COMUNE DI SABAUDIA
Provincia di Latina
N. 3
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità e delle pubbliche affissioni.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno milenovecentonovantacinque, il giorno otto del mese di marzo (il 8.03.1995), nella consueta
sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, ai sensi di legge, si è riunito in seduta d’urgenza di prima
convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE
nelle persone dei Signori:
1) MANTOVA Saverio
2) TIEGHI Mario
3) CIMINI Aldo
4) BIANCHI Renato
5) PAGLIAROLI Felice
6) IALONGO Nello
7) SCHINTU Pia
8) NOTA Giancarlo
9) LAMBIASI Erasmo
10) CERVELLIN Carlo
11) CARELLI Rodolfo
12) ROMANO Anna
13) NALLI Luciano
14) VENDITTI Giuseppe
15) MAMBRO Vittorio
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
ANELLI Ercole
LIVI Fabrizio
DE ANGELIS Antonio
MANCUSO Pasquale
PALETTI Mario
MAZZALI Fabio
IACUZZI Luigi
BERTIE’ Luciano
GINNETTI Bartolomeo
CHIARATO Alberto
ZAZZARINI Paolo
ROSSI Elio
NICCOLI Vincenzo
GIULIANELLI Rosato
CARFAGNA Loris
Sono assenti i Sigg. Consiglieri: Pagliaroli, Schintu, Mancuso.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Anna Romano.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all’argomento in oggetto, precisando
che l’odierna riunione si tiene in prima convocazione.
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO
In apertura di seduta interviene il consigliere Nota, per ricordare al Consiglio Comunale la
recente scomparsa del dr. Tavanti Tommasi Luigi – Sindaco per decennio, e quindi di effettuare in
memoria un minuto di raccoglimento.
Dopo di che, prende la parola il consigliere Carlo Cervellin per esporre i regolamenti da
adottarsi.
Segue un’ampia discussione alla quale intervengono i consiglieri Nalli, Carfagna, Bianchi,
Niccoli, Iacuzzi, Tieghi, Carelli, Zazzarini, Mambro e che sarà trascritta integralmente ed allegata al
presente atto.
A seguito di che,
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 36 – comma 2° del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, che prevede l’adozione di apposito regolamento per la disciplina della
pubblicità e delle pubbliche affissioni;
VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’esperto di cui alla deliberazione della
Giunta comunale n. 359 in data 10.05.1994;
DATO ATTO che il medesimo articolato disciplina appieno ed esaurientemente la materia
riguardata;
RITENUTO di doverne disporre l’approvazione;
VISTA la legge n. 142/90;
VISTO il vigente Statuto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, reso dal responsabile del relativo servizio, posto che, nella fattispecie, non ricorrono i
presupposti per l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere favorevole, reso dal Segretario generale in ordine alla legittimità della
medesima proposta;
CON VOTI favorevoli 17 – contrari 1 (Carfagna) e 9 astenuti (Tieghi, Cimini, Bianchi, Nota,
Nalli, Livi, Chiarato, Niccoli e Giulianelli), resi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, come approva, il “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e
delle pubbliche affissioni”, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993, nello schema costituito da n. 43
articoli ed allegato al presente atto perché ne formi parte integrale e sostanziale;
2) Di dare atto che il medesimo Regolamento entrerà in vigore con decorrenza dall’1 gennaio
dell’anno successivo a quello in cui la presente deliberazione, da sottoporre all’esame
dell’organo di controllo, diverrà esecutiva a norma di legge;
3) Di stabilire che, nelle more, continua a trovare applicazione il vigente Regolamento.
CITTA’ DI SABAUDIA
Provincia di Latina
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Approvato ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni od integrazioni
Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 3 dell’ 8 marzo 1995
marzo 1995
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
Oggetto del Regolamento
Ambito di applicazione
Classificazione del territorio comunale
Categorie del territorio comunale
Soggetto passivo di imposta
Pag.
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“
“
3
3
3
3
3
Pag.
“
“
“
“
“
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4
4
4
4-5-6
6
6-7
7
Pag.
“
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“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
8
8
8
8
8
8
8-9
9
9
9
9
9
9
Pag.
“
“
“
“
“
“
10
10-11
11
11
11
11
11
TITOLO II
NORME TECNICHE GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
6
7
8
9
10
11
12
Collocazione delle forme pubblicitarie
Corredazione della richiesta
Caratteristiche delle forme pubblicitarie
Pubblicità permanente
Pubblicità temporanea
Paline e cartelli provvisori
Norme tecniche particolari
TITOLO III
NORME TECNICHE SULLA PUBBLICITA’
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Oggetto
Pubblicità ordinaria
Pubblicità luminosa od illuminata
Pubblicità effettuata con striscioni
Pubblicità effettuata con teli sulle facciate dei palazzi
Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con proiezioni
Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari
Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell’azienda
Pubblicità effettuata con aeromobili
Pubblicità eseguita in forma ambulante
Pubblicità sonora
Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
TITOLO IV
NORME TECNICHE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
26
27
28
29
30
31
32
Oggetto
Affissione diretta da privati
Affissioni d’urgenza, notturne e festive
Modalità per le affissioni
Affissioni per pubblici spettacoli
Spazi privati per le affissioni
Spazi in esclusiva
-1 –
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNALI
Art.
Art.
33 Manufatti dei mezzi pubblicitari
34 Responsabilità
Pag. 12
“ 12
TITOLO VI
MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE
Art.
