INDICE SOMMARIO pag. INTRODUZIONE PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI 1 I – CAPITOLO PRIMO INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA 1. 2. 3. 4. Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale e intellettuale................................................................................. L‟importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema della sua infungibilità................................................................................... Le penalità di mora come rimedio indiretto alla ineseguibilità forzata dell‟ordine inibitorio.......................................................... La sanzione penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione all‟adempimento…….................................................................... 9 12 15 20 II – CAPITOLO SECONDO PROFILI COMPARATISTICI 1. Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di applicazione dell'istituto................................................................ 1.1 Astreinte provisoire e astreinte définitive nel modello in due fasi di applicazione della misura.......................................................... 1.2. La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell'astreinte......... 1.3. La fase della liquidazione.............................................................. 2. La diffusione del modello francese: il recepimento dell'astreinte nei paesi del Benelux…………………………………………… 3. Le zswangstraffen germaniche...................................................... 4. La recezione del modello tedesco nell'ordinamento austriaco; cenni ai sistemi di esecuzione indiretta in altri Paesi di civil law................................................................................................. 5. Il contempt of court: origini e ambito di applicazione.................. 5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal contempt............... 31 36 38 41 45 48 53 55 57 III – CAPITOLO TERZO EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 3. 4. 5. 5.1. La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia postunitaria e l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della “legge marchi”…………………………………………………... 63 Il limitato ambito di applicazione della “nuova” disciplina posta dal r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42………………………………... 67 L‟iniziale mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni dottrinali sulla natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86 del r.d. 1127/39 e 66 del r.d. 929/42…………………………….. 72 Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 198/96, attuativo dell‟accordo TRIPs……………………………………………… 78 La mutata concezione delle penalità di mora, da liquidazione anticipata di danni futuri a sanzione per l‟inosservanza dell‟inibitoria, e il problema della destinazione delle somme al creditore…………………………………………………………. 84 Il codice della proprietà industriale: la parziale unificazione della tutela e la definitiva affrancazione delle penalità di mora dal risarcimento del danno …….……………………………….. 91 L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa applicabilità delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal commercio e il problema della strumentalità necessaria dell‟injunction provvisoria……………………………………… 98 La legge n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614 bis c.p.c., di una misura coercitiva indiretta nella disciplina generale del processo civile: il riempimento delle lacune dell‟ambito applicativo delle penalità di mora………………….. 107 Conseguenze dell‟introduzione della norma generale sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica applicabilità dei criteri di quantificazione e del requisito della “non manifesta iniquità”………………………………………… 113 IV – CAPITOLO QUARTO PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 1. L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva………………. 1.1. Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una misura esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione……. 2. Conseguenze della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal giudice della cognizione………………………………………… 2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al risarcimento dei danni e la (dubbia) operatività del requisito del pericolo di ripetizione dell‟illecito………………………………………….. 3. La determinazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità applicative delle astreintes……………………………………… 3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio di proporzionalità....…………………………………………….. 119 125 131 134 142 148 V – CAPITOLO QUINTO ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI 1. La pubblicazione della sentenza quale momento di acquisizione di efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie……………. 2. L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle violazioni dell‟inibitoria………………………………………… 2.1. L‟applicazione delle misure coercitive pronunciate in via cautelare………………………………………………………… 3. La previsione, nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà industriale, di uno specifico procedimento per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione………………….. 3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive e la ripartizione dell‟onere della prova…………………………. 4. Le vicende relative alle impugnazioni………………………….. Indice della giurisprudenza..................................................................... Bibliografia............................................................................................. 151 158 164 168 174 182 191 195 INTRODUZIONE PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI Risale ormai a più di settant‟anni fa1 l‟introduzione in Italia di un istituto, oggi disciplinato negli articoli 124, comma 2, e 131, comma 2, del codice della proprietà industriale, nonché 156, comma 1, e 163, comma 2, della legge sul diritto d‟autore2, che costituisce un efficace strumento per la tutela della proprietà industriale e intellettuale, settore comprensivo delle regole giuridiche concernenti “i diritti relativi: alle opere letterarie, artistiche e scientifiche; alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione; alle invenzioni in tutti i campi dell‟attività umana; alle scoperte scientifiche; ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali; alla protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti inerenti all‟attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico”3. Solo in tempi recenti una misura analoga è stata prevista in via generale dal nuovo articolo 614 bis del codice di procedura civile4, introdotto dal primo comma dell‟articolo 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale peraltro ha avuto importanti ricadute anche 1 E precisamente al 1939, anno di entrata in vigore del r.d. 1127/39, c.d. legge invenzioni. 2 In base ai quali (con identica formulazione, per la parte che qui interessa) “Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento”. 3 La definizione è tratta dalla nozione di «proprietà intellettuale» contenuta nell‟articolo 2, viii) della Convenzione istitutiva dell‟Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed emendata il 28 settembre 1979, per la consultazione della quale si rinvia al sito internet dell‟organizzazione stessa: http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=1. 4 Il testo dell‟articolo, rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare» è il seguente: "Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall‟obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all‟articolo 409. Il giudice determina l‟ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.". 1 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI sull‟interpretazione della disciplina speciale5. Preliminarmente occorre osservare che manca in materia una denominazione dell‟istituto che sia generalmente condivisa, poiché il legislatore, nel trapiantare nell‟ordinamento interno il modello francese dell‟astreinte6, in nessuna novella normativa ha colto l‟occasione per orientare gli interpreti selezionando una fra le molteplici espressioni utilizzate in dottrina7, ciascuna evocativa di un particolare aspetto della disciplina. Alcuni autori hanno allora reimpiegato, in omaggio alla tradizione, la nomenclatura d‟oltralpe, chiamando “astreintes” anche le corrispondenti misure dell‟ordinamento italiano8, il che però non deve indurre a ritenere che queste siano perfettamente sovrapponibili all‟archetipo francese: fra i due istituti, infatti, sussistono certamente notevoli affinità, ma anche rilevanti differenze9. Fra le definizioni afferenti la nostra lingua, accanto ad appellativi generici quali “sanzione pecuniaria” o “sanzione civile”10, si utilizza più 5 Aspetti di cui si darà conto nel corso della trattazione. Come si vedrà infra, capitolo II, paragrafo 2. 7 Lo osservano FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510, con riferimento alle norme di diritto industriale; e BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505, rispetto all‟articolo 614 bis del codice di procedura civile. 8 Tra questi DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 54 e 59; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550; ed altri interpreti indicati da FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510. 9 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 510; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 128; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741. 10 Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505 e 508; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 520; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544. Altri autori definiscono l‟istituto quale “pena privata”, in ragione della destinazione della sanzione alla parte e non allo Stato, cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in 6 2 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI specificamente l‟espressione “misura coercitiva”11 per incentrare l‟attenzione sulla particolare ratio che sta alla base della previsione dell‟istituto, volto ad esercitare una coazione indiretta nei confronti del destinatario di un ordine del giudice, disincentivando all‟inadempimento, secondo un‟idea efficacemente resa con il concetto di “deterrence”12. Nonostante anche queste locuzioni non si trovino in un rapporto di corrispondenza biunivoca con l‟istituto, identificando in realtà la funzione perseguita da una gamma più ampia di strumenti giuridici, sia civilistici che www.judicium.it, 5; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 223; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 403. Si veda in proposito il capitolo III, paragrafo 2.1. 11 Fra i tanti, CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 10; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 26; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8, parla invece di “misura preventiva”; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 91, utilizza il termine «misure compulsorie»; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 94; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 197 usa la locuzione «condanna compulsiva»; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 101, parla di «misura coercitivo-sanzionatoria»; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it. 12 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562. 3 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI penalistici, la sineddoche è comunque giustificabile, poiché di questa categoria lo strumento in esame costituisce senz‟altro uno dei più importanti esponenti. Alcuni autori utilizzano poi il termine “comminatorie”13, o “multe giudiziali”14, per evidenziarne piuttosto il carattere di provvedimenti emessi dal giudice; mentre con espressioni quali “condanna accessoria” o “condanna in futuro” si intende dare risalto a particolari aspetti della disciplina, quali nel primo caso il rapporto intercorrente con la pronuncia dell‟inibitoria, a rafforzamento della quale le misure coercitive sono disposte15, e nel secondo caso il momento, posticipato nel tempo rispetto alla pronuncia, in cui sorge l‟obbligazione in esse insita16. 13 Cfr. ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 521; cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510; ID., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009. Similmente SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, parla di “comminatoria delle penalità”. 14 Il termine è piuttosto risalente, e ad oggi poco utilizzato; cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 135; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 14. 15 Si veda ad esempio BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 505. Di “misura additiva” parla SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543. Sul tema dell‟accessorietà si rinvia al capitolo IV, paragrafo 1.1. 16 Cfr. CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 330; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 11; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 100; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 104; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 398; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 7 e 11, secondo cui ci si troverebbe di fronte ad uno ”schema che rammenta la condanna in futuro, sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva”; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della 4 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI Molto diffusa sia nei testi giuridici che nelle sentenze, oltre che nel linguaggio comune, è la denominazione "penali"17, per la verità non molto precisa, poiché costituisce il residuo di una delle ipotesi ricostruttive, ora abbandonata, che erano state avanzate in passato dalla dottrina sul tema della natura giuridica dello strumento, il quale veniva ricondotto inizialmente all‟istituto della clausola penale18. Migliore è senz‟altro la locuzione "penalità di mora", evocativa dell‟idea di progressione nel tempo concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2502; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 38 e 43. Secondo altri autori si tratterebbe di una condanna condizionale, tra questi RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363,; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 200; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2545; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9. La questione è trattata nel capitolo V, paragrafo 1. 17 Utilizzata da autori quali FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 252; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 520; MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 273; MINERVINI G., Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 43; GRECO P. e VERCELLONE P., Le invenzioni e i modelli industriali, UTET, Torino, 1968, 379; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 225; CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; RAVÀ T., Diritto industriale, UTET, Torino, 1973, 183; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 357; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 67; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 42. Altri autori sono indicati da FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510. 18 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510. Su questa tesi si veda il capitolo III, paragrafo 1.2. 5 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI e di mancato adempimento, che costituisce peraltro una di quelle maggiormente utilizzata dalla dottrina19: e questa, nonostante sia stata anch‟essa criticata20, rappresenta probabilmente la migliore candidata a costituire la denominazione ufficiale dell‟istituto, il che si rende sempre più necessario col passare del tempo, in ragione del fatto che col fiorire delle opere dottrinali le diverse locuzioni vengono a volte anche combinate, dando così vita a una sovrabbondanza di denominazioni, rispetto alla quale non può che auspicarsi una maggiore chiarezza concettuale. La trattazione del tema dell‟esecuzione indiretta e delle misure coercitive nel diritto della proprietà industriale muove innanzitutto dall‟importanza che la pronuncia inibitoria riveste in questa materia, e dalle difficoltà di portarla a concreta attuazione dovute alla sua infungibilità. Opportuno è quindi confrontarsi con le diverse soluzioni poste in essere dai vari ordinamenti che, prima di noi, hanno affrontato il problema; per passare poi ad analizzare, in prospettiva storica, gli snodi normativi che hanno 19 Cfr., fra gli studiosi che si sono occupati delle misure di diritto industriale, FRIGNANI A., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 207; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 213; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 510 e 521, il quale rileva che la locuzione è stata adottata fra l‟altro in diversi progetti di legge, e dal legislatore comunitario nella lingua ufficiale italiana; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 133; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 368; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 118; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 15; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 42. La denominazione è utilizzata anche fra la dottrina che si è occupata delle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c.; cfr. ad esempio CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 100; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23. 20 In particolare secondo MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 968, si tratterebbe di una definizione “non troppo felice”, perché “abbastanza neutrale sul fronte della natura e della funzione dell‟istituto”. 6 PREMESSE TERMINOLOGICHE E PROGRAMMA DELL‟ANALISI introdotto l‟istituto delle penalità di mora nell‟esperienza giuridica italiana, mutandone a più riprese la fisionomia ed estedendone progressivamente l‟ambito di applicazione, sino ad arrivare alla versione attuale della disciplina di riferimento. A questo punto sarà necessario individuare i presupposti di concessione dell‟istituto - in connessione all‟opzione interpretativa accolta in merito alla sua natura giuridica - e i criteri cui il giudice deve attenersi per la quantificazione e la determinazione delle modalità applicative; per poi terminare con l‟esame delle vicende relative alla fase esecutiva e alle impugnazioni. 7 I – CAPITOLO PRIMO INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA Sommario: 1. Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale e intellettuale. - 2. Importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema della sua infungibilità. - 3. Le penalità di mora come rimedio indiretto alla ineseguibilità forzata dell‟ordine inibitorio. - 4. La sanzione penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione all‟adempimento. 1. Inadeguatezza della tutela risarcitoria e particolare tensione all‟adempimento specifico nel diritto della proprietà industriale e intellettuale. La necessità di impedire la violazione dei diritti, piuttosto che limitarsi a intervenire ex post con misure sanzionatorie e risarcitorie, rappresenta un‟esigenza di carattere generale della disciplina dell‟illecito civile21. Già la minaccia della condanna al risarcimento del danno costituisce uno stimolo indiretto all‟adempimento - pur essendo questo uno strumento preordinato principalmente alla reintegrazione della sfera giuridica dell‟offeso22 tuttavia, in un ordinamento come il nostro che non riconosce i punitive damages, ma limita la misura massima del risarcimento al danno effettivamente patito23, in molti casi esso si rivela un deterrente insufficiente rispetto alla perpetrazione di atti antigiuridici. Vi sono poi dei settori in particolare, e segnatamente il diritto della 21 Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 23; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 1; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3. 22 Lo riconoscono CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 24; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 3. 23 Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 423. 9 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA proprietà industriale e intellettuale24, in cui, data la natura degli interessi coinvolti, il tema delle misure preventive assume un‟importanza se possibile ancora maggiore, in ragione del fatto che una tutela meramente risarcitoria si rivela in quest‟ambito particolarmente inadatta a tutelare efficacemente le situazioni giuridiche violate25. La delicatezza della questione risulta immediatamente percepibile prendendo in considerazione il diritto di esclusiva, connotato imprescindibile dei diritti sui segni distintivi affinché questi possano identificare univocamente la provenienza imprenditoriale del prodotto, e quindi adempiere efficacemente la loro funzione26; ma anche a fondamento della tutela brevettuale, perché all‟imprenditore che realizza un‟innovazione non interessa tanto essere il primo a realizzarla, quanto essere l‟unico a poterne usufruire, altrimenti il vantaggio concorrenziale conseguito innovando si perde non appena i concorrenti abbiano a loro volta adottato la stessa invenzione27. Una tutela di questi diritti non preposta a prevenirne la violazione, ma appiattita sulla riparazione del danno a seguito del compimento dell‟illecito28, non può evidentemente risultare satisfattiva 24 Per una definizione di proprietà industriale e intellettuale si rinvia a quella proposta supra, nel capitolo introduttivo. 25 Le stesse considerazioni sono svolte, trattando dell‟ambito di applicazione dell‟injunction nella common law, da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 94, che osserva come “nelle intangible choses (c.d. diritti immateriali, e cioè quella parte della personal property che abbraccia le attività commerciali ed i diritti di privativa ad esse connessi) i damages giocano un ruolo molto secondario. È talmente evidente che essi sono insufficienti (inadeguate), che la loro trattazione è quasi trascurata dai manuali, il primo relief in ordine di importanza essendo la injunction. I damages verranno in considerazione semmai solo per gli illeciti passati.” (considerazioni analoghe per il diritto italiano vengono svolte a pagina 310). Con riferimento alla situazione italiana cfr. anche ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 36; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 26; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 1. 26 Si rinvia, in generale, a VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed. , GIUFFRÈ, Milano, 2005, 133. 27 Anche per approfondimenti relativi alla tutela del brevetto si rimanda a VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 318. 28 Pur nelle diverse voci in cui questo può sostanziarsi, ai sensi dell‟articolo 125 del codice della proprietà industriale, così come modificato dall‟art. 17 del d.lgs. 16 marzo 2006 n. 140, in base a cui “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall‟autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l‟autore della violazione avrebbe dovuto 10 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA per il titolare del diritto di esclusiva, il quale non otterrebbe ciò cui ha realmente diritto: il suo monopolio dell‟invenzione o del marchio decadrebbe in questo modo a una sorta di diritto a una royalty29. Senza contare poi che spesso le attività lesive di diritti di proprietà industriale e intellettuale, anche protratte per periodi di tempo brevissimi, possono comportare danni irreversibili e di notevole, spesso crescente, entità, oltre che di difficile accertamento30 (basti pensare, prendendo ad esempio alcune fattispecie di concorrenza sleale, alle possibili conseguenze della concorrenza denigratoria o della pubblicità menzognera 31). Alla luce di queste considerazioni si rende evidente come in questa materia, ancor più che in altre, i bisogni di tutela non possano contentarsi di una soddisfazione per equivalente32, ma si concentrino prioritariamente sulla cessazione immediata dell‟attività lesiva, salvo comunque l‟interesse alla richiesta di risarcimento per i danni subiti in passato33. Ci si trova quindi in un ambito dove la tensione all‟adempimento specifico si manifesta con particolare evidenza, e in cui di conseguenza le misure di prevenzione devono trovarsi in posizione di priorità, logica prima ancora che giuridica, rispetto a quelle risarcitorie34. pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall‟autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.” 29 L‟efficace espressione si deve a SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186. 30 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575. 31 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 167. 32 Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 250. 33 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 310. 34 Ci si ricollega così alla premessa del ragionamento di CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 23; ripresa ed approfondita da SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3. 11 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA 2. L‟importanza dell‟inibitoria nel sistema e il problema della sua infungibilità. A queste esigenze gli studiosi di diritto industriale non rimasero indifferenti già a partire dagli inizi del Novecento. E‟ questo infatti il periodo in cui questi incominciarono a interessarsi alle misure “preventive”35, le quali ben presto ricevettero sul piano normativo un rilievo e un‟autonomia particolari rispetto alle altre azioni concesse alla vittima dell‟illecito. Ruolo centrale assunse in questo contesto una delle sanzioni che più si ispira ad un principio di tutela preventiva: l‟inibitoria36, che venne, per la prima volta in Italia, disciplinata in questa materia quale misura complementare - e anzi, preliminare - rispetto alla tutela risarcitoria37. Nell‟accezione che qui interessa38 l‟inibitoria è definibile come il divieto, posto dal giudice alla parte soccombente, di continuare o ripetere un atto che viene dichiarato illecito o comunque lesivo di un diritto 39. Nell‟ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale essa è in particolare identificabile nell‟ordine del giudice rivolto al contraffattore (ma considerazioni analoghe possono farsi nei confronti del concorrente 35 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 16. Considerazioni storiche più approfondite sono svolte nel capitolo III, cui si rinvia. 36 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 6. 37 Cfr. ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256, secondo cui l‟inibitoria è sanzione “che ben si adatta al carattere continuato e ripetibile dell‟attività imprenditoriale”; in senso analogo SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488. 38 Accennano ad un secondo possibile significato dell‟inibitoria, che comunque “esula totalmente dall‟oggetto di questo lavoro”, quale “provvedimento mediante il quale viene revocata o sospesa l‟esecuzione di una sentenza provvisoriamente o immediatamente esecutiva”, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 28; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 350; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 31. 39 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 29; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128. Si precisa che a queste ipotesi deve aggiungersi, quantomeno a seguito della direttiva 48/2004/CE (le cui innovazioni sono descritte nel capitolo III, paragrafo 4.), anche la possibilità di ottenere l‟inibitoria per un‟attività che non sia stata nemmeno ancora posta in essere, il cui compimento appaia però altamente probabile (di “violazione imminente” parla infatti l‟art. 131 c.p.i. in materia di inibitoria cautelare): in questo caso il contenuto del divieto sarebbe semplicemente di “non intraprendere”. 12 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA sleale) di cessare e non riprendere la fabbricazione, commercializzazione o l‟uso di quanto costituisca violazione del diritto di privativa altrui40. I problemi relativi a questo obbligo, di tipo negativo e rivolto al futuro41, sorgono nel momento in cui questo non viene spontaneamente rispettato, perché in questo campo trova applicazione il principio espresso dal brocardo nemo ad faciendum praecise cogi potest42: il principio, di natura logica prima che giuridica, esprime l‟impossibilità - che sussiste rispetto ad alcuni obblighi di fare, quali ad esempio quelli che comportino l‟esercizio di particolari qualità artistiche - di poter ottenere il risultato dell‟obbligazione mediante costrizione del soggetto che deve compiere l‟attività. Una simile impossibilità sussiste anche con riferimento ai doveri di astensione, quale è l‟inibitoria, perché si può cercare di intervenire a seguito di ogni violazione avvenuta, ripristinando più o meno efficacemente 40 Cfr. VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 32. Anche qui valgono le considerazioni, svolte nella nota precedente, in merito all‟esperibilità del rimedio anche per le violazioni imminenti. Circa gli altri possibili contenuti dell‟inibitoria cfr. RAVÀ T., Diritto industriale, 2° ed., UTET, Torino, 1981, 148, secondo cui l‟inibitoria può essere chiesta indipendentemente dalla contraffazione o dall‟uso abusivo, nei casi di decadenza e nullità e nei casi del preutente che esorbiti dall‟ambito locale. Precisa inoltre SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 1, che l‟inibitoria può essere richiesta anche da terzi “contro il titolare o chi abusi di prerogative eccedenti la portata dei suoi diritti”. 41 Pur potendo essere eventualmente corredato, anche implicitamente, di ordini positivi, anche impliciti, pregiudiziali all‟adempimento dell‟ordine di astensione, quali l‟ordine di ritirare dal commercio i prodotti contraffatti che già si trovino sul mercato. Si veda in proposito la nozione di inibitoria di BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 78; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 3; Il tema è oggetto di specifica trattazione nel capitolo IV, paragrafo 3. 42 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 542 e 574; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 509; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 54; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 160; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 266; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128 e 548. 13 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA lo status quo ante43, ma non si può mai ottenere lo specifico risultato dell‟obbligazione (l‟astensione futura e continuativa) senza la collaborazione del soggetto passivo. Il comando del giudice trova il proprio limite nella sfera di intangibilità della libertà fisica della persona, secondo un‟idea efficacemente resa dall‟espressione inglese «one can bring a horse to the water, but nobody can make him drink»44; allo stesso modo il destinatario di un ordine di astensione non può materialmente essere costretto ad adempiervi (salvo il caso, estremo e sproporzionato, della costrizione fisica), né è possibile prescindere dalla sua collaborazione, e quindi il titolare del diritto leso ottiene un provvedimento che non è suscettibile di costituire titolo per avviare un processo esecutivo nelle forme del libro terzo del codice di procedura civile45. Anche qualora poi la violazione dell‟obbligo si concretasse in un opus materiale, suscettibile di eliminazione ai sensi dell‟articolo 2933 del codice civile46, l‟ordine per il futuro di cessare la condotta resterebbe comunque ineseguibile forzatamente47. Affinché la condanna all‟inibitoria48 sia realmente una forma di tutela 43 Anche se normalmente sono sottratti alla possibilità di esecuzione forzata anche gli obblighi di “eliminazione degli effetti” di quel comportamento, come osserva TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 266. Alcuni strumenti in un certo senso “ripristinatori” esistono, si pensi ad esempio alla pubblicazione della sentenza che accerti l‟atto denigratorio, ma difficilmente si consegue per tale via una tutela che sia davvero pienamente soddisfacente. 44 L‟espressione è tratta da FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508. 45 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 97; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343. 46 In base al quale “Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l‟avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell‟obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell‟obbligo”; con rinvio alla disciplina processuale prevista dagli articoli 612 ss c.p.c.. 47 Come osservano SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 25; ID., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 32 e 43. 48 Sulle discussioni in merito alla natura condannatoria dell‟inibitoria si rinvia al 14 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA la sua attuazione non può evidentemente accontentarsi delle procedure di esecuzione diretta, che qui risultano inefficaci, né fondarsi sull‟esecuzione spontanea del debitore, con la sola possibilità di agire per il risarcimento del danno in caso di inadempimento, ricadendo in questo modo proprio in quella situazione descritta all‟inizio49 cui tramite la previsione dell‟inibitoria si era cercato di rimediare. Essa deve mirare a realizzare l‟adempimento specifico, e se questo obbiettivo non è raggiungibile a prescindere dalla collaborazione del soggetto debitore, allora l‟unica via percorribile sarà quella di incidere sulla volontà di questo, persuadendolo a dare esecuzione al provvedimento50. 3. Le penalità di mora come rimedio indiretto alla ineseguibilità forzata dell‟ordine inibitorio. Dai limiti dell‟esecuzione diretta prende così vita il tema dell‟esecuzione indiretta51, nel cui alveo rientrano gli strumenti giuridici che capitolo V, paragrafo 1. 49 Come osserva infatti MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20, “quando la soddisfazione specifica non è possibile, l‟ordinamento - qualora non voglia avvalersi di strumenti di coartazione della volontà, o c.d. esecuzioni indirette - non può fare altro che reagire trasformando il diritto sostanziale nella sua essenza e rendendolo più generico, tanto più generico quanto è necessario perché lo si possa eseguire coattivamente” “fino a quel limite massimo di genericità e fungibilità che è offerto dal denaro”, ritornando così all‟istituto del risarcimento del danno. Dell‟inadeguatezza di una tutela meramente risarcitoria si è detto nel paragrafo 1. di questo capitolo. 50 Di questa necessità, e di una revisione critica del principio nemo praecise ad factum cogi potest in conseguenza alla “maturazione della riflessione dei giuristi intorno a temi come l‟effettività e l‟adeguatezza della tutela esecutiva, la natura e la funzione della tutela di condanna”, si discute in SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 1. 51 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 75; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 132; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 2; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 728; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608 e 636; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 468; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 74; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 15 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA non mirano, come la prima, ad attribuire direttamente l‟utilità derivante dall‟adempimento, risultato questo impossibile da perseguire se l‟oggetto dell‟obbligo è infungibile, piuttosto si rivolgono al soggetto passivo, esercitando su di esso una pressione psicologica tale da indurlo a dare attuazione “spontanea” all‟obbligo52, colmando così quel vuoto di tutela che residuava dalla mera applicazione delle procedure ordinarie 53. Di questa 2010, I, 32 e 43. 52 Si richiama, per la particolare chiarezza, la definizione di CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 10, in base al quale “parleremo di misure coercitive, o di esecuzione indiretta, o di coazione all‟adempimento onde raggruppare una serie di fenomeni imperniati sulla messa in moto dell‟apparato coercitivo dello Stato allorchè si verifica l‟inadempimento della obbligazione consacrata in una sentenza civile: in essi l‟impiego della forza è diretto a premere sull‟obbligato affinché adempia egli stesso l‟obbligazione, invece che volto ad ottenere il medesimo risultato della prestazione ivi dedotta contro o senza la sua volontà, id est per surrogazione, come accade nell‟esecuzione forzata vera e propria”. In termini sostanzialmente analoghi SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 75 e 137, il quale chiarisce che il concetto di esecuzione indiretta ha solo valore descrittivo della funzione di un certo gruppo di norme, e non ha valore sistematico, non essendo una forma di esecuzione nello stesso senso in cui lo è l‟esecuzione diretta, ed anzi potendo sotto questo profilo trarre in inganno; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 728; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 543; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 1. 53 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 2; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 728, RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 104, secondo cui “non si deve pensare che le misure compulsorie e gli altri rimedi reali della soggezione alle inibitorie siano strettamente dipendenti dal carattere infungibile dell‟obbligo di astensione dei consociati, esse sono perfettamente compatibili con qualsiasi provvedimento del giudice”. La residualità dell‟esecuzione indiretta corrisponde pertanto a una scelta di politica legislativa, che BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 43, sembra esplicitare ove dice che “perché l‟esecuzione indiretta abbia un senso e sia giustificabile, alla luce della comparazione degli interessi in gioco, occorre pensare che l‟interesse del titolare del diritto leso non possa trovare piena ed integrale realizzazione o soddisfazione – seppure, eventualmente, ex post - per altre vie”. Si veda però anche lo svolgimento critico del ragionamento di RICOLFI M., op. cit., 113 e 128, secondo cui la generalizzazione delle misure compulsorie può portare talora più costi che benefici, in quanto vi sono ambiti, quali il digitale, in cui la tutela reale non è la soluzione ma il problema. Secondo LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12, è utilizzata solo per gli obblighi infungibili, “perché come tecnica esecutiva ha degli inconvenienti” (i quali, rispetto agli strumenti civili, sono indicati dall‟autore nelle ipotesi di inefficienza della misura, nei casi di indigenza patrimoniale oppure di ingenza tale da comportare l‟insensibilità al pagamento della somma). La questione della limitazione delle misure coercitive agli obblighi infungibili, e il conseguente problema della nozione di infungibilità, sono ampiamente discusse dalla dottrina che si è occupata dell‟articolo 614 16 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA categoria fanno parte le penalità di mora, somme di denaro fissate dal giudice a corredo dell‟ordine inibitorio, che sono dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell‟esecuzione del provvedimento: si incide così sulla volontà del debitore agganciando un‟obbligazione pecuniaria – questa sì, eseguibile forzatamente - alla violazione dell‟obbligo infungibile, in modo da rendere in ultima analisi non più conveniente il perseverare nell‟illecito, e si permette al soggetto a vantaggio del quale il provvedimento è stato disposto di conseguire, mediante l‟adempimento specifico, l‟utilità attesa54. La misura risulterà pertanto inefficace solo laddove quantificata in modo non sufficiente a rendere antieconomica la prosecuzione dell‟illecito, oltre che nel caso limite in cui non vi sia un patrimonio da aggredire55, rispetto al quale, del resto, ogni rimedio di tipo bis c.p.c., essendo il suo ambito di applicazione espressamente delimitato dalla rubrica all‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. Sul tema si rinvia a CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 160 e 173; ID., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506 e 514; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 93; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 530; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 412 e 426; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 948 e 965; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1548; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 88; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 194; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 76; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2521. 54 Cfr. CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 43. 55 In riferimento alle misure coercitive di cui all‟articolo 614bis c.p.c., alcuni autori, tra cui LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 472; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2530; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 2, rilevano che la misura può risultare inefficace non solo in caso di 17 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA civilistico è tendenzialmente destinato a fallire56. “povertà”, ma anche qualora l‟obbligato non possa essere spaventato in quanto molto ricco, o quando sia particolarmente determinato a non adempiere: il primo caso non sembra presentare particolari problemi nella nostra materia, in quanto una quantificazione della penalità di mora che renda antieconomica la prosecuzione dell‟illecito, e comporti in ultima analisi delle perdite, pare idonea a costituire un deterrente sufficiente anche per un‟impresa che versi in condizioni patrimoniali floride, la quale comunque tendenzialmente non ha interesse alla perpetrazione di un illecito che non comporti lucro ma al contrario una depauperazione patrimoniale, salvi intenti fraudolenti, i quali potrebbero semmai punirsi penalmente, (sulla questione dell‟applicabilità della tutela penale si rinvia al paragrafo successivo). Riguardo al secondo limite, di cui da conto anche, con riferimento al contempt of court, FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 237, osservando come il convenuto possa addirittura in ultima analisi preferire l‟imprisonement piuttosto che adempiere, questo costituisce senz‟altro il confine teorico del concetto dell‟esecuzione indiretta, anche se non sembra che il caso possa accadere con particolare frequenza nella prassi qualora si proceda ad un‟adeguata quantificazione. Cfr. SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008; 179. 56 Come notano BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 630; LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 194, secondo cui l‟ipotesi dell‟assenza di beni del debitore convertibili in moneta, è “una ipotesi di fronte alla quale il diritto deve riconoscere la sua impotenza e rinunciare irrimediabilmente a raggiungere il suo scopo”. Laddove dovesse però dimostrarsi l‟approfittamento della propria situazione di indigenza, questa potrebbe dare luogo, ricorrendone gli altri presupposti, all‟applicazione della sanzione penale, sulla cui configurabilità si rimanda, come in nota precedente, al paragrafo successivo. Si segnala che strumenti ispirati a questi principi sono stati adottati, successivamente all‟introduzione delle penalità di mora nel diritto industriale, anche in altri settori dell‟ordinamento, rispetto ai quali, date le rilevanti differenze di disciplina e la peculiarità degli interessi coinvolti, non è possibile fornire un‟adeguata trattazione in questa sede. Sulle misure previste dall‟articolo 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) a garanzia dell‟effettiva reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato si rinvia a FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 287; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 527; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 4 e 210; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 148; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 160; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 732 e 770; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 107; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in 18 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA www.judicium.it, 2; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 11; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 469; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 426; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 16; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 77; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 1; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 25; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2517 e 2550. Altre misure sono disciplinate nell‟articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) avverso i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (cfr. AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in www.judicium.it; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 732 e 769; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 1; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 107; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1002; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 10; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 469; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 16; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 77; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 5; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50). Altre ancora sono previste dall‟articolo 8 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 733 e 769; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. 19 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA 4. La sanzione penale fra gli altri possibili mezzi di coercizione all‟adempimento. Per risolvere il problema dell‟ineseguibilità forzata del provvedimento inibitorio quella delle penalità di mora non era certo l‟unica via immaginabile, come dimostrano le diverse scelte operate da alcuni ordinamenti esteri, i quali hanno cercato di porre rimedio a questo problema mediante la predisposizione di misure coercitive di natura non solo civilistica, ma anche penalistica57. Anche senza affacciarsi verso l‟esterno poi l‟attività del legislatore avrebbe potuto prendere in considerazione gli Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 2; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1003). Nello stesso ordine di idee può poi collocarsi anche il punto 4) del secondo comma dell‟articolo 709 ter c.p.c., introdotto dal secondo comma dell‟articolo 2 della legge n. 54/2006, per il caso di inadempienze o violazioni inerenti l‟esercizio della potestà genitoriale o le modalità dell‟affidamento di minori (cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 734; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 2; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 982; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1557; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 16; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 74; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26). Similmente l‟articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, prevede delle sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto di termini in materia di assicurazioni (cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 91). Ampia e articolata è poi la previsione di penalità di mora nel diritto comunitario, per garantire l‟osservanza degli obblighi in tema di prelievi e di informazioni da fornire alle autorità comunitarie, oppure comminabili dalla Commissione a sostegno di provvedimenti in materia di diritto antitrust, così come disposto dall‟articolo 18 del regolamento n. 17/62 del Consiglio delle comunità economiche europee 6 febbraio 1962. Si rinvia a FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 218; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 518; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 22; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 149; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 645. 57 Sulle quali si rinvia al capitolo II. 20 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA strumenti già potenzialmente idonei allo scopo: fra le varie ipotesi58 l‟attenzione si sarebbe potuta focalizzare in particolare sulla rivalutazione degli articoli 388 e 650 del codice penale, riempiendo così de iure condito il vuoto di tutela lasciato dall‟esecuzione diretta, mediante l‟enucleazione di un sistema generale di misure coercitive fondato sul ricorso a sanzioni penali59. Per quanto riguarda l‟articolo 650 c.p., che costituisce l‟erede dell‟articolo 434 del codice Zanardelli60, esso dispone: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall‟autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d‟ordine pubblico o d‟igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l‟arresto fino a tre mesi o con l‟ammenda fino a euro 206”. Un‟interpretazione estensiva della nozione di “provvedimento legalmente dato dall‟autorità per ragione di giustizia”, al fine di intendere la norma come posta a garanzia dell‟effettivo rispetto delle decisioni giurisdizionali, era già stata tentata rispetto alla disposizione 58 Un‟opinione risalente vedeva ad esempio nell‟istituto della cauzione un mezzo efficace di coazione diretta. In proposito dubita FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 545, che possa ricorrersi, in via generale, a questo istituto allo scopo di rendere più efficaci gli ordini di non fare emanati dal giudice, a causa della limitata applicazione dell‟istituto a fattispecie tipiche, ma soprattutto perché la cauzione è sempre collegata al danno, rispetto al quale svolge una funzione di garanzia, restando invece ad esso estranea qualunque funzione coattiva indiretta. Si è sostenuta anche la natura di misura coercitiva dell‟ipoteca giudiziale, oltre alla funzione tipica di garanzia, pur se la tesi non ha incontrato molti consensi in dottrina. Sul tema, ampiamente, CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 161. Si veda inoltre la proposta di VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 170, il quale, passando attraverso una ricostruzione della pubblicazione della sentenza anche in chiave dissuasiva, oltre che risarcitoria-restitutoria, giunge a ritenere opportuno, “non essendo vietato da nessuna norma, accompagnare la domanda di inibitoria con una domanda di pubblicazione del provvedimento una o più volte, ogniqualvolta l‟inibitoria risulti violata”. Fra le altre possibili ipotesi una sentenza (Trib. Napoli, 19 dicembre 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4186.) ritiene ammissibile in sede di attuazione dell‟inibitoria cautelare il sequestro dei prodotti e dei mezzi destinati alla ulteriore attuazione dell‟illecito, con ciò aderendo alla tesi di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 241; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; cfr. sul punto anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Per una notazione comparatistica sui mezzi a disposizione del giudice di equity per ottenere l‟esecuzione coatta della sentenza, tra cui comunque il contempt of court riveste la maggiore importanza, si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 211. 59 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 509; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169. 60 In vigore dal 1° gennaio 1890. 21 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA vigente nel codice Zanardelli, ma aveva incontrato l‟atteggiamento negativo della Cassazione61. Le ragioni a fondamento di un tale orientamento negativo sono analoghe a quelle opponibili all‟applicabilità dell‟articolo 650 c.p., in quanto, a prescindere dalla considerazione circa le conseguenze negative che una simile interpretazione estensiva comporterebbe 62, si ritiene che la norma sia riferita all‟inosservanza del provvedimento «oggettivamente amministrativo» (in genere a contenuto di «polizia») pur se emanato da organi giudiziari, e non del mero atto di giurisdizione a tutela di interessi privati63, secondo un ragionamento fondato sia sulla lettera, sia sulla sedes materiae della norma64. A questa osservazione si aggiunge poi che diversamente sarebbe di difficile comprensione la riserva dell‟articolo 650 c.p., reato meno grave ma perseguibile d‟ufficio, a favore dell‟articolo 388 c.p. che invece è più grave ma, in base all‟espressa previsione dell‟ultimo comma, perseguibile a querela65. 61 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 592; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 195; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 254. 62 In particolare, nell‟affermare che le conseguenze sull‟effettività della tutela sarebbero di enorme rilievo, osserva come in questo modo l‟ordinamento italiano sarebbe caratterizzato da un eccesso di repressività rispetto agli altri stati europei CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 192; cfr. anche SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 275; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 170. 63 Si rinvia sul tema a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 315 e 593; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 195, che puntualizza la non necessaria corrispondenza fra “provvedimento per ragione di giustizia” e “provvedimento giurisdizionale”; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 270, che critica la proposta interpretativa di CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 429, basata sulla considerazione dell‟inibitoria come una fattispecie complessa composta dall‟accertamento dell‟obbligo negativo e dall‟ordine di astensione del giudice, quest‟ultimo di natura amministrativa e quindi rientrante fra i provvedimenti emessi per ragioni di giustizia di cui all‟articolo 650 c.p.; cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545. 64 In quanto questa si trova nel libro III, titolo I, capo I, sezione I del codice penale, intitolata «Delle contravvenzioni concernenti l‟ordine pubblico e la tranquillità pubblica». 65 L‟osservazione è ampiamente sviluppata da CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 198; e condivisa da SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 275. 22 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA Dell‟articolo 388 c.p., introdotto con il codice penale del 193066, rilevanti ai fini del discorso sono i primi due commi, che disciplinano due figure di reato fra loro indipendenti67. In base al primo comma, nella formulazione attuale, “Chiunque, per sottrarsi all‟adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell‟autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l‟accertamento dinanzi all‟autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.”68. La sussumibilità in questa fattispecie dell‟inosservanza dell‟ordine inibitorio è sostenuta da coloro i quali ritengono che il bene giuridico tutelato dalla norma sia tout court l‟autorità delle decisioni giurisdizionali69, valore suscettibile di essere offeso da qualunque inottemperanza al provvedimento emesso dal giudice, a prescindere dal fatto che si sia proceduto - o sia anche possibile procedere all‟esecuzione forzata70. Di diverso avviso è però la parte prevalente della 66 Sotto la rubrica «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», nel capo II (Dei delitti contro l‟autorità delle decisioni giudiziarie) del titolo III (Dei delitti contro l‟amministrazione della giustizia), del libro II (dei delitti in particolare) del codice penale. 67 Secondo FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 602, non potrebbe parlarsi nemmeno del medesimo reato, stante la radicale differenza degli elementi della fattispecie, pur riconoscendo l‟autore che la tendenza della prevalente dottrina è di considerare unitariamente le due figure. 68 Il comma, così sostituito dall‟art. 3, comma 21, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, nella formulazione originaria disponeva "Chiunque, per sottrarsi all‟adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l‟accertamento dinanzi l‟Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.”. 69 Si veda in particolare sul tema DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52, il quale considera analoghi il contempt of court e l‟art. 388 c.p. (pur presupponendo quest‟ultimo la mancata esecuzione «dolosa» di un provvedimento del giudice, caratterizzata dal compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni) stante l‟identità dell‟oggetto immediato di tutela, che si identifica nell‟autorità delle decisioni giudiziarie, quindi “un interesse pubblico, che prescinde dall‟interesse privato leso dall‟inadempimento, avendo per oggetto unicamente la decisione del magistrato come atto proveniente da una pubblica autorità”. Nel senso dell‟analogia tra art. 388c.p. e contempt of court si esprime anche CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13. 70 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 594; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 129. 23 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA dottrina71, secondo cui non è tanto l‟autorità delle decisioni giudiziarie a essere tutelata, quanto la eseguibilità forzata72: secondo costoro quindi la norma non si applicherebbe a seguito della mera inottemperanza al provvedimento, ma solo previo esperimento infruttuoso di un processo esecutivo73, con conseguente esclusione dalla tutela di tutti quei provvedimenti che prescrivano obblighi non suscettibili di essere eseguiti forzatamente, come l‟inibitoria74. Anche ove si accogliesse peraltro il primo orientamento dovrebbe comunque concludersi nel senso dell‟inidoneità 71 Come testimoniato da SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8. Fa riferimento anche alla prevalente dottrina penalistica UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. Della contrapposizione da conto inoltre VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 47. 72 Spostando così l‟attenzione dall‟interesse pubblico all‟interesse del creditore, seguendo il ragionamento di DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52, esposto alla nota 69. A sostegno della tesi si rileva principalmente che non ha senso punire il debitore per atti fraudolenti laddove vi sia comunque un patrimonio su cui potersi soddisfare mediante le procedure esecutive. Altre considerazioni si trovano in CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 177; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 254, il quale trae ulteriore conferma circa l‟inapplicabilità del delitto di cui all‟art. 388 c.p. dalla previsione, nell‟articolo 28 dello statuto dei lavoratori, di una semplice contravvenzione (e precisamente di quella di cui all‟articolo 650 c.p.) per un‟ipotesi grave di inesecuzione di un ordine di carattere infungibile, quale quello di cessazione della condotta antisindacale; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008 182; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169. In senso conforme anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 34. Diverso è il ragionamento di SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 546, il quale parte dalla stessa premessa ma arriva a conclusioni diverse, con riferimento all‟inibitoria cautelare, come si vedrà infra. 73 I sostenitori della tesi fanno riferimento alle procedure di esecuzione diretta. Osserva però FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575 e 595, che in questo modo si finisce per togliere rilievo all‟esecuzione indiretta. Può ipotizzarsi infatti il compimento di atti fraudolenti per sottrarsi all‟applicazione di misure coercitive, e qualora questo ne comporti il fallimento dovrebbe ritenersi, a pieno titolo integrato il requisito. 74 Riferisce però di un orientamento giurisprudenziale contrario in materia di reintegrazione del posto di lavoro UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. Si ribadiscono comunque le precisazioni fatte nella nota precedente sulla possibile applicabilità della norma qualora siano previsti istituti di esecuzione indiretta. 24 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA della norma penale, così come è formulata75, a costituire una misura coercitiva di portata generale per l‟inosservanza dell‟inibitoria definitiva, dato che la necessità che siano posti in essere “atti simulati o fraudolenti” taglierebbe comunque fuori dall‟ambito di applicazione della disciplina numerose ipotesi di condanne non eseguite, e precisamente tutte quelle fattispecie in cui “il rifiuto di adempiere sia semplicemente schietto e frontale”76. In parte diverse sono le questioni che si pongono per la fattispecie prevista dal secondo comma, in base al quale: “La stessa pena si applica a chi elude l‟esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l‟affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.”. Che l‟assetto della proprietà industriale e intellettuale rientri nella categoria della «proprietà» è ormai una constatazione pacificamente accettata dalla dottrina, soprattutto a seguito dell‟entrata in vigore del codice della proprietà industriale77, anche se pure in precedenza non incontrava forti obiezioni chi riteneva una tale assimilazione desumibile dal modo di tutela, sostanzialmente analogo, dei diritti immateriali rispetto alla proprietà “materiale”78. Così chiarito l‟ambito di applicazione della norma, questa può ritenersi applicabile all‟inosservanza dell‟inibitoria dalla violazione di diritti di proprietà industriale, pur se limitatamente alle pronunce attinenti la fase cautelare, 75 Pur caldeggiandone l‟applicabilità infatti lo stesso FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 607, riconosce le notevoli perplessità esegetiche che comunque l‟articolo pone. 76 Come osservano FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 601; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8. In giurisprudenza Trib. Milano, 7 marzo 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 929. L‟espressione utilizzata nel testo è tratta da CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 169. Cfr. sul tema, ampiamente, SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 182. 77 Lo osservano SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545; e VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; il quale esclude però dall‟ambito di applicazione dell‟articolo in esame (oltre che dalla disciplina delle penalità di mora) gli atti di “mera concorrenza sleale”, sui quali si rinvia al capitolo III, paragrafo 1.1. Cfr. anche SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 172. 78 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 594 e 606. Testimonia però l‟incertezza sulla questione nella giurisprudenza dell‟epoca VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167. 