COMUNE DI SABAUDIA Provincia di Latina N. 3 OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L’anno milenovecentonovantacinque, il giorno otto del mese di marzo (il 8.03.1995), nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, ai sensi di legge, si è riunito in seduta d’urgenza di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori: 1) MANTOVA Saverio 2) TIEGHI Mario 3) CIMINI Aldo 4) BIANCHI Renato 5) PAGLIAROLI Felice 6) IALONGO Nello 7) SCHINTU Pia 8) NOTA Giancarlo 9) LAMBIASI Erasmo 10) CERVELLIN Carlo 11) CARELLI Rodolfo 12) ROMANO Anna 13) NALLI Luciano 14) VENDITTI Giuseppe 15) MAMBRO Vittorio 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) ANELLI Ercole LIVI Fabrizio DE ANGELIS Antonio MANCUSO Pasquale PALETTI Mario MAZZALI Fabio IACUZZI Luigi BERTIE’ Luciano GINNETTI Bartolomeo CHIARATO Alberto ZAZZARINI Paolo ROSSI Elio NICCOLI Vincenzo GIULIANELLI Rosato CARFAGNA Loris Sono assenti i Sigg. Consiglieri: Pagliaroli, Schintu, Mancuso. Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Anna Romano. Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all’argomento in oggetto, precisando che l’odierna riunione si tiene in prima convocazione. La seduta è pubblica. IL CONSIGLIO In apertura di seduta interviene il consigliere Nota, per ricordare al Consiglio Comunale la recente scomparsa del dr. Tavanti Tommasi Luigi – Sindaco per decennio, e quindi di effettuare in memoria un minuto di raccoglimento. Dopo di che, prende la parola il consigliere Carlo Cervellin per esporre i regolamenti da adottarsi. Segue un’ampia discussione alla quale intervengono i consiglieri Nalli, Carfagna, Bianchi, Niccoli, Iacuzzi, Tieghi, Carelli, Zazzarini, Mambro e che sarà trascritta integralmente ed allegata al presente atto. A seguito di che, IL CONSIGLIO VISTO l’art. 36 – comma 2° del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l’adozione di apposito regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni; VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’esperto di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 359 in data 10.05.1994; DATO ATTO che il medesimo articolato disciplina appieno ed esaurientemente la materia riguardata; RITENUTO di doverne disporre l’approvazione; VISTA la legge n. 142/90; VISTO il vigente Statuto; ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, reso dal responsabile del relativo servizio, posto che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile; VISTO il parere favorevole, reso dal Segretario generale in ordine alla legittimità della medesima proposta; CON VOTI favorevoli 17 – contrari 1 (Carfagna) e 9 astenuti (Tieghi, Cimini, Bianchi, Nota, Nalli, Livi, Chiarato, Niccoli e Giulianelli), resi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1) Di approvare, come approva, il “Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni”, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993, nello schema costituito da n. 43 articoli ed allegato al presente atto perché ne formi parte integrale e sostanziale; 2) Di dare atto che il medesimo Regolamento entrerà in vigore con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la presente deliberazione, da sottoporre all’esame dell’organo di controllo, diverrà esecutiva a norma di legge; 3) Di stabilire che, nelle more, continua a trovare applicazione il vigente Regolamento. CITTA’ DI SABAUDIA Provincia di Latina REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni od integrazioni Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 3 dell’ 8 marzo 1995 marzo 1995 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 Oggetto del Regolamento Ambito di applicazione Classificazione del territorio comunale Categorie del territorio comunale Soggetto passivo di imposta Pag. “ “ “ “ 3 3 3 3 3 Pag. “ “ “ “ “ “ 4 4 4 4-5-6 6 6-7 7 Pag. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8 8 8 8 8 8 8-9 9 9 9 9 9 9 Pag. “ “ “ “ “ “ 10 10-11 11 11 11 11 11 TITOLO II NORME TECNICHE GENERALI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 6 7 8 9 10 11 12 Collocazione delle forme pubblicitarie Corredazione della richiesta Caratteristiche delle forme pubblicitarie Pubblicità permanente Pubblicità temporanea Paline e cartelli provvisori Norme tecniche particolari TITOLO III NORME TECNICHE SULLA PUBBLICITA’ Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Oggetto Pubblicità ordinaria Pubblicità luminosa od illuminata Pubblicità effettuata con striscioni Pubblicità effettuata con teli sulle facciate dei palazzi Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con proiezioni Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari Pubblicità effettuata con veicoli in genere Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell’azienda Pubblicità effettuata con aeromobili Pubblicità eseguita in forma ambulante Pubblicità sonora Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali TITOLO IV NORME TECNICHE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 26 27 28 29 30 31 32 Oggetto Affissione diretta da privati Affissioni d’urgenza, notturne e festive Modalità per le affissioni Affissioni per pubblici spettacoli Spazi privati per le affissioni Spazi in esclusiva -1 – TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNALI Art. Art. 33 Manufatti dei mezzi pubblicitari 34 Responsabilità Pag. 12 “ 12 TITOLO VI MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE Art. Art. Art. 35 Autorizzazione 36 Domanda e documentazione 37 Commissione consultiva Pag. 13 “ 13-14 “ 14 TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 38 39 40 41 42 43 44 Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo Vigilanza Pubblicità del regolamento