Regolamento per l`acquisizione di beni e servizi in economia

Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 5 “Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933 – PEC [email protected]
REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,
AI SENSI DELL’ART. 125
DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I.
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA,AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
Indice
SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 - Principi generali e norme di riferimento
Art. 2 - Processi di acquisizione di beni e servizi
Art. 3 – Ricorso a procedure in economia
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Art. 5 - Direttore dell’esecuzione del contratto
Art. 6 - Forme della procedura in economia
SEZIONE II – MODALITA’ PROCEDURALI DEL COTTIMO FIDUCIARIO
Art. 7 Art. 8 –
Art. 9 –
Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 –
Art. 15 Art. 16 -
Avvio del procedimento e determinazione a contrarre
Scelta della procedura in economia
Acquisti di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario
Esito della procedura
Verifica dei requisiti generali
Scelta del contraente
Termine dilatorio per la stipula del contratto
Forma del contratto ed adempimenti relativi all’imposta di bollo
Garanzie
Subappalto
SEZIONE III – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI NORMATIVI
Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni
Art. 18 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva
Art. 19 – Norme in materia di prevenzione della corruzione
Art. 20 - Pagamenti e procedure contabili
Art. 21 - Tutela dei dati personali
Art. 22 – Entrata in vigore e norme transitorie
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SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 – Principi generali e norme di riferimento
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, imparzialità e salvaguardia dell’interesse
pubblico, disciplina gli approvvigionamenti con il sistema degli acquisti in economia per la fornitura di beni
e servizi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (di seguito per brevità: Azienda),
individuando oggetto, modalità e limiti di spesa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i.“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17
CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice) e secondo le indicazioni degli artt. .329 e ss. del D.P.R. 5.10.2010, n.
207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163….” (di
seguito: Regolamento attuativo) .
2. Ai fini del presente provvedimento gli acquisti di beni e servizi sono unitariamente intesi sotto il termine
"forniture". Sono pertanto esclusi dall’applicazione del presente regolamento i lavori pubblici in economia,
disciplinati dall’art. 125, commi 5,6,7, e 8 del Codice.
3. L’acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta in osservanza e applicazione delle recenti
disposizioni:
- le Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 (meglio note come spending review 1 e 2), relativamente agli obblighi,
per le Aziende del S.S.N., di approvvigionarsi ricorrendo alle Centrali d’acquisto regionali, alle
Convenzioni-quadro di Consip S.p.A. o avvalendosi degli acquisti in rete della pubblica amministrazione;
-la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e il successivo D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, relativamente agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. Le procedure devono essere svolte altresì nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e ss.mm.ii.) e di ogni altra disciplina vigente in materia di
appalti pubblici.
5. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, viene riconosciuto ai
fornitori che vi abbiano interesse il diritto di accesso agli atti, secondo le modalità di cui alla Legge 241/90 e
s.m.i, compatibilmente con quanto previsto in materia dal Codice e nel rispetto dei principi di tutela della
riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03.
6. I principi e disposizioni sopra esposte costituiscono criteri e obblighi per l’applicazione del presente
regolamento.
Art. 2 – Processi di acquisizione di beni e servizi
1. Nell’ambito del Servizio sanitario della Regione F.V.G., la centralizzazione dei processi di acquisto è
affidata all’Ente per la Gestione Accentrata dei servizi condivisi (Egas), istituito con Legge Regionale n. 17
del 16.10.2014, a decorrere dal 01/01/2015. L’Egas agisce quale centrale di committenza per l'acquisizione
di beni e servizi per gli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Per forniture di beni e servizi che non rientrano nella programmazione o nelle competenze dell’Egas,
l’Azienda può ricorrere a procedure in economia ex art. 125 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal
presente Regolamento.
Art. 3 – Ricorso a procedure in economia
1. L’acquisizione di beni e servizi in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal presente Regolamento ed è effettuata quando sia alternativamente:
a) residuale rispetto alle ordinarie modalità contrattuali;
b) connessa a situazioni non economicamente programmabili;
c) occasionale per il tempo occorrente necessario per la prestazione e per l’importo;
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d) sussidiaria rispetto alle spese effettuate tramite accordo quadro, mercato elettronico o altre forme
coordinate di razionalizzazione degli approvvigionamenti.
