UNAE
AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA
NEI LAVORI ELETTRICI
Parte IV
Segreteria Tecnica
Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per
l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione.
Formazione. Organismi e figure organizzative
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4.1
Qualificazione del personale
Le norme di legge e di buona tecnica che abbiamo esaminato negli articoli precedenti, vietano
l’utilizzo di persone non qualificate nell’esecuzione dei lavori elettrici o almeno di persone non a
conoscenza delle norme fondamentali inerenti la sicurezza elettrica. La norma CEI 11-27 prevede la
sotto riportata classificazione del personale addetto ai lavori elettrici. Classificazione che
presuppone un processo di valutazione dei rischi da parte del DL, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. n. 81/08 (TU), volta a selezionare il personale idoneo per svolgere lavori di particolare
complessità oppure per gestire situazioni di particolare rischio e delicatezza sotto l’aspetto
antinfortunistico.
Persona Esperta (PES)
Con riferimento ai lavori tipici svolti in un’azienda, sono individuati con tale qualifica quei
lavoratori a cui si possano riconoscere, per esperienza e formazione, comunque acquisite, i seguenti
requisiti:
• adeguate conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;
• approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di
lavori;
• capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi
lavoro di precisa tipologia (capacità di risolvere situazioni pratiche operative di un ben specificato
tipo di lavoro anche attraverso il ricorso a conoscenze teoriche);
• capacità di controllare i rischi elettrici connessi con il lavoro mettendo in opera le misure idonee
per eliminarli o ridurli al minimo;
• capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere durante il lavoro;
• capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
• capacità di informare e istruire correttamente altri addetti a lui subordinati affinché eseguano il
lavoro in sicurezza.
Deve trattarsi, come per il profilo successivo, di lavoratori adibiti professionalmente a una
determinata tipologia di attività elettriche. A questa figura nell’ambito dell’organizzazione del
lavoro viene riconosciuta la più elevata professionalità rispetto alle persone acclarate PAV e PEC
(vedasi
punti
successivi).
Nelle
realtà
organizzative di dimensioni medio grandi,
l’elemento distintivo della PES, rispetto alla PAV,
non sta tanto nelle maggiori conoscenze tecniche
quanto nella riconosciuta capacità di saper
sovrintendere, coordinare ed istruire altri
lavoratori.
Persona Avvertita (PAV)
Tale qualifica è rilasciata ai lavoratori a cui sia
riconosciuto di aver acquisito:
• conoscenze
dell’antinfortunistica
elettrica
relativa a precise tipologie di lavoro;
• capacità di comprendere le istruzioni fornite da
una PES per una precisa tipologia di lavori;
Fig. 4.1. Processo di attribuzione delle
• capacità di apprendere le istruzioni e di mettere
qualifiche di PES/PAV.
in opera le istruzioni e le misure di sicurezza
previste per una specifica tipologia di lavoro;
• capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste.
Persona Comune (PEC)
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Segreteria Tecnica
Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per
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Persona che non è in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. Questi lavoratori non
possono operare in presenza di rischio elettrico se non sotto sorveglianza o sovraintendenza di una
PES o di una PAV.
Il DL può attribuire le suddette qualifiche sulla scorta di sue autonome valutazioni in relazione
all’esperienza, alle conoscenze e all’affidabilità che i propri dipendenti dimostrano sul lavoro. In
ogni caso la norma CEI 11-27 individua nella formazione (compresa quella condotta in azienda in
affiatamento a persona esperta) lo strumento che può essere utilizzato dal DL per un corretto
espletamento del processo di qualificazione (fig. 4.1). Le qualifiche di cui sopra, ma anche la
condizione di PEC, devono essere oggetto di formalizzazione ed inserite nel documento di
valutazione dei rischi aziendali, ex art. 29 del TU (Piano della Sicurezza - vedasi Parte I, p. 1.2).
L’obbligo di certificazione delle qualifiche di PES o PAV è esteso anche ai lavoratori autonomi e ai
DL che operano sugli impianti. Nei confronti di questi, pur non essendo esclusa la possibilità di
autocertificazione, è raccomandato che la stessa sia documentata dalla frequentazione di corsi di
formazione sui contenuti previsti dalla norma CEI 11-27.
4.2
Formazione
Sotto l’aspetto della sicurezza il TU definisce esattamente la natura e gli obiettivi della formazione,
dell’informazione e dell’addestramento. I punti essenziali su cui poggia la formazione sono:
• l’obbligo della verifica dell’apprendimento;
• l’obbligo di aggiornamento periodico;
• svolgimento durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori;
• le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate
nel “libretto formativo del cittadino.
