“I CONTRATTI DI PRESTAZIONE ARTISTICA PROF .SSA

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“I CONTRATTI DI PRESTAZIONE ARTISTICA”
PROF.SSA FRANCESCA MITE
Università Telematica Pegaso
I contratti di prestazione artistica
Indice
1
INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE ARTISTICA ------------------ 3
2
IL CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE -------------------------------------------------------------------------- 5
3
IL CONTRATTO DI ESECUZIONE MUSICALE ED IL CONTRATTO DI EDIZIONE MUSICALE. IL
CONTRATTO DI EDIZIONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4
IL RUOLO CENTRALE DELLA SIAE NEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE ARTISTICA-------------- 15
5
ANALISI CONCLUSIVA E COMPARATIVA DELLE FATTISPECIE CONTRATTUALI ESAMINATE
RISPETTO AD ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI ------------------------------------------------------------------ 17
BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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I contratti di prestazione artistica
1 Inquadramento normativo dei contratti di
prestazione artistica
Da una disamina di alcune fra le più frequenti figure negoziali che attengono all’ambito
delle prestazioni artistiche, emerge che si tratta di un settore estremamente composito.
A ben vedere, infatti, l’ambito di operatività delle prestazioni artistiche, investe diverse branche
dell’ordinamento; non solo il diritto dei contratti ma anche il diritto d’autore, il diritto del lavoro,
tanto per citarne alcuni.
Sotto il profilo normativo, l’indagine deve partire dal DLGS n. 68 del 9 aprile 20031, di
recepimento della direttiva comunitaria n. 29 del 2001 recante “Armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”2.
Il provvedimento normativo, intervenendo sull’originaria disciplina di cui alla legge sul diritto
d’autore del 19413, ne ha riformulato alcune norme col precipuo intendo di garantire ad autori e
artisti, un elevato livello di protezione dei loro diritti, anche in considerazione dei rilevanti interessi
economici che ruotano intorno al mondo dello spettacolo.
Nello specifico il legislatore delegato, aderendo ad una accreditata classificazione dottrinaria,
distingue artisti- interpreti e artisti-esecutori; al contempo, sotto il profilo della tutela, equipara le
due posizioni considerando tali gli attori, i cantanti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano e coloro che sostengono nell’opera o nella composizione, drammatica o musicale,
una parte di notevole importanza artistica.
Risulta evidente che la ratio della recente normativa consiste nell’assicurare a tali soggetti, interpreti
o esecutori che siano, il diritto al compenso per ogni utilizzo che essi facciano della propria
prestazione artistica.
1
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68, recante “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2003, n. 87, S.O.
2
DIRETTIVA CEE 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Pubblicata
nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. Entrata in vigore il 22 giugno 2001. Termine di recepimento: 22 dicembre
2002. Direttiva recepita con L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.
3
LEGGE 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
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I contratti di prestazione artistica
Il contratto di prestazioni artistiche, col quale una parte si impegna a prestare , previo corrispettivo,
la propria attività artistica, infatti, è un contratto sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive,
in cui, cioè, l’una prestazione è in funzione dell’altra; all’adempimento della prestazione di una
delle parti del rapporto, quindi, segue l’adempimento della prestazione da parte della controparte. E
così, l’autore avrà diritto ad un compenso, che la giurisprudenza4 consente sia determinato, oltre
che in misura unitaria e globale5 , anche in via forfettaria.
Dalla lettura della normativa emerge un meccanismo di funzionamento dei contratti di prestazione
artistica che, da un lato prevede la preventiva autorizzazione dell’artista e, dall’altro, codifica in
termini di irrinunciabilità il suo diritto al compenso( artt. 80 e 84)6.