Abrogazione di norme preesistenti Rinvio a Leggi e regolamenti Periodo transitorio Entrata in vigore - 2– Pag. 15 „ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 “ 15 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto del regolamento Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n° 507 del 15 novembre 1993, successivamente modificato con Decreto legislativo n° 566 del 28 dicembre 1993. Con il Regolamento il Comune determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Con esso vengono altresì stabilite la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l’effettuazione delle affissioni dirette. Art. 2 – Ambito di applicazione La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo citato nel precedente articolo, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. La diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. menzionato al precedente art. 1. Art. 3 – Classificazione del territorio comunale Agli effetti dell’applicazione dell’imposta di cui al citato D.Lgs. n° 507/93, e con riferimento alla popolazione residente al 31/12/1993, il Comune di Sabaudia appartiene alla classe IV. Art. 4 - Categorie del territorio comunale Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n° 507/93, l’intero territorio comunale è compreso in una unica categoria. Art. 5 - Soggetto passivo dell’imposta Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solitamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. -3- TITOLO II NORME TECNICHE GENERALI Art. 6 - Collocazione delle forme pubblicitarie In tutto il territorio comunale la collocazione di qualunque tipo di forma pubblicitaria temporanea o permanente, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione anche, ove necessario, da parte degli organismi preposti alla tutela dei Beni Ambientali e Architettonici nell’esercizio delle competenze loro spettanti in materia, ai sensi delle leggi 2/6/39 n° 1089 e 29/6/39 n° 1497, ivi compresi anche gli interventi che interferiscono sulle visuali di beni vincolati. Art. 7 - Corredazione della richiesta In ogni caso la richiesta per la collocazione di forme di pubblicità deve essere corredata, ai sensi del successivo art. 36, dalla occorrente documentazione sulla stessa, comprendente planimetrie, fotografie e quanto può essere necessario per consentire di valutare la portata dell’intervento. Qualora la proposta venisse a modificare la scansione dei serramenti, e dei prospetti architettonici o comunque l’aspetto edilizio esterno di un edificio, essa deve essere autorizzata ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia. Art. 8 - Caratteristiche delle forme pubblicitarie All’interno del perimetro del centro storico cittadino, la pubblicità è fatta con l’installazione di targhe ed insegne a bandiera dipinte, realizzate su lamiera o legno, per consentire la caratterizzazione e/o il recupero delle eventuali insegne artistiche già presenti ed al fine di evidenziare il valore artistico-culturale degli edifici interessati. Eventuali deroghe alle disposizioni che seguono possono essere ammesse nel caso di proposte progettuali innovative di rilievo o comunque ritenute valide in linea estetica dalla competente Commissione sulla scorta di idonea documentazione relativa al carattere storico, artistico o ambientale del sito prescelto. Sono particolarmente apprezzati quegli interventi originali, quali murales, trompe l’oeil, ecc. ed in particolare quei progetti che comportano un coinvolgimento pubblicitario e di affissioni unitario per zona. Art. 9 - Pubblicità permanente La pubblicità permanente è ammessa su tutto il territorio comunale con esclusione di quanto citato nel seguente elenco: 1) Scritte con vernice sul fondo stradale, sugli alberi e sui pali; 2) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, pali, portalampada o reggi fili dell’illuminazione pubblica e qualsiasi altro supporto di unità pubblica; 3) insegne a bandiera sotto le arcate del portico e sotto la quota di imposta degli archi, nella fuga dei portici; 4) orologi a bandiera, targhe e cassonetti a bandiera, sia singoli che in serie, salvo quelli obbligatori realizzati secondo le norme emanate dagli enti preposti; 5) insegne luminose ad intermittenza salvo quelle a luce in movimento graduale e dissolvente semprechè di tenue luminosità; 6) insegne frontali su plancia o a cassonetto sporgenti dal filo muro oltre 1/14 della larghezza regolamentare del marciapiede, con il limite massimo di cm. 21 fino all’altezza di m. 3.50 e sporgenti oltre 35 cm per altezze superiori; sono proibite le scritte con caratteri adesivi; 7) insegne collocate al di fuori degli appositi spazi a ciò predisposti o di misura inferiore a questi quando gli stessi siano stati previsti nella facciata del fabbricato ai sensi del regolamento Edilizio; 8) insegne su plancia o a cassonetto previste al di sopra o al di sotto dell’architrave dei vani vetrina, di larghezza diversa da quella della relativa apertura. Può tuttavia essere permessa la collocazione di insegne su plancia o cassonetto, poste a collegamento di più aperture qualora, a giudizio della Commissione sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, tale soluzione venga ritenuta idonea al basamento del fabbricato; - 4– 9) targhe di superficie superiore a ¼ di m2 e lesene o paraste di superficie superiore a 1 m2, che devono, in ogni caso essere poste in corrispondenza degli ingressi dei locali dove si svolge l’attività descritta; in ogni caso ammesso, deve essere osservato un distacco di almeno cm 5 dalle cornici e dalle aperture, mentre la sporgenza non può essere superiore a cm 4 dal filo di fabbricazione; 10) vetrinette mobili di qualsiasi tipo