quella dei consiglieri comunali che ne vogliano conoscere in modo conforme ai compiti loro assegnati dalla legge. In caso contrario, l'attività degli uffici sarebbe manifestamente ostacolata da pluralità di domande, che si convertono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti degli stessi uffici, con deviazione dai fini delle funzioni connesse ai consiglieri degli enti locali. Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri Consiglio di Stato Ambito di applicazione 58. La limitazione dell'accesso agli atti contenuto in un regolamento per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, consistentente nell'incombente di formulare singole istanze per singoli documenti, non rende eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto, se non quando è eccessivamente ampia la domanda formulata, perché riferentesi ad una molteplicità di atti; ed, infatti, per poche e ragionevoli richieste, dover presentare singoli moduli, con le indicazioni prescritte, non comporta oneri seri. Sez. V, sent. n. 6960 del 28-11-2006 (ud. del 23-06-2006), Comune di Pieve Fissiraga c. P.A. e altri Consiglio di Stato Ambito di applicazione 60. Poiché le regole dettate in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti, (secondo quanto dispone la L. n. 241/1990), si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, ed altre simili, non può fondatamente negarsi che la Società Autostrade per l'Italia s.p.a., concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, di autostrade, si debba considerare assoggettata a tali regole. Sez. IV, Sent. n. 4645 del 05-09-2007 (ud. del 29-05-2007), A. S.p.A. c. B. S.p.A. Cassazione Civile Rapporti con l'art. 210 c.p.c. (sentenza) 1. Il rigetto dell'istanza di esibizione di un documento della Pubblica Amministrazione, proposta ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante norme in materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Sez. I, sent. n. 7318 del 09-08-1996, Soc. Ford Italiana c. Ministero delle finanze (rv 499072). Cassazione Civile Controversie nei confronti dello Stato (sentenza) 2. Il riconoscimento in capo a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconoscimento operato con l'art. 22 della legge n. 241 del 1990, non esclude la rilevanza del "fatto dell'avversario" che abbia impedito la conoscenza e la produzione in giudizio dei documenti contenuti nel fascicolo, né genera automaticamente la negligenza di colui che abbia trascurato di acquisire la documentazione sulla quale si fonda la propria domanda. Tale conclusione si impone con ancor maggiore evidenza nei casi in cui l'avversario sia la Pubblica Amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, rappresentando la stessa in piena autonomia, difende gli interessi unitari della collettività nazionale. Sicché, il privato può legittimamente attendersi che la controparte pubblica esamini e produca tutta la documentazione rilevante, e non è assoggettato all'onere di richiedere copia di documenti di cui non abbia conoscenza o di chiedere di esaminare tutti quelli che lo riguardano. Sez. I, sent. n. 550 del 21-01-1999, Redaelli c. Ministero del tesoro (rv 522500). Cassazione Civile Controversia nei confronti di amministrazione locale per la parziale restituzione di somme versate per il rilascio di copia di atti amministraivi (sentenza) 4. La somma richiesta dall'Amministrazione per il rilascio di copia dell'atto amministrativo costituisce uno dei requisiti per l'esercizio del diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti, onde la controversia instaurata da un cittadino contro il Comune al fine di ottenere la restituzione di una parte della somma (ritenuta eccessiva) richiesta per il rilascio di copia di un rapporto della Polizia municipale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 cit., trattandosi di impugnazione di una determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso. Sez. U., sent. n. 131 del 13-04-2000, Comune di Genova c. Trevisan (rv 535636). Cassazione Civile Impiego pubblico privatizzato (sentenza) 5. Le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi non sono applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati. Sez. Lav., sent. n. 6570 del 02-04-2004 (rv 571809). Cassazione Penale Omessa adozione da parte delle Amministrazioni interessate delle misure organizzative idonee a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa 6. In relazione alla configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (o di pubblico interesse), l'accesso ai documenti amministrativi (mediante esame o estrazione di copie) è riconosciuto dall'art. 221 n. 241 del 1990 a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che la pubblica amministrazione deve accertare la sussistenza di un motivato interesse alla richiesta, e, in caso di accertamento positivo (da ritenersi implicito una volta che sia stato consentito l'accesso), ha l'obbligo di adottare, come disposto dal citato articolo 22, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto previsto dalla norma; ne consegue che solo ove sia stata accertata la mancanza di un motivato interesse e le continue richieste di accesso e di copia dei più disparati documenti abbiano comportato alterazione nella regolarità dell'ufficio, anche solo attraverso la discontinuità parziale di singole attività, è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ai sensi dell'art. 340 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen. senza accertare se la richiesta reiterata di accesso fosse assistita da un effettivo interesse, e perciò posta in essere nell'esercizio di un diritto, ovvero se l'incidenza sulla regolarità e sul funzionamento del servizio fosse priva di ogni legittima giustificazione). Sez. VI, sent. n. 13451 del 30-12-2000 (ud. del 12-10-2000), Castagna (rv 217634). Cassazione Penale Omissione di atti di ufficio (sentenza) 7. In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato l'interesse di un privato all'accesso agli atti del Comune concernenti la procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza illegale dalla sua proprietà). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Agrigento, 29 gennaio 2007) Sez. VI, Sent. n. 21735 del 04-02-2008 (ud. del 04-02-2008), V.G. c. Vi.Pi. (rv. 239934) Consiglio di Stato In genere 10. Ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"; si tratta di un requisito di ordine sostanziale, da riconoscersi alla base della pretesa e che richiede una specifica indagine da parte del Giudice, essendo indubbio che tale interesse abbia una dimensione autonoma rispetto a quello che viene fatto valere in giudizio per ottenere "il bene della vita", ma, pur se autonomo dall'interesse a ricorrere finale, esso è nondimeno capace di qualificare autonomamente la posizione soggettiva che coincide con il diritto di accesso. Sez. V, sent. n. 5636 del 25-09-2006 (ud. del 21-04-2006), Ministero della Salute c. A.F.I.N. e altri Consiglio di Stato Ambito di operatività del diritto di accesso 11. Nell'ambito di operatività dell'art. 22 della L. n. 241/1990 non sono da ricomprendere gli organi giurisdizionali, in quanto emettono atti con un regime definito, anche di pubblicità, che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. Sez. IV, Sent. n. 1363 del 18-03-2008, Ass. non riconosciuta WWW.Fiscosos.it Il Portale del Contenzioso Tributario c. Ministero dell'Economia e delle Finanze Consiglio di Stato Nozione di "situazione giuridicamente rilevante" 12. La nozione di "situazione giuridicamente rilevante" ex art. 22, L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, si configura come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso, conseguentemente, va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto. Sez. VI, sent. n. 6440 del 27-10-2006 (ud. del 11-07-2006), G.M. c. Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e altri Consiglio di Stato Effetti dell'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 13. Dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996 n. 675, l'accesso a documenti previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, contenti dati personali sensibili (individuati dall'art. 22, primo comma, della legge 675 cit.) può avvenire (oltre che con il consenso del terzo) solo se previsto esplicitamente da una norma di legge. Sez. V, sent. n. 737 del 10-02-2000, Comune di Villasanta c. Cazzaniga (p.d. 000794). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 14. La norma di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi a "chiunque vi abbia interesse", non ha, tuttavia, inteso introdurre alcun tipo di azione popolare, dal momento che ha, successivamente, ricollegato siffatto interesse all'esigenza di tutelare situazioni soggettive "giuridicamente rilevanti". Sez. VI, sent. n. 193 del 26-03-1992, Sorvello c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 923252). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 15. L'esistenza del documento presso l'Amministrazione è presupposto necessario per l'esercizio del diritto di accesso ex articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Sez. VI, sent. n. 1339 del 30-11-1995, Ministero della pubblica istruzione c. Elefante (p.d. 960979). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 16. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che tende a garantire la correttezza ed il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, quest'ultima può essere perseguita qualora si presenti come autorità; pertanto, laddove e nei limiti in cui l'Amministrazione agisca con il diritto dei privati, senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo dell'accesso. Sez. IV, sent. n. 412 del 05-06-1995, S.A.C.E. c. Lloyds Bank Plc (p.d. 952075). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 17. Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione, garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla "visibilità del potere pubblico", per cui esso è azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante (accesso informativo); peraltro, tale diritto si configura sempre come autonoma posizione, tutelata indipendentemente dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale sussistono poteri istruttori del giudice. Sez. IV, sent. n. 14 del 15-01-1998, Soc. Salini c. Sace (p.d. 981393). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 18. Nell'impianto normativo di cui agli articoli 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e seguenti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come diritto soggettivo all'informazione: "diritto di informazione" e "visibilità del documento" sono aspetti complementari del medesimo assetto complessivo afferente al sistema di garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, che non può essere vanificato o compreso in funzione dell'esistenza o meno del "momento pubblicistico". Sez. IV, sent. n. 14 del 15-01-1998, Soc. Salini Costruttori c. S.A.C.E (p.d. 981394). Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 19. In materia di accesso agli atti e documenti amministrativi, si deve evidenziare come l'interesse che legittima la richiesta di (art. 22 L. n. 241/1990) deve essere personale e concreto, nonché ricollegabile alla persona che sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante. Pur non limitandosi, infatti, in ambiti ristretti l'interesse posto a fondamento della suddetta richiesta, si deve escludere che il diritto di accesso possa trasformarsi in uno strumento, per così dire, di "ispezione popolare", volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa (ciò, del resto, è stato previsto con la modifica successiva dell'art. 24, comma 3 della L. n. 241/1990, ove si dispone l'inammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione). Sez. V, sent. n. 2513 del 17-05-2007 (ud. del 21-02-2006), A. s.r.l. c. Provincia di Roma Consiglio di Stato Presupposto del diritto di accesso 20. L'art. 22 della L. n. 241/1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse, non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione e sul suo operato; pertanto, fermo il principio che l'accesso agli atti della Pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva che, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo, deve trattarsi, però, di una posizione giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa. Sez. IV, Sent. n. 2820 del 31-05-2007 (ud. del 20-03-2007), R.C. c. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza Consiglio di Stato Atti amministrativi: nozione e fattispecie 21. Ai sensi dell'art. 22, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso è riconosciuto solo con riferimento a rappresentazioni del contenuto di atti formati dalle Pubbliche Amministrazioni o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ossia ad atti inseriti in un procedimento amministrativo; pertanto, la Società italiana autori ed editori, ente pubblico economico che intrattiene rapporti privatistici di mandato con un editore, non è tenuta a dare accesso a repertori e cataloghi musicali al fine di consentire all'istante di pervenire all'esatta individuazione delle opere di cui intenda chiedere il prolungamento della protezione fino a 70 anni. Sez. VI, sent. n. 297 del 01-03-1996, S.I.A.E. c. Soc. Gennarelli Bideri Editori (p.d. 961518). Consiglio di Stato Atti amministrativi: nozione e fattispecie 24. Nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione agisce nella qualità di parte (appaltante) di un rapporto contrattuale ed è, quindi, nella posizione di soggetto di diritto privato, con la conseguenza che non hanno natura autoritativa, bensì di atti paritetici facenti parte di un procedimento negoziale, sia l'atto di approvazione del collaudo sia - a maggior ragione - gli atti interni di tale procedimento (relazione del direttore dei lavori, relazione "segreta" della Commissione di collaudo e relazione finale della Commissione stessa), in relazione ai quali non è configurabile il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Sez. V, sent. n. 1559 del 17-12-1996, Comune di Bari c. Soc. Impresa Pascazio (p.d. 971345). Consiglio di Stato Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione 28. Non è esercitabile il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove l'amministrazione agisca mediante il diritto privato, senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia. Sez. VI, sent. n. 1734 del 11-12-1996, Fabiano Feo c. Ente Poste Italiane (p.d. 970783). Consiglio di Stato Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione 29. Il diritto di accesso ai documenti rappresenta una sorta di "contrappeso" in favore dell'amministrato nei confronti del soggetto pubblico che si trovi in una condizione di potestà ed eserciti strumenti pubblicistici; di conseguenza nei casi in cui la Pubblica Amministrazione agisca in regime di diritto privato, senza godere di potestà o situazioni di supremazia derivanti dall'esercizio della funzione autoritativa, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo dell'accesso previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Sez. V, sent. n. 1559 del 17-12-1996, Comune di Bari c. Soc. Impresa Pascazio (p.d. 971346). Consiglio di Stato Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione 35. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 sono soggetti all'accesso anche gli atti che la pubblica Amministrazione, per perseguire le proprie finalità istituzionali, emana nell'esercizio di una attività in tutto o in parte sottoposta alla disciplina dei rapporti tra soggetti privati, dato che anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione in senso stretto degli interessi della collettività e che la legge non ha introdotto alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e dell'imparzialità e non ha garantito alcuna "zona franca" nei confronti dell'attività disciplinata dal diritto privato (nella specie, un comune aveva negato il rilascio di copia del registro di contabilità riguardante lavori di ristrutturazione del centro storico, alla cui realizzazione la richiedente aveva preso parte in qualità di subappaltatrice della società titolare del relativo contratto d'appalto. Poiché la subappaltatrice aveva adito l'Autorità giudiziaria perché dichiarasse risolto il contratto di subappalto con l'appaltatrice dei lavori, e quest'ultima aveva contestato i presupposti di fatto della pretesa avversaria, la subappaltatrice appellante aveva fatto valere il proprio interesse ad acquisire copia del registro di contabilità. La sezione ha dichiarato fondata la pretesa, trattandosi di documento che, ancorché afferente a rapporti interni tra pubblica Amministrazione e appaltatore e, quindi, formalmente privatistici, attiene a un contratto d'appalto di opere pubbliche e quindi a un ambito di sicura rilevanza pubblicistica atteso che, attraverso l'esecuzione delle suddette opere in virtù del contratto d'appalto, la pubblica Amministrazione. mira a perseguire le proprie finalità istituzionali. Sez. V, sent. n. 3253 del 08-06-2000, Ceci c. Comune di Prossedi (p.d. 100031). Consiglio di Stato Attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione 36. Si deve ritenere che l'attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli artt 22 e ss. della L. n. 241/1990, concerna non solo l'attività di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità anche sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica; infatti, anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e, dunque, sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo, in tal senso, la legge stabilito alcuna deroga o zona franca. Sez. IV, Sent. n. 4645 del 05-09-2007 (ud. del 29-05-2007), A. S.p.A. c. B. S.p.A. Consiglio di Stato Documenti rappresentativi di mera attività interna 37. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso agli atti della P.A. deve essere riconosciuto anche riguardo a documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna. (Nella fattispecie, trattavasi di registrazioni fonografiche relative a dichiarazioni orali rese in seno ad organo collegiale). Sez. IV, sent. n. 820 del 04-07-1996, Ministero della difesa c. Rocchi (p.d. 962534).