25 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA qualora qualsiasi inosservanza di questa possa farsi rientrare nel concetto di «elusione». Ed è proprio sul significato di questo termine che si riscontrano i maggiori dubbi interpretativi79: nella contrapposizione fra chi ritiene sia necessaria un‟attività ulteriore rispetto alla mera inosservanza del provvedimento80 e chi ritiene invece quest‟ultima sufficiente81, è recentemente intervenuta, a favore di una tesi intermedia, una sentenza della Corte di cassazione82, la quale ha espressamente riconosciuto il carattere di elusività al mero rifiuto di ottemperare solo qualora il provvedimento esiga un intervento agevolatore del soggetto obbligato, in difetto non essendovi ragione di assegnare rilevanza al suo atteggiamento di trasgressione ove non venga ostacolata l‟attività esecutiva affidata ad altri: di conseguenza, secondo la pronuncia, la mera inosservanza del provvedimento del giudice rientra o meno nel concetto di «elusione» a seconda che in sostanza la condanna sia eseguibile forzatamente oppure no, in quanto, laddove alla sua inosservanza sia possibile rimediare attraverso le procedure esecutive ordinarie, il soggetto leso può comunque conseguire le utilità ad esso spettanti; qualora invece il provvedimento non possa essere attuato senza la collaborazione del debitore, anche il semplice rifiuto di adempiere risulta idoneo, di per sé, a impedire al creditore di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese, e diviene perciò un comportamento penalmente rilevante, punito ai sensi della norma in esame. Una tale situazione sembrerebbe essere proprio quella dell‟inibitoria, la quale quindi, laddove oggetto di una pronuncia cautelare, dovrebbe ritenersi assistita dall‟articolo 388, secondo comma, del codice penale anche in caso di mera inosservanza. Nello stesso senso sembrerebbero porsi anche altre pronunce giurisprudenziali83, che pur 79 Cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. 80 Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 113; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 267. 81 Tra questi FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 602. 82 Cass. 27 settembre 2007, n. 36692, per l‟analisi della quale si rinvia a SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545. 83 Cfr. App. Bologna, 19 febbraio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4661; Trib. Monza, 10 maggio 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3314; Trib. Milano, 7 marzo 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 929. Conformemente, in dottrina, RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 545, anche rispetto all‟ordine di ritiro dal commercio; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, 26 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA sono complessivamente scarse nel numero, in quanto, nonostante l‟incertezza della sua applicabilità alla materia, di fatto il timore della sanzione penale induce quasi sempre all‟esecuzione spontanea84. Rispetto al ricorso alla tutela penale complessivamente considerata vengono però mosse anche altre critiche, di taglio più generale: accanto a chi ne sostiene l‟inidoneità a fungere da deterrente rispetto all‟inottemperanza agli ordini del giudice85, vi è chi d‟altra parte ritiene che essa non tutelerebbe nemmeno efficacemente il soggetto che subisce la violazione del provvedimento, il quale, a seguito di instaurazione del processo penale, avrebbe l‟onere di costituirsi parte civile e, come spesso accade, di dover iniziare poi un giudizio civile tendente a ottenere il risarcimento, al fine di procurarsi la sentenza mediante cui dare finalmente corso all‟esecuzione forzata per espropriazione86. Si osserva poi che il legislatore, dove ha voluto, ha espressamente previsto l‟applicabilità dell‟articolo 388 c.p. o dell‟articolo 650 c.p. in conseguenza dell‟inadempimento di uno specifico provvedimento giurisdizionale 87, Milano, 2009, 548. Più dubitativo è GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343. 84 Lo notano DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 118; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 129 e 548. Delle conseguenze di questo effetto, unitamente alla formulazione deplorevolmente generica degli ordini di non fare, che “si traduce in una concreta ed ingiustificata (perché incerta) limitazione della libertà della persona”, parla SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 177. 85 In particolare MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 376. 86 Cfr. TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 573. Parlano di “problematica applicazione” anche SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 278; e CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 3 e 14. 87 Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 31 e 199; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 278; TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 574. Tra gli esempi di espresso richiamo alle norme penali, oltre al già menzionato articolo 28 dello statuto dei lavoratori (su cui cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 148,265/269/272/275-278; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 733; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 1; 27 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA oppure ha addirittura creato delle norme ad hoc per sanzionare penalmente e in via diretta un comportamento disapprovato 88: questo rilievo dovrebbe quindi, a contrario, condurre a evitare di ritenere le norme penali di applicazione generale solo perché astrattamente applicabili 89, soprattutto quando la medesima tutela è offerta da istituti quali le penalità di mora, in quanto il carattere di ultima ratio che connota la tutela penale, in base al principio di sussidiarietà90, dovrebbe imporre che a questa si ricorra nei soli in casi in cui essa sia indispensabile, per via dell‟assenza di strumenti meno offensivi idonei ad assicurare una tutela efficace91. Nel solco di questa linea di pensiero può probabilmente ricondursi la scelta del legislatore della prima metà del „900, il quale ad una rivalutazione delle norme penali esistenti ha preferito la creazione di un sistema di misure coercitive patrimoniali civili, inedito in Italia, selezionando come modello quello dell‟astreinte francese rispetto agli istituti propri di altre tradizioni giuridiche, dove tali misure convivono invece con strumenti penalistici. Questa scelta sembra AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20); altre ipotesi sono ad esempio l‟articolo 37 del decreto legislativo 198/06 (Codice delle pari opportunità), che richiama l‟articolo 650 c.p.; oppure l‟articolo 44 del decreto legislativo 286/98, e l‟articolo 736 bis c.p.c. introdotto dall‟articolo 6 della legge 154/2001, che rinviano entrambi all‟articolo 388c.p.. cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 733; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 2006, 3; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 12; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 996. 88 Come osservano SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 280; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 380, riferendosi alle fattispecie di reato che sanzionano autonomamente le possibili violazioni dei diritti d‟autore, ai sensi degli articoli 171 ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633. 89 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 9. Si veda anche CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 224. Osserva TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 261, che “non si può ammettere una generalizzata criminalizzazione dell‟inadempimento o dell‟illecito, per il tramite di sanzioni penali (ex art. 388 o 650 c.p.) ricollegate alla inottemperanza alla sentenza”. 90 Sul principio di sussidiarietà e sulla legittimazione del ricorso alla pena da parte del legislatore cfr. MARINUCCI G. e DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2006, 8. 91 Cfr. SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 178. 28 I - INFUNGIBILITA‟ DELL‟INIBITORIA ED ESECUZIONE INDIRETTA riconducibile alla precisa intenzione di evitare il ricorso alla tutela penale per punire la semplice inosservanza dell‟inibitoria, e dovrebbe portare di conseguenza ad escludere l‟applicazione dell‟articolo 388 c.p. per un‟“elusione” dell‟inibitoria cautelare che si sostanzi nel mero rifiuto di adempiere, rispetto alla quale l‟ordinamento ha predisposto lo specifico rimedio costituito dalle penalità di mora92. Ciò non significa che la norma penale debba restare lettera morta, perché questa interverrà proprio nel momento in cui si rende necessario il ricorso alla tutela penale, ossia quando l‟applicazione dello strumento meno invasivo, e quindi la penalità di mora, venga impedita da comportamenti della controparte: ad esempio l‟approfittamento della propria indigenza patrimoniale, per porre in essere violazioni dell‟ordine sulla base della consapevolezza della propria insensibilità all‟applicazione delle penalità di mora ad esso correlate, ben potrebbe integrare quell‟elusione che giustifica l‟applicazione della norma penale93. 92 Si veda in merito l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 178, il quale esclude il cumulo di tutele e restringe l‟ambito di applicazione della sentenza esaminata (Cass. 27 settembre 2007, n. 36692) alle inibitorie cautelari prive di mezzi che ne assicurino l‟adempimento, diverse quindi da quelle di diritto industriale. 93 Come si era già anticipato nella nota 56, al termine del paragrafo 3. di questo capitolo. L‟osservazione trae spunto da una considerazione di FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 575 e 595, svolta in merito al primo comma dell‟articolo 388 c.p., riportata supra, nota 73. 29 II – CAPITOLO SECONDO PROFILI COMPARATISTICI Sommario: 1. Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di applicazione dell‟istituto. - 1.1. Astreinte provisoire e astreinte définitive nel modello in due fasi di applicazione della misura. - 1.2. La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell‟astreinte. - 1.3. La fase della liquidazione. - 2. La diffusione del modello francese: il recepimento dell‟astreinte nei paesi del Benelux. - 3. Le zswangstraffen germaniche. - 4. La recezione del modello tedesco nell‟ordinamento austriaco; cenni ai sistemi di esecuzione indiretta in altri Paesi di civil law. - 5. Il contempt of court: origini e ambito di applicazione. - 5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal contempt. 1. Le astreintes del sistema francese: storia, natura e ambito di applicazione dell‟istituto. Il termine astreinte deriva dal latino astringere, ossia costringere94, e identifica una misura coercitiva, propria dell‟ordinamento francese, che consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro, pronunciata dal giudice, per indurre il debitore ad adempiere la sua obbligazione95. Essa viene fissata in linea di principio per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento96, perciò il suo ammontare aumenta col perpetrarsi 94 La notazione si deve a VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741, il quale riconosce però che l‟affermazione dell‟uso del termine risale soltanto alla fine del diciannovesimo secolo, quindi in un momento successivo rispetto alla nascita dell‟istituto, le cui prime applicazioni giurisprudenziali risalgono già all‟inizio del secolo anzidetto. 95 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 562; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 123; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6. 96 Pur non essendo il giudice vincolato alla connessione della misura a questa modalità temporale, né più in generale rispetto al trascorrere del tempo comunque 31 II - PROFILI COMPARATISTICI dell‟inadempimento, così da evocare “l‟antico principio crescente contumacia poena quoque crescere debet”97. L‟istituto è di origine giurisprudenziale e la sua prima applicazione nota risale a una sentenza del tribunale di Cray del 25 marzo 181198, cui fece seguito dopo pochi anni il riconoscimento in una pronuncia della Cour de cassation, con sentenza del 28 dicembre 1824, dopo la quale la giurisprudenza prese a farne un uso sempre maggiore 99. Il tutto avvenne inizialmente nel silenzio della legge 100, e per questo motivo le prime pronunce dell‟astreinte incontrarono il disfavore della dottrina, unitamente al fatto che la misura veniva in principio considerata una exagération du taux des dommages intérêts ed una tale costruzione non era compatibile con il dogma della necessaria equivalenza dell‟ammontare del danno rispetto al pregiudizio subito101. Il primo intervento legislativo in materia sopraggiunse considerato, è anche possibile ad esempio la previsione dell‟astreinte per ogni successiva violazione del provvedimento, pur se statisticamente meno frequente, come riporta VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 742; cfr. anche DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 520. 97 CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 86. Si precisa che il termine contumacia è qui utilizzato in un‟accezione che proviene dal diritto canonico, descritta da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 215, nota 14, laddove si utilizzava per significare “un atteggiamento di ingiustificata resistenza del peccator (delinquens) alla correptio o correctio da parte dell‟autorità ecclesiastica”. 98 Riporta VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 742 l‟opinione di alcuni autori secondo i quali le origini dell‟istituto sarebbero “assai più remote, in quanto già a partire dal XIII secolo i giudici avevano il potere di pronunciare comminatorie pecuniarie a garanzia dell‟esecuzione dei propri provvedimenti”. 99 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 563; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 1; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. 100 Di “audace operazione praeter legem condotta dalla giurisprudenza” parla CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 87. 101 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 564; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 254; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 512; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 124, i quali ritengono però che già allora esistessero elementi sicuri per non assimilare l‟astreinte al 32 II - PROFILI COMPARATISTICI con gli articoli 5-8 della legge n. 72-626, del 5 luglio 1972, successivamente riformati dagli articoli 33-37 della legge n. 91-650, del 9 luglio 1991102: queste novelle normative posero fine alle discussioni in merito alla natura giuridica dell‟astreinte103, stante l‟espressa costruzione nei termini di misura coercitiva estranea a qualsiasi funzione compensativa, con conseguente emancipazione rispetto agli interessi di mora ed al risarcimento del danno104. risarcimento del danno, tra i quali in particolare la commisurazione della misura alle condizioni economiche del debitore invece che al possibile pregiudizio a questi arrecabile dalla violazione del provvedimento. 102 La consultazione di entrambi i testi normativi, in lingua originale, è possibile sul sito http://www.legifrance.gouv.fr. 103 In un quadro su cui aveva peraltro già inciso una sentenza della Corte di cassazione (20 ottobre 1959, rec. Dalloz) in cui si statuì la funzione compulsoria dell‟astreinte provvisoria. L‟astreinte definitiva si caricava però ancora di finalità prevalentemente riparatorie, fino all‟intervento sul tema delle leggi in questione, in base al quale è ora espressamente previsto (cfr. articolo 6 legge 72-626, riproposto integralmente nell‟articolo 34 legge 91-650 per la parte che qui interessa) che «L‟astreinte est indépendante des dommages-intérêts.». Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; ID., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 974; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2516. 104 Si veda sul tema in particolare VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 746, il quale descrive la situazione anche attuale della dottrina francese sull‟argomento, divisa tra chi definisce l‟astreinte una misura coercitiva e chi una vera e propria pena privata, oltre a chi vi attribuisce natura mista: misura coercitiva quando viene pronunciata, pena privata quando viene liquidata. L‟autore riconosce poi come definitivamente superata l‟opinione di chi considerava l‟istituto une voie d‟exécution. Nello stesso senso, pur ammettendo che, funzionalmente, la misura possa ritenersi assimiliabile alle misure esecutive, CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521, in cui si osserva che l‟astreinte non è una misura di esecuzione, dando anzi luogo a sua volta, quando viene liquidata, ad un ulteriore titolo esecutivo verso il debitore dell‟obbligazione principale. Osserva poi MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 983, che l‟indipendenza dal risarcimento dei danni trova conferma anche nel fatto che l‟astreinte conventionelle, variante dell‟istituto di fonte pattizia, anch‟essa tendente a prevenire l‟inadempimento contrattuale mediante la minaccia di un aggravio economico, è cumulabile con la clause pénale, cui si riconosce funzione rigidamente indennitaria, a differenza della prima cui si assegna la sola funzione comminatoria. Sul tema della natura dell‟astreinte, oltre agli autori citati alle note precedenti cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6; BRECCIA U., Le 33 II - PROFILI COMPARATISTICI La destinazione di queste somme alla persona del creditore105, in aggiunta a quanto percepito a titolo di risarcimento, è stata però criticata da una parte della dottrina, la quale ritiene che questo comporti un arricchimento ingiustificato106; secondo questa linea di pensiero più razionale sarebbe stata invece la destinazione allo Stato (come del resto previsto in alcuni progetti di legge, oltre che nel campo della giustizia amministrativa107) accentuando in questo modo la funzione pubblicistica dell‟istituto, quale strumento tendente a garantire il rispetto delle decisioni giurisdizionali108, accanto alla tutela dell‟interesse del privato all‟adempimento109. Originariamente la misura era prevista esclusivamente per le obbligazioni di fare o non fare infungibili, al fine di superare i limiti obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490. 105 Pur nel silenzio della legge gli interpreti sono concordi sulla questione, come osserva SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6. 106 Tra questi VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762. A sostegno delle critiche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6, aggiunge che questa disposizione appare difficilmente conciliabile con la pronunciabilità d‟ufficio della misura. 107 Per approfondimenti si rimanda a FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 518; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6. 108 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 748, che parla di una “funzione anche pubblicistica di conservazione della pace sociale”. 109 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 58; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 127; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 759; contra FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 260; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 514, secondo cui questo non è centrare il problema, perché non vi è mai una totale soddisfazione tramite il risarcimento del danno, pertanto l‟astreinte come forma supplementare di risarcimento non è incoerente ma anzi legittima, quale misura satisfattoria delle conseguenze negative per cui non è previsto il risarcimento. La questione è ripresa nel capitolo III, paragrafo 2.1., in quanto anche in Italia si discute in merito all‟opportunità che i pagamenti a seguito delle violazioni siano a beneficio della parte privata. 34 II - PROFILI COMPARATISTICI dell‟esecuzione diretta110, successivamente essa è stata invece estesa a tutte le condanne emesse da qualunque giudice, salve le obbligazioni di natura trés personnelle111. Il sistema di competenze è imperniato su di un criterio generale del giudice che emette la pronuncia di merito, cui si aggiunge una competenza speciale del giudice dell‟esecuzione, per qualunque decisione resa nel merito che non sia stata munita di astreintes, qualora ne risulti necessaria l‟applicazione alla luce delle circostanze del caso concreto112. Si tratta quindi di una misura che opera a tutto campo, a beneficio di qualsiasi creditore e pronunciabile nei confronti di qualsiasi debitore 113, sia in sede cautelare114, sia per la violazione di obblighi endoprocessuali115, sia in sede 110 Di questi si è dato conto nel capitolo I, paragrafo 2. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 752. 112 Quest‟ultimo criterio costituisce una delle novità della legge 91-650, il cui articolo 33 (che ha sostituito l‟articolo 5 della legge 72-626) ora dispone che “Tout juge peut, même d‟office, ordonner une astreinte pour assurer l‟exécution de sa décision. Le juge de l‟exécution peut assortir d‟une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 752; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. Parla di uno stato oscillante della giurisprudenza in merito all‟esclusività di tale competenza DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 46; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525. 113 E‟ ad esempio pronunciabile sia a favore della Pubblica Amministrazione (pur se vi sono maggiori resistenze a concederla rispetto ai privati), sia nei suoi confronti, a seguito della legge n.539 del 16/7/80, su cui cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 506 e 517; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 524, il quale precisa che non sono assoggettabili all‟astreinte pronunciata nei confronti del debitore principale il debitore solidale e il garante. 114 Come oggi espressamente previsto dall‟art. 491 n.c.p.c, secondo cui «le juge statuant un référé peut prononcer des condamnations à des astreintes». Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 751; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490. 115 Costituisce anzi strumento esclusivo di coercizione verso le parti e i terzi che non 111 35 II - PROFILI COMPARATISTICI di arbitrato116, e perfino per indurre all‟adempimento di obbligazioni pecuniarie; l‟astreinte non è quindi limitata a supplire all‟inefficacia degli altri mezzi di esecuzione, ma diviene utilizzabile in concorrenza a questi, se non anche in preferenza117, dati i vantaggi pratici che comporta118. 1.1. Astreinte provisoire e astreinte définitive nel modello in due fasi di applicazione della misura. Il sistema francese si compone di un‟astreinte provisoire e di un‟astreinte définitive, la prima delle quali consiste in una minaccia, da parte del giudice, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di mancato o tardivo adempimento della sentenza; essa ha lo scopo precipuo di intimidire il debitore, ed è quindi liberamente rivedibile o modificabile fino alla liquidazione, non suscettibile di appello né idonea a costituire cosa giudicata. Di natura diversa è invece l‟astreinte définitive, la quale, pur condividendo con la prima lo scopo, e quindi la natura comminatoria, non è però più modificabile una volta pronunciata119. Le due forme non sono ottemperino ai provvedimenti del giudice in materia di prove, come osserva SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6. 116 Pur essendo l‟esecutorietà del provvedimento subordinata all‟exequatur del lodo. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 750; 117 Si veda VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 753, che ha proposto l‟adozione della medesima scelta di principio per il nostro ordinamento, il suggerimento però non è stato colto, essendo in Italia (come si è detto supra, capitolo I, paragrafo 3.) l‟astreinte pronunciabile solo a corredo della pronuncia inibitoria, per quanto concerne il diritto industriale, mentre le misure coercitive di cui all‟art. 614 bis c.p.c. sono limitate agli obblighi infungibili. Può immaginarsi che questo costituisca una consolazione per coloro i quali criticano la destinazione delle somme al creditore, in questo modo limitandosi l‟avversato “ingiustificato arricchimento” alle ipotesi in cui esso sia strettamente necessario, ossia ai casi in cui non possa ottenersi una tutela effettiva mediante altri strumenti, in particolare quelli caratterizzanti l‟esecuzione diretta. 118 Evitando al creditore “di affrontare i tempi e costi delle procedure esecutive ordinarie e soccorrendo alla frequente indisponibilità della forza pubblica di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali”, come osserva VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 748 e 753, il quale la considera la misura “di grande efficacia” ed aggiunge che essa ha dato luogo ad “una casistica davvero sterminata”. 119 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, 36 II - PROFILI COMPARATISTICI legislativamente poste sullo stesso piano, poiché la misura pronunciata dal giudice dev‟essere considerata provvisoria a meno che il giudice stesso non ne abbia espressamente precisato il carattere definitivo 120; inoltre la figura definitiva può essere disposta solo dopo la pronuncia di un‟astreinte provvisoria, oltre che per una durata determinata, ed in assenza di una di queste condizioni la misura deve essere liquidata come provvisoria121. GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 749; AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in www.judicium.it; ID., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 10; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 974; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474. La distinzione non è stata trasposta nell‟ordinamento italiano, che ha modellato le misure coercitive esclusivamente in termini definitivi, come meglio si dirà nel capitolo V, paragrafo 2. 120 Questo in base all‟articolo 34, comma 2, della legge 91-650, per questa parte identico al precedente articolo 6 della legge 72-626, in base al quale “L‟astreinte est provisoire ou définitive. L‟astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n‟ait précisé son caractère définitif.”. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 749; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39 e 46; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 526. 121 Questa previsione costituisce invece una novità della legge 91-650 (articolo 34 comma 3) secondo cui “Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu‟après le prononcé d‟une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l‟une de ces conditions n‟a pas été respectée, l‟astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474 e AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 10; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40 e 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis 37 II - PROFILI COMPARATISTICI Costituisce una peculiarità del sistema d‟oltralpe che la liquidazione avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui l‟astreinte viene pronunciata, con la conseguenza che solo al compimento della seconda fase si integri un titolo esecutivo idoneo a fondare l‟esecuzione122. Questo modello bifasico può apparire a una prima impressione macchinoso, ma l‟opinione è destinata a mutare nel momento in cui esso viene osservato nella realtà sociale in cui opera, caratterizzata da un tendenziale rispetto delle decisioni giudiziali, di modo che la minaccia dell‟astreinte è generalmente di per sé sufficiente a indurre all‟adeguamento rispetto al dictum del giudice, cosicché la fase di liquidazione il più delle volte non risulta nemmeno necessaria123. 1.2. La discrezionalità del giudice nella pronuncia dell‟astreinte. Un‟altra caratteristica peculiare del sistema francese è l‟attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali, che gli consentono di emanare un provvedimento il più possibile aderente alle circostanze del caso, il che c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 526. 122 Nelle more del giudizio è però possibile ottenere una misura di tipo conservativo, simile al sequestro, oppure la pronuncia di una provvisionale da parte del giudice competente per la liquidazione. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 759; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989. 123 Cfr. CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 532. Diversa è la situazione italiana, in cui la liquidazione della misura avviene al momento dell‟irrogazione. Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 10; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1001, che osserva come anche nel regolamento CE 2001/44, si ripudi l‟applicabilità delle misure provvisorie; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2520. Sul tema si rinvia nuovamente al capitolo V, paragrafo 2. 38 II - PROFILI COMPARATISTICI contribuisce alla tendenziale inusualità delle impugnazioni124: questa discrezionalità, nell‟astreinte di fonte giudiziale125, si manifesta in primo luogo nella possibilità della pronuncia d‟ufficio, oltre che su istanza del creditore126 - istanza comunque proponibile con grande libertà, anche per la prima volta in appello o nell‟ambito dell‟esecuzione forzata, non integrando la domanda di astreinte una domanda nuova 127 - cui si aggiunge un‟ampia 124 Cfr. DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 532. 125 Che rappresenta l‟ipotesi di maggiore rilievo ai fini del nostro discorso, ma non l‟unica forma di astreinte concepita nell‟ordinamento francese: oltre all‟astreinte conventionelle, menzionata nella nota 104, esistono anche delle ipotesi di astreintes di origine legale, rispetto alle quali però il giudice non fa che applicare la legge, non essendo qui consentito l‟esercizio di potere discrezionale come per le pronunce giudiziali. Per approfondimenti in merito si rinvia a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 566; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 256; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 513; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 746; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 46; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 524. 126 Già prevista dalla legge 72-626 (articolo 5) secondo una scelta mantenuta anche in sede di riforma (articolo 33 legge 91-650). Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 127; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27. Diversamente le misure coercitive italiane sono pronunciabili solo su istanza di parte. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 750; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989 e 1006; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 46; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525, IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 517, CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2526. 127 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 752. Sull‟istanza aggiunge poi DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526, che è incerta la computabilità della domanda di 39 II - PROFILI COMPARATISTICI libertà di determinazione dei contenuti, senza dover attivare il contraddittorio né fornire motivazione128. Spesso saranno previste delle somme in un ammontare a maturazione progressiva 129 e successiva, rapportate ai giorni di ritardo, o altre unità di tempo, nel dare esecuzione alla sentenza, oppure ricollegate alle successive violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento, ma non è esclusa in linea di principio neppure la pronunciabilità di una condanna forfetaria130; per quanto concerne il termine di decorrenza questo può essere liberamente fissato, purché non sia retroattivo131; anche la quantificazione è discrezionale, ma non completamente esente da limiti, perché essa non deve avvenire sulla base del probabile pregiudizio che possa derivare dal ritardo o dalla violazione del provvedimento, bensì tenendo conto delle condizioni patrimoniali dell‟ingiunto, al fine di determinare un ammontare che sia sufficiente 132 ad esercitare una pressione psicologica tale da indurlo ad eseguire la condanna, astreinte ai fini della determinazione della competenza per valore. 128 A queste libertà fa da contraltare la tendenziale persistente rivedibilità delle decisioni, anche in assenza di fatti nuovi, prima che si attivi la fase della liquidazione. Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 758; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526. 129 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 755. 130 Cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. 131 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 754; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525. Le ragioni di una tale previsione sono ovvie se si considera che la funzione perseguita dall‟istituto è essenzialmente dissuasiva, poiché questa non può validamente esplicarsi che per il futuro. Diverso ragionamento sta alla base del contempt of court, nel quale è forte anche la componente punitiva, come dimostrato dalla pronunciabilità anche nei confronti di past disobediences, testimoniata da MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44; il tema è ripreso nel paragrafo 5.1. di questo capitolo. 132 La discrezionalità non deve essere esercitata per emettere condanne sproporzionate, bensì il più possibile adatte a garantire il rispetto della decisione nel caso concreto. Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 564; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525. 40 II - PROFILI COMPARATISTICI con possibilità eventualmente anche di aggravare o comunque modificare la misura qualora dovesse rivelarsi insufficiente ad espletare tale funzione133. Si ritiene che la sentenza sia appellabile anche limitatamente al capo che commina l‟astreinte, e ove l‟istanza sia rifiutata questa sia liberamente riproponibile allo stesso giudice o al giudice dell‟esecuzione134. In ragione della natura di condanna accessoria poi, qualora oggetto di impugnazione sia la domanda principale, il venir meno di questa travolge di conseguenza anche la condanna alla misura coercitiva 135. 1.3. La fase della liquidazione. Una volta pronunciata la misura, qualora se ne integrino i presupposti di attivazione – e quindi decorra infruttuosamente il termine per il ritardo, oppure intervengano le “successive violazioni” dell‟obbligazione principale – previa istanza del creditore (in verità non espressamente richiesta dalla legge, ma la dottrina è comunque incline ad esigere questo requisito), sarà necessario procedere alla liquidazione136, che è di competenza generale del 133 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 754; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12. 134 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 755; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 526, il quale aggiunge che è però dubbio se l‟indeterminatezza dell‟astreinte possa da sola comportare l‟appellabilità della decisione. 135 Oltre alla trasmissione dell‟effetto sospensivo che dovesse colpire la condanna principale. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 48; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 522 e 526. 136 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 49; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 527; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 41 II - PROFILI COMPARATISTICI giudice dell‟esecuzione, salvo che il giudice che l‟ha ordinata si sia espressamente riservato tale potere137. La discrezionalità in questa fase non è più ampia come nel precedente momento della pronuncia, il provvedimento di liquidazione deve essere infatti motivato e preceduto dal contraddittorio fra le parti138: la liquidazione dell‟astreinte provvisoria avviene sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall‟ingiunto, in particolare della gravità della sua resistenza colposa all‟adempimento, tenendo conto anche eventuali difficoltà di esecuzione non imputabili al debitore, dalle quali può eventualmente discendere una pronuncia di annullamento totale o parziale dell‟astreinte per sopravvenuta impossibilità di adempiere; oltre alla possibile pronuncia di non luogo a provvedere alla liquidazione, qualora si accertasse che l‟adempimento è invece avvenuto139. La misura può anche essere oggetto di revisione, sulla base di considerazioni fondate su un senso di giustizia sostanziale, che possono portare alla modifica del tasso o di altre 989. Gli autori precisano che l‟istanza non da luogo ad una fase distinta, ma prolunga quella iniziata con la pronuncia dell‟astreinte. 137 Ex articolo 35 della legge 91-650, che dispone “L‟astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l‟exécution, sauf si le juge qui l‟a ordonnée reste saisi de l‟affaire ou s‟en est expressément réservé le pouvoir.”. La scelta è frutto di un ripensamento rispetto all‟articolo 7 della legge 72-626, che assegnava la liquidazione al giudice del provvedimento, come fa notare MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989; cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 756; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 49; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 527; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. 138 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 758. 139 Come dispone infatti l‟articolo 36 della legge 91-650, che ha riformato l‟articolo 8 della legge 72-626, “Le montant de l‟astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l‟injonction a été adressée et des difficultés qu‟il a rencontrées pour l‟exécuter.”. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 39 e 50; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521 e 527, GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989. 42 II - PROFILI COMPARATISTICI modalità di calcolo, fino ad arrivare anche ad una liquidazione meramente simbolica o all‟annullamento: in questo modo l‟applicazione della misura consente di tenere conto anche di elementi quali ad esempio l‟iniquità dell‟arricchimento del creditore o la malafede del debitore140, tra i quali non può però mai includersi l‟effettivo pregiudizio causato dal comportamento antigiuridico, quantomeno a seguito della già citata pronuncia della Cassazione del 1959141, prima della quale l‟astreinte si rivelava poco più che “un‟arma spuntata”142, in quanto misura coercitiva solo apparente: tale al momento della pronuncia, ma appiattita sul semplice risarcimento del danno al momento della liquidazione143. Diversamente dalla provvisoria l‟astreinte definitiva non è più modificabile ed è liquidata mediante un semplice calcolo aritmetico, pur essendo anche questa sopprimibile qualora sia inadempiuta per una causa non imputabile144. Il provvedimento di liquidazione da finalmente luogo ad un credito certo, liquido ed esigibile. Esso è idoneo al giudicato145 ed immediatamente 140 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 758; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 50; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 527; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 321. La mancata espressa previsione di un analogo procedimento in Italia è oggetto di critiche da parte dottrina, cfr. il capitolo V, paragrafo 3.1. 141 Precisamente del 20 ottobre 1959, rec. Dalloz, citata nella nota 103. 142 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 125. 143 Proprio da questo elemento infatti CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 87, desumeva la ricomprensione della misura nell‟ambito del risarcimento del danno. 144 Ex articolo 36, commi 2 e 3, della legge 91-650, in base a cui “Le taux de l‟astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L‟astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s‟il est établi que l‟inexécution ou le retard dans l‟exécution de l‟injonction du juge provient, en tout ou partie, d‟une cause étrangère.”. La formulazione è diversa rispetto al precedente articolo 8 della legge 72-626 che faceva riferimento esclusivamente a “cas fortuit” e “force majeure” per la modificabilità dell‟astreinte definitiva. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 126; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528. 145 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 757; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 51; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528. 43 II - PROFILI COMPARATISTICI efficace146, quindi suscettibile di fondare l‟esperimento di una procedura di esecuzione forzata; salvo però il temperamento che deriva dalla natura di condanna accessoria delle astreintes, per cui gli effetti non possono decorrere da una data anteriore rispetto al giorno in cui diventa esecutivo il provvedimento dell‟obbligazione cui esse accedono147: solo una volta decorso questo termine sarà infatti possibile procedere per la riscossione delle somme, senza peraltro che questo faccia venir meno l‟obbligazione principale. E‟ anzi concepibile, dato l‟ambito di applicazione generale dell‟istituto, la coesistenza di due procedimenti esecutivi: uno per l‟attuazione diretta della condanna principale (nei casi in cui questa sia possibile) l‟altro avente ad oggetto il credito maturato a seguito della violazione della condanna accessoria148. Il provvedimento è appellabile, senza però effetti sospensivi, e da luogo alle restituzioni ove riformato149. 146 Dispone infatti l‟articolo 37 della legge 91-650 che “La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.” 147 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 755, secondo cui è poi comunque necessaria la previa notifica al debitore. Sulla questione si vedano anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 47; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 525. 148 Come nota CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163. 149 Cfr. DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 51; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 528. 44 II - PROFILI COMPARATISTICI 2. La diffusione del modello francese: il recepimento dell‟astreinte nei paesi del Benelux. L‟istituto francese ha costituito il modello di ispirazione per il legislatore italiano, ma anche per i legislatori di altri ordinamenti, sia europei, come Olanda, Belgio e Lussemburgo 150, sia extraeuropei, come Libano, Brasile e Argentina151. Una tale fortuna è in gran parte dovuta ad un atteggiamento culturale di ritrosia verso le sanzioni penali caratterizzanti altri sistemi, a differenza dei quali la Francia ha previsto una misura esclusivamente civile, che costituisce “il punto d‟incontro fra la tensione verso l‟effettività della tutela e i valori della libertà personale”152. La legislazione francese quindi, arricchita dalle pronunce giurisprudenziali e dai contributi della dottrina, ha costituito e continua a costituire un utile riferimento interpretativo per colmare le lacune del nostro sistema153, pur nella consapevolezza che la disciplina non è stata mutuata integralmente dal legislatore italiano: i sistemi divergono infatti su alcuni punti fondamentali154, dall‟esame dei quali sembrerebbe che le penalità di mora siano anzi più vicine alla versione dell‟astreinte disciplinata dalle legislazioni dei paesi dell‟unione economica del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo) piuttosto che all‟originaria misura di stampo francese155. 150 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. 151 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 516; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739. 152 Sulle ragioni della preferenza per il modello francese si veda inoltre VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 761; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. Di “modello meno illiberale di efficace coercizione indiretta” parla CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2520. 153 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 128; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 741. 154 Cogliendosi così il suggerimento di VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762, che segnalava l‟opportunità di un accoglimento dell‟istituto francese “con prudenza, scartando alcuni profili della disciplina normativa in vigore oltralpe, vuoi perché contrastano con i principi sottesi al nostro sistema processuale, vuoi perché, più semplicemente, non appaiono condivisibili nel merito”. 155 Cfr. PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 169. 45 II - PROFILI COMPARATISTICI Tali misure sono state introdotte con una legge uniforme156, recepita dapprima in Lussemburgo, con legge del 21 luglio 1976, poi in Olanda, con legge del 3 agosto 1978, ed infine in Belgio, con legge del 31 gennaio 1980. Pur con alcune differenze fra le diverse normative (in Olanda è previsto ad esempio il cumulo con l‟arresto, pur se questo costituisce un remedium ultimum157) queste condividono in via generale molti aspetti di assonanza, sia fra loro, sia riguardo al modello di ispirazione francese: primo fra tutti quello dell‟estraneità rispetto al risarcimento dei danni, in virtù dell‟attribuzione all‟istituto di una funzione strettamente compulsoria e non riparatoria; analoga poi è la scelta del creditore quale destinatario delle somme, “restando così a mezzo guado fra la tutela degli interessi della parte lesa e dell‟interesse pubblico all‟attuazione delle decisioni del giudice, con conseguente riproposizioni in dottrina dei dubbi circa l‟opportunità di una tale scelta rispetto alla destinazione dei pagamenti allo Stato” 158. Un altro elemento in comune si deve infine ad una pronuncia della Corte di giustizia, che ha stabilito che l‟esecutorietà della condanna alle misure accessorie debba necessariamente seguire la condanna principale159. A differenza dell‟astreinte però la misura coercitiva propria degli Stati del Benelux è pronunciabile solo a fronte di condanne contenenti obblighi di fare o non fare, e non anche per quelle pecuniarie160. Differenze ancor più radicali si hanno a livello strutturale, a causa della scomparsa della figura dell‟astreinte provvisoria, modellandosi il sistema esclusivamente sulla versione definitiva dell‟istituto, con la conseguente elisione della fase di 156 Mediante Convenzione sottoscritta il 26 novembre 1973, che ha il proprio antecedente storico negli articoli 611a-611b del codice di rito olandese, introdotti con legge del 29 dicembre 1932. La Convenzione detta le regole fondamentali dell‟istituto, lasciando ai governi nazionali discrezionalità nella predisposizione della disciplina di dettaglio, con attribuzione della competenza, in sede di procedura pregiudiziale, ad una corte sovranazionale (la Corte di giustizia del Benelux) circa le questioni di interpretazione della Convenzione, al fine di garantirne l‟uniforme applicazione. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 164; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739. 157 Così riferisce CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 166. 158 FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517; cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165. 159 Lo rileva ancora una volta CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165. 160 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7. Secondo CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165 e 173, si tratta di una “ingiustificata esclusione”. L‟autore rileva inoltre che la misura non si applica in sede di arbitrato. Osserva invece PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473, che essa non si applica alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro. 46 II - PROFILI COMPARATISTICI liquidazione successiva, la quale avviene direttamente al momento della pronuncia161. Tra le altre differenze poi i casi di revisione sono limitati al sopraggiungere della dichiarazione di fallimento o della morte del debitore, oltre che alla sopravvenuta impossibilità dell‟esecuzione della prestazione principale162. Rispetto al modello francese l‟intento sembra essere stato quello di ridurre la discrezionalità del giudice163, come suggeriscono anche altre “correzioni” operate nel‟ambito del recepimento: la misura è pronunciabile infatti solo su istanza di parte, e non anche d‟ufficio164, ed è determinabile secondo uno dei tre criteri legislativamente previsti, in specie la fissazione in una somma globale, oppure per unità di tempo di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione di quest‟ultimo165. 161 Come del resto si è disciplinato in Italia. Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 771; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474. 162 Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474. 163 A questa conclusione giunge FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 517. 164 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 516; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473. 165 Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 165. 47 II - PROFILI COMPARATISTICI 3. Le zswangstraffen germaniche. A garanzia dell‟attuazione dei provvedimenti del giudice l‟ordinamento tedesco ha previsto un sistema di misure coercitive indirette di tipo misto, caratterizzato dal concorso di sanzioni pecuniarie e detentive. La disciplina si trova contenuta nel codice di procedura civile (Zivilprozessordnung, o ZPO) il cui § 888 concerne gli obblighi aventi contenuto positivo, e dispone che “se un atto non può essere eseguito a mezzo di un terzo e dipende esclusivamente dalla volontà dell‟obbligato, il tribunale di prima istanza deve, su domanda, dichiarare che il debitore è tenuto al compimento dell‟atto sotto la minaccia del pagamento di una somma di denaro (Zwangsgeld) e, per il caso che questa non possa essere riscossa, di arresto (Zwangshaft)»; il § 890 concerne invece gli ordini di non fare, e prevede che «se l‟obbligato contravviene all‟obbligo di astenersi da un atto o di tollerare che un atto sia compiuto esso, su istanza del creditore, viene, per ogni singola contravvenzione, condannato dal tribunale di prima istanza ad una sanzione pecuniaria (Ordnungsgeld) e, per il caso che questa non possa essere riscossa, ad una sanzione detentiva (Ordnungshaft) fino a sei mesi»166. Dall‟esame di queste due disposizioni si evince che scelta del legislatore tedesco è stata nel segno della residualità del ricorso alle misure di coazione indiretta, poiché queste si applicano solo a fronte di prestazioni aventi contenuto infungibile: l‟ambito di applicazione del § 888 è infatti limitato alle obbligazioni di fare la cui attuazione non possa prescindere dalla collaborazione del debitore, non essendo possibile procurarsene il risultato per mezzo dell‟attività di un terzo e a spese dell‟obbligato167; oggetto del § 890 sono invece gli obblighi di astensione o di pati, cui 166 I testi tradotti sono tratti da CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 88; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322. Cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12. In particolare poi MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006, osserva che il § 890 è utilizzato specialmente (ma non solo) per le inibitorie in materia di proprietà, concorrenza, brevetti e diritto d‟autore. 167 Fa notare CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 92, come invece, precedentemente alla ZPO, molte leggi processuali preunitarie prevedessero la possibilità di scelta per il creditore fra la richiesta di autorizzazione a procurarsi il risultato per surrogazione e l‟applicazione di misure coercitive sulla persona al fine di costringerlo ad adempiere. 48 II - PROFILI COMPARATISTICI ontologicamente nessuno può efficacemente surrogarsi168. All‟interno di questa cornice però le misure coercitive indirette si applicano in maniera tendenzialmente generale, qualunque sia il contenuto degli obblighi, e a prescindere dall‟esistenza per questi di una particolare tensione all‟adempimento in natura169, salva solo l‟esclusione, nel secondo comma del § 888, di alcune obbligazioni in ragione del loro carattere strettamente personale, quali la condanna al matrimonio o a dare attuazione alla vita coniugale, oppure di prestare opera in base ad un contratto di servizio170. A queste eccezioni legislative si è aggiunta l‟opera della dottrina e della giurisprudenza, che nel solco della medesima linea di pensiero ha escluso dall‟applicazione della disciplina anche le prestazioni caratterizzate da particolari qualità artistiche o scientifiche, oltre ai casi in cui l‟adempimento non dipenda esclusivamente dalla volontà dell‟obbligato ma dall‟opera di terzi171. Il modello di rilascio della misura si articola in una prima fase in cui il giudice minaccia il pagamento di una somma di denaro, da destinarsi allo Stato172, (in via prioritaria rispetto all‟arresto, stante l‟espresso riferimento 168 Secondo quanto si è detto supra, capitolo I, paragrafo 2. Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 50; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 89; FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 737; 170 Parla in proposito CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 90, di una “recezione, sia pure contraddittoria e faticosa, dei valori liberali” che ha portato a dichiarare espressamente non coercibili “proprio quegli obblighi che, precedentemente, costituivano il movente della previsione di misure di coazione al facere e che hanno continuato a costituirlo in pieno XVIII secolo”. Cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322. 171 Come osservano CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 97; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 6; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. 172 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 50 e 59; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, 169 49 II - PROFILI COMPARATISTICI normativo all‟applicazione di questo “per il caso in cui non possa essere riscossa la pena pecuniaria”). L‟ammontare massimo della misura è legislativamente fissato in 250.000 Euro per gli obblighi di non fare173, ed il pagamento è ricollegato alla futura violazione dell‟obbligo infungibile oggetto della condanna principale, disposta nel medesimo provvedimento oppure anche in un provvedimento precedentemente reso ma sprovvisto della condanna accessoria, così da ottenere una sorta di “rafforzamento” successivo. Verificatosi l‟inadempimento, o il ritardo nell‟adempimento, questo viene accertato dal giudice che ha pronunciato la misura174, il quale a questo punto liquida anche l‟ammontare dovuto a titolo di sanzione. Il procedimento è così articolato secondo una struttura bifasica simile a quella prevista per il rilascio dell‟astreinte175, in base a quanto dispone il secondo comma del § 890, a mente del quale «la condanna dev‟essere preceduta da una corrispondente minaccia (Androhung) la quale, ove non sia contenuta nella sentenza dichiarante l‟obbligo viene, su domanda, emanata dal tribunale di prima istanza»176; le differenze rispetto al modello francese riemergono però considerando che il giudice può disporre anche la misura dell‟arresto (per un massimo di due anni) sia immediatamente, qualora la riscossione della sanzione pecuniaria appaia già impossibile all‟atto della liquidazione, sia in un momento successivo, qualora l‟esecuzione della pena in denaro si riveli infruttuosa177. in Riv. dir. proc. 2004, 738; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1003; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. 173 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 737, che fanno riferimento ai precedenti limiti edittali in Marchi: cinquantamila per gli obblighi di fare, cinquecentomila per gli obblighi di non fare. 174 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5. 175 Su cui si veda supra, paragrafo 1.1. e seguenti di questo capitolo. 176 Cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322. 177 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 738; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, 50 II - PROFILI COMPARATISTICI La possibilità che vengano applicate pene detentive, unitamente alla destinazione delle sanzioni pecuniarie alle casse dello Stato 178, conducono a ritenere che le misure in questione siano scevre da qualsiasi finalità risarcitoria, e rivestano un carattere spiccatamente pubblicistico179: sono sanzioni in senso proprio, dirette alla tutela dell‟autorità delle decisioni giurisdizionali, rispetto alle quali l‟interesse del privato all‟adempimento nel caso concreto viene in rilievo solo come riflesso dell‟interesse generale a che si dia attuazione ai provvedimenti del giudice 180. La dottrina non è però pacifica sulla funzione dell‟istituto, contrapponendosi chi ritiene che esso rivesta esclusivamente una funzione repressiva a chi invece vi attribuisce natura mista, coercitiva e repressiva; vi è pure chi distingue fra il § 888 e il § 890, e sostiene la prevalente finalità punitiva solo delle misure a tutela degli obblighi di non fare181. Negli ultimi anni l‟opinione maggioritaria sembra diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. 178 Cui si aggiunge, secondo CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 93, anche l‟ambito di applicazione generalizzato delle misure (pur nei limiti indicati sopra). 179 Sul tema FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 582; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1005; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 322; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 400; 180 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 59. 181 Tra questi in particolare DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 50. Le ragioni di una tale distinzione sembrerebbero essere traibili dall‟esame del caso Gompers v. Bucks Stove & Range Co., esaminato da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 228, nel quale, pur se a fini completamente diversi (su cui si rinvia al paragrafo 5.) si osserva che qualora al trasgressore sia ordinato di eseguire un atto positivo ed egli rimanga inerte, la sanzione non è volta alla punizione ma alla riparazione, cercando di costringere il trasgressore a fare ciò che egli ha rifiutato di fare, qualora invece abbia compiuto un atto che gli era stato inibito di compiere allora la prigione sarebbe inutile e sopratutto non porterebbe alcun vantaggio alla parte lesa. 51 II - PROFILI COMPARATISTICI comunque propendere per l‟impostazione in termini misura coercitiva182, ferma restando come prevalente finalità quella della tutela dell‟interesse pubblico, anche se rispetto a questa non sembra molto coerente che tanto la concessione della misura, quanto la successiva liquidazione, siano subordinate all‟istanza di parte183: la situazione appare qui curiosamente rovesciata rispetto al modello francese, in cui le somme pagate a titolo di sanzione sono destinate al creditore (il che sembrerebbe suggerirne la natura privatistica) ma la pronuncia dell‟astreinte può avvenire anche d‟ufficio184. 182 Lo sostiene SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5, laddove ritiene che “oggi si dia maggior rilievo alla coazione all‟adempimento”; 183 La notazione è di MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. Sulla questione invece DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 59, parla dell‟iniziativa per l‟applicazione della sanzione come “mera imploratio judicis officii”. Cfr. sul tema anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 737; 184 Alla critica, per così dire speculare, rivolte alla pronunciabilità d‟ufficio dell‟astreinte si è dato cenno nel paragrafo 1. di questo capitolo, nota 106. 52 II - PROFILI COMPARATISTICI 4. La recezione del modello tedesco nell‟ordinamento austriaco; cenni ai sistemi di esecuzione indiretta in altri Paesi di civil law. La caratterizzazione del modello incentrata sulla possibile applicazione, pur se in via subordinata, della sanzione penale, ha incontrato le maggiori critiche nella dottrina italiana185, ed ha costituito probabilmente la ragione principale della mancata recezione all‟interno del nostro ordinamento186. Similmente alla Germania invece i §§ 354 e 355 della EO austriaca prevedono delle misure coercitive pecuniarie da destinarsi allo Stato 187: il sistema prevede anche la possibilità di ottenere, unitamente alla misura patrimoniale, un provvedimento di distruzione o abbattimento di quanto è stato fatto in violazione di un obbligo di non fare, con l‟assistenza di un organo esecutivo188. Inoltre la sanzione pecuniaria è oggetto di progressivo 185 Tra cui in particolare CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 89 e 93, contrappone l‟attenzione per il rispetto della libertà personale posta dei conditores del Code Napoléon alla mancata preoccupazione del legislatore tedesco verso la messa in opera di “une violence qui ne peut pas être un mode d‟exécution del contrats”. Egli si riferisce poi al modello tedesco quale “residuo semifeudale”, criticandone l‟ambito di applicazione generale, a prescindere da una particolare tensione all‟adempimento per le obbligazioni tutelate, oltre alla confusione fra diritto civile e penale che questo istituto comporta, ritenendo che per questi motivi dottrina e giurisprudenza ne abbiano gradualmente svuotato dall‟interno il campo d‟applicazione, “riducendolo a ben poca cosa”. Diversamente SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5, ritiene che il giudizio negativo circa le sanzioni detentive (di cui comunque presume una applicazione non frequente, data la loro residualità) non debba estendersi alle sanzioni pecuniarie, delle quali apprezza la predeterminazione legislativa del limite massimo, che consente di limitare l‟efficacia coercitiva. Egli inoltre sostiene che il legislatore abbia dimostrato che esse rivestono un ruolo centrale nel sistema dell‟esecuzione, e nega che dottrina e giurisprudenza ne abbiano svuotato l‟ambito applicativo o che il fenomeno rivesta un‟importanza marginale. Una visione positiva del sistema tedesco, preferito a quello anglosassone, si riscontra inoltre in DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 51. Osserva poi MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1004, che questo è il modello che ha prevalso a livello europeo, riferendosi però limitatamente alla destinazione allo Stato dei pagamenti. 186 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 760. 187 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 5. 188 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 92; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 53 II - PROFILI COMPARATISTICI inasprimento in dipendenza dell‟aumentare del ritardo nell‟adempimento, con ciò connotandosi il modello di una severità maggiore, almeno per quanto riguarda la formula legislativa, rispetto a quello tedesco in cui invece è prevista la determinazione in un ammontare fisso e limitato nel massimo. Il sistema austriaco si avvicina quindi maggiormente, per questo aspetto, al sistema francese189. Vi sono anche altre legislazioni di civil law che hanno adottato modelli di esecuzione indiretta assimilabili a quelli testé rammentati, a cominciare dalla Svizzera, anch‟essa ispirandosi al modello tedesco190; in Grecia invece l‟influenza è stata “mista”, perché è prevista l‟applicazione di una sanzione pecuniaria da versarsi al creditore, come nel sistema francese, unita però alla possibile comminabilità della pena detentiva, ed è pronunciabile solo per la violazione di provvedimenti dell‟autorità giudiziaria di condanna ad un facere infungibile o ad un non facere, come nel modello tedesco. Figure di misure coercitive a carattere pecuniario esistono poi in Slovenia ed in Romania (in quest‟ultimo Stato solo per le condanne ad un fare o non fare di carattere infungibile: articolo 350 c.p.c. rumeno); mentre in Spagna non è previsto un sistema generale di misure coercitive indirette a presidio dell‟adempimento delle decisioni giudiziarie, ma viene sanzionato l‟inadempimento al diverso obbligo di collaborare all‟attuazione dell‟esecuzione delle decisioni dell‟autorità giudiziaria, che si compendia nel fornire le informazioni e consegnare i documenti richiesti dall‟organo preposto all‟esecuzione, e adottare i provvedimenti di garanzia eventualmente imposti, a pena dell‟applicazione di una multa, in alternativa o in aggiunta alla condanna per il reato di disobbedienza al comando giudiziale191. C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12. 