Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone C.F. e P.I. 01772890933 – PEC [email protected] REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. Indice SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE Art. 1 - Principi generali e norme di riferimento Art. 2 - Processi di acquisizione di beni e servizi Art. 3 – Ricorso a procedure in economia Art. 4 - Responsabile del procedimento Art. 5 - Direttore dell’esecuzione del contratto Art. 6 - Forme della procedura in economia SEZIONE II – MODALITA’ PROCEDURALI DEL COTTIMO FIDUCIARIO Art. 7 Art. 8 – Art. 9 – Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 – Art. 15 Art. 16 - Avvio del procedimento e determinazione a contrarre Scelta della procedura in economia Acquisti di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario Esito della procedura Verifica dei requisiti generali Scelta del contraente Termine dilatorio per la stipula del contratto Forma del contratto ed adempimenti relativi all’imposta di bollo Garanzie Subappalto SEZIONE III – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI NORMATIVI Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni Art. 18 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva Art. 19 – Norme in materia di prevenzione della corruzione Art. 20 - Pagamenti e procedure contabili Art. 21 - Tutela dei dati personali Art. 22 – Entrata in vigore e norme transitorie REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 2 SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE Art. 1 – Principi generali e norme di riferimento 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, imparzialità e salvaguardia dell’interesse pubblico, disciplina gli approvvigionamenti con il sistema degli acquisti in economia per la fornitura di beni e servizi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (di seguito per brevità: Azienda), individuando oggetto, modalità e limiti di spesa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice) e secondo le indicazioni degli artt. .329 e ss. del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163….” (di seguito: Regolamento attuativo) . 2. Ai fini del presente provvedimento gli acquisti di beni e servizi sono unitariamente intesi sotto il termine "forniture". Sono pertanto esclusi dall’applicazione del presente regolamento i lavori pubblici in economia, disciplinati dall’art. 125, commi 5,6,7, e 8 del Codice. 3. L’acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta in osservanza e applicazione delle recenti disposizioni: - le Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 (meglio note come spending review 1 e 2), relativamente agli obblighi, per le Aziende del S.S.N., di approvvigionarsi ricorrendo alle Centrali d’acquisto regionali, alle Convenzioni-quadro di Consip S.p.A. o avvalendosi degli acquisti in rete della pubblica amministrazione; -la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e il successivo D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 4. Le procedure devono essere svolte altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e ss.mm.ii.) e di ogni altra disciplina vigente in materia di appalti pubblici. 5. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, viene riconosciuto ai fornitori che vi abbiano interesse il diritto di accesso agli atti, secondo le modalità di cui alla Legge 241/90 e s.m.i, compatibilmente con quanto previsto in materia dal Codice e nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03. 6. I principi e disposizioni sopra esposte costituiscono criteri e obblighi per l’applicazione del presente regolamento. Art. 2 – Processi di acquisizione di beni e servizi 1. Nell’ambito del Servizio sanitario della Regione F.V.G., la centralizzazione dei processi di acquisto è affidata all’Ente per la Gestione Accentrata dei servizi condivisi (Egas), istituito con Legge Regionale n. 17 del 16.10.2014, a decorrere dal 01/01/2015. L’Egas agisce quale centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi per gli enti del Servizio sanitario regionale. 2. Per forniture di beni e servizi che non rientrano nella programmazione o nelle competenze dell’Egas, l’Azienda può ricorrere a procedure in economia ex art. 125 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Art. 3 – Ricorso a procedure in economia 1. L’acquisizione di beni e servizi in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal presente Regolamento ed è effettuata quando sia alternativamente: a) residuale rispetto alle ordinarie modalità contrattuali; b) connessa a situazioni non economicamente programmabili; c) occasionale per il tempo occorrente necessario per la prestazione e per l’importo; REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 3 d) sussidiaria rispetto alle spese effettuate tramite accordo quadro, mercato elettronico o altre forme coordinate di razionalizzazione degli approvvigionamenti. 2. Il ricorso alle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture è ammesso per importi inferiori al limite della soglia comunitaria individuata ai sensi dell’art. 28 comma 1, lett. b) del Codice, adeguata periodicamente secondo la procedura di cui all’art. 248 del Codice, al netto dell’iva (che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è fissato a 207 mila euro). 