sporgenti oltre i limiti indicati al precedente punto 6; 11) pannelli o cassonetti paravista collocati sui davanzali delle finestre, di altezza superiore a cm 50 o sporgenti a filo di fabbricazione, e quando non risultino osservate le condizioni del Regolamento Edilizio; 12) insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari a braccio collocati sullo spigolo degli edifici, ed entro la distanza di cm 50 dallo spigolo stesso o tali da interferire sulle indicazioni viarie e sulle segnalazioni semaforiche; 13) lampade, lampioni, lanterne e insegne artistiche a braccio sporgenti per oltre un metro dal filo muro o di altezza inferiore a m. 3.50; 14) insegne a cassonetto, a lettere scatolate e tubi paralleli che costituiscono barriera visiva o che interferiscano con l’illuminazione pubblica, collocate nelle arcate esterne dei portici; 15) targhe e qualsiasi mezzo pubblicitario coprente sulle ringhiere e balaustre dei balconi. Possono essere consentiti mezzi pubblicitari formati di soli tubi di vetro al neon o a lettere scatolate singole tali da non alterare l’aspetto architettonico degli edifici; 16) qualsiasi mezzo pubblicitario posto su chiosco o assimilati, non attinente all’attività economica ivi svolta, salvo quelli previsti negli appositi spazi a ciò predisposti, nel progetto del manufatto; 17) tende di larghezza diversa da quella dell’apertura, con sporgenza superiore a m 2.00 per piazze e corsi; m 1.20 per vie di larghezza superiore a m 9.00; m 1.00 per le vie di larghezza inferiore a m 9.00. In ogni caso la massima sporgenza deve risultare minore a cm 50 rispetto alla larghezza del marciapiede o banchina pedonale. L’altezza dal suolo delle tende ai piani terreni, compresi frange e supporti, non può essere inferiore a m 2.00; eventuali tende a collegamento di più aperture o debordanti la larghezza delle stesse possono essere ammesse in casi di documentata coerenza con le preesistenze architettoniche; 18) tende, comunque denominate, collocate nella fuga dei portici; 19) tende alla romana non conformi alle seguenti caratteristiche: modalità per tutta la loro ampiezza, contenimento entro le luci delle arcate e comunque collocamento sul filo interno dei pilastri, verso il porticato, senza interferire con l’illuminazione pubblica. L’altezza dal suolo non può essere inferiore a m 2,80, comprese le frange. La collocazione di tali tende è comunque vietata nelle arcate iniziali dei portici; 20) poster e cartelloni pubblicitari sui frontespizi delle case con stacco dagli spigoli inferiore a cm 50 sui muri di cinta oltre la loro altezza. Quando il frontespizio risultasse decorato o dotato di fasce marcapiano, o il muro scandito in campiture, l’eventuale collocazione deve essere opportunamente prevista in modo da non alterare le caratteristiche dell’opera edilizia preesistente; 21) poster e cartelloni pubblicitari su struttura fissa propria sovrapposti, o formati spigolo, o allineati per gruppi adiacenti superiore a 4 unità, ovvero a distanza inferiore di m 25 dai corsi d’acqua pubblica misurati al livello di massima piena e di m 25 dalle opere d’arte stradali e fluviali. La distanza tra di essi dovrà essere almeno di m 1.00; l’altezza dal suolo del bordo inferiore non deve essere compresa nella fascia fra 1.30 e 2.20 m; 22) cartelli, piloni, paline luminose e non, al di fuori degli ambiti di pertinenza dei singoli punti di vendita carburanti, così come definito dal T.U.L.C.P. art. 196 e seguenti e dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 23) luminose a bandiera o trasversali alle arcate dei portici costituite da tubi paralleli a più strati; 24) le insegne da collocarsi nella zona centrale dovranno rispondere alle esigenze di rispetto e di recupero del valore artistico culturale sia degli edifici che del contesto architettonico interessati, in armonia con le raccomandazioni avanzate in tal senso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio e dall’ufficio arredo urbano della città di Sabaudia. -5- Nella zona urbana centrale della città, possono essere altresì vietate le seguenti forme pubblicitarie: a) luminose a bandiera e a braccio con sottolettere o scatolature; b) poster e cartelli pubblicitari su pali propri; I limiti della zona centrale sono quelli indicati nell’allegato A. Art. 10 – Pubblicità temporanea La pubblicità temporanea è ammessa su tutto il territorio comunale, con le seguenti precisazioni e limitazioni determinate, in funzione delle caratteristiche morfologiche ed ambientali presenti sul territorio stesso: Parte A del territorio ( vedi planimetria n° 1 allegata) Le principali piazze cittadine e principali assi rettori della composizione urbana (con gli eventuali slarghi in essi inseriti): vedi allegato B. Nella parte A del territorio cittadino sono vietati i poster e cartelloni pubblicitari su pali o incastellature propri. Eventuali collocazioni su cantiere verranno valutate di volta in volta. Possono essere vietati inoltre gli striscioni appesi trasversalmente alle vie o piazze pubbliche. Parte B del territorio (vedi planimetria n° 2 allegata) Nella parte B del territorio cittadino non è ammessa la collocazione di striscioni attraverso le piazze. La collocazione di poster, tabelloni, è ammessa previo rilascio della prevista autorizzazione purchè: 1) nel caso di messaggi di interesse generale il periodo di collocazione nella medesima posizione non sia superiore a giorni trenta; 2) nel caso di informazione relativa a mostre o manifestazioni, il periodo di collocazione inizi al massimo 4 giorni prima dell’inaugurazione e permanga nella medesima posizione solo per la durata della manifestazione stessa e comunque non oltre 30 