2. Il ricorso alle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture è ammesso per importi inferiori
al limite della soglia comunitaria individuata ai sensi dell’art. 28 comma 1, lett. b) del Codice, adeguata
periodicamente secondo la procedura di cui all’art. 248 del Codice, al netto dell’iva (che alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento è fissato a 207 mila euro).
3. L’acquisizione di beni e servizi in economia è consentita esclusivamente nell’ ambito delle categorie
merceologiche sotto elencate e così suddivise:
Beni sanitari
• Prodotti Farmaceutici e per la profilassi igienico- sanitaria, sieri, vaccini
• Prodotti dietetici
• Materiali diagnostici, prodotti chimici per assistenza
• Materiali diagnostici, lastre rx, mezzi di contrasto per rx, carta per ecg, ecc.
• Presidi chirurgici e materiale sanitario
• Ossigeno
• Materiali protesici
• Materiali per emodialisi
• Prodotti sanitari per uso veterinario
Beni non sanitari:
• Prodotti alimentari
• Materiali di guardaroba pulizia e convivenza in genere
• Combustibili
• Carburanti e lubrificanti
• Altri beni non sanitari (cancelleria, carta, ricettari, libri, giornali, riviste)
• Materiali di consumo per l'informatica
• Materiale didattico, audiovisivo, fotografico, e supporti informatici ed elettronici
• Acquisti di materiali e accessori per manutenzione
• Segnaletica stradale e di sicurezza
• Altri prodotti
Servizi economali:
• Servizi di lavanderia
• Servizi di pulizia
• Servizi di mensa e ristorazione
• Servizi di trasporto
• Servizio di smaltimento rifiuti
• Servizi di vigilanza
• Servizi di noleggio fotocopiatori, stampanti
• Servizi di manutenzione automezzi
• Servizi di noleggio attrezzature tecniche e sanitarie
• Servizi di noleggio vari
• Altri servizi
Servizi tecnici e manutentivi:
• Manutenzione di attrezzature sanitarie, dispositivi medici, altro materiale sanitario
• Manutenzione di attrezzature non sanitarie
• Manutenzione di attrezzature informatiche (hardware, software), di reti, sistemi telematici e
telecomunicazioni
• Manutenzione di mobili e arredi ordinari
• Manutenzione di serramenti, tendaggi e infissi d’arredo
• Manutenzione / assistenza di altri beni economali
• Manutenzione di elettrodomestici ed attrezzature per cucina in genere
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Manutenzione per edifici ed impianti tecnologici (idraulici, elettrici, di riscaldamento e di
condizionamento,
montacarichi ed ascensori, impianti e attrezzature antincendio, ecc.)
Servizi / attività di installazione impianti e macchinari
Servizi di manutenzione edile
Servizi tecnici attinenti all’ingegneria ed all’architettura
Noleggio ed assistenza di impianti tecnologici
Spese per interventi e servizi indispensabili per la messa in sicurezza ed il ripristino di
viabilità ed accessi,compresa la rimozione di ostacoli di qualunque genere al passaggio
pedonale e degli automezzi, compreso il servizio di prevenzione per neve e ghiaccio
Locazione di beni mobili ed immobili
Manutenzione di affrancatrici.
Beni d’investimento:
• Apparecchiature sanitarie
• Mobili ed arredi
• Mezzi di trasporto di persone e/o cose
• Attrezzature per ufficio e di supporto all’attività aziendale
• Attrezzature alberghiere
• Sistemi di elaborazione e trasmissione dati
• Attrezzature di supporto all’attività sanitaria ed ausili per degenti e disabili
• Sistemi di telecomunicazione e per elaborazione del suono e dell’immagine
• Apparecchiature tecniche
• Opere d’arte ed altri cespiti non rientranti nelle precedenti categorie
• Software
• Diritti di brevetto
• Concessioni, licenze e marchi
• Ausili per invalidi
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla
determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia.
6. I limiti di cui al precedente punto 2 devono essere riferiti all’insieme delle acquisizioni eventualmente
previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell’anno solare.