4
«La controversia traente origine dal contratto con cui una persona si sia impegnata, per un corrispettivo
forfetariamente determinato, a prestare non solo la propria attività artistica (nella specie, di cantante) ma una serie di
spettacoli, assumendo a suo carico le relative spese (per fornitura di materiale pubblicitario, allestimento tecnico e
scenico), nonché il compenso e contribuzione previdenziale, oltre vitto, alloggio e trasporto per il personale
impiegatovi, esula dalla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409 n. 3 c. p. c.,
essendosi in presenza, nell’ipotesi contrattuale predetta, dello svolgimento di una propria autonoma impresa e non di
una collaborazione meramente ausiliaria dell’altrui attività imprenditoriale, stante la non prevalenza sull’aspetto
personale della prestazione (artistica) su quello della fornitura dello spettacolo», in Mass. Giur. It., 1990.
5
«Il contratto di scrittura artistica non può configurarsi come locatio operis, ma deve inquadrarsi nella figura della
locatio operarum o della collaborazione parasubordinata allorché - tenendo conto delle peculiari e concrete modalità di
svolgimento del rapporto - l’oggetto di quest’ultimo non sia costituito da un unico opus, autonomamente caratterizzato e
nettamente definito nei suoi limiti, collegato sinallagmaticamente ad un compenso a sua volta definito in misura unitaria
e globale, ma da dall’effettuazione periodica di prestazioni artistiche (nella specie, prestazione di piano-bar) con
corrispondente determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo», Cass. civ. Sez. lavoro, 04/10/1988, n. 5358,
Mass. Giur. It., 1988.
6
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori . Art. 80. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori hanno, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la
messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via
satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o
siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico,
qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui
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I contratti di prestazione artistica
2 Il contratto di rappresentazione
Sebbene, come detto, il panorama contrattuale avente ad oggetto le prestazioni artistiche si
presenti vasto e complesso, in questa sede intendiamo esaminare in maniera più dettagliata, alcuni
specifici contratti, quelli più ricorrenti.
all’articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l’equo compenso di cui all’articolo 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del
diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi.
Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti
della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. Art. 84. Salva diversa
volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il
noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata
sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione
dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un
equo compenso a carico degli organismi di emissione.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell’articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed
esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di
sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
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I contratti di prestazione artistica
Ebbene, nell’ampia categoria degli atti negoziali riguardanti le opere teatrali quello che, almeno
nella prassi, appare essere più rilevante, è il contratto di rappresentazione, previsto e disciplinato
dall’art. 136 della legge sul diritto d’autore7.
Si tratta di una fattispecie contrattuale con la quale una parte, che chiamiamo concedente, e che,
peraltro, può essere tanto autore dell’opera teatrale quanto titolare del diritto sull’opera, concede ad
un’altra, che chiamiamo concessionario, il diritto a far rappresentare l’opera(che può essere
drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica) in pubblico, nel rispetto delle
condizioni contrattuali concordate e, ciò, allo scopo di divulgare la medesima opera.
Preliminarmente è da dire che il contratto di rappresentazione, in quanto previsto e disciplinato dal
legislatore agli artt 136 ss. della legge sul diritto d’autore, è un contratto tipico.
Le parti di tale peculiare fattispecie sono, come detto, da un lato l’autore concedente e, dall’altro, il
concessionario.
Quanto al primo, ovvero all’autore dell’opera teatrale o al titolare del diritto sull’opera, concedente,
si tratta di colui che ha la paternità dell’opera, ovvero il direttore, colui che organizza e coordina la
creazione.
Alla realizzazione dell’opera possono anche contribuire più autori che, nel caso specifico, saranno
chiamati coautori. A costoro il legislatore ha ritenuto di dover estendere il riconoscimento del diritto
alla rappresentazione o all’esecuzione dell’opera che hanno contribuito a realizzare, sebbene
limitatamente al solo autore titolare del diritto all’utilizzazione patrimoniale.
Quanto al secondo, ovvero, al concessionario, si tratta di colui che assume l’obbligo di
rappresentare l’opera. È doveroso evidenziare al riguardo che non sempre il concessionario coincide
con l’impresario, colui, cioè, che provvede all’allestimento dell’opera.