189 Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 508; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 12. 190 Come nota SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 74. 191 Le notazioni sono tratte da CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2159. Per ulteriori informazioni in merito ai sistemi di esecuzione delle sentenze degli Stati facenti parte dell‟Unione europea si rimanda alla consultazione del sito internet http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_ec_it.htm. 54 II - PROFILI COMPARATISTICI 5. Il contempt of court: origini e ambito di applicazione. Negli ordinamenti di common law192 il contempt of court costituisce “lo strumento più efficace per la realizzazione concreta delle pretese di una persona i cui diritti sono stati lesi e il cui rispetto sia affidato a una obbligazione infungibile del convenuto”193. La fattispecie dell‟istituto è traducibile in un atto di “disprezzo della corte” o di disobbedienza a un ordine del giudice194, e le sue origini risalgono a epoche remote, fino ai primi anni della storia dell‟Inghilterra e della Corona195, in cui la disobbedienza agli ordini del re, depositario e amministratore della giustizia, ma anche vicario di Dio, costituiva un‟offesa gravissima che non poteva restare impunita196. Questa visione teocratica a fondamento del potere sovrano successivamente si tramandò anche alle decisioni dei giudici di equity, che della coscienza del re costituivano l‟emanazione197. Essa col tempo è mutata, e si è tradotta in un “senso di rispetto per l‟autorità, che è 192 Principali esponenti di questo sistema sono Regno Unito, Stati Uniti d‟America, Canada e Australia, le cui pronunce giurisprudenziali in tema di contempt of court sono oggetto di numerosi riferimenti da parte di MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000. 193 FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 213. Cfr. anche SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7, secondo cui l‟efficacia dello strumento è tuttora tale “relegare in secondo piano le forme di esecuzione ordinaria sia per gli obblighi di fare che non fare”. 194 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 213; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13. 195 Secondo alcuni autori si tratterebbe addirittura di un istituto già noto ai tempi del diritto romano, altri ne rinvengono invece le origini nel diritto canonico, altri ancora in antichi istituti risalenti ai popoli germanici, pur concordando che lo sviluppo dell‟istituto non è comunque in nessun caso paragonabile a quello conosciuto nei sistemi di common law, cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 215 e 551; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 38; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 9. 196 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 214; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 738. 197 Per notazioni in merito all‟origine della giurisdizione di equity, alle principali caratteristiche e alle differenze rispetto alla common law, si rinvia all‟opera di FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 21; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 236. 55 II - PROFILI COMPARATISTICI sempre stato peculiare della società inglese”, il quale ha resistito, assieme al contempt of court, al “lungo e travagliato passaggio dall‟idea del sovrano come emanazione dell‟autorità divina all‟idea del sovrano che governa per autorità del popolo”198. Fin dalle sue prime applicazioni l‟istituto ha rivestito grande importanza in quanto sanzione per l‟inesecuzione di un rimedio proprio della giurisdizione di equity, l‟injunction, qualificabile come «an order of the court directing a person to do or refrain from doing a particular act», che presenta molte analogie con l‟inibitoria199. L‟ambito di applicazione della misura coercitiva è però decisamente più vasto 200, potendo conseguire all‟inottemperanza di qualsiasi equitable remedy, oltre che essere pronunciabile anche dalle corti di common law: queste ultime tuttavia hanno a disposizione anche altri strumenti per la realizzazione coattiva delle loro sentenze, tra cui la condanna ai damages, mentre per le pronunce delle corti di equity, che assumono la forma di ordini di fare, non fare o dare qualcosa, non è normalmente previsto alcun rimedio diretto che consenta di prescindere dalla collaborazione del debitore, e di conseguenza diviene essenziale il ricorso all‟istituto del contempt of court, che agisce sulla persona del debitore201 ed ha come scopo principale quello di fare ottenere all‟attore la realizzazione delle proprie pretese mediante la collaborazione del destinatario del provvedimento202. 198 FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 216. 199 La definizione è riportata da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 59. Sulle differenze fra injunction e inibitoria si veda sempre FRIGNANI A., op. cit., 3 e 611, cui si rimanda anche per ulteriori approfondimenti in tema di injunction. Cfr. anche CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 235. 200 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 225 e 236; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. 201 Sul tema si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 210, 216 e 237, il quale aggiunge che il contempt of court, come quasi tutti gli equitable remedies, costituisce un‟actio in personam, in quanto diretto alla persona del convenuto: in caso di mancato adempimento il giudice potrà agire sulla persona ma non direttamente sul patrimonio, a differenza delle actiones in rem, caratteristiche del common law. Vero è che ormai “nessuno mette più in dubbio il fatto che oggi la equity agisca anche in rem” tuttavia, “essendo la sanzione del contempt più efficace di ogni altra, le azioni in personam rimangono pur sempre le più frequenti”. 202 La notazione è da riferirsi in particolare al civil contempt, il quale non è però immune da una coloritura anche punitiva, come meglio si vedrà nel paragrafo successivo. 56 II - PROFILI COMPARATISTICI L‟istituto è talmente legato e connaturato alla tradizione di common law da renderne impensabile la trasposizione in un sistema giuridico diverso203, ed inoltre la sua efficacia dipende massicciamente dalla particolare posizione istituzionale che, molto diversamente dal nostro sistema, i giudici rivestono nei Paesi nei quali questo opera204. A causa di tali radicali differenze la dottrina italiana non ha tratto ispirazione da questo modello205, e per gli stessi motivi non è qui possibile esaminare ex professo l‟istituto, per poterlo poi adeguatamente comparare con le penalità di mora italiane, giacché la questione, pur di indubbio interesse comparatistico206, è di ampiezza tale da richiedere una trattazione ad hoc, ed esorbiterebbe dall‟oggetto dal presente lavoro207. 5.1. Classificazioni, il civil contempt e il criminal contempt. Nel tentativo di fare ordine nell‟amplissimo campo di applicazione dell‟istituto la dottrina ne ha proposto alcune classificazioni, da cui discende l‟applicazione di diverse regole procedimentali, che non sono tanto fondate su differenze di tipo strutturale della misura, bensì sulle diverse modalità concrete in cui può integrarsi la fattispecie. Fra queste la principale è quella tra civil contempt e criminal contempt208: il primo punisce la disobbedienza 203 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 212. Sul tema di veda ampiamente CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 237. 204 Cfr. VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 760. 205 Cfr. però anche le critiche, analoghe a quelle rivolte contro le misure coercitive tedesche, svolte da CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 28, citate nel paragrafo 3. di questo capitolo, nota 185. 206 Si condivide qui quanto afferma FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 212, sulla base della convinzione che il contempt of court costituisca “uno degli istituti più interessanti ed originali della common law”. 207 Per approfondimenti sull‟istituto del contempt of court si rimanda in particolare a MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000. 208 Sulla base di un‟altra distinzione si utilizza invece la denominazione di direct contempt per delimitare gli atti compiuti in presenza della corte o del giudice, rispetto a tutti gli altri casi che costituiscono invece indirect contempt, e tra i quali può senz‟altro ricomprendersi l‟inottemperanza all‟injunction; cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 224, che accenna anche alla distinzione fra constructive e consequential contempt, di valore ormai esclusivamente storico. 57 II - PROFILI COMPARATISTICI in quanto tale ad un ordine del giudice, tutelando così l‟interesse del creditore a ottenere il conseguimento della prestazione dovuta mediante il comportamento del debitore; il secondo ha invece ad oggetto quelle condotte che costituiscono un vero e proprio ostacolo all‟amministrazione della giustizia, o comunque integrano una grave offesa all‟autorità del tribunale, operando quindi solo sul piano dell‟interesse pubblico209. Originariamente concepita la sola forma del criminal contempt 210, da questa si è gradualmente enucleata la figura del civil contempt, ed è quest‟ultima che qui maggiormente interessa211, nonostante la distinzione col passare del tempo abbia perso d‟importanza212 e sia anche piuttosto vaga, dato che a ben vedere pure la “semplice” inesecuzione di un comando del giudice potrebbe considerarsi di per sé un atto lesivo dell‟autorità della corte213. Sul punto un ulteriore elemento distintivo è stato messo in luce dal caso americano, giustamente considerato leading case in materia, Gompers v. Bucks Stove 209 Si veda in particolare MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 43, che riporta la chiara distinzione operata da Lord Scarman nel caso Home Office v. Harman, il quale si riferisce ai criminal contempts “such as „scandalising the court‟, physically interfering with the course of justice, or publishing matter likely to prejudice a fair trial”, contrapponendoli a “those contempts which arise from non-compliance with an order made, or undertaking required, in legal proceedings.”. Cfr. sul punto anche FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 222; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 970 e 1005. 210 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 232, che osserva che l‟istituto è nato in un tempo in cui non esisteva la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Solo alla figura penalistica sembra inoltre fare riferimento DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 52, laddove sostiene che l‟istituto “ha carattere penale ed ha per fine immediato la protezione di un interesse pubblico, che prescinde dall‟interesse privato leso dall‟inadempimento, avendo per oggetto unicamente la decisione del magistrato come atto proveniente da una pubblica autorità”. 211 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 738. 212 Lo sostiene in particolare MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 43 e 50, riportando la considerazione operata nel caso Home Office v. Harman, in base a cui “The distinction between „civil‟ and „criminal‟ contempt is no longer of much importance”. 213 Testimonia l‟insoddisfazione della dottrina nei confronti della distinzione così concepita FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 222 e 225, il quale aggiunge che sintomo di questa situazione è che ancora oggi i giudici, specialmente negli Stati Uniti, utilizzino promiscuamente i due istituti, anche nello stesso procedimento. Cfr. anche CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 236. 58 II - PROFILI COMPARATISTICI and Range Co.214, in cui si fa riferimento in particolare al fine che si propone il provvedimento, osservando che “It is not the fact of punishment but rather its character and purpose that often serves to distinguish between the two classes of cases. If it is for civil contempt the punishment is remedial, and for the benefit of the complainant. But if it is for criminal contempt the sentence is punitive, to vindicate the authority of the court”. A differenza del criminal contempt, di intento meramente punitivo, il civil contempt avrebbe quindi di mira la riparazione, costituendo in chiave teleologica anche un mezzo di coazione indiretta all‟ubbidienza del comando del giudice215. Quest‟ultima considerazione è suggerita anche dalla possibilità, ammessa in linea di principio, della condanna a suspended fines per il caso di violazioni future, secondo diverse modalità, alcune delle quali ricordano persino la pronuncia delle misure coercitive proprie degli ordinamenti di civil law216. Nemmeno questo criterio però appare risolutivo, seppur indubbiamente utile, poiché costituisce una oversimplification217: il civil contempt non è infatti sempre e solo diretto alla riparazione, ma persegue anche finalità punitive, come risulta evidente dalla sua comminabilità nel caso di avvenuto adeguamento all‟ordine del giudice, per sanzionare le violazioni prima di questo intercorse; oltre alla conservazione di operatività pure in casi in cui l‟attore originario non abbia più interesse all‟adempimento, oppure quando questo sia stato reso ormai impossibile da una condotta del convenuto. Del resto lo stesso giudice del sopracitato caso 214 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 226; MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44. 215 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 238. 216 Si veda MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 52, che riporta una sentenza australiana (Australasian Meat Industry Employees Union v. Mudginberri Station Pty. Ltd.) in viene pronunciata una condanna “in futuro” che molto somiglia alla pronuncia delle astreintes, poiché “the court upheld both a fine of $10.000 for past disobedience and a further fine of $2.000 for each day that a picket line was maintained by the defendant union in breach of an injunction”. Una misura invece di ammontare fisso e non a maturazione progressiva è stata disposta nel caso americano United Mine Workers del 1947, in cui la Corte Suprema ordinò il pagamento di $2.800.000 per il caso in cui si fosse mancato l‟adempimento, nel termine di cinque giorni, alla labour injunction pronunciata. Differente approccio è stato adottato nel caso inglese Con-Mech (Engineers) Ltd. v. Amalgamated Union of Engineering Workers, in cui, con una logica assimilabile al dualismo provisoire/définitive, venne inizialmente predisposto un sequestro dei beni di £100.000, posticipando la decisione sull‟ammontare della sanzione al momento in cui si fosse verificato l‟inadempimento, al persistere dell‟inosservanza all‟ordine della corte venne poi quantificato il totale “definitivo” da pagare in £75.000. 217 Si riporta qui testualmente il termine usato da MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 44, da cui si sono tratte anche le esemplificazioni a sostegno dell‟assunto. 59 II - PROFILI COMPARATISTICI Gompers v. Bucks Stove and Range Co. premette al ragionamento che “contempts are neither wholly civil not altoghether criminal”218, poiché ambedue hanno un effetto incidentale, dato che in una pronuncia di civil contempt, punizione prevalentemente riparatoria, si rinviene comunque una implicita difesa dell‟autorità della corte; d‟altro canto anche da una carcerazione unicamente punitiva il ricorrente può a volte ricavare un beneficio per il fatto che tale punizione previene “fisicamente” la ripetizione della disobbedienza219. Questo rilievo non è comunque ritenuto dalla pronuncia sufficiente ad escludere le conclusioni raggiunte in merito alla natura del provvedimento, ma le precisa, caratterizzando a questo punto il contempt dallo scopo perseguito “in prevalenza”. Da questo ragionamento si trae che, pur avendo natura quasi-criminal220, la ricognizione di un elemento punitivo non sia sufficiente a far ritenere che ogni civil contempt integri un crime221. Del resto si è già sopra accennato che l‟importanza pratica della distinzione è diminuita, perché al civil contempt - nell‟ambito del quale sono comminabili l‟ammenda, il sequestro dei beni (particolarmente indicato per gli illeciti commessi da corporate bodies) e l‟obbligo di prestare cauzione222 - sono state estese delle garanzie proprie della figura “penalistica”, tra le quali è significativa la necessità di fornire prova “beyond reasonable doubt” della violazione del provvedimento ai fini dell‟inflizione della sanzione223. Molte altre differenze fra i due istituti sono 218 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 227. 219 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 229 e 608. 220 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 46; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 970 e 1005. 221 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 229; MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 45, ove citazioni di giurisprudenza concorde sul punto, tra cui si riporta il caso Scott v. Scott, nel quale si osserva che “if a person be expressly enjoined by injunction, a most solemn and authoritative form of order, from doing a particular thing, and he deliberately, in breach of that injunction, does that thing, he is not guilty of any crime whatever, but only of a civil contempt of Court.” 222 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7. 223 Come osserva MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 46, riferendosi in particolare all‟ordinamento inglese (cui si sono conformati l‟ordinamento canadese e australiano), in cui una tale 60 II - PROFILI COMPARATISTICI poi progressivamente venute meno: per esempio anche rispetto al civil contempt è prevista ora la possibilità che il giudice applichi la sanzione pecuniaria in un momento successivo alla commissione della violazione, il che precedentemente si riteneva invece inappropriato, in quanto in contrasto con la funzione di induzione all‟adempimento224; è inoltre in entrambi i casi pronunciabile l‟imprisonement, subordinato al medesimo limite massimo di due anni, cristallizzato nel Contempt of Court Act del 1981225. Una differenza fra civil e criminal contempt permane circa l‟instaurazione della causa: d‟ufficio per il criminal contempt; rimessa all‟istanza di parte per il civil contempt, in quanto “no sufficient public interest is served by punishing the offender if the only person for whose benefit the order was made chooses not to insist on its enforcement”226. Per quanto riguarda il civil contempt esso non corrisponde in ogni ipotesi ad un‟unica e predeterminata sanzione, poiché il giudice titolare del «contempt power», a differenza del giudice tedesco227, gode di ampia discrezionalità, sotto alcuni aspetti maggiore anche di quella di cui gode il giudice francese, poiché opera nello scegliere sia il se che il quomodo nel punire il contemnor, modulando l‟intensità della sanzione sulla base della gravità dell‟offence e del grado di resistenza all‟autorità della corte considerazione si è imposta a partire dal caso “Re Bramblevale Ltd.”. Lo stesso autore precisa che negli Stati Uniti invece è ritenuta sufficiente una “clear and convincing proof” per l‟applicazione del civil contempt, comunque superiore allo standard civilistico in base al quale si richiede una prova “on the balance or preponderance of probabilities” pur se “according to a flexible scale which recognizes the gravity of the decision which is being taken”. 224 Il mutamento di opinione è ricondotto da MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 52, al leading case “Heatons Transport (St. Helens) Ltd. v. Transport and General Workers‟ Union”. Diversamente si era sempre ritenuto per il criminal contempt, data la ratio essenzialmente punitiva. 225 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7. Sul tema, ampiamente, MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 51, che nota come originariamente si ritenesse che per il civil contempt fosse preferibile non definire il termine massimo della carcerazione “as carrying the maximum incentive to comply with the original order”. 226 La citazione di Lord Diplock, nel caso AG v. Times Newspapers Ltd., si deve ancora una volta a MILLER C. J., Contempt of court, 3° ed., OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 2000, 53; cfr. anche VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13. Sembra critico sul punto MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1006. 227 Osservazioni sul raffronto fra i due sistemi si trovano in DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 51; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. 61 II - PROFILI COMPARATISTICI ravvisabile nella condotta228. Da tutte queste considerazioni risulta un modello che sfugge alle rigide classificazioni tipiche dei sistemi di civil law, poiché gli strumenti di coercizione all‟adempimento di cui si compone si caratterizzano per una notevole elasticità di contenuto, oltre che per la non predeterminabilità della funzione perseguita. Le misure sembrano infatti generalmente tendenti alla coercizione, anche se in alcuni casi questa è assente, quando ad esempio sono pronunciate a violazione avvenuta; la forte connotazione punitiva di cui si vestono si accompagna poi frequentemente al richiamo del concetto della riparazione e del risarcimento del danno, il che è tipico anche di altri istituti propri di tali ordinamenti, in particolare dei punitive damages, in cui i confini tra riparazione e punizione sfumano, dando vita ad istituti tendenzialmente molto efficaci sul piano concreto, che però non sono agevolmente classificabili da un punto di vista dogmatico. 228 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 739; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1005; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. 62 III – CAPITOLO TERZO EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Sommario: 1. La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia postunitaria e l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della “legge marchi”. - 1.1. Il limitato ambito di applicazione della “nuova” disciplina posta dal r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42. - 1.2. L‟iniziale mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni dottrinali sulla natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86 del r.d. 1127/39 e 66 del r.d. 929/42. - 2. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 198/96, attuativo dell‟accordo TRIPs. - 2.1. La mutata concezione delle penalità di mora, da liquidazione anticipata di danni futuri a sanzione per l‟inosservanza dell‟inibitoria, e il problema della destinazione delle somme al creditore. - 3. Il codice della proprietà industriale: la parziale unificazione della tutela e la definitiva affrancazione delle penalità di mora dal risarcimento del danno. - 4. L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa applicabilità delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal commercio e il problema della strumentalità necessaria dell‟injunction provvisoria. - 5. La legge n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614 bis c.p.c., di una misura coercitiva indiretta nella disciplina generale del processo civile: il riempimento delle lacune dell‟ambito applicativo delle penalità di mora. - 5.1. Conseguenze dell‟introduzione della norma generale sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica applicabilità dei criteri di quantificazione e del requisito della “non manifesta iniquità”. 1. La carenza di misure di esecuzione indiretta nell‟Italia postunitaria e l‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della “legge marchi”. “Nonostante il punto di partenza fosse comune (il Code Napoléon)”229, si è dovuto attendere più di un secolo in Italia, dal primo 229 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 566; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261; ID., La penalità di mora e le astreintes nei 63 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA riconoscimento dell‟astreinte in una sentenza della Cour de cassation230, affinché si introducesse un sistema di misure coercitive indirette ispirato a medesimi principi. Non che sia mancato il tentativo da parte di qualche giudice, sull‟esempio dei colleghi francesi, di adottare, tra il 1870 e il 1915, delle comminatorie a sostegno di obblighi incoercibili231, ma qui, diversamente che oltralpe, questo intento innovatore non trovò seguito nella giurisprudenza. Ed anche per questo esso non resistette alle critiche mosse dalla maggioranza della dottrina, che, muovendo dalla considerazione che la “multa giudiziale”232 fosse una pena, per quanto attenuata, ne negava l‟ammissibilità sulla base del principio nulla poena sine lege233: la materia del diritto industriale era allora regolata dalla legge 30 ottobre 1859 n. 373 sulle privative brevettuali, e dalla legge 30 agosto 1868 n. 4577 in tema di marchi e segni distintivi di fabbrica, e in nessuna di queste, né in altre norme234, si faceva riferimento all‟inibitoria, né tantomeno a misure che ne garantissero l‟attuazione, sicché l‟unica tutela fruibile era tipo risarcitorio235. diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. 230 Con sentenza pronunciata il 28 dicembre 1824, citata nel capitolo II, paragrafo 1. 231 Per l‟esame analitico di queste sentenze si rimanda a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 567; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. 232 Questa era la denominazione prevalentemente usata dalla dottrina e dalla giurisprudenza del periodo. 233 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 54; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 570; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 265; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. Il ragionamento è il medesimo di quello che poi costituirà la ratio decidendi del caso Rabarbaro Zucca, come avrà modo di notarsi infra. 234 Sull‟assenza di misure coercitive nel codice civile del 1865 cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 99;. Non diversa la situazione con il codice civile del 1942, come testimoniano FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 573; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 110. Taluni ravvisavano un‟ipotesi positiva di comminatoria nell‟art. 170 del codice di procedura civile del 1865, che puniva l‟omessa restituzione dei documenti di causa da parte del procuratore con il pagamento di una somma, a titolo di danni, per ogni giorno di ritardo. Sul punto osserva però DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 55, che la norma, come i successivi artt. 177 e 180 c.p.c., che prevedevano invece un‟ammenda per ogni giorno di ritardo in caso di mancato deposito degli atti di causa, disciplina semplicemente un potere disciplinare del presidente del collegio, analogo a quello di sospensione del procuratore disciplinato dal comma secondo dello stesso articolo 170 c.p.c.. 235 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 16, che aggiunge che una tale impostazione era in linea con 64 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Nonostante alcuni autori cercassero già in questo contesto normativo di trovare una giustificazione dogmatica all‟istituto, dimostrandone la non incompatibilità con i principi generali, la maggioranza degli interpreti, pur condividendo che fosse opportuna de iure condendo l‟introduzione di un sistema di esecuzione indiretta a garanzia dell‟attuazione degli obblighi infungibili, ne escludeva l‟operatività de iure condito236. Fotografia di questo atteggiamento negativo è una sentenza della Corte di cassazione, nel caso Rabarbaro Zucca (Cass. 13 dicembre 1946, n. 1357237) la quale, per giustificare l‟annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 17 giugno 1941, in cui erano previste penali di 100 lire per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione di un ordine di modifica concernente due marchi dichiarati illegittimi238, addusse una duplice motivazione: principalmente dichiarò la sentenza viziata di ultra petita, avendo il giudice pronunciato le astreintes in assenza di una domanda di parte in tal senso; “indipendentemente da ciò” poi la corte aggiunse che, a differenza dei codici italiani preunitari239 e delle legislazioni straniere240, “nel nostro ordinamento positivo non vi è alcuna disposizione di legge che, sia pure indirettamente, faculti il giudice alla comminatoria di una penale per ogni giorno (o per altro determinato periodo) di ritardo, al fine di costringere il debitore all‟adempimento della sua prestazione”, “ciò basterebbe per quanto previsto dall‟articolo 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi in materia di concorrenza sleale (testi dell‟Aia del 1925, di Londra del 1934 e di Lisbona del 1958) in cui si trovano riferimenti alla «repressione» ma non alla «prevenzione» degli atti contrari agli usi onesti del commercio. 236 Sulle diverse posizioni in dottrina si rinvia gli autori citati alla nota 233, ed anche CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 21 e103, favorevole all‟introduzione di misure coercitive pecuniarie, ma critico verso chi proponeva il riaccredito della tutela penale. 237 Cass. 13 dicembre 1946, n. 1357, in Giur.it. 1947, I; in materia di contraffazione di marchio. Per l‟esame analitico del caso si rinvia a FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 548; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 267; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 522. 238 La quale a sua volta era intervenuta a parziale mitigazione della sentenza del Tribunale di Milano del 3 marzo 1941, in cui le penali per ogni giorno di ritardo erano di 400 lire (invece che 100) e corredate ad un ordine di ritiro dal commercio (invece che di modificazione) dei marchi contraffatti. 239 Riferisce sul punto CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 99, che mentre i codici sardo-piemontesi non contenevano misure di esecuzione indiretta per assicurare l‟adempimento degli obblighi infungibili, il Regolamento generale del processo civile per il Lombardo-Veneto del 1815 prevedeva che, qualora l‟obbligazione imposta non fosse eseguibile per mano di un terzo e a spese del debitore, il giudice dovesse, a richiesta di parte, “compellere il reo con pene pecuniarie od anche corporali all‟adempimento dell‟obbligo.” 240 Cui è dedicato il capitolo II. 65 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA convincere, essendo la multa giudiziale una pena, per quanto attenuata, della impossibilità della comminatoria di essa in mancanza di una disposizione di legge che la contempli. Nonostante dunque il contrario avviso di parte della dottrina, devesi ritenere fermo che al nostro diritto positivo sono estranee le cosiddette astreintes”. Il ragionamento della corte era espressione dell‟orientamento fino ad allora prevalente in dottrina, ma già nel momento in cui venne formulato non trovava più riscontro nel substrato normativo 241, poiché nel frattempo, dopo un fallito tentativo di predisporre una disciplina unitaria per marchi e brevetti con il r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 - che comunque ancora difettava di riferimenti all‟inibitoria ed a “multe giudiziali” che ne garantissero l‟attuazione242 - erano intervenute sul tema alcune novelle normative, segnando un momento di svolta per la tutela della proprietà industriale. Il primo intervento si è avuto in tema di brevetti per invenzioni industriali con il r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, (c.d. “legge invenzioni”, in seguito l.i.)243, cui fece seguito pochi anni dopo il r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 sui brevetti per modelli industriali244; la disciplina dei marchi invece (denominati allora “brevetti per marchi d‟impresa”) si ebbe con il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, (c.d. “legge marchi”, d‟ora in poi l.m.)245. Questi testi legislativi disciplinarono per la prima volta in Italia 246 l‟istituto delle 241 Considera la sentenza affetta dal vizio di ignorantia legis FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 551; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 268 e 270; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 522 e 526, il quale però rileva anche che “poteva forse esserci un problema di carattere intertemporale, essendo l‟atto di citazione in primo grado stato introdotto nel 1937.” Diversa è l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 134; secondo cui nella sentenza si intende solo negare la possibilità de iure condito di emettere un‟astreinte d‟ufficio. 242 Cfr. PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G. PIROLA, Milano, 1940, 149; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 351 e 578; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 271; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 15. 243 In G.U. 14 agosto 1939, n. 189, in vigore dal 1 maggio 1940. 244 In G.U. 21 Ottobre 1940, n. 247, in vigore dal 1 novembre 1940, il cui articolo 1 richiamava la normativa sulle invenzioni, in quanto applicabile, cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 321 e 579. 245 In G.U. 29 agosto 1942, n. 203, in vigore dal 1 settembre 1942. La denominazione di “marchio registrato” si è poi sostituita a quella di brevetto per marchio d‟impresa” con il d.lgs. 480/92; cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; 246 Come osservano PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G. PIROLA, Milano, 1940, 149 e 154; DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma 66 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA penalità di mora e dell‟inibitoria, mentre la legislazione francese ancora nulla prevedeva in merito247: in Francia non era però necessario legittimare l‟esistenza dell‟istituto, infatti quando la legge intervenne fu solo per regolamentarne l‟applicazione, essendo l‟astreinte già da tempo ormai costantemente applicata nelle pronunce giudiziali. 1.1. Il limitato ambito di applicazione della “nuova” disciplina posta dal r.d. 1127/39 e dal r.d. 929/42. La tutela della proprietà industriale e intellettuale presentava in questa fase storica differenze di non poco conto a seconda della tipologia di diritto preso in considerazione, perché le novelle normative si applicavano esclusivamente ai brevetti per invenzione, ai modelli, ai disegni ed ai marchi registrati248, cui si aggiunse il diritto d‟autore con l‟emanazione della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito l.a.)249, la quale però prevedeva l‟inibitoria all‟articolo 156 ma non la possibilità di fissazione di penalità di mora per successive violazioni o ritardo nell‟esecuzione del provvedimento250. Al di fuori dell‟ambito di applicazione delle leggi speciali restavano la ditta e l‟insegna, per cui era prevista una peculiare forma di tutela nell‟articolo specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 55; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 578; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 261; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 271; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 20. 247 Il primo riconoscimento normativo dell‟astreinte risale alla legge n.72-626 del 5 luglio 1972, su cui si veda il capitolo II, paragrafo 1. 248 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 579; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 272. 249 In G.U. 16 luglio 1941, n.166, in vigore dal 3 dicembre 1942. 250 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 330; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 379; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 1586; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 1875; contra ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 870, che ammette anche per il diritto d‟autore la possibilità “della fissazione di una somma paganda per ogni futura violazione”. Per uno sguardo alla modalità di tutela del diritto d‟autore nel Regno Unito si veda invece FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 96. 67 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 2564 del codice civile251; parimenti esclusi dalla tutela erano i marchi non registrati252 e tutti gli altri segni distintivi253, cui si applicavano le norme previste dal codice civile per le fattispecie di concorrenza sleale. Tra queste l‟articolo 2599 c.c., rimasto immutato fino ai giorni nostri, dispone: "La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.”254. Esso contempla la pronunciabilità dell‟inibitoria nella sentenza di 251 Il quale, in vigore dal 21 aprile 1942 ed invariato fino ai giorni nostri, sotto la rubrica «modificazione della ditta», al primo comma dispone che “Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l‟oggetto dell‟impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.”. Questo obbligo può vedersi come una particolare applicazione dell‟inibitoria, come ritengono FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 321 e 329; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 21. Cfr. anche DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 185; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 390; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. Ritengono invece possibile la fissazione di penali ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 428; RAVÀ T., Diritto industriale, 2° ed, UTET, Torino, 1981, 150. 252 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 109; ID., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 88; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 223; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 121; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 391; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. Ritiene “forse” possibile la fissazione delle penalità di mora anche in questo caso ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 428. 253 Sull‟emblema e i segni atipici si veda DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 193. 254 L‟inibitoria cautelare è invece generalmente ammessa applicando l‟articolo 700 c.p.c. (tramite il quale non erano però pronunciabili penalità di mora disciplinate dalle leggi speciali) secondo cui “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d‟urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”. Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 268; MINERVINI G., Concorrenza e 68 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA merito, ma non prevede la fissazione di somme da pagare per il caso della sua violazione, e per supplire a questa carenza la dottrina prevalente si è costantemente espressa nel senso della possibilità di applicare in via analogica255 le penalità di mora previste dalle leggi speciali, pur se sulla base di premesse differenti256: taluni semplicemente riconoscendo e dichiarando di appoggiare l‟orientamento prevalente in materia257, altri rilevando che la misura non è connessa con l‟esistenza di un cosiddetto bene immateriale e non ha natura eccezionale258; altri ancora hanno trovato fondamento nella complementarietà della disciplina della concorrenza sleale rispetto ai marchi d‟impresa, alla base delle quali stanno le medesime esigenze concrete, in entrambe le discipline risultando inadeguata la semplice sanzione risarcitoria259; un‟altra proposta è stata poi quella di consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 44; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 224; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 389; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 562; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1539. 255 Secondo l‟articolo 12, comma 2, delle preleggi “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell‟ordinamento giuridico dello Stato.”. Per nozioni in merito all‟analogia si rimanda a D‟ELIA G. e RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, CAROCCI, Roma, 2008, 176. 256 Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 388. 257 I primi esponenti dell‟orientamento dominante di cui si riferisce sono FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 332; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256; MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 272; ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 521. Dichiarano semplicemente di aderirvi MINERVINI G., Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 44; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 225; PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale, GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 233; AGHINA G., La utilizzazione atipica del marchio altrui, GIUFFRÈ, Milano, 1971, 63; CIAN G. e TRABUCCHI A., Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2007, 3141; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1538 e 1540. Incerto invece è RAVÀ T., Diritto industriale, UTET, Torino, 1973, 183. 258 ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256, il quale però arriva a conclusioni diverse per la tutela cautelare, in cui “soccorre quella eccezionalità che invece vieta di estendere alla disciplina della concorrenza sleale la speciale normativa in tema di misure cautelari per i marchi registrati”. 259 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 589; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, 69 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA interpretare estensivamente gli “opportuni provvedimenti”, pronunciabili dal giudice ex articolo 2599 c.c. per l‟eliminazione degli effetti della concorrenza sleale, pur se questi sembrerebbero diretti al passato e non al futuro, al fine di farvi rientrare la fissazione delle penalità di mora 260; secondo altri invece, sostenitori della natura risarcitoria, l‟accesso sarebbe legittimato per il tramite dell‟articolo 2600 c.c.261. Vi è anche chi ha assunto posizione contraria a queste interpretazioni, ritenendo eccezionale la natura dell‟istituto in quanto “costituzione eteronoma di un‟obbligazione del convenuto a favore dell‟attore, il che costituisce una deroga al principio per cui l‟obbligo in caso di illecito è limitato al risarcimento del danno”; confortando questa posizione con la constatazione che tutti i primi progetti di legge in materia di concorrenza sleale contenevano l‟esplicita previsione delle penalità di mora, ad eccezione del solo progetto Asquini, da cui proprio fu tratta la disciplina degli articoli 2598 e seguenti del codice civile262 (seppure secondo altri quest‟ultimo ragionamento rischierebbe francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 284; ID., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 214; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 531. Al medesimo ragionamento è pure assimilabile una delle considerazioni a favore dell‟applicazione analogica svolte da MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 390, che rileva l‟eadem ratio fra i due settori e nota come la normativa in tema di concorrenza rappresenti “l‟elemento unificante delle singole discipline in materia di proprietà industriale”, nonostante la tradizione giuridica italiana non classifichi le seconde quali partizioni della prima al contrario di quanto avviene all‟estero, riferendosi in particolare a Germania e Paesi di common law. Per un‟analisi della concorrenza sleale nella common law si veda FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 115. 260 Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 389, questa sembra essere peraltro la soluzione cui si sono ispirate alcune delle rare pronunce in giurisprudenza a favore dell‟applicazione delle penalità di mora in fattispecie di concorrenza sleale (a partire da App. Milano, 21 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 759. Altre sentenze in questo senso sono citate nella nota 265) 261 Dedicato appunto al risarcimento del danno. Cfr. GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 357. 262 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 143, il quale premette al proprio ragionamento la considerazione che le penalità di mora non costituiscano una forma di preliquidazione del danno, e osserva che qualche chance in più si potrebbe avere ritenendo la misura una anticipazione dei danni, ma è comunque difficile superare tesi secondo cui le condanne in futuro sono eccezionali (sul dibattito in merito alla natura delle misure si rinvia al paragrafo successivo). L‟autore riconosce però la soluzione così prospettata come contraria alla logica e all‟equità, ed auspica perciò un intervento del legislatore. Considera inapplicabili le penali anche VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; conformemente GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure 70 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA forse di provare “addirittura il contrario”263). Nonostante un tale orientamento negativo fosse minoritario in dottrina, in giurisprudenza la situazione appariva - e pare tuttora - rovesciata: l‟orientamento prevalente considera infatti le penalità di mora una sanzione estranea alla disciplina della concorrenza sleale, e ritiene costantemente che a tale ambito essa non sia applicabile in via analogica264, con pronunce in senso contrario nettamente inferiori nel numero265. Di conseguenza l‟inibitoria in materia di concorrenza sleale “semplice”, ossia nei casi in cui non siano coinvolti titoli di proprietà industriale e intellettuale266 - viceversa potendosi cumulare la correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. 263 In particolare secondo MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 389. 264 Tra le molte pronunce Trib. Milano, 4 gennaio 2007, in Giur. ann. dir. ind. 2007, 5126; Trib. Firenze, 6 agosto 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4795; Trib. Catania, 9 settembre 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4181; Trib. Napoli, 11 luglio 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4169, che però in motivazione sembra fare salva la “applicazione analogica della normativa sulle privative in materia di concorrenza sleale”; Trib. Ancona, 12 aprile 1999 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3994; Trib. Milano, 21 novembre 1991, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2714; Trib. Firenze, 11 dicembre 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2638; Trib. Milano, 15 settembre 1988, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 2330; Trib. Milano, 12 giugno 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2048; Trib. Milano, 4 giugno 1984, in Giur. ann. dir. ind. 1985, 1863; Trib. Catania, 15 aprile 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1302; Trib. Roma, 16 luglio 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1187; Trib. Torino, 26 marzo 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1979, 1176; Trib. Torino, 20 dicembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 763; Trib. Milano, 13 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 998; Trib. Milano, 3 ottobre 1974, in Giur. ann. dir. ind. 1974, 626; App. Milano, 16 luglio 1974, in Giur. ann. dir. ind. 1974, 598; Trib. Milano, 18 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 407 (adde Trib. Milano, 5 maggio 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975,722); Trib. Milano, 18 ottobre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 406; Trib. Milano, 1 marzo 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 303; Trib. Treviso, 8 gennaio 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 273; Trib. Milano, 13 novembre 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 199. Cfr. FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 283; ID., Ancora sulle penalità di mora nella concorrenza sleale, in Riv. dir. ind. 1976, I, 208; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 121; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 2119; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 374. 265 Da ultimo, senza particolare motivazione, Trib. Milano, 22 settembre 2007 (ord.), in foro.it. 2008, I, 280; Trib. Bolzano, 22 aprile 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998, 3808; Trib. Ancona, 5 agosto 1994 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3144; Trib. Milano, 23 aprile 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1990, 2532; App. Milano, 21 novembre 1975, in Giur. ann. dir. ind. 1975, 759; Trib. Milano, 20 maggio 1965, in RAVÀ, Diritto industriale, UTET, Torino, 1973, 536. 266 Ci si riferisce in particolare ai casi di cui ai numeri 2) e 3) dell‟articolo 2598 c.c., sempre che non siano coinvolti diritti di proprietà industriale. (Si riporta per chiarezza il testo dell‟articolo: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da 71 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA tutela per questi prevista dalle leggi speciali con quella del codice civile - è sempre rimasta priva di mezzi che ne garantissero l‟attuazione267 almeno fino all‟introduzione dell‟articolo 614 bis del codice di procedura civile268. 1.2. L‟iniziale mancata connessione all‟inibitoria e le impostazioni dottrinali sulla natura delle somme dovute ai sensi degli artt. 86 del r.d. 1127/39 e 66 del r.d. 929/42. Sia nel r.d. 1127/39 che nel r.d. 929/42 l‟inibitoria e le penalità di mora non erano inizialmente collegate: la prima era infatti testualmente prevista solo dall‟articolo 63 l.m.269, riferito alla fase cautelare270, a mente del quale “Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l‟attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull‟attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell‟impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l‟altrui azienda.”) 267 Cfr. VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168, che aggiunge che non è nemmeno applicabile alla concorrenza l‟articolo 388 c.p. (su cui si veda il capitolo I, paragrafo 4.) ed auspica perciò l‟unificazione delle sanzioni, estendendo quelle previste nel codice della proprietà industriale alla concorrenza sleale semplice, “senza porsi troppi problemi di natura dogmatica”. 268 Si veda in proposito il paragrafo 5. di questo capitolo. 269 E dall‟art.83 l.i., di contenuto sostanzialmente analogo, se non per il riferimento in questo anche alla “fabbricazione”, oltre che all‟uso, come possibile contenuto dell‟inibitoria. La precisazione, opportuna in tema di brevetti, è stata considerata superflua in tema di marchi, per il quali il concetto di “fabbricazione” appare meno appropriato. Cfr. TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316. 270 Cfr. PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G. PIROLA, Milano, 1940, 150. Già la dottrina tendeva però a trarre dalla pronuncia cautelare la legittimità della pronuncia di inibitoria nella sentenza definitiva, che troverà poi espressa previsione nel codice della proprietà industriale, come si vedrà nel paragrafo 4. di questo capitolo. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 110, FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 309; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28. 72 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell‟uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito. La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.”271. A sostegno di questa non erano però previste le penalità di mora272, che si trovavano invece disciplinate nel secondo comma dell‟articolo 66 l.m., secondo cui (con formulazione perfettamente sovrapponibile a quella dell‟art. 86, comma 1, l.i.): “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.”273. I primi interpreti che si occuparono dell‟istituto274 lo considerarono una “specie di clausola penale collegata all‟ordine del giudice”, come tale 271 Per l‟analisi della inibitoria cautelare nel vigore di questa disposizione si rinvia a PELLEGRINO C., La nuova legge sui brevetti d‟invenzione, L. di G. PIROLA, Milano, 1940, 150; FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 253; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 226; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1315. 272 Cfr. FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2° ed, GIUFFRÈ, Milano, 2000, 215 e 236. Diversa la situazione dell‟inibitoria definitiva (sulla cui configurabilità, pur nel silenzio della legge, si è detto nella nota 270) a corredo della quale ammetteva la fissazione di penali ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 520 e 634. Si vedano anche FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 252, e VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28, che sulla base del tenore testuale della norma osservano che la penale poteva essere disposta per l‟esecuzione di qualsiasi provvedimento contenuto nella sentenza, quindi a prescindere dalla infungibilità. A sostegno di questa impostazione cfr. Trib. Milano, 10 gennaio 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1384, che ammette la fissazione di una penale “anche” quando sia stata respinta la domanda di inibitoria. 273 La formulazione di queste ultime disposizioni è rimasta immutata fino al codice della proprietà industriale, su cui infra. Cfr. FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2° ed, GIUFFRÈ, Milano, 2000, 217 e 332. 274 Unitamente a coloro che, ancora prima dell‟entrata in vigore della “legge invenzioni” e della “legge marchi”, discutevano della legittimità dei tentativi di applicazione giurisprudenziale di “multe giudiziali” analoghe alle astreintes francesi, come fanno notare DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 54; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 570; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 265; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 520. La questione è trattata al paragrafo precedente. 73 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA dovuta a prescindere dalla prova del danno ma limitante il risarcimento alla prestazione prestabilita, salvo che la sentenza non avesse espressamente ammesso, a fronte di conforme richiesta di parte, la risarcibilità del danno ulteriore275. Più numerosi erano coloro che invece ritenevano, in analogia con la prima impostazione della giurisprudenza e della dottrina francesi 276, che la misura fosse una liquidazione anticipata e forfettaria dei danni derivanti da successive violazioni che non erano prevedibili al momento della condanna, con la conseguente subordinazione ai presupposti previsti per ottenere il risarcimento del danno277 e la soggezione al riesame in caso di divergenza del danno reale rispetto al danno accertato. Secondo questo orientamento la misura aveva quale proposito precipuo quello di rendere più agevole e immediata la reazione del giudice in caso di prosecuzione o reiterazione dell‟illecito, garantendo quindi una migliore soddisfazione della pretesa risarcitoria, il che, ma solo di riflesso, costituiva anche un impulso all‟adempimento278. A conforto di una tale costruzione si adduceva il dato 275 Fra questi FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 252 (da cui si è tratta la definizione adottata nel testo); CASANOVA M., Impresa e azienda, UTET, Torino, 1970, 604; contra FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 580; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 274; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 523, che critica anche la visione di coloro che consideravano l‟istituto una «pena privata», ritenendo “dubbio che tale figura sia ammessa nel nostro ordinamento giuridico”, e che “nel caso in esame, questa pena sarebbe inflitta dal giudice, e perciò non sarebbe più privata.” Sul tema si tornerà infra, nel paragrafo 2.1. Aggiunge SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 129, che “la tesi è oggi passata di moda, effettivamente sembra più il frutto dell‟impressione di primo acchito che di una riflessione meditata profondamente. Del resto è comprensibile che i primi commentatori, nel tentativo di trovare una sistemazione dogmatica dell‟istituto, si siano indotti a far riferimento alle figure meglio note che presentassero delle caratteristiche identiche oppure analoghe. Sotto questo profilo la clausola penale serviva egregiamente: anch‟essa è una figura ambigua, in bilico fra le misure risarcitorie e quelle punitive, certamente caratterizzata da una netta funzione preventiva”. Rilevano la poca fortuna della teoria anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893, 552 e 900; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 982. Sull‟istituto della clausola penale si rinvia in generale a BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 662; SACCO R. e DE NOVA G., Il contratto, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, X, 3° ed, UTET, Torino, 2002, 441; TRIMARCHI P., istituzioni di diritto privato, 18° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 304. 276 Come nota SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 129. 277 Quali la commissione del fatto da parte del soggetto agente con colpa o dolo (la buonafede poteva quindi escludere l‟applicazione delle misure), nonchè la sussistenza di un pregiudizio economico, motivo per cui si riteneva fosse necessario che nella sentenza fosse accertato e liquidato un danno. 278 In questo senso DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, 74 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA letterale, poiché la fissazione delle somme per il caso di successiva violazione o ritardo era testualmente legata alla “sentenza che provvede sul risarcimento del danno” 279. Sennonché da questo poteva semmai trarsi che fosse necessaria la presenza della pronuncia sul risarcimento dei danni nella stessa sentenza che commina le penalità di mora, il che però non comporta Milano, 1953, 56; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 256; GRECO P. e VERCELLONE P., Le invenzioni e i modelli industriali, UTET, Torino, 1968, 379; PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale, GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 110; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 357. Apparentemente contraddittorio CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 439, che da un lato parla di “preventiva liquidazione dei danni derivanti da successive violazioni in una somma forfettaria” ma ritiene che questa sia “una sanzione pecuniaria che prescinde dalla verificazione di un danno come conseguenza delle violazioni”, in tal modo introducendosi “l‟istituto delle «astreintes»”. Favorevole ma solo rispetto alle somme fissate “per ogni successiva violazione” e non per quelle “da ritardo” FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 581; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 275; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 524. Nella giurisprudenza che si è pronunciata nel vigore di queste disposizioni la questione era tutt‟altro che pacifica: a favore Trib. Firenze, 23 gennaio 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3458; Trib. Milano, 15 dicembre 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3276; Trib. Catania, 29 marzo 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3117, che ritiene non accoglibile la domanda di fissazione di astreintes se il convenuto ignorava in buonafede di ledere l‟altrui diritto; Trib. Vicenza, 8 ottobre 1990, in Giur. ann. dir. ind. 1991, 2633; Trib. Napoli, 4 aprile 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2031; App. Bologna, 21 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2018; App. Genova, 14 gennaio 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2015; Trib. Velletri, 25 febbraio 1985, in Giur. ann. dir. ind. 1985, 1905; App. Catania, 12 settembre 1984, in Giur. ann. dir. ind. 1984, 1789; Trib. Reggio Emilia, 11 aprile 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1662; App. Firenze, 25 ottobre 1979, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1383; App. Milano, 8 aprile 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 937; App. Bari, 22 aprile 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 117; Trib. Varese, 26 gennaio 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 19. Per l‟analisi della giurisprudenza più risalente si rinvia alle trattazioni di FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 280; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 526; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 135; cfr. anche MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 369. La giurisprudenza in senso contrario è citata infra, alla nota 283 di questo capitolo. 279 A conclusione opposta giunge invece FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 581; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 275; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 525, secondo cui l‟utilizzo della locuzione al plurale di “provvedimenti” può riferirsi o “ad un‟altra sentenza con contenuto diverso dalla condanna al risarcimento dei danni, oppure si riferisce globalmente ad una pronuncia con pluralità di contenuti (risarcimento, inibizione, rimozione, distruzione, penalità di mora, e così via).” 75 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA necessariamente che anche queste abbiano natura risarcitoria 280. Né all‟opposto, anche provando ad accogliere l‟assunto che queste costituiscano una preliquidazione dei danni derivanti dalle future violazioni, da questo dovrebbe discendere l‟indispensabilità che sia liquidato in sentenza il danno per l‟illecito commesso per la pronuncia delle penali (al punto da non ritenere sufficiente nemmeno una condanna in forma generica), perché queste concernerebbero i danni per gli illeciti futuri, non identificandosi con il danno cagionato dalla violazione “attuale”, e quindi dovrebbero restare insensibili alla mancanza di una liquidazione, e anche dell‟accertamento stesso, di un danno attualmente patito281. Del resto già allora vi era chi criticava questa teoria282 e assieme ad una parte della giurisprudenza283 sosteneva che le penalità di mora non 280 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 136. Si noti ad esempio DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120, che ritiene che solo la sentenza che contenga una condanna specifica al risarcimento del danno, ancorchè con liquidazione equitativa, possa contenere anche la “condanna in futuro”, ma d‟altra parte qualifica quest‟ultima in termini di “sanzione”. 281 A favore della natura risarcitoria ma non in ragione della formulazione letterale è infatti ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 520, il quale anzi, nel giustificare l‟ammissibilità della pronuncia della penale anche a corredo dell‟inibitoria definitiva, osservava che “invero, esegeticamente, il riferimento alla « sentenza che provvede sul risarcimento del danno » non importa trattarsi di una sentenza che condanni a un risarcimento di un danno; sistematicamente, pronunciata che sia l‟inibitoria, soccorre colpa o dolo nella sua violazione e non v‟è allora ragione di negare la possibilità di una liquidazione forfetaria dei danni indipendentemente da una verificazione del loro ammontare nel caso concreto; la circostanza che una prima violazione si sia tradotta in danno non giustifica invero di per sè una liquidazione forfetaria dei danni per violazioni successive: ammessa questa liquidazione (come appunto sancisce l‟art. 66) essa risulta però giustificata indipendentemente dalla circostanza che una prima violazione si sia o meno tradotta in un attuale danno.”