Art.
Art.
35 Autorizzazione
36 Domanda e documentazione
37 Commissione consultiva
Pag. 13
“ 13-14
“ 14
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
38
39
40
41
42
43
44
Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo
Vigilanza
Pubblicità del regolamento
Abrogazione di norme preesistenti
Rinvio a Leggi e regolamenti
Periodo transitorio
Entrata in vigore
-
2–
Pag. 15
„ 15
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“ 15
“ 15
“ 15
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n°
507 del 15 novembre 1993, successivamente modificato con Decreto legislativo n° 566 del 28
dicembre 1993.
Con il Regolamento il Comune determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari,
le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del
piano generale degli impianti. Con esso vengono altresì stabilite la ripartizione della superficie degli
impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di
rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie
degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico
servizio, per l’effettuazione delle affissioni dirette.
Art. 2 – Ambito di applicazione
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo citato nel precedente articolo, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a
favore del comune.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di migliorare l’immagine
del soggetto pubblicizzato.
La diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o
acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista dal
D.Lgs. menzionato al precedente art. 1.
Art. 3 – Classificazione del territorio comunale
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di cui al citato D.Lgs. n° 507/93, e con riferimento
alla popolazione residente al 31/12/1993, il Comune di Sabaudia appartiene alla classe IV.
Art. 4 - Categorie del territorio comunale
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n° 507/93, l’intero territorio comunale
è compreso in una unica categoria.
Art. 5 - Soggetto passivo dell’imposta
Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui
che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solitamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
-3-
TITOLO II
NORME TECNICHE GENERALI
Art. 6 - Collocazione delle forme pubblicitarie
In tutto il territorio comunale la collocazione di qualunque tipo di forma pubblicitaria
temporanea o permanente, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione anche, ove necessario,
da parte degli organismi preposti alla tutela dei Beni Ambientali e Architettonici nell’esercizio delle
competenze loro spettanti in materia, ai sensi delle leggi 2/6/39 n° 1089 e 29/6/39 n° 1497, ivi
compresi anche gli interventi che interferiscono sulle visuali di beni vincolati.
Art. 7 - Corredazione della richiesta
In ogni caso la richiesta per la collocazione di forme di pubblicità deve essere corredata, ai
sensi del successivo art. 36, dalla occorrente documentazione sulla stessa, comprendente planimetrie,
fotografie e quanto può essere necessario per consentire di valutare la portata dell’intervento.
Qualora la proposta venisse a modificare la scansione dei serramenti, e dei prospetti
architettonici o comunque l’aspetto edilizio esterno di un edificio, essa deve essere autorizzata ai sensi
della vigente normativa urbanistica ed edilizia.
Art. 8 - Caratteristiche delle forme pubblicitarie
All’interno del perimetro del centro storico cittadino, la pubblicità è fatta con l’installazione di
targhe ed insegne a bandiera dipinte, realizzate su lamiera o legno, per consentire la caratterizzazione
e/o il recupero delle eventuali insegne artistiche già presenti ed al fine di evidenziare il valore
artistico-culturale degli edifici interessati.
Eventuali deroghe alle disposizioni che seguono possono essere ammesse nel caso di proposte
progettuali innovative di rilievo o comunque ritenute valide in linea estetica dalla competente
Commissione sulla scorta di idonea documentazione relativa al carattere storico, artistico o ambientale
del sito prescelto.
Sono particolarmente apprezzati quegli interventi originali, quali murales, trompe l’oeil, ecc.
ed in particolare quei progetti che comportano un coinvolgimento pubblicitario e di affissioni unitario
per zona.
Art. 9 - Pubblicità permanente
La pubblicità permanente è ammessa su tutto il territorio comunale con esclusione di quanto
citato nel seguente elenco:
1) Scritte con vernice sul fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
2) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, pali, portalampada o reggi fili
dell’illuminazione pubblica e qualsiasi altro supporto di unità pubblica;
3) insegne a bandiera sotto le arcate del portico e sotto la quota di imposta degli archi, nella fuga
dei portici;
4) orologi a bandiera, targhe e cassonetti a bandiera, sia singoli che in serie, salvo quelli
obbligatori realizzati secondo le norme emanate dagli enti preposti;
5) insegne luminose ad intermittenza salvo quelle a luce in movimento graduale e dissolvente
semprechè di tenue luminosità;
6) insegne frontali su plancia o a cassonetto sporgenti dal filo muro oltre 1/14 della larghezza
regolamentare del marciapiede, con il limite massimo di cm. 21 fino all’altezza di m. 3.50 e
sporgenti oltre 35 cm per altezze superiori; sono proibite le scritte con caratteri adesivi;
7) insegne collocate al di fuori degli appositi spazi a ciò predisposti o di misura inferiore a questi
quando gli stessi siano stati previsti nella facciata del fabbricato ai sensi del regolamento
Edilizio;
8) insegne su plancia o a cassonetto previste al di sopra o al di sotto dell’architrave dei vani
vetrina, di larghezza diversa da quella della relativa apertura. Può tuttavia essere permessa la
collocazione di insegne su plancia o cassonetto, poste a collegamento di più aperture qualora,
a giudizio della Commissione sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, tale soluzione venga
ritenuta idonea al basamento del fabbricato;
-
4–
9) targhe di superficie superiore a ¼ di m2 e lesene o paraste di superficie superiore a 1 m2, che
devono, in ogni caso essere poste in corrispondenza degli ingressi dei locali dove si svolge
l’attività descritta; in ogni caso ammesso, deve essere osservato un distacco di almeno cm 5
dalle cornici e dalle aperture, mentre la sporgenza non può essere superiore a cm 4 dal filo di
fabbricazione;
10) vetrinette mobili di qualsiasi tipo sporgenti oltre i limiti indicati al precedente punto 6;
11) pannelli o cassonetti paravista collocati sui davanzali delle finestre, di altezza superiore a cm
50 o sporgenti a filo di fabbricazione, e quando non risultino osservate le condizioni del
Regolamento Edilizio;
12) insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari a braccio collocati sullo spigolo degli edifici, ed
entro la distanza di cm 50 dallo spigolo stesso o tali da interferire sulle indicazioni viarie e
sulle segnalazioni semaforiche;
13) lampade, lampioni, lanterne e insegne artistiche a braccio sporgenti per oltre un metro dal filo
muro o di altezza inferiore a m. 3.50;
14) insegne a cassonetto, a lettere scatolate e tubi paralleli che costituiscono barriera visiva o che
interferiscano con l’illuminazione pubblica, collocate nelle arcate esterne dei portici;
15) targhe e qualsiasi mezzo pubblicitario coprente sulle ringhiere e balaustre dei balconi.