Il concessionario ha, inoltre, l’obbligo di non apportare variazioni significative all’opera, pena la
lesione del diritto morale d’autore, che può dar luogo ad azione di responsabilità, in caso di
pregiudizio.
Sotto il profilo perfezionativo, il contratto di rappresentazione è indubbiamente un contratto
consensuale, posto che è sufficiente l’accordo delle parti affinchè sia efficace. Diversamente, per il
7
Legge n. 633 del 1941. Art. 136 della legge sul diritto d’autore. Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di
rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra
opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei Codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
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perfezionamento dei contratti reali, non è sufficiente il consenso, ovvero l’accordo che è alla base di
qualsiasi contratto, ma occorre che ad esso segua anche la materiale consegna della cosa.
Applicando i tradizionali principi civilistici in ordine alla conclusione del contratto consensuale, il
contratto di rappresentazione si perfeziona nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo
ovvero, più precisamente, nel momento in cui l’autore dell’opera o il titolare del diritto sull’opera
giunge a conoscenza dell’accettazione del concessionario.
Trattandosi, quindi, di contratto consensuale e non reale, la consegna dell’opera, o se vogliamo del
supporto in cui essa è contenuta, non riveste alcun rilievo; peraltro di solito la consegna de quo
avviene in un momento anteriore alla conclusione del negozio, vale a dire nel momento in cui
l’autore dell’opera teatrale o il titolare del diritto sull’opera, rivolge la proposta avente ad oggetto la
rappresentazione del lavoro, al concessionario.8
Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera
drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata
alla rappresentazione", concerne soltanto quelle forme di rappresentazione che richiedono la messa
in scena di uno spettacolo (un’esecuzione, cioè, dal vivo), l’organizzazione e la realizzazione di
un’attività interpretativa mediante la quale l’opera viene comunicata ad un pubblico presente.
Non è considerata pubblica, ad esempio, l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera
entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché
non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica, l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera
nell’ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché
delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga
effettuata a scopo di lucro.
Per il tramite del contratto di rappresentazione, l’opera viene portata a conoscenza del pubblico, non
già per mezzo di un esemplare, ovvero di un supporto che la riproduca, come accade nel caso
dell’opera cinematografica, bensì tramite l’interpretazione di artisti e la messa in scena dell’opera,
per la cui realizzazione, peraltro, è richiesta una complessa organizzazione di mezzi e persone, oltre
che l’impiego di ingenti mezzi finanziari. Si tratta di un’opera realizzata in pubblico ad opera di
artisti, interpreti ed esecutori che danno, con la loro interpretazione, la rappresentazione di un testo.
8
Ricorrente anche l’ipotesi in cui la proposta del concedente e la consegna del manoscritto, avvengono
simultaneamente.
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Ai sensi dell’art. 136, comma 2, LDA, salvo patto contrario, la concessione della facoltà di
rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o
qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Dal che si evince quanto alla “non esclusività”, che se non è espressamente concordata tra le parti
l’esclusiva, il titolare del diritto sull’opera, o l’autore dell’opera, è legittimato a trasferire a più
soggetti il diritto di rappresentare la stessa opera. Le ragioni giuridiche che hanno indotto il
legislatore a prevedere siffatta statuizione di presunzione di “non esclusività”, attengono alle
peculiarità dell’attività di rappresentazione. A corollario di siffatta previsione normativa, l’opera
sarà rappresentata in modo più capillare su tutto il territorio, posto che ogni singolo concessionario
potrà effettuare la rappresentazione in un numero limitato di località, trattandosi di un’attività dal
vivo, con evidenti vantaggi in termini di una maggiore divulgazione dell’opera.
