accorpo sul regolamento di mobilita` del personale del

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AZIENDA ,UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N°3»
• REGIONE DEI VENETO • R^
il m
ACCORPO SUL REGOLAMENTO DI MOBILITA'
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ'
II presente Regolamento disciplina la mobilità del personale del Comparto Sanità all'interno dell'Azienda
U.L.S.S. n. 3.
Con riferimento a quanto previsto dalPart. 18 del C.C.N.L. del Comparto Sanità - II Biennio economico
2000/2001 la mobilità si distingue in ordinaria e'd'urgenza, e concerne l'utilizzazione sia temporanea sia
definitiva del personale in strutture diverse da quelle della sede di assegnazione.
Esso intende valorizzare la mobilità interna all'Azienda, in un ambito di equità e trasparenza, in quanto
essa è occasione di accrescimento professionale per gli operatori e di apertura a nuovi contributi da parte
delle strutture interessate.
ART. 1
CRITERI GENERALI
1. La mobilità all'interno dell'azienda avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale,
disciplina, ove prevista, e posizione economica di appartenenza del dipendente.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle
strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso.
Detta utilizzazione è disposta comunque secondo le procedure previste dal successivo art. 2.
3. al dipendente che rientri dopo assenza prolungata in seguito a malattia, maternità o congedo per
motivi di famiglia, viene garantita la sede di assegnazione di provenienza (intesa come sede fisica
o come articolazione aziendale), come previsto dalPart. 56 del "Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di maternità o paternità", fatta salva la richiesta del dipendente per altra
sede/struttura.
4. I dipendenti che usufruiscano dei benefici della legge 104/92, hanno comunque diritto, in via
prioritaria, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere
trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.
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5. La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati nell'alt. 10 de! ccnq-del 7/08/98 ed accreditati
con le modalità ivi previste, può essere predisposta, fatta salva la mobilità d'urgenza, solo previo il
nulla osta delle rispettive OO.SS. di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente.
6. L'azienda ULSS 3, qualora si rendano necessari processi di ristrutturazione, soppressione di
servizi, strutture o presidi, ancorché di attivazione degli stessi, si attiverà secondo le procedure di
cui all'art. 2. della mobilità ordinaria.
In attesa della emanazione dei regolamenti attuativi dell'atto aziendale, la mobilità è disposta dal
direttore sanitario, di concerto con il servizio infermieristico, dal direttore amministrativo e dal
direttore dei servizi sociali, nell'ambito delle rispettive competenze e, per la mobilità
intradipartimentale, dal rispettivo direttore di concerto con il coordinatore infermieristico/tecnico
sanitario.
8. la mobilità non può essere disposta nei confronti dei dipendenti che ricoprono la carica di
consigliere comunale o provinciale ai sensi della normativa in vigore (art.27 legge 816 del
27.12.1985).
ART.2
MOBILITA' ORDINARIA
L'azienda, prima dell'assegnazione dei dipendenti assunti a seguito di procedure selettive o concorsuali, o
trasferiti da altre aziende o enti, attiva le procedure di mobilità interna ordinaria utilizzando apposita
graduatoria di durata annuale predisposta per profili professionali. A tale scopo dovrà essere pubblicato in
modo capillare ( per singola struttura semplice e complessa) all'inizio di ogni anno, per una durata non
inferiore ai 20 gg., apposito avviso al fine di predisporre per ogni dipartimento e servizio extra dipartimentale, una specifica graduatoria utilizzabile fino alla pubblicazione della successiva e riservato
ai dipendenti a tempo indeterminato, nel quale saranno segnalate le disponibilità dei posti da ricoprire in
quel momento.
Copia degli avvisi sarà inviata contestualmente alle OO.SS e al coordinamento della RSU.
La mobilità interna ordinaria può assumere le seguenti forme:
A) Mobilità ordinaria volontaria
Le parti intendono avvalersi, per quanto riguarda la mobilità all'intèrno dell'azienda ULSS 3, nell'ambito
dei servizi, uffici, strutture semplici e complesse dei dipartimenti e dei presidi ospedalieri (situati al di
fuori del raggio di )0 km dalla sede di assegnazione), dei seguenti criteri che saranno utilizzati al fine di
produrre idonea graduatoria.