7. E’ altresì ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per la fornitura beni e servizi per i seguenti casi
di cui all’art. 125, comma 10, del Codice:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò
sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo, ovvero comunque correlate all’igiene e alla salute pubblica.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
1. Per ogni acquisizione in economia l’Azienda opera attraverso un responsabile del procedimento (RUP),
secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e dall’art. 10 del Codice.
2. Tale funzione è espletata dal Direttore della Struttura Responsabile del Centro di Risorsa competente per
l’acquisto o altro soggetto da questi delegato secondo la propria organizzazione interna.
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3. Il RUP preposto alla scelta del contraente può assegnare ad altro dipendente della propria Struttura, la
responsabilità dell’Istruttoria ai sensi dell’art. 5 Legge 07.07.1990, n.241, come modificata dalla L. 11
febbraio 2005, n. 15.
4. Il RUP dovrà garantire quanto disposto dal regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. nonché far predisporre, ove necessario, il
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 5 - Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto salvo diversa indicazione
del Direttore della Struttura competente.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto
di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
Art. 6 - Forme della procedura in economia
1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi in economia, secondo quanto disposto dall’art. 125 del Codice,
può avvenire:
a) in amministrazione diretta
b) a cottimo fiduciario;
c) col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun
operatore economico. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto, per
l'occasione, dall'Azienda sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono acquisiti mediante
affidamento ad operatori economici, individuati con gli strumenti previsti dal presente Regolamento.
SEZIONE II – MODALITA’ PROCEDURALI DEL COTTIMO FIDUCIARIO
Art. 7 - Avvio del procedimento e determinazione a contrarre
1. L’Azienda manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia
tramite cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre al fine di dare pubblicità e favorire la
presentazione di candidature da parte di imprese potenzialmente interessate.
2. La determinazione indica:
a) la scelta della procedura in relazione al pubblico interesse che si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) la forma del contratto;
d) le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
f) il valore economico presunto;
g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
3. La determinazione a contrarre non è obbligatoria:
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a) acquisizioni di importo inferiori a € 20.000 IVA esclusa;
b) nei casi di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000 IVA esclusa.
Art. 8 – Scelta della procedura in economia
1. L’acquisizione di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario da parte del Responsabile del
procedimento deve avvenire attraverso l’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)
2. E’ ammesso il ricorso al cottimo fiduciario al di fuori del MEPA con attivazione di procedura in economia
tradizionale qualora sul MEPA:
• non sia presente la categoria merceologica “meta prodotto”;
• il bene o il servizio, nella tipologia necessaria alle esigenze funzionali dell’Azienda, non sia
immediatamente disponibile nel catalogo dei beni presenti sullo stesso;
• il bene o il servizio, pur disponibile, si appalesa -per mancanza di qualità essenziali- inidoneo
rispetto alle necessità aziendali;
• nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto e/o della richiesta di offerta sul MEPA sia
incompatibile con l’urgenza e le esigenze di celerità dell’acquisizione, che richiedono tempi brevi di
consegna/esecuzione del bene/servizio;
• qualora sia previsto un quantitativo minimo di acquisto, superiore alle esigenze e necessità aziendali;
3. In tutti i casi di affidamento in economia è necessario verificare la congruità dei prezzi offerti;
l'accertamento della congruità è effettuato da parte del Responsabile del procedimento attraverso elementi di
riscontro dei prezzi di riferimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se sussistono per quella
tipologia di beni/servizi o di altri strumenti di valutazione dei prezzi correnti. Fermo restando quanto previsto
all'art. 7, comma 5, del Codice (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini
dell’accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato
elettronico, anche di Consip o di altre pubbliche amministrazioni.
4. Ogni Direttore di Struttura, qualificata come Centro di Risorsa, al fine di omogeneizzare le procedure,
definisce in dettaglio le modalità operative per assicurare l’approvvigionamento delle forniture, in relazione
alle specificità delle attività, nel rispetto del presente regolamento.