Quanto, invece, alla non trasferibilità, il diritto di rappresentare in pubblico l’opera, non comporta
che la stessa, debba essere direttamente rappresentata dal concessionario; il contratto, infatti, può
essere stipulato anche con chi non si occupa in prima persona della rappresentazione, ma provvede
a sua volta a concludere differenti contratti con quanti si interessano dell’allestimento dello
spettacolo (personale tecnico, artistico, ecc.). La stessa opera potrà essere eseguita da più soggetti,
anche contemporaneamente, a seconda dei contratti stipulati. Conferma di tale dinamica è nella
classica figura dell’impresario teatrale, o gestore del teatro9
Come si diceva a proposito dell’irrinunciabile diritto al compenso - proprio dell’autore dell’opera o
del titolare del diritto sull’opera, il contratto di rappresentazione è, un contratto a prestazioni
corrispettive, in cui, cioè, l’una prestazione è in funzione dell’altra; all’adempimento della
prestazione di una delle parti del rapporto, quindi, segue l’adempimento della prestazione da parte
della controparte. Da esso derivano obblighi e diritti reciproci.
Quali sono rispettivamente gli obblighi del concedente e del concessionario?
Se da un lato il concessionario, con la stipula del contratto di rappresentazione, acquista il diritto di
rappresentare l’opera in pubblico10 allo stesso tempo assume specifici obblighi. In particolare egli è
obbligato:
9
L’impresario teatrale provvede alle paghe del personale scritturato, ai viaggi e al trasporto della "condotta", agli
allestimenti scenici, ai costumi nei lavori storici.
10
L’opera che può formare oggetto di rappresentazione per il tramite della fattispecie contrattuale che stiamo
analizzando può essere tanto un’opera drammatica, tanto coreografica, tanto pantomimica ed altro.
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1) a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e
previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del
nome dell’eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare (cioè a vigilare attentamente) la rappresentazione dall’autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori dell’orchestra e dei
cori, se furono designati d’accordo con l’autore.
La rappresentazione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine
che non può essere superiore a due anni quando si tratti di opere drammatico-musicali, decorrono
dal giorno della effettiva consegna all’autore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera. Il
termine di due anni non si applica alle opere collettive.
In mancanza di termini contrattuali, la rappresentazione o la esecuzione dell’opera deve aver luogo
non oltre cinque anni dalla richiesta scritta fattane all’autore(termine legale). L’autorità giudiziaria
può, peraltro, fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell’opera e da ogni
altra circostanza del caso. È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o
che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Quanto alla posizione giuridica dell’autore- o del titolare del diritto sull’opera - concedente,
quest’ultimo è obbligato a:
1) consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
La legge stabilisce, poi, termini legali massimi per la rappresentazione dell’opera ed obblighi di
ulteriori rappresentazioni agli artt. 139 e 140 LDA11.
11
Art. 139. Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il
termine fissato al secondo comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammaticomusicali. Art. 140. Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di
ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore
della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto,
con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell’art. 128.
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3 Il contratto di esecuzione musicale ed il contratto
di edizione musicale. Il contratto di edizione
Nell’ampio panorama dei contratti relativi alle prestazioni artistiche, annoveriamo anche il
contratto di esecuzione di una composizione musicale
in cui oggetto della prestazione è
rappresentato non già da un’opera teatrale, bensì, da un’opera musicale. Esso, cioè, ha per oggetto
l’esecuzione di una composizione musicale avente ad oggetto il diritto esclusivo di eseguire in
pubblico l’opera musicale con o senza parole. L’elemento che distingue la rappresentazione
dall’esecuzione di un’opera musicale è la mancanza dell’azione scenica nell’esecuzione
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è solo definito dalla già
citata legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633, e precisamente all’art.141.
Più precisamente quel che si trasferisce con il contratto di esecuzione musicale è il diritto esclusivo
di eseguire in pubblico l’opera musicale da parte di esecutori, tanto dal vivo, quanto utilizzando
strumenti di riproduzione, ovvero strumenti meccanici.