3. L’acquisizione di beni e servizi in economia è consentita esclusivamente nell’ ambito delle categorie merceologiche sotto elencate e così suddivise: Beni sanitari • Prodotti Farmaceutici e per la profilassi igienico- sanitaria, sieri, vaccini • Prodotti dietetici • Materiali diagnostici, prodotti chimici per assistenza • Materiali diagnostici, lastre rx, mezzi di contrasto per rx, carta per ecg, ecc. • Presidi chirurgici e materiale sanitario • Ossigeno • Materiali protesici • Materiali per emodialisi • Prodotti sanitari per uso veterinario Beni non sanitari: • Prodotti alimentari • Materiali di guardaroba pulizia e convivenza in genere • Combustibili • Carburanti e lubrificanti • Altri beni non sanitari (cancelleria, carta, ricettari, libri, giornali, riviste) • Materiali di consumo per l'informatica • Materiale didattico, audiovisivo, fotografico, e supporti informatici ed elettronici • Acquisti di materiali e accessori per manutenzione • Segnaletica stradale e di sicurezza • Altri prodotti Servizi economali: • Servizi di lavanderia • Servizi di pulizia • Servizi di mensa e ristorazione • Servizi di trasporto • Servizio di smaltimento rifiuti • Servizi di vigilanza • Servizi di noleggio fotocopiatori, stampanti • Servizi di manutenzione automezzi • Servizi di noleggio attrezzature tecniche e sanitarie • Servizi di noleggio vari • Altri servizi Servizi tecnici e manutentivi: • Manutenzione di attrezzature sanitarie, dispositivi medici, altro materiale sanitario • Manutenzione di attrezzature non sanitarie • Manutenzione di attrezzature informatiche (hardware, software), di reti, sistemi telematici e telecomunicazioni • Manutenzione di mobili e arredi ordinari • Manutenzione di serramenti, tendaggi e infissi d’arredo • Manutenzione / assistenza di altri beni economali • Manutenzione di elettrodomestici ed attrezzature per cucina in genere REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 4 • • • • • • • • • Manutenzione per edifici ed impianti tecnologici (idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, montacarichi ed ascensori, impianti e attrezzature antincendio, ecc.) Servizi / attività di installazione impianti e macchinari Servizi di manutenzione edile Servizi tecnici attinenti all’ingegneria ed all’architettura Noleggio ed assistenza di impianti tecnologici Spese per interventi e servizi indispensabili per la messa in sicurezza ed il ripristino di viabilità ed accessi,compresa la rimozione di ostacoli di qualunque genere al passaggio pedonale e degli automezzi, compreso il servizio di prevenzione per neve e ghiaccio Locazione di beni mobili ed immobili Manutenzione di affrancatrici. Beni d’investimento: • Apparecchiature sanitarie • Mobili ed arredi • Mezzi di trasporto di persone e/o cose • Attrezzature per ufficio e di supporto all’attività aziendale • Attrezzature alberghiere • Sistemi di elaborazione e trasmissione dati • Attrezzature di supporto all’attività sanitaria ed ausili per degenti e disabili • Sistemi di telecomunicazione e per elaborazione del suono e dell’immagine • Apparecchiature tecniche • Opere d’arte ed altri cespiti non rientranti nelle precedenti categorie • Software • Diritti di brevetto • Concessioni, licenze e marchi • Ausili per invalidi 4. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento. 5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 6. I limiti di cui al precedente punto 2 devono essere riferiti all’insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell’anno solare. 7. E’ altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per la fornitura beni e servizi per i seguenti casi di cui all’art. 125, comma 10, del Codice: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero comunque correlate all’igiene e alla salute pubblica. Art. 4 - Responsabile del procedimento 1. Per ogni acquisizione in economia l’Azienda opera attraverso un responsabile del procedimento (RUP), secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e dall’art. 10 del Codice. 2. Tale funzione è espletata dal Direttore della Struttura Responsabile del Centro di Risorsa competente per l’acquisto o altro soggetto da questi delegato secondo la propria organizzazione interna. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 5 3. Il RUP preposto alla scelta del contraente può assegnare ad altro dipendente della propria Struttura, la responsabilità dell’Istruttoria ai sensi dell’art. 5 Legge 07.07.1990, n.241, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15. 4. Il RUP dovrà garantire quanto disposto dal regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. nonché far predisporre, ove necessario, il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Art. 5 - Direttore dell’esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto salvo diversa indicazione del Direttore della Struttura competente. 2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Art. 6 - Forme della procedura in economia 1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi in economia, secondo quanto disposto dall’art. 125 del Codice, può avvenire: a) in amministrazione diretta b) a cottimo fiduciario; c) col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario. 