Art. 9 – Acquisti di beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario
1. L’acquisizione di beni e servizi mediante procedura di cottimo fiduciario, è ammessa nei seguenti limiti e
modalità:
A. Cottimo fiduciario mediante interpello plurimo:
a)
b)
per importi inferiori a 40.000 euro (IVA esclusa): mediante richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA o
tramite procedura di gara informale/ufficiosa) con lettera invito rivolta ad un numero di operatori
economici anche inferiore a cinque;
per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa) e fino alla soglia comunitaria: mediante
Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA o tramite procedura di gara informale/ufficiosa, con lettera
invito rivolta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
B. Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto:
E’ ammesso l’affidamento diretto, qualora il prodotto/servizio da acquisire abbia caratteristiche e
specifiche tecniche tali da escludere offerte di prodotti equivalenti, interpellando quindi per
l’acquisto uno o più fornitori determinati.
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Tale forma procedurale è consentita solo previa adeguata motivazione del Servizio utilizzatore, valutata dal
Responsabile del Procedimento.
Si può procedere con due modalità:
a) affidamento diretto ad unico fornitore
L’affidamento diretto ad unico fornitore è ammesso solo per importi fino a euro 5.000 (al netto di
Iva) e per problemi di urgenza che rendono indisponibili altre modalità di acquisto. L’affidamento
diretto è realizzabile sul MEPA mediante Ordine Diretto o RDO con un unico fornitore o, in caso di
procedura in economia tradizionale, previa acquisizione di una sola offerta/ preventivo.
Si può eccezionalmente prescindere dal confronto concorrenziale, anche per importi pari o superiori a
40.000,00 Euro, previa debita e specifica motivazione, mediante la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ex art. 57 del Codice, nei seguenti casi:
• acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o la cui
commercializzazione sul territorio italiano sia affidata a una sola ditta;
• acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di
perfezione richiesti: in tal caso la richiesta deve essere adeguatamente motivata dal Responsabile
del Servizio utilizzatore;
• nei casi di estrema urgenza determinati da situazioni imprevedibili e non imputabili alla stazione
appaltante, limitatamente a quanto necessario per superare l’emergenza verificatasi;
• per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o
all’implementazione di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l’Azienda ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni;
• in caso di servizi complementari, non compresi nel primo contratto concluso che, a seguito di
circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione della prestazione prevista nel
contratto, nel caso in cui tali servizi non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all’Azienda, ovvero pur
essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento; l’importo complessivo stimato dei servizi complementari non deve superare il
50% dell’importo del contratto principale.
b) affidamento diretto previa indagine di mercato.
• L’affidamento diretto previa indagine di mercato è ammesso per importi inferiori a Euro 40.000
(al netto di Iva). L’indagine di mercato può essere attuata consultando e acquisendo preventivi
da più fornitori, anche in numero inferiore a cinque. L’indagine avviene tramite MEPA (RDO) o
con procedura in economia tradizionale.
Art. 10 - Esito della procedura in economia
1. La conclusione della procedura di acquisto in economia, avviene, di regola, a seconda delle fasce
d’importo di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
a) per acquisizioni di importo inferiori a euro 20.000 (IVA esclusa): senza determinazione di
aggiudicazione, ma solo con ordinativo emesso dal RUP o lettera commerciale qualora siano stati
interpellati più fornitori. In caso di acquisti sul MEPA, mediante scambio dei documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente;
b) per acquisizioni di importo pari o superiori a euro 20.000 (iva esclusa ) fino alla soglia comunitaria:
con determinazione del Responsabile della struttura competente su proposta del RUP, indipendentemente
dalla procedura seguita per l’individuazione del fornitore (cottimo con uno o più fornitori). Con il
medesimo atto devono essere approvati anche gli eventuali verbali di gara.
2. Il Responsabile del procedimento, al di fuori dei casi di affidamento diretto, comunica l’aggiudicazione
definitiva e l’esclusione dall’aggiudicazione, nel termine di cinque giorni dalla data di adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitivo ai sensi dell’art. 79 del Codice e con le modalità da esso
previste. Per acquisizioni di importo fino a euro 20.000 il termine decorre dalla spedizione dell’ordinativo.
