UNAE AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI Parte IV Segreteria Tecnica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Pag. 1 di 5 4.1 Qualificazione del personale Le norme di legge e di buona tecnica che abbiamo esaminato negli articoli precedenti, vietano l’utilizzo di persone non qualificate nell’esecuzione dei lavori elettrici o almeno di persone non a conoscenza delle norme fondamentali inerenti la sicurezza elettrica. La norma CEI 11-27 prevede la sotto riportata classificazione del personale addetto ai lavori elettrici. Classificazione che presuppone un processo di valutazione dei rischi da parte del DL, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 (TU), volta a selezionare il personale idoneo per svolgere lavori di particolare complessità oppure per gestire situazioni di particolare rischio e delicatezza sotto l’aspetto antinfortunistico. Persona Esperta (PES) Con riferimento ai lavori tipici svolti in un’azienda, sono individuati con tale qualifica quei lavoratori a cui si possano riconoscere, per esperienza e formazione, comunque acquisite, i seguenti requisiti: • adeguate conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica; • approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori; • capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia (capacità di risolvere situazioni pratiche operative di un ben specificato tipo di lavoro anche attraverso il ricorso a conoscenze teoriche); • capacità di controllare i rischi elettrici connessi con il lavoro mettendo in opera le misure idonee per eliminarli o ridurli al minimo; • capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere durante il lavoro; • capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori; • capacità di informare e istruire correttamente altri addetti a lui subordinati affinché eseguano il lavoro in sicurezza. Deve trattarsi, come per il profilo successivo, di lavoratori adibiti professionalmente a una determinata tipologia di attività elettriche. A questa figura nell’ambito dell’organizzazione del lavoro viene riconosciuta la più elevata professionalità rispetto alle persone acclarate PAV e PEC (vedasi punti successivi). Nelle realtà organizzative di dimensioni medio grandi, l’elemento distintivo della PES, rispetto alla PAV, non sta tanto nelle maggiori conoscenze tecniche quanto nella riconosciuta capacità di saper sovrintendere, coordinare ed istruire altri lavoratori. Persona Avvertita (PAV) Tale qualifica è rilasciata ai lavoratori a cui sia riconosciuto di aver acquisito: • conoscenze dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro; • capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori; Fig. 4.1. Processo di attribuzione delle • capacità di apprendere le istruzioni e di mettere qualifiche di PES/PAV. in opera le istruzioni e le misure di sicurezza previste per una specifica tipologia di lavoro; • capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste. Persona Comune (PEC) UNAE AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI Parte IV Segreteria Tecnica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Pag. 2 di 5 Persona che non è in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. Questi lavoratori non possono operare in presenza di rischio elettrico se non sotto sorveglianza o sovraintendenza di una PES o di una PAV. Il DL può attribuire le suddette qualifiche sulla scorta di sue autonome valutazioni in relazione all’esperienza, alle conoscenze e all’affidabilità che i propri dipendenti dimostrano sul lavoro. In ogni caso la norma CEI 11-27 individua nella formazione (compresa quella condotta in azienda in affiatamento a persona esperta) lo strumento che può essere utilizzato dal DL per un corretto espletamento del processo di qualificazione (fig. 4.1). Le qualifiche di cui sopra, ma anche la condizione di PEC, devono essere oggetto di formalizzazione ed inserite nel documento di valutazione dei rischi aziendali, ex art. 29 del TU (Piano della Sicurezza - vedasi Parte I, p. 1.2). L’obbligo di certificazione delle qualifiche di PES o PAV è esteso anche ai lavoratori autonomi e ai DL che operano sugli impianti. Nei confronti di questi, pur non essendo esclusa la possibilità di autocertificazione, è raccomandato che la stessa sia documentata dalla frequentazione di corsi di formazione sui contenuti previsti dalla norma CEI 11-27. 