2
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate al protocollo generale dell'Azienda ULSS su apposito modulo,
allegato al presente accordo, a seguito di avviso annuale al quale è data la massima diffusione (tramite
segnalazione da indicare sul cedolino stipendiale).
Nella domanda deve essere indicata la destinazione richiesta, con la possibilità di esprimere al massimo
due scelte che avranno pari valenza. Non saranno prese in considerazione indicazioni generiche (ad es.
"orario giornaliero").
E' consentita l'autocertificazione delle situazioni presentate, con responsabilità del dipendente di quanto
dichiarato. Qualora la dichiarazione risultasse non veritiera il dipendente, oltre che nelle sanzioni previste
dalla legge, incorrerebbe nella sospensione per 3 anni della possibilità di inoltrare domanda di mobilità.
La domanda sarà considerata valida per l'intero anno e fino a pubblicazione di nuova graduatoria e si
riterrà decaduta se non ripresentata.
2. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà definita sulla base dei seguenti punteggi:
per i dipendenti appartenenti alle categorie A-B-Bs-C di tutti i profili professionali:
- anzianità di servizio (massimopunti 40}
punti 1 per anno di servizio presso Ulss 3( massimo 30punti)
punti 1 per ogni anno continuativo nella struttura semplice o complessa di ultima
assegnazione.(massimo 10 punti)
- situazione personale e familiare (massimo punti20)
punti 7 per coniuge o convivente portatore di handicap
punti 1 per ogni figlio minore o genitore a carico con massimo di punti 4
punti 1 per ogni figlio o genitore portatore di handicap a carico con massimo di punti 4
punti 5 per assistenza a portatori di handicap o anziani non autosufficienti entro il secondo grado di
parentela.
Professionalità (massimo punti 40]
Punti 15 riferiti al curriculum ed esperienza professionale utile al posto da ricoprire
Punti 15 riferiti ai titoli formativi e aggiornamento utili al posto da ricoprire
Punti 10 riferiti al possesso di requisiti attitudinali utili al posto da ricoprire
per i dipendenti appartenenti alla categoria D del ruolo sanitario :
- anzianità di sei-vizio (massimopunti 30)
punti 1 per anno di servizio presso Ulss 3( massimo 20 punti)
punti 1 per ogni anno continuativo nella struttura semplice o complessa di ultima
assegnazione.(massimo 10 punti)
- situazione personale e familiare (massimo punti 15)
punti 7 per coniuge o convivente portatore di handicap
punti 1 per ogni figlio minore o genitore a carico con massimo di punti 4
punti 1 per ogni figlio o genitore portatore di handicap a carico con massimo di punti 4
punti 5 per_assistenza a portatori di handicap o anziani non autosufficienti entro il secondo grado di
parentela.
- Professionalità (massimo punti 55}
Punti 15 riferiti al curriculum ed esperienza professionale utile al posto da ricoprire
Punti 15 riferiti ai titoli formativi e aggiornamento utili al posto da ricoprire
Punti 20 riferiti al possesso di requisiti attitudinali utili al posto da ricoprire
per i dipendenti appartenenti alle categorie D e Ds del ruolo Tecnico, Professionale ed
Amministrativo:
- anzianità di servizio (massimo punti 20)
punti 1 per anno di servizio presso Ulss 3( massimo 10punti)
punti 1 per ogni anno continuativo nella struttura semplice o complessa di ultima
assegnazione.(massimo 10 punti)
- situazione personale e familiare (massimopunti 15)
punti 4 per coniuge o convivente portatore di handicap
punti 1 per ogni figlio minore o genitore a carico con massimo di punti 3
punti 1 per ogni figlio o genitore portatore di handicap a carico con massimo di punti 3
punti 5 per assistenza a portatori di handicap o anziani non autosufficienti entro il secondo grado di
parentela.