Possono essere consentiti mezzi pubblicitari formati di soli tubi di vetro al neon o a lettere
scatolate singole tali da non alterare l’aspetto architettonico degli edifici;
16) qualsiasi mezzo pubblicitario posto su chiosco o assimilati, non attinente all’attività
economica ivi svolta, salvo quelli previsti negli appositi spazi a ciò predisposti, nel progetto
del manufatto;
17) tende di larghezza diversa da quella dell’apertura, con sporgenza superiore a m 2.00 per
piazze e corsi; m 1.20 per vie di larghezza superiore a m 9.00; m 1.00 per le vie di larghezza
inferiore a m 9.00. In ogni caso la massima sporgenza deve risultare minore a cm 50 rispetto
alla larghezza del marciapiede o banchina pedonale. L’altezza dal suolo delle tende ai piani
terreni, compresi frange e supporti, non può essere inferiore a m 2.00; eventuali tende a
collegamento di più aperture o debordanti la larghezza delle stesse possono essere ammesse
in casi di documentata coerenza con le preesistenze architettoniche;
18) tende, comunque denominate, collocate nella fuga dei portici;
19) tende alla romana non conformi alle seguenti caratteristiche: modalità per tutta la loro
ampiezza, contenimento entro le luci delle arcate e comunque collocamento sul filo interno dei
pilastri, verso il porticato, senza interferire con l’illuminazione pubblica. L’altezza dal suolo
non può essere inferiore a m 2,80, comprese le frange. La collocazione di tali tende è
comunque vietata nelle arcate iniziali dei portici;
20) poster e cartelloni pubblicitari sui frontespizi delle case con stacco dagli spigoli inferiore a cm
50 sui muri di cinta oltre la loro altezza. Quando il frontespizio risultasse decorato o dotato di
fasce marcapiano, o il muro scandito in campiture, l’eventuale collocazione deve essere
opportunamente prevista in modo da non alterare le caratteristiche dell’opera edilizia
preesistente;
21) poster e cartelloni pubblicitari su struttura fissa propria sovrapposti, o formati spigolo, o
allineati per gruppi adiacenti superiore a 4 unità, ovvero a distanza inferiore di m 25 dai corsi
d’acqua pubblica misurati al livello di massima piena e di m 25 dalle opere d’arte stradali e
fluviali. La distanza tra di essi dovrà essere almeno di m 1.00; l’altezza dal suolo del bordo
inferiore non deve essere compresa nella fascia fra 1.30 e 2.20 m;
22) cartelli, piloni, paline luminose e non, al di fuori degli ambiti di pertinenza dei singoli punti di
vendita carburanti, così come definito dal T.U.L.C.P. art. 196 e seguenti e dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada;
23) luminose a bandiera o trasversali alle arcate dei portici costituite da tubi paralleli a più strati;
24) le insegne da collocarsi nella zona centrale dovranno rispondere alle esigenze di rispetto e di
recupero del valore artistico culturale sia degli edifici che del contesto architettonico interessati,
in armonia con le raccomandazioni avanzate in tal senso dalla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Lazio e dall’ufficio arredo urbano della città di Sabaudia.
-5-
Nella zona urbana centrale della città, possono essere altresì vietate le seguenti forme
pubblicitarie:
a) luminose a bandiera e a braccio con sottolettere o scatolature;
b) poster e cartelli pubblicitari su pali propri;
I limiti della zona centrale sono quelli indicati nell’allegato A.
Art. 10 – Pubblicità temporanea
La pubblicità temporanea è ammessa su tutto il territorio comunale, con le seguenti
precisazioni e limitazioni determinate, in funzione delle caratteristiche morfologiche ed ambientali
presenti sul territorio stesso:
Parte A del territorio ( vedi planimetria n° 1 allegata)
Le principali piazze cittadine e principali assi rettori della composizione urbana (con gli
eventuali slarghi in essi inseriti): vedi allegato B.
Nella parte A del territorio cittadino sono vietati i poster e cartelloni pubblicitari su pali o
incastellature propri.
Eventuali collocazioni su cantiere verranno valutate di volta in volta.