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3. L’esito degli affidamenti in economia pari o superiori a euro 40.000 è soggetto ad avviso di post
informazione ai sensi dell’art. 331 c. 3 del Regolamento attuativo mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale.
Art. 11 - Verifica dei requisiti generali
1. L’accertamento dei requisiti di ordine generale previsto dall’art. 38 del Codice (D.Lgs. 163/2006) si
effettuerà, sia per acquisti tramite MEPA che con procedure tradizionali, secondo le modalità di seguito
riportate:
a) per importi fino a euro 5.000 (IVA esclusa): il RUP potrà richiedere l’autocertificazione nei confronti
dell’affidatario (e anche procedere alla verifica dei requisiti qualora lo ritenga necessario/opportuno);
b) per importi superiori a euro 5.000 ed inferiori a euro 40.000 al netto di IVA: E’ sufficiente
l’autocertificazione del possesso dei requisiti dei concorrenti (o dell’affidatario in caso di affidamento
diretto), fermo restando che il RUP procederà a campione alla verifica del possesso dei requisiti nei
confronti dello stesso ed in ogni caso ogniqualvolta lo ritenga necessario/opportuno;
c) per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa) fino alla soglia comunitaria: è richiesta
l’autocertificazione di possesso dei requisiti agli operatori economici concorrenti, con verifica del
possesso dei requisiti nei confronti dell’affidatario.
Art. 12 - Scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente
definiti;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista
alcuna variazione qualitativa.
2. Quando l’individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza la valutazione
delle offerte è di norma demandata ad una Commissione giudicatrice.
3. Il Responsabile del procedimento o le altre figure preposte allo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento devono assicurare la segretezza dell’elenco degli operatori economici invitati alla gara
sino al termine previsto per il ricevimento dell’offerta.
4. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore
negoziazione migliorativa con il fornitore selezionato.
Art. 13 Termine dilatorio per la stipula del contratto
1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.
2. Questo termine non si applica in caso sia stata presentata una sola offerta, oppure nel caso il contratto
venga affidato a fornitore unico, oppure per gare telematiche eseguite nel sistema MEPA.
3. In caso d' urgenza è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto,
alla consegna della fornitura o all’esecuzione del servizio.
Art. 14 – Forma del contratto ed adempimenti relativi all’imposta di bollo
1 Per gli acquisti effettuati mediante MEPA, il contratto è generato automaticamente dal sistema ed è sempre
stipulato per scrittura privata, consistente anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati
digitalmente. L’imposta di bollo è sempre dovuta.
2.I contratti conseguenti a procedura in economia tradizionale possono essere stipulati:
- con scrittura privata sottoscritta dalle parti mediante firma digitale. L’imposta di bollo è dovuta
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- con scambio di corrispondenza. La stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza non
richiede la firma digitale. L’imposta di bollo non è dovuta.
3.Tutte le spese di contratto e l’imposta di bollo sono a carico dell’affidatario, restando a carico dell’Azienda
la sola IVA.
4. In caso di adesione a convenzioni/accordi quadro di Consip od Egas, l’imposta di bollo non è dovuta.
Art. 15 - Garanzie
1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare per
l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerate dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del
Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo
113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione,
anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell’articolo 113 del Codice dei Contratti.
Art. 16 - Subappalto
1. E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutta o parte della fornitura
di beni e servizi senza l’autorizzazione scritta dell’Azienda e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente
normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.
SEZIONE III – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI NORMATIVI
Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni
1. Trova applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3
della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). Ogni acquisizione deve essere registrata
al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
attribuzione del codice identificativo gara - CIG e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di
“Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP.
Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente
l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
2. Per i contratti di servizi e forniture e lavori di importo superiore a 40.000 euro:, è obbligatorio che
vengano compilate le schede relative alle varie fasi dell’ANAC a cura dei Responsabili Unici del
Procedimento, entro:
• 30 giorni dall’aggiudicazione,
• 60 giorni dal completamento delle successive fasi contrattuali (inizio esecuzione, conclusione, collaudo,
fasi di sospensione nella consegna, accordi bonari, sospensioni, varianti, subappalti ecc).