Professionalità (massimo punti 65)
Punti 15 riferiti al curriculum ed esperienza professionale utile al posto da ricoprire
Punti 15 riferiti ai titoli formativi e aggiornamento utili al posto da ricoprire
Punti 35 riferiti al possesso di requisiti attitudinali utili al posto da ricoprire
La valutazione sulla professionalità verrà effettuata dal direttore competente e dal servizio Infermieristico
per quanto di competenza; all'interno del Dipartimento verrà effettuata dal rispettivo Direttore e
Coordinatore Infermieristico/Tecnico sanitario.
In caso di parità di punteggio ha precedenza il dipendente con maggior anzianità nel medesimo profilo
professionale e/o attività.
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La valutazione dei titoli formativi ritenuti equipollenti per l'accesso al profilo interessato in base alla
normativa in vigore, saranno valutati con pari punteggio.
La valutazione dei curricula, dei titoli formativi successivamente acquisiti, nonché degli aggiornamenti
professionali avverrà sulla base dei criteri indicati nei regolamenti concorsuali.
Per ulteriori casi di parità di punteggio, sarà data priorità alla maggior anzianità anagrafica.
3. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO
Dopo l'emanazione dell'Ordine di Servizio il trasferimento dovrà in ogni caso aver corso, salvo che per
gravi e particolari motivi.
Poiché l'inserimento in struttura diversa comporta sempre un periodo di apprendimento ed un oggettivo
disagio per l'organizzazione del lavoro della struttura interessata, al fine di non arrecare continuamente
disfunzioni alla stessa struttura, il dipendente che ha ottenuto il trasferimento a seguito di mobilità
ordinaria volontaria non potrà ripresentare altra domanda nei 3 anni successivi se non per:
- sopravvenuti problemi di salute;
- difficoltà di inserimento nella nuova struttura, motivata e formalizzata anche dal Responsabile del
Servizio;
- gravi situazioni familiari..
Se le domande di trasferimento da una stessa struttura fossero multiple, al fine di assicurare la continuità
del servizio deve essere previsto un intervallo tra un trasferimento e quello successivo della durata non
superiore al tempo medio calcolato per l'addestramento dei sostituti.
4 MOBILITA' TRA ARTICOLAZIONI E DIPARTIMENTI
Le parti convengono che la mobilità tra diverse articolazioni aziendali (ospedale, distretto, dipartimento di
prevenzione) e tra dipartimenti, anche qualora comporti uno spostamento entro il raggio di 10 chilometri,
avviene secondo quanto previsto al punto precedente.
5. MOBILITA INTRADIPARTIMENTALE
La mobilità intradipartimentale è uno degli strumenti d'integrazione e gestione organizzativa dei
dipartimenti strutturali, e va perseguita secondo criteri di formazione e addestramento al fine di
omogeneizzare le competenze. L'assegnazione definitiva di un dipendente in diversa struttura del
medesimo dipartimento avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1 e art. 2
B) Mobilità ordinaria d'ufficio
1. mobilità entro il raggio di 10 km.
L'Azienda, per motivate esigenze di servizio derivanti da riduzione, disattivazione, aggregazione di
attività e/o servizi, emergenza di posti vacanti, può disporre misure di mobilità del personale.
In caso di mancanza di domande per la mobilità volontaria, prima di ricorrere a misure di mobilità
d'ufficio provvede alla copertura dei posti vacanti prioritariamente con il collocamento del personale neo
assunto.
In attesa di assegnare personale neo assunto o proveniente da altri enti, l'azienda predispone una
graduatoria del personale di volta in volta interessato sulla base dei seguenti criteri:
- Residenza.
1 punto per ogni km, da intendersi come distanza tra luogo di effettiva residenza e sede di servizio
individuando la differenza fra il percorso effettuato ed il nuovo percorso.
A parità di punteggio si prenderà in esame il seguente criterio:
- Anzianità.
2 punti per anno di servizio presso l'ULSS 3 nel profilo di appartenenza.
1 punto per anno di servizio in altre categorie o profili presso l'ULSS 3
1 punto per anno di servizio nel profilo di appartenenza presso altre ULSS o Enti.