Possono essere vietati inoltre gli striscioni appesi trasversalmente alle vie o piazze pubbliche.
Parte B del territorio (vedi planimetria n° 2 allegata)
Nella parte B del territorio cittadino non è ammessa la collocazione di striscioni attraverso le
piazze. La collocazione di poster, tabelloni, è ammessa previo rilascio della prevista autorizzazione
purchè:
1) nel caso di messaggi di interesse generale il periodo di collocazione nella medesima posizione
non sia superiore a giorni trenta;
2) nel caso di informazione relativa a mostre o manifestazioni, il periodo di collocazione inizi al
massimo 4 giorni prima dell’inaugurazione e permanga nella medesima posizione solo per la
durata della manifestazione stessa e comunque non oltre 30 giorni;
3) la collocazione di striscioni su vie o viali è ammessa purchè risulti spaziata, tra un mezzo e
l’altro, almeno di m 40 e l’altezza da terra risulti non inferiore a m 4.80. Gli striscioni non
dovranno superare il numero di 3 per ogni incrocio.
Parte C del territorio (vedi planimetria n° 3 allegata)
Tutto il rimanente del territorio cittadino.
Nella parte C del territorio la collocazione dei sopraddetti mezzi di pubblicità provvisoria deve
comunque essere autorizzata dagli Enti di competenza, al fine di garantire la divulgazione
pubblicitaria nel rispetto dei vari aspetti normativi che regolano la vita urbana.
In tutto il territorio cittadino è vietato l’aggancio di striscioni agli alberi, mentre l’eventuale
collocazione su pali, portalampada o reggi fili dell’illuminazione pubblica è subordinata al rilascio del
parere favorevole da parte dell’Ufficio o Ente competente.
Art. 11 - Paline e cartelli provvisori
La collocazione di cartelli di m 6 x 3, paline ed altri supporti pubblicitari provvisori, è
concessa esclusivamente in occasione di saloni di esposizione e di manifestazioni di rilevante
interesse per la città.
Nell’eseguire la pubblicità dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori, dei
titolari di spazi espositivi e degli sponsor delle manifestazioni.
Dette forme pubblicitarie, autorizzate solamente nelle posizioni consentite, sono limitate per il
periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un periodo di tempo non superiore a
30 giorni.
I mezzi pubblicitari costituiti da paline di m 0.80 x 1.20 e frecce indicatrici, possono essere
collocati 4 giorni prima dell’inizio della manifestazione e devono essere rimossi entro 2 giorni dalla
fine della manifestazione stessa, mentre i mezzi pubblicitari di formato superiore, possono essere
installati 72 ore prima della decorrenza della autorizzazione per la collocazione della pubblicità e
-
6–
devono essere rimossi, unitamente alla struttura portante, entro 48 ore dal termine della pubblicità
stessa.
Art. 12 - Norme tecniche particolari per la pubblicità temporanea
La pubblicità temporanea deve avvenire nei seguenti modi:
1) ove occorra, l’indicazione del titolo della manifestazione, cui si riferisce la pubblicità collocata
su cartelli e paline, deve essere evidenziato e compreso nel messaggio pubblicitario in misura
non inferiore al 10% del messaggio stesso.
2) il messaggio pubblicitario non deve essere costituito da materiale cartaceo.
3) su ogni cartello o palina pubblicitaria, deve essere indicata chiaramente la denominazione della
ditta installatrice.
4) le paline devono essere posate a non meno di m 10 una dall’altra, rispettando la stessa
distanza dai tabelloni pubblicitari riservati alle affissioni, ed a non meno di m 15 dagli
incroci. La proiezione a terra della loro massima sporgenza deve distare non meno di m 1.00
dalla più vicina carreggiata stradale. Inoltre, non debbono mascherare segnali stradali o
lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazione del suolo
pubblico già in atto.
5) per quanto attiene al posizionamento delle frecce indicatrici, queste vanno collocate secondo
l’itinerario di interesse delle singole manifestazioni rispettando le disposizioni di cui al punto
1) e la specifica normativa vigente di segnaletica per la circolazione stradale.
Le norme contenute nel presente articolo possono essere derogate per i mezzi pubblicitari da
collocarsi nella parte del territorio individuato quale isola pedonale in quanto, mancando la
circolazione ordinaria, vanno fatte salve soltanto le disposizioni necessarie per consentire il
transito dei mezzi di soccorso, privilegiando le esigenze di carattere storico, architettonico e di
arredo urbano.
-
7–
TITOLO III
NORME TECNICHE SULLA PUBBLICITA’
Art. 13 – Oggetto
L’imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme
pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni,
esposte od effettuate nell’ambito di tutto il territorio comunale in luoghi pubblici, o aperti al pubblico,
con o senza biglietto di ingresso o comunque da tali luoghi percepibili.
Art. 14 – Pubblicità ordinaria
La pubblicità ordinaria può essere effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, vetrine e
locali mostra, stendardi, teli, tende, ombrelloni, globi, mosaici e piastrelle applicati ai bordi rialzati dei
marciapiedi salvagente, fac-simili o altri mezzi similari anche adesivi.
Tale pubblicità può essere effettuata in base ai seguenti periodi: fino a 1 mese, fino a 3 mesi,
fino a 1 anno.
Le frazioni di tempo di ciascuno dei sopra citati periodi vengono valutate per eccesso come
periodo interi.