giorni; 3) la collocazione di striscioni su vie o viali è ammessa purchè risulti spaziata, tra un mezzo e l’altro, almeno di m 40 e l’altezza da terra risulti non inferiore a m 4.80. Gli striscioni non dovranno superare il numero di 3 per ogni incrocio. Parte C del territorio (vedi planimetria n° 3 allegata) Tutto il rimanente del territorio cittadino. Nella parte C del territorio la collocazione dei sopraddetti mezzi di pubblicità provvisoria deve comunque essere autorizzata dagli Enti di competenza, al fine di garantire la divulgazione pubblicitaria nel rispetto dei vari aspetti normativi che regolano la vita urbana. In tutto il territorio cittadino è vietato l’aggancio di striscioni agli alberi, mentre l’eventuale collocazione su pali, portalampada o reggi fili dell’illuminazione pubblica è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte dell’Ufficio o Ente competente. Art. 11 - Paline e cartelli provvisori La collocazione di cartelli di m 6 x 3, paline ed altri supporti pubblicitari provvisori, è concessa esclusivamente in occasione di saloni di esposizione e di manifestazioni di rilevante interesse per la città. Nell’eseguire la pubblicità dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori, dei titolari di spazi espositivi e degli sponsor delle manifestazioni. Dette forme pubblicitarie, autorizzate solamente nelle posizioni consentite, sono limitate per il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. I mezzi pubblicitari costituiti da paline di m 0.80 x 1.20 e frecce indicatrici, possono essere collocati 4 giorni prima dell’inizio della manifestazione e devono essere rimossi entro 2 giorni dalla fine della manifestazione stessa, mentre i mezzi pubblicitari di formato superiore, possono essere installati 72 ore prima della decorrenza della autorizzazione per la collocazione della pubblicità e - 6– devono essere rimossi, unitamente alla struttura portante, entro 48 ore dal termine della pubblicità stessa. Art. 12 - Norme tecniche particolari per la pubblicità temporanea La pubblicità temporanea deve avvenire nei seguenti modi: 1) ove occorra, l’indicazione del titolo della manifestazione, cui si riferisce la pubblicità collocata su cartelli e paline, deve essere evidenziato e compreso nel messaggio pubblicitario in misura non inferiore al 10% del messaggio stesso. 2) il messaggio pubblicitario non deve essere costituito da materiale cartaceo. 3) su ogni cartello o palina pubblicitaria, deve essere indicata chiaramente la denominazione della ditta installatrice. 4) le paline devono essere posate a non meno di m 10 una dall’altra, rispettando la stessa distanza dai tabelloni pubblicitari riservati alle affissioni, ed a non meno di m 15 dagli incroci. La proiezione a terra della loro massima sporgenza deve distare non meno di m 1.00 dalla più vicina carreggiata stradale. Inoltre, non debbono mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazione del suolo pubblico già in atto. 5) per quanto attiene al posizionamento delle frecce indicatrici, queste vanno collocate secondo l’itinerario di interesse delle singole manifestazioni rispettando le disposizioni di cui al punto 1) e la specifica normativa vigente di segnaletica per la circolazione stradale. Le norme contenute nel presente articolo possono essere derogate per i mezzi pubblicitari da collocarsi nella parte del territorio individuato quale isola pedonale in quanto, mancando la circolazione ordinaria, vanno fatte salve soltanto le disposizioni necessarie per consentire il transito dei mezzi di soccorso, privilegiando le esigenze di carattere storico, architettonico e di arredo urbano. - 7– TITOLO III NORME TECNICHE SULLA PUBBLICITA’ Art. 13 – Oggetto L’imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, esposte od effettuate nell’ambito di tutto il territorio comunale in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con o senza biglietto di ingresso o comunque da tali luoghi percepibili. Art. 14 – Pubblicità ordinaria La pubblicità ordinaria può essere effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, vetrine e locali mostra, stendardi, teli, tende, ombrelloni, globi, mosaici e piastrelle applicati ai bordi rialzati dei marciapiedi salvagente, fac-simili o altri mezzi similari anche adesivi. Tale pubblicità può essere effettuata in base ai seguenti periodi: fino a 1 mese, fino a 3 mesi, fino a 1 anno. Le frazioni di tempo di ciascuno dei sopra citati periodi vengono valutate per eccesso come periodo interi. Art. 15 – Pubblicità luminosa o illuminata La pubblicità di cui all’articolo precedente può essere effettuata anche con mezzi luminosi o illuminati. Per la pubblicità ordinaria luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce. Per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta. Art. 16 – Pubblicità effettuata con striscioni Tale forma di pubblicità può essere effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano vie, strade, corsi e piazze. L’esposizione di detti striscioni è consentita in occasione di esposizioni, mostre di interesse nazionale o locale, feste di beneficenza, congressi e simili, esclusa la privata pubblicità nei limiti di tempo e luogo indicati nel Titolo II del presente Regolamento. Art. 17 – Pubblicità effettuata con teli sulle facciate dei negozi E’ ammessa la pubblicità di carattere provvisorio effettuata con teli o altro materiale sulle facciate dei negozi con le diciture “cambio di proprietario” – “trasloco” – “prossima apertura” – “vendita di saldi o di rimanenza” – “liquidazione per cessazione” e simili, da collocarsi aderenti a muri o vetrine o insegne già esistenti. In tale circostanza dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le norme di cui alla legge 19/3/80 n° 80 “Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione”. Art. 18 – Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con proiezioni E’ ammessa la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o da tali luoghi percepibile a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive. Art. 19 – Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari E’ ammessa la pubblicità visiva e sonora effettuata, per conto proprio e di terzi, con veicoli adibiti ai fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, qualora circolino nel territorio del Comune. E’ comunque vietato effettuare da detti veicoli il lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario, mentre la loro distribuzione è soggetta a speciale autorizzazione. -8– Per la pubblicità sonora potranno imporsi particolari prescrizioni nonché limiti di tempo, luogo e intensità. Art. 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere Fatto salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di applicazione, è ammessa la pubblicità visiva, luminosa od illuminata, effettuata all’interno ed all’esterno di mezzi di trasporto pubblico, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato. Art. 21 – Pubblicità effettuata con veicoli adibiti ai trasporti dell’azienda. Fatto salvo quanto disposto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di applicazione, è ammessa la pubblicità tramite iscrizioni. Emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi o illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa. Art. 22 – Pubblicità effettuata con aeromobili E’ ammessa la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni. E’ comunque assolutamente vietata la pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario. Art. 23 – Pubblicità eseguita in forma ambulante Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari può essere consentita solo previa speciale autorizzazione qualora non vi ostino motivi di decoro e di polizia urbana. Nei casi di pubblicità commerciale svolta in forma sonora, una medesima ditta potrà richiederli per periodi non superiori a tre giorni consecutivi e ad intervalli non inferiori a trenta giorni. Inoltre, nella domanda, oltre al periodo, devono essere indicati l’orario (che non potrà essere superiore alle due ore giornaliere, da scegliersi tra le ore 10 e le ore 12 oppure tra le ore 15 e le ore 17) il percorso, e se detta pubblicità viene effettuata in proprio o a mezzo di terzi. Per ogni fascia oraria non può essere autorizzata più di una ditta. E’ comunque vietato svolgere pubblicità sonora a meno di 100 m dalle sedi di uffici Pubblici. L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, nel rilascio dell’autorizzazione, di imporre limitazioni di percorso e orario, qualora esistano motivi di pubblico interesse e di disturbo della quiete pubblica. Art. 24 – Pubblicità sonora Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili da posti fissi valgono le stesse limitazioni di cui all’articolo precedente del presente Regolamento in quanto applicabili salva la facoltà di imporre particolari prescrizioni nonché limitazioni di tempo, luogo ed intensità. Art. 25 – Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali E’ consentito effettuare la pubblicità su beni patrimoniali oppure su beni demaniali del Comune; in tale circostanza, oltre all’imposta è dovuto un canone rispettivamente di affitto o di concessione la cui misura è predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, semprechè lo spazio sia direttamente adibito alla pubblicità. Qualora lo spazio sia invece commercializzato, la misura del canone è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione. Il titolo non esclude la necessità di autorizzazione prevista all’art. 35. La corresponsione dell’imposta e del canone non esclude l’assoggettamento alla tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche in quanto applicabile. -9– TITOLO IV NORME TECNICHE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 26 – Oggetto I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie sugli spazi appositamente riservati a cura del Comune, titolare esclusivo di tale Servizio. Il Comune installa impianti per le affissioni della superficie non inferiore a complessivi 500 m2, da ubicarsi nelle parti a ciò destinate sull’intero territorio. Art. 27 – Affissioni diretta da privati Il Comune, ferma l’esclusiva titolarità del servizio, può tuttavia consentire su impianti di proprietà privata autorizzati a norma dell’art. 35, anche ad integrazione dell’affissione comunale, l’esposizione di manifesti commerciali da parte delle ditte che durante l’arco dell’anno, hanno commissionato affissioni, in forma continuativa. Il rilascio delle autorizzazioni per i predetti impianti, sia esistenti su aree di proprietà comunale che su aree di proprietà privata, previo favorevole consenso e subordinato al pagamento di un diritto annuo di autorizzazione, da istituirsi e da aggiornarsi periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. La mancata corresponsione del diritto annuo di autorizzazione comporta il diniego al rilascio dell’autorizzazione o la revoca della stessa se già rilasciata. Il totale degli impianti autorizzabili, nel formato massimo di m 2,50 x 1,50, non può superare il numero di 30. Oltre tale limite si accettano solo domande per la sostituzione di impianti rimossi. Da detto quantitativo sono esclusi gli impianti su steccati, impalcature e ponti fissi o sospesi di cui all’art. 32 “spazi in esclusiva”. Sono altresì esclusi gli impianti che risultano innovativi od a più alto contenuto tecnologico, essendo la