4.2 Formazione Sotto l’aspetto della sicurezza il TU definisce esattamente la natura e gli obiettivi della formazione, dell’informazione e dell’addestramento. I punti essenziali su cui poggia la formazione sono: • l’obbligo della verifica dell’apprendimento; • l’obbligo di aggiornamento periodico; • svolgimento durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori; • le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel “libretto formativo del cittadino. Questi infatti sono gli obblighi che un Datore di Lavoro (DL) deve dimostrare di aver ottemperato qualora un infortunio, di cui rimanga vittima un suo lavoratore, sia ritenuto riconducibile all’omessa formazione e informazione dei rischi presenti nell’attività. L’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-2011, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento per i lavoratori, preposti e dirigenti. La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: Formazione Generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e Formazione Specifica, della durata minima complessiva di 16 ore (per le imprese del Fig. 4.2. Processo di conferimento dell’idoneità comparto elettrico si assume la classe di rischio al lavoro sotto tensione in BT. alto). La Formazione Specifica per la generalità dei lavoratori è riconducibile al così detto modulo 1A+2A della norma CEI 11-27. È da erogare a quanti già operano in modo professionale sugli impianti elettrici se il DL valuta che gli stessi non siano in possesso delle conoscenze di base riguardanti la sicurezza (fig. 4.1). Ha una durata di almeno 14 ore, quattro delle quali attengono il sottomodulo 2A dedicato in modo specifico agli aspetti teorici del lavoro sotto tensione in bassa tensione. Deve poi seguire il modulo 1B+2B che attiene i contenuti pratici dei lavori fuori tensione e sotto tensione in bassa tensione sui lavori tipici UNAE AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI Parte IV Segreteria Tecnica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Pag. 3 di 5 dell’azienda. Questa formazione può essere erogata in azienda per affiatamento a quei lavoratori che hanno conoscenze di base inerenti l’elettrotecnica e la sicurezza acquisite attraverso il conseguimento del diploma IPSIA o con una formazione equivalente. 4.2 Idoneità e autorizzazione al lavoro sotto tensione in BT Ai lavoratori ai quali è stata attribuita la qualifica di PES o di PAV se il DL intende adibirli anche all’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione occorre che ne verifichi l’idoneità e li munisca di una espressa autorizzazione ad operare sugli impianti (art. 82 del TU). L’idoneità è la condizione per la quale a una persona è riconosciuta la capacità tecnica per eseguire specifici lavori sotto tensione. Sottintende oltre al possesso della professionalità in senso tecnico: • l’idoneità psicofisica; • un curriculum professionale adeguato; • una condotta lavorativa esente da infortuni e/o inosservanze delle norme di sicurezza. L’idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l’altro, di processi formativi, superati con esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentative dei reali lavori da effettuare. Il diagramma di flusso di fig. 4.2 mostra il processo di attribuzione dell’idoneità (Persona Idonea PEI) ad operare sotto tensione che resta riservato esclusivamente alle persone con qualifica di PES o PAV. Nella pratica il DL invia al lavoratore una lettera (che costituisce una specie di “patentino”) contenente: • la specificazione della condizione formativa PES/PAV; • l’eventuale idoneità ad operare sotto tensione; • l’autorizzazione ad operare sotto tensione per una specificata tipologia d’impianti e di interventi. In figura 4.3 è riportato un fac-simile della lettera di attestazione d’idoneità e di autorizzazione ad operare sotto tensione in BT. L’idoneità (prevista anche per i lavoratori autonomi in forma di autocertificazione) deve essere rivista almeno una volta all’anno e almeno nei seguenti casi: • il lavoratore ha subito un infortunio; • l’attività è stata interrotta per lungo tempo; • è stata rilevata l’inosservanza delle norme di sicurezza; • sono stati introdotti nuovi metodi di lavoro e/o Fig. 4.3. Formalizzazione della qualificazione e attrezzature e /o DPI; dell’idoneità. • sono cambiate le tipologie d’impianto su cui si deve operare in tensione. Oramai i più importatati committenti pubblici e privati subordinano l’affidamento di lavori elettrici a un’impresa d’appalto solamente se questa è in grado di documentare di aver sottoposto il proprio personale a un adeguato percorso formativo rispetto ai rischi presenti nelle attività (norma CEI 1127, art. 4.15.4). 