Art. 15 – Pubblicità luminosa o illuminata
La pubblicità di cui all’articolo precedente può essere effettuata anche con mezzi luminosi o
illuminati.
Per la pubblicità ordinaria luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti
la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.
Per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che
vi si proietta.
Art. 16 – Pubblicità effettuata con striscioni
Tale forma di pubblicità può essere effettuata con striscioni o altri mezzi similari che
attraversano vie, strade, corsi e piazze.
L’esposizione di detti striscioni è consentita in occasione di esposizioni, mostre di interesse
nazionale o locale, feste di beneficenza, congressi e simili, esclusa la privata pubblicità nei limiti di
tempo e luogo indicati nel Titolo II del presente Regolamento.
Art. 17 – Pubblicità effettuata con teli sulle facciate dei negozi
E’ ammessa la pubblicità di carattere provvisorio effettuata con teli o altro materiale sulle
facciate dei negozi con le diciture “cambio di proprietario” – “trasloco” – “prossima apertura” –
“vendita di saldi o di rimanenza” – “liquidazione per cessazione” e simili, da collocarsi aderenti a
muri o vetrine o insegne già esistenti. In tale circostanza dovranno essere rispettate, per quanto
applicabili, le norme di cui alla legge 19/3/80 n° 80 “Disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione”.
Art. 18 – Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con proiezioni
E’ ammessa la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o da tali luoghi percepibile a mezzo di
proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive.
Art. 19 – Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari
E’ ammessa la pubblicità visiva e sonora effettuata, per conto proprio e di terzi, con veicoli
adibiti ai fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, qualora circolino nel
territorio del Comune.
E’ comunque vietato effettuare da detti veicoli il lancio di manifestini o altro materiale
pubblicitario, mentre la loro distribuzione è soggetta a speciale autorizzazione.
-8–
Per la pubblicità sonora potranno imporsi particolari prescrizioni nonché limiti di tempo, luogo
e intensità.
Art. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere
Fatto salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di
applicazione, è ammessa la pubblicità visiva, luminosa od illuminata, effettuata all’interno ed
all’esterno di mezzi di trasporto pubblico, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso
pubblico o privato.
Art. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell’azienda.
Fatto salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di
applicazione, è ammessa la pubblicità tramite iscrizioni. Emblemi, marchi e disegni pubblicitari,
anche se luminosi o illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per
conto della stessa.
Art. 22 – Pubblicità effettuata con aeromobili
E’ ammessa la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, aerei, elicotteri e simili,
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni.
E’ comunque assolutamente vietata la pubblicità mediante lancio di manifestini o altro
materiale pubblicitario.
Art. 23 – Pubblicità eseguita in forma ambulante
Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi
pubblicitari può essere consentita solo previa speciale autorizzazione qualora non vi ostino motivi di
decoro e di polizia urbana.
Nei casi di pubblicità commerciale svolta in forma sonora, una medesima ditta potrà richiederli
per periodi non superiori a tre giorni consecutivi e ad intervalli non inferiori a trenta giorni. Inoltre,
nella domanda, oltre al periodo, devono essere indicati l’orario (che non potrà essere superiore alle
due ore giornaliere, da scegliersi tra le ore 10 e le ore 12 oppure tra le ore 15 e le ore 17) il percorso, e
se detta pubblicità viene effettuata in proprio o a mezzo di terzi. Per ogni fascia oraria non può essere
autorizzata più di una ditta.
E’ comunque vietato svolgere pubblicità sonora a meno di 100 m dalle sedi di uffici Pubblici.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, nel rilascio dell’autorizzazione, di
imporre limitazioni di percorso e orario, qualora esistano motivi di pubblico interesse e di disturbo
della quiete pubblica.
Art. 24 – Pubblicità sonora
Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili da posti fissi valgono le
stesse limitazioni di cui all’articolo precedente del presente Regolamento in quanto applicabili salva la
facoltà di imporre particolari prescrizioni nonché limitazioni di tempo, luogo ed intensità.
Art. 25 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
E’ consentito effettuare la pubblicità su beni patrimoniali oppure su beni demaniali del Comune; in
tale circostanza, oltre all’imposta è dovuto un canone rispettivamente di affitto o di concessione la cui
misura è predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, semprechè lo spazio sia
direttamente adibito alla pubblicità. Qualora lo spazio sia invece commercializzato, la misura del
canone è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.
Il titolo non esclude la necessità di autorizzazione prevista all’art. 35.
La corresponsione dell’imposta e del canone non esclude l’assoggettamento alla tassa per
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche in quanto applicabile.
-9–
TITOLO IV
NORME TECNICHE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 26 – Oggetto
I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie sugli spazi
appositamente riservati a cura del Comune, titolare esclusivo di tale Servizio.
Il Comune installa impianti per le affissioni della superficie non inferiore a complessivi 500
m2, da ubicarsi nelle parti a ciò destinate sull’intero territorio.
Art. 27 – Affissioni diretta da privati
Il Comune, ferma l’esclusiva titolarità del servizio, può tuttavia consentire su impianti di
proprietà privata autorizzati a norma dell’art. 35, anche ad integrazione dell’affissione comunale,
l’esposizione di manifesti commerciali da parte delle ditte che durante l’arco dell’anno, hanno
commissionato affissioni, in forma continuativa.
Il rilascio delle autorizzazioni per i predetti impianti, sia esistenti su aree di proprietà comunale
che su aree di proprietà privata, previo favorevole consenso e subordinato al pagamento di un diritto
annuo di autorizzazione, da istituirsi e da aggiornarsi periodicamente con deliberazione della Giunta
Comunale.