. Cfr. anche FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 525; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 136. 282 Senza particolare motivazione, ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 521. Più ampiamente FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 584; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 278; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 524, che però limita l‟assimilazione alle astreintes alle penalità di mora previste per il ritardo. Una visione globalmente ispirata alla emancipazione dal risarcimento del danno è invece quella di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 136. 283 Cfr., prima dell‟attuazione dell‟accordo TRIPs, Trib. Milano, 13 marzo 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3404; Trib. Milano, 17 novembre 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3271; Trib. Bologna, 14 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3131; App. Milano, 31 maggio 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3238; Trib. Terni, 31 maggio 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1990, 2494; Trib. Milano, 18 settembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1987, 76 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA fossero da considerare liquidazioni anticipate di danni futuri, bensì costituissero misure di esecuzione indiretta indipendenti dal risarcimento, sulla scorta degli orientamenti dottrinali che andavano ormai consolidandosi riguardo all‟astreinte francese284. Ed è questa la linea di pensiero che prevalse a partire dall‟attuazione dell‟accordo TRIPs285, trovando poi ulteriori conferme nell‟entrata in vigore dei successivi testi legislativi in materia286. 2133; Trib. Roma, 28 settembre 1983, in Giur. ann. dir. ind. 1983, 1689; Trib. Milano, 17 novembre 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1350; Trib. Roma, 6 febbraio 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1279; Trib. Milano, 18 maggio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1052; Trib. Bologna, 13 novembre 1973, in Giur. ann. dir. ind. 1973, 415. 284 Cfr. MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 376 che trae anche dal diritto comparato conferme circa la natura di misura coercitiva. 285 Come si vedrà nel prossimo paragrafo. 286 Ci si riferisce in particolare al codice della proprietà industriale (cfr. infra, paragrafo 3.) e alla direttiva enforcement (cfr. infra, paragrafo 4.) e tale impostazione caratterizza anche le misure coercitive generali di cui all‟articolo 614 bis del codice di procedura civile (cfr. infra, paragrafo 5.) 77 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 2. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 198/96, attuativo dell‟accordo TRIPs. Le novità di maggior rilievo per la tutela processuale dei diritti di proprietà industriale, successive alle importanti novelle normative della metà del secolo scorso287, sono intervenute nell‟ambito di un‟importante riforma a impulso sovranazionale, resasi necessaria per l‟adeguamento della legislazione interna alle norme dell‟accordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights), conclusosi a Marrakech il 15 aprile 1994, avente ad oggetto la fissazione di “standards minimi di protezione” dei diritti di proprietà intellettuale da assicurare in tutti gli Stati membri, con la previsione anche di procedure e sistemi per garantirne l‟osservanza288. L‟accordo ha avuto un impatto molto rilevante sulla materia 287 Fra gli altri provvedimenti legislativi entrati in vigore in questo periodo si segnala il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 (emanato per adeguare il nostro ordinamento alla convenzione sul brevetto europeo) il cui articolo 34 ha introdotto l‟articolo 83 bis nella legge invenzioni, che ha esteso la tutela cautelare al brevetto in corso di registrazione. Una previsione analoga in tema di marchi è stata introdotta dall‟articolo 58 del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 480 (attuativo della direttiva 89/104/CE) che ha modificato l‟art. 63 l.m., anche adeguando il dettato normativo alla scelta terminologica di non parlare più di “brevetto per marchio” ma di “marchio registrato”. Cfr. VANZETTI A., La nuova legge marchi: codice e commento alla riforma, GIUFFRÈ, Milano, 1993, 179; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 224; FLORIDIA G., Marchi invenzioni e modelli, 2° ed, GIUFFRÈ, Milano, 2000, 215 e 329; VANZETTI A. e GALLI C., La nuova Legge marchi : commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2001, 299; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 99; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366. 288 L‟accordo è un allegato dell‟accordo istitutivo della WTO (World Trade Organisation). Per approfondimenti sulle sue disposizioni si rinvia a SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 371; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 558; FERRARI F., 78 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA già sotto il profilo definitorio, perché nell‟articolo 1.1 ricomprende sotto l‟unica nozione di “proprietà intellettuale” sia il diritto d‟autore e i diritti ad esso connessi, sia il marchio e il brevetto289. Questa disposizione ha indotto molti Stati europei ad unificare le due tutele nell‟attività di recepimento, diversamente da quanto è avvenuto in Italia, in cui l‟accordo, ratificato con la legge 29 dicembre 1994 n. 747, è stato attuato in principio mediante il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198290, che non si applicava al diritto d‟autore. Solo successivamente, “con grande ritardo”, mediante la legge 18 agosto 2000, n. 248, è stata adattata alla normativa internazionale la disciplina della legge n. 633/41 concernente il diritto d‟autore, con modifiche peraltro non dissimili rispetto a quelle che erano state apportate in tema di marchi e brevetti dal d.lgs. 198/96291. Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340. Il testo dell‟accordo è consultabile sul sito della WTO, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm4_e.htm. 289 Oltre alle indicazioni geografiche, i disegni industriali, le topografie di prodotti a semiconduttori, la protezione delle informazioni segrete e il controllo delle pratiche anticoncorrenziali nel campo delle licenze contrattuali. Sull‟ambito di applicazione del TRIPS cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 223; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 343. Sulle discussioni in merito all‟applicazione della disciplina al marchio di fatto SANDRI S., op. cit., secondo cui non possono trarsi elementi certi dall‟accordo TRIPS; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 391; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 8, che segnala la giurisprudenza a favore dell‟assimilazione della tutela prevista per il marchio registrato, anche se ritiene forse più appropriata l‟applicazione della tutela prevista per la concorrenza sleale. Nello stesso senso UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546; cfr. anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 99. 290 In G.U. 15 aprile 1996, n. 88, suppl. ord. n. 64; in vigore dal 16 aprile 1996. Sugli aspetti più rilevanti di questa regolamentazione si veda in particolare SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 230. 291 Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 230; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 379; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 7; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 1586; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 1916; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544. Il punto della situazione è offerto da RICOLFI M., Le 79 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Tra le disposizioni relative alla materia processuale contenute nell‟accordo (articoli da 44 a 51, relativi alla fase cautelare) quella che maggiormente qui interessa è l‟articolo 41.1, secondo cui “Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse”292. L‟adeguamento a questa disposizione è avvenuto mediante l‟articolo 9 del decreto legislativo n. 198/96, che ha modificato l‟articolo 63 del r.d. 929/42 293, rimodellandone la formulazione nei seguenti termini: “[1] Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. [2] Pronunciando l‟inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento”. Rispetto al testo precedente294, oltre ad aver esteso il possibile oggetto dell‟inibitoria alla “fabbricazione, commercio e uso”295, si è inserito un richiamo generale alle “norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari”, legittimando con ciò l‟applicazione della disciplina del processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353296, la quale fino a quel momento era stata ritenuta incompatibile con le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 99, che delinea, quali diritti assistiti dalle penalità di mora nel periodo antecedente al codice della proprietà industriale: “marchi nazionali, marchi comunitari, brevetti per invenzioni, diritti d‟autore, modelli di utilità, disegni e modelli nazionali, disegni comunitari, topografie di semiconduttori e varietà vegetali nazionali e comunitarie”; 292 Una traduzione in italiano dell‟articolo è riportata da SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 214. 293 Modifiche analoghe sono state introdotte per l‟art. 83 l.i. dall‟articolo 26 del medesimo decreto legislativo. 294 Riportato supra, nel paragrafo 1.1. di questo capitolo. 295 Cfr. TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316. 296 Legge di riforma del codice di procedura civile, in vigore dal 1 gennaio 1993. Sulla disciplina del processo cautelare uniforme si rinvia in generale a TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 319 ss. 80 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA disposizioni di diritto industriale sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza prevalenti297. Fra le conseguenze di questo recepimento298, una radicale evoluzione rispetto al passato si è avuta in particolare con l‟applicabilità dell‟articolo 669 sexies c.p.c.299, secondo cui la forma del provvedimento è 297 Malgrado alcune voci contrarie in dottrina (in particolare SPOLIDORO M.S., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 361 e 395) e in giurisprudenza (tra cui Trib. Torino, 29 marzo 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 389, sentenza pronunciata tra l‟altro poco prima dell‟entrata in vigore del d.lgs. 198/96), l‟orientamento maggioritario ne escludeva l‟applicabilità sulla base del precedente riferimento testuale alla forma di sentenza del provvedimento di accoglimento, non coordinabile con la pronunciabilità ante causam, tantomeno inaudita altera parte. Riferimenti a questo orientamento si trovano in SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 97; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 7; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1317; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 564 e 893; ID., Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 634. Cfr. anche DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993,114; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 226. 298 Sulle conseguenze in materia di competenza, revocabilità e modificabilità del provvedimento di accoglimento, cauzione e reclamo, cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547. Particolarmente importante poi è l‟applicazione dell‟articolo 669 duodecies c.p.c. in tema di attuazione delle misure cautelari, su cui si rinvia al capitolo V, paragrafi 2.1. e 3. 299 Secondo cui “[1] Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all‟accoglimento o al rigetto della domanda. [2] Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l‟attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l‟udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all‟istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all‟estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.”. 81 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA quella dell‟ordinanza, diversamente dalla “sentenza provvisoriamente esecutiva” contemplata nelle precedenti versioni degli articoli 83 l.i. e 63 l.m.300; il medesimo articolo inoltre prevede espressamente la pronunciabilità ante causam delle misure cautelari, che viene così ammessa pacificamente anche riguardo alle misure cautelari industrialistiche301, pur se questa veniva tendenzialmente concessa anche in precedenza dalla giurisprudenza, mediante ricorso all‟articolo 700 c.p.c., istituto sovente utilizzato per colmare le lacune della tutela cautelare nel diritto industriale302. La maggiore importanza ai fini del nostro discorso è data però 300 Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7. 301 In linea con l‟articolo 50, comma 2, dell‟accordo TRIPs, che dispone “The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed”. Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 227 e 233; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 635; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 607. Secondo GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 342, è comunque difficile che l‟inibitoria, a differenza di quanto accade per il sequestro, possa essere concessa inaudita altera parte, poiché il rischio che la convocazione della controparte possa pregiudicare l‟attuazione del provvedimento può prospettarsi solo in casi “davvero rari, in cui l‟urgenza di bloccare il comportamento illecito sia così “bruciante” da non consentire neppure di procrastinare l‟adozione del provvedimento per il breve lasso di tempo necessario all‟instaurazione del contraddittorio”. 302 Cfr. RAVÀ T., Diritto industriale, 2° ed, UTET, Torino, 1981, 149; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 363 e 371; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 111; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 206; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 117; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1318; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; ID., Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 635. Sui rapporti, inversamente proporzionali, fra il ricorso all‟art. 700 c.p.c. e l‟estensione della tutela cautelare tipica, cfr. SPOLIDORO M.S., 82 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA dall‟inserimento negli articoli 83 l.i. e 63 l.m. di quei “rapidi mezzi che costituiscono un deterrente contro ulteriori violazioni” richiesti dall‟accordo TRIPs, mediante la connessione all‟inibitoria cautelare della fissazione delle penalità di mora, che fino ad allora erano pronunciabili solo con la “sentenza che provvede sul risarcimento dei danni”, sulla base degli (immodificati) articoli 86 l.i. e 66 l.m.303. Con ciò si è attribuita all‟istituto una fisionomia nuova, dai cui connotati essenziali le successive novelle normative non si sono più discostate. Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 216; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 407; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 118; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 7; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 606; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 232. Si precisa che tramite l‟applicazione dell‟articolo 700 c.p.c. non era consentito al giudice di pronunciare delle somme per il caso di violazione dell‟inibitoria, come già osservato nel paragrafo 1.1. di questo capitolo, nota 254. 303 Cfr. SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATTTRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233, il quale ritiene però che questa tutela sia “francamente eccessiva” per una misura cautelare; contra però il resto della dottrina, tra cui SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 373. Cfr. VANZETTI A. e GALLI C., La nuova Legge marchi : commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2001, 299; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893. Si aggiunge che dalla pronunciabilità a corredo della pronuncia cautelare diviene ancor più facile sostenere l‟applicabilità delle penali all‟inibitoria definitiva, nonostante fosse tuttora non testualmente prevista, rimanendo immodificati gli artt. 86 l.i. e 66 l.m.. 83 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 2.1. La mutata concezione delle penalità di mora, da liquidazione anticipata di danni futuri a sanzione per l‟inosservanza dell‟inibitoria, e il problema della destinazione delle somme al creditore. L‟espressa connessione delle penalità di mora all‟inibitoria, e la comminabilità di queste in sede cautelare (che mal si concilia con la pretesa necessità che sia liquidato un danno) erano gli elementi testuali che mancavano per una piena affermazione della tesi della natura sanzionatoriacoercitiva delle penalità di mora304. Da questo momento in poi infatti nonostante parte della giurisprudenza tendesse ancora a considerare tali misure come una forma di liquidazione anticipata del danno, valorizzando la formulazione testuale degli articoli 86 l.i. e 66 l.m., che erano rimasti immodificati305 - l‟orientamento maggioritario ha iniziato a convergere sulla convinzione che l‟unica funzione svolta dall‟istituto sia quella di induzione all‟adempimento dell‟inibitoria, con la conseguente indipendenza dal risarcimento del danno e dai suoi presupposti 306, secondo un‟interpretazione 304 Sulle prime espressioni di questo orientamento si veda supra, paragrafo 1.2. In questo senso Trib. Roma, 31 marzo 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4560; Trib. Roma, 21 agosto 1998 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1998, 3835. Sulla questione si veda FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562. Anche Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4479, sembra ancora aderire alla tesi della natura risarcitoria, laddove ritiene che l‟obbligo della corresponsione delle penalità ai sensi degli artt. 66 l.m. e 86 l.i. abbia fonte nel giudicato che si forma sull‟accertamento dell‟illecito e sul diritto al risarcimento del danno. 306 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; SANDRI S., La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs, 2° ed., CEDAM, Padova, 1999, 233, 234; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; ID., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28 Febbraio 2002, 41; MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 370; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 328; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893, nonchè 552 e 900; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura 305 84 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA finalmente in linea con quanto già da tempo disposto dalla legge francese n. 626 del 1972 in merito all‟astreinte307, e che troverà poi ulteriori conferme con il codice della proprietà industriale e l‟attuazione della direttiva enforcement308. Da questa indipendenza discende quindi che il contraffattore che persiste nel compimento dell‟illecito inibito compie un duplice illecito: da un lato viola il diritto di privativa industriale, e dovrà risarcire il danno ricorrendone i presupposti, dall‟altro lato viola altresì l‟inibitoria, e per questa sarà soggetto al pagamento della sanzione predeterminata costituita dalle penalità di mora. Di conseguenza, nel caso in cui l‟inibitoria sia stata violata, il titolare del diritto può sempre chiedere il risarcimento del danno ulteriore, ma il contraffattore non può sottrarsi al pagamento dell‟astreinte provando che il danno effettivo sia minore309. di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 100; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 15; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 489 e 544. In giurisprudenza App. Milano, 10 febbraio 2004, in Giur.it. 2004, 1443; Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619; App. Bologna, 29 maggio 2002, in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4438; Trib. Torino, 27 gennaio 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3978; Trib. Roma, 10 giugno 1996, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3494; Trib. Torino, 29 marzo 1996, in Riv. dir. ind. 1996, II, 389. Si rinvia al paragrafo 5.1., per la citazione della dottrina processual-civilistica che, trattando dell‟articolo 614 bis c.p.c., è complessivamente orientata nel medesimo senso. Sulle ricadute di una tale costruzione in merito ai presupposti di concessione della misura si rinvia al capitolo IV, paragrafo 2. 307 Secondo cui «L‟astreinte est indépendante des dommages-intérêts.»; si rimanda al capitolo II, paragrafo 1., per le notazioni in merito all‟evoluzione storica dell‟astreinte. Cfr. anche CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 174; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 13; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 49. 308 L‟ulteriore chiarificazione sulla questione, che il codice ha comportato eliminando qualsiasi connessione testuale delle misure coercitive al risarcimento del danno, non è stata comunque per nulla superflua, come meglio si dirà nel paragrafo successivo. 309 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 138; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5, che nota la diversa soluzione del progetto Vaccarella; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 417; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 978; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2529; VANZETTI M., Contributo allo 85 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Questa è del resto l‟unica interpretazione che permette di considerare l‟istituto un deterrente effettivo alla commissione di future violazioni, come richiesto dall‟articolo 41.1 dell‟accordo TRIPs310, perché, ove si volesse continuare a propendere per la natura risarcitoria, bisognerebbe poi necessariamente concludere sulla necessità, nel momento in cui l‟illecito si sia concretamente verificato, che il pagamento della penalità di mora venga adeguato al danno effettivamente patito, altrimenti la parte eccedente sarebbe di difficile giustificazione con i principi generali in tema di risarcimento del danno311. In questo modo però, sotto il punto di vista della “forza deterrente”, l‟istituto si ridurrebbe a poco più di “un contenitore vuoto e privo di effettività”312. Diversa sembra invece essere la direzione in cui si è mosso il legislatore, non più solo nel senso di garantire una effettiva reintegrazione patrimoniale nel caso in cui un provvedimento del giudice venga violato, ma ancor prima nell‟ottica di cercare di impedire la violazione stessa del provvedimento: ed è proprio per raggiungere questo ulteriore obbiettivo che sono state introdotte sanzioni supplementari, a fianco della tutela risarcitoria perché perseguono uno scopo primario diverso, sostanzialmente assimilabile a quella funzione che in merito alla sanzione penale viene indicata come di “prevenzione speciale”, consistente nell‟impedire, mediante la forma dell‟intimidazione, che l‟autore dell‟illecito ne commetta di nuovi in futuro313. L‟unica incongruenza che parrebbe residuare rispetto a questa impostazione deriva dal fatto che il legislatore, modellando la sanzione sull‟istituto francese, ha deciso di destinare al soggetto a favore del quale l‟inibitoria è stata disposta le somme a titolo di astreinte per il caso in cui questa risulti violata (e quindi le misure abbiano in sostanza fallito nel loro studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 44; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 403, pur se con riferimento all‟applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c.. 310 Di cui si ripropone per comodità il testo: “Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.”. 311 Analogamente osserva SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 138. 312 Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5. La conclusione appare forse un poco eccessiva, in quanto si è già detto che anche la preliquidazione del danno reca in sé una, seppur indiretta, efficacia dissuasiva. 313 Sulla teoria specialpreventiva nella sua naturale sedes materiae cfr. MARINUCCI G. e DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2006, 4. 86 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA intento) introducendo così nell‟ordinamento un particolare e innovativo esempio di “pena privata”314. Questa scelta non sembra in effetti molto coerente con il concetto di sanzione proprio della nostra tradizione giuridica: l‟interesse tutelato dovrebbe rinvenirsi esclusivamente nel corretto funzionamento degli istituti processuali, di natura pubblicistica ed avulso da qualsiasi finalità in senso lato risarcitoria del singolo caso concreto; la destinazione dovrebbe quindi essere riferita allo Stato, e l‟iniziativa di parte per l‟applicazione della sanzione dovrebbe costituire una mera imploratio judicis officii, fermo restando che nel caso in cui tale la violazione avvenga il cittadino può sempre trovare da questa ristoro attraverso il consueto strumento del risarcimento del danno315. Nel nostro ordinamento, a differenza di altri in cui esistono strumenti con finalità mista, risarcitoria e punitiva316, appare quindi più difficile giustificare sotto il profilo teorico la 314 Il termine è qui utilizzato per indicare una sanzione pecuniaria da pagare non nelle casse dello Stato ma nei confronti del creditore. Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 7, pur se con riferimento alle misure coercitive della legislazione dei paesi del Benelux, aggiunge che il carattere di pena privata è accentuato dal principio della domanda; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72, secondo cui la misura è una pena privata ma lascia perplessi per la mancanza di una cornice edittale; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 223; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 529; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 403. Non ritiene la misura essere una sanzione, in assenza di una cornice edittale e di qualsivoglia finalità afflittiva MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971 e 976. Critico anche BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 62, che parla di nomenclatura di ascendenza penalistica, che avrebbe contribuito a provocare quelle suggestioni emotive che in Italia hanno portato per lungo tempo al respingimento dell‟istituto. 315 Cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 59. Manifestano la preferenza per la destinazione delle somme allo Stato VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 762; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 13; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50. Sulle critiche mosse alla destinazione privata dell‟astreinte francese si rinvia al capitolo II, paragrafo 1., ove citazioni della dottrina sul tema. 316 Si pensi ai punitive damages degli ordinamenti di common law, che però non sono pienamente assimilabili alle misure coercitive, a causa della diversa funzione 87 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA riferibilità al soggetto privato di una somma ulteriore rispetto al risarcimento per i danni patiti, ciò costituendo secondo alcuni un arricchimento ingiustificato per il titolare del diritto di privativa 317. Contro questa impostazione potrebbe innanzitutto osservarsi che il concetto stesso del necessario appiattimento del risarcimento al danno effettivamente subito sembra essere smentito dalla stessa disposizione che attualmente lo disciplina, l‟articolo 125 del codice della proprietà industriale, il cui terzo comma dispone che “In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall‟autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”: è evidente che la possibilità di conseguire l‟utile realizzato dalla controparte nella misura eccedente il lucro cessante consente l‟incameramento di somme superiori agli utili che il titolare del diritto leso avrebbe riscosso in assenza della violazione, il che costituisce senza dubbio un “arricchimento”318. Alla destinazione ai privati si è cercato poi di dare un senso in chiave teleologica, nell‟ottica dell‟equità delle conseguenze cui l‟istituto mira “nel senso del perseguimento della giustizia materiale, o mediante l‟irrobustimento dell‟effettività della tutela o, qualora l‟effetto deterrente perseguita: mentre questi moltiplicano il danno a titolo di sanzione e quindi rientrano in un ottica repressiva, con riflessi solo indiretti sulla prevenzione, le misure coercitive perseguono esclusivamente un intento preventivo, come sostiene AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5. Nel segno invece di una maggiore assimilazione fra i due istituti, riconoscendo a entrambi le due funzioni anzidette, repressiva e preventiva, cfr. CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 18. Sui punitive o exemplary damages FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 190; GRASSI A., Intervento all‟VIII Congresso medico-giuridico internazionale, 6 maggio 1999, in www.dannipunitivi.com. Cfr. anche supra, capitolo II, paragrafo 5.1. 317 Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 423. Secondo LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 13; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 424; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, spetta al giudice in sede di quantificazione il compito di evitare l‟ingiustificato arricchimento. 318 La Costituzione non sembra imporre limiti ad una tale conseguenza, salvo quello della riserva di legge, qui rispettato, che può trarsi dall‟articolo 23, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”. Anche MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971 e 976, osserva del resto che non è vietato “oltrepassare la linea del danno nel diritto civile”. 88 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA non si attui, mediante il conferimento al titolare della situazione tutelata della somma accumulatasi a titolo di misura di coercizione a mo‟ di mero correttivo dell‟ineffettività della tutela, quasi un ristoro”319. Ad ulteriore difesa della scelta normativa si è poi sostenuto che non sussiste un ingiustificato aggravamento del debitore, che può evitare l‟applicazione delle misure astenendosi dal compimento di ulteriori illeciti320. Sotto un altro punto di vista tale destinazione sembrerebbe pure in grado di produrre un maggiore effetto deterrente, rispetto all‟alternativa del versamento delle somme nelle casse dello Stato, giacché il prospettarsi nella mente del debitore non solo di un saldo negativo del proprio patrimonio in caso di continuazione dell‟atto illecito (stante l‟effetto combinato del risarcimento del danno e delle misure coercitive, che adeguatamente quantificate dovrebbero superare il profitto che il contraffattore intende perseguire321), ma anche di arricchire un concorrente, potrebbe alcuni casi essere un‟idea particolarmente sgradita e quindi dissuadere dalla continuazione dell‟illecito. Per il soggetto titolare del diritto leso inoltre l‟aspettativa della riscossione delle penalità di mora comporterà con tutta probabilità una pronta ed immediata reazione alle future violazioni, più di quanto egli farebbe se le somme non fossero lui destinate e gli spettasse solo il risarcimento dei danni: in questo caso infatti qualora l‟illecito sia posto in essere senza che da esso derivi un danno (si pensi a un ritardo nel ritiro di merci contraffatte che però non siano state ancora vendute) oppure il danno 319 Cfr. MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971. Diverse le constatazioni di FRIGNANI A., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 260; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 514; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 140, secondo i quali non vi sarebbe un ingiustificato arricchimento del creditore, perché non vi è mai una totale soddisfazione tramite il solo risarcimento del danno, sia per le difficoltà di prova del pregiudizio effettivamente subito (cui solo in parte si può ovviare mediante la valutazione equitativa) sia perché spesso l‟essere oggetto di ripetuti attacchi da parte di concorrenti sleali si traduce in elementi negativi che sono difficilmente afferrabili in sede di liquidazione, ma non per questo privi di conseguenze pregiudizievoli, pertanto l‟astreinte come “supplementare” non sarebbe da ritenere incoerente ma anzi legittima, quale misura satisfattoria delle conseguenze negative per cui non è previsto il risarcimento. L‟assunto non è pienamente condivisibile, perché per giustificare la misura sembra ricondurla nell‟alveo del risarcimento del danno, mentre questa deve ritenersi dovuta anche laddove sia certo che nessun tipo di danno si è in concreto verificato. 320 SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 139, il quale aggiunge che questa destinazione consente di mantenere una connotazione civilistica e non di sanzione pubblicistica; e non vi è ragione di trasformare la sanzione in una pena pubblica, perché nessun interesse dell‟amministrazione è necessariamente coinvolto nella reiterazione dell‟illecito. 321 La questione, cui si è già accennato nel capitolo I, paragrafo 3., è trattata nel capitolo IV, paragrafo 3.1. 89 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA sia difficilmente accertabile nella sua esistenza, il creditore potrebbe, viste le scarse probabilità di veder reintegrata la propria sfera giuridica, determinarsi nel senso di non agire, mentre la garanzia della riscossione almeno della misura coercitiva, una volta provata l‟avvenuta contraffazione, e salva comunque la possibilità di agire anche per il risarcimento del danno, costituisce senz‟altro un maggiore incentivo a reagire immediatamente all‟inadempimento; e questo aspetto può immaginarsi sarà tenuto in considerazione dalla controparte, risolvendosi in una ulteriore ragione per non violare il provvedimento del giudice322. Si potrebbe forse cercare di giustificare l‟istituto sostenendo che la norma abbia introdotto una nuova posizione giuridica meritevole di tutela, ulteriore rispetto a quella lesa dall‟atto contraffattivo, che si identificherebbe in una sorta di affidamento a che la decisione, in quanto pronunciata dal giudice, verrà dal soccombente adempiuta, con la conseguenza che in caso di mancata attuazione si produrrebbe un ulteriore e autonomo pregiudizio, il cui ammontare è predeterminato nell‟astreinte, che prescinde dal danno effettivamente patito. Questa potrebbe essere una via per emancipare le somme dovute per il pagamento delle penalità di mora da quelle dovute a titolo di risarcimento del danno per le violazioni concretamente poste in essere, con salvezza dei principi generali in tema di risarcimento dei danni: in questo modo però si finirebbe per ricondurre nuovamente l‟istituto al risarcimento, con la sua conseguente inapplicabilità qualora si riesca a dimostrare la buonafede del soggetto agente; senza contare le ricadute che questa impostazione probabilmente avrebbe sulla quantificazione della misura323, che forse allontanerebbero l‟istituto da quella effettiva deterrenza cui l‟ordinamento mira. Da quanto detto si desume quindi l‟opportunità di un approccio pragmatico nel giudicare la scelta legislativa, mediante cui si possa giungere a riconoscere che probabilmente attraverso l‟astreinte si è introdotta nell‟ordinamento una figura nuova, che somiglia a meccanismi giuridici propri di altre culture, pur non identificandosi con essi, e che “sfugge a troppo rigide classificazioni”324, in cui le somme spettano al creditore, ma 322 Semmai il rischio potrebbe essere quello che di questo strumento si tenti di abusare, nel tentativo di conseguire un ingiustificato profitto o danneggiare il concorrente. Che del diritto possa abusarsi è però un rischio proprio di molte norme di protezione, senza che questo possa considerarsi un motivo sufficiente per dubitare della bontà di queste. Non sembra poi sussistere nel caso di specie un rischio maggiore di abuso che in altre ipotesi, dovendosi comunque sempre fornire la prova delle avvenute violazioni. Per uno sguardo al possibile abuso dell‟injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIU FFRÈ, Milano, 1974, 103. 323 Evidenziate nel paragrafo 5.1. di questo capitolo; nonché 3.1. del capitolo IV. 324 Come osserva CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 174. 90 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA restano disgiunte dal risarcimento del danno325. 3. Il codice della proprietà industriale: la parziale unificazione della tutela e la definitiva affrancazione delle penalità di mora dal risarcimento del danno. Fra i meriti che possono riconoscersi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale326, uno è senz‟altro quello della maggior semplificazione apportata alla materia, derivante dall‟aver sostituito ai precedenti r.d. 1127/39, 1411/40 e 929/42, una disciplina unitaria. Questa per di più non è stata limitata ai soli brevetti, modelli e marchi registrati, ma è stata estesa anche al di fuori di questi titoli, fino a ricomprendere gli altri diritti di proprietà industriale “non titolati”, che da questo momento iniziano così a beneficiare di una tutela “rafforzata”327 rispetto a quella prevista in materia di concorrenza sleale, la 325 Sulla indipendenza delle due connotazioni già si era espresso FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 582; ID., La penalità di mora nel diritto comunitario, francese e italiano, in Riv. dir. ind. 1974, I, 277; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 524. L‟assunto è ribadito anche da altri autori, tra cui CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2551. 326 Adottato sulla base della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273, recante “misure per favorire l‟iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”: essa delegava ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, diretti ad assicurare un più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di segni distintivi e concorrenza sleale, quando interferente con la tutela della proprietà industriale. Per notazioni sulla legge delega e sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale si rimanda in generale a FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 341. 327 Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 100, con riferimento al progetto del codice; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 343; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 517; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316 e 343; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 606; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168, secondo cui il codice classifica come beni immateriali anche segreti d‟azienda, denominazioni d‟origine, indicazioni geografiche e segni distintivi 91 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA cui disciplina continua invece a essere l‟unica applicabile per le fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l‟esercizio di diritti di proprietà industriale328. La predisposizione di un‟unica disciplina processuale speciale, che si unisce all‟istituzione delle sezioni specializzate329, ha ulteriormente accentuato l‟autonomia della tutela giudiziaria dei diritti di proprietà industriale, creando un corpus normativo unitario, pur se non completo, le cui disposizioni prevalgono su quelle di diritto processuale generale330, il che ovviamente non esclude che in caso di lacuna sia legittimo, ed anzi doveroso, fare riferimento alle norme generali331. Dall‟unificazione della disciplina è rimasta però esclusa la materia del diritto d‟autore, cui il codice non poteva applicarsi per espressa limitazione della legge delega 332, secondo una scelta in antitesi rispetto diversi dal marchio; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. La situazione precedente è descritta nel paragrafo 1.1. di questo capitolo. 328 Con il limite derivante dalla possibilità di ottenere la pronuncia di inibitoria (definitiva ex art. 2599 c.c., cautelare ex art. 700 c.p.c.) ma non le misure coercitive, almeno fino all‟entrata in vigore dell‟articolo 614 bis c.p.c., a seguito della legge 18 giugno 2009, n. 69. Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 98; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168 e 171; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. 329 La creazione delle sezioni specializzate, avvenuta mediante il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativo della medesima legge delega, è stata, secondo il Consiglio di stato, “uno degli interventi più importanti della legislatura”. Apprezzabile è stato l‟intervento dapprima sull‟organizzazione e poi sulla disciplina sostanziale e processuale, anche se il prezzo da pagare è stato un periodo di "interregno" di 2 anni, in cui le sezioni specializzate erano attive ma non era ancora predisposta la nuova disciplina da applicare, nonostante questo sia stato comunque un buon metodo per testarle. Il problema semmai è che non è stata modellata la legge sull‟ordinamento giudiziario ma è stata utilizzata la strada della specialità ex 102, comma 2 della Costituzione, nonché l‟aver previsto questa istituzione “senza oneri aggiuntivi per il bilancio”. Cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 341; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168 e 171. 330 In virtù del criterio ermeneutico della specialità, per cui si rimanda a D‟ELIA G. e RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, CAROCCI, Roma, 2008, 179. 331 Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174 e 189. Queste considerazioni saranno riprese nell‟esame dei rapporti fra le penalità di mora previste nel c.p.i. e le misure coercitive recentemente introdotte nell‟art. 614 bis c.p.c., cfr. paragrafo 5. 332 Posta dall‟articolo 15: l‟esclusione è stata giustificata sulla base della ripartizione delle competenze fra Ministero delle Attività Produttive e Ministero dei Beni Culturali. Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, 92 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA all‟unitarietà di disciplina della “proprietà industriale” e di quella “intellettuale” che si riscontra in ambito internazionale a seguito dell‟accordo TRIPs333. Le penalità di mora sono state inserite nell‟articolo 124 c.p.i., rubricato «Misure correttive e sanzioni civili»334, che per la prima volta disciplina espressamente l‟inibitoria di merito335, in analogia a quanto Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 98; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 342. 333 Osserva FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 342, che “la dicotomia è stata da più parti criticata”. Sull‟uniformazione definitoria apportata dal TRIPs si veda supra, paragrafo 2. di questo capitolo. 334 I cui primi due commi, all‟entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2005, disponevano “[1] Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso di quanto costituisce violazione del diritto. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.” Gli altri commi dell‟articolo invece concernevano (e concernono tuttora) le misure dell‟ordine di distruzione (comma 3); l‟assegnazione in proprietà al titolare del diritto (comma 4); il sequestro (comma 5); il comma 6 esclude poi la rimozione, distruzione e interdizione dall‟uso delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà quando appartengono a chi le ne fa un uso personale o domestico, (della legittimazione passiva si parlerà nel capitolo IV, paragrafo 1.); il comma 7 infine, in analogia a quanto previsto dagli articoli 86 l.i. e 66 l.i., disciplina il procedimento di risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione delle misure, statuendo che “Sulle contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.”. Il tema sarà approfondito nel capitolo V. 335 La quale era peraltro già desunta in precedenza dalla dottrina (con il favore della giurisprudenza, cfr. ad esempio App. Catania, 12 settembre 1984, in Giur. ann. dir. ind. 1984, 1789) sulla base della corrispondente pronuncia cautelare, considerando inoltre che lo ius excludendi alios connesso alla titolarità di un diritto di privativa industriale e sancito dagli articoli 1 della legge invenzioni e della legge marchi, nonché l‟articolo 2599 c.c., autorizzavano a ritenere che l‟inibitoria definitiva fosse implicita nel sistema. Sul tema FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 309 e 437; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 230; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 110; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8; SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 561; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320; PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura 93 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA disciplinato nell‟articolo 131 c.p.i. in materia cautelare336; ma mentre quest‟ultimo non importa innovazioni di rilievo rispetto ai precedenti articoli 83 l.i. e 63 l.m., così come modificati dal decreto legislativo n. 198/96337, l‟articolo 124 c.p.i. evolve rispetto alle precedenti formulazioni degli articoli 86 l.i. e 66 l.m., eliminando il collegamento testuale che in essi residuava fra la pronuncia delle misure compulsorie e la “sentenza che provvede sul risarcimento dei danni”338, con ciò chiudendo definitivamente di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 309; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28 e 37. A giudicare del tenore letterale della norma sembrerebbe poi che le penalità di mora siano ora, a differenza che in passato (cfr. la nota 272, paragrafo 1.2.), comminabili solo con l‟inibitoria, cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), op. cit., 310; VANZETTI M., op. cit., 28 e 43. 336 Secondo cui, nell‟originaria formulazione, “[1] Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”. 337 In proposito si è notato che corretto è il refuso dell‟«o», del testo del comma 2 degli articoli 63 l.m. e 83 l.i., rispetto alla disgiuntiva «e» utilizzata negli articoli 66 comma 2 l.m. e 86 comma 1 l.i., non essendovi ragione di supporre un favor per il contraffattore nell‟irrogazione di penalità per ogni futura violazione in via alternativa, anziché cumulativamente, a quelle per ogni giorno di ritardo nella cessazione del comportamento illecito. Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 607. L‟osservazione deriva da un‟opera precedente, che già criticava la differente formulazione delle disposizioni antecedenti il codice della proprietà industriale, cfr. SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 26; cfr. anche FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366; Si precisa inoltre che la nuova norma contiene il riferimento alla violazione “di un diritto di proprietà industriale”, in ragione dell‟estensione dell‟ambito di applicazione della disciplina anche al di fuori dei marchi registrati e brevetti. Fra le altre innovazioni in materia cautelare poi l‟articolo 134 c.p.i. conteneva inizialmente un rinvio alle norme del rito societario, dichiarato però incostituzionale per questa parte nella sentenza Corte costituzionale del 18 aprile-17 maggio 2007, n. 170; e successivamente abrogato dall‟articolo 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69; cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 368; SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174. 338 La disciplina del risarcimento del danno è ora contenuta in un articolo autonomo, e precisamente l‟articolo 125 c.p.i.. 94 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA la questione della natura dell‟istituto a favore della tesi sanzionatoriacoercitiva, essendo venuto meno anche l‟ultimo argomento da cui si cercava di desumere la natura risarcitoria339. Tra le questioni poste dalla codificazione vi è il problema del coordinamento dell‟inibitoria prevista dalla disciplina speciale con l‟articolo 2564 del codice civile, non abrogato dalla nuova normativa, che prevede un dovere di differenziazione della ditta o dell‟insegna per il caso in cui queste creino un rischio di confusione con altro segno distintivo 340: parte autorevole della dottrina, considerando l‟articolo 2564 c.c. norma speciale rispetto all‟articolo 124 c.p.i., come tale non derogata dalla norma posteriore generale, conclude che per questi segni distintivi non possa allora richiedersi l‟inibitoria prevista dal più recente testo normativo, ma solo questa forma di “inibitoria attenuata” prevista dal codice civile, che ben si coordina con le 339 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 352; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 9; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608 e 636; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27 e 44. L‟opportunità di una tale chiarificazione è intuibile analizzando alcune pronunce aventi ad oggetto fatti cui la disciplina del codice non era ancora applicabile, tra cui Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5204, che sembra essere ancora in bilico fra le due teorie, poiché emancipa la fissazione delle penalità di mora dalla liquidazione del danno, ma non in conseguenza della loro natura sanzionatoria, bensì considerandole una forma distinta di risarcimento (proprio in virtù della connessione testuale, di cui agli artt. 86 l.i. e 66 l.m., delle penalità di mora alla sentenza che pronuncia sul risarcimento) che viene riferita però ai pregiudizi futuri, “la cui incerta verificazione ed imprevedibile collocazione nel tempo comporta l‟inutilizzabilità degli ordinari criteri di liquidazione del danno”, la Corte però precisa che il ragionamento è riferito alla disciplina previgente al d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, a seguito del quale osserva che “la questione è oggi superata”. La sentenza è oggetto di analisi in CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I. L‟ultima notazione qui riportata della Cassazione non sembra essere stata però tenuta in adeguata considerazione da Trib. Salerno, 14 maggio 2007, in Corti salernitane, 2008, 601, che adotta la medesima ratio decidendi, pur nel mutato quadro normativo. Qualche nuovo dubbio sulla questione sembrerebbe inoltre porre il nuovo articolo 614 bis c.p.c., che fra i criteri di quantificazione contiene un problematico riferimento al danno, la questione sarà ripresa al paragrafo 5.1. di questo capitolo. 340 Il testo dell‟articolo è riportato alla nota 251, nel paragrafo 1.1 di questo capitolo, ove sono riportate notazioni in merito alla tutela della ditta e dell‟insegna nel periodo di vigenza della “legge marchi” e della “legge brevetti”. 95 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA rationes degli articoli 21, comma 1, lettera a), e 8, comma 2, del codice della proprietà industriale341. Nell‟ordine di differenziazione sembrerebbe però potersi rinvenire una vera e propria inibitoria, più che un‟inibitoria attenuata, la quale ha ad oggetto l‟uso della ditta o dell‟insegna “così come esistenti”: la specificazione del contenuto che in concreto l‟inibitoria assume in questi casi non dovrebbe impedire l‟applicabilità della disciplina prevista dal codice della proprietà industriale. Applicando il solo articolo 2564 c.c. a questo ordine infatti non potrebbe aggiungersi la pronuncia di penalità di mora, e una conclusione di questo tipo sembra contraria allo spirito della codificazione, che ha inteso invece potenziare ed equiparare la tutela di tutti i diritti di proprietà industriale: per questo motivo sembrerebbe che anche in questo caso debba ammettersi la pronuncia di penalità di mora, considerando l‟obbligo di modifica ex articolo 2564 c.c. una specificazione, per la ditta e l‟insegna, del contenuto dell‟inibitoria generale ex articolo 124 c.p.i., che è però comunque ad essa riconducibile, non essendovi ragione di pensare che il legislatore, non abrogando l‟articolo 2564 c.c., abbia inteso tutelare meno efficacemente la ditta e l‟insegna rispetto agli altri segni distintivi342. L‟applicabilità delle misure coercitive è discussa anche rispetto all‟articolo 133 c.p.i., mediante il quale si è posta una disciplina specifica per i domain names aziendali343, prevedendo che a tutela di questi possa essere disposta in via cautelare sia l‟inibitoria dall‟uso del nome, sia il suo trasferimento provvisorio 344: per quanto riguarda il primo provvedimento non sembrano esservi ostacoli alla pronunciabilità delle penalità di mora, 341 Cfr. VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 300; ID., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 323; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Sul tema si vedano anche RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 311; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 27. Sulla concezione dell‟ordine di differenziazione come una particolare forma di inibitoria si rinvia ancora agli autori citati alla nota 251; capitolo III, paragrafo 1.1. 342 Il problema sembrerebbe essere comunque risolto dall‟articolo 614 bis c.p.c., il quale disciplina una misura che però non è in tutto e per tutto identica alle penalità di mora disciplinate dal codice della proprietà industriale (si vedano i paragrafi 5. e 5.1 di questo capitolo). Di queste ultime quindi è preferibile continuare a suggerire l‟applicazione. 343 Il nome a dominio aziendale, quindi utilizzato per fini di attività economica, è considerato dall‟art. 22 c.p.i. un segno distintivo (con il favore della dottrina prevalente e della giurisprudenza consolidata, che anche in precedenza assimilavano l‟istituto agli altri segni distintivi) il cui uso può essere oggetto di contraffazione di marchio. 344 Per una critica alla carenza di regolamentazione di quest‟ultima misura cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 367. 96 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA poiché esso costituisce semplicemente una ripetizione dell‟inibitoria cautelare disciplinata dall‟articolo 131 c.p.i., con la sola testuale limitazione di questa “all‟uso”. In dottrina ne è stata però proposta l‟applicabilità anche al trasferimento provvisorio 345, nonostante una tale estensione non sembrerebbe facilmente giustificabile sulla base dell‟attuale dettato normativo, in quanto tale trasferimento sembra avere carattere diverso rispetto all‟inibitoria, cui testualmente è connessa la pronuncia delle misure coercitive346: in particolare esso sembra eseguibile nelle stesse modalità in cui lo è la corrispondente misura definitiva, disciplinata dall‟articolo 118, comma 6, c.p.i.347, e al pari di questa dovrebbe perciò ritenersi esclusa dall‟applicazione delle penalità di mora348. 345 Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, sulla base dell‟assunto che “il legislatore tende ad accomunarlo all‟inibitoria”. 346 Cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 310; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28 e 43. 347 Secondo cui “Salvo l‟applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell‟articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell‟avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell‟autorità di registrazione.”. 348 Per l‟attuazione del trasferimento del nome a dominio può immaginarsi la possibilità di inoltrare una richiesta in tal senso, con allegato il provvedimento del giudice, direttamente al provider del servizio: non sembrano quindi sussistere quegli impedimenti assoluti all‟esecuzione diretta, che giustificherebbero l‟applicazione analogica delle penalità di mora previste a rafforzamento dell‟inibitoria. 97 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 4. L‟attuazione della direttiva enforcement: la controversa applicabilità delle penalità di mora all‟ordine di ritiro dal commercio e il problema della strumentalità necessaria dell‟injunction provvisoria. Ad integrazione degli “strumenti minimi” previsti dal TRIPs è intervenuta la direttiva 48/2004/CE (c.d. “enforcement”)349, attuata con il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 350, che si applica, a differenza del codice della proprietà industriale, anche alla “proprietà intellettuale”, e quindi al diritto d‟autore, con la conseguenza che le due discipline offrono ora una tutela che può considerarsi sostanzialmente equivalente351. Fra le novità di rilievo introdotte dalla direttiva, a parte l‟ulteriore conferma, offerta dall‟articolo 11, rispetto alla concezione delle penalità di mora quali sanzioni pecuniarie finalizzate ad assicurare l‟esecuzione delle ingiunzioni, ve n‟è una che concerne la legittimazione passiva, poiché lo stesso articolo consente l‟emissione dell‟inibitoria (e quindi delle penalità di mora) anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare 352. 349 Approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 29 aprile 2004, in G.U.C.E. del 30 aprile 2004, N.L. 157, 45 ss., con il proposito di ovviare alle disparità di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 92; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 35; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 209. 350 In G.U. 7 aprile 2006, n. 82. Entrato in vigore il 22 aprile 2006. 351 Mediante il d.lgs. 146/06 è stata infatti introdotta anche per la legge sul diritto d‟autore la comminabilità delle penalità di mora a sostegno dell‟inibitoria definitiva, in analogia alla disposizione di cui all‟articolo 124 c.p.i. (art. 156); le penalità di mora in materia cautelare si trovano invece disciplinate nell‟articolo 163 già dalla legge n. 248/2000, attuativa dell‟accordo TRIPs, ma anche questa disposizione è stata modificata a seguito della direttiva enforcement, sulla falsa riga dell‟articolo 131 c.p.i.; cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 340; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 1875 e 1916; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488. Tra le due discipline sussistono comunque alcune differenze, perché ad esempio manca nella legge sul diritto d‟autore il riferimento all‟ordine di ritiro dal commercio, ma soprattutto manca un procedimento per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione analogo a quello disciplinato dall‟articolo 124 comma 7 c.p.i.; sulla questione si veda, più ampiamente, il capitolo V, paragrafo 2. 352 Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 93; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE 98 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Un‟altra innovazione è data dall‟aver affiancato all‟inibitoria, sia definitiva che cautelare, la misura dell‟ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione del diritto, pronunciabile nei confronti dei proprietari delle cose costituenti violazione del diritto o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità353: controversa è però l‟applicabilità delle penalità di mora a questo ordine354, perché contro di essa pare porsi il dato testuale, avendo il legislatore inserito l‟istituto nelle varie disposizioni affiancandolo sempre all‟inibitoria, con la sola eccezione del comma relativo alla comminabilità delle misure coercitive, il che sembrerebbe esprimere una scelta piuttosto che una lacuna355; scelta che sembrerebbe A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 37; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 606; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 14. Della legittimazione passiva si tratterà nel paragrafo 1. del capitolo IV. 353 Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317 e 343; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40; SPOLIDORO M.S., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 183; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29. Nota SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, che di questi ordini non v‟è traccia nelle corrispondenti disposizioni in materia di diritto d‟autore, ma nonostante questo egli ritiene che la possibilità di emanarli si ricavi dalla condanna alla rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione, disciplinata dall‟articolo 158 l.a.. 354 Ne suggerisce l‟applicazione, pur se la tesi non ha trovato ampio seguito in dottrina, SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180. 355 Cfr. PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 310; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 28 e 43. 99 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA trovare una giustificazione razionale nel carattere positivo del contenuto dell‟obbligo, e quindi nella sua, almeno in astratto, diretta coercibilità, costituendo un minus rispetto all‟ordine di distruzione356. Se quindi si ottiene la pronuncia di un‟inibitoria corredata da penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento, e per adempiervi sia necessario in primis ritirare la merce contraffatta che sia già in commercio, il ritardo nell‟adempimento di questo obbligo è senz‟altro sanzionato dalle penalità di mora357, ma lo stesso non può dirsi qualora il giudice pronunci “semplicemente” un ordine di ritiro dal commercio358, quanto meno in base alle disposizioni vigenti, sulle quali semmai può auspicarsi un ripensamento del legislatore, date le difficoltà pratiche che connotano l‟attuazione coattiva di questo ordine359. I primi due commi dell‟articolo 124 c.p.i., che a seguito delle 356 Cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 43. 357 Ritiene BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 78; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 3; che l‟inibitoria abbia ha una duplice valenza: per un verso è rivolta al passato (ordine positivo di distruzione) e per altro verso è rivolta al futuro (ordine di non fare), il secondo dei quali non può essere attuato mediante l‟esecuzione forzata e quindi richiede un rafforzamento mediante la misura coercitiva. Sui possibili contenuti positivi di cui può comporsi l‟inibitoria si veda il capitolo IV, paragrafo 3. 358 Sulla possibilità del cumulo della pronuncia dell‟inibitoria e dell‟ordine di ritiro dal commercio cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40, secondo cui l‟ordine di ritiro dal commercio non aggiungerebbe nulla all‟inibitoria, argomento da cui si deduce l‟inutilità del cumulo fra le due misure; contra SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 4 e 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181, che ritiene invece possibile il cumulo, (utile laddove si ritenesse che il ritiro dal commercio possa implicare l‟obbligo di richiamare merci anche cedute ad intermediari appartenenti alla sua rete commerciale del contraffattore, e su cui egli abbia poteri di direzione e controllo). Secondo RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420, attraverso l‟inibitoria il giudice può anche ordinare il ritiro dal commercio. Sul tema si veda poi VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 33. 359 Parla di problemi quasi insormontabili di esecuzione diretta SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 2; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, e per questo motivo ritiene le penali applicabili anche all‟ordine di ritiro dal commercio, pur se questo non è espressamente indicato nel comma 2 dell‟articolo 124 c.p.i.. 100 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA modifiche introdotte dal d.lgs. n. 140/2006 sono rimasti invariati fino ai giorni nostri, dispongono che: “[1] Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l‟ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L‟inibitoria e l‟ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”. In attuazione della direttiva è stata poi aggiunta una seconda parte al sesto comma dell‟articolo 124 c.p.i., introducendo il principio di proporzionalità, criterio di cui il giudice deve tener conto nell‟applicazione delle sanzioni360, la cui applicabilità alla quantificazione delle penalità di mora sembra essere stata riconosciuta dalla dottrina che ha avuto modo di occuparsi della questione361. Per quanto concerne invece la materia cautelare l‟articolo 131 c.p.i., a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 140/2006, e prima dell‟entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131 362, risultava così formulato “[1] Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l‟inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l‟inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l‟ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L‟inibitoria e l‟ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli 360 Il comma dell‟articolo, per la parte che qui interessa, dispone che “Nell‟applicazione delle sanzioni l‟autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell‟interesse dei terzi”. 