La graduatoria sarà utilizzata partendo dal punteggio più basso.
Il dipendente che sia stato oggetto di mobilità d'ufficio negli ultimi 2 anni non potrà essere trasferito,
salvo il caso di soppressione del servizio, se non per domanda di mobilità volontaria.
2. mobilità oltre il raggio di 10 km.
La mobilità d'ufficio che comporti il trasferimento di uno o più dipendenti in strutture che distano oltre
10 km rispetto al percorso normalmente effettuato verrà effettuata secondo le modalità previste dall'art.
18 del C.C.N.L. 20.9.2001.
ART. 3
MOBILITA' TEMPORANEA ENTRO 110 KM.
1. In occasione di eventi con carattere di temporaneità quali compattamenti estivi di reparti, lavori di
manutenzione ordinar! o straordinari, esigenze formative, e in assenza di disponibilità formale,
possono essere attivate procedure di mobilità temporanea, la cui durata è limitata al perdurare della
situazione cheT ha determinata.
2. E altresì possibile attivare questa procedura per la sostituzione provvisoria dei dipendenti che debbano
assentarsi per malattia-aspettativa-congedi-comandi e per periodi che superano i 30 gg fermo restando
la possibilità di una sostituzione definitiva, nel rispetto del presente regolamento, qualora se ne ravvisi
l'opportunità.
3. L'Azienda, previa informazione alle OO.SS. e alle R.S.U. dei motivi e dei progetti di cui a! punto 1, si
attiverà in conformità a quanto previsto per la mobilità ordinaria..
4.
Al personale posto in mobilità spetta, se ed in quanto dovuta, l'indennità di trasferta secondo quanto
previsto dall'art.44 del ceni integrativo del 20/09/2001, ed eventualmente ulteriori benefici previsti
dalla contrattazione per gli incentivi alla produttività.
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5. La mobilità temporanea è limitata a 120 giorni complessivi nel corso dell'anno.
6. in ogni caso il dipendente posto in mobilità avrà l'obbligo di timbrare la rilevazione dell'orario di
servizio presso la sede di assegnazione temporanea.
ARI. 4
MOBILITA' OLTRE 110 KM.
La mobilità d'ufficio e temporanea che 'comporti il trasferimento di uno o più dipendenti in strutture che
distano oltre i 10 Km rispetto al percorso normalmente effettuato verranno effettuate secondo le
modalità previste dall'ari. 18 del C.C.N.L. 20.9,2001.
ART. 5
MOBILITA' D'URGENZA
La mobilità d'urgenza è effettuata nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle
strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili.
La mobilità d'urgenza ha durata limitata al perdurare della situazione che l'ha determinata e non può
superare i 30 gg., salvo espresso consenso del dipendènte per un massimo di ulteriori 30 gg.
Al personale spettano, se ed in quanto dovuti, i benefici di cui all'art. 3 punto .4 del presente accordo.
La mobilità d'urgenza all'interno del Dipartimento è disposta, con atto formale, dal Direttore di
Dipartimento d'intesa con il Coordinatore
.
In caso di mancanza di domande volontarie, qualora la mobilità comporti uno spostamento oltre i 10 Km,.
si procederà con i criteri previsti per la mobilità d'ufficio.(art. 2 punto B)
Fatta salva l'assegnazione alla Struttura e Sede di appartenenza la mobilità tra articolazioni territoriali
avverrà, in caso di mancanza di volontarietà, con il criterio della rotazione.
ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di favorire la trasparenza dei provvedimenti, sostenere lo sviluppo professionale degli operatori e
contribuire al miglioramento del clima lavorativo all'interno dell'Azienda, le parti convengono quanto
segue:
1. viene istituita una commissione paritetica, con il compito di verifica periodica della congruità
rispetto al presente regolamento, dei provvedimenti assunti, formata da tre rappresentanti
dell'Azienda e tre nominati dalla R.S.U..