La mancata corresponsione del diritto annuo di autorizzazione comporta il diniego al rilascio
dell’autorizzazione o la revoca della stessa se già rilasciata.
Il totale degli impianti autorizzabili, nel formato massimo di m 2,50 x 1,50, non può superare il
numero di 30. Oltre tale limite si accettano solo domande per la sostituzione di impianti rimossi. Da
detto quantitativo sono esclusi gli impianti su steccati, impalcature e ponti fissi o sospesi di cui all’art.
32 “spazi in esclusiva”. Sono altresì esclusi gli impianti che risultano innovativi od a più alto
contenuto tecnologico, essendo la sperimentazione diretta sul territorio il principale strumento per
addivenire ad una razionalizzazione di questa forma pubblicitaria.
Qualora gli impianti insistano su aree di proprietà comunale si applicano le norme di cui all’art.
25 “pubblicità effettuata su spazi od aree comunali”.
Gli impianti devono essere utilizzati almeno 270 giorni all’anno solare o in misura
proporzionale se collocati nel corso dell’anno, pena la decadenza dell’autorizzazione. Le affissioni
debbono essere precedute da apposita dichiarazione a norma di legge, contenente la distinta
dell’ubicazione e della categoria degli spazi nei quali i manifesti verranno affissi. A tal fine gli
impianti devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Una copia dei manifesti
deve essere esibita all’Ufficio affissioni.
Le relative autorizzazioni perdono validità qualora gli impianti, completi di ogni loro struttura,
non vengono posti in opera entro 60 giorni dal loro rilascio; trascorso tale periodo le autorizzazioni
stesse non hanno più efficacia e le posizioni possono essere assegnate ad altre ditte che ne facciano
domanda.
Presso il preposto Servizio affissioni va esposto l’elenco dei nuovi impianti autorizzati.
Le autorizzazioni concernenti impianti pubblicitari collocati in sopraelevazione di steccati di
cantiere non necessitano di autorizzazioni sostitutive, data la brevità della loro durata. Detti impianti
devono essere installati esclusivamente all’interno delle recinzioni di cantiere, intendendosi per
cantiere esclusivamente le aree recintate dove si svolgono lavori di sbancamento, costruzione,
ricostruzione, rifacimento, ristrutturazioni, demolizioni di manufatti.
Le ditte operanti che intendono collocare impianti pubblicitari su cantiere, devono presentare
specifica domanda all’ufficio affissioni.
Per i cantieri con possibilità di istallazioni superiori alle 5 unità, si procederà al rilascio delle
autorizzazioni mediante sorteggio, mentre per quelli con disponibilità inferiore viene effettuata
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono ammesse ai sorteggi le ditte che
hanno ordinato almeno sei affissioni nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
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Se le ditte procedono ad installazioni d’impianti prima di essere autorizzate, l’autorizzazione
richiesta non va più rilasciata e si procederà d’ufficio alla rimozione coatta, con addebito delle relative
spese.
La mancata ottemperanza ad ordine di rimozione, a qualsiasi titolo, sia per impianti fissi che su
cantiere, produce l’immediata sospensione di ulteriori autorizzazioni.
Art. 28 – Affissioni d’urgenza, notturne e festive
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro il termine di 2 giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle ore
20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio una maggiorazione della
tariffa da stabilirsi con apposita deliberazione in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 507/93.
Tali prestazioni sono effettuate compatibilmente con le possibilità del Servizio.
Art. 29 – Modalità per le affissioni
Le affissioni dei manifesti prenotati sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante
del ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
Si considerano casi di forza maggiore che giustificano il ritardo nelle affissioni le avverse
condizioni atmosferiche e la sopravvenuta indisponibilità di spazi.
La mancata consegna in tempo utile di manifesti da affiggere e cioè dopo il decimo giorno
antecedente quello previsto per l’affissione, non è causa idonea a giustificare una richiesta di
variazione del periodo di esposizione prenotato.
La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, salvo che le
avverse condizioni atmosferiche o altri legittimi motivi d’impedimento non impongano una diversa
modalità di affissione.
Completata l’affissione, su richiesta del committente e comunque per affissioni di durata non
inferiore a 15 giorni, è messo a disposizione l’elenco delle posizioni per quantitativi affissi.
I manifesti strappati o comunque deteriorati vanno sostituiti gratuitamente.
Art. 30 – Affissioni per pubblici spettacoli
L’esposizione di manifesti riguardanti spettacoli la cui programmazione si potrae per più
giorni, comporta il pagamento dei relativi diritti per un periodo minimo fissato di giorni cinque.
Alla affissione per pubblici spettacoli viene applicata la tariffa normale anche quando le
affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.
Art. 31 – Spazi privati per le affissioni
La Giunta Comunale determina, previo consenso dei proprietari e relativo indennizzo, gli spazi
sugli immobili sui quali è permessa l’affissione.
La tariffa e l’elenco degli spazi destinati alle affissioni sono esposti nei locali dell’Ufficio
preposto al Servizio.
Art. 32 – Spazi in esclusiva
Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per
qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi
le affissioni e di farvi esporre la pubblicità.
I Concessionari, anche se proprietari dei manufatti anzidetti, non possono quindi opporsi
all’esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune.