Laddove l’autore di una composizione musicale non sia al contempo interprete, basti pensare ad
esempio al cantante o al musicista, può concludere un contratto di esecuzione della propria opera
con un artista che, invece, rivesta la posizione di interprete o di esecutore, sì da poter divulgare
l’opera musicale.
Le peculiarità attinenti all’esecuzione dell’opera musicale in pubblico derivano dal duplice
passaggio del diritto esclusivo di esecuzione dell’opera, diversamente da quanto previsto per il
contratto di rappresentazione.
Dal contratto di esecuzione musicale va distinto il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione
economica di un’opera musicale, ovvero il contratto di edizione musicale, con il quale l’editore
acquista la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera e,
successivamente, conclude contratti aventi ad oggetto l’obbligo di eseguire in pubblico l’opera
musicale.
Fra i diritti di esecuzione dell’opera che l’editore acquista con il contratto di edizione musicale,
rientrano quelli di esecuzione, rappresentazione, riproduzione su dischi e nastri, diffusione
attraverso radio, televisione ecc.
Più precisamente, con il contratto di edizione musicale:
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1 Il compositore dell’opera cede all’editore musicale tutti i diritti di utilizzazione mediante un
contratto di edizione musicale;
2. L’editore conclude con l’artista interprete ed esecutore un contratto di pubblica esecuzione in
relazione a quella data opera.
Quanto alla natura giuridica del contratto di edizione musicale, si segnala una recente e singolare
pronuncia giurisprudenziale secondo la quale, in quanto privo di una disciplina legale, al di fuori
delle indicazioni contenute nell’art. 119 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esso costituisce un
negozio atipico. Ne consegue che l’accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti non
costituisce una "quaestio iuris", ma integra piuttosto una "quaestio voluntatis", consistente nella
esatta ricostruzione della volontà delle parti, e come tale è riservato al giudice del merito 12.
Il contratto di edizione musicale, inoltre, si differenzia dal contratto di edizione. Si tratta di altra
importante fattispecie contrattuale disciplinata sempre dalla legge sul diritto d’autore ed, in
particolare, dagli artt.118/135, tramite la quale l’autore concede ad un editore il diritto di
pubblicare, per conto e a spese dell’editore, l’opera dell’ingegno.
Le due tipologie contrattuali si differenziano sotto il profilo causale:
il contratto di edizione musicale, a differenza del contratto di edizione, opera un trasferimento della
stessa titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale e non la concessione di uso
degli stessi. Il contratto di edizione, infatti, si caratterizza per la essenzialità delle pubblicazioni per
le stampe.
il contratto di edizione musicale, diversamente da quello di edizione, non è un contratto di durata13.
La durata, infatti, sarà determinata contrattualmente a discrezione delle parti. Del resto, il contratto
di edizione musicale non presenta limiti di tempo e di luogo, ed in ciò si differenzia anche dai
contratti di rappresentazione ed esecuzione14, nei quali, invece, la diffusione dell’opera, avviene in
una sola circostanza e in un determinato ambiente, si pensi alle sale di teatro o in quelle che
ospitano concerti.
12
Cass. civ. Sez. I Sent., 06-11-2008, n. 26626. Rigetta, App. Roma, 30 giugno 2003, in Mass. Giur. It., 2008 CED
Cassazione, 2008 Contratti, 2009, 3, 290.
13
App. Milano, 05/12/1995, in Dir. Autore, 1996, 239.
14
Al contratto di edizione relativo ad opera musicale non si applica il termine di durata ventennale di cui all’art. 122 dir.
autore, in quanto in detto settore l’attività dell’editore non è limitata alla stampa ma altresì all’amministrazione e
promozione per la conoscenza e diffusione dell’opera, anche all’estero, presso i discografici e gli utilizzatori. Trib.
Milano, 14/12/1995. Dir. Autore, 1997, 494.