361 A favore infatti AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; cfr. anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 68. Del principio di proporzionalità si tratterà più compiutamente nel paragrafo dedicato alla quantificazione delle penalità di mora, capitolo IV, paragrafo 3.1. 362 Che ha modificato l‟articolo 131 c.p.i., ma non l‟articolo 124 c.p.i.. 101 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. [1-bis] Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest‟ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell‟ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. [1-ter] Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. [1-quater] Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell‟articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. [2] Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento.”. Rispetto alla versione precedente innanzitutto si rende possibile la pronuncia dell‟inibitoria anche per violazioni imminenti del diritto, e non solo per violazioni già poste in essere, nonostante questa possibilità fosse già ammessa dalla giurisprudenza maggioritaria mediante il ricorso all‟articolo 700 c.p.c.363. Nell‟articolo sono stati poi inseriti tre nuovi commi, al fine di adeguare il dettato normativo all‟articolo 9 della direttiva enforcement, il quale ha espressamente disposto l‟applicazione all‟injunction (oltre che al sequestro preventivo e conservativo) del regime della strumentalità necessaria364, analogamente a 363 Anche se tramite l‟articolo 700 c.p.c. però, come già detto altre volte (cfr. la nota 302, paragrafo 2. di questo capitolo) non era possibile richiedere la pronuncia di penalità di mora, almeno fino all‟entrata in vigore dell‟articolo 614 bis c.p.c.; cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420. Anche in dottrina vi era chi già sosteneva l‟applicabilità dell‟inibitoria alle violazioni imminenti, tra questi ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 428; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 46 e 169, che ammetteva la pronunciabilità dell‟inibitoria e delle penalità di mora anche qualora l‟illecito non fosse stato ancora compiuto, sussistendo però un serio interesse ad agire, maggiore di quello che giustifica la comminatoria delle penali quando la violazione ci sia già stata. 364 Sull‟articolo 9 si veda RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 93. Qui interessa in particolare il comma 5, in base al quale “Member States shall ensure that the provisional measures referred to in paragraphs 1 and 2 are revoked or otherwise cease to have effect, 102 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA quanto già previsto in precedenza dall‟accordo TRIPs365. Questa disposizione ha comportato un problema di coordinamento con il diritto interno, per via dell‟introduzione, avvenuta con la legge 14 maggio 2005 n. 80, del regime opposto (c.d. “strumentalità attenuata”) per tutti i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito366. Il legislatore ha quindi tentato, nell‟attività di recepimento della direttiva, una soluzione di compromesso: da un lato ha attuato la norma sovranazionale con l‟introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, i quali prevedono che la misura cautelare richiesta ante causam perda efficacia in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro determinati termini, corrispondenti a quelli indicati nella direttiva; dall‟altro lato però a questa disciplina è stata posta un‟eccezione nel comma 1-quater, che ne esclude l‟applicazione per i provvedimenti urgenti assunti ex articolo 700 c.p.c. e per upon request of the defendant, if the applicant does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent judicial authority, the period to be determined by the judicial authority ordering the measures where the law of a Member State so permits or, in the absence of such determination, within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.” Il comma rinvia alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, fra cui è ricompresa la misura dell‟ interlocutory injunction (lettera a) del comma 1). 365 In base all‟articolo 50 comma 6 dell‟accordo infatti “Without prejudice to paragraph 4 provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member‟s law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.”. Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187. 366 Le modificazioni introdotte dalla riforma hanno operato da un lato rendendo inapplicabili ai provvedimenti d‟urgenza, alle denunzie di nuova opera e di danno temuto, nonché ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, le regole poste dai commi 1 e 5 dell‟articolo 669 octies, e dal comma 1 dell‟articolo 669 novies c.p.c. (ex articolo 669 octies, comma 6, c.p.c.); dall‟altro rendendo insensibili le misure predette all‟eventuale estinzione del giudizio di merito laddove instaurato (articolo 669 octies, comma 7, c.p.c.). Sulla riforma si veda in particolare TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 289. Da questa innovazione dovrebbe desumersi che laddove l‟inibitoria sia ricompresa fra i “provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”, essa resterebbe esclusa dall‟ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare derivante dal combinato disposto dell‟articolo 669 octies, comma 1, c.p.c. (“L‟ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell‟inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l‟inizio del giudizio di merito, salva l‟applicazione dell‟ultimo comma dell‟articolo 669-novies.”) e dell‟articolo 669 novies, comma 1, c.p.c. (“Se il procedimento di merito non e‟ iniziato nel termine perentorio di cui all‟articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.”). 103 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA i provvedimenti anticipatori367. Se si aderisce all‟opinione prevalente che assegna all‟inibitoria cautelare natura anticipatoria della sentenza di merito368, se ne dovrebbe allora dedurre che legislatore abbia solo apparentemente attuato la direttiva, in quanto, nell‟intento di beneficiare del risparmio di tempo offerto dal regime di strumentalità attenuata per il caso di concessione dell‟inibitoria cautelare, sembra aver escluso dal regime della strumentalità necessaria proprio uno degli istituti per cui la direttiva, sufficientemente precisa e dettagliata sul punto, espressamente invece lo impone, senza distinguere fra misure cautelari anticipatorie e conservative ma proprio in quanto injunction369, a prescindere quindi dalla ritenuta idoneità o inidoneità di questa ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. C‟è chi, per salvare la normativa interna, sostiene che l‟inibitoria sia provvisoria solo in senso relativo e quindi di non rientri nell‟ambito di applicazione della direttiva370, ma tale tesi non ha trovato largo seguito in 367 Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 17; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420. 368 Sulla natura dell‟inibitoria si vedano FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 438; CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 230; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 194; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 396 e 411; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1316; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636 e 1916; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 420; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37. Sulla natura anticipatoria delle preliminary injunctions, rispetto alle final injunctions, cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 209. 369 L‟utilizzo del termine «injunction» non pare poter escludere che la direttiva si applichi all‟inibitoria. 370 Cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 422, secondo cui per la natura anticipatoria dell‟inibitoria e quindi per l‟idoneità di questa a stabilizzarsi, la provvisorietà non ne è un connotato essenziale ma solo eventuale, e quindi il provvedimento in esame non 104 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA dottrina371: sembrerebbe allora che l‟articolo 131 comma 1-quater non possa applicarsi all‟inibitoria cautelare, o non riconoscendo ad essa natura anticipatoria, oppure, più coerentemente, non applicando ad essa l‟articolo, in virtù della diretta applicabilità della direttiva in materia372. Il legislatore italiano ha però confermato le proprie intenzioni con il recente decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131373, che ha modificato la collocazione di rientrerebbe nella previsione della direttiva, né nella precedente previsione dell‟accordo TRIPs. 371 Ritiene la tesi “troppo ardita e forzata” SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188. 372 Cfr. SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188. Volendo provare a sostenere che la direttiva sia priva di effetto diretto bisognerebbe allora concludere per l‟incostituzionalità dell‟articolo 131 c.p.i., nella parte in cui si applica all‟inibitoria, in quanto comunque contrastante con una normativa comunitaria e quindi con il nuovo articolo 117 comma 1 della Costituzione, secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall‟ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”. Sul rapporto fra norma interna e norma comunitaria si rinvia a D‟ELIA G. e RENTERIA DIAZ A., Teoria e pratica delle fonti del diritto, CAROCCI, Roma, 2008, 190. 373 Fra le altre innovazioni del d.lgs. 131/10, si segnala il trasferimento della disciplina della descrizione nell‟articolo 129 c.p.i., prima dedicato al solo sequestro, e si è introdotta nell‟articolo 128 c.p.i. la disciplina della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (“Le istanze per l‟espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall‟art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.”). Si richiama con ciò espressamente l‟articolo 696 bis del codice di procedura civile, risolvendo così una questione che era stata oggetto in precedenza di discordanti opinioni dottrinali. Per espresso disposto dell‟articolo 696 bis c.p.c., in caso di conciliazione, il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione. Sulla pronunciabilità delle penalità di mora in questo caso non si trovano risposte certe nella dottrina processual-civilistica, che comunque è maggiormente favorevole all‟applicabilità dell‟articolo 614 bis c.p.c. alla conciliazione giudiziale e all‟arbitrato, più controversa invece l‟applicabilità alla conciliazione stragiudiziale. Su questi temi si rinvia a BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 4; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 7; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 508; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 226; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2525; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 530 e 534; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a 105 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA queste disposizioni, mantenendone però fermi i contenuti sostanziali: i commi 1-ter e 1-quater dell‟articolo 131 c.p.i. sono stati infatti abrogati, ma il loro contenuto è stato integralmente trasposto nei nuovi commi 3 e 4 dell‟articolo 132 c.p.i.374. Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 401; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 177; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 97; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 984; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1547; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1309; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 4; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 77 e 89; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 5. 374 Del resto anche SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 188, considerava tali commi fuori posto, paragonandoli a alle disposizioni corrispondenti in tema di diritto d‟autore. 106 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 5. La legge n. 69/2009 e l‟introduzione, con il nuovo articolo 614 bis c.p.c., di una misura coercitiva indiretta nella disciplina generale del processo civile: il riempimento delle lacune dell‟ambito applicativo delle penalità di mora. Un sistema di misure coercitive per l‟attuazione degli obblighi infungibili è stato di recente introdotto anche nel diritto processuale civile generale, al termine di una lunga serie di tentativi dei quali però nessuno era riuscito a sfociare nell‟approvazione parlamentare375; ora invece l‟articolo 375 Tra questi il si ricordano: il progetto Carnelutti del 1926, che agli artt. 667 e 668 prevedeva la possibilità di una condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta al creditore per ogni giorno di ritardo, a partire dal giorno stabilito dal giudice, in caso di mancata esecuzione di un obbligo di fare o non fare; cfr. DENTI V., L‟esecuzione forzata in forma specifica, GIUFFRÈ, Milano, 1953, 78;CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 106; FRIGNANI A., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 522; CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 158; ID., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 24; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 734, 763 e 769, IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 411; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1312; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 470; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2518. Un altro progetto è quello del ministro Reale del 1975, il cui articolo 23 proponeva l‟introduzione di un articolo 279 bis nel codice di procedura civile, secondo cui “La sentenza che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, oltre a provvedere sul risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e da gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti della violazione; a tale scopo può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell‟esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza, specificando, se del caso, i soggetti ovvero istituzioni pubbliche o private a cui favore tali somme sono attribuite”; cfr. CHIARLONI S., op. cit., 21; CAPPONI B., opp. citt.; VULLO E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; CONSOLO C., op. cit.. Più recente il disegno di legge di delega per la riforma generale del codice di procedura civile, predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta da E.T. Liebman, approvato dal consiglio dei ministri 8 maggio 1981, il cui punto 24 dell‟articolo 2 prevedeva “il potere del giudice, che accerti l‟inadempimento di obbligazioni di fare o di non fare infungibili ma non richiedenti particolare abilità professionale e non attinenti a diritti della personalità, obbligazioni da determinarsi comunque per legge, di condannare l‟obbligato, su istanza di parte, al pagamento di pene pecuniarie a favore dell‟avente diritto per ogni giorno di ritardo nell‟adempimento, entro limiti minimi e massimi prefissati dalla legge”; cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145; CAPPONI B., opp. citt.; VULLO E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 572; CONSOLO C., op. cit.. 107 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Anche il punto 25, lettera a), dell‟articolo 2, del progetto Tarzia (frutto della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giuseppe Tarzia) faceva riferimento a una misura coercitiva, prevedendosi “il potere del giudice, che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, eccettuati gli obblighi del lavoratore autonomo o subordinato, o di un obbligo di consegna o rilascio non derivante da contratto di locazione ad uso abitativo, di fissare una somma dovuta al creditore, oltre al risarcimento dei danni, per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione dell‟obbligo inadempiuto, anche con decorrenza successiva alla sentenza ed anche con provvedimento successivo”. Non era qui presente alcun riferimento alla “infungibilità” delle prestazioni oggetto degli obblighi da attuare, si escludevano gli obblighi del lavoratore autonomo o subordinato, che è la parte “debole” del rapporto di lavoro (per evitare che egli fosse costretto a pagare somme di denaro a fronte della mancata esecuzione di prestazioni personali quali quella lavorativa o di fedeltà, la stessa esclusione unilaterale della misura coercitiva agli obblighi del lavoratore si ritrova nel progetto di codice della scuola processual-civilistica fiorentina del Prof. Andrea Proto Pisani che, all‟art. 4.174, esclude gli «obblighi di prestazione di lavoro autonomo o dipendente», ricomprendendo dunque gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4; CARRATTA A., op. cit., 103); esclusi parimenti gli obblighi di fare, di non fare e di consegna o rilascio non derivanti da contratto di locazione ad uso abitativo (nella relazione accompagnatoria della Commissione poi si leggeva che dovevano considerarsi «eccettuati, naturalmente, gli obblighi attinenti a diritti della personalità»). Alle lettere b) e c) si disciplinavano poi i poteri del giudice che ha emesso il provvedimento o d‟appello, in ordine alla concessione, modifica, sospensione o revoca del provvedimento contenente la misura; cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 158; VULLO E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonchè in www.judicium.it.; ID., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 2; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 94; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it.; SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69, in www.judicium.it.; CONSOLO C., op. cit.. Un altro tentativo si è avuto con l‟articolo 44 del disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Ministeriale per la riforma del processo civile presieduta dal Prof. Romano Vaccarella, approvato il 24 ottobre 2003, in cui era contenuta la direttiva di «prevedere forme di esecuzione indiretta per la tutela di diritti correlati ad obblighi infungibili, secondo i seguenti principi: a) fissazione dell‟obbligo di pagamento di una somma di denaro per ogni frazione di tempo nel ritardo all‟adempimento dell‟obbligo; b) previsione di un procedimento sommario per la verifica del ritardo e la liquidazione di quanto previsto nella comminatoria, da attivarsi ad istanza dell‟avente diritto; c) previsione che la sanzione pecuniaria sia versata nelle forme del deposito giudiziario o in altre analoghe; d) previsione che le somme così versate siano destinate a risarcire l‟avente diritto del danno prodotto dall‟inadempimento dell‟obbligo, e che il residuo vada allo Stato»; cfr. VULLO E., op. cit.; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; PERAGO C. e MICCOLIS G., op. cit.; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it.; SASSANI B. e TISCINI R op. cit.; CONSOLO C., op. cit.. L‟articolo 21 del d.d.l. n. 2430/S/XIV del 23-7-2003, aveva invece previsto un intervento sull‟articolo 282 c.p.c., mediante l‟aggiunta delle seguenti proposizioni: “su 108 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 614 bis del codice di procedura civile, introdotto dall‟articolo 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69376, e rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare», dispone che “[1] Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall‟obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell‟esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all‟articolo 409. [2] Il giudice determina l‟ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.”377. Molte sono le analogie con le penalità di mora di diritto industriale, domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l‟adempimento, il termine entro il quale l‟obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l‟obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall‟efficacia esecutiva della sentenza e durano finchè non ne sia iniziata l‟esecuzione forzata. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative al rapporto di cui all‟articolo 409 e ai rapporti di locazioni di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva”; cfr. VULLO E., op. cit.; IUORIO M.A., op. cit.; CAPPONI B., Manuale, 24. Infine l‟articolo 44 del d.d.l. Mastella (n. 1524/S del 14-4-2007) prevedeva l‟inserimento di un articolo 614 bis, rubricato «Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare.» secondo cui “Con il provvedimento di condanna all‟adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all‟avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l‟opposizione all‟esecuzione ai sensi dell‟art. 615 c.p.c.” CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 71; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2518; CARRATTA A., op. cit.; LUISO F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 605, nonchè in www.judicium.it.; IUORIO M.A., op. cit.; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 20; PAGNI I., op. cit.; CAPPONI B., Manuale, 24. 376 In G.U. 19 giugno 2009, n. 140, suppl. ord. n. 95; in vigore dal 4 luglio 2009. 377 Per le prime applicazioni giurisprudenziali si vedano Trib. Verona, 9 marzo 2010, in Giur. merito 2010, 1857; Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009, in www.judicium.it; Trib. Terni, 6 agosto 2009 (ord.), in www.judicium.it.. 109 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA perché anche in questo caso si è introdotta una misura di carattere patrimoniale, di cui beneficiaria è la controparte, essenzialmente allo scopo di colmare le lacune dell‟esecuzione diretta, dato che la pronuncia, anche qui di competenza del giudice della cognizione 378, è limitata ai casi in cui l‟obbligo di fare o di non fare cui accede abbia carattere infungibile, e quindi non sia suscettibile di essere attuato forzatamente mediante le procedure ordinarie379. Sulle disposizioni speciali l‟entrata in vigore della 378 Cfr. in proposito il capitolo IV, paragrafo 2. Mediante la limitazione agli obblighi infungibili, (sulla questione si rinvia agli autori citati nella nota 53, capitolo I, paragrafo 3., cfr. anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37, 32) si è recepita la soluzione più restrittiva fra quelle proposte nei vari progetti, come rileva CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2519. La limitazione rischia però di non essere tenuta in adeguato conto dalla giurisprudenza, dato che ad esempio Trib. Terni, 6 agosto 2009 (ord.), in www.judicium.it, ha applicato l‟articolo 614 bis c.p.c. ad un ordine di demolizione cautelare, giustificandolo con la natura anticipatoria di questa misura cautelare, che però è un obbligo fungibile. Dal tenore letterale della norma sembrerebbe poi che il requisito dell‟infungibilità sia riferito ai soli obblighi di fare, mentre quelli di non fare parrebbero corredabili da misure coercitive pur se infungibili: accanto a chi rileva che gli ordini di non fare sono però sempre infungibili (cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 1) sembra potersi dire che quella del legislatore sia più un‟imprecisione di redazione che una scelta, dato che, ove si individuasse un obbligo di non fare avente contenuto fungibile, non vi è ragione per cui questo dovrebbe essere “più tutelato” di un obbligo di fare del medesimo carattere. Soddisfatta la condizione dell‟infungibilità della prestazione principale la norma ha poi un campo di applicazione tendenzialmente generale, salva l‟espressa esclusione, nell‟ultima parte del primo comma, “alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all‟articolo 409.” della cui legittimità costituzionale alcuni dubitano in dottrina. Su questo e gli altri problemi che pone questa parte della norma, fra i tanti, cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 3; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 42; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 224; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 101; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in www.judicium.it, 27; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 994; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1556; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1314; PERAGO C. e 379 110 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA norma generale ha perciò delle importanti ricadute, costituendo uno spunto interpretativo utile per la definizione di alcune questioni che le disposizioni del c.p.i. non risolvevano espressamente, oltre ad essere uno strumento utilizzabile in caso di lacuna della normativa speciale, con la consapevolezza che ciò non deve però indurre a integrare con la normativa generale ogni aspetto non espressamente previsto dal c.p.i., giacché ove tali “carenze” siano riconducibili ad una precisa scelta, questa deve prevalere, sulla base del canone lex specialis derogat generali380. Tra le conseguenze della nuova disciplina di rilievo per il diritto industriale vi è innanzitutto l‟ammissibilità, da questo momento, della pronuncia di misure coercitive anche a rafforzamento dell‟inibitoria in materia di concorrenza sleale "semplice"381, nonostante de iure condendo ci MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69, in www.judicium.it, ; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 3; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 2; In merito alla possibile estendibilità dell‟esclusione anche ai rapporti di famiglia cfr. AMADEI D., op. cit., 4; MERLIN E., op. cit., 1557; LUDOVICI G., op. cit., 2. Sulla questione dell‟applicabilità della norma alla mancata conclusione di un contratto definitivo a seguito di contratto preliminare, per la cui ipotesi l‟articolo 2932 c.c. permette già di ottenere una soddisfazione integrale mediante una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti del contratto non concluso, cfr. CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 163; ID., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 741; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2531; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 43; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 320; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 989; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1309; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 203. 380 Sul tema si veda in particolare ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 78; cfr. anche MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 1004. Sul rapporto fra la normativa del codice della proprietà industriale e quella generale del processo civile si era accennato nel paragrafo 3. di questo capitolo, richiamandosi in particolare a SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 174. 381 Che rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della norma. Cfr. ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei 111 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA si auguri comunque che anche tali fattispecie vengano un giorno ricomprese nella disciplina del codice della proprietà industriale, e quindi nell‟ambito della competenza delle sezioni specializzate, oltre che con l‟applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dalla legge speciale, tra cui in particolare quelle previste dagli articoli 124 e 131 c.p.i. 382. Non pare possibile invece giungere a medesime conclusioni rispetto alla possibile applicabilità di questa norma all‟ordine di ritiro dal commercio383, perché non sembra che questo sia un ambito lasciato “scoperto” dalla disciplina industrialistica, la quale sembra invece sul punto, stando alla lettera degli articoli 124 e 131 c.p.i., indicare un‟espressa esclusione, cui non è possibile quindi “derogare” con l‟applicazione della norma generale. Ove anche si riconoscesse a un tale obbligo infatti il carattere di infungibilità – ipotesi che non sembra allo stato potersi sostenere, non essendo a questa assimilabile la mera difficoltà di eseguirlo forzatamente – una tale considerazione dovrebbe ragionevolmente comportare un mutamento di opinione in merito all‟applicabilità degli stessi articoli 124 e 131 c.p.i., in ragione del riconoscimento di una eadem ratio alla base dell‟inibitoria e dell‟ordine di ritiro dal commercio, piuttosto che un‟applicazione analogica dell‟articolo 614 bis c.p.c.: sembra perciò che la questione della pronunciabilità delle misure coercitive all‟ordine di ritiro dal commercio debba risolversi esclusivamente nell‟ambito della disciplina di diritto industriale. provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 262; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1552; BARBUTO M., Le riforme del processo civile del terzo millennio, conversazione tenuta alla "scuola forense", Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università degli studi di Torino in data 23 Settembre 2010, 24; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 5. 382 Si concorda qui con gli interpreti che auspicano l‟unificazione della tutela della proprietà industriale e della concorrenza sleale (oltre che del diritto d‟autore, per il quale è però prevista una disciplina sostanzialmente equivalente), tra questi VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 189. 383 Della questione dell‟applicabilità all‟ordine di ritiro dal commercio delle penalità di mora si è detto nel paragrafo precedente. La possibile applicabilità dell‟articolo 614 bis c.p.c. è suggerita da ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 293. 112 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA 5.1. Conseguenze dell‟introduzione della norma generale sull‟interpretazione della disciplina speciale: la problematica applicabilità dei criteri di quantificazione e del requisito della “non manifesta iniquità”. Le ricadute dell‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. sulla disciplina speciale non si limitano all‟applicazione della norma generale negli ambiti lasciati scoperti dalle disposizioni di diritto industriale, ma sembrano anche, pur se con le dovute cautele, incidere sul piano interpretativo. Tra queste ad esempio l‟esplicitazione del requisito dell‟istanza di parte, che non era espressamente previsto dalle norme del c.p.i. ma era comunque ritenuto necessario dalla dottrina prevalente384; importante è poi la conferma in merito alla natura dell‟istituto, pur essendo oggi la questione meno controversa che in passato anche fra la dottrina di diritto industriale, rispetto alla quale comunque rinnovate certezze sembrano derivare dalla pacifica considerazione degli interpreti processual-civilisti in termini di misura coercitiva e non di liquidazione anticipata di danni futuri385. L‟enigmatico riferimento al danno fra criteri di quantificazione di cui al comma 2 rischia però di costituire un elemento di confusione, in quanto si pone in contrasto sul piano logico rispetto alla funzione dissuasiva 384 Come nota infatti MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181, la precisazione di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. è “forse superflua”. Per i riferimenti dottrinali sul tema si veda il paragrafo 1. del capitolo IV. 385 La dottrina è sostanzialmente concorde sul punto, cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 20; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 42; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 223; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 92; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1; CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 741; ID., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2515; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 967; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 201; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 4; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 23. 113 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA cui l‟istituto è preordinato386: esso infatti risulta in grado di incidere sulla volontà del destinatario, nel senso di indurlo a desistere dalla continuazione dell‟illecito, solo quando la prosecuzione delle violazioni risulterebbe per lui non conveniente, e quindi il giudice dovrebbe fissare le penali in un ammontare che sia prima di tutto adeguato al perseguimento di questo intento. L‟introduzione di valutazioni in merito al “danno quantificato o prevedibile”, e pure il riferimento a “ogni circostanza utile”, rischiano invece di sfumare i confini fra le penalità di mora e il risarcimento del danno, ed introducono elementi che possono condurre il giudice a quantificare la misura in un ammontare che non risulti poi adatto a esercitare una sufficiente pressione psicologica. Parte della dottrina manifesta inoltre dubbi anche in merito alla stessa capacità orientativa di questi criteri nell‟attività di quantificazione del giudice387. Per questi motivi 386 Cfr. BOVE. M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7, che nota infatti l‟ambiguità dell‟elemento del danno rispetto alla natura compulsoria e non risarcitoria dell‟istituto; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 423. La confusione è chiaramente evidenziata da LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 398 e 403, che, con riferimento all‟applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c., ritiene che l‟accoglibilità della domanda riconvenzionale di restituzione dell‟importo versato a titolo di astreintes, sull‟assunto dell‟eccedenza rispetto al danno patito dal creditore, debba essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice; purchè non consideri integralmente il valore dell‟astreinte versata al fine di procedere a valutazioni e restituzioni. Secondo MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 971, tali criteri evidenziano che la somma dovuta ex 614 bis c.p.c. non è una sanzione, né una forma di risarcimento del danno. MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1554, ritiene invece non ammissibile il cumulo fra le misure coercitive e il risarcimento del danno per equivalente in riferimento alle violazioni future, nonostante la ragione addotta sia essenzialmente di ordine pratico, ossia l‟inopportunità e la dispendiosità dello svolgimento di un‟istruttoria sul danno per equivalente sommata all‟impegno richiesto per determinare con equilibrio la misura della sanzione pecuniaria e per verificarne la sussistenza dei presupposti. Critici anche PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1313; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 472; PROTO PISANI A., La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V, 223, che parla di elusione del “problema gravissimo, già postosi e poi risolto in Francia, relativo al se le somme dovute a titolo di misura coercitiva si sommano o no con quelle dovute a titolo di risarcimento del danno”. 387 Criticano in particolare l‟eccessiva genericità dei criteri, oltre alla mancanza di una cornice edittale, elementi che difficilmente contribuiscono a contenere la discrezionalità del giudice, AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione 114 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA dunque non sembra che sia opportuna l‟introduzione di un tale elemento di incertezza nella determinazione del quantum della misura coercitiva da parte del giudice di diritto industriale, la quale resta adeguatamente limitata dal principio di proporzionalità di cui all‟articolo 124, comma 6, c.p.i., oltre che dalla ratio stessa dell‟istituto388. Dubbia è anche la questione della possibile applicazione di un altro elemento che non è presente nel codice della proprietà industriale, né nella legge sul diritto d‟autore, ossia il requisito della “non manifesta iniquità”. Questo è stato introdotto nella formulazione dell‟articolo 614 bis c.p.c. allo scopo di porre un limite, assieme alla necessità dell‟istanza di parte, all‟arbitrio del giudice nella decisione se concedere o meno la misura; diversamente da quanto accade per la pronuncia delle penalità di mora industrialistiche, che la lettera della norma rimette alla discrezionalità del giudice389. La trasposizione di un tale elemento sembrerebbe non potersi degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 5; BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7, che aggiunge, riguardo al criterio della “natura della prestazione”, che questo è improprio, poiché rileva semmai in ordine alla concessione, più che nella quantificazione; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1558; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 91; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 199, che nota come la necessità di un‟adeguata motivazione sia qui particolarmente evidente; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31. Fra i meno critici CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2537, che però giustifica la genericità dei criteri proprio con “la necessità di riconoscere al giudice un certo margine di discrezionalità, fondamentale per poter predisporre una misura che risulti davvero adeguata al caso concreto” (il che, secondo l‟autore, spiegherebbe anche la mancanza di una cornice edittale). Egli aggiunge poi che nella prima versione del d.d.l. era indicato il riferimento anche alle “condizioni personali e patrimoniali delle parti”, eliminato in seconda lettura al Senato, le quali comunque rivestono particolare importanza e la cui considerazione può ricomprendersi fra le “altre circostanze utili”; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 509; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 103; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 534; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182, secondo cui sono i criteri più logici, nonostante l‟inevitabile spazio che lasciano alla discrezionalità del giudice. Secondo invece ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, dall‟articolo 614 bis “potranno essere tratte utili indicazioni per la quantificazione della misura” nel diritto industriale. 388 Come si vedrà nel paragrafo 3.1. del capitolo IV. 389 In base all‟articolo 614 bis c.p.c. infatti “Il giudice, salvo che ciò sia 115 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA dire legittima nemmeno in questo caso, poiché la formulazione della disposizione sembra ancora una volta esprimere una precisa intenzione. Non pare poi nemmeno che l‟obbiettivo che prefissato dal legislatore del 2009 con la previsione di questo requisito (quello di limitare la discrezionalità del giudice) sia stato efficacemente conseguito: il limite della “non manifesta iniquità” è infatti oggetto di critiche da gran parte della dottrina che si è occupata del tema, a causa della formulazione troppo vaga e priva di efficacia selettiva, dalla quale non sembrano potersi trarre elementi chiari di cui il giudice dovrebbe tenere conto ai fini dell‟accoglimento dell‟istanza390. manifestamente iniquo, fissa…”. Mentre ai sensi degli articoli 124 e 131 c.p.i. invece, “Pronunciando l‟inibitoria, il giudice può fissare…”. Alla discrezionalità di cui il giudice dispone nella concessione della misura, che traspare dall‟utilizzo di questa forma verbale, non può porre argini il principio di proporzionalità, che concerne la determinazione del quantum, e non del se, della misura. Sulla discrezionalità nella concessione della penalità di mora si rinvia al paragrafo 2.1. del capitolo IV. 390 Dubitano che un requisito di tale genericità possa limitare l‟arbitrio del giudice BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4, secondo cui soltanto l‟evoluzione giurisprudenziale potrà riempirla di contenuto; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 224, secondo cui il giudice trova l‟unico limite nell‟obbligo di motivazione; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in www.judicium.it, 27; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 417, che prospetta un dubbio di legittimità costituzionale ex art. 111 Cost. rispetto all‟eccessiva discrezionalità che il requisito lascia al giudice. Secondo LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239, si è in presenza di una “norma vuota, che rischia di alterare i rapporti fra diritto sostanziale e processo, laddove nega la tutela esecutiva nei confronti di un obbligo inadempiuto, come tale previsto dal diritto sostanziale”; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1558; PROTO PISANI A., La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V, 223; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 91; SASSANI B. e TISCINI R., Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69, in www.judicium.it; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it, 8; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com. Apprezza invece il criterio MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182, aggiungendo che sulla sua valutazione “la legge attribuisce ampi poteri discrezionali imperniati sul criterio di obbiettiva impossibilità di adempiere anche per ragioni di solidarietà umana e sociale”; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1313, invece lo ritiene “di difficile comprensione, a meno che non si sia voluto bilanciare, in questo modo, l‟apertura che la norma offre al creditore della prestazione, con un monito al giudice di 116 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA Bisognerà vedere se e come la giurisprudenza interpreterà questo requisito per potersi più adeguatamente esprimere rispetto alla sua attitudine a limitare effettivamente l‟arbitrio dell‟organo giudicante nel processo civile, cosa che per il momento non può certo affermarsi pianamente, nonostante vi siano stati dei tentativi in dottrina di riempire di contenuto questo requisito, con risultati anche in parte apprezzabili, i quali comunque non sembrano spendibili nell‟ambito del diritto industriale391. E questo non fa che avallare, tener conto dei rischi dell‟iniquità in concreto che la misura può produrre sul debitore, a seconda delle caratteristiche della fattispecie che si abbia di fronte”. 391 Tra i tentativi della dottrina l‟istanza sarebbe manifestamente iniqua laddove vi fosse la possibilità di ottenere la medesima utilità per altre vie, come nel caso dell‟applicazione dell‟articolo 2932 c.c. (sull‟applicabilità dell‟articolo 614 bis c.p.c. ad una tale ipotesi si rinvia alla dottrina citata nella nota 379 di questo paragrafo): a prescindere che ad tale conclusione potrebbe forse giungersi senza bisogno di riferirsi all‟iniquità, considerando il requisito dell‟infungibilità come impossibilità di ottenere la soddisfazione del diritto “con qualunque altro mezzo”, una tale ipotesi non può comunque verificarsi nel diritto industriale, in cui le penalità di mora sono testualmente connesse all‟inibitoria, per cui non esistono altri mezzi che ne garantiscano l‟attuazione. Un‟altra ipotesi di manifesta iniquità sussisterebbe laddove le obbligazioni oggetto del provvedimento avessero natura strettamente personale: oltre a non essere certamente il caso dell‟inibitoria dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, sembra comunque aver ragione chi osserva che se tali rapporti possono essere dedotti in obbligazione, ed anche ordinati dal giudice, non si vede perché a questo punto non si possa garantirne l‟attuazione mediante le astreintes. Un altro criterio si trae da quello usato dalle corti angloamericane nella scelta fra risarcimento per equivalente o in forma specifica, l‟ultimo dei quali viene escluso quando troppo oneroso per il debitore senza apportare vantaggi sensibili al creditore: anche in questo caso si presuppone che però vi siano più possibili strade che permettano di ottenere il medesimo risultato, cosa che non accade nel caso dell‟inibitoria. Su questi ed altri tentativi comunque cfr. BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 43; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 97; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 2, ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2526, il quale, pur nella consapevolezza che la manifesta iniquità attiene alla concessione e non alla quantificazione, ritiene difficile che la misura possa essere considerata in sé “manifestamente iniqua”. Più probabilmente potrà farsi questione dell‟iniquità nella quantificazione, la quale però è operata dal giudice e non dalla parte; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 531, ricomprende fra queste anche l‟ipotesi in cui il danno possa essere tenuissimo, oppure perfino creare un vantaggio. Secondo GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323, l‟istituto dovrebbe essere riservato a fattispecie limitatissime, in cui vi sia una pressione intollerabile sulla libertà personale dell‟obbligato; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in 117 III - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA sotto il punto di vista dell‟opportunità, la diffidenza che già sotto il profilo della legittimità si è mostrata verso la trasposizione di questo elemento alla concessione delle penalità di mora di diritto industriale. Fra gli aspetti di maggior interesse per il diritto della proprietà industriale e intellettuale sembra invece collocarsi l‟espressa considerazione del provvedimento che fissa la misura come “provvedimento di condanna” che “costituisce titolo esecutivo”, così apparentemente risolvendo i dubbi della dottrina in merito al momento di efficacia del provvedimento di accoglimento dell‟inibitoria e delle penalità di mora. I maggiori problemi interpretativi discendono dal raccordo della disciplina generale dell‟esecuzione rispetto alla previsione di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., secondo cui “Sulle contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.”. Può iniziare ad anticiparsi che anche in questo caso la norma speciale sembra dover prevalere, ma il tema merita più approfondite considerazioni, costituendo probabilmente una delle questioni più problematiche fra quelle che l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. pone, di conseguenza è preferibile che di questa si tratti più compiutamente in una sede apposita, quale il capitolo dedicato alla fase esecutiva392. Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198, aggiunge l‟ipotesi in cui l‟adempimento della condanna implichi il fatto del terzo; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, ritiene che sia una “clausola di chiusura, laddove, per esempio la legge preveda già altri tipi di sanzioni coercitive” (quali ad esempio le penalità di mora ex artt. 124 e 131 c.p.i.); CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 32. 392 Si rinvia quindi al capitolo V, ove anche riferimenti a dottrina e giurisprudenza. 118 IV – CAPITOLO QUARTO PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE Sommario: 1. L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva. - 1.1. Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una misura esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione. - 2. Conseguenze della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal giudice della cognizione. – 2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al risarcimento dei danni e la (dubbia) operatività del requisito del pericolo di ripetizione dell‟illecito. - 3. La determinazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità applicative delle astreintes. 3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio di proporzionalità. 1. L‟istanza di parte: legittimazione attiva e passiva. Pur non espressamente richiesta dalle disposizioni del codice della proprietà industriale, né dalla legge sul diritto d‟autore, la dottrina ritiene che per la concessione delle penalità di mora sia necessaria, in ossequio al principio della domanda, un‟istanza di parte393 - diversamente da quanto 393 Tale principio si ricava in via generale dagli articoli 2907 c.c. (“Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l‟autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d‟ufficio”), 99 c.p.c. (“Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”) e 112 c.p.c. (“Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d‟ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”). Si rinvia in proposito a LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 135. Il requisito è espressamente previsto nell‟articolo 614 bis c.p.c., come si è anticipato nel capitolo III, paragrafo 5.1.; cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 5 e 6; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 101; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2526, 2534 e 2536; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4; 119 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE prevede la legislazione francese394 - in cui si richiedano sia l‟inibitoria che le misure accessorie, poiché queste, costituendo una misura autonoma, devono essere richieste e previste specificamente395. La legittimazione attiva alla proposizione della domanda di contraffazione, con annessa la richiesta di inibitoria, spetta sia al titolare dei BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507(506); DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533 e 534; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 417; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504. 394 Secondo la quale le misure sono pronunciabili anche d‟ufficio. Cfr. il capitolo II, paragrafo 1.2. 395 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311 e 520; SPOLIDORO M.S., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 28; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 608; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1315; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51. Cfr. anche CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2536, che rileva il silenzio del legislatore in merito alla forma dell‟istanza, e ne deduce una sostanziale libertà di formulazione, anche oralmente in udienza, non essendo richiesta la redazione di un apposito atto. Il che non sembra ammissibile qualora si aderisca alla tesi che vede nella pronuncia dell‟astreinte una pronuncia di merito, la cui domanda deve essere inserita nell‟atto di citazione. Cfr. sul punto il paragrafo seguente. 120 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE diritti di privativa nascenti dal titolo di proprietà industriale, sia al licenziatario con esclusiva che esercita i diritti di sfruttamento economico della privativa, il quale è legittimato a perseguire in nome proprio gli atti di contraffazione che incidono sul rapporto di interessi che lo lega al licenziante396. I due soggetti però non diventano creditori solidali rispetto alle obbligazioni derivanti dalla contraffazione, dato che la solidarietà attiva non si presume, a differenza della solidarietà passiva, ma deve essere prevista dalla legge o da uno specifico accordo delle parti, secondo il disposto dell‟articolo 1292 del codice civile397. Per quanto riguarda invece la materia di diritto d‟autore, nonostante dalla lettura dell‟articolo 163 l.a. l‟unico legittimato alla richiesta dell‟inibitoria sembri essere il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera398, l‟articolo 168 della stessa legge estende la legittimazione anche al titolare del diritto morale399, mentre da un‟interpretazione della normativa interna conforme al dettato dell‟accordo TRIPs si trae l‟estensione anche ai titolari dei diritti connessi400. Rispetto alle fattispecie di concorrenza sleale infine legittimato 396 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559, che nota che l‟estensione della legittimazione attiva al licenziatario è prevista anche dall‟articolo 4 della direttiva enforcement; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 503, il quale aggiunge che “riguardo al licenziatario senza esclusiva la legittimazione è a volte contestata, ma prevalentemente ammessa (in alcuni sistemi stranieri è senz‟altro negata) ma è certo che egli possa intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal titolare. Analogo intervento sembra consentito (in materia di marchi) al distributore”. Cfr. anche SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 1, secondo cui “l‟inibitoria può anche essere richiesta da terzi concorrenti per fronteggiare pratiche anticompetitive il loro danno attuate dal titolare della privativa o comunque da chiunque abusi di prerogative eccedenti la portata dei suoi diritti”. 397 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559. 398 Di questa opinione era ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 866, che aggiungeva che “l‟autore può sempre intervenire nel giudizio a tutela dei suoi interessi, quand‟anche abbia ceduto il suo diritto (si da essere allora legittimato attivo il cessionario)”. 399 Disponendo che “Nei giudizi concernenti l‟esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente [n.d.r. e quindi anche l‟articolo 163], salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.”. 400 La questione della legittimazione attiva in materia di diritto d‟autore è ampiamente sviluppata da MAYR C.E., Le penalità di mora nel diritto d‟autore, in Contratto e impresa, CEDAM, Padova 2001, 381, il quale in particolare riconosce la problematicità del tema della legittimazione del titolare del diritto connesso, perché la giurisprudenza esclude l‟applicazione della disciplina di cui agli articoli 156 ss. al caso di 121 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE è anzitutto il titolare dell‟azienda, cioè colui sotto il cui nome viene gestita, che ne sia proprietario o titolare di un diritto di godimento (ad esempio usufruttuario o affittuario), cui si aggiunge chiunque abbia un interesse immediato alle sorti dell‟azienda e della sua produttività401. La direttiva enforcement annovera poi fra i soggetti legittimati anche le organizzazioni professionali di gestione dei diritti e difesa degli interessi collettivi o individuali402. Tra i soggetti legittimati passivamente vi è innanzitutto il soggetto che ha compiuto l‟atto illecito, mediante la propria attività oppure anche servendosi dell‟attività di dipendenti o collaboratori403; e anche, solidalmente, tutti i soggetti che abbiano partecipato alla catena produttiva o distributiva della merce contraffatta404; nonché l‟imprenditore nel cui violazione di questi diritti, anche se vi sono pronunce che ne concedono i provvedimenti cautelari richiamando gli articoli 161 ss. l.a. e l‟articolo 700 c.p.c.; la dottrina afferma invece che le sanzioni a tutela del diritto d‟autore dovrebbero estendersi ai diritti connessi, perché spesso sono conferiti ai titolari di veri e propri diritti di utilizzazione economica dell‟opera. L‟autore osserva che in passato la questione non era di grande rilevanza pratica, per il possibile utilizzo dell‟articolo 700 c.p.c., ma dopo l‟accordo TRIPs e l‟introduzione delle penalità di mora le disparità di tutela sarebbero potute essere rilevanti. L‟accordo però disciplina anche i diritti connessi, e quindi i titolari di questi devono poter usufruire degli strumenti processuali in esso previsti per assicurare l‟effettività della tutela, con la conseguenza che anche in questi casi deve ritenersi possibile richiedere l‟inibitoria e le penalità di mora. 401 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 258. 402 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 559. Nello stesso senso era del resto anche la prevalente giurisprudenza del periodo precedente, appoggiata in dottrina da MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 258; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 169. Sulla legittimazione attiva precisa infine CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2534, pur se con riferimento all‟articolo 614 bis c.p.c., che la richiesta potrà provenire sia dall‟attore che dal convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, e pure dagli eventuali terzi intervenienti o chiamati ai quali tale attività processuale non sia preclusa. 403 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 261, che aggiunge che il titolare dell‟azienda è anche responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti commessi dai suoi dipendenti nell‟esercizio dell‟attività aziendale, applicando analogicamente l‟articolo 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e committenti. 404 Si vedano RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 95, che ricomprende i distributori, importatori, esportatori e fornitori del bene protetto, offerto in violazione dell‟altrui privativa; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 560, che indica esemplificativamente il fabbricante, il commerciante, l‟utilizzatore a scopo di lucro, ed anche i fornitori di pezzi o mezzi non brevettati, o comunque caduti nel pubblico dominio, scientemente destinati a 122 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE interesse l‟atto illecito è stato compiuto405. Rimangono esclusi il dipendente mero esecutore materiale dell‟atto antigiuridico, purché sia privo di funzioni direttive e potere decisionale, ed abbia quindi agito nell‟esclusivo adempimento di istruzioni superiori406; oltre al mero utilizzatore privato, sulla base del disposto dell‟articolo 124 comma 6 del codice della proprietà industriale, per il quale in origine era richiesta anche la buonafede, ma poi il requisito è venuto meno con la stesura del d.lgs. n. 30/2005407. Con l‟attuazione della direttiva enforcement si è poi esteso l‟ambito dei legittimati passivi a tutti gli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare 408: terzi che li impieghino per violare l‟altrui privativa; dubitativo invece nel riconoscere una responsabilità della società capogruppo per concorso nella contraffazione compiuta dalla società figlia le cui scelte operative di mercato siano state influenzate dalla sua direzione unitaria. L‟autore aggiunge che la responsabilità solidale passiva, che si trae dall‟articolo 1294 del codice civile, prescinde dai rapporti di complicità o cooperazione colposa, i quali varranno eventualmente nelle azioni di regresso per la graduazione interna della responsabilità e dei danni; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2005, 504. 405 Cfr. ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255. 406 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 264. 407 Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 32. Sul requisito della buonafede, nel vigore della precedente disciplina, si vedano ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 633; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 313. 408 Cfr. FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 351; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 95; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 37 e 40, secondo cui il destinatario deve avere la concreta possibilità di intervenire sugli intermediari; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 5; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181, secondo cui il contraffattore paga per il non adempimento degli ausiliari, a patto che siano stati parti del giudizio; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 606; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 123 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE probabilmente il legislatore comunitario ha inteso riferirsi a soggetti quali i service providers, disciplinati negli artt. 5 § 1, e 8 § 3, della direttiva 2001/29 («sull‟armonizzazione di taluni aspetti del diritto d‟autore e dei diritti connessi alla società dell‟informazione») e negli artt. 12 § 3, 13 § 2, e 14 § 3, della direttiva 2001/31 («relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell‟informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»); oppure ai soggetti organizzatori di fiere, soggetti comunque che non siano anch‟essi commercianti delle cose prodotte in violazione, o che abbiano comunque concorso nell‟illecito, poiché essi sono già sanzionati in quanto contraffattori a loro volta (essendo ricompresi nella disposizione generale di cui alla prima parte della lettera a), del § 1, dell‟articolo 9 della direttiva, che fa riferimento a “the alleged infringer”, quindi generalmente al “presunto autore della violazione”) 409. E‟ necessario in ogni caso che questi soggetti abbiano partecipato al procedimento, in base all‟espresso disposto dell‟articolo 124 comma 1 c.p.i.410; riferimento che non è invece presente nell‟articolo 131 c.p.i. dedicato alla inibitoria cautelare: forse il legislatore ha eliminato un tale riferimento con il proposito di non creare dubbi in merito all‟applicabilità della norma ai soggetti che siano solo “future parti” del giudizio, nel caso in cui l‟inibitoria cautelare sia pronunciata ante causam. Non sembra 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 32. 409 Cfr. RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 95; AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 37 e 40, il quale nota che “si tratta di previsione che probabilmente non aggiunge molto a quanto previsto dalla legge vigente sulla responsabilità dei service provider”; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 6; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, precisa che ragionevolmente si può ritenere che potrà essere vietato ai terzi di offrire ulteriormente i propri servizi al responsabile della violazione; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 29 e 32. 410 Diversamente dal sequestro e la descrizione, che sulla base dell‟articolo 130, comma 4 c.p.i., possono concernere “oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso”. Osserva in proposito FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 540, che “ancorchè l‟inibitoria potrebbe essere eseguita, da un punto di vista fenomenologico, anche nei confronti di terzi non identificati nel ricorso con riferimento ad oggetti ai quali sicuramente il ricorso si riferisce (per esempio terzi aventi causa che facciano uso industriale del dispositivo fabbricato in contraffazione del brevetto dal soggetto colpito dal provvedimento cautelare), tale possibilità è esclusa proprio per il fatto che la misura dell‟inibitoria è autonoma e non coinvolta in quelle “disposizioni comuni” dell‟art. 130 che si riferiscono unicamente alla descrizione e al sequestro. Il mancato coinvolgimento di terzi nella esecuzione dell‟inibitoria ne favorisce ovviamente la “stabilizzazione”. 124 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE comunque che una tale omissione possa giustificare un diverso trattamento per le due ipotesi, perché per estendere l‟applicabilità dell‟inibitoria a soggetti che non sono stati parte del giudizio, “il legislatore avrebbe dovuto derogare espressamente all‟articolo 111 del codice di procedura civile, approntando anche gli strumenti per dare esecuzione all‟ordine del giudice”411. 