Il Comune, nell’esercizio di questo suo diritto, ha la facoltà di aggiungere ai manufatti
soprastrutture che non danneggiano la consistenza e non pregiudichino l’uso a cui sono destinati, su
quelle può consentire l’affissione di manifesti e le affissioni, ovvero l’installazione di quei mezzi
pubblicitari che ritiene opportuno.
E’ fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari, su impalcature di cantiere inclinate,
quali, ad esempio, le barriere parasassi.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 33 – Manufatti dei mezzi pubblicitari
Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s’intendono rilasciate in
via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati in normale stato di
manutenzione.
Il Comune può chiedere agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione del
decoro cittadino.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo
previsto caso per caso, le autorizzazioni possono essere revocate senza diritto a compensi od a
indennizzi di sorta.
Su ogni cartello pubblicitario dipinto o riservato all’affissione, va indicata la ditta proprietaria
o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso.
Il contrassegno non deve superare le misure di cm 30 x 15.
All’atto della denuncia di cessazione della pubblicità o dell’affissione, i titolari dei mezzi
pubblicitari devono rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto su cui gli stessi
insistevano.
In caso di inosservanza provvede il Comune addebitando alle committenti le relative spese
secondo le modalità del successivo art. 38 “rimozione e sequestro del materiale pubblicitario
abusivo”.
Art. 34 – Responsabilità
Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra
autorizzazione di competenza di altre autorità o enti.
Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in
ordine alle esposizioni abusive di pubblicità o in contravvenzione con le disposizioni del presente
Regolamento.
Il titolare è obbligato, esclusa qualsiasi forma di rivalsa, anche sotto forma di ripetizione di
canoni, a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta o azione che chiunque e in qualsiasi tempo possa
avanzare nei confronti del Comune stesso in relazione diretta o indiretta alla concessione e
all’autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari.
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TITOLO VI
MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 35 – Autorizzazione
Qualsiasi forma di pubblicità, anche se consistente in modifiche, compresa la voltura di
pubblicità preesistente, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
Nelle forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi l’autorizzazione si
concretizza nel rilascio di apposito atto formale.
Nei casi seguenti l’autorizzazione è implicita nella quietanza di pagamento dell’imposta:
a) pubblicità effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, esercizi pubblici in
genere stadi ed impianti sportivi, sottopassi pedonali qualora non sia visibile o percettibile da
piazze, strade ed altri spazi ad uso pubblico;
b) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie, sia dipinta che in forma sonora;
c) pubblicità relativa a vendite o locazioni su stabili di nuova o vecchia costruzione
limitatamente a un periodo di mesi 6 e purchè contenuta nelle aperture murarie, oppure
contenuta nei parapetti dei balconi, delle dimensioni massime di mq 2,50;
d) pubblicità su ponteggi di cantiere o su recinzioni di cantiere o su baracche, attrezzature di
cantiere limitatamente alla durata di mesi 6 con esclusione dei poster per affissioni;
e) pubblicità temporanea in occasione dei saloni di esposizione o altre manifestazioni cittadine.
Limitatamente alla pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato collocata su pareti
preesistenti, l’autorizzazione si intende accordata qualora entro 30 giorni dalla presentazione la
domanda non sia stata respinta con l’indicazione dei motivi.
Art. 36 – Domanda e documentazione
Prima di effettuare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare al
competente servizio dichiarazione in duplice copia, di cui una in bollo, su moduli forniti dall’ufficio,
anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità
stessa.
Per le forme pubblicitarie da installarsi su edifici protetti o vincolati deve essere
preventivamente acquisito il nulla-osta ovvero il parere favorevole della competente amministrazione.
Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda deve
essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
a) una fotografia a colori della posizione, del formato di 15 x 10 cm.
Per la pubblicità da collocarsi su stabili, la fotografia deve essere estesa al basamento e tale
da consentire un’esatta visione della facciata e delle insegne e pubblicità già esistenti.
Quando la pubblicità interessi lo spigolo del fabbricato la fotografia deve anche
documentare il risvolto del basamento;
b) un disegno esecutivo corredato di tre copie fotostatiche del mezzo pubblicitario ( con
precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l’esatta dizione e carattere grafico
proposto), con riferimento preciso agli elementi della facciata interessati dalla pubblicità in
scala grafica da 1:50 a 1:20 sia per la facciata stessa che per il mezzo pubblicitario, su
appositi moduli forniti dall’ufficio.Il disegno esecutivo, le copie fotostatiche ed i moduli
devono essere controfirmati, in originale, dal proprietario dell’immobile o
dall’Amministrazione del condominio;
c) copia dell’iscrizione nel registro delle ditte o albi professionali ( Camera di Commercio non
antecedente a mesi 3, ecc.);
d) il nulla osta del proprietario dell’immobile e dell’amministratore in caso di condominio, da
comprovarsi con visto apposto in calce alla dichiarazione;
e) per il collocamento di poster, piloni e paline luminose, cartelli pubblicitari vari è necessaria
inoltre la seguente documentazione:
- una planimetria in scale 1:1500 oppure 1:750 (stralci dal P.R. della Città);
-
13 –
- una planimetria in scala 1:1000 (rilievo fotogrammetrico) nei casi in cui la richiesta
interessi aree pubbliche demaniali;
- un disegno planimetrico scala 1:100 con l’indicazione dei supporti pubblicitari e la loro
distanza in metri dalle opere stradali, fluviali e dai fabbricati;
- nulla osta dell’Ente pubblico proprietario dell’area interessata mediante il visto apposto
in calce alla domanda;
f) per il collocamento di qualsiasi tipo di tenda deve essere anche allegato un campione di
tessuto;
g) se la pubblicità viene collocata in opera a mezzo proprio, comunque e in ogni caso deve
essere indicato il nominativo e la sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario e
il numero di codice fiscale;
h) per il collocamento di lampioni, fari, lampade, lanterne, ecc., va presentata anche una
dettagliata descrizione tecnica del mezzo luminoso con indicate le relative dimensioni.