sperimentazione diretta sul territorio il principale strumento per addivenire ad una razionalizzazione di questa forma pubblicitaria. Qualora gli impianti insistano su aree di proprietà comunale si applicano le norme di cui all’art. 25 “pubblicità effettuata su spazi od aree comunali”. Gli impianti devono essere utilizzati almeno 270 giorni all’anno solare o in misura proporzionale se collocati nel corso dell’anno, pena la decadenza dell’autorizzazione. Le affissioni debbono essere precedute da apposita dichiarazione a norma di legge, contenente la distinta dell’ubicazione e della categoria degli spazi nei quali i manifesti verranno affissi. A tal fine gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Una copia dei manifesti deve essere esibita all’Ufficio affissioni. Le relative autorizzazioni perdono validità qualora gli impianti, completi di ogni loro struttura, non vengono posti in opera entro 60 giorni dal loro rilascio; trascorso tale periodo le autorizzazioni stesse non hanno più efficacia e le posizioni possono essere assegnate ad altre ditte che ne facciano domanda. Presso il preposto Servizio affissioni va esposto l’elenco dei nuovi impianti autorizzati. Le autorizzazioni concernenti impianti pubblicitari collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere non necessitano di autorizzazioni sostitutive, data la brevità della loro durata. Detti impianti devono essere installati esclusivamente all’interno delle recinzioni di cantiere, intendendosi per cantiere esclusivamente le aree recintate dove si svolgono lavori di sbancamento, costruzione, ricostruzione, rifacimento, ristrutturazioni, demolizioni di manufatti. Le ditte operanti che intendono collocare impianti pubblicitari su cantiere, devono presentare specifica domanda all’ufficio affissioni. Per i cantieri con possibilità di istallazioni superiori alle 5 unità, si procederà al rilascio delle autorizzazioni mediante sorteggio, mentre per quelli con disponibilità inferiore viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono ammesse ai sorteggi le ditte che hanno ordinato almeno sei affissioni nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. - 10 - Se le ditte procedono ad installazioni d’impianti prima di essere autorizzate, l’autorizzazione richiesta non va più rilasciata e si procederà d’ufficio alla rimozione coatta, con addebito delle relative spese. La mancata ottemperanza ad ordine di rimozione, a qualsiasi titolo, sia per impianti fissi che su cantiere, produce l’immediata sospensione di ulteriori autorizzazioni. Art. 28 – Affissioni d’urgenza, notturne e festive Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di 2 giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio una maggiorazione della tariffa da stabilirsi con apposita deliberazione in ottemperanza all’art. 22 del D.Lgs. 507/93. Tali prestazioni sono effettuate compatibilmente con le possibilità del Servizio. Art. 29 – Modalità per le affissioni Le affissioni dei manifesti prenotati sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante del ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Si considerano casi di forza maggiore che giustificano il ritardo nelle affissioni le avverse condizioni atmosferiche e la sopravvenuta indisponibilità di spazi. La mancata consegna in tempo utile di manifesti da affiggere e cioè dopo il decimo giorno antecedente quello previsto per l’affissione, non è causa idonea a giustificare una richiesta di variazione del periodo di esposizione prenotato. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, salvo che le avverse condizioni atmosferiche o altri legittimi motivi d’impedimento non impongano una diversa modalità di affissione. Completata l’affissione, su richiesta del committente e comunque per affissioni di durata non inferiore a 15 giorni, è messo a disposizione l’elenco delle posizioni per quantitativi affissi. I manifesti strappati o comunque deteriorati vanno sostituiti gratuitamente. Art. 30 – Affissioni per pubblici spettacoli L’esposizione di manifesti riguardanti spettacoli la cui programmazione si potrae per più giorni, comporta il pagamento dei relativi diritti per un periodo minimo fissato di giorni cinque. Alla affissione per pubblici spettacoli viene applicata la tariffa normale anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale. Art. 31 – Spazi privati per le affissioni La Giunta Comunale determina, previo consenso dei proprietari e relativo indennizzo, gli spazi sugli immobili sui quali è permessa l’affissione. La tariffa e l’elenco degli spazi destinati alle affissioni sono esposti nei locali dell’Ufficio preposto al Servizio. Art. 32 – Spazi in esclusiva Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità. I Concessionari, anche se proprietari dei manufatti anzidetti, non possono quindi opporsi all’esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell’esercizio di questo suo diritto, ha la facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggiano la consistenza e non pregiudichino l’uso a cui sono destinati, su quelle può consentire l’affissione di manifesti e le affissioni, ovvero l’installazione di quei mezzi pubblicitari che ritiene opportuno. E’ fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari, su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi. - 11 - TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI Art. 33 – Manufatti dei mezzi pubblicitari Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s’intendono rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati in normale stato di manutenzione. Il Comune può chiedere agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni possono essere