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I contratti di prestazione artistica
Ed infatti è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza che il c.d. contratto di edizione
musicale ha una propria autonomia contrattuale, per cui si differenzia dal contratto di edizione per
le stampe, con la conseguenza che al primo non è applicabile il termine di durata di venti anni
previsto per il secondo dall’art. 122 LDA15. Infatti, nel contratto di edizione relativo ad opera
musicale l’attività dell’editore non è limitata alla stampa ma altresì all’amministrazione e
promozione per la conoscenza e diffusione dell’opera, anche all’estero, presso i discografici e gli
utilizzatori.
In merito al requisito formale, non avendo il legislatore previsto la forma scritta ad substantiam, per
il contratto di edizione, se ne deduce che può stipularsi anche in forma orale.
Il contratto di edizione, inoltre, conferisce all’editore il diritto di eseguire uno o più edizioni entro
20 anni dalla consegna dell’opera con l’obbligo di indicare preventivamente il numero delle
edizioni e degli esemplari per ciascuna edizione.
Posto che la legge nulla preveda in merito agli elementi costitutivi del contratto di edizione, dalla
dottrina16 giunge il suggerimento di considerare “elementi minimi” del contratto di edizione
almeno:
• il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell’opera;
• i diritti che l’autore cede all’editore;
• il numero minimo di esemplari per ogni edizione;
• il compenso corrisposto all’autore;
• i termini e le modalità del pagamento;
• il termine di consegna dell’opera.
Difatti, da tali elementi si possono facilmente ricavare i principali diritti di utilizzazione economica
dell’opera, i quali consistono nel:
• diritto di riproduzione ;
• diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera ;
• diritto di diffusione ;
• diritto di distribuzione ;
• diritto di elaborazione .
15
16
Cass. civ. Sez. I, 23/06/1998, n. 6239, Giust. Civ., 1999, I, 171 nota di SAMMARCO.
Contratto di edizione: inadempimenti dell’editore e possibili conseguenze, Avv. Vittorio Mirra, 22/01/2006,
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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I contratti di prestazione artistica
Con il contratto di edizione per le stampe si trasferiscono tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che
spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che
sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto17.
Nella prassi può accadere che il contraente forte del contratto di edizione, (ovvero l’editore), tanto
più in ipotesi di contratto orale, non adempia al contratto. In tale evenienza, occorrerà ricorrere ai
tradizionali strumenti di cui alla normativa civilistica, nonché alla legge sul diritto d’autore al fine
di rilevare i comportamenti inadempienti dell’editore, causa di risoluzione del contratto.
Il contratto di edizione è un contratto a prestazioni corrispettive e, fonte di obbligazioni per
entrambe le parti.
L’editore ha l’obbligo di:
1 pubblicare e mettere in commercio l’opera
2 pagare all’autore i compensi pattuiti18
3 adempiere alle proprie obbligazioni rispettando i termini stabiliti in contratto che, comunque, non
può eccedere i due anni19
Quanto agli obblighi dell’autore, questi dovrà:
1 consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto
2 garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché
il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa20.
Nel contratto di edizione per le stampe il corrispettivo spettante all’autore può essere determinato in
una quota dei proventi relativi ai diritti di esecuzione e di riproduzione fenomeccanica percepiti
dalla Siae sia in Italia che all’estero21.
Venendo ai diritti, l’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore dato da " una
partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti "22.
La legge stabilisce anche le cause di scioglimento del contratto di edizione, tra le quali figurano il
decorso del termine contrattuale di venti anni, la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta
17
Art. 119, comma 1, legge sul diritto d’autore.
18
Art. 126 legge sul diritto d’autore.
19
Art. 127, comma 1 legge sul diritto d’autore.
20
Art. 125 legge sul diritto d’autore.
21
Trib. Milano, 06/02/1995, Dir. Autore, 1996, 329.
22
Art. 130 legge sul diritto d’autore.
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I contratti di prestazione artistica
(salva l’applicazione dell’art. 121 legge sul diritto d’autore), il ritiro dell’opera dal commercio,
l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134
legge sul diritto d’autore).