La domanda di voltura deve essere corredata dalla sola documentazione fotografica e dalla
precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva, in mancanza della quale occorre presentare
la documentazione prevista ai precedenti punti a), b) e c).
La domanda per la collocazione di pubblicità provvisoria tramite cartelli dipinti, paline,
striscioni, ecc…, deve essere corredata dal disegno quotato del mezzo pubblicitario nonché della
fotografia del sito se su stabili ovvero della planimetria se viene collocata su suolo pubblico.
In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti manomissione di suolo pubblico,
devono essere osservate le norme vigenti in materia.
La domanda per la posa in opera o la voltura di tende non pubblicizzate deve essere corredata
dalla documentazione di cui alle lettere a, b, c, d, f, g, del presente articolo.
Art. 37 – Commissione consultiva
I rilasci dell’autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera
di impianti fissi è subordinata al parere di una Commissione nominata dal Sindaco e composta da:
- Assessore ai Tributi o suo delegato
- Assessore all’edilizia privata e/o dell’arredo urbano o loro delegato
- Dirigente dell’ufficio tecnico Comunale o un suo delegato
- un Consigliere comunale di maggioranza
- un Consigliere comunale di minoranza
- un Funzionario del Servizio affissioni e pubblicità
La Commissione esamina le domande e la documentazione nell’ordine cronologico di
presentazione ed adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta di voti con l’intervento di
almeno quattro Membri, tra i quali necessariamente uno dei due Assessori o relativo delegato; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
La funzione di Presidente è svolta alternativamente dagli Assessori ai Tributi ed all’Edilizia
privata.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un impiegato dell’Ufficio
Imposte e tasse il quale fa parte della Commissione stessa senza diritto di voto.
Per l’esame delle pratiche, la Commissione, quando lo ritenga opportuno, può avvalersi della
collaborazione degli uffici del Comune o di altri Enti Pubblici, da individuarsi espressamente.
Le domande interessanti le zone e gli edifici soggetti ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente, devono essere presentate secondo la normativa in vigore presso le amministrazioni competenti.
Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso un unico ricorso in bollo, indirizzato
alla Commissione stessa, da presentarsi entro trenta giorni dalla notificazione del parere negativo, con
il quale l’interessato può anche richiedere l’audizione personale. Trascorso tale termine, il parere
diviene definitivo e la pratica viene archiviata.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38 – Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo
Il Comune provvede a far rimuovere le affissioni e le pubblicità abusive (nonché gli impianti
in precario stato di manutenzione) addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative
infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con Ordinanza del Sindaco,
sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’ammontare
delle relative sanzioni.
Nell’ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la
restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita
nell’ordinanza stessa.
Art. 39 – Vigilanza
Gli addetti del competente servizio, oltre ai Vigili urbani in virtù della loro generale
competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta
applicazione delle norme, sia di carattere tecnico che tributario, contenute nel presente Regolamento.
Essi hanno pertanto l’autorizzazione ad eseguire sopralluoghi dove la pubblicità e le affissioni
sono in opera, richiedere l’esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento ed
accertate le infrazioni alle disposizioni regolamentari per la comminazione delle sanzioni previste in
materia.
Art. 40 – Pubblicità del Regolamento
Fermo restando quanto previsto dalle “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” di cui alla legge n° 241 del 7 agosto
1990, una copia del presente regolamento deve essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti
per la consultazione, a cura degli Uffici comunali dai quali il servizio dipende.
Art. 41 – Abrogazione delle norme preesistenti
Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del
presente regolamento.
Art. 42 – Rinvio alle leggi ed ai regolamenti
Per quanto eventualmente non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
- le leggi nazionali e regionali. Particolare riferimento viene qui fatto al:
a) Decreto Lgs. n° 507/93 che si intende interamente richiamato dal presente regolamento;
b) Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 23), concernente il “nuovo” Codice della strada”.
Pertanto, in caso di eventuale incompatibilità fra quanto contenuto nel presente
regolamento e quanto previsto dal Nuovo Codice della strada, è da applicarsi quest’ultimo;
c) D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59),
concernente “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
Art. 43 – Periodo transitorio
Per situazioni preesistenti ed in contrasto con il presente Regolamento viene concesso un
periodo di tempo pari a 365 giorni per adeguarsi alla nuova normativa.
Art. 44 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
Lo stesso è pubblicato per trenta giorni unitamente alla deliberazione di cui al precedente
comma e dopo che questa sia stata favorevolmente esaminata dal competente organo di controllo.
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Allegato A: Limiti della zona urbana centrale (art. 10)
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Allegato B: Principali piazze cittadine e principali assi rettori della composizione urbana (art. 10)
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Planimetria n° 1, Parte A del territorio (art. 10)
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Planimetria n° 2, Parte B del territorio (art. 10)
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Planimetria n° 3, Parte C del territorio (art. 10)
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