Questi infatti sono gli obblighi che un Datore di
Lavoro (DL) deve dimostrare di aver ottemperato
qualora un infortunio, di cui rimanga vittima un suo
lavoratore, sia ritenuto riconducibile all’omessa
formazione e informazione dei rischi presenti
nell’attività.
L’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-2011,
disciplina la durata, i contenuti minimi e le
modalità
della
formazione,
nonché
dell'aggiornamento per i lavoratori, preposti e
dirigenti. La formazione dei lavoratori, si articola in
due momenti distinti: Formazione Generale (con
programmi e durata comuni per i diversi settori di
attività) e Formazione Specifica, della durata
minima complessiva di 16 ore (per le imprese del Fig. 4.2. Processo di conferimento dell’idoneità
comparto elettrico si assume la classe di rischio al lavoro sotto tensione in BT.
alto). La Formazione Specifica per la generalità dei
lavoratori è riconducibile al così detto modulo 1A+2A della norma CEI 11-27. È da erogare a
quanti già operano in modo professionale sugli impianti elettrici se il DL valuta che gli stessi non
siano in possesso delle conoscenze di base riguardanti la sicurezza (fig. 4.1). Ha una durata di
almeno 14 ore, quattro delle quali attengono il sottomodulo 2A dedicato in modo specifico agli
aspetti teorici del lavoro sotto tensione in bassa tensione. Deve poi seguire il modulo 1B+2B che
attiene i contenuti pratici dei lavori fuori tensione e sotto tensione in bassa tensione sui lavori tipici
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dell’azienda. Questa formazione può essere erogata in azienda per affiatamento a quei lavoratori
che hanno conoscenze di base inerenti l’elettrotecnica e la sicurezza acquisite attraverso il
conseguimento del diploma IPSIA o con una formazione equivalente.
4.2
Idoneità e autorizzazione al lavoro sotto tensione in BT
Ai lavoratori ai quali è stata attribuita la qualifica di PES o di PAV se il DL intende adibirli anche
all’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione occorre che ne verifichi l’idoneità e li
munisca di una espressa autorizzazione ad operare sugli impianti (art. 82 del TU). L’idoneità è la
condizione per la quale a una persona è riconosciuta la capacità tecnica per eseguire specifici lavori
sotto tensione. Sottintende oltre al possesso della professionalità in senso tecnico:
• l’idoneità psicofisica;
• un curriculum professionale adeguato;
• una condotta lavorativa esente da infortuni e/o inosservanze delle norme di sicurezza.
L’idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l’altro, di processi formativi, superati con
esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentative dei reali lavori
da effettuare. Il diagramma di flusso di fig. 4.2 mostra il processo di attribuzione dell’idoneità
(Persona Idonea PEI) ad operare sotto tensione che resta riservato esclusivamente alle persone con
qualifica di PES o PAV. Nella pratica il DL invia al lavoratore una lettera (che costituisce una
specie di “patentino”) contenente:
• la specificazione della condizione formativa
PES/PAV;
• l’eventuale idoneità ad operare sotto tensione;
• l’autorizzazione ad operare sotto tensione per
una specificata tipologia d’impianti e di
interventi.
In figura 4.3 è riportato un fac-simile della lettera
di attestazione d’idoneità e di autorizzazione ad
operare sotto tensione in BT. L’idoneità (prevista
anche per i lavoratori autonomi in forma di
autocertificazione) deve essere rivista almeno una
volta all’anno e almeno nei seguenti casi:
• il lavoratore ha subito un infortunio;
• l’attività è stata interrotta per lungo tempo;
• è stata rilevata l’inosservanza delle norme di
sicurezza;
• sono stati introdotti nuovi metodi di lavoro e/o
Fig. 4.3. Formalizzazione della qualificazione e
attrezzature e /o DPI;
dell’idoneità.
• sono cambiate le tipologie d’impianto su cui si
deve operare in tensione.
Oramai i più importatati committenti pubblici e privati subordinano l’affidamento di lavori elettrici
a un’impresa d’appalto solamente se questa è in grado di documentare di aver sottoposto il proprio
personale a un adeguato percorso formativo rispetto ai rischi presenti nelle attività (norma CEI 1127, art. 4.15.4).