1.1. Domanda diretta a ottenere una pronuncia di merito o una misura esecutiva? Ricadute sui termini per la proposizione. Sulla sottoposizione dell‟istanza a termini di preclusione non vi è uniformità di vedute fra gli interpreti412, perché le soluzioni sono diverse a seconda che si consideri la domanda come diretta a ottenere una pronuncia di merito oppure una tutela esecutiva. Una parte della dottrina desume infatti dal requisito dell‟istanza di parte e dal riferimento al titolo esecutivo, contenuti nell‟articolo 614 bis c.p.c., che quella avente ad oggetto le penalità di mora sia a tutti gli effetti una domanda di condanna, idonea al giudicato413, la quale sottende un vero e proprio diritto di credito avente ad 411 La notazione è di AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40, con riferimento alla questione dei possibili destinatari dell‟ordine di ritiro dal commercio, ma è spendibile per tutte le ipotesi di estensione dell‟efficacia a soggetti che non abbiano partecipato al processo. Cfr. anche SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 6; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 181, secondo cui forse a diversa conclusione può giungersi con riferimento all‟ordine di ritiro dal commercio cautelare, il quale sostanzialmente equivale al sequestro cautelare, che è consentito anche verso terzi, (come già evidenziato nella nota precedente), il che però non rileva nel nostro discorso, non essendo questo corredabile autonomamente da penalità di mora, come si è detto nel paragrafo 4. del capitolo III. 412 Prevalentemente ci si riferisce alla dottrina che si è occupata dell‟articolo 614 bis c.p.c., ma le considerazioni sembrano spendibili anche rispetto alle penalità di mora disciplinate dal codice della proprietà industriale e dalla legge sul diritto d‟autore. 413 Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 9; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6. Ritengono la pronuncia idonea al giudicato pur non integrando un capo autonomo di domanda BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 513; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533. Altra dottrina sull‟idoneità al giudicato della pronuncia è riportata da CONSOLO C., 125 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE oggetto il pagamento di somme di denaro che risulteranno dovute nel caso di avveramento della condizione. Da questa impostazione deriva la subordinazione ai termini di preclusione generalmente previsti per le domande di merito, il che comporta che l‟istanza debba necessariamente essere contenuta nell‟atto di citazione o nella comparsa di risposta, e che questa non sia proponibile per la prima volta in appello (né tanto meno in Cassazione), salva comunque la possibilità di richiederla in un autonomo giudizio di cognizione, separato da quello pregiudiziale 414. A diverse conclusioni giunge invece chi ritiene che non ci si trovi in presenza di una vera e propria domanda, diretta all‟ottenimento di un‟ulteriore tutela di merito, bensì alla richiesta di uno strumento esecutivo - in linea con la collocazione dell‟articolo 614 bis c.p.c.415 - anche se pronunciato dal giudice della cognizione, finalizzato a veder adempiuta in forma specifica la prestazione dedotta in giudizio; il che da luogo ad una pronuncia quindi di contenuto meramente processuale, anche se a fianco di un provvedimento di Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2539. 414 Propende per la classificazione quali pronunce di merito, anticipabili in via cautelare e subordinate al principio della domanda, negando che le penalità di mora svolgano una funzione ancillare rispetto all‟inibitoria, essendo al contrario dirette in via principale alla prevenzione dell‟illecito, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 78 e 119; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; ID., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. In merito all‟articolo 614 bis c.p.c. cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 4 e 10; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 198; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, parla di “diritto soggettivo sostanziale pieno, meritevole della tutela di cui all‟art. 24 Cost. e soggetto alle sue regole”, CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504. Più vago CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 95; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2, secondo cui “la domanda, avendo ad oggetto la pronuncia di una ulteriore misura insieme al provvedimento di condanna principale, dovrà intervenire – evidentemente – prima che venga pronunciato questo provvedimento e nel rispetto delle preclusioni previste dalla disciplina processuale applicabile per la pronuncia di detto provvedimento”. 415 Nel titolo IV, concernente l‟esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare, e quindi fra le norme dedicate all‟esecuzione. 126 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE merito, perché non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e quindi un oggetto del giudizio contenzioso) ma fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine meramente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale. Da questa qualificazione si desume la possibilità di proporre la “domanda” fino alla rimessione in decisione della controversia, e quindi anche in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla richiedibilità per la prima volta in appello (e anche, secondo alcuni, in Cassazione) o in fase di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.416; specularmente la domanda si ritiene non proponibile in un autonomo giudizio, e la pronuncia inidonea al giudicato sostanziale, nonché sottoposta a un sindacato di rito in sede di impugnazione, con cognizione piena anche della Corte di cassazione417. 416 Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 236, il quale aggiunge che il fatto che produca conseguenze pecuniarie non è decisivo, perché la pronuncia sulle spese o i danni processuali non sono certo misure di merito; l‟autore dunque ritiene che quella parte di sentenza sia un provvedimento di rito; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2534, secondo cui però in fase cautelare l‟istanza dovrà essere inserita nel ricorso introduttivo. Inoltre, nel condividere la tesi della pronunciabilità per la prima volta in fase di appello, egli precisa che la richiesta di applicazione dell‟astreinte mai in precedenza formulata potrà proporsi solo se la sentenza sia già stata impugnata per altri motivi, non sussistendo altrimenti un sufficiente interesse ad impugnare, a causa della mancata adduzione di motivi di censura riguardo alla sentenza. L‟autore esclude inoltre la richiedibilità per la prima volta in Cassazione, dato il suo ruolo di giudice di sola legittimità (mentre non esclude la ricorribilità della decisione assunta al riguardo dal giudice di appello); BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it. 6; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 2. A conclusioni parzialmente diverse giunge MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549, pur condividendo l‟idea che la domanda avente ad oggetto la pronuncia delle astreintes non sia una vera domanda giudiziale e dia luogo ad una pronuncia di rito, il che dovrebbe comportarne la proponibilità anche oltre il termine di preclusione delle domande nuove. Date però le autonome esigenze di trattazione ed istruttoria che la misura ex art. 614 bis c.p.c. pone, ritiene essere soluzione più liberale la considerazione di questa quale modifica della domanda di base già proposta, ammissibile nei limiti temporali di cui ai commi 5 e 6 dell‟articolo 183 c.p.c.. 417 Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 6. Cfr. sul tema CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di 127 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE Le radicali differenze di opinione evidenziano l‟ambiguità di questo istituto, che da un certo angolo prospettico segue all‟accertamento di un illecito, come tutte le pronunce di merito, e mediante cui si richiede l‟imposizione alla controparte del pagamento di una somma di denaro, in perfetta sintonia con lo schema dell‟azione di condanna. Il quadro non è però in questo modo evidentemente completo, poiché fra l‟accertamento dell‟illecito e la fissazione delle penalità di mora si inserisce, quale elemento imprescindibile, l‟inibitoria, ed è questa che viene pronunciata a seguito dell‟accertamento di un illecito, ed è solo in ragione della pronuncia di questa, e con l‟unica finalità di garantirne l‟attuazione, che sono pronunciate le penalità di mora. Queste perseguono quindi uno scopo di tipo esecutivo, ma ciò non basta per concludere che ci si trovi di fronte ad una sanzione esecutiva418: se si analizza il meccanismo di funzionamento delle penalità di mora infatti si può notare che la loro “attivazione”, pur se ricollegata all‟inadempimento del provvedimento avente ad oggetto l‟inibitoria, non da luogo alla messa in moto dell‟apparato giudiziario, affinché operi direttamente sui beni del debitore per ottenere l‟attuazione coattiva della sanzione. Diversamente comporta, come ogni ipotesi di condanna in futuro, l‟esigibilità dell‟obbligo di pagare una somma di denaro, di ammontare prestabilito, in capo al destinatario della sanzione e a favore del beneficiario, senza che nessuna attività “esecutiva” sia stata ancora posta in essere419: questo obbligo potrebbe essere infatti anche procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2539. Peculiari poi le posizioni di BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 507; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533, i quali ritengono che la misura sia accessoria e dipendente dalla domanda principale, non integrando un capo autonomo di domanda e non essendo quindi soggetta alle preclusioni per le domande nuove; però d‟altra parte “sul capo di condanna alla pena privata si forma il giudicato”. 418 Anche fra la dottrina francese del resto l‟opinione di chi considerava l‟istituto une voie d‟exécution si ritiene ormai “definitivamente superata”. Cfr. CAPPONI B., Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ., 1999, II, 163, pur ammettendo che la misura funzionalmente possa ritenersi assimilabile alle misure esecutive; VULLO E., L‟esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea, in Riv. dir. proc. 2004, 746; DE STEFANO F. e CHALOPIN A.M., Le astreintes nell‟elaborazione della giurisprudenza francese in vista della loro introduzione nel diritto italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 40; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 521, in cui si osserva che l‟astreinte non è una misura di esecuzione, dando anzi luogo a sua volta, quando viene liquidata, ad un ulteriore titolo esecutivo verso il debitore dell‟obbligazione principale. Si rinvia sul tema al capitolo II, paragrafo 1., nota 104. 419 Pertanto la misura può definirsi una sanzione, ma non una sanzione esecutiva, stando alla distinzione chiaramente delineata da LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 192, fra il concetto generale di sanzione, quale misura stabilita dal diritto come conseguenza del fatto illecito, e il suo 128 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE spontaneamente adempiuto, e nessun procedimento esecutivo avrebbe allora luogo; anche mantenendo l‟inadempimento alla domanda principale, la quale, data la sua infungibilità, non può essere di per sé oggetto di esecuzione forzata. Nel caso invece non venga spontaneamente adempiuto pure l‟obbligo di pagamento delle astreintes allora si potrà, pur senza esserne obbligati, adire il giudice dell‟esecuzione (costituendo il provvedimento di condanna un titolo esecutivo420) affinché si dia inizio, solo in questo momento, ad un procedimento esecutivo per ottenere l‟attuazione coattiva del credito, mediante in particolare le procedure espropriative. Pur se lo scopo perseguito è quindi analogo a quello delle misure esecutive, in quanto l‟istituto è diretto ad ottenere l‟attuazione di un provvedimento di merito, sembra comunque che non si possa prescindere dagli effetti che la misura concretamente produce, al fine di qualificarla come di merito o avente ad oggetto una misura esecutiva, e sotto questo punto di vista la misura non può che considerarsi nell‟alveo delle pronunce di merito. Di questa misura però, in un certo senso funzionalmente esecutiva, ma strutturalmente di merito, la particolare dipendenza dalla domanda principale può forse costituire la chiave di volta per giustificare alcune delle conclusioni, diverse rispetto alla disciplina generale propria delle domande di merito, proposte dalla parte della dottrina a favore della natura esecutiva: la condanna avente ad oggetto le misure compulsorie infatti si trova in rapporto di “accessorietà” rispetto alla pronuncia inibitoria421, e per di più l‟accoglimento della domanda non richiede alcun accertamento ulteriore sottoinsieme costituito dalle sanzioni esecutive, ossia quelle che procurano il soddisfacimento coattivo del diritto del creditore mediante l‟esercizio del potere degli organi giurisdizionali, i quali pervengono allo scopo prescindendo dalla buona volontà e dalla collaborazione del debitore. Sul concetto di sanzione si rinvia al pensiero di Kelsen, analizzato e commentato da NINO C.S., Introduzione all‟analisi del diritto, GIAPPICHELLI, Torino, 1996, 149. 420 Ricollega questa previsione alla idoneità al giudicato, e quindi al carattere di merito della pronuncia AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 9. 421 Sulla definizione di accessorietà si vedano BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 351; LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 184, secondo cui essa ricorre quando “un‟azione (accessoria) è dipendente per il titolo dall‟altra (principale) in tal guisa che la decisione sulla prima dipenda dalla decisione sulla seconda”. Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 6, che parla di “rapporto di chiara pregiudizialità sostanziale” fra la condanna alla prestazione principale e la misura coercitiva; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 32; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I. In giurisprudenza Trib. Roma, 22 gennaio 2008, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5262, che non ammette la pronuncia delle penalità di mora se non è stata formulata alcuna specifica domanda di inibitoria. 129 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE rispetto a quelli necessari per emettere la condanna principale422: una volta accolta l‟istanza di inibitoria infatti la misura è concessa o negata esclusivamente sulla base della decisione discrezionale del giudice. Per questo motivo sembrerebbe ragionevole estendersene la proponibilità anche ad un momento successivo rispetto all‟atto di citazione, come del resto accade anche in Francia423: potrebbe infatti considerarsi una sorta di modifica della domanda principale, come tale proponibile anche nell‟udienza di cui all‟articolo 183 c.p.c., ai sensi dell‟ultima parte del quinto comma dell‟articolo stesso424. Una tale modifica potrebbe allora anche ammettersi per la prima volta in appello, e si potrebbe forse arrivare a ritenere pronunciabile la misura anche dalla Corte di cassazione, nel caso in cui questa decida nel merito ex articolo 384 comma 2, seconda parte, c.p.c., quando accoglie il ricorso enunciando un principio di diritto e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. D‟altro canto, sempre in ragione della stretta connessione al provvedimento di condanna alla prestazione principale, evidenziata anche dalle formulazioni delle norme di riferimento425, sembra non essere possibile la proposizione in un autonomo giudizio di una domanda avente ad oggetto esclusivamente le penalità di mora, con lo scopo di dotare delle misure coercitive un‟inibitoria resa in un altro giudizio426. 422 Osserva infatti RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 91, che il provvedimento di inibitoria è il principale – se non necessariamente l‟unico – presupposto della comminatoria. Riguardo all‟articolo 614 bis c.p.c. si osserva che il giudice deve invece valutare l‟infungibilità della prestazione, la non manifesta iniquità dell‟istituto nel caso concreto, e che non ci si trovi nella materia esclusa dall‟ultima parte del primo comma dell‟articolo: tali valutazioni non sembrano però richiedere accertamenti in fatto, come ritiene anche CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103, (qualche dubbio potrebbe forse nutrirsi in merito al secondo requisito, ma l‟aggettivo “manifesta” sembrerebbe riferirsi a situazioni immediatamente percepibili, senza la necessità di compiere istruttorie particolari). Quindi le conclusioni qui proposte potrebbero forse spendersi anche rispetto alla pronuncia delle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c.. 423 Cfr. il capitolo II, paragrafo 1.2. 424 Dedicato alla prima udienza di trattazione, il comma 5 dispone che “le parti possono modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”. Più difficile sembrerebbe poter considerare l‟istanza una “precisazione delle conclusioni”, proponibile fino alla rimessione della causa al collegio ex articolo 189 c.p.c., fase che sembra essere prevista solo per l‟abbandono, la riduzione o la modifica delle conclusioni delle parti, a seguito dell‟assunzione delle prove, cfr. TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 233. 425 In materia di diritto industriale infatti la fissazione delle penalità di mora può avvenire solo “pronunciando l‟inibitoria”; non diversa ai fini del discorso è la formulazione dell‟articolo 614 bis c.p.c., se non per la maggiore genericità di tale connessione, riferita al “provvedimento di condanna”. 426 Osservazioni simili in BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia 130 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 2. Conseguenze della connessione all‟inibitoria: la pronuncia dal giudice della cognizione. Dalla necessità che la fissazione delle penalità di mora avvenga “pronunciando l‟inibitoria”, si deduce che a ciò sia competente il solo giudice della cognizione, e che conseguentemente una tale pronuncia sia preclusa nella fase esecutiva, oltre che in sede di attuazione ex articolo 669 duodecies c.p.c.427. Questa scelta, adottata anche in ordine alle misure civile, in www.judicium.it, 44; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540. Alla stessa conclusione sembra potersi pervenire, a contrario, dalle conseguenze ricollegate alla ritenuta autonomia del debito relativo agli interessi, riportate da BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 353. 427 Escludono la comminabilità penalità di mora in sede di attuazione ex articolo 669 duodecies c.p.c., oltre che nella fase dell‟esecuzione, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 78 e 119; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 410; ID., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 28; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 608; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 544, secondo cui alla fase di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. è riservata la mera delibazione del «recte o contra legem agere» dopo l‟emanazione della misura cautelare contestualmente alla quale, nella sede cognitoria del fatto contraffattivo e delle sue dimensioni (e non dopo), va comminata la penale; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 893; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. Si veda però Trib. Milano, 22 settembre 2007, in foro.it. 2008, I, 280, che si pronuncia proprio in ordine a penali emesse in un‟ordinanza adottata ex 669 duodecies c.p.c., senza censurare la pronuncia sotto questo profilo. Cfr. anche CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2, che ritiene forse preferibile prevedere la possibilità per il beneficiario del provvedimento di condanna di adire successivamente lo stesso giudice per ottenere l‟applicazione dell‟astreinte non richiesta, giacché viceversa la misura sarebbe inutilizzabile nei casi di inadempienza sopravvenuta e non prevista (la conclusione non sembra però riferirsi al caso dell‟inibitoria); MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 181; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la 131 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE coercitive generali di cui all‟articolo 614 bis c.p.c.428 - pur essendo la disposizione collocata nel terzo libro del codice di procedura civile, dedicato al processo di esecuzione429 - non è rimasta immune alle critiche di coloro i quali ritengono che sarebbe più opportuno che una tale pronuncia spettasse al giudice dell‟esecuzione, considerato più adatto del giudice della cognizione a effettuare le valutazioni necessarie alla concessione di queste misure430. Aderire a questa opinione, e spostare la competenza esclusiva in capo al giudice dell‟esecuzione, sembrerebbe però comportare un dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318. 428 Che le ricollega al “provvedimento di condanna”. Cfr. BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 508; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 471. 429 Tra i critici della collocazione della norma RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1362, secondo cui è errata la sedes materia perché la norma non ha (all‟evidenza) alcuna attinenza con il vero e proprio processo esecutivo; l‟autore considera più adatta “magari la collocazione fra le norme relative alla decisione della causa”. Pur condividendo la premessa ritiene invece SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 193, che la collocazione possa forse giustificarsi per l‟intento di ottenere l‟attuazione della sentenza in via volontaria. Ritengono invece che la collocazione dipenda dalla natura di strumento esecutivo delle misure coercitive GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro.it. 2009, V, 320; LUISO F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 605, nonché in www.judicium.it; ID., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235, 236 e 238, che di conseguenza non critica la collocazione della norma ma viceversa la pronunciabilità da parte del giudice della cognizione. Cfr. il paragrafo precedente. 430 Fra gli esponenti di questo orientamento cfr. BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 75; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 4 e 11; LUISO F.P., Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 605, nonché in www.judicium.it; ID., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 235, 236 e 238, che osserva che una tale soluzione aprirebbe la tutela ai titoli stragiudiziali, che invece ne rimangono esclusi con il sistema attuale; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540. Si è anche osservato che in questo modo si crea un appesantimento dei compiti del giudice del merito, e sussiste il rischio che la quantificazione sia condizionata dalla “spinta emotiva” del provvedimento di merito, cfr. MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549, che comunque approva il sistema vigente, considerato “più lineare”. 132 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE allontanamento dalla funzione preventiva che le penalità sono chiamate a svolgere, che richiede invece una fissazione immediata, congiunta all‟emissione del provvedimento di cui si vuole garantire l‟esecuzione, affinché la forza deterrente si esplichi fin da subito 431. Inoltre non sembra che in fase di esecuzione si disponga di migliori strumenti per una corretta quantificazione rispetto al momento della pronuncia in cognizione, la quale invece ragionevolmente permette una previsione il più aderente possibile alle circostanze del caso concreto, che si traduce in misure maggiormente in grado di svolgere in maniera efficace la propria funzione: il giudice che emette la sentenza di merito, e che quindi accerta l‟illecito, sembra infatti anche il più idoneo a quantificare e determinare le modalità applicative della sanzione432. Volendo estendere de iure condendo la tutela ai casi in cui la misura non sia pronunciata o pronunciabile dal giudice della cognizione, sembrerebbe allora maggiormente preferibile, piuttosto che un radicale mutamento di competenza, una soluzione simile a quella adottata dal legislatore francese, che ha mantenuto la competenza generale in capo al giudice della cognizione, aggiungendo però a questa il correttivo della possibilità di richiedere le misure anche al giudice dell‟esecuzione, per quei provvedimenti che non siano stati non muniti di astreintes ma per i quali le circostanze del caso ne richiedano l‟applicazione433. 431 Cfr. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6, 9 e 10, secondo cui pare corretto affidare il potere al giudice della cognizione perché la misura ha funzione preventiva, per evitare l‟inadempimento, inducendo il compimento “volontario” della prestazione, mentre non sarebbe coerente con questa ratio coercitiva attribuire la facoltà della pronuncia al solo giudice dell‟esecuzione (o in un procedimento ad hoc), dopo che l‟inadempimento si è verificato, chiudendo la stalla quando i buoi sono almeno in parte già scappati. Secondo MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549, il sistema è così più lineare, evitando il doppio ricorso dell‟avente diritto. 432 Secondo BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44, il giudice che condanna all‟adempimento dell‟obbligo infungibile si trova nella posizione migliore per valutare l‟an e il quantum della sanzione. L‟autore dubita inoltre dell‟ammissibilità di una condanna ad un facere infungibile che non si accompagni alla richiesta di una misura coercitiva. La questione del rapporto fra condanna ed esecuzione forzata sarà trattata infra, capitolo V, paragrafo 1. 433 Pur se una tale soluzione costituisce una forzatura dei compiti del giudice dell‟esecuzione, secondo quanto detto nel paragrafo precedente, essa potrebbe forse ammettersi data la non necessità di svolgere accertamenti per la pronuncia delle astreintes. 133 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 2.1. L‟indipendenza dai presupposti per la condanna al risarcimento dei danni e la (dubbia) operatività del requisito del pericolo di ripetizione dell‟illecito. Dalla natura di misura coercitiva di rafforzamento dell‟inibitoria deriva la dipendenza, per la concessione delle penalità di mora, dai presupposti cui è sottoposta la domanda principale, e l‟accoglimento di questa si fonda in particolare su un accertamento della violazione di carattere strettamente oggettivo, che prescinde sia dall‟elemento soggettivo (colpa o dolo) in capo al soggetto agente, sia dall‟esistenza di un danno434: questi requisiti quindi non sono necessari nemmeno per la pronuncia delle 434 Che l‟inibitoria trovi il proprio presupposto nell‟oggettiva ricorrenza di una violazione del diritto, indipendentemente dalla verificazione di un danno, così come dalla colpa o dal dolo, è opinione consolidata in dottrina, cfr. ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 634; ROTONDI M., Diritto industriale, 5° ed., CEDAM, Padova, 1965, 520; PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale, GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 107; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 311 e 410; SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562, che segnala l‟analogia di questa impostazione con la legislazione della Grecia, mentre in altri paesi (quali la Svezia e la Finlandia) l‟inibitoria non può essere rivolta contro l‟autore della violazione in buonafede; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 489; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 351; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 548 e 895; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316; CIAN G. e TRABUCCHI A., Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2007, 3142; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 7; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1535. In giurisprudenza ritengono non necessaria la prova di aver già sofferto un danno; Trib. Torino, 11 maggio 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1988, 245; App. Milano, 25 febbraio 1972, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 77; mentre non richiedono che il convenuto sia in dolo o in colpa App. Milano, 20 gennaio 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1088; Trib. Milano, 27 ottobre 1977, in Giur. ann. dir. ind. 1977, 977. Si rinvia inoltre alla dottrina e alla giurisprudenza in tema di natura coercitiva delle penalità di mora, citate nel capitolo III, paragrafo 2.1. 134 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE “multe giudiziali”435, a differenza di quando si riteneva quando a queste si attribuiva natura risarcitoria436. A questa osservazione fa generalmente da contraltare, sia nella dottrina che nella giurisprudenza maggioritaria, la richiesta che l‟illecito sia ancora in atto al momento della domanda, oppure che ne appaia probabile la ripetizione: il che significa dire due cose ben diverse, perché mentre nel caso in cui l‟illecito è ancora in atto può ritenersi automaticamente integrato il requisito del pericolo di ripetizione, non è sempre vero il contrario, giacché la cessazione dell‟attività lesiva non esclude di per sé il rischio che questa possa essere nuovamente posta in essere; di conseguenza il primo presupposto ha portata più restrittiva del secondo. Rispetto a questi può ritenersi che la pretesa che l‟illecito sia ancora in atto437 sembra in effetti essere un po‟ eccessiva, oltre che non facilmente conciliabile a livello concettuale con l‟ammissibilità della pronuncia dell‟inibitoria cautelare anche per “violazioni imminenti” del diritto438, in quanto se si ammette che le penali possano essere pronunciate quando l‟illecito non si è ancora nemmeno concretamente verificato sembra difficile al contempo potersi pretendere che esso “sia ancora in atto”. Il rilievo non è ovviamente decisivo, perché il requisito dell‟imminenza potrebbe costituire un‟eccezione alla altrimenti necessaria “attualità” della violazione 439, ma anche così “corretto” il requisito sembra comunque troppo limitativo in relazione alla funzione dell‟inibitoria, che non è solamente uno strumento per far cessare una violazione in corso, ma è anche e soprattutto rivolta al futuro, con lo scopo di impedire che nuovi atti antigiuridici siano commessi, il che potrebbe accadere anche quando la violazione è, per il momento, cessata. La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza è infatti incline a non ritenere indispensabile che l‟illecito sia ancora in atto, ma considera 435 Cfr. FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 16; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 506; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51. 436 Cfr. supra, capitolo III, paragrafo 1.2. 437 La tesi risale ad ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255. In giurisprudenza Trib. Milano, 8 luglio 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4887. 438 Come espressamente previsto dall‟articolo 131 del codice della proprietà industriale, a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva enforcement. Sull‟argomento si veda il capitolo III, paragrafo 4. 439 Lo stesso Ascarelli infatti richiedeva in alternativa l‟attualità o l‟imminenza dell‟illecito. 135 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE sufficiente che in alternativa sussista il pericolo di continuazione o di reiterazione dell‟illecito440, desumibile secondo alcuni autori da elementi quali la specie e il numero degli atti lesivi, dal comportamento tenuto dal convenuto prima e durante il processo, o da fatti sopravvenuti441; secondo 440 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 254; MINERVINI G., Concorrenza e consorzi, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, 2° ed., VALLARDI, Milano, 1965, 44; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 408; SCUFFI M., La tutela dei diritti di proprietà industriale dell‟impresa, Relazione tenuta all‟incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Roma il 25-28 Febbraio 2002, 40; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 562; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 351; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331, che considera questo uno dei limiti della teoria, perché la certezza dell‟assenza di rischio di ripetizione si ha solo in ipotesi estreme, quali ad esempio la definitiva cessazione dell‟attività di impresa da parte del contraffattore (ed anche in questo caso non sembra comunque esclusa una possibile ripresa); UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 548 e 895; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 316 e 343 secondo cui tale periculum è accertabile mediante ricorso alla prova presuntiva; CIAN G. e TRABUCCHI A., Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2007, 3142; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 7; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 1535. In giurisprudenza si vedano Trib. Milano, 14 novembre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 4902; App. Milano, 8 ottobre 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2007, 5077, che ha negato le penali, perché gli episodi contraffattivi erano stati sporadici, era cessata la detenzione del materiale con cui fare nuove violazioni, e le violazioni non erano imputabili alla persona giuridica ma a un suo funzionario; Trib. Monza, 29 maggio 2003, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4576, che ritiene quale presupposto necessario il pericolo di reiterazione dell‟illecito, mentre l‟attualità non è condizione indispensabile, anche se l‟attualità rende urgente la tutela, al punto di dire che il pericolo è in re ipsa; Trib. Roma, 18 luglio 2001(ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2002, 4358; Trib. Ancona – Sez. Senigallia, 10 gennaio 2000, in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4119; Trib. Milano, 5 ottobre 1998, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 3948; Trib. Milano, 10 giugno 1999, in Giur. ann. dir. ind. 1999, 4086; Trib. Bassano del Grappa, 30 marzo 1993, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3054; Trib. Venezia, 5 novembre 1986, in Giur. ann. dir. ind. 1986, 2081; App. Milano, 7 marzo 1978, in Giur. ann. dir. ind. 1978, 1039. Per la citazione di giurisprudenza meno recente sul punto si rinvia a GHIDINI G., op. cit., 351, ove sono anche riportate due pronunce in senso opposto, le quali vengono però dichiaratamente classificate come espressione di un filone minoritario. Altra giurisprudenza si trova citata in CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), op. cit., 1535. 441 Questa l‟opinione di MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 136 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE altri invece sarebbe ricavabile semplicemente dal fatto che l‟agente stia continuando la medesima attività d‟impresa442. Anche nei confronti del pericolo di ripetizione possono però muoversi delle critiche443, innanzitutto perché, quanto meno per quanto riguarda l‟inibitoria definitiva, esso non risulta esplicitato né dalla direttiva enforcement né in alcuna delle disposizioni interne che disciplinano l‟istituto, tranne forse l‟articolo 156 della legge sul diritto d‟autore, secondo cui l‟inibitoria definitiva può essere richiesta da «chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta». Questa pare essere però più un‟indicazione descrittiva della ratio dello strumento, piuttosto che la definizione di un presupposto di concessione444: quella di impedire la continuazione o la ripetizione dell‟illecito è infatti la sola e unica funzione perseguita dall‟inibitoria, che non comporta alcuna conseguenza negativa in capo al destinatario dell‟ordine che non intenda violarlo445. Correlativamente costui non ottiene alcun vantaggio concreto dalla negazione di questo strumento sol perché appaia prima facie inutile: negare l‟inibitoria, il cui unico effetto è punire le future violazioni di un diritto, solo perché non si ritiene che questo evento accadrà, e quindi solo perché l‟inibitoria rimarrebbe “inutilizzata”, sembra allora non perseguire altro obiettivo che quello di conseguire un (misero) risparmio di attività processuale, dato dalla non emissione di un provvedimento “superfluo”; il che potrebbe anche essere condivisibile se non avesse risvolti negativi sulla tutela del richiedente, che invece si concretizzano nell‟esposizione al rischio che la valutazione di assenza del periculum si riveli errata, o venga comunque smentita da circostanze sopravvenute446. Per questo motivo sembrerebbe di poter dire 254 e 269. 442 Questa invece l‟opinione di GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 351. 443 Già SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 46 e 169, negava la ragion d‟essere del requisito sulla base dell‟equivalenza fra l‟inibitoria e la sentenza di accertamento, oltre che per le difficoltà di accertamento di un tale pericolo, estendendo la soluzione anche alla pronuncia delle penalità di mora. 444 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 14; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186. 445 Salvo il caso limite che di questa misura si tenti di abusare, anche se si è già osservato che per l‟applicazione delle penalità di mora è comunque necessario fornire la prova della avvenuta violazione dell‟inibitoria, nel caso in cui se ne contesti l‟applicazione. Cfr. il capitolo III, paragrafo 2.1; nonché il capitolo V. 446 E‟ difficile infatti avere la certezza assoluta che l‟illecito non verrà ripetuto, essendo un evento futuro: anche l‟attività di impresa cessata può essere nuovamente 137 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE che, accertata una violazione o l‟imminenza di questa, la semplice cessazione dell‟attività, anche unita alla parvenza che non sussista un pericolo di ripetizione, non costituisca una ragione sufficiente per negare un‟inibitoria, anche corredata da penalità di mora, che al più rischia di non produrre effetto, ma non di produrne di negativi nei confronti della parte che realmente non intenda reiterare l‟illecito. Considerazioni non dissimili possono spendersi anche in merito alla pronuncia cautelare, pur essendo in questo ambito espressamente previsto il requisito del periculum in mora, in quanto esso limita la tutela cautelare ai casi in cui questa sia strettamente necessaria, date le minori garanzie offerte dalla sufficienza del requisito del fumus boni iuris rispetto ad un accertamento pieno, a causa dei possibili effetti negativi e irreversibili che questa può comportare 447. Anche in questo caso quindi, dato che l‟inibitoria cautelare sostanzialmente non ne produce, una volta che sia accertata l‟attualità della violazione o il fatto storico della commissione dell‟atto contraffattorio, il periculum sembra potersi ragionevolmente ritenere in re ipsa448, senza che questo si traduca in un vulnus nella posizione del soggetto cui è rivolta l‟inibitoria. Una tale conclusione sembra trovare conferme anche nella debolezza delle intrapresa, senza contare poi che questo presupposto potrebbe avvantaggiare l‟impresa che “faccia calmare le acque” prima di commettere nuove violazioni. Considerazioni sul punto anche in SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187. 447 Sull‟inibitoria cautelare ed i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 431; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 193; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 117; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 17; TEMPORIN M., Le misure cautelari a tutela della proprietà intellettuale tra ius speciale e procedimento cautelare uniforme, in Corr. giur. n. 2 / 2001, 8; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 342. 448 Cfr. SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 17; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 15; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186. 138 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE motivazioni poste alla base delle sentenze che rigettano (soprattutto in materia cautelare) l‟istanza di inibitoria sulla base dell‟assenza del pericolo di ripetizione: alcune la ricavano dalla decorrenza di un termine, variamente determinato, punendo in questo modo la "colpevole inerzia del titolare" nel reagire all‟illecito449, introducendo però delle considerazioni moralistiche che invece dovrebbero restare estranee alla rigorosa applicazione delle norme di diritto industriale450, essendo opinione consolidata che l‟azione diretta a ottenere l‟inibitoria e le penalità di mora sia imprescrittibile e che quindi il decorso del tempo non possa costituire di per sé una ragione valida per impedire la concessione della tutela451. Altre sentenze negano la misura qualora il resistente abbia assunto l‟impegno di cessare e non ripetere la violazione, ma “se il convenuto è sincero non si vede quale possa essere il male di ordinargli ciò che è disposto a fare spontaneamente”452. Inoltre il convenuto può essere una persona giuridica, i cui dirigenti cambiano, con la conseguenza che semplici promesse non corredate da un accordo vincolante (che farebbe cessare la materia del contendere) potrebbero anche essere in seguito disattese453. Altri ancora negano il periculum quando la contraffazione è modesta o risulta agevole il calcolo del danno ex post, ma questa ricostruzione non sembra condivisibile, non solo perché fondata sull‟erronea convinzione che l‟entità della contraffazione non possa mutare 449 Cfr. Trib. Bologna, 11 aprile 2007, in www.altalex.com. Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185. 451 Ritengono l‟inibitoria imprescrittibile ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 255; FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 496; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 181; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 186; secondo cui semmai la tolleranza del titolare o il suo ritardo dovrebbero suggerire una più rigorosa valutazione dell‟interesse ad agire sotto il profilo del fumus boni iuris; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. In giurisprudenza Trib. Genova, 2 giugno 1993, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3060. 452 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 169; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 14; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51. 453 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185. 450 139 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE nel corso del tempo, ma soprattutto perché subordina la misura coercitiva a valutazioni che ineriscono invece il risarcimento del danno, dimenticando che la funzione è invece quella di garantire l‟osservanza del provvedimento, a prescindere dalla possibilità o meno di ottenerne pronto ristoro nel caso in cui questo venga violato454. Nemmeno dalla giurisprudenza sembrano perciò potersi trarre validi argomenti a sostegno della necessità del pericolo di ripetizione dell‟illecito per la concessione dell‟inibitoria e delle penalità di mora, anche se deve riconoscersi che questo costituisce tuttora l‟orientamento dominante455. Una parte della giurisprudenza richiede inoltre, quale presupposto per la pronuncia delle penalità di mora, che il ritardo nell‟esecuzione del provvedimento possa cagionare lesioni patrimoniali significative456, ma un tale requisito non risulta da nessuna disposizione, né è richiesta in fase cautelare la prova di un “danno irreparabile”, a differenza di quanto necessario per l‟applicazione dell‟articolo 700 c.p.c.457. L‟assenza di presupposti specifici per la comminatoria delle penalità di mora sembra trovare conforto nella scelta del verbo “potere”, utilizzato nella formulazione legislativa, che evidenzia l‟ampia discrezionalità di cui dispone il giudice nel concedere questa particolare forma di tutela 458. 454 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 13; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185. 455 Si veda però la sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 2006, Nokia, causa 316/05, in curia.europa.eu/, secondo cui la “non evidenza” del rischio di ripetizione degli atti di contraffazione ovvero la sussistenza di un rischio limitato non autorizza la deroga dei “motivi particolari”, che legittima il rifiuto della concessione dell‟inibitoria ex articolo 98 del regolamento, ove non sia accertata l‟impossibilità di prosecuzione dell‟illecito (ad esempio per cessata attività di impresa). Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 16; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 210 e 489, che, rispetto alle opere precedenti (citate alla nota 440) sembra ora non fare più riferimento al pericolo di ripetizione; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 51. 456 Trib. Palermo, 26 luglio 1996 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3505; cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 894; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636. 457 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 16; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 187. 458 Cfr., per tutti, UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 546 e 894; UBERTAZZI L.C. (a cura di), 140 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE Diversa, ma solo in apparenza, è la disciplina dell‟articolo 614 bis c.p.c., che impone al giudice la fissazione delle penali ma “salvo che ciò sia manifestamente iniquo”, requisito la cui genericità apre la strada alla discrezionalità in modo non diverso da quanto, più esplicitamente, consente la normativa di diritto industriale459. Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 636; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 12; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 185, secondo cui “la legge e la direttiva [n.d.r. enforcement] sembrano rimettere al giudice la decisione discrezionale relativa alla concessione o meno dell‟inibitoria. Tuttavia non si riesce a comprendere come sia possibile che la sentenza che accerta la violazione del diritto di proprietà industriale possa negare l‟inibitoria della violazione stessa senza contemporaneamente affermare che la condotta di cui si tratta è lecita”. L‟autore aggiunge poi che “senz‟altro discrezionale è la comminatoria delle penalità di mora”, salva l‟applicazione del principio di proporzionalità, che però incide sulla quantificazione (come si vedrà nel paragrafo successivo) e non sulla concessione; con la conseguenza che questa non risulta vincolata ad alcun presupposto specifico. Conforme in giurisprudenza Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in foro.it. 2008, I, 3181, secondo cui, proposta l‟inibitoria, la previsione di una penale rientra nella discrezionalità del giudice, alla stregua di criteri di mera opportunità ed in relazione alle esigenze del caso concreto, senza necessità di motivazione (con la conseguenza che il mancato esercizio della facoltà non è sindacabile in sede di legittimità); Trib. Bologna, 14 giugno 1994, in Giur. ann. dir. ind. 1994, 3131; Cass. 29 gennaio 1981, n.661, in Giur. ann. dir. ind. 1981, 1366. Per notazioni in merito alla discrezionalità di cui gode il giudice di equity nella concessione dell‟injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 156 e 519, che però non ritiene che sussista analogo potere per il giudice italiano. 459 Le citazioni sul requisito della non manifesta iniquità, sui tentativi di riempire la norma di contenuto e sulla consapevolezza dell‟ampia discrezionalità che residua al giudice sono svolte nel capitolo III, paragrafo 5.1, relativo ai riflessi dell‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. sull‟interpretazione delle penalità di mora. 141 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 3. La determinazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità applicative delle astreintes. Nella sfera di discrezionalità dell‟organo giudicante rientra non solo la decisione in merito all‟accoglimento dell‟istanza, ma anche la determinazione delle modalità applicative e la quantificazione delle astreintes; pur dovendo egli agire nel rispetto di alcuni “paletti”, primo fra tutti il carattere di accessorietà alla pronuncia inibitoria, il che comporta che l‟applicazione delle penalità di mora dipenda sensibilmente dal contenuto che questa assume in concreto. Gli articoli 124 e 131 del codice della proprietà industriale parlano in proposito di “inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell‟uso delle cose costituenti violazione del diritto”460; diverse le formulazioni degli articoli 156 e 163 della legge sul diritto d‟autore, oltre che dell‟articolo 2599 c.c. in materia di concorrenza sleale, i quali riferiscono invece l‟inibitoria più genericamente all‟attività accertata come illecita461. Questo rilievo dovrebbe suggerire di non intendere i contenuti dell‟inibitoria, come indicati nel codice della proprietà industriale, quali limiti inderogabili alla flessibilità, o meglio alla “varietà di forme che l‟inibitoria può assumere, che è uno dei tratti caratteristici della sua natura e la chiave del suo successo”462. L‟estensione dell‟inibitoria è determinata dalla portata sostanziale del diritto violato, e non sembra ragionevole che qualora un atto illecito, diverso dalla fabbricazione, dal commercio o dall‟uso, venga accertato come lesivo di un diritto di proprietà industriale, questo, ove non sia possibile farlo rientrare in un‟interpretazione estensiva di questi oggetti, non possa essere vietato dal giudice. Pertanto sembra maggiormente in linea con la ratio dell‟istituto interpretare l‟elenco come una semplice descrizione dei contenuti più comuni che l‟inibitoria assume in materia di proprietà industriale, senza però che questo impedisca di inibire anche altri atti, quali ad esempio l‟importazione dei prodotti contraffatti 460 A seguito del decreto legislativo n. 198/1996, attuativo dell‟accordo TRIPs (cfr. supra, capitolo III, paragrafo 2.). In precedenza l‟inibitoria in materia di marchio era testualmente ricollegata all‟uso, mentre in materia di brevetto essa colpiva sia la fabbricazione, sia l‟uso (considerazioni sul punto nel capitolo III, paragrafo 1.1). 461 L‟articolo 156 l.a. infatti ammette la possibilità di agire in giudizio per ottenere l‟accertamento del proprio diritto e che “sia vietato il proseguimento della violazione” di questo. Non molto diverso l‟articolo 163 l.a. in materia cautelare, secondo cui “Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l‟inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso”. L‟articolo 2599 c.c. infine dispone che “La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”. 462 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 179. 142 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE all‟interno dello Stato, che pure costituiscano violazione del diritto463. In quanto divieto della prosecuzione di un‟attività illecita l‟inibitoria consta in genere di un ordine di non fare, ma non è escluso che essa possa comporsi anche di obblighi aventi contenuto positivo, qualora l‟adempimento di questi sia implicito per il rispetto dell‟interdizione (ad esempio può intendersi sottinteso a un‟inibitoria “dal commercio” il ritiro dal mercato dei prodotti contraffatti che si trovano attualmente in vendita). “L‟eliminazione della perdurante situazione lesiva costituisce spesso una condizione necessaria per il futuro rispetto della norma da parte dell‟obbligato”464, e anzi proprio a questi obblighi sembra riferirsi la possibilità che le penalità di mora siano pronunciate “per ogni giorno di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento”: la previsione non troverebbe infatti applicazione se l‟inibitoria si componesse di soli obblighi negativi, rispetto ai quali non può configurarsi una situazione di mora, giacché questa costituisce già di per sé un inadempimento 465; perciò non si avrebbe mai un 463 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 174; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 1; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 179; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 317. 464 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 227; GUGLIELMETTI GIA., La concorrenza e i consorzi, UTET, Torino, 1970, 226. Secondo FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 459, l‟inibitoria può identificarsi sia con un fare che con un non fare, quella positiva solleva più problemi perché non è espressamente prevista dalla legge (salvo l‟articolo 2564 c.c., ed alcune applicazioni giurisprudenziali dell‟articolo 156 l.a. e dell‟art. 700 c.p.c.), ma la contraddizione è soltanto apparente, perché ciò che si vuole evitare è l‟illecito, che può essere commissivo o omissivo. L‟assunto non sembra contrastare con quanto osserva SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 18 e 38, secondo cui l‟inibitoria a contenuto positivo non impone la condotta indicata, ma costituisce un semplice obiter dictum purché il destinatario si astenga dalla violazione. Diversa sembra però l‟opinione di SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 3; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 606, laddove ritiene che l‟inibitoria possa plasmarsi con l‟articolo 700 c.p.c. in materia di concorrenza sleale, per avere contenuto ampio e articolato “con obblighi positivi”. 465 Come si trae dall‟articolo 1222 c.c., secondo cui “Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento”. Cfr. BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 593. 143 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE vero e proprio ritardo, ma si rientrerebbe da subito nel concetto di “violazione o inosservanza”466. E‟ quindi questa ambivalenza di contenuto a spiegare la doppia previsione legislativa, e da questa si comprende di conseguenza come in alcuni casi possa pure essere utile il cumulo, nella stessa pronuncia, di penalità per inosservanze successive con penalità per ogni giorno di ritardo nell‟adempimento467. Al fine di conseguire una concreta utilità dalla pronuncia giudiziale è essenziale che in questa sia adeguatamente delineata la gamma di comportamenti che s‟intendono inibiti, perché solo qualora si ritenga che l‟atto compiuto rientri fra questi allora potrà darsi luogo all‟applicazione della sanzione accessoria al divieto; altrimenti il “nuovo” illecito dovrà essere oggetto di un autonomo giudizio di merito, e di una nuova, specifica, inibitoria. Il contenuto dell‟inibitoria non deve allora essere determinato in maniera troppo generica, perché quanto meno esso risulterà specificativo rispetto al contenuto della norma giuridica generale e astratta, tanto più si renderà necessaria una nuova valutazione della fattispecie nel caso di violazione, da farsi in un apposto giudizio. Anche un contenuto eccessivamente specifico rischia però di essere controproducente, perché potrebbe essere eluso per mezzo di discostamenti minimi, che renderebbero anche in questo caso necessaria l‟instaurazione di un nuovo giudizio 468. A 466 Considerazioni simili sono svolte rispetto all‟articolo 614 bis c.p.c. da LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237, che distingue tra gli obblighi di fare, in relazione ai quali la sanzione è parametrata ad ogni frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell‟adempimento, e gli obblighi di non fare, per cui la sanzione è parametrata ad ogni successivo episodio di violazione dell‟obbligo di astensione. Nello stesso senso BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 7. Considera indistinguibili le due situazioni RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 90. 467 Sull‟ammissibilità del cumulo cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 607; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 366; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 201. 468 Cfr. MOSCO L., La concorrenza sleale, JOVENE, Napoli, 1965, 227; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 84; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, che osserva come l‟esigenza di un‟adeguata specificazione dell‟inibitoria sia particolarmente sentita in Germania e negli Stati Uniti; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, secondo cui quando l‟inibitoria non si traduce nell‟indicazione di puntuali divieti il provvedimento difetta del requisito della liquidità; VANZETTI M., Contributo allo studio 144 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE parziale correzione di questo inconveniente si è osservato in dottrina che il requisito dell‟identità della violazione non implicherebbe “una perfetta identità fenomenologica fra il comportamento accertato e quello inibito”, essendo i principi dei limiti oggettivi del giudicato rispettati se fra il comportamento accertato come illecito e quello inibito vi sia identità di genere e di specie, rientrando quindi nel novero dei comportamenti inibiti anche quelli che possano considerarsi analoghi o equivalenti a quello descritto nel provvedimento469; la giurisprudenza ha però sul punto un orientamento prevalentemente restrittivo, richiedendo la pronuncia di un nuovo provvedimento in caso di “semplice” modificazione del marchio470. Di conseguenza particolare accuratezza dovrebbe riservarsi alla definizione del contenuto dell‟ordine: sarebbe opportuno che sia le istanze delle parti, sia i provvedimenti del giudice, ricerchino “il giusto equilibrio fra specificità e ragionevole ampiezza”, sforzandosi di identificare l‟illecito in modo sufficientemente analitico, e indicando anche comportamenti da ritenersi equivalenti e quindi ricompresi nell‟ordine, magari facendo degli esempi, al fine di consentire minori dubbi e una più agevole identificazione delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 52. Fra le rare pronunce sul tema dell‟oggetto dell‟inibitoria cfr. Trib. Venezia, 13 giugno 2006 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2006, 5026, ivi altri precedenti. Secondo MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 952, che la misura presupponga un divieto sufficientemente specifico è indispensabile per scongiurare un‟eccessiva estensione della tutela preventiva. 469 La dottrina risale a GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 353. In giurisprudenza Trib. Milano, 23 settembre 2004, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4757, secondo cui la pronuncia dell‟inibitoria comprende comportamenti identici a quelli oggetto delle iniziali doglianze, sia condotte che presentano differenze così lievi da escludere che l‟obbligato si sia attenuto all‟effettiva sostanza delle disposizioni impartite. Sul punto segnala SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 88, che vi sono difficoltà pratiche nello stabilire quando questa condizione si verifichi, il che comporta che per rendere operativo il criterio bisogna compiere l‟operazione, in qualche modo arbitraria, di sopprimere (cioè dichiarare irrilevanti) una serie di differenza specifiche, allo scopo di allargare i confini del genus proximum, suggerendo a tal fine alcuni criteri di razionalizzazione; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 547; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332. 470 Riferisce VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547, (criticando la restrittività di questo orientamento) che la giurisprudenza tende ad attribuire all‟inibitoria un ambito piuttosto ristretto, in quanto l‟uso di un marchio modificato rispetto a quello inibito non è ritenuto un uso che violi l‟inibitoria, ma eventualmente deve essere vietato con un nuovo provvedimento. 145 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE in sede di attuazione471. Altrettanta attenzione dovrebbe porsi nella definizione del contenuto delle penalità di mora, per evitare le incertezze che possono derivare in particolare da formulazioni troppo generiche: rispetto a penalità collegate alle successive contraffazioni di un marchio ad esempio in sede di attuazione potrebbe da una parte pretendersi che il pagamento sia riferito all‟attività illecita complessivamente considerata (come l‟atto della messa in commercio di una partita di merce contraffatta); mentre dall‟altra parte potrebbe ritenersi corretto parametrare la sanzione ad ogni singolo atto illecito, considerando ad esempio ogni articolo venduto; condizione quest‟ultima che in alcuni casi potrebbe essere giustificata, ma per articoli di largo consumo rischia di comportare delle penali “mostruose”472. 471 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182, auspica sul punto la formazione di una prassi significativa ed autorevole, come quella che si è affermata in alcuni Stati europei, che permetta di disporre di un repertorio di formule adeguate alle diverse situazioni; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 177, osserva a riguardo che gli ordini di non fare, nella pratica giuridica italiana, vengono formulati “in modo deplorevolmente generico”. Analoga considerazione in PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, che nota che non sempre l‟inibitoria si traduce nell‟indicazione di puntuali divieti, volti a specificare il divieto più generale posto con la norma astratta e ad individuare la regola concreta che di lì in avanti dovrà essere osservata dall‟autore dell‟illecito, puntuali divieti che pure costituiscono il proprium dell‟inibitoria medesima e ciò che la rende diversa da una pronuncia di mero accertamento. E quando ciò non avviene spesso la responsabilità è prima ancora che dei giudici, dei difensori che non fanno lo sforzo di tratteggiare le varianti in cui si sostanzia l‟illecito, limitandosi a chiedere genericamente che venga cessato l‟illecito; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 128, 547 e 562, secondo cui il provvedimento che dispone l‟inibitoria dovrebbe indicare con sufficiente analiticità il comportamento che viene vietato, ma non sempre i giudici si attengono a questa regola, conseguentemente si pongono spesso problemi di non facile soluzione; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 52. 472 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 12; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184. Precedentemente ID., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145, rilevava la scarsità di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, e notava che in qualche pronuncia il giudice aveva ricollegato l‟applicazione concreta delle penali ad ogni singolo atto di violazione del diritto, direttiva che l‟autore considerava meritevole di accoglimento. Analogamente UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della 146 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE Nella determinazione delle modalità applicative delle penalità “da ritardo” non sembrano sussistere ostacoli alla possibilità di fissare le misure per cadenze temporali diverse da quella, giornaliera, prevista dalla normativa industrialistica, che sembra avere sul punto carattere dispositivo473. In alcuni casi poi potrebbe essere opportuna la fissazione di un particolare termine iniziale di efficacia della misura, per permettere al debitore di porsi nelle condizioni di poter effettivamente adempiere all‟inibitoria in quei casi in cui il dies a quo dalla data di pubblicazione della sentenza (che, come si vedrà più avanti, si ritiene costituisca il momento a partire dal quale le penalità di mora divengono efficaci, in assenza di diversa disposizione) potrebbe risultare eccessivamente gravoso per il destinatario474. concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 900; FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 517, considera anche il rischio opposto, ossia che dall‟altra parte si cerchi di circoscrivere il pagamento in modo altrettanto opinabile; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 294; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, osserva che se le somme dipendono dal numero di violazioni riscontrate, il numero rischia di essere difficile da misurare; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 90; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. Cfr. anche CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2545, secondo cui il contenuto della condanna c.d. condizionale deve essere tale da elidere il più possibile gli spazi discrezionali che potrebbero essere lasciati al creditore nella liquidazione delle somme, riducendo per quanto possibile l‟operazione ad un mero calcolo matematico. Cfr. il capitolo V, paragrafo 3.1., sulla riproposizione di tali problematiche in sede esecutiva. 