4.3 Unità Responsabile dell’impianto (URI). Responsabile dell’impianto (RI) L’Unità Responsabile dell’impianto (URI) è generalmente un organismo, un ufficio o una qualsiasi articolazione organizzativa del soggetto proprietario dell’impianto (aziende elettriche di grandi UNAE AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI Parte IV Segreteria Tecnica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Pag. 4 di 5 dimensioni, quali ad esempio quelle della distribuzione pubblica o anche nel caso di estesi e complessi impianti utilizzatori) a cui è affidato l’obbligo di garantirne in permanenza la sicurezza e il mantenimento in efficienza mediante la programmazione e l’esecuzione di tutte le attività di esercizio. Il Responsabile dell’impianto (RI) è invece sempre una persona fisica, anche non appartenente al predetto organismo, cui sono demandati, mediante delega, in qualche caso anche scritta, limitata nel tempo, l’esecuzione di compiti operativi su una parte dell’impianto. I compiti principali assegnati al RI sono la: • pianificazione e della programmazione dei lavori compresi quelli di riparazione e di manutenzione programmata; • redazione del Piano di lavoro; • programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiusure, inibizione di controalimentazioni) sull’impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori; • esecuzione, per i lavori fuori tensione, dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive e l’inserimento di eventuali terre di sezionamento; • apposizione dei cartelli monitori in corrispondenza degli organi di sezionamento; • individuazione dell'impianto elettrico, o di un elemento di esso, interessato dai lavori e la delimitazione della relativa zona di lavoro; • informativa al Preposto ai lavori (PL) dei rischi elettrici del posto di lavoro e adiacenti a esso nonché di quelli ambientali che interferiscono sulle attività; • consegna dell'impianto elettrico (in tensione o fuori tensione a secondo del tipo di attività) al PL. In genere la figura del RI appartiene all’organizzazione della ditta proprietaria dell’impianto, anche se è sempre più diffusa la tendenza ad affidare in appalto ad imprese elettriche specializzate, esterne all’unità produttiva, anche la conduzione dell’impianto unitamente alla manutenzione dello stesso. In questo caso il ruolo di RI è assunto da un lavoratore dell’impresa appaltatrice secondo una specificata ipotesi contrattuale che renda consapevole l’impresa degli obblighi giuridici che ciò comporta. 4.4 Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa. Il Preposto ai Lavori (PL) Questa figura è prevista da tutte le norme che trattano la sicurezza sul lavoro ed è considerata come il soggetto a cui spetta mettere e mantenere in opera le misure di sicurezza preordinate per ogni il singolo lavoro. Nel caso dei lavori elettrici quelle stabilite d’intesa con l’URI, ovvero con il RI nelle realtà operative di piccole dimensioni. Al PL sono subordinati tutti gli addetti che intervengono nella zona di lavoro (impianto – cantiere) compreso i terzi (fornitori, lavoratori autonomi, ecc.) nel senso che anche dagli stessi deve esigere il rispetto e l’applicazione delle norme di sicurezza. Il PL non effettua la valutazione dei rischi, ma gli compete l’individuazione delle misure di protezione necessarie per risolvere le eventuali insorgenze di rischio, non individuate in sede di preparazione del lavoro, compresa la decisione di sospendere i lavori qualora si determinino situazioni ambientali e tecniche che non consentono di proseguire gli stessi in modo sicuro per tutti gli addetti a lui affidati. I compiti principali a cui è adibito un PL sono la: • preparazione dei lavori; • partecipazione alla stesura del Piano d’intervento; • presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dal RI e successiva riconsegna; • verifica dell'assenza di tensione nell'impianto ed l’installazione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione; • verifica della sicurezza delle masse; UNAE AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI Parte IV Segreteria Tecnica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Pag. 5 di 5 verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori; applicazione delle procedure previste per i lavori in prossimità di parti in tensione adiacenti il posto di lavoro; • gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza. Per quanto visto, sia in termini di competenza che in termini di coordinamento, sovraintendenza e sorveglianza di tutte le risorse affidategli, la figura del PL appare quella più impegnativa e della massima responsabilità per cui l’incarico di ricoprire detto ruolo deve essere affidato solamente alle persone qualificate PES nell’ambito della classificazione del personale prevista nel DVR aziendale. I ruoli di RI e di PL possono essere fatti coincidere e tale semplificazione organizzativa appare particolarmente opportuna per i piccoli interventi (si pensi all’esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione di breve durata), mentre, in altre circostanze, una separazione dei compiti necessaria per ragioni organizzative, si rivela, purché si realizzi una reale sinergia, un contributo a favore della sicurezza. • • agu/ fine della Parte IV