revocate senza diritto a compensi od a indennizzi di sorta. Su ogni cartello pubblicitario dipinto o riservato all’affissione, va indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso. Il contrassegno non deve superare le misure di cm 30 x 15. All’atto della denuncia di cessazione della pubblicità o dell’affissione, i titolari dei mezzi pubblicitari devono rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto su cui gli stessi insistevano. In caso di inosservanza provvede il Comune addebitando alle committenti le relative spese secondo le modalità del successivo art. 38 “rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo”. Art. 34 – Responsabilità Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle esposizioni abusive di pubblicità o in contravvenzione con le disposizioni del presente Regolamento. Il titolare è obbligato, esclusa qualsiasi forma di rivalsa, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta o azione che chiunque e in qualsiasi tempo possa avanzare nei confronti del Comune stesso in relazione diretta o indiretta alla concessione e all’autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e ad installare mezzi pubblicitari. - 12 - TITOLO VI MODALITA’ DI RICHIESTA E DI CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE Art. 35 – Autorizzazione Qualsiasi forma di pubblicità, anche se consistente in modifiche, compresa la voltura di pubblicità preesistente, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Nelle forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi l’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale. Nei casi seguenti l’autorizzazione è implicita nella quietanza di pagamento dell’imposta: a) pubblicità effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, esercizi pubblici in genere stadi ed impianti sportivi, sottopassi pedonali qualora non sia visibile o percettibile da piazze, strade ed altri spazi ad uso pubblico; b) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie, sia dipinta che in forma sonora; c) pubblicità relativa a vendite o locazioni su stabili di nuova o vecchia costruzione limitatamente a un periodo di mesi 6 e purchè contenuta nelle aperture murarie, oppure contenuta nei parapetti dei balconi, delle dimensioni massime di mq 2,50; d) pubblicità su ponteggi di cantiere o su recinzioni di cantiere o su baracche, attrezzature di cantiere limitatamente alla durata di mesi 6 con esclusione dei poster per affissioni; e) pubblicità temporanea in occasione dei saloni di esposizione o altre manifestazioni cittadine. Limitatamente alla pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato collocata su pareti preesistenti, l’autorizzazione si intende accordata qualora entro 30 giorni dalla presentazione la domanda non sia stata respinta con l’indicazione dei motivi. Art. 36 – Domanda e documentazione Prima di effettuare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare al competente servizio dichiarazione in duplice copia, di cui una in bollo, su moduli forniti dall’ufficio, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa. Per le forme pubblicitarie da installarsi su edifici protetti o vincolati deve essere preventivamente acquisito il nulla-osta ovvero il parere favorevole della competente amministrazione. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione: a) una fotografia a colori della posizione, del formato di 15 x 10 cm. Per la pubblicità da collocarsi su stabili, la fotografia deve essere estesa al basamento e tale da consentire un’esatta visione della facciata e delle insegne e pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessi lo spigolo del fabbricato la fotografia deve anche documentare il risvolto del basamento; b) un disegno esecutivo corredato di tre copie fotostatiche del mezzo pubblicitario ( con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l’esatta dizione e carattere grafico proposto), con riferimento preciso agli elementi della facciata interessati dalla pubblicità in scala grafica da 1:50 a 1:20 sia per la facciata stessa che per il mezzo pubblicitario, su appositi moduli forniti dall’ufficio.Il disegno esecutivo, le copie fotostatiche ed i moduli devono essere controfirmati, in originale, dal proprietario dell’immobile o dall’Amministrazione del condominio; c) copia dell’iscrizione nel registro delle ditte o albi professionali ( Camera di Commercio non antecedente a mesi 3, ecc.); d) il nulla osta del proprietario dell’immobile e dell’amministratore in caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla dichiarazione; e) per il collocamento di poster, piloni e paline luminose, cartelli pubblicitari vari è necessaria inoltre la seguente documentazione: - una planimetria in scale 1:1500 oppure 1:750 (stralci dal P.R. della Città); - 13 – - una planimetria in scala 1:1000 (rilievo fotogrammetrico) nei casi in cui la richiesta interessi aree pubbliche demaniali; - un disegno planimetrico scala 1:100 con l’indicazione dei supporti pubblicitari e la loro distanza in metri dalle opere stradali, fluviali e dai fabbricati; - nulla osta dell’Ente pubblico proprietario dell’area interessata mediante il visto apposto in calce alla domanda; f) per il collocamento di qualsiasi tipo di tenda deve essere anche allegato un campione di tessuto; g) se la pubblicità viene collocata in opera a mezzo proprio, comunque e in ogni caso deve essere indicato il nominativo e la sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario e il numero di codice fiscale; h) per il collocamento di lampioni, fari, lampade, lanterne, ecc., va presentata anche una dettagliata descrizione tecnica del mezzo luminoso con indicate le relative dimensioni. La domanda di voltura deve essere corredata dalla sola documentazione fotografica e dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva, in mancanza della quale occorre presentare la documentazione prevista ai precedenti punti a), b) e c). La domanda per la collocazione di pubblicità provvisoria tramite cartelli dipinti, paline, striscioni, ecc…, deve essere corredata dal disegno quotato del mezzo pubblicitario nonché della fotografia del sito se su stabili ovvero della planimetria se viene collocata su suolo pubblico. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti manomissione di suolo pubblico, devono essere osservate le norme vigenti in materia. La domanda per la posa in opera o la voltura di tende non pubblicizzate deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere a, b, c, d, f, g, del presente articolo. Art. 37 – Commissione consultiva I rilasci dell’autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere di una Commissione nominata dal Sindaco e composta da: - Assessore ai Tributi o suo delegato - Assessore all’edilizia privata e/o dell’arredo urbano o loro delegato - Dirigente dell’ufficio tecnico Comunale o un suo delegato - un Consigliere comunale di maggioranza - un Consigliere comunale di minoranza - un Funzionario del Servizio affissioni e pubblicità La Commissione esamina le domande e la documentazione nell’ordine cronologico di presentazione ed adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta di voti con l’intervento di almeno quattro Membri, tra i quali necessariamente uno dei due Assessori o relativo delegato; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La funzione di Presidente è svolta alternativamente dagli Assessori ai Tributi ed all’Edilizia privata. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un impiegato dell’Ufficio Imposte e tasse il quale fa parte della Commissione stessa senza diritto di voto. Per l’esame delle pratiche, la Commissione, quando lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione degli uffici del Comune o di altri Enti Pubblici, da individuarsi espressamente. Le domande interessanti le zone e gli edifici soggetti ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, devono essere presentate secondo la normativa in vigore presso le amministrazioni competenti. Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso un unico ricorso in bollo, indirizzato alla Commissione stessa, da presentarsi entro trenta giorni dalla notificazione del parere negativo, con il quale l’interessato può anche richiedere l’audizione personale. Trascorso tale termine, il parere diviene definitivo e la pratica viene archiviata. - 14 - TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 38 – Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo Il Comune provvede a far rimuovere le affissioni e le pubblicità abusive (nonché gli impianti in precario stato di manutenzione) addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con Ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’ammontare delle relative sanzioni. Nell’ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell’ordinanza stessa. Art. 39 – Vigilanza Gli addetti del competente servizio, oltre ai Vigili urbani in virtù della loro generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme, sia di carattere tecnico che tributario, contenute nel presente Regolamento. Essi hanno pertanto l’autorizzazione ad eseguire sopralluoghi dove la pubblicità e le affissioni sono in opera, richiedere l’esibizione delle relative autorizzazioni e delle quietanze di pagamento ed accertate le infrazioni alle disposizioni regolamentari per la comminazione delle sanzioni previste in materia. Art. 40 – Pubblicità del Regolamento Fermo restando quanto previsto dalle “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” di cui alla legge n° 241 del 7 agosto 1990, una copia del presente regolamento deve essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione, a cura degli Uffici comunali dai quali il servizio dipende. Art. 41 – Abrogazione delle norme preesistenti Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento. Art. 42 – Rinvio alle leggi ed ai regolamenti Per quanto eventualmente non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: - il regolamento comunale di polizia urbana e rurale; - le leggi nazionali e regionali. Particolare riferimento viene qui fatto al: a) Decreto Lgs. n° 507/93 che si intende interamente richiamato dal presente regolamento; b) Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (art. 23), concernente il “nuovo” Codice della strada”. Pertanto, in caso di eventuale incompatibilità fra quanto contenuto nel presente regolamento e quanto previsto dal Nuovo Codice della strada, è da applicarsi quest’ultimo; c) D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59), concernente “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Art. 43 – Periodo transitorio Per situazioni preesistenti ed in contrasto con il presente Regolamento viene concesso un periodo di tempo pari a 365 giorni per adeguarsi alla nuova normativa. Art. 44 – Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Lo stesso è pubblicato per trenta giorni unitamente alla deliberazione di cui al precedente comma e dopo che questa sia stata favorevolmente esaminata dal competente organo di controllo. - 15 - Allegato A: Limiti della zona urbana centrale (art. 10) - 16 - Allegato B: Principali piazze cittadine e principali assi rettori della composizione urbana (art. 10) - 17 - Planimetria n° 1, Parte A del territorio (art. 10) - 18 – Planimetria n° 2, Parte B del territorio (art. 10) - 19 - Planimetria n° 3, Parte C del territorio (art. 10) - 20 –