473 Cfr. FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 517. Un indizio della ragionevolezza di una tale interpretazione può anche trarsi dall‟articolo 614 bis c.p.c. che ha omesso il riferimento ai giorni, limitandosi a prevedere la fissazione dell‟astreinte “per ogni ritardo”. Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237, che parla infatti generalmente di “frazione di tempo”. Critica però questa assenza di riferimenti RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 90; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 199, precisa che potrà trattarsi di una somma da versarsi una tantum, ma anche di versamenti periodici. Più dubbio per l‟autore è che possa trattarsi di una somma che aumenta in ragione del protrarsi del ritardo, giacchè la norma sembra riferirsi alla determinazione di un‟unica somma. 474 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 150; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili 147 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 3.1. La quantificazione, tra finalità dissuasiva e rispetto del principio di proporzionalità. Condizione imprescindibile affinché le penalità di mora possano efficacemente adempiere alla propria funzione è che siano quantificate in modo adeguato, e fondamentale è stata a questi fini la totale emancipazione della misura dal risarcimento del danno, esito cui si è giunti al termine di un lungo dibattito che ha impegnato gli interpreti nei primi decenni di applicazione dell‟istituto, sopito solo con l‟avvento delle più recenti novelle normative475. Conseguenza di questa impostazione è la possibilità per il giudice di fissare le penalità di mora nella misura che ritenga sufficiente a indurre all‟adempimento, senza doversi riferire a elementi quali l‟entità del danno attuale da risarcire, o la probabile dimensione del pregiudizio futuro, oppure ad altre circostanze che potrebbero condizionarlo inducendolo a fissare le misure compulsorie in un ammontare basso, magari per una sorta di “compensazione” con l‟eventuale pronuncia di un‟elevata condanna al risarcimento del danno nello stesso provvedimento, il che si tradurrebbe nella predisposizione di uno strumento poi inidoneo a costituire un deterrente sufficiente per le future violazioni476. Nel quantificare la misura invece il giudice dovrà tenere in considerazione esclusivamente dell‟effetto deterrente che con questa s‟intende perseguire, determinandone l‟ammontare nella misura minima sufficiente a rendere antieconomica la prosecuzione o ripetizione dell‟illecito, superando il profitto che il contraffattore intende perseguire con la violazione477: l‟attenzione alla processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, sottolinea infatti che sovente la giurisprudenza indica il giorno da cui l‟inibitoria è vincolante, che costituisce anche il dies a quo per la determinazione della penale. 475 Si rinvia in proposito alle considerazioni svolte nel capitolo III. 476 Per questo motivo si è criticata l‟opportunità dei criteri di quantificazione previsti dall‟art 614 bis c.p.c., trattando della possibile applicabilità di questi alla quantificazione delle penalità di mora. Cfr. capitolo III, paragrafo 5.1, ove citazioni della dottrina in merito. 477 Cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 583; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 137; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184; SCUFFI M., L‟inibitoria nel diritto industriale e nella concorrenza, Relazione tenuta all‟incontro di studio sul tema: «La tutela sommaria cautelare: il procedimento e l‟ambito di attuazione con particolare riferimento ai provvedimenti di urgenza in materia di diritto industriale», organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e svoltosi a Frascati il 28 Febbraio-1 Marzo 2000, 27; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice 148 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE funzione coercitiva dovrebbe quindi condurre ad evitare la pronuncia di misure di deterrence troppo basse. La ratio dell‟istituto non sembra però fornire indicazioni altrettanto chiare in merito all‟esistenza di un “limite massimo”, che potrebbe sembrare rimesso integralmente alla discrezionalità del giudice, il quale, svincolato dai limiti previsti per il risarcimento del danno, non troverebbe di conseguenza alcun ostacolo alla fissazione di penalità di mora anche esorbitanti. Questa conclusione, evidentemente inaccettabile, può ritenersi anche testualmente evitata dall‟entrata in vigore della direttiva enforcement, la cui attuazione ha comportato l‟introduzione, nell‟articolo 124 comma 6 del codice della proprietà industriale, di una norma che prescrive che l‟autorità giudiziaria debba tenere conto della necessaria proporzione tra gravità delle violazioni e sanzioni nell‟applicazione di queste ultime478. L‟applicazione di questo principio rappresenta perciò un ragionevole limite massimo alla quantificazione delle misure coercitive, perché l‟ammontare di queste non deve essere superiore rispetto a quanto strettamente necessario per adempiere al proprio compito, e quindi per indurre all‟adempimento. Una corretta applicazione di questo criterio (la cui violazione è violazione di legge denunciabile anche in Cassazione, superando ogni limite derivante dalla discrezionalità del giudice479), permette così di evitare fissazioni eccessivamente elevate, limitando peraltro il più possibile l‟arricchimento della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 563 e 608; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 490 e 544; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e 900; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 352; RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 101; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 332; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 44. 478 Sul principio di proporzionalità cfr. AUTERI P., Novità in tema di sanzioni, in Il progetto di Novella del cpi. Le biotecnologie (a cura di L.C. Ubertazzi), GIUFFRÈ, Milano, 2007, 40; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 44 e 68. 479 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184. 149 IV - PRESUPPOSTI DI ADOZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE del creditore; ed integra il limite desumibile dalla funzione coercitiva, contribuendo a circoscrivere la discrezionalità del giudice entro parametri ragionevoli. 150 V – CAPITOLO QUINTO ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Sommario: 1. La pubblicazione della sentenza quale momento di acquisizione di efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie. - 2. L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle violazioni dell‟inibitoria. - 2.1. L‟applicazione delle misure coercitive pronunciate in via cautelare. - 3. La previsione, nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà industriale, di uno specifico procedimento per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione. 3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive e la ripartizione dell‟onere della prova. - 4. Le vicende relative alle impugnazioni. 1. La pubblicazione della sentenza quale momento di acquisizione di efficacia dell‟inibitoria e delle misure accessorie. Né il codice della proprietà industriale, né la legge sul diritto d‟autore, contengono indicazioni specifiche in merito al momento in cui le misure coercitive divengono efficaci. Trovano applicazione perciò le norme generali480, e in particolare l‟articolo 282 del codice di procedura civile, riformato dall‟articolo 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.”481. Da questa disposizione discende che non bisogna attendere il passaggio in giudicato bensì, come ritiene anche la giurisprudenza della 480 Cfr. CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212. 481 Cfr. SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 546; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 82. Sull‟articolo 282 c.p.c., e sulla sua riformulazione avvenuta ad opera della legge n. 353/1990, che ha comportato il rovesciamento della regola originaria secondo cui la sentenza di primo grado non era provvisoriamente esecutiva, salvo che, su istanza di parte ed al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma, tale fosse dichiarata dal giudice, si rinvia a TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 274. 151 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Corte di cassazione482, l‟obbligazione di pagare le somme per le successive inosservanze o i giorni di ritardo nell‟esecuzione del provvedimento sorge già a partire dalla pubblicazione della sentenza ex articolo 133 c.p.c.483, in quanto questo costituisce il momento dal quale si ha piena conoscibilità della sentenza, con l‟uso della normale diligenza; non invece dalla notificazione, che risponde alla diversa finalità di accelerare il meccanismo dell‟impugnazione484. E‟ salva comunque la possibilità per il giudice di fissare un termine diverso, qualora le circostanze del caso concreto rendano ragionevole far decorrere l‟efficacia delle misure coercitive da un momento successivo485. Dato che però, secondo parte della dottrina, la disciplina di cui all‟articolo 282 c.p.c. si applicherebbe alle sole sentenze di condanna, restando escluse le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive, nonché i capi ad esse accessori, che acquisterebbero efficacia solo con il passaggio in giudicato486, questa interpretazione potrebbe condizionare le 482 Cfr. Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619, secondo cui “l‟obbligazione di pagare la somma determinata per il ritardo, in sé, è già attuale nella sentenza che accerta la contraffazione del marchio; quindi, non è chiesto il passaggio in giudicato della sentenza stessa, perché la legge non lo richiede. Dall‟attualità dell‟obbligo discende anche l‟attualità della condanna al pagamento della penale quando la sentenza sia esecutiva”. In senso analogo Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4479. Nel vigore del precedente regime alcune sentenze richiedevano invece che la contraffazione fosse ancora in atto, affinché potesse essere concessa la “clausola di provvisoria esecuzione”, cfr. Trib. Milano, 9 giugno 1980, in Giur. ann. dir. ind. 1980, 1319; Trib. Milano, 15 novembre 1971, in Giur. ann. dir. ind. 1972, 42. 483 Che avviene, come dispone il primo comma dell‟articolo, “mediante deposito nella cancelleria del giudice che l‟ha pronunciata”. 484 Cfr., oltre alle sentenze della Cassazione citate nella nota 482, FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 331; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 548 e 900; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608; SIROTTI GAUDENZI A., Codice della proprietà industriale, MAGGIOLI, Rimini, 2005, 261. Rileva però SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183, pur riconoscendo l‟orientamento giurisprudenziale in materia, che la soluzione potrebbe essere ingiusta qualora non si abbia ancora piena conoscenza della decisione, il che impedirebbe l‟efficace svolgimento della funzione delle misure coercitive, che dovrebbero costituire una remora alla reiterazione dell‟illecito. Secondo l‟autore potrebbe essere opportuno che, a seconda dei casi, il giudice possa stabilire la decorrenza dalla comunicazione o addirittura dalla notificazione della sentenza. 485 Si rinvia sul punto al capitolo IV, paragrafo 3., e alla dottrina ivi citata. 486 Cfr. TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 274; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 547, seppure l‟autore noti che nel corso dei lavori preparatori era stata respinta la proposta di limitare espressamente la provvisoria esecutività ai soli provvedimenti di condanna; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 152 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI considerazioni appena svolte, perché l‟inibitoria, cui le penalità di mora accedono, fatica a trovare una precisa collocazione in una delle tre tradizionali tipologie di sentenza di merito487. Si è sostenuto infatti che questa non differisca dal mero accertamento contenuto nella sentenza, non essendovi decisione che accerta la contraffazione senza implicitamente inibirne anche la continuazione488, e ricavando la natura di mero accertamento anche a contrario dalla convinzione che, non sussistendo strumenti per portare coattivamente ad esecuzione l‟inibitoria, questa non possa considerarsi una sentenza di condanna, ritenendo che sussista una necessaria correlazione fra sentenza di condanna ed esecuzione forzata diretta489. Taluno ha perfino ipotizzato, pur non ricevendo particolare attenzione da parte della dottrina, che l‟inibitoria abbia natura costitutiva, in quanto da essa deriverebbe la creazione di una nuova regola di contegno, specifica rispetto alla norma giuridica, con la conseguenza che in caso di violazione sarebbe imputabile al contraffattore una sorta di responsabilità c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 40. 487 Sulla distinzione fra sentenze di mero accertamento, di condanna e costitutive si rinvia a LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 168; TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 260; BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 73. 488 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 80; ID., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 420; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 8; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 182. In giurisprudenza Cfr. Cass. 25 luglio 1995, n. 8080, in Giur. ann. dir. ind. 1995, 3205; App. Milano, 29 aprile 2006, in Giur. ann. dir. ind. 2006, 5022. Sulle ragioni di una tale impostazione cfr. anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 34. Riportano la teoria, limitandosi a riconoscerne il carattere minoritario TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1320; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 547; UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 607. 489 Cfr. sulla questione CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 35, 200 e 220; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 49; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 186; BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 68; TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 261. 153 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI “potenziata”490. Corollario di entrambe le teorie è che l‟inibitoria divenga produttiva di effetti solo al passaggio in giudicato della sentenza. La parte maggioritaria della dottrina ritiene però che l‟inibitoria rientri nella categoria delle sentenze di condanna491, criticando l‟assunto che non si possa concepire una sentenza che accerti la contraffazione senza inibirne la continuazione492, e negando il principio che non riconosce la natura condannatoria laddove non sia possibile procedere all‟esecuzione forzata: innanzitutto perché il fatto che un comportamento non possa essere eseguito senza la cooperazione volontaria del soggetto intimato non lo priva dell‟idoneità a essere ottemperato per volontaria esecuzione, costituendo in ogni caso il presupposto per una successiva domanda di risarcimento del danno493; e poi perché, a ben vedere, alcuni strumenti che ne garantiscano l‟esecuzione esistono. Inizialmente si completava questa osservazione 490 Tra questi CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 11; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 256; Cfr. sul punto anche VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 36. 491 Tra questi FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 431; ID., La penalità di mora e le astreintes nei diritti che si ispirano al modello francese, in Riv. dir. proc. 1981, 507; GHIDINI G., La concorrenza sleale, in Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2001, 355; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318, secondo cui i “puntuali divieti” di cui si compone l‟inibitoria ne costituiscono la ragion d‟essere, e la distinguono dal mero accertamento; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37. 492 Un caso di “sentenza che accerti una violazione senza inibirne la continuazione” potrebbe ad esempio immaginarsi nel caso di violazioni connesse ad eventi passati e definitivamente estinte, rispetto le quali il richiedente intenda esclusivamente ottenere il risarcimento dei danni: in questo caso sembra infatti ipotizzabile che la domanda di parte sia diretta ad ottenere l‟accertamento ma non l‟ordine inibitorio (che pur su quell‟accertamento di fonderebbe) con la conseguenza che nella sentenza si accerterà l‟inadempimento e si condannerà al risarcimento, senza però inibire alcunché. L‟esempio è già stato proposto da FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 408, il quale riteneva che in tal caso difetterebbe l‟interesse ad agire per l‟inibitoria. Sotto questo ultimo profilo l‟assunto è contestato da SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 47. Qui però non si intende ammettere o meno la pronuncia dell‟inibitoria in caso di definitiva cessazione dell‟attività illecita, ma ancor prima l‟esempio dimostra che l‟inibitoria potrebbe in concreto non venire nemmeno richiesta, mentre non si può prescindere dall‟accertamento della violazione, dal che si evince la differenza fra gli istituti. 493 Cfr. BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 78; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 542. 154 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI ritenendo applicabile l‟articolo 388 del codice penale494, ma ora, anche a prescindere da questa possibilità495, l‟introduzione delle penalità di mora rende evidente come un tale principio possa ormai considerarsi privo di ragion d‟essere496. L‟inibitoria inoltre, seppur sui generis, sembra maggiormente affine alle sentenze di condanna perché, mentre il mero accertamento ha ad oggetto comportamenti precedenti, essa si rivolge a comportamenti futuri, vincolando i giudici successivi rispetto alla natura illecita e lesiva delle condotte successive alla sentenza (in ordine alle quali residua una materia del contendere solo rispetto alla riferibilità di queste rispetto all‟oggetto dell‟ordine inibitorio)497. La condanna segue sempre all‟accertamento, ma ad esso aggiunge qualcosa in più, perché traduce in termini concreti il comando astratto e impone alla parte di non tenere in futuro il comportamento che è stato concretamente determinato ed accertato come illecito; ordine al quale è possibile aggiungere anche la condanna al pagamento di somme di denaro per la sua inesecuzione, quali appunto le misure compulsorie. In ogni caso, anche laddove volesse aderirsi all‟opinione che riduce l‟inibitoria al mero accertamento, comunque il momento in cui le penalità di mora divengono efficaci dovrebbe restare quello della pubblicazione della sentenza, perché in questo caso esse perderebbero semplicemente il carattere di accessorietà alla pronuncia di inibitoria, e diverrebbero a tutti gli effetti una condanna che si fonda su di un accertamento (l‟inibitoria, 494 Cfr. DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 118; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 167. 495 Sulla questione dell‟applicabilità della tutela penale all‟inosservanza dell‟inibitoria si rinvia a quanto detto nel capitolo I, paragrafo 4. 496 Cfr. SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 3; VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168; CONSOLO C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, CEDAM, Padova, 2008, 10; AMADEI D., Un‟astreinte a tutela dei consumatori (prime note sul comma 5-bis dell‟art. 3 L. N. 281 del 1998), in Giust. civ. 2002, 387, nonché in www.judicium.it, 2. AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 11; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 45; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 21; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 950; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 194; CARRATTA A., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 1; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79. 497 Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37. 155 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI appunto) esattamente come qualsiasi altra pronuncia di condanna, come tale quindi pienamente rientrante nel disposto di cui all‟articolo 282 c.p.c.498. Del resto anche chi esclude l‟inibitoria dalla classica tripartizione, riconosce che questa dovrebbe ritenersi provvisoriamente esecutiva ai sensi della norma generale, “nel senso che saranno immediatamente applicabili le sanzioni e le coercizioni previste per il caso di inottemperanza”499. Ulteriori conferme per la natura condannatoria, e per l‟immediata efficacia delle misure coercitive, provengono infine dalla lettera dell‟articolo 614 bis c.p.c., nelle parti in cui dispone che “Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta...”500 e nella parte in cui stabilisce che “Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”501. La condanna è quindi duplice, e si compone dell‟inibitoria, che costituisce l‟ordine di non proseguire o reiterare l‟illecito, al quale accede la condanna alle penalità di mora, che rientra nello schema della condanna in futuro, in quanto il sorgere dell‟obbligazione pecuniaria si avrà nel momento in cui, a partire dalla pubblicazione della sentenza, si verificherà la violazione oppure il ritardo nell‟esecuzione dell‟ordine inibitorio, a seguito della quale l‟interessato ha la possibilità di esercitare immediatamente l‟azione esecutiva, perché l‟ordinamento gli ha permesso appunto di precostituirsi il titolo esecutivo502. 498 Ad analoga conclusione giungeva del resto il massimo esponente della tesi della identità fra accertamento e inibitoria, SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 147, che riguardo alle penalità di mora scartava la soluzione che ne ricollegava l‟efficacia al momento in cui la sentenza diviene provvisoriamente esecutiva (che per le sentenze di mero accertamento sarebbe coinciso con il giudicato), propendendo invece per il momento in cui questa fosse pronunciata. 499 Questa l‟opinione di TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 265 e 276. Considerazioni analoghe potrebbero farsi in merito all‟accoglimento della tesi costitutiva dell‟inibitoria, rispetto alla quale apparirebbe comunque giustificata l‟immediata efficacia del capo di condanna ad essa accessorio. 500 Si noti che il provvedimento è classificato come condannatorio anche prima della fissazione delle misure coercitive: dalla lettura di questa prima parte dell‟articolo si evince infatti che non è fissando le misure coercitive che il provvedimento diviene di condanna, ma è “con il provvedimento di condanna” che il giudice fissa, ricorrendone i presupposti, tali somme, il che sembrerebbe dimostrare che il provvedimento debba considerarsi di condanna anche laddove non siano state pronunciate le misure coercitive, e quindi non vi siano in concreto strumenti che ne garantiscano l‟esecuzione. Cfr. BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 79; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 37. 501 Sulle conseguenze di questa norma si veda più ampiamente il paragrafo seguente. 502 Considerano il provvedimento una condanna in futuro CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 120; FURNO M., La « sanzione in futuro » di cui all‟art. 66 156 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI della legge marchi: misura risarcitoria o di rafforzamento dell‟inibitoria?, in Riv. dir. ind. 2003, II, 330; CHIAVEGATTI L., Le penalità di mora ex art 124 C.P.I. come misura di rafforzamento dell‟inibitoria, nota a Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Riv. dir. ind. 2007, I, 11; VANZETTI A. e DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, 6° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 38 e 43. Precisa però SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 488, che, benchè assimilabile alle condanne in futuro, essa presenta tratti distintivi, perché non è diretta a formare un titolo esecutivo ma mira a prevenire la violazione stessa. Analoga impostazione è adottata in merito alle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. da AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 6; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 100; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 104; LOMBARDI A., Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l‟astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009 (ord.), in Giur. merito 2010, n.2, 398; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1549; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 7 e 11, secondo cui ci si troverebbe di fronte ad uno ”schema che rammenta la condanna in futuro, sottoposta ad una sorta di condizione sospensiva”; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2502; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31. Per la definizione di condanna in futuro si rinvia a LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 173, TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 263; BOVE M., Lineamenti di diritto processuale civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 83, secondo cui “il senso pratico di tale forma di tutela sta nel permettere la formazione di un titolo esecutivo ancor prima che il titolare del diritto possa ed abbia interesse ad utilizzarlo.” Secondo altri autori si tratterebbe più propriamente di una condanna condizionale; tra questi RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363 secondo cui l‟efficacia di titolo esecutivo è subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto (nella specie: l‟inosservanza dell‟ordine contenuto nel provvedimento); SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 200; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2545; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9. Sulla definizione di condanna condizionale si veda TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 263, secondo cui “la legittimità di pronunce di tale contenuto è generalmente ammessa quando l‟efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri e incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse si accerta la esistenza attuale dell‟obbligo di eseguire una determinata prestazione e il condizionamento ugualmente attuale di un tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito e incerto”. In proposito sembra di poter dire che la distinzione tra le due categorie si fonda 157 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI 2. L‟applicazione delle penalità di mora al verificarsi delle violazioni dell‟inibitoria. Se le misure coercitive falliscono nel loro intento dissuasivo esse necessitano di essere portate a concreta attuazione, e a questi fini, nel periodo antecedente l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c., l‟opinione dominante della dottrina richiedeva che si instaurasse un procedimento, disciplinato inizialmente negli ultimi commi degli articoli 86 l.i. e 66 l.m. e poi trasposto nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà industriale, in cui il giudice (lo stesso che aveva in precedenza emesso l‟inibitoria) avrebbe accertato l‟avvenuto inadempimento e di conseguenza liquidato le penalità di mora, in un‟ordinanza non impugnabile mediante cui poter dare inizio alle procedure espropriative secondo le regole generali503, o sulla cui base quanto meno poter richiedere l‟emissione di un decreto ingiuntivo ex articolo 633 ss. c.p.c.504. Questa interpretazione, seppur principalmente sulla tipologia dell‟evento dal quale discende l‟esperibilità dell‟azione esecutiva: nel caso della condanna in futuro è l‟inadempimento, che sembra essere esattamente l‟evento che cui è subordinata l‟efficacia delle penalità di mora; nel caso della condanna condizionale è invece un “evento futuro e incerto”. L‟evento in questo caso non è però incerto tout court, bensì solo dal punto di vista del creditore, dato che l‟avverarsi della condizione (l‟inadempimento) rientra nella disponibilità dell‟intimato, perciò o la condanna al pagamento delle astreintes non è una condanna condizionale perché l‟evento non è incerto ma (essendo l‟inadempimento) esso rientra nella disponibilità di una delle parti; oppure nella condanna condizionale possono farsi rientrare anche condizioni di tipo potestativo, ricomprendendosi così l‟inadempimento, ma in questo caso tra la condanna condizionale e quella in futuro non vi sarebbe una distinzione, ma un rapporto di genere a specie: l‟inadempimento, cui è subordinata l‟esecutività della condanna in futuro, sarebbe una delle possibili condizioni che identificano la condanna condizionale. In ogni caso quindi l‟istituto sembra adeguatamente definito dalla categoria della condanna in futuro, al pari degli altri esempi che tradizionalmente vengono proposti di questo tipo di condanna. 503 Tra i sostenitori della tesi PASTERIS C., Lezioni di diritto industriale, GIAPPICHELLI, Torino, 1970, 110; CORRADO R., I marchi dei prodotti e dei servizi, UTET, Torino, 1972, 440; SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 145, pur rilevando l‟assenza di decisioni in materia di applicazione delle penali da cui trarre indicazioni, “segno della notevole efficacia che la comminatoria esercita sul convenuto soccombente”; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179; SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568. 504 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, 158 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI costituisse una forzatura della lettera della norma505, si riteneva imposta dalla considerazione che il diritto di credito oggetto della condanna in futuro, privo dei requisiti di certezza e liquidità richiesti dall‟articolo 474 c.p.c., non potesse costituire un valido titolo esecutivo506, e che a tal fine fossero necessari accertamenti che non potevano essere rimessi al giudice dell‟esecuzione507. Sul punto però l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. impone un cambio di vedute, perché, con una norma inserita nel corso dell‟iter commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. In giurisprudenza cfr. Trib. Bologna, 13 luglio 2007, in Riv. es. forz. 2007, 729, secondo cui la liquidazione delle penali ex artt. 83 e 86 della legge invenzioni (ora articoli 131 e 124 del codice della proprietà industriale) non può essere effettuata per la prima volta dal giudice dell‟esecuzione o dell‟attuazione della misura cautelare, in quanto i singoli inadempimenti non sono coperti dall‟accertamento contenuto nella pronuncia che concede la misura cautelare e dispone le penalità per le successive violazioni, rendendosi pertanto necessario un autonomo accertamento in un separato giudizio di cognizione, da introdursi anche in sede monitoria. 505 L‟articolo 124 comma 7 c.p.i. infatti dispone: “Sulle contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette”. Il procedimento da esso disciplinato, riferendosi alle “contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate”, si colloca in un momento logico successivo rispetto all‟inizio dell‟esecuzione stessa. Anche CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, ritiene che la formula «contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate» non possa venire interpretata come attributiva di un potere di liquidazione e di revisione della comminatoria, ma inerisca alle opposizioni relative al se e al quando del ritardo, integrando una tipica fattispecie di contestazione del diritto della parte istante di procedere all‟esecuzione forzata. Egli comunque riconosce in proposito che sarebbe stata opportuna l‟introduzione di un giudizio di liquidazione analogo a quello previsto in Francia. 506 Il primo comma dell‟articolo infatti dispone che “L‟esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” 507 Questa tesi era già stata posta in discussione dalla sentenza Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619, secondo cui “ai fini dell‟obbligo di pagamento è sufficiente che la sentenza venga ad esistenza”, rilevando che nel sistema dell‟esecuzione dell‟obbligo “non si può addossare al creditore altro onere se non attivare l‟azione esecutiva mediante notifica del precetto esecutivo ex 479 c.p.c.”. La Cassazione aveva così confermato una sentenza in cui la Corte d‟Appello (App. Bologna, 3 marzo 1999) si era pronunciata in esito ad un procedimento di esecuzione basato su di una penalità di mora irrogata con sentenza di inibitoria definitiva, negando che l‟esecuzione contro uno dei condebitori dovesse essere proceduta dalla quantificazione degli importi richiesti a titolo di penale, “perché tale procedimento presuppone un‟incertezza sul quantum o una contestazione delle parti”, che non ricorrevano nel caso di specie. Si veda sulla questione anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 103. 159 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI parlamentare508, esso deroga espressamente all‟articolo 474 c.p.c., attribuendo il carattere di titolo esecutivo509 al provvedimento di condanna alle misure coercitive, e legittimando così l‟interessato ad instaurare immediatamente un procedimento ai sensi del libro terzo del codice di procedura civile sull‟espropriazione forzata; il tutto previo autonomo accertamento dell‟avvenuta violazione dell‟obbligo infungibile ed autoliquidazione delle somme dovute a titolo di astreintes, sulla base dei criteri indicati nel provvedimento di condanna510. Si rompe così definitivamente 508 La frase era infatti assente nel d.d.l. 1441 bis, presentato alla Camera dei deputati e approvato in prima lettura il 2 ottobre 2008, rispetto al quale il C.S.M., nel parere reso il 30 settembre 2008, aveva osservato che “la previsione secondo la quale il provvedimento non costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme elide tuttavia gran parte delle potenzialità di accelerata risoluzione delle controversie connesse alla violazione degli obblighi in questione”. La modifica è stata poi introdotta in seconda lettura al Senato, come rilevano BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 3, CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 98; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 418; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504. 509 Sulla definizione di titolo esecutivo cfr. LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, 7° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 196. 510 Cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 3, secondo cui “una diversa idea sarebbe assurda, mettendo in crisi l‟effettività della misura coercitiva”; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511, che aggiunge che il titolo esecutivo che contenga condanna al pagamento per periodi di tempo o per violazioni può essere eseguito con distinti precetti, notificati dopo ogni scadenza o violazione. E‟ da escludere invece che creditore possa frazionare il proprio credito intimando precetti per pagamenti parziali; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 223; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 98, secondo cui la norma è “ultronea” rispetto ai provvedimenti già dotati di efficacia esecutiva, perché l‟efficacia esecutiva dei provvedimenti di condanna si estende ai capi accessori; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 532; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c.: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 418, per cui le misure coercitive hanno senso soltanto se l‟efficacia esecutiva è immediata, ed un‟efficacia differita, sospesa o condizionata sarebbe quindi in contrasto con la ratio del provvedimento; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 182; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1550; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura 160 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI con il concetto del modello bifasico francese, caratterizzato da una prima pronuncia dell‟astreinte provvisoria cui segue un ulteriore provvedimento per la liquidazione dell‟astreinte definitiva511; e si delinea un sistema finalizzato a garantire una maggiore celerità ed efficacia all‟applicazione della misura coercitiva512, senza che d‟altro canto risulti menomato il diritto di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26, che approva la soluzione perché “in questo modo non si costringe l‟avente diritto a una duplicazione di titoli, se del caso davanti a giudici diversi: il primo giudice che determina le penalità e il secondo che le liquida”. Sembra invece ritenere che la misura debba essere liquidata dal giudice dell‟esecuzione MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988, secondo cui peraltro costui è più idoneo del giudice che ha emanato il provvedimento, alla luce della soluzione adottata in Francia, dove egli è competente (salvo che il giudice della cognizione abbia trattenuto presso di sé tale competenza). L‟autore nota in particolare come tale scelta sia frutto di un ripensamento rispetto all‟originaria devoluzione della questione al giudice emittente il provvedimento. Alcuni autori poi hanno notato che la norma si riferisce solo alla “violazione e inosservanza” e non al ritardo, tra questi BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 44,; RICCI G.F., La riforma del processo civile, Legge 18 giugno 2009, n. 69, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 91; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504. Non ritengono però che l‟elisione costituisca un motivo sufficiente per un diverso trattamento delle due situazioni SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 199, secondo cui “tale ellittico riferimento non pare privare di valenza esecutiva il provvedimento in quest‟ultimo caso, giacchè diversamente le obbligazioni di fare infungibile rimarrebbero prive di tutela esecutiva”, il che sarebbe contrario alla volontà legislativa e alla struttura della previsione, finalizzata a salvaguardare in pari misura le prestazioni di fare e di non fare. Nello stesso senso ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 8; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2544. 511 Si rinvia sul punto al capitolo II, paragrafo 1.1. ss. Un modello analogo è previsto anche in Germania (cfr. il capitolo II, paragrafo 3.), seppure la liquidazione sia di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento, a differenza della Francia ove la competenza spetta al giudice dell‟esecuzione, salvo che il giudice della cognizione si sia riservato tale potere. La soluzione adottata dal legislatore italiano può ritenersi ora pienamente assimilabile a quella prevista dalla legislazione dei paesi del Benelux (cfr. capitolo II, paragrafo 2.). 512 Il cui prezzo da pagare è la maggiore instabilità del procedimento esecutivo. Verso questa soluzione infatti sono state mosse, da parte della dottrina processualcivilistica, le stesse critiche che erano poste alla base dell‟orientamento che vedeva come necessario l‟intervento del giudice per ottenere la liquidazione delle penalità di mora, al fine di poter dar corso all‟esecuzione forzata “in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Tra i critici RICCI E.F., Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli) sul processo civile, in Riv. dir. proc. 2008, 1363, secondo cui finché non intervenga la violazione non sorge nemmeno il diritto di credito avente ad oggetto la percezione della penale stessa, ed allora non dovrebbe nemmeno parlarsi di titolo esecutivo. 161 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI di difesa dell‟ingiunto, il quale comunque potrà proporre le proprie contestazioni all‟esecuzione nel procedimento appositamente previsto per la risoluzione di queste513. La chiara lettera della norma generale integra così per questo aspetto la disciplina delle disposizioni speciali del codice della proprietà industriale514, ed ha il pregio di equiparare sotto questo punto di Chi ha diritto di percepire una somma a titolo di penale può agire per ottenere la consequenziale condanna, ed è quest‟ultima a costituire titolo esecutivo, senza che alcuna condizione entri in gioco; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 5, che rileva che le opposizioni all‟esecuzione saranno probabilmente numerosissime; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2543 e 2547, che auspica un intervento correttivo della giurisprudenza, per consentire al creditore che voglia portare ad esecuzione la misura coercitiva di adire il giudice che ebbe a disporla per ottenere da questi la liquidazione della somma in concreto dovuta dall‟obbligato; DALFINO D., Le novità per il processo civile del 2009 e il rito del lavoro, in www.judicium.it, 27; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1317; PROTO PISANI A., La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it. 2009, V, 223, secondo cui il provvedimento “costituisce titolo esecutivo prima che sia possibile prevedere se la violazione o inosservanza vi sarà, si elude cioè il requisito della liquidità proprio del titolo esecutivo”; SASSANI B., A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 8; ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 295; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 4. 513 Cui è dedicato il paragrafo successivo, al quale si rinvia. 514 Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, secondo cui a tale interpretazione non osta, il riferimento alla violazione “successivamente constatata”, “che può essere inteso come specificazione della natura di condanna in futuro, a prescindere quindi dalla necessità che il creditore debba instaurare un apposito giudizio di merito per accertarla successivamente”; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 26; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45 e 69, secondo cui in via di interpretazione sistematica dell‟articolo 614 bis c.p.c. può ritenersi che le sentenze che accertano la violazione di una privativa e contengono l‟inibitoria corredata da una penale costituiscano titolo esecutivo. Non sembra potersi obiettare in proposito che sulla base dell‟articolo 124 comma 7 sia disciplinato un procedimento speciale, con conseguente prevalenza sulla disposizione generale, mediante il quale il titolo esecutivo si formerebbe solo a seguito della liquidazione da parte del giudice. Come infatti già osservava CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, la formulazione letterale della norma, che riferisce il procedimento alle “contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure”, chiaramente presuppone che un‟esecuzione sia stata già iniziata. Con questo non si 162 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI vista la tutela da questo offerta con quella prevista in tema di diritto d‟autore, dato che nella legge n. 633/1941 non è disciplinato un procedimento analogo a quello di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., e questo, escludendo il carattere di titolo esecutivo del provvedimento di condanna, portava necessariamente a concludere per la necessità di instaurazione di un nuovo giudizio di merito, nel quale accertare la violazione e liquidare la misura coercitiva 515. Può però accadere che la violazione non sia facilmente accertabile, oppure che le misure coercitive non siano agevolmente liquidabili sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di condanna: in questi casi, e ogni volta in cui l‟interessato intenda limitare il più possibile le opposizioni all‟esecuzione - che verosimilmente saranno alquanto frequenti, in ragione proprio della rimessione alla parte dell‟accertamento del presupposto di attivazione e della liquidazione delle somme - egli potrà (invece che, come si riteneva prima, esserne obbligato) adire previamente il giudice sulla base dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., affinché questi, sentite le parti e assunte sommarie informazioni, accerti la violazione e liquidi le misure coercitive fino a quel momento dovute, in un‟ordinanza non impugnabile che costituirà un nuovo titolo esecutivo, mediante cui adire il giudice dell‟esecuzione con maggiore tranquillità. Questo perché una tale pronuncia rende “inammissibile l‟opposizione di merito all‟esecuzione con la quale si contesti l‟esistenza del diritto di credito relativo alla penale, a meno che non si deducano fatti estintivi di quest‟ultimo avvenuti dopo la pronuncia dell‟ordinanza”516. Quale ulteriore alternativa poi il creditore potrà sempre intende criticare l‟opinione che legittima il giudice alla previa liquidazione delle penalità di mora, semplicemente si ritiene che questa possa costituire un‟interpretazione estensiva dell‟articolo, in grado quindi di derogare alle norme generali nel senso di ammettere “anche” la possibile instaurazione del procedimento a questi fini; non invece nel senso di imporre questa soluzione in luogo di quanto prevede la disciplina generale. 515 Lo riteneva SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, che, pur considerando questa una disarmonia priva di giustificazione, non la riteneva superabile in via di interpretazione. Sembra giungere alla stessa conclusione PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318. 516 Cfr. SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 549; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 46 e 69. Questa interpretazione estensiva sembra poter superare alcune delle incongruenze cui porterebbe una rigida applicazione analogica dell‟articolo 614 bis c.p.c., rispetto al quale è infatti da più parti auspicata la previsione di un procedimento in cui poter chiedere la liquidazione delle misure coercitive. Cfr. gli autori citati alla nota 512, tra i quali, in particolare CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile 163 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI iniziare un nuovo giudizio di merito, nel quale poter far valere il diritto di credito derivante dall‟applicazione delle misure coercitive, unitamente al diritto al risarcimento per il danno cagionato dalle violazioni medesime517. 2.1. L‟applicazione delle misure coercitive pronunciate in via cautelare. La qualifica di titolo esecutivo deve ritenersi attribuita, dall‟articolo 614 bis c.p.c., anche al provvedimento cautelare che disponga le astreintes, con la conseguenza che anche in questo caso l‟interessato potrà agire direttamente per ottenere l‟esecuzione forzata nelle forme ordinarie518, commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2547, che auspica un intervento correttivo giurisprudenziale in tal senso. Allo stato una tale possibilità deve ritenersi invece esclusa sul piano legislativo per la fissazione di misure coercitive ex articolo 614 bis c.p.c., ed anche per quelle fissate in materia di diritto d‟autore, dato che in entrambe le discipline non è previsto un procedimento analogo all‟articolo 124 comma 7. 517 Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 47. Segnala inoltre AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 11, che per la condanna ad una prestazione di non fare o di astensione (fra le quali rientra l‟inibitoria) è ipotizzabile il concorso dell‟esecuzione diretta e di quella indiretta, dato che in caso di violazione dell‟obbligo “certamente si aprirà la via della misura, con eventuale azione esecutiva per il pagamento, ma potrà anche ipotizzarsi un‟attuazione coattiva dell‟obbligo di disfare conseguente alla violazione dell‟obbligo di astensione”. 518 Cfr. CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 99, che ritiene infatti che la previsione di cui all‟articolo 614 bis c.p.c., che attribuisce il carattere di titolo esecutivo al provvedimento, abbia particolare rilevanza ove associata a un provvedimento cautelare o comunque non autonomamente dotato di efficacia esecutiva, perché lascia intendere che, anche quando non è ancora esecutiva la condanna di base, la concessione della misure in caso di inadempimento consente di agire in executivis attraverso le forme dell‟espropriazione forzata; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, secondo cui “non dovrebbe esservi più dubbio che il provvedimento di condanna alla sanzione costituisca titolo esecutivo e sia perciò azionabile, senza necessità rivolgersi al giudice del merito per ottenere il provvedimento di effettiva quantificazione a violazione avvenuta, previo accertamento della violazione medesima”; aggiungendo poi che “analoga considerazione dovrebbe valere per l‟eventuale misura disposta in sede cautelare”. Secondo CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27, non si verte nemmeno in materia di attuazione cautelare, avendo il provvedimento autonoma natura condannatoria, quindi gli atti esecutivi devono essere preceduti dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. Cfr. sul punto anche CONSOLO C., Commento 164 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI secondo una disciplina che è peraltro richiamata, in quanto compatibile 519, anche dal primo periodo dell‟articolo 669 duodecies c.p.c. per l‟attuazione di tutte le misure cautelari, diverse dai sequestri, aventi ad oggetto somme di denaro520. Anche rispetto alla pronuncia cautelare però, prima che fosse introdotto l‟articolo 614 bis c.p.c., la parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza sosteneva che per l‟applicazione delle penalità di mora pronunciate ex articolo 131 c.p.i. - e prima ai sensi degli articoli 83 l.i. e 63 l.m. - non fosse sufficiente il provvedimento di condanna, che non si riteneva costituire un valido titolo esecutivo, e fosse invece necessario un ulteriore intervento del giudice per accertare l‟avvenuta violazione e liquidare le somme dovute. Interpreti e giudici si dividevano però sul momento nel quale inserire una tale valutazione521, perché alcuni ritenevano che rientrasse nella seconda parte dell‟articolo 669 duodecies c.p.c., secondo cui “l‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.”522. Secondo altri sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2544. 519 Pone l‟accento sulla clausola di compatibilità ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9. Come però rileva TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 561, essa sembra sostanzialmente priva di contenuti concreti. 520 L‟articolo, per la parte che qui interessa, dispone come segue, “Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili”. Il richiamo ha perciò ad oggetto le norme relative all‟espropriazione, tranne che per la disciplina relativa al titolo I del libro III, non comportando con ciò la necessità ottenere la spedizione del titolo in forma esecutiva, né la notifica del precetto, secondo una previsione che era stata giustificata appunto sulla base della negazione della natura di titolo esecutivo del provvedimento cautelare, come riteneva l‟opinione maggioritaria (prima però che sul punto intervenisse l‟articolo 614 bis c.p.c.); come si nota in TREGLIA G., L‟attuazione dei provvedimenti, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 560. Cfr. inoltre MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 21, secondo cui la natura cautelare non abbisogna della qualità di titolo esecutivo, potendo essere attuata secondo le modalità dell‟articolo 669 duodecies c.p.c.. 521 Osserva sul punto VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168, che “secondo alcuni il pagamento delle penali può essere preteso solo con la sentenza di merito, che comporterebbe che la penale diventerebbe una sanzione più che una misura cautelare, aggiuntiva al risarcimento; altri rilevano che si possa richiedere nel corso del giudizio man mano che maturano i giorni di ritardo, dato che la possibile stabilità dell‟inibitoria non deve indurre ad instaurare un nuovo giudizio di merito per ottenere il pagamento delle penali”. 522 Questa era la tesi prevalente, prima dell‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c., 165 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI invece queste valutazioni sarebbero rientrate nell‟ultima parte dell‟articolo 669 duodecies c.p.c., in base al quale “ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.”, con la conseguente ricomprensione nella sentenza di merito della liquidazione delle somme per le eventuali violazioni intervenute nel corso del procedimento523. Anche in questo caso però il fatto come nota SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; ID., Un‟importante sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione sul delitto di elusione dei provvedimenti cautelari e possessori del giudice civile: conseguenze e riflessioni nella prospettiva del diritto industriale, in Riv. dir. ind., I, 2008, 179, secondo cui “sussistono incertezze per la liquidazione delle penalità a corredo di inibitorie cautelari: malgrado lo sbandamento fatto registrare dalla pratica” (l‟autore cita in proposito due pronunce del Tribunale di Milano nella stessa controversia, la prima delle quali nega l‟ammissibilità di una liquidazione ai sensi dell‟articolo 669 duodecies c.p.c., mentre la seconda la ammette) “sembra affermarsi la tesi che la liquidazione può farsi senza troppe formalità ai sensi dell‟art. 669 duodecies c.p.c.”. Allo stesso risultato, ma mediante richiamo analogico dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., sembra giungere SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568, secondo cui la previsione di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i. è simile a quella dettata dall‟articolo 669 duodecies c.p.c. per le misure cautelari. In giurisprudenza si veda App. Milano, 10 febbraio 2004, in Giur.it. 2004, 1443, secondo cui il provvedimento che stabilisce la penale è incompleto finché non è integrato dalla constatazione del sopravvenire del ritardo o dell‟inottemperanza, e quindi il credito, in assenza dei requisiti di certezza e liquidità, non costituisce titolo esecutivo. La pronuncia rileva nel procedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. la sede per l‟accertamento delle violazioni e liquidazione del dovuto; osservando però che in via riconvenzionale è possibile anche notificare direttamente il precetto, riservando all‟eventuale giudizio di opposizione gli accertamenti circa la congruità della pretesa. Sulla sentenza cfr. PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319. Affermano però la contraddittorietà delle due proposizioni di questa sentenza, perché o la pronuncia sulle penali è titolo esecutivo e quindi è sufficiente per iniziare la fase esecutiva, oppure occorre un‟ulteriore e più circostanziata statuizione giudiziale, anche per il caso di domanda riconvenzionale, RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 102; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424, il quale inoltre non condivide in generale la soluzione perché la funzione di accertamento che la giurisprudenza citata sembra attribuirvi non rientra nella determinazione delle “modalità di attuazione” di cui all‟articolo 669 duodecies c.p.c. Cfr. anche Trib. Milano, 22 settembre 2007, in foro.it. 2008, I, 280, che ha ritenuto ammissibile un ricorso in attuazione per avere l‟astreinte; contra Trib. Napoli, 30 aprile 2008, in foro.it. 2008, I, 2029, la quale ha invece ritenuto possibile rivolgersi al giudice del merito, anche a mezzo di procedimento monitorio (non escludendo neppure il giudice dell‟esecuzione), ma non per la via dell‟articolo 669 duodecies c.p.c.. 523 La tesi risale a SPOLIDORO M.S., Le nuove norme sui provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e marchi registrati, in Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, 166 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI che il provvedimento che commina le misure coercitive sia ora espressamente qualificato come titolo esecutivo sembra consentire l‟immediata instaurabilità del processo di esecuzione forzata, senza dover previamente instaurare un procedimento per la liquidazione di queste, né dover attendere la sentenza di merito. Quella della previa liquidazione da parte del giudice del provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. può semmai considerarsi, in analogia a quanto detto per le misure definitive, come una strada praticabile in via alternativa da parte dell‟interessato, al fine di fondare su basi più sicure la procedura espropriativa 524. commentario a cura di P. AUTERI, in Nuove leggi civili commentate, 1998, 98, il quale nelle opere successive riconosce però che l‟opinione prevalente ha sposato il diverso orientamento, come si è visto nella nota precedente. In questa opera l‟autore ritiene che si debba distinguere fra la decisione che minaccia l‟applicazione delle penali (che spetta al giudice del provvedimento cautelare) dalla decisione sulla liquidazione, revoca e conferma che non sono modalità di attuazione ma determinazioni ulteriori, per cui si applica l‟ultima frase dell‟articolo, secondo la quale per i casi non previsti decide il giudice del merito. Di conseguenza, se durante il processo si sono verificati gli inadempimenti, salva l‟adozione pendente lite di ulteriori provvedimenti cautelari, la sentenza che accerta la contraffazione liquiderà gli importi dovuti e condannerà il contraffattore al pagamento degli stessi al titolare del diritto leso; viceversa, se la sentenza è assolutoria, le penalità saranno revocate. A favore di questa tesi anche RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 102. Sulla tesi, che inizialmente era posta in alternativa alla tesi della liquidazione ad opera del giudice dell‟esecuzione, cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 547 e 894, GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343. Cfr. anche PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319. In giurisprudenza si veda invece Trib. Bologna, 13 luglio 2007, in Riv. es. forz. 2007, 729, secondo cui la liquidazione delle penali ex artt. 83 e 86 della legge invenzioni (ora articoli 131 e 124 del codice della proprietà industriale) non può essere effettuata per la prima volta dal giudice dell‟esecuzione o dell‟attuazione della misura cautelare, in quanto i singoli inadempimenti non sono coperti dall‟accertamento contenuto nella pronuncia che concede la misura cautelare e dispone le penalità per le successive violazioni, rendendosi pertanto necessario un autonomo accertamento in un separato giudizio di cognizione, da introdursi anche in sede monitoria. Tra i critici di questa impostazione cfr. VANZETTI A., Brevi considerazioni in tema di inibitoria, in Riv. dir. ind., 2007, I, 168, secondo cui questo comporterebbe che la penale diventi una sanzione più che una misura cautelare, aggiuntiva al risarcimento. Contrario anche RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 424, secondo cui la "terza via" che spetti al giudice del merito il compito di liquidare le penali è di difficile attuazione, oltre a comportare il rischio, visti i tempi lunghi del procedimento ordinario, che la misura perda l‟effetto deterrente che si propone di perseguire. 524 In questo senso sembrerebbe essere diretto lo spunto interpretativo di ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 295. 167 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI 3. La previsione, nell‟articolo 124 comma 7 del codice della proprietà industriale, di uno specifico procedimento per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione. La disciplina generale dell‟esecuzione civile, che si applica, data l‟assenza di una diversa previsione al riguardo, anche alle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c., prevede che per la risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione si apra, nell‟ambito di tale procedimento, una parentesi di cognizione, innanzi allo stesso giudice adito per ottenere l‟esecuzione forzata del provvedimento525. Il codice della proprietà industriale ha però derogato a un tale sistema, e nonostante anche in questo caso il processo esecutivo si instauri secondo le forme ordinarie, le contestazioni devono invece essere proposte in un procedimento snello e “semplificato”, innanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di merito, e non davanti al giudice dell‟esecuzione. Con una previsione di contenuto analogo rispetto ai precedenti articoli 66, comma 4, l.m. e 86, comma 3, l.i.526 infatti, l‟articolo 124 comma 7 c.p.i. stabilisce che “Sulle Per concludere si segnala che il tema dell‟esecuzione delle misure coercitive va incontro a problematiche peculiari qualora queste siano connesse ad inibitorie, sia definitive che cautelari, con efficacia cross-border, ossia che travalichino i confini nazionali e debbano essere perciò eseguite in Stati diversi da quello italiano. Della complessa questione non è qui possibile dare adeguatamente conto, perciò ci si limita a rinviare alla trattazione di RICOLFI M., Le misure compulsorie, in L‟enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali, a cura di L. NIVARRA, Quaderni di AIDA n. 12, GIUFFRÈ, Milano, 2005, 115. 525 Cfr. MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. IV, 20° ed., GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 183. Il rinvio all‟articolo 615 c.p.c. era espresso nel progetto Mastella (su cui cfr. il capitolo III, paragrafo 5.). Si precisa inoltre che anche per l‟esecuzione delle penalità di mora disciplinate dalla legge sul diritto d‟autore si applicherà la disciplina generale. 526 E‟ venuto meno solo il riferimento al “presidente del collegio o il pretore”, senza che ciò comporti modificazioni di rilievo. Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568, che rileva che ora la competenza è del giudice che ha pronunziato la sentenza, che oggi è la sezione specializzata PI competente, organo collegiale che dovrebbe rinvenire nel presidente l‟organo naturale per risolvere le controversie insorte sull‟applicazione delle misure. Analogamente FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 354; PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 311; GHIDINI G. e DE BENEDETTI F., Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione, IL SOLE 24 ORE, Milano, 2006, 343; SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti 168 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette”. Deve essere perciò definito l‟ambito di applicazione di questa norma rispetto a quello delle opposizioni all‟esecuzione disciplinate dagli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile527: a questo proposito una parte della dottrina, più risalente nel tempo, restringeva l‟ambito di applicazione del procedimento “speciale” alle ipotesi in cui non operassero le opposizioni all‟esecuzione ordinarie, spazio che riguardo alle penalità di mora coincideva essenzialmente con la liquidazione di queste528; più recentemente invece si ritiene prevalentemente (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1318; RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 334; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 31 e 69. Rispetto alla precedente disciplina di cui alla “legge marchi” e alla “legge invenzioni”, cfr. FERRARA F. JR, La teoria giuridica dell‟azienda, 2° ed., CYA, Firenze, 1949, 253; GRECO P. e VERCELLONE P., Le invenzioni e i modelli industriali, UTET, Torino, 1968, 379, che già rilevava come la disposizione, di carattere eccezionale, forse non fosse scevra da inconvenienti; SILVESTRI E. e TARUFFO M., voce Esecuzione forzata. III) Esecuzione forzata e misure coercitive, in Enc. Giur. Treccani, XIII, Milano, 1989, 8. 