4.3 Unità Responsabile dell’impianto (URI). Responsabile dell’impianto (RI)
L’Unità Responsabile dell’impianto (URI) è generalmente un organismo, un ufficio o una qualsiasi
articolazione organizzativa del soggetto proprietario dell’impianto (aziende elettriche di grandi
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dimensioni, quali ad esempio quelle della distribuzione pubblica o anche nel caso di estesi e
complessi impianti utilizzatori) a cui è affidato l’obbligo di garantirne in permanenza la sicurezza e
il mantenimento in efficienza mediante la programmazione e l’esecuzione di tutte le attività di
esercizio.
Il Responsabile dell’impianto (RI) è invece sempre una persona fisica, anche non appartenente al
predetto organismo, cui sono demandati, mediante delega, in qualche caso anche scritta, limitata nel
tempo, l’esecuzione di compiti operativi su una parte dell’impianto. I compiti principali assegnati al
RI sono la:
• pianificazione e della programmazione dei lavori compresi quelli di riparazione e di
manutenzione programmata;
• redazione del Piano di lavoro;
• programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni,
esclusione richiusure, inibizione di controalimentazioni) sull’impianto elettrico, o sua parte,
oggetto dei lavori;
• esecuzione, per i lavori fuori tensione, dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure
intempestive e l’inserimento di eventuali terre di sezionamento;
• apposizione dei cartelli monitori in corrispondenza degli organi di sezionamento;
• individuazione dell'impianto elettrico, o di un elemento di esso, interessato dai lavori e la
delimitazione della relativa zona di lavoro;
• informativa al Preposto ai lavori (PL) dei rischi elettrici del posto di lavoro e adiacenti a esso
nonché di quelli ambientali che interferiscono sulle attività;
• consegna dell'impianto elettrico (in tensione o fuori tensione a secondo del tipo di attività) al PL.
In genere la figura del RI appartiene all’organizzazione della ditta proprietaria dell’impianto, anche
se è sempre più diffusa la tendenza ad affidare in appalto ad imprese elettriche specializzate, esterne
all’unità produttiva, anche la conduzione dell’impianto unitamente alla manutenzione dello stesso.
In questo caso il ruolo di RI è assunto da un lavoratore dell’impresa appaltatrice secondo una
specificata ipotesi contrattuale che renda consapevole l’impresa degli obblighi giuridici che ciò
comporta.
4.4
Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa. Il Preposto ai Lavori (PL)
Questa figura è prevista da tutte le norme che trattano la sicurezza sul lavoro ed è considerata come
il soggetto a cui spetta mettere e mantenere in opera le misure di sicurezza preordinate per ogni il
singolo lavoro. Nel caso dei lavori elettrici quelle stabilite d’intesa con l’URI, ovvero con il RI nelle
realtà operative di piccole dimensioni. Al PL sono subordinati tutti gli addetti che intervengono
nella zona di lavoro (impianto – cantiere) compreso i terzi (fornitori, lavoratori autonomi, ecc.) nel
senso che anche dagli stessi deve esigere il rispetto e l’applicazione delle norme di sicurezza. Il PL
non effettua la valutazione dei rischi, ma gli compete l’individuazione delle misure di protezione
necessarie per risolvere le eventuali insorgenze di rischio, non individuate in sede di preparazione
del lavoro, compresa la decisione di sospendere i lavori qualora si determinino situazioni ambientali
e tecniche che non consentono di proseguire gli stessi in modo sicuro per tutti gli addetti a lui
affidati. I compiti principali a cui è adibito un PL sono la:
• preparazione dei lavori;
• partecipazione alla stesura del Piano d’intervento;
• presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dal RI e successiva riconsegna;
• verifica dell'assenza di tensione nell'impianto ed l’installazione delle terre di lavoro, nel caso di
lavori fuori tensione;
• verifica della sicurezza delle masse;
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verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori;
applicazione delle procedure previste per i lavori in prossimità di parti in tensione adiacenti il
posto di lavoro;
• gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro
e la sicurezza.
Per quanto visto, sia in termini di competenza che in termini di coordinamento, sovraintendenza e
sorveglianza di tutte le risorse affidategli, la figura del PL appare quella più impegnativa e della
massima responsabilità per cui l’incarico di ricoprire detto ruolo deve essere affidato solamente alle
persone qualificate PES nell’ambito della classificazione del personale prevista nel DVR aziendale.
I ruoli di RI e di PL possono essere fatti coincidere e tale semplificazione organizzativa appare
particolarmente opportuna per i piccoli interventi (si pensi all’esecuzione di lavori sotto tensione in
bassa tensione di breve durata), mentre, in altre circostanze, una separazione dei compiti necessaria
per ragioni organizzative, si rivela, purché si realizzi una reale sinergia, un contributo a favore della
sicurezza.
•
•
agu/
fine della Parte IV