3. L’Azienda ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti
istituzionali tutti i dati e informazioni sulle procedure di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma
32, della Legge 190/2012 richiamato dall’articolo 37 del D.Lgs. 33 /2013, ai fini degli adempimenti previsti
per la trasparenza.
Art. 18 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva
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1. Il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa
Edile per i lavori dell’edilizia. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti i contratti pubblici,
siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
2. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d’ufficio,
dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio (INPS, INAIL e Cassa Edile), nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i),
del Codice dei Contratti
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti
(l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per la verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
3. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti
contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p)
(assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di
regolarità contributiva. In tali casi, il DURC viene acquisito d’ufficio in sede di liquidazione qualora
l’autocertificazione ha superato i termini di validità del DURC
Art. 19 – Norme in materia di prevenzione della corruzione
Ai fine della prevenzione della corruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, per ogni
affidamento in economia l’affidatario dovrà:
1.
sottoscrivere il Patto di integrità approvato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015 – 2017, ovvero eventuali successive versioni. I fornitori abituali potranno sottoscrivere il patto
un’unica volta per ogni anno solare;
2.
osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013, Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione dei suddetti obblighi costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 62/2013.
Art. 20- Pagamenti e procedure contabili
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 60 giorni,
previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell’esecuzione.
Il termine decorre dal ricevimento della fattura.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal
direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l’apposizione
dell’attestazione stessa sul documento fiscale.
Art. 21 - Tutela dei dati personali
1. L’Azienda garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso,
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Art. 22 - Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo aziendale on line e resta
permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente abrogati i precedenti
regolamenti adottati dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e dall’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”.
3. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare
statale.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo
l’applicazione del precedente regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
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TABELLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI
Procedure in economie mediante cottimo fiduciario
1)
Per importi inferiori a € 40.000
Confronto concorrenziale interpellando in
MEPA o con lettera invito anche meno di 5
fornitori
2)
Per importi fino a € 5.000
Nei casi previsti è possibile affidamento
diretto previa acquisizione di un
preventivo da un unico fornitore (in
MEPA o con richiesta tradizionale)
3)
Per importi superiori a € 5.000 e Nei casi previsti è possibile affidamento
inferiori a € 40.000
diretto previa indagine di mercato,
consultando e acquisendo più preventivi da
fornitori, anche in numero inferiore a
cinque (in MEPA o con richiesta
tradizionale)
4)
Per importi pari o superiori a € 40.000
fino alla soglia comunitaria
a) confronto concorrenziale interpellando
in MEPA o con lettera invito almeno 5
fornitori
b) affidamento diretto* ad un unico
fornitore solo nei casi espressamente
previsti dall’art. 57 del Codice
*tale affidamento diretto esula dalla procedura in economia ex art. 125 del Codice ed è effettuato
con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 del Codice.
Determinazione a contrarre
1)
Non obbligatoria nei seguenti casi:
a) acquisizioni di importo fino a € 20.000;
b) nei casi di affidamento diretto per importi inferiori
a € 40.000.
2)
Obbligatoria nei casi diversi dal punto 1)
Forma di affidamento/aggiudicazione definitiva
1)
Per importi previsti inferiori € 20.000
può consistere nell'emissione di ordine di
somministrazione emesso dal RUP o lettera
commerciale in caso di interpello plurimo.
In caso di MEPA, mediante scambio dei
documenti di offerta e accettazione firmati
digitalmente
2)
Per importi pari o superiori a € 20.000 Determinazione del Responsabile della
a soglia comunitaria
struttura competente su proposta del RUP
Forma del contratto e imposta di bollo
1)
Per contratti MEPA
Scrittura privata generata automaticamente
dal sistema. L’imposta di bollo è sempre
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dovuta
2)
3)
Per contratti conseguenti a procedura E’ possibile la stipula di una scrittura
in economia tradizionale
privata sottoscritta dalle parti con firma
digitale (in tal caso è dovuta l’imposta di
bollo) o in alternativa la stipula mediante
scambio di corrispondenza (in tal caso non
è richiesta la firma digitale delle parti e
l’imposta di bollo non è dovuta)
In
caso
di
adesione
a L’adesione
avviene
con
emissione
Convenzioni/accordi quadro di Consip dell’ordinativo di acquisto a Consip o con
o Egas
adesione alla convenzione Egas. L’imposta
di bollo non è dovuta
Codice identificativo gara (CIG)
1)
Per importi previsti fino a € 40.000
2)
Anche tramite Smart CIG
Per importi previsti superiori a € CIG sistema SIMOG
40.000
Garanzie
1)
Cauzione provvisoria
2)
Cauzione definitiva
Non obbligatoria
Obbligatoria per importi contrattuali da €
40.000
Obblighi di pubblicità su sito internet aziendale
1)
Avviso post informazione art. 331 c. 3 Obbligatorio per importi pari o superiori a
del Regolamento attuativo.