527 Del problema di coordinamento era già consapevole ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, GIUFFRÈ, Milano, 1960, 635, secondo cui “la norma può dar luogo a più di un dubbio nei riguardi degli artt. 484 e ss. c.p.c.”. 528 Questa sembra essere l‟iniziale opinione di SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 151, laddove ritiene che le norme generali non facciano venire meno la competenza del giudice di merito che ha emesso il provvedimento, ma solamente “in ordine alla liquidazione delle penalità di mora”; dal che sembra trarsi una limitazione della competenza del giudice emittente il provvedimento alla liquidazione delle misure, avvenuta la quale, ed iniziata l‟esecuzione, le eventuali contestazioni saranno da proporre in tale sede. Cfr. anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e 900. Nelle opere più recenti comunque la prospettiva dell‟autore è mutata, come si può notare nella nota seguente. Analoga opinione quella di SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568, secondo cui l‟ambito di applicazione della norma è ristretto, poiché la previsione non determina alcuna “vis attrattiva a scapito del giudice dell‟esecuzione, le controversie ivi prefigurate restano collocabili in un‟area residuale ed equidistante dalle contestazioni vere e proprie sull‟an ed il quomodo del diritto di procedere in executivis. Esse riguarderanno principalmente questioni sulla individuazione concreta degli oggetti da distruggere, rimuovere, ritirare ovvero la liquidazione delle penalità di mora già fissate nella sentenza a fronte dell‟inadempimento del soccombente”, in quanto l‟applicazione di questa sanzione dipende da fatti accertabili solo dopo la sentenza che potrebbero dar luogo a contestazioni sul se e quando del ritardo risolvibili dal giudice della cognizione che le ha pronunciate. Per le restanti ragioni contestative (sempre che il titolo sia eseguibile nelle forme del processo esecutivo) secondo l‟autore ci si dovrà avvalere 169 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI che l‟articolo 124 comma 7 c.p.i., in quanto norma speciale, si applichi in luogo del regime ordinario529, considerando peraltro “felice” la soluzione in virtù del mantenimento in capo alle sezioni specializzate delle questioni inerenti l‟esecuzione530. In effetti il procedimento di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i. pare essere il frutto di una precisa scelta legislativa, quale è quella di mantenere in capo al giudice della cognizione, e quindi al giudice delle opposizioni delineate dal titolo V del libro III (articoli 615 e 617c.p.c.). Questa impostazione si fondava sulla ritenuta necessità della previa liquidazione ad opera del giudice adito ai sensi dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i. ai fini della valida costituzione di un titolo esecutivo, di cui si è trattato nel paragrafo 2. di questo capitolo. Con l‟introduzione dell‟articolo 614 bis c.p.c. e l‟espressa attribuzione di una tale efficacia esecutiva al provvedimento di condanna perciò, seguendo questo ragionamento, l‟ambito di applicazione dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., con riferimento alle penalità di mora, si estinguerebbe, o al più sarebbe limitato all‟ipotesi in cui il‟interessato decida di adire previamente il giudice per ottenere la liquidazione della misura e garantirsi una più spedita esecuzione. 529 L‟opinione, per la verità, era sostenuta anche tempo indietro, seppur allora fosse espressione di una posizione minoritaria: notava infatti CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 212, riguardo al rapporto della precedente disciplina di cui agli articoli 86 l.i. e 66 l.m. e le norme dell‟allora recentemente introdotto codice di procedura civile, che restava “intatta la competenza del collegio o del pretore che ha emanato la sentenza «recante le misure anzidette»” , non che invece una tale competenza fosse da ritenere trasferita al giudice dell‟esecuzione. Secondo l‟autore infatti “le « contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate » sono circoscritte al se e al quando del ritardo, ed integrano una tipica fattispecie di contestazione del diritto della parte istante di procedere all‟esecuzione forzata, ma non per questo sono da applicare gli artt. 615 e segg. c.p.c., perché gli articoli 66, ultimo comma, r.d. 21 giugno 1942, e 86, ultimo comma, r.d. 29 giugno 1939, sono tuttora in vigore, grazie al principio di specialità per cui, in caso di concorso apparente di norme, la norma speciale prevale su quella generale, escludendone l‟applicazione”. Più recentemente ha osservato FLORIDIA G., Il riassetto della proprietà industriale, GIUFFRÈ, Milano, 2006, 516, che “con l‟articolo 124 comma 7 è evidente che le sezioni specializzate assorbono nella loro competenza funzionale anche tutta la parte della materia del contendere che si riferisce all‟esecuzione dei provvedimenti stessi”; SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, secondo cui l‟ambito di applicazione dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i. “taglia fuori (almeno fra le parti) il regime ordinario delle contestazioni, che si basa sull‟opposizione all‟esecuzione e agli atti esecutivi”; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, secondo cui “limitatamente alla sentenza sulla proprietà industriale, l‟inciso dell‟art. 124, comma 7°, secondo cui, sulle contestazioni che sorgono nell‟esecuzione della misura, provvede il giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza non impugnabile, prevale, peraltro, rispetto alla regola della devoluzione integrale al giudice dell‟esecuzione delle questioni riguardanti la sanzione coercitiva.”; nello stesso senso VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 46 e 68. 530 Questa l‟opinione di SPOLIDORO M.S., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184, secondo cui “la soluzione appare felice, considerando la specialità dei problemi delle sanzioni tipiche del diritto industriale, che rende necessaria la devoluzione della cognizione della materia alle sezioni specializzate”. 170 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI della sezione specializzata, le decisioni in merito all‟applicazione delle sanzioni da questo pronunciate, probabilmente perché ritenuto più adatto del giudice dell‟esecuzione a effettuare le valutazioni necessarie per la risoluzione delle contestazioni che possono proporsi in questa fase531. Uno spazio applicativo per la disciplina generale sembra residuare qualora non siano necessarie valutazioni di merito, ma si contesti solo la regolarità formale (ma anche l‟opportunità o la congruenza) del titolo o degli altri atti del procedimento esecutivo, per la cui risoluzione sembra più corretto adire il giudice dell‟esecuzione ai sensi dell‟articolo 617 c.p.c., dedicato all‟opposizione agli atti esecutivi532. Il codice della proprietà industriale non ha però accompagnato alla previsione di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i. alcuna disposizione in merito ai rapporti fra questo procedimento e il procedimento espropriativo533: la soluzione migliore dovrebbe essere allora quella di applicare analogicamente le norme che disciplinano il rapporto fra le opposizioni all‟esecuzione “ordinarie” e il processo esecutivo, tra le quali in particolare l‟articolo 624 c.p.c. sulla possibile sospensione dell‟efficacia esecutiva del titolo534 (pur se questa disposizione è testualmente riferita alle 531 Sulle quali si rinvia al paragrafo successivo. Condividono l‟assunto CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2548; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 73. Di diverso avviso sembrerebbe essere MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988, secondo cui è più idoneo il giudice dell‟esecuzione (l‟autore si riferisce però alla liquidazione delle misure), alla luce della soluzione adottata in Francia, dove egli è competente, salvo che il giudice della cognizione abbia trattenuto presso di sé tale competenza. Si veda la nota 510, nel paragrafo 2. di questo capitolo. 532 Cfr. VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 70. 533 Come osserva infatti ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 11, “non è facile un coordinamento in questa specifica ipotesi. Dalla natura di titolo esecutivo discende che il vittorioso possa azionare la via del processo esecutivo con la notifica del titolo e del precetto; mentre il soccombente dovrà presentare le proprie rimostranze circa l‟effettiva quantificazione e l‟avvenuta inosservanza davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza. Mi pare infatti che il riferimento alle contestazioni in merito alla esecuzione della misura non possa non comprendere anche l‟esatta quantificazione, con eventuale, pregiudiziale, constatazione della violazione o del ritardo. Tuttavia, questa soluzione “ibrida” è foriera di complicazioni: l‟accertamento circa la quantificazione e la violazione viene emesso con ordinanza non impugnabile, formalmente incompatibile con il giudicato; non è previsto nulla circa il coordinamento con il processo esecutivo già in corso.”. 534 Secondo il primo comma dell‟articolo “Se è proposta opposizione all‟esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell‟esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.”. Sulla possibilità di sospendere l‟efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell‟articolo 615, comma 1, c.p.c., con riferimento al procedimento di opposizione all‟esecuzione delle misure coercitive di cui 171 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI opposizioni all‟esecuzione proposte a norma degli articoli 615 e 619). Questo perché il mutamento di competenza operato dall‟articolo 124 comma 7 c.p.i. non fa venir meno l‟opportunità che anche in questo caso si sospenda il procedimento espropriativo, laddove concorrano quei “gravi motivi” che ne giustificano la sospensione in caso di proposizione dell‟opposizione all‟esecuzione ai sensi dell‟articolo 615 o 619 del codice di procedura civile. Per quanto concerne invece la materia cautelare l‟articolo 131 c.p.i. non contiene una norma analoga all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., ma rinvia alle "norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari", tra le quali è ricompreso in particolare l‟articolo 669 duodecies c.p.c.: anche questa disposizione pone un problema di coordinamento con le norme generali in materia di esecuzione forzata, perché da un lato il primo periodo dell‟articolo, per il caso in cui debbano attuarsi “misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro”, rinvia agli articoli 491 e seguenti del codice di rito, richiamo che sembrerebbe estendersi anche alle norme relative alle opposizioni all‟esecuzione535; il secondo periodo della disposizione invece attribuisce alla cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l‟esame delle contestazioni avverso l‟esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, sancendo che “l‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.”. Anche in questo caso si pongono problemi all‟articolo 614 bis c.p.c., cfr. GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 420; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 28. 535 Ritengono che le contestazioni inerenti l‟esecuzione del provvedimento cautelare che commina le astreintes siano da proporre al giudice dell‟esecuzione ex artt. 615 ss. c.p.c. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 426; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9 e 11, secondo cui “le eventuali contestazioni sull‟attuazione della misura accessoria al cautelare, saranno devolute al giudice dell‟esecuzione, e non ai giudici (cautela o merito, a seconda del caso) di cui all‟art. 669 duodecies c.p.c. Il che, detto per inciso, suggerisce ancora una volta l‟opportunità più generale di unificare la tutela attuativa in un unico ampio vaso, a prescindere dal tipo di provvedimento da cui prende spunto”. La soluzione viene definita “tranchante”, poiché scinde il capo della misura coercitiva dagli altri capi sulla prestazione principale, escludendo il primo dall‟art. 669 duodecies, c.p.c.”. Anche CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27, sembra rimettere le contestazioni all‟opposizione all‟esecuzione ordinaria. 172 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI interpretativi a causa della natura ibrida delle misure coercitive, che sono oggetto di una condanna pecuniaria, la quale costituisce però in un certo senso una “misura di attuazione” dell‟inibitoria: è vero infatti che le misure coercitive hanno ad oggetto somme di denaro, e quindi giustamente la loro esecuzione deve avvenire nelle forme dell‟espropriazione di cui agli articoli 491 e ss. c.p.c., ma il loro presupposto di attuazione dipende dalla violazione di un obbligo di non fare (l‟inibitoria cautelare) sulle cui contestazioni decide il giudice che ha emesso il provvedimento. Dato che è dalla violazione dell‟inibitoria che discende il sorgere dell‟obbligazione insita nella condanna accessoria, la contestazione avente ad oggetto l‟effettiva verificazione di una tale inosservanza è prima di tutto una contestazione relativa all‟esecuzione dell‟inibitoria, la quale deve proporsi necessariamente innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare536. La conclusione è meno agevole con riferimento alle contestazioni che si limitino a negare la correttezza della liquidazione della misura coercitiva537, rispetto alle quali il collegamento alla condanna principale (l‟obbligo di non fare) diviene più labile: il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale ha fissato anche i criteri di quantificazione della misura, sembra comunque il più adatto a decidere in ordine alle contestazioni relative all‟applicazione che di questi è stata fatta nel caso concreto, pertanto sembra condivisibile l‟interpretazione secondo cui queste potrebbero ricomprendersi, seppur in via mediata, fra le questioni relative all‟attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di non fare538. La soluzione così prospettata ha il pregio quanto meno di trasferire anche sul piano cautelare la scelta compiuta dal legislatore con la previsione del procedimento di cui all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., ossia quella di mantenere in capo al giudice della sezione specializzata l‟esame delle contestazioni relative alla misura da esso pronunciata. Accogliendo una tale 536 Sembra invece richiamare direttamente in via analogica l‟articolo 124 comma 7 c.p.i. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568; SCUFFI M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 368, secondo cui mentre la penale applicata nel procedimento cautelare può essere modificata solo dal giudice del merito, “le contestazioni relative alla individuazione dei prodotti venduti in spregio al divieto andranno risolte dal giudice che ha emesso l‟ordine inibitorio con ordinanza non soggetta a gravame (art. 124.7 del Codice)”. 537 Per l‟analisi dei possibili profili contestabili in sede di esecuzione si rinvia al paragrafo successivo. 538 Ad analoga conclusione giunge, sulla base però di una differente ipotesi ricostruttiva, CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2548, secondo cui è vero che le misure coercitive hanno ad oggetto una somma di denaro, ma questa ancora non è determinata del suo ammontare, sicché sorge la necessità di determinarne modalità latu sensu applicative. 173 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI impostazione residuerebbero perciò solo differenze marginali di disciplina, tra cui la più evidente è che, mentre nulla è detto circa l‟impugnabilità dell‟ordinanza adottata ex articolo 669 duodecies c.p.c., il procedimento di risoluzione delle contestazioni all‟esecuzione disciplinato dall‟articolo 124 comma 7 c.p.i. sfocia in un‟ordinanza che viene espressamente definita “non impugnabile”. A prescindere però dal fatto che, data la sua natura decisoria, questa deve ritenersi ricorribile per Cassazione, in ossequio a quanto dispone l‟articolo 111 della Costituzione539, la differenza sembra essere comunque giustificabile in ragione del diverso ambito in cui si muove il provvedimento cautelare, caratterizzato dalla provvisorietà e destinato a stabilizzarsi solo con la sentenza di merito. Un‟altra differenza poi è che manca nella disposizione cautelare il riferimento alle “informazioni sommarie”, che però sembra essere implicito, data la natura snella del procedimento così come delineato dall‟articolo in esame540. 3.1. Le possibili contestazioni all‟esecuzione delle misure coercitive e la ripartizione dell‟onere della prova. Nel procedimento instaurato per la risoluzione delle opposizioni all‟esecuzione la legittimità dell‟azione esecutiva può essere contestata sotto diversi profili, riconducibili sostanzialmente a due aree: una riguardante 539 Osserva infatti SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 152, che il primo capoverso dell‟articolo 111 della Costituzione, secondo l‟opinione consolidata della giurisprudenza e della maggioranza della dottrina, consente il ricorso per Cassazione contro tutti i provvedimenti giurisdizionali decisori quale che ne sia la forma, purché non siano altrimenti impugnabili. L‟autore di conseguenza ammette tale ricorso avverso l‟ordinanza di liquidazione, del cui carattere decisorio non si può dubitare. Egli precisa però che il gravame non potrà vertere su questioni di fatto, quindi resta fermo l‟accertamento sulla condotta dell‟obbligato dal giudice a quo, d‟altro canto la Corte potrà valutare il comportamento dell‟obbligato successivamente alla sentenza, per stabilire se essa integri la stessa violazione di cui è stata accertata l‟illiceità. Cfr. anche UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, CEDAM, Padova, 2004, 552 e 900; FERRARI F., Note a prima lettura sulle norme processuali contenute nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2005, I, 354; PICCARRETA V. e TERRANO F. (a cura di), Il nuovo diritto industriale, IL SOLE 24 ORE , Milano, 2005, 311; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. 540 Precisa d‟altronde, con riguardo all‟articolo 124 comma 7 c.p.i., SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 153, che non deve spaventare la locuzione “sommarie informazioni”, perché non significa cognizione superficiale o di verosimiglianza, e non impedisce un accertamento pieno. 174 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI l‟inadempimento dell‟inibitoria, che costituisce il presupposto di applicazione delle penalità di mora; l‟altra concernente la liquidazione delle misure coercitive541. Rientra nella prima categoria, accanto alla negazione tout court dell‟inadempimento, anche l‟affermazione che il comportamento posto in essere non rientri in quelli inibiti dal provvedimento di condanna, il che comporterebbe l‟impossibilità dell‟applicazione delle penalità di mora, e la necessità di un autonomo accertamento in un nuovo giudizio di merito542; 541 Cfr., pur se con riferimento all‟opposizione all‟esecuzione delle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c. (quindi ex articoli 615 ss. c.p.c.), BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, secondo cui “con l‟opposizione all‟esecuzione l‟obbligato può contestare: 1) che si sia avverata la condizione dell‟operatività in concreto della misura, ossia l‟inadempimento, 2) che la quantificazione effettuata dal creditore nell‟atto di precetto sia corretta in applicazione del criterio di liquidazione assunto dal giudice della cognizione”; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 105; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; GAMBINERI B., Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in AA. VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it. 2009, V, 323; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 988; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1551; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1317; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 200; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 27 e 31; LUDOVICI G., La coercizione indiretta del debitore ex art. 614 bis c.p.c., un nuovo strumento di esecuzione forzata in forma specifica sul modello francese delle astreintes, in www.altalex.com, 4. 542 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 84, che evidenzia che “rispetto al giudizio di liquidazione delle sanzioni per le nuove violazioni si pone fra l‟altro il problema di stabilire se l‟attività posta in essere costituisca o meno ripetizione di quella precedentemente dichiarata illecita, fuori dai casi d‟identità la liquidazione non è possibile e occorre un nuovo giudizio di cognizione; ID., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile 175 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI un‟altra possibile contestazione è quella dell‟opposizione di fatti estintivi del diritto di pretendere l‟astensione543, ma è esclusa l‟opposizione di quei fatti che incidono sul dedotto e deducibile, da proporsi nel processo di cognizione (se ancora in corso) oppure in sede di impugnazione544; non e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 10; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 183, precisa in proposito che “al giudice cui si chiede l‟esecuzione dell‟inibitoria, o l‟applicazione delle penali, resta il compito di verificare se la condotta che gli viene denunciata sia o no la violazione dell‟inibitoria già pronunciata, ma non deve accertare se tale condotta – pur non dando luogo a violazione dell‟inibitoria – costituisca pur sempre violazione del diritto”; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 45. Si veda sul tema il capitolo IV, paragrafo 3. 543 Per alcuni esempi di fatti estintivi del diritto a pretendere il pagamento delle penali cfr. SPOLIDORO M.S., Le misure di prevenzione nel diritto industriale, GIUFFRÈ, Milano, 1982, 107, che richiama: la scadenza del brevetto, la decadenza del marchio per non uso oppure volgarizzazione, i casi in cui il convenuto ha legittimamente acquistato il diritto di privativa dal precedente titolare o da un suo avente causa, i mutamenti delle norme di diritto (quali una legge che dichiarasse imbrevettabile l‟invenzione tutelate dall‟inibitoria, oppure la dichiarazione di nullità del titolo). Cfr. anche IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 419, secondo cui nell‟opposizione all‟esecuzione si può contestare di non essere inadempiente o che il mancato adempimento è dipeso da causa non imputabile. 544 Cfr. SCUFFI M., FRANZOSI M. e FITTANTE A., Il codice della proprietà industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, CEDAM, Padova, 2005, 568, rileva in proposito che “attesa la formazione giudiziale del titolo, si potranno contro di esso addurre solo fatti estintivi, modificativi ed impeditivi posteriori alla emanazione (externa corporis) e non quelli incidenti sul dedotto e deducibile in tempo utile nel processo di cognizione e le sue impugnazioni (interna corporis); BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 74; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, secondo cui in sede di opposizione l‟obbligato “non può contestare la concedibilità della misura o il suo ammontare così come era stato fissato dal giudice della cognizione, tutte critiche da fare in sede d‟impugnazione del provvedimento di condanna; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 511. Osserva in proposito ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, che “poiché occorre coordinare l‟opposizione all‟esecuzione con eventuali rimedi impugnatori del provvedimento di condanna, la prima non potrà imperniarsi né sull‟an, né sul quantum in origine stabilito dal giudice del merito, bensì unicamente sulla sua pratica quantificazione a violazione avvenuta: tuttavia, è evidente che il rischio di sovrapposizione dei due campi, nella prassi, è particolarmente ampio”. Secondo però CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 100, sarebbe possibile ex articolo 615 c.p.c. contestare la sussistenza dei presupposti quando la misura coercitiva sia connessa ad un provvedimento di condanna non suscettibile di essere impugnato. Nello stesso senso CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2547, secondo cui in tale caso 176 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI sembra poi che riguardo all‟inibitoria possa parlarsi della possibilità di opporre un adempimento parziale, data la sua non configurabilità rispetto agli ordini di non fare545. Sotto il secondo punto di vista potrebbe invece contestarsi il calcolo aritmetico operato dalla controparte, oppure la corretta applicazione dei criteri cui riferire l‟applicazione delle misure546. un‟opposizione all‟esecuzione fondata sulla carenza dei presupposti non può dirsi ex se esclusa, semmai il problema è quello dell‟eventuale concorrenza tra l‟opposizione all‟esecuzione e la revoca, in applicazione analogica dell‟articolo 669 decies c.p.c., che, ove ammessa, secondo l‟autore prevarrebbe. 545 Come si può notare anche in BRECCIA U., Le obbligazioni, GIUFFRÈ, Milano, 1991, 404, secondo cui “dalla disciplina sul rifiuto dell‟adempimento parziale restano logicamente escluse nondimeno le prestazioni di non fare, per motivi facilmente intuibili”. Per le discussioni in merito alla possibile idoneità dell‟adempimento parziale a costituire un valido motivo di contestazione all‟esecuzione delle misure coercitive di cui all‟articolo 614 bis c.p.c., che invece possono riferirsi ad obblighi di fare, cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546. Un‟altra questione che si pone solo rispetto alle misure coercitive generali è se il giudice dell‟esecuzione sia vincolato alla qualificazione, operata dal giudice della cognizione, del carattere di infungibilità dell‟obbligo che è stato corredato dalle penalità; problema che non si pone nel diritto industriale, sia per la pacifica infungibilità dell‟inibitoria, unico provvedimento con cui possono essere pronunciate le misure compulsorie, sia perché le contestazioni all‟esecuzione sono da proporre innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento di merito. Pertanto ci si limita anche in questo caso ad un rinvio alla dottrina che si è occupata della questione con riferimento all‟articolo 614 bis c.p.c., cfr. BOVE M., Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, 21; ID., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 73; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8; AMADEI D., Una misura coercitiva generale per l‟esecuzione degli obblighi infungibili, in www.judicium.it, 8; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 513; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 225; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 425; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 238; PAGNI I., La "riforma" del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di primo grado, in Corr. giur. n.10 / 2009, 1319; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 73. 546 Per un esempio di contestazione sull‟applicazione dei criteri cfr. RATTI G., La contraffazione del marchio. Profili processuali, in Il diritto dei marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili, a cura di N. BOTTERO e M. TRAVOSTINO, UTET, Torino, 2009, 334, che pone il caso di una somma indicata per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata riferita all‟uso di un marchio che diviene oggetto di contraffazione in una pubblicazione che distribuita in migliaia di esemplari: è necessario in quel caso che il giudice specifichi cosa si intenda con “ogni violazione”, e se la penalità 177 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Sulla frequenza delle contestazioni inevitabilmente inciderà la precisione dei provvedimenti adottati dal giudice di merito, che se adeguatamente formulati porranno minori questioni in sede di esecuzione547; anche provvedimenti di condanna precisi e chiari nel contenuto però non eliminano del tutto il rischio di contestazioni all‟esecuzione qualora si adisca direttamente il giudice dell‟esecuzione, dato che tanto l‟apprezzamento dell‟avvenuto inadempimento, quanto la liquidazione delle misure, sono rimessi alla parte. Pertanto potrebbe essere opportuno che questa adisca previamente il giudice che ha emesso il provvedimento, affinché accerti l‟identità della condotta successiva rispetto alle prescrizioni dell‟inibitoria e liquidi le penalità di mora ad essa correlate548. Sia le disposizioni del codice della proprietà industriale che l‟articolo 614 bis c.p.c. nulla hanno disposto circa la possibilità che il giudice dell‟attuazione possa rivalutare la quantificazione delle misure549, con poteri assimilabili a quelli di cui dispone il giudice francese rispetto all‟astreinte provvisoria, che può essere riquantificata sulla base di considerazioni di giustizia sostanziale550. La ragione risiede nell‟inesistenza nel nostro ordinamento della dicotomia fra astreinte provvisoria e definitiva, in quanto solo l‟ultima di queste è stata recepita dal legislatore italiano, della quale non è prevista la rivedibilità nemmeno nella legislazione d‟oltralpe551. Un di mora sia perciò da riferire all‟atto illecito nel suo complesso oppure ad ogni esemplare contraffatto messo in circolazione. Si veda sull‟argomento il capitolo IV, paragrafo 3., dedicato alla definizione delle modalità applicative delle misure coercitive. 547 Si rinnova quindi quanto già detto, nel paragrafo dedicato alla determinazione delle modalità applicative delle misure coercitive, circa l‟opportunità che le parti e i giudici prestino particolare cura nella specificazione del contenuto dell‟inibitoria e delle modalità applicative delle misure di rafforzamento di essa. Cfr. capitolo IV, paragrafo 3. 548 Si riprende qui quanto già considerato supra, paragrafo 2. di questo capitolo. 549 Cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540, che rileva come le parti debbano sopportare in questo modo i maggiori tempi e costi del giudizio di appello o del reclamo per ottenere una modifica delle misure coercitive, e subiscano un pregiudizio irrimediabile per le penali comminate nella sentenza di appello o nel lodo arbitrale, perché le modalità e il quantum dell‟astreinte non sono censurabili in Cassazione; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 985; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 474; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10. 550 Tra le quali ad esempio l‟inasprimento della sanzione in conseguenza dell‟accertata malafede del debitore. Cfr., più ampiamente, il capitolo II, paragrafo 1.3. 551 Guardano al sistema francese CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 1980, 215; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 985. 178 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI problema si pone però qualora nel corso dell‟esecuzione le misure coercitive dovessero rivelarsi insufficienti a svolgere efficacemente la funzione dissuasiva, e non fosse possibile dolersene nel processo di merito né in sede di impugnazione552: sembra a questi fini ammissibile in via interpretativa, data l‟assenza di espresso divieto, la possibilità di una revisione ad opera dello stesso giudice del merito, adito ai sensi dell‟articolo 124 comma 7 c.p.i., qualora al mutare delle circostanze le misure si rivelino manifestamente eccessive, e quindi sproporzionate553, o viceversa insufficienti a esercitare la coazione psicologica necessaria ad indurre all‟adempimento, facendosi rientrare queste doglianze nella generica dizione di “contestazioni”, che parrebbe essere stata adottata proprio allo scopo di non limitare il raggio della cognizione del giudice entro limiti troppo stretti554. Una soluzione analoga del resto è espressamente ammessa 552 Anche la possibilità di una revisione della misura in sede di impugnazione del resto non è pacifica in dottrina, a favore CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 31, che parla di “istanze di riesame” perché ritiene che il provvedimento accessorio, anche quando associato ad una sentenza, non avrà necessariamente il regime di questa, dato che una volta appellata il destinatario della condanna potrà richiedere una modifica delle condizioni del provvedimento, non diversamente da quanto accade per l‟esecuzione provvisoria, sebbene la norma non dica nulla al riguardo. In alternativa soltanto con la definizione del merito dell‟appello il giudice potrebbe intervenire sul provvedimento accessorio. L‟autore rileva comunque che meglio avrebbe fatto il legislatore a definire il regime processuale della condanna accessoria che, pur a volte coincidente con quello della condanna principale, deve restarne distinto. Appoggia una tale soluzione, ma solo de iure condendo e con riferimento alla riducibilità dell‟astreinte al fine di evitare arricchimenti ingiustificati del creditore in caso di caducazione della domanda principale in sede di appello, CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6, secondo cui “si potrebbe auspicare il riconoscimento al giudice di appello della discrezionalità necessaria per eventualmente ridurre (anche d‟ufficio, al modo delle penali convenzionali) l‟importo dovuto dalla parte poi risultata vittoriosa, soprattutto nei casi in cui la valutazione ex post delle ragioni dell‟appellante ne evidenziasse un grado di fondatezza tale da giustificare, quantomeno in parte, il mancato adempimento”; in senso analogo VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50; contra MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 976, che esclude l‟acquisizione a titolo definitivo della somma maturata nelle more del giudizio di impugnazione, il che “esonera anche dall‟immaginare prospettive de iure condendo che auspichino il riconoscimento al giudice d‟appello della discrezionalità necessaria a ridurre l‟importo della misura compulsoria”. 553 Dato che l‟esigenza di riquantificazione potrebbe sussistere anche al ribasso, qualora le misure siano di ammontare elevato, e magari abbiano dato luogo ad abusi da parte dell‟interessato all‟applicazione delle penalità, nell‟intento di conseguire un arricchimento a spese del concorrente. Una simile evenienza è già stata ipotizzata nel capitolo III, paragrafo 2.1. 554 Contra CHIARLONI S., Misure coercitive e tutela dei diritti, GIUFFRÈ, Milano, 179 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI in materia cautelare, in base a quanto prevede l‟articolo 669 decies c.p.c. sui poteri di revoca e modifica delle misure cautelari555. Per quanto riguarda invece l‟onere della prova la ripartizione secondo lo schema tradizionale, in base al quale la prova dei fatti costitutivi spetta all‟attore, e quella dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi al convenuto, rischia di porre il creditore esecutante “in una situazione insostenibile”, in 1980, 213, secondo cui la formula « contestazioni che sorgono nell‟eseguire le misure menzionate » non può venir interpretata come attributiva di un potere né di liquidazione né di revisione della comminatoria. 555 Il cui primo comma dispone “Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell‟articolo 669-terdecies, nel corso dell‟istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e‟ acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l‟istante deve fornire la prova del momento in cui ne e‟ venuto a conoscenza”. Di questa norma si è proposto un richiamo analogico, affinché si applichi anche alle misure coercitive definitive adottate ai sensi dell‟articolo 614 bis c.p.c., non essendo qui prevista una norma simile all‟articolo 124 comma 7 c.p.i.; cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2540. Si limitano ad evidenziare la differenza di disciplina tra il piano definitivo e quello cautelare MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 987; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10, secondo cui “per il provvedimento cautelare varrà il reclamo, innanzitutto, ma non è da escludere la possibilità di modifica per sopravvenienza di circostanze. Il regime della misura è dunque assai più elastico, rispetto al provvedimento di merito”. Sulla modificabilità della preliminary injunction cfr. FRIGNANI A., L‟injunction nella Common Law e l‟inibitoria nel diritto italiano, GIUFFRÈ, Milano, 1974, 209, secondo cui essa non è, per sua natura, in aeternum, ed il suo effetto può essere modificato dal giudice, nel suo contenuto, qualora le mutate circostanze lo richiedano. Circa la sorte delle penalità di mora per il caso in cui venga meno l‟efficacia del provvedimento di inibitoria per la revoca o la modifica del provvedimento ex art. 669 decies c.p.c., cfr. ANDREONI M., La tutela cautelare anticipatoria. Premesse per uno studio dei provvedimenti cautelari nel diritto della proprietà intellettuale, Milano, 2009, 298, secondo cui se l‟inibitoria è stata violata, le penali di mora sono dovute, limitatamente al periodo intercorrente tra il provvedimento e la revoca, poiché la revoca e la modifica non hanno di solito effetto ex tunc e dunque non eliminano l‟efficacia dell‟inibitoria ab origine. Laddove ricorresse uno di quei casi specifici in cui la revoca e la modifica operano in via retroattiva (per l‟esame dei quali si rinvia a MERLIN E. e HENKE A., La revoca e la modifica, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 468) allora con il provvedimento di revoca o modifica dell‟inibitoria è revocata fin dall‟origine anche la penale di mora, con la conseguente possibilità di disporre, occorrendo, la restituzione delle penali già pagate. Il fondamento di una tale opinione è in linea con il ragionamento alla base dell‟orientamento, prevalente, che ritiene che le penalità non siano dovute per il periodo in cui l‟inibitoria era sospesa, oltre che in caso di caducazione della domanda principale in sede di appello. La questione è approfondita nel paragrafo successivo. 180 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI quanto la condizione cui è subordinata l‟esecutività della pronuncia (il mancato rispetto dell‟ordine inibitorio) è sempre fatto costitutivo del diritto al pagamento della somma a titolo di misura coercitiva, e quindi la prova graverebbe sempre sul creditore. Neppure sembra opportuno l‟utilizzo del criterio elaborato in materia di inadempimento contrattuale dalla giurisprudenza, avallata dalle Sezioni Unite (nella sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533), secondo cui l‟onere della prova grava sempre sul soggetto asseritamente inadempiente: nel caso in cui la condanna sia ad un non fare, quale è l‟inibitoria, la soluzione sarebbe particolarmente severa e ingiusta per l‟obbligato, su cui graverebbe l‟onere di provare “di non aver affatto posto in essere l‟atto vietato”, con tutte le difficoltà connesse alla prova di un fatto negativo, pur con la possibilità di ricorrere all‟uso di presunzioni556. L‟onere della prova dovrebbe perciò ritenersi ragionevolmente distribuito sulla base della regola espressa dal brocardo "negativa non sunt probanda" che costituisce applicazione della regola della vicinanza alla prova: sarà perciò il titolare del diritto a dover dimostrare le nuove violazioni o inosservanze (e non il contraffattore a dover dimostrare di non averle commesse), mentre riguardo alle penalità “per ogni giorno ritardo nell‟esecuzione del provvedimento” dovrà essere il debitore a provare di aver adempiuto, e non il creditore a provare l‟inerzia della controparte557. 556 Cfr. MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1551; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546. 557 Cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 239; MERLIN E., Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l‟attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009, in Riv. dir. proc. 2009, 1552; CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2546; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 9, secondo cui lo “spinoso problema” della spettanza dell‟onere della prova in sede di opposizione all‟esecuzione va risolto tenendo conto, per un verso, che “si procede ad esecuzione sulla sola base dell‟affermazione del creditore e, per altro verso, che sembra ragionevole fare applicazione del principio negativa non sunt probanda.” “Ed, allora, bisogna distinguere a seconda che si sia in presenza di un facere infungibile o di un non fare. Nel primo caso, se al creditore basta affermare il suo diritto al fare in positivo, sta all‟obbligato provare di aver adempiuto senza ritardo, per poter sfuggire alla misura coercitiva. Nel secondo caso, invece, nel giudizio di opposizione starà al creditore provare se e quante volte l‟obbligato ha fatto ciò che non avrebbe dovuto. Insomma, qui, se l‟esecuzione si mette in moto sulla sola affermazione dell‟avente diritto, è anche vero che egli, ove la controparte faccia opposizione all‟esecuzione, deve accollarsi la prova di ciò che ha affermato nel precetto, per giustificare sia l‟an che il quantum della pretesa”. 181 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI 4. Le vicende relative alle impugnazioni. Secondo le regole ordinarie l‟ordinanza cautelare, con la quale è stato accolto o negato il provvedimento avente ad oggetto le penalità di mora, è reclamabile ex articolo 669 terdecies c.p.c.558; la sentenza di primo grado è invece appellabile ai sensi degli articoli 339 e seguenti del codice di rito559; quanto alla ricorribilità per Cassazione della sentenza emessa dal giudice d‟appello poi, dato che alla suprema Corte è preclusa la possibilità di compiere valutazioni di merito, secondo alcuni autori l‟esame di talune questioni non sarà in questa sede possibile, e tra queste si riporta come esempio quella in merito alla correttezza della quantificazione; altri osservano invece che una quantificazione contraria al principio di proporzionalità è una violazione di legge, denunciabile anche in Cassazione, superandosi ogni limite derivante dalla discrezionalità del giudice560. 558 Cfr. SPOLIDORO M.S., Provvedimenti provvisori nel diritto industriale, in Riv. dir. ind. 1994, I, 402; DI CATALDO V., I segni distintivi, 2° ed., GIUFFRÈ, Milano, 1993, 117; TAVASSI M., La tutela cautelare nella proprietà industriale e nella concorrenza - La sentenza, in Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, a cura di FRANCESCHELLI V., nella collana Giur. sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da Bigiavi, UTET, Torino, 2003, 1317; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 225; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614bis c.p.c., in www.judicium.it, 8. Sul reclamo si veda GHIRGA M.F., Il reclamo, in TARZIA G. e SALETTI A., Il processo cautelare, 3° ed., CEDAM, Padova, 2008, 511. 559 Cfr. BOVE M., in M. BOVE e A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, NUOVA GIURIDICA, Macerata, 2009, 72; ID., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, chiaro nel dire che “non vi è dubbio che la concessione o il rifiuto della misura coercitiva sia sindacabile in sede d‟impugnazione”; BUCCI A. e SOLDI A.M., Le nuove riforme del processo civile, CEDAM, Padova 2009, 225; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, secondo cui “per quanto attiene alla possibilità di revisione del provvedimento, in caso di cognizione ordinaria, trattandosi di capo di sentenza, varranno le usuali regole in tema di appello. Sull‟appello e il ricorso in Cassazione si veda in generale TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizione, 3° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2007, 370 e 400. 560 Tra gli esponenti della prima impostazione cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2552; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8. La seconda opinione si deve invece a SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed 182 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Tra le disposizioni generali ve n‟è una in particolare rispetto alla quale occorre fare una precisazione, e ci si riferisce in particolare ad una delle ipotesi di acquiescenza di cui all‟articolo 329 c.p.c., secondo cui il compimento di “atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”: mentre normalmente, sulla base di questa norma, l‟adeguamento spontaneo alla sentenza di primo grado impedirebbe la possibilità di proporre impugnazione, a tale conclusione non può giungersi nel caso di adempimento dell‟inibitoria corredata di penalità di mora, in quanto manca qui quella volontarietà che giustifica l‟applicazione della regola, giacché in questo caso l‟adempimento è posto in essere dall‟ingiunto al fine di evitare di essere assoggettato al pagamento della sanzione561. La proposizione dell‟impugnazione alla sentenza di accoglimento verosimilmente sarà rivolta ad ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado; con essa si può però anche richiedere, magari in via subordinata, la revoca della sola astreinte; a queste ipotesi può poi aggiungersi, in via ulteriormente subordinata oppure anche quale unica doglianza, la domanda di riduzione dell‟ammontare della misura562. effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 180, 181, 184. Diversa da entrambe è poi l‟opinione di LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237, il quale ritiene, sulla base della natura esecutiva della misura coercitiva, che questa sia soggetta ad un sindacato di rito, con cognizione piena della suprema Corte. Secondo infine ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, “in fase di Cassazione la questione sarà esaminabile nei limiti dell‟art. 360, n. 3”. 561 Come osserva infatti SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204, “l‟articolo 329 c.p.c. richiede il compimento di «atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge» sicché tali comportamenti devono essere univocamente indicativi della volontà spontanea di accettare la sentenza, che non sembra configurabile in chi adempia la condanna principale per evitare una sanzione che, diversamente, lo colpirebbe”. L‟acquiescenza può comunque operare negli altri casi, come si evince da ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9, laddove ritiene che “varranno le usuali regole in tema di appello, con i corollari dell‟acquiescenza parziale o totale in caso di mancata impugnazione”. 562 Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550. Sui motivi di impugnazione cfr. LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 237; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, secondo cui “il provvedimento sulla misura coercitiva è sindacabile pienamente. Sia, quindi, rispetto alla sua ammissibilità sia rispetto alla quantificazione compiuta. Insomma, in sede d‟impugnazione può emergere che non era concedibile la misura concessa o, al contrario, che essa era concedibile. Ovvero può emergere che, concessa correttamente la 183 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Specularmente deve riconoscersi la possibilità, per la controparte vittoriosa in primo grado, di adire il giudice dell‟impugnazione affinché questo ne aumenti l‟ammontare, qualora siano ritenute troppo esigue rispetto alla funzione da svolgere563. Può probabilmente anche ammettersi la richiesta di applicazione delle penalità di mora per la prima volta in questa fase, in quanto la concessione dello strumento non richiede il compimento di accertamenti ulteriori rispetto a quelli già compiuti dal giudice di primo grado per pronunciare l‟inibitoria564; occorre però precisare che non sembra ammissibile la proposizione dell‟appello al solo fine di vedersi accogliere l‟istanza mai in precedenza formulata, in quanto manca in questo caso un sufficiente interesse ad impugnare, non potendosi addurre nessun motivo di censura riguardo alla sentenza impugnata: una tale richiesta potrà allora essere proposta solo se la sentenza di prime cure sia già gravata da appello per motivi diversi565. Da quanto detto risulta in ogni caso che è possibile contestare, e quindi limitare il thema decidendum, alla sola condanna accessoria566, fermo misura, c‟è un errore nella sua determinazione in concreto”. 563 Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550. Della possibilità di revisione delle misure ad opera del giudice dell‟impugnazione, si è detto nel paragrafo precedente, nota 522. 564 A favore CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 103, secondo cui nulla vieta la proposizione della richiesta per la concessione dell‟astreinte solo in fase di gravame, non trattandosi di una domanda nuova volta ad ampliare il thema decidendum, e come tale preclusa in fase di appello, ma appunto, la richiesta di una misura coercitivo-sanzionatoria. L‟autore fa inoltre leva sul fatto che la sua emanazione “non richiede il compimento di istruttoria alcuna”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2535, 2540 e 2549; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 512; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 533. Sulla questione si rinvia al capitolo IV, paragrafo 2., dato che il discorso è influenzato dal dibattito in merito alla natura di rito o di merito dell‟istituto. Si segnala poi che la stessa soluzione qui proposta è accolta in Francia, come si è detto nel capitolo II, paragrafo 1.2. 565 Cfr. CONSOLO C., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2536. 566 Cfr. BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 512; CARRATTA A., in MANDRIOLI C. e CARRATTA A., Come cambia il processo civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 96; ID., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 2; CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102, precisa infatti che se è proposto appello solo sul punto inerente la quantificazione, salvo appello incidentale sulla condanna o sul se dell‟astreinte, il procedimento di appello avrà solo ad oggetto il quantum. In caso di accoglimento poi la 184 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI restando che, se è invece impugnata la sola condanna principale, la riforma di questa comporterà il venir meno anche della condanna da essa dipendente567. Da questo sembra potersi trarre la conseguenza che, se ricorrono i “gravi e fondati motivi”568 che giustificano la sospensione dell‟efficacia dell‟inibitoria569, qualora l‟istanza venga accolta e la sentenza maggior somma potrà essere applicata ex nunc. DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 535; IUORIO M.A., Il nuovo art. 614-bis c.p.c: introduzione dell‟esecuzione indiretta nell‟ordinamento giuridico italiano, in Riv. es. Forz. 2009, 424; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 986; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9. 567 Cfr. CONSOLO C., Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, CEDAM, Padova, 2009, 102, secondo cui ove impugnata fosse solo la condanna principale, “la riforma o la cassazione - in via di effetto devolutivo esterno - imporrà al giudice del gravame di riformare o almeno di rivedere (nel caso di riforma parziale) anche an e quantum dell‟astreinte (anche se la relativa determinazione non fu ex se impugnata)”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550; BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 512; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 986; CAPPONI B., Manuale di diritto dell‟esecuzione civile, GIAPPICHELLI, Torino, 2010, 33. 568 Cfr. sul punto App. Milano, 28 novembre 1995, in Giur. ann. dir. ind. 1996, 3444, secondo cui i gravi motivi previsti dalla legge sono ravvisabili anche nel fatto che la sentenza sia gravemente errata; App. Milano, 5 maggio 2000 (ord.), in Giur. ann. dir. ind. 2000, 4155, ammette invece la sospensione solo se il soccombente dimostri che dall‟esecuzione possono conseguire pregiudizi irreparabili insuscettibili di ristoro per equivalente, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla sentenza impugnata. Cfr. UBERTAZZI L.C. (a cura di), Commentario breve alla leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2007, 608. Secondo VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, devono avvenire (e all‟occorrenza bilanciarsi) sia la prognosi della prospettiva di una riforma, sia la ponderazione dei rispettivi pregiudizi che le parti subirebbero: al crescere dell‟un elemento l‟altro può attenuarsi, anche se mai del tutto. 569 Sulla sospendibilità dell‟inibitoria e dell‟astreinte ai sensi dell‟articolo 283 c.p.c. cfr. BARRECA L., L‟attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (art 614-bis c.p.c.), in Riv. es. forz. 2009, 513; CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2553; DE STEFANO F., Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell‟art. 614-bis c.p.c., in Riv. es. forz. 2009, 536; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204; SCUFFI 185 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI di primo grado venga poi confermata, in merito alla sorte delle penalità per il periodo in cui la sospensione operava - cioè dalla sua concessione fino alla sentenza di appello, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado - tra le due, opposte, interpretazioni immaginabili, dovrebbe prevalere quella che non riconosce nessun diritto di credito per le penalità, in quanto in questo periodo l‟inibitoria non operava e quindi il presupposto di attivazione (la violazione dell‟ordine inibitorio appunto) non si è nemmeno integrato570. M., Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 550; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 41, che aggiunge che se l‟istanza di sospensione viene rigettata il ricorrente non può ottenerla tramite altri strumenti, ad esempio mediante ricorso all‟articolo 700 c.p.c.; specularmente in caso di accoglimento dell‟istanza il titolare non ha modo di far rivivere il divieto, e quindi dovrà necessariamente attendere la nuova pronuncia di merito da parte del giudice dell‟impugnazione. 570 Cfr. CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2553; PERAGO C. e MICCOLIS G., L‟esecuzione forzata riformata, GIAPPICHELLI, Torino, 2009, 473, secondo cui “la sospensione dell‟efficacia esecutiva della sentenza si rifletterà anche sull‟esigibilità della misura accessoria”; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204, infatti sostiene che se, nonostante la sospensione, sarà confermata la sentenza di primo grado, l‟obbligo di pagamento delle penalità di mora diverrà attuale al momento della pronuncia della sentenza di appello; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 9; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2504. Rileva VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 42 e 48, che a fondamento dell‟opposta interpretazione, secondo cui in caso di vittoria in impugnazione spetterebbe (oltre al risarcimento) anche la liquidazione delle penali fissate in primo grado con riguardo a tutto il periodo in cui l‟illecito è stato posto in essere indipendentemente dalla sospensione dell‟inibitoria, stanno due considerazioni: la prima è che anteriormente alla modifica dell‟articolo 282 c.p.c., quando la sentenza di primo grado non era di per sé idonea a produrre effetti (salvo la possibilità di chiederne la provvisoria esecutorietà) non si era mai dubitato che in caso di violazione dell‟inibitoria il titolare del diritto potesse farsi liquidare anche la penale relativa al periodo in cui la sentenza era ancora produttiva di effetti, che è uno stato sostanzialmente analogo a quello in cui si trova oggi la sentenza la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa. In secondo luogo poi la soluzione contraria attribuirebbe alla sospensione (cui si riconosce funzione latu sensu cautelare) l‟idoneità di far venire meno in via definitiva l'effetto di una statuizione di merito pur confermata in appello. Ovviamente una tale impostazione si fonda sull‟idea che l‟inibitoria sia efficace indipendentemente dal prodursi dell‟efficacia della sentenza, e non subisca alcuna sospensione, essendo sospesa la sola possibilità di portare ad 186 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI Lo stesso ragionamento dovrebbe essere spendibile per il caso, in un certo senso opposto, di rigetto della domanda principale nel merito, qualora la sospensione dell‟inibitoria non venga richiesta o concessa: accanto a chi ritiene che le penali siano comunque dovute, accentuandone la natura sanzionatoria571, si contrappone infatti chi critica tale conclusione, perché comporta un arricchimento ingiustificato del soccombente ma soprattutto perché se la caducazione della domanda principale ha efficacia ex tunc, tale dovrebbe essere anche l‟efficacia della, conseguente, caducazione della domanda ad essa accessoria, in applicazione del secondo comma dell‟articolo 336 c.p.c., secondo cui “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”572. Di conseguenza quanto eventualmente pagato in adempimento esecuzione l‟inibitoria stessa, quindi di ottenerne il rispetto in via coattiva indiretta. Dato che però alla penale è pacificamente attribuita natura «sanzionatoria» per le eventuali violazioni dell‟inibitoria, anche l‟autrice ritiene che, qualora l‟inibitoria non operi, l‟eventuale condotta ad essa contraria non potrà ritenersi violazione di questa, fermo restando che il risarcimento del danno è comunque da commisurare a tutto il periodo in cui l‟illecito è stato posto in essere, e quindi è dovuto anche per gli illeciti intercorsi durante il periodo di sospensione della sentenza. 571 Cfr. CONSOLO C., Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corr. Giur. n. 6 / 2009, 6, secondo cui “proprio la peculiare compulsoria natura dell‟astreinte impone di concludere che il soccombente-appellante che non abbia formulato istanza di sospensione dell‟efficacia esecutiva del capo condannatorio assistito dall‟astreinte (o che l‟abbia vista rigettare), e nonostante ciò [n.d.r. violi l‟inibitoria] sarà tenuto al pagamento della penalità di mora pure ove il suo appello venisse infine accolto e la sentenza di primo grado riformata.”; ID., Commento sub art. 614 bis, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, 4° ed, IPSOA, Milano, 2010, 2550, ritiene che l‟altra opinione assegnerebbe all‟astreinte una funzione risarcitoria, che invece le è estranea; VANZETTI M., Contributo allo studio delle misure correttive e delle sanzioni civili nel diritto industriale: i profili processuali dell‟art. 124 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2010, I, 50. 572 Cfr. SPOLIDORO M.S., Le inibitorie nel diritto industriale e nel diritto d‟autore, in AA. VV., Atti del Convegno sui “Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e penale”, Milano, 12 e 13 febbraio 2007, 11; ID., Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Dir. ind., n. 2, 2008, 184; BALENA G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in www.judicium.it, 45, osserva infatti che “trattandosi di una statuizione accessoria rispetto alla condanna principale, concernente l‟adempimento dell‟obbligo infungibile, le sue sorti devono intendersi integralmente dipendenti da quelle di tale condanna; sicché, ogniqualvolta quest‟ultima sia caducata dal giudice dell‟impugnazione, ne resterà automaticamente travolta (ex art. 336 c.p.c.) anche la condanna comminata per l‟ipotesi dell‟inadempimento e sorgerà il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza riformata o cassata”; LUISO F.P., Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, 5° ed., GIUFFRÈ, Milano, 2009, 13 e 240, ritiene che solo questa soluzione sia conforme ai principi costituzionali, perché “non si può sanzionare l‟inottemperanza di un provvedimento autoritativo che sia poi dichiarato illegittimo o inefficace nelle sedi previste dall‟ordinamento”. Se l‟interessato ha il diritto a non ottemperare alla legge o all‟atto amministrativo che è stato dichiarato illegittimo, “ed ha diritto anche a non essere 187 V - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONI della condanna in futuro poi riformata, dovrà essere restituito. sanzionato per la mancata ottemperanza, giacché la sua inottemperanza era secundum ius” non si vede perché per i soli provvedimenti giurisdizionali dovrebbe valere il contrario. Se si accettasse l‟opposta tesi “si ritornerebbero ad applicare, ai provvedimenti del giudice, principi superati da due secoli, si ritornerebbe allo stadio anteriore allo Stato di diritto”. Osserva in proposito MAZZAMUTO S., La comminatoria di cui all‟art 614 bis c.p.c. e il concetto di infungibilità processuale, in Europa e diritto privato, GIUFFRÈ, Milano, 2009, 975, che l‟impostazione secondo cui, in caso di accoglimento dell‟appello, la somma vada comunque pagata per il periodo che intercorre tra l‟acquisto di efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la riforma in appello, a causa della perdurante violazione dell‟ordine inibitorio, “risente con ogni probabilità della suggestione esercitata dall‟idea di sanzione”. Secondo l‟autore una tale ricostruzione non pare convincente, perché in questo caso sarebbe stato allora più logico destinare la somma allo Stato, e conclude che la misura non possa che seguire la soccombenza. Alla replica che in questo modo se ne riduce la carica compulsoria, egli risponde che comunque sussiste il rischio della conferma della sentenza di primo grado, “ed è proprio questo a fungere da elemento di deterrenza”, notando come questa non passi necessariamente attraverso l‟afflizione; SALETTI A., Commento sub art.614 bis, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di A. SALETTI e B. SASSANI, UTET, Torino, 2009, 204, rileva che “nonostante il carattere sanzionatorio della statuizione in questione, non si può pretendere l‟adempimento rispetto a una condanna che risulti, poi, infondata. Manca correlativamente il titolo per trattenere quanto percepito in forza della decisione riformata”; ZUCCONI GALLI FONSECA E., Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 10; ID., Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, I, 79, aggiunge l‟osservazione che sussiste il “problema di come garantire un‟efficace restituzione , in caso di modifica o annullamento del titolo esecutivo in origine assistito dall‟astreinte”; BOVE M., La misura coercitiva di cui all‟art. 614-bis c.p.c., in www.judicium.it, 8, nota che in questo caso l‟inottemperanza dell‟ingiunto “si è rivelata “giusta” ed allora egli deve essere rimesso nella situazione precedente. Detto in altri termini, la misura coercitiva, pur accessoria ad un provvedimento di condanna, assiste tuttavia l‟attuazione del diritto sostanziale riconosciuto esistente e non del provvedimento, per cui, se risulta poi che quel diritto sostanziale è stato erroneamente accertato come esistente, la misura coercitiva cade ad ogni effetto”; CARRATTA A., L‟esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell‟art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it, 2010, 3; CATRICALÀ A. e TROIANO P. (a cura di), Codice commentato della concorrenza e del mercato, UTET, Torino, 2010, 2505. 188 INDICE DELLA GIURISPRUDENZA Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in foro.it. 2008, I, 3181. Cass. 24 marzo 2006, n. 6685, in Giur. ann. dir. ind. 2008, 5204. Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, in Giur. ann. dir. ind. 2004, 4619. Cass. 12 dicembre 2002, n. 17705, in Giur. ann. dir. ind. 2003, 4479. 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