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto, per l'occasione, dall'Azienda sotto la direzione del responsabile del procedimento. 3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono acquisiti mediante affidamento ad operatori economici, individuati con gli strumenti previsti dal presente Regolamento. SEZIONE II – MODALITA’ PROCEDURALI DEL COTTIMO FIDUCIARIO Art. 7 - Avvio del procedimento e determinazione a contrarre 1. L’Azienda manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre al fine di dare pubblicità e favorire la presentazione di candidature da parte di imprese potenzialmente interessate. 2. La determinazione indica: a) la scelta della procedura in relazione al pubblico interesse che si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto; c) la forma del contratto; d) le clausole ritenute essenziali; e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; f) il valore economico presunto; g) i fondi con cui far fronte alla spesa; 3. La determinazione a contrarre non è obbligatoria: REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 6 a) acquisizioni di importo inferiori a € 20.000 IVA esclusa; b) nei casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 IVA esclusa. Art. 8 – Scelta della procedura in economia 1. L’acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario da parte del Responsabile del procedimento deve avvenire attraverso l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 2. E’ ammesso il ricorso al cottimo fiduciario al di fuori del MEPA con attivazione di procedura in economia tradizionale qualora sul MEPA: • non sia presente la categoria merceologica “meta prodotto”; • il bene o il servizio, nella tipologia necessaria alle esigenze funzionali dell’Azienda, non sia immediatamente disponibile nel catalogo dei beni presenti sullo stesso; • il bene o il servizio, pur disponibile, si appalesa -per mancanza di qualità essenziali- inidoneo rispetto alle necessità aziendali; • nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto e/o della richiesta di offerta sul MEPA sia incompatibile con l’urgenza e le esigenze di celerità dell’acquisizione, che richiedono tempi brevi di consegna/esecuzione del bene/servizio; • qualora sia previsto un quantitativo minimo di acquisto, superiore alle esigenze e necessità aziendali; 3. In tutti i casi di affidamento in economia è necessario verificare la congruità dei prezzi offerti; l'accertamento della congruità è effettuato da parte del Responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi di riferimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se sussistono per quella tipologia di beni/servizi o di altri strumenti di valutazione dei prezzi correnti. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Codice (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell’accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di Consip o di altre pubbliche amministrazioni. 4. Ogni Direttore di Struttura, qualificata come Centro di Risorsa, al fine di omogeneizzare le procedure, definisce in dettaglio le modalità operative per assicurare l’approvvigionamento delle forniture, in relazione alle specificità delle attività, nel rispetto del presente regolamento. Art. 9 – Acquisti di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario 1. L’acquisizione di beni e servizi mediante procedura di cottimo fiduciario, è ammessa nei seguenti limiti e modalità: A. Cottimo fiduciario mediante interpello plurimo: a) b) per importi inferiori a 40.000 euro (IVA esclusa): mediante richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA o tramite procedura di gara informale/ufficiosa) con lettera invito rivolta ad un numero di operatori economici anche inferiore a cinque; per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa) e fino alla soglia comunitaria: mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA o tramite procedura di gara informale/ufficiosa, con lettera invito rivolta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. B. Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto: E’ ammesso l’affidamento diretto, qualora il prodotto/servizio da acquisire abbia caratteristiche e specifiche tecniche tali da escludere offerte di prodotti equivalenti, interpellando quindi per l’acquisto uno o più fornitori determinati. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 7 Tale forma procedurale è consentita solo previa adeguata motivazione del Servizio utilizzatore, valutata dal Responsabile del Procedimento. Si può procedere con due modalità: a) affidamento diretto ad unico fornitore L’affidamento diretto ad unico fornitore è ammesso solo per importi fino a euro 5.000 (al netto di Iva) e per problemi di urgenza che rendono indisponibili altre modalità di acquisto. L’affidamento diretto è realizzabile sul MEPA mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore o, in caso di procedura in economia tradizionale, previa acquisizione di una sola offerta/ preventivo. Si può eccezionalmente prescindere dal confronto concorrenziale, anche per importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, previa debita e specifica motivazione, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 