Il già citato articolo 122 della legge sul diritto d’autore prevede un’ipotesi particolare e
contraddistinta che dà luogo ad una sorta di sottospecie del contratto di edizione e che prende il
nome di “contratto di edizione a termine”. In tal senso la normativa prevede uno schema
contrattuale alternativo, consentendo all’editore di eseguire un numero illimitato di edizioni,
rispettando comunque il termine massimo di 20 anni.
In particolare, l’art. 122 LDA, precisa che il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a
termine".
Laddove, il primo conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla
consegna del manoscritto completo. Nel contratto per edizione devono essere predeterminati dalle
parti il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere
previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni o altre speciali pattuizioni sostitutive si
intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila
esemplari.
Il secondo, ovvero, il contratto di edizione “a termine”, conferisce all’editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e
per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di
nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti: - enciclopedie, dizionari; - schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili,
ad uso industriale; - lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe
che stimi conveniente.
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4 Il ruolo centrale della SIAE nei contratti di
prestazione artistica
Dopo aver delineato i profili strutturali dei contratti di prestazioni artistiche, si impongono
alcune considerazioni in merito al ruolo svolto dalla Siae, ovvero la Società Italiana degli Autori e
degli Editori, rispetto ed in ognuna delle tipologie contrattuali.
Benchè ad essa sia precipuamente affidata la funzione istituzionale di svolgere attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, svolge anche un importante ruolo di
intermediazione in materia di contratti di rappresentazione ed esecuzione.
Ed infatti, tale Società, che si trova in posizione di monopolio legale23 in quanto affidataria di
interesse pubblico (protezione del diritto d’autore in occasione della rappresentazione e
dell’utilizzazione in pubblico delle opere protette), media il rapporto tra le parti del contratto,
ovvero, tra l’autore dell’opera e il concessionario.
La SIAE provvede al rilascio di permessi per l’utilizzazione delle opere degli autori che a essa
aderiscono e, quindi, provvede anche al rilascio di autorizzazioni per la rappresentazione di opere
idonee alla messa in scena. Tuttavia, spesso, l’autore si riserva il diritto di collocamento dell’opera,
cioè il diritto di provvedere personalmente alla scelta dei soggetti ai quali affidare la sua
rappresentazione24.
23
Autorità Garante per la concorrenza, 28/07/1995, n. 3195, la Siae, in quanto affidataria di interesse pubblico, si trova
in posizione di monopolio legale e la esclusiva dell’attività è a ciò funzionale; in virtù della esclusiva "ex lege" l’ente
detiene una posizione dominante sul relativo mercato nazionale. Un’impresa di tal fatta è esentata ai sensi dell’art. 8
comma 2 della legge antitrust dal rispetto delle norme nazionali a tutela della concorrenza e del mercato solo qualora il
comportamento oggetto di valutazione nella sua specifica manifestazione ed in rapporto alla concreta fattispecie di volta
in volta esaminata, risulti l’unico comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalità istituzionali dell’ente.
24
In particolare, la SIAE, oltre all’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione
attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate, si occupa anche della tenuta dei registri di cui all’art. 103
della legge 22 aprile 1941 n. 633. Non solo, ad essa è affidata: la tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della
società dell’informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell’ingegno; la gestione dei servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni,
regioni , enti locali e altri enti pubblici o privati; lo svolgimento degli altri compiti attribuiti dalle leggi ; svolgimento
delle attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate ; cura della distinzione tra la gestione relativa alla tutela del
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In particolare se si considera il rapporto tra autore dell’opera e SIAE, emerge che tra i due si
instaura uno specifico rapporto giuridico, qualificato dalla dottrina in termini di mandato senza
rappresentanza25, per effetto del quale la SIAE gestisce in nome proprio (non spende, cioè, il nome
dell’autore), ma per conto dell’autore, il diritto di rappresentazione, attraverso una serie di
competenze tra le quali la più importante è quella che attiene al rilascio della licenza al
concessionario.