€ 40.000
2)
Dati affidamento L. 190/2012
Obblighi di verifica requisiti generali
1)
Per importi di affidamento fino a
€ 5.000
Obbligatoria sempre con cadenza mensile
Il RUP può richiedere l’autocertificazione
di possesso dei requisiti all’affidatario (e
anche la verifica dei requisiti qualora lo
ritenga necessario/opportuno)
2)
Per importi di affidamento superiori a
€ 5.000 e inferiori a € 40.000
E’ sufficiente l’autocertificazione del
possesso dei requisiti dei concorrenti (o
dell’affidatario in caso di affidamento
diretto) , con verifica a campione
3)
Per acquisti MEPA
inferiore a € 40.000
2)
di
importo E’ richiesta l’autocertificazione di possesso
dei requisiti agli operatori economici
concorrenti (con
verifica dei requisiti
dell’affidatario a campione)
Per importi di affidamento pari o E’ richiesta l’autocertificazione di possesso
superiori a € 40.000 fino alla soglia dei requisiti agli operatori economici
comunitaria
concorrenti, con verifica dei requisiti nei
confronti dell’affidatario
Tutti gli importi suindicati sono al netto dell’I.V.A.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIUSEPPE SCLIPPA
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U
DATA FIRMA: 30/06/2015 12:07:52
IMPRONTA: 6113E16DAFF500D8E46F6E1B69C3BF8685FA9B674518D2E636D5FA38D822447B
85FA9B674518D2E636D5FA38D822447B86F04CC4F8B39B30A64FE2C57E84DE95
86F04CC4F8B39B30A64FE2C57E84DE953BEC523DCF323DDFCCDDB20DAB51C00F
3BEC523DCF323DDFCCDDB20DAB51C00FFE5A9DD208078847A429126FCA68494E
NOME: ALBERTO GRIZZO
CODICE FISCALE: GRZLRT62L03A516U
DATA FIRMA: 30/06/2015 12:10:49
IMPRONTA: 9EA5EB0E7FED0711FFE39840CBEB9AFA8A3B1D31058E55245CF96CD3F7A270E8
8A3B1D31058E55245CF96CD3F7A270E8D9C415AA8411CE276F6A417A9E4DFB08
D9C415AA8411CE276F6A417A9E4DFB08CC341D20D87719B0F4F913EB77174E96
CC341D20D87719B0F4F913EB77174E96D5A304567F07C4AB85353CB8152FB50B
NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 30/06/2015 12:38:31
IMPRONTA: 41323B107A2B635E19D246E6D205E26AE8C6CFD026BF0EAE9A2DA61B50A86B15
E8C6CFD026BF0EAE9A2DA61B50A86B15CF2B0E1B061708AE977D7ED598788742
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NOME: TECLA DEL DO'
CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U
DATA FIRMA: 30/06/2015 16:14:53
IMPRONTA: 253902AA83DE2A746DD1BA0DE6910A4C124C72444FB9F5D26DC319D82F1E2CE1
124C72444FB9F5D26DC319D82F1E2CE1F016CBD71CA7B4503BED459DB3E565C9
F016CBD71CA7B4503BED459DB3E565C9F0915A4EA08ADB055FD5D7B0C2A3C5C0
F0915A4EA08ADB055FD5D7B0C2A3C5C07713509CF74C9E68999F121EF618233B
Atto n. 374 del 30/06/2015