2. Nei casi di mobilità d'ufficio, l'Azienda dovrà garantire al dipendente interessato la tipologia del
turno abitualmente prestato (giornaliero - sulle 12 h. - sulle 24 h.) e per il personale a part-time il
profilo orario concordato. Privilegerà inoltre l'utilizzo di personale che non sia stato oggetto di
mobilità, se non volontaria, nel biennio precedente.
3. Nei casi di mobilità temporanea o d'urgenza l'Azienda di norma dovrà garantire al dipendente
interessato la tipologia del turno abitualmente prestato (giornaliero - sulle 12 h. - sulle 24 h.) e per
il personale a part-time il profilo orario concordato. Privilegerà inoltre l'utilizzo di personale che
non sia stato oggetto di mobilità, se non volontaria, nel biennio precedente.
4. L'azienda si impegna a valutare con particolare attenzione le domande di mobilità del personale
che siano motivate da situazione di disagio psico-fisico e/o da situazioni documentate di eccessivi
carichi di lavoro. L'Amministrazione darà una risposta motivata dopo aver sentito il dipendente
interessato.
L'amministrazione promuòverà, previa contrattazione aziendale, eventuali processi riorganizzativi
e/o incentivanti per favorire la rotazione tra dipendenti di pari profilo professionale e una
distribuzione omogenea dei carichi di lavoro individuali.
5. Situazioni particolari e non menzionate nel presente regolamento saranno oggetto di analisi da
parte della commissione di cui al presente articolo.
6. Il presente regolamento, su richiesta delle singole parti, potrà essere oggetto di revisione e/o
integrazioni dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla sua formale approvazione.
7. Poiché la collocazione del personale presso ambiti a turnazione diurna consente maggiormente di
rispondere a situazioni personali e familiari, detta collocazione va rivalutata periodicamente allo
scopo di offrire la possibilità di inserimento di nuove richieste maggiormente motivate.
In caso di trasferimento di dipendenti a seguito del verificarsi di temporanee condizioni personali
e/o familiari previste da specifiche norme (tutela della maternità, prescrizioni mediche, ecc.),
l'assegnazione alla nuova sede è limitata al periodo corrispondente alla situazione che ha posto in
essere il processo di mobilità.
Bassano del Grappa ,16,3,2004
per l'Azie
per i rappresentanti R.S.U. e per le OO.SS.
AL-
D Direttore Sanitario - Servizio Infermieristico
D Direttore Amministrativo
D Direttore dei Servizi Sociali
Oggetto: domanda di mobiliò ordinaria volontaria
!__ sottoscritt
nat a
residente a
telefono
in servizio presso
con la qualifica di
CHIEDE
di essere trasferito:
D AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI:
D Asiago
Ì3 Bassano
O DIPARTIMENTO
D SERVIZIO
D DISTRETTO
D n. 1 Bassano
.
D n. 2 Asiago
..
Sede di:
O Bassano
O Romano
D DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
A completamento della richiesta sottoscrive l'autocertificazione allegata:
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D Marostìca
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ÙI CERTIFICAZIONE
(ort. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_L_ sottoscritt
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione, non veritiere, di formazione o uso
•di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE
D coniugato/convivente portatore di handicap
D n. figli minori a carico
D n. genitori a carico
D n. figli a carico portatori di handicap
D n. genitori a carico portatori di handicap.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
.
Allega fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000
-n.445.
data,
.'•.-•'
.'-.'•.-.
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•
firma.
•DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO bl NOTORIETÀ'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
_L_ sottoscritt
•
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
.
ÒICHIARA
ANZIANITÀ1 DI SERVIZIO
n. anni e mesi di servizio presso l'Azienda Sanitaria
(escludere i periodi di aspettativa senza assegni)
n. anni e mesi di permanenza continuativa nell'attuale Struttura /Servizio
SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE
D assistenza a portatori di handicap o anziani non autosufficienti entro; il Il/grado di parentela
PROFESSIONALITÀ1
esperienza professionale util'e al posto da ricoprire
titoli.formativi ed aggiornamento.utili al posto da ricoprire
requisiti attitudinali utili al posto da ricoprire
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento .per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art, 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000
n.445
•
data, _ __
„_____,.
firma
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