Inoltre, è opportuno precisare che se il coordinatore ed organizzatore dell’opera, quindi l’autore, si è
riservato il cosiddetto diritto di collocamento dell’opera, la SIAE si vede costretta a concedere la
licenza solo ed esclusivamente a chi sia indicato dall’autore; si desume in un certo senso il ruolo
dominante che l’autore può detenere in alcuni casi.
diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell’art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la
gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle
quali deve essere perseguito l’equilibrio finanziario ; la ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto
anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui
compensi di cui all’art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario
(articolo 1 Statuto SIAE).
25
Art. 1703 c.c. Nozione. Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) [c.c. 1471, n. 4, 1716] si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) [c.c. 778, 1731, 1737]. Nel mandato senza
rappresentanza, il mandatario che agisce in nome proprio, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi.
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5 Analisi conclusiva e comparativa delle fattispecie
contrattuali esaminate rispetto ad altre tipologie
contrattuali
Opportuna e significativa è la differenza tra il contratto di rappresentazione ed il contratto di
recitazione.
Come sopra evidenziato, nel contratto di rappresentazione, l’ autore dell’opera teatrale o il titolare
del diritto sull’opera, concede ad un’altra, concessionario, il diritto a far rappresentare l’opera in
pubblico, nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate e, ciò, allo scopo di divulgare la
medesima opera.
L’opera, quindi, viene eseguita in una sala da interpreti, i quali in completa sintonia, si avvalgono di
una azione scenica; nel contratto di recitazione, invece, l’attore non si avvale di un’azione scenica,
ragione per cui l’opera è oggetto di mera lettura o dizione.
Si delineano altre due fattispecie contrattuali relativamente alle prestazioni artistiche: i contratti di
riproduzione e di distribuzione. Tali fattispecie contrattuali attengono alle ipoetesi in cui l’opera è
diffusione di suoi esemplari e non oggetto di diffusione diretta, a mezzo di interpreti o esecutori
come nei casi precedenti.
La caratteristica che consente di distinguere gli schemi negoziali analizzati in precedenza
(rappresentazione, contratto di esecuzione musicale, contratto di edizione musicale e di edizione)
rispetto a quest ultimi attiene al fatto che l’oggetto è dato da uno specifico esemplare d’opera ex se
idoneo alla diffusione.
Inoltre, non bisogna confondere la riproduzione con la distribuzione, dal momento che con la
riproduzione, l’autore esercita il suo diritto ad ottenere la realizzazione di copie della propria opera
e, naturalmente, con i soli mezzi autorizzati dallo stesso autore. Al contrario, la distribuzione si
configura quando l’autore dell’opera mette in commercio e in circolazione la propria creazione,
quindi, rende la propria opera disponibile al pubblico e a chiunque sia interessato a conoscerla.
Più precisamente, il primo comma dell’art. 17 l.d.a., così come innovato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68, di attuazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società
dell’informazione, stabilisce che il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in
commercio o in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto
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esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità Europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
Il diritto di distribuzione è dunque uno dei diritti esclusivi, così definiti poiché conferiscono al
titolare degli stessi il diritto di escludere chiunque altro dal loro godimento, che la tutela autorale
costituisce in capo all’autore dell’opera per consentirne lo sfruttamento economico.
Tale diritto si concreta nella riserva a favore dell’autore dell’autorizzazione al trasferimento della
titolarità dell’opera originale o di copie tangibili di essa
La distribuzione rappresenta, ovviamente, il presupposto necessario per la legittima diffusione delle
copie dell’opera che deve avvenire nei limiti contrattuali e nell’assoluto rispetto della normativa di
settore. Così, l’autore esaurisce il suo diritto alla distribuzione dell’opera, c.d. principio di
esaurimento.
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Bibliografia
 Zeno-Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, CEDAM,
2012.
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