del Codice, nei seguenti casi: • acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o la cui commercializzazione sul territorio italiano sia affidata a una sola ditta; • acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti: in tal caso la richiesta deve essere adeguatamente motivata dal Responsabile del Servizio utilizzatore; • nei casi di estrema urgenza determinati da situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, limitatamente a quanto necessario per superare l’emergenza verificatasi; • per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all’implementazione di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’Azienda ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; • in caso di servizi complementari, non compresi nel primo contratto concluso che, a seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione della prestazione prevista nel contratto, nel caso in cui tali servizi non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all’Azienda, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; l’importo complessivo stimato dei servizi complementari non deve superare il 50% dell’importo del contratto principale. b) affidamento diretto previa indagine di mercato. • L’affidamento diretto previa indagine di mercato è ammesso per importi inferiori a Euro 40.000 (al netto di Iva). L’indagine di mercato può essere attuata consultando e acquisendo preventivi da più fornitori, anche in numero inferiore a cinque. L’indagine avviene tramite MEPA (RDO) o con procedura in economia tradizionale. Art. 10 - Esito della procedura in economia 1. La conclusione della procedura di acquisto in economia, avviene, di regola, a seconda delle fasce d’importo di aggiudicazione, con le seguenti modalità: a) per acquisizioni di importo inferiori a euro 20.000 (IVA esclusa): senza determinazione di aggiudicazione, ma solo con ordinativo emesso dal RUP o lettera commerciale qualora siano stati interpellati più fornitori. In caso di acquisti sul MEPA, mediante scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente; b) per acquisizioni di importo pari o superiori a euro 20.000 (iva esclusa ) fino alla soglia comunitaria: con determinazione del Responsabile della struttura competente su proposta del RUP, indipendentemente dalla procedura seguita per l’individuazione del fornitore (cottimo con uno o più fornitori). Con il medesimo atto devono essere approvati anche gli eventuali verbali di gara. 2. Il Responsabile del procedimento, al di fuori dei casi di affidamento diretto, comunica l’aggiudicazione definitiva e l’esclusione dall’aggiudicazione, nel termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai sensi dell’art. 79 del Codice e con le modalità da esso previste. Per acquisizioni di importo fino a euro 20.000 il termine decorre dalla spedizione dell’ordinativo. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 8 3. L’esito degli affidamenti in economia pari o superiori a euro 40.000 è soggetto ad avviso di post informazione ai sensi dell’art. 331 c. 3 del Regolamento attuativo mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. Art. 11 - Verifica dei requisiti generali 1. L’accertamento dei requisiti di ordine generale previsto dall’art. 38 del Codice (D.Lgs. 163/2006) si effettuerà, sia per acquisti tramite MEPA che con procedure tradizionali, secondo le modalità di seguito riportate: a) per importi fino a euro 5.000 (IVA esclusa): il RUP potrà richiedere l’autocertificazione nei confronti dell’affidatario (e anche procedere alla verifica dei requisiti qualora lo ritenga necessario/opportuno); b) per importi superiori a euro 5.000 ed inferiori a euro 40.000 al netto di IVA: E’ sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti dei concorrenti (o dell’affidatario in caso di affidamento diretto), fermo restando che il RUP procederà a campione alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti dello stesso ed in ogni caso ogniqualvolta lo ritenga necessario/opportuno; c) per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa) fino alla soglia comunitaria: è richiesta l’autocertificazione di possesso dei requisiti agli operatori economici concorrenti, con verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell’affidatario. Art. 12 - Scelta del contraente 1. La scelta del contraente avviene, in uno dei seguenti modi: a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti; b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa. 2. Quando l’individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione delle offerte è di norma demandata ad una Commissione giudicatrice. 3. Il Responsabile del procedimento o le altre figure preposte allo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento devono assicurare la segretezza dell’elenco degli operatori economici invitati alla gara sino al termine previsto per il ricevimento dell’offerta. 4. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con il fornitore selezionato. Art. 13 Termine dilatorio per la stipula del contratto 1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso. 2. Questo termine non si applica in caso sia stata presentata una sola offerta, oppure nel caso il contratto venga affidato a fornitore unico, oppure per gare telematiche eseguite nel sistema MEPA. 3. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all’esecuzione del servizio. Art. 14 – Forma del contratto ed adempimenti relativi all’imposta di bollo 1 Per gli acquisti effettuati mediante MEPA, il contratto è generato automaticamente dal sistema ed è sempre stipulato per scrittura privata, consistente anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente. L’imposta di bollo è sempre dovuta. 2.I contratti conseguenti a procedura in economia tradizionale possono essere stipulati: - con scrittura privata sottoscritta dalle parti mediante firma digitale. L’imposta di bollo è dovuta REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 9 - con scambio di corrispondenza. La stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza non richiede la firma digitale. L’imposta di bollo non è dovuta. 3.Tutte le spese di contratto e l’imposta di bollo sono a carico dell’affidatario, restando a carico dell’Azienda la sola IVA. 4. In caso di adesione a convenzioni/accordi quadro di Consip od Egas, l’imposta di bollo non è dovuta. Art. 15 - Garanzie 1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. 2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell’articolo 113 del Codice dei Contratti. Art. 16 - Subappalto 1. E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni e servizi senza l’autorizzazione scritta dell’Azienda e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto. SEZIONE III – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI NORMATIVI Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni 1. Trova applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con attribuzione del codice identificativo gara - CIG e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente. 2. Per i contratti di servizi e forniture e lavori di importo superiore a 40.000 euro:, è obbligatorio che vengano compilate le schede relative alle varie fasi dell’ANAC a cura dei Responsabili Unici del Procedimento, entro: • 30 giorni dall’aggiudicazione, • 60 giorni dal completamento delle successive fasi contrattuali (inizio esecuzione, conclusione, collaudo, fasi di sospensione nella consegna, accordi bonari, sospensioni, varianti, subappalti ecc). 3. L’Azienda ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali tutti i dati e informazioni sulle procedure di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 richiamato dall’articolo 37 del D.Lgs. 33 /2013, ai fini degli adempimenti previsti per la trasparenza. Art. 18 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 10 1. Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. 2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d’ufficio, dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio (INPS, INAIL e Cassa Edile), nei seguenti casi: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti) c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per la verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. 3. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. In tali casi, il DURC viene acquisito d’ufficio in sede di liquidazione qualora l’autocertificazione ha superato i termini di validità del DURC Art. 19 – Norme in materia di prevenzione della corruzione Ai fine della prevenzione della corruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, per ogni affidamento in economia l’affidatario dovrà: 1. sottoscrivere il Patto di integrità approvato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, ovvero eventuali successive versioni. I fornitori abituali potranno sottoscrivere il patto un’unica volta per ogni anno solare; 2. osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 62/2013. Art. 20- Pagamenti e procedure contabili 1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 60 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell’esecuzione. Il termine decorre dal ricevimento della fattura. 2. La verifica di conformità può essere sostituita da un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l’apposizione dell’attestazione stessa sul documento fiscale. Art. 21 - Tutela dei dati personali 1. L’Azienda garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 11 Art. 22 - Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo aziendale on line e resta permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale. 2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente abrogati i precedenti regolamenti adottati dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”. 3. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. 4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l’applicazione del precedente regolamento. 5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 12 TABELLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI Procedure in economie mediante cottimo fiduciario 1) Per importi inferiori a € 40.000 Confronto concorrenziale interpellando in MEPA o con lettera invito anche meno di 5 fornitori 2) Per importi fino a € 5.000 Nei casi previsti è possibile affidamento diretto previa acquisizione di un preventivo da un unico fornitore (in MEPA o con richiesta tradizionale) 3) Per importi superiori a € 5.000 e Nei casi previsti è possibile affidamento inferiori a € 40.000 diretto previa indagine di mercato, consultando e acquisendo più preventivi da fornitori, anche in numero inferiore a cinque (in MEPA o con richiesta tradizionale) 4) Per importi pari o superiori a € 40.000 fino alla soglia comunitaria a) confronto concorrenziale interpellando in MEPA o con lettera invito almeno 5 fornitori b) affidamento diretto* ad un unico fornitore solo nei casi espressamente previsti dall’art. 57 del Codice *tale affidamento diretto esula dalla procedura in economia ex art. 125 del Codice ed è effettuato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 del Codice. Determinazione a contrarre 1) Non obbligatoria nei seguenti casi: a) acquisizioni di importo fino a € 20.000; b) nei casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000. 2) Obbligatoria nei casi diversi dal punto 1) Forma di affidamento/aggiudicazione definitiva 1) Per importi previsti inferiori € 20.000 può consistere nell'emissione di ordine di somministrazione emesso dal RUP o lettera commerciale in caso di interpello plurimo. In caso di MEPA, mediante scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente 2) Per importi pari o superiori a € 20.000 Determinazione del Responsabile della a soglia comunitaria struttura competente su proposta del RUP Forma del contratto e imposta di bollo 1) Per contratti MEPA Scrittura privata generata automaticamente dal sistema. L’imposta di bollo è sempre REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 13 dovuta 2) 3) Per contratti conseguenti a procedura E’ possibile la stipula di una scrittura in economia tradizionale privata sottoscritta dalle parti con firma digitale (in tal caso è dovuta l’imposta di bollo) o in alternativa la stipula mediante scambio di corrispondenza (in tal caso non è richiesta la firma digitale delle parti e l’imposta di bollo non è dovuta) In caso di adesione a L’adesione avviene con emissione Convenzioni/accordi quadro di Consip dell’ordinativo di acquisto a Consip o con o Egas adesione alla convenzione Egas. L’imposta di bollo non è dovuta Codice identificativo gara (CIG) 1) Per importi previsti fino a € 40.000 2) Anche tramite Smart CIG Per importi previsti superiori a € CIG sistema SIMOG 40.000 Garanzie 1) Cauzione provvisoria 2) Cauzione definitiva Non obbligatoria Obbligatoria per importi contrattuali da € 40.000 Obblighi di pubblicità su sito internet aziendale 1) Avviso post informazione art. 331 c. 3 Obbligatorio per importi pari o superiori a del Regolamento attuativo. € 40.000 2) Dati affidamento L. 190/2012 Obblighi di verifica requisiti generali 1) Per importi di affidamento fino a € 5.000 Obbligatoria sempre con cadenza mensile Il RUP può richiedere l’autocertificazione di possesso dei requisiti all’affidatario (e anche la verifica dei requisiti qualora lo ritenga necessario/opportuno) 2) Per importi di affidamento superiori a € 5.000 e inferiori a € 40.000 E’ sufficiente l’autocertificazione del possesso dei requisiti dei concorrenti (o dell’affidatario in caso di affidamento diretto) , con verifica a campione 3) Per acquisti MEPA inferiore a € 40.000 2) di importo E’ richiesta l’autocertificazione di possesso dei requisiti agli operatori economici concorrenti (con verifica dei requisiti dell’affidatario a campione) Per importi di affidamento pari o E’ richiesta l’autocertificazione di possesso superiori a € 40.000 fino alla soglia dei requisiti agli operatori economici comunitaria concorrenti, con verifica dei requisiti nei confronti dell’affidatario Tutti gli importi suindicati sono al netto dell’I.V.A. REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 14 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: GIUSEPPE SCLIPPA CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U DATA FIRMA: 30/06/2015 12:07:52 IMPRONTA: 6113E16DAFF500D8E46F6E1B69C3BF8685FA9B674518D2E636D5FA38D822447B 85FA9B674518D2E636D5FA38D822447B86F04CC4F8B39B30A64FE2C57E84DE95 86F04CC4F8B39B30A64FE2C57E84DE953BEC523DCF323DDFCCDDB20DAB51C00F 3BEC523DCF323DDFCCDDB20DAB51C00FFE5A9DD208078847A429126FCA68494E NOME: ALBERTO GRIZZO CODICE FISCALE: GRZLRT62L03A516U DATA FIRMA: 30/06/2015 12:10:49 IMPRONTA: 9EA5EB0E7FED0711FFE39840CBEB9AFA8A3B1D31058E55245CF96CD3F7A270E8 8A3B1D31058E55245CF96CD3F7A270E8D9C415AA8411CE276F6A417A9E4DFB08 D9C415AA8411CE276F6A417A9E4DFB08CC341D20D87719B0F4F913EB77174E96 CC341D20D87719B0F4F913EB77174E96D5A304567F07C4AB85353CB8152FB50B NOME: PAOLO BORDON CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z DATA FIRMA: 30/06/2015 12:38:31 IMPRONTA: 41323B107A2B635E19D246E6D205E26AE8C6CFD026BF0EAE9A2DA61B50A86B15 E8C6CFD026BF0EAE9A2DA61B50A86B15CF2B0E1B061708AE977D7ED598788742 CF2B0E1B061708AE977D7ED59878874283CCBE9BA6B0CD389A62999D6E31E7F3 83CCBE9BA6B0CD389A62999D6E31E7F3FD5CFAF2A320962293025C9B2C2BABE0 NOME: TECLA DEL DO' CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U DATA FIRMA: 30/06/2015 16:14:53 IMPRONTA: 253902AA83DE2A746DD1BA0DE6910A4C124C72444FB9F5D26DC319D82F1E2CE1 124C72444FB9F5D26DC319D82F1E2CE1F016CBD71CA7B4503BED459DB3E565C9 F016CBD71CA7B4503BED459DB3E565C9F0915A4EA08ADB055FD5D7B0C2A3C5C0 F0915A4EA08ADB055FD5D7B0C2A3C5C07713509CF74C9E68999F121EF618233B Atto n. 374 del 30/06/2015