Testo completo della sentenza n. 72/04 del 28/08/2005

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Sentenza n. 72/04
Pronunziata il 28.08.2005
Depositata il 28.08.2005
Diritto d’autore – Ideazione pubblicitaria (depliant) – Requisito della creatività (o originalità oggettiva) –
Carenza – Scindibilità del valore artistico dall’uso pubblicitario (o fruibilità indipendente) – Insussistenza –
Protezione del diritto d’autore – Esclusione – (Rarità del precedente) – Concorrenza e pubblicità –
Concorrenza sleale – Depliant pubblicitari – Differenze apprezzabili – Sussistenza – Illecita appropriazione
di ideazione (“interposizione”) – Onere della prova – Inottemperanza – Concorrenza in forma di violazione
della correttezza professionale – Esclusione – Rif.Leg.artt.2043,2055.2598 cc;art.2 L.633/41;art.22
DLgs.95/01;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Modena – sezione distaccata di Carpi
Il Giudice Unico
dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4373/2000 R.G. A.C. promossa da:
XX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R.F., -con sede in Vicenza
(omissis), - C.F. (omissis) -, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio PASQUINO del
Foro di Vicenza e Alberto BARGELLINI, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Modena via Anacardi Nardi n. 35, in forza di procura speciale apposta a
margine dell’atto di citazione.
ATTRICE
Contro
YY s.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) - C.F.
(omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele PRADELLA, con studio
in Modena piazza Mazzini 10, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura
generale alle liti ad atti dr. Diego De Rosa Notaio in Modena del 15/11/98 rep. N.
115040/17705
CONVENUTA
E
JJJ s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) .– P.IVA
(omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni BISI, con studio in
Modena via Giardini, 45 rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale
apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA
Avente ad oggetto: tutela diritto d’autore e concorrenza sleale
Conclusioni per la parte attrice:
1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto d’autore e di utilizzazione dell’opera
quale descritta in atto di citazione e di cui alla presente causa e comunque il verificarsi
dell’ipotesi prevista dall’art. 2598 numero 3 c.c.;
1
2) condannarsi YY s.p.a., corrente in Carpi (Modema), (omissis), in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, e JJJ srl corrente in Carpi (Modena) (omissis), in
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tra di loro in solido, a titolo di
integrale risarcimento del danno, al pagamento della somma di Lire 60.000.000 (Euro
30.987,41) ovvero della somma, anche maggiore, che si riterrà di giustizia;
3) inibirsi alle convenute YY spa e JJJ srl per il futuro la ulteriore copia, diffusione e
riproduzione e comunque ogni utilizzazione dell’opera descritta;
4) disporsi la distruzione di tutti gli esemplari e copie abusivamente riprodotte e diffuse;
5) disporsi la pubblicazione della sentenza, ad integrale spese e cura delle convenute YY
spa e JJJ srl, su un quotidiano a tiratura locale delle province di Modena e Vicenza e uno
a tiratura nazionale;
6) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria richiamando quelle tutte dedotte in memoria redatta ex art. 184 cpc del
2/1/2002 e in atto di citazione e non ammesse perché colpite da provvedimento di
rigetto.
Conclusioni per la parte convenuta:
In via preliminare: accertato che YY spa non è la ideatrice ed esecutrice materiale delle
opere pubblicitarie oggetto di causa, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa
YY spa;
In via subordinata di merito: respingersi siccome, infondate, le domande tutte svolte da
XX srl nei confronti di YY spa e, ove del caso, dichiarare tenuta e condannarsi la terza
chiamata in causa a mantenere YY spa manlevata ed indenne da ogni domanda svolta nei
suoi confronti dalla parte attrice;
In via riconvenzionale: dichiararsi tenuta e condannarsi XX srl a risarcire alla YY spa il
danno da responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 cpc in somma da liquidarsi in via
equitativa;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre 10% ed oltre
accessori di legge.
Conclusioni per la parte terza chiamata:
Respingere le domande formulate dalla XX srl nei confronti della JJJ srl in quanto
infondate e non provate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Svolgimento del processo
La società XX srl, con atto di citazione notificato in data 20/4/2000, conveniva in
giudizio avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, la società YY spa (di
seguito anche solo YY, per brevità).
Esponeva che, quale agenzia operante nel settore pubblicitario, nei mesi di marzo –
aprile 1998 era stata richiesta dal direttore commerciale di YY spa di realizzare una
proposta di rinnovo dell’immagine pubblicitaria della società convenuta con correlativo
preventivo di oneri e spesa e che, dopo la realizzazione del progetto – peraltro
apprezzato dal direttore commerciale e dal responsabile acquisti di YY spa i quali ne
riconoscevano il carattere decisamente innovativo – la convenuta comunicava all’attrice
di avere deciso di soprassedere alla sua realizzazione;
successivamente nel mese di ottobre 1999, però, XX srl rinveniva quale allegato alla
pubblicazione “BAR Giornale” una copia di pieghevole pubblicitario, riferibile alla YY
2
spa, sostanzialmente uguale all’ideazione pubblicitaria realizzata dalla medesima XX e
consegnata alla convenuta.
Sosteneva che la condotta di YY spa integrava violazione delle disposizioni in materia di
diritto d’autore e della disposizione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. e concludeva come in
epigrafe.
Si costituiva in giudizio YY spa, con comparsa depositata il 1/6/2000.
Sosteneva l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2598 c.c. perché operante nel
diverso campo della produzione di apparecchiature per cucina; il difetto di legittimazione
passiva in relazione alla legge 633/41 (l. autore), non essendo la creatrice e la produttrice
dei depliant oggetto di contesa. Evidenziava in diritto la infondatezza della domande
avversarie; l’insussistenza comunque della violazione della legge sul diritto d’autore
perché il depliant prodotto dalla società attrice manca dei caratteri della novità, creatività
e originalità.
Nella memoria ex art. 180 cpc la convenuta per la prima volta indicava in JJJ srl, l’autrice
del materiale oggetto del giudizio.
Il giudice, con ordinanza depositata il 14/11/2000, in accoglimento dell’istanza proposta
dall’attrice, autorizzava la chiamata in causa di JJJ.
Con atto di citazione per chiamata di terzo, notificato in data 6/12/2000, l’attrice XX
conveniva in giudizio il terzo JJJ srl estendendo nei suoi confronti tutte le domande già
svolte nei confronti di YY spa.
JJJ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto, perché infondate, delle domande
formulate dall’attrice nei suoi confronti.
Venivano assunte prove per interrogatorio e testimoni (udienze 13/2/03 e 29/5/03).
Il giudice non riteneva necessario procedere all’esperimento della ctu richiesta dall’attrice
al fine di accertare la novità ed originalità dell’opera pubblicitaria dalla medesima creata e
rigettava l’istanza ex art. 210 cpc di esibizione dei libri contabili della convenuta
(ordinanza 1/9/03).
La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell’art. 281 quinquies cpc, all’udienza del
4/2/2004, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo
scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell’art. 190
cpc.
Motivi della decisione
1) Le domande di XX srl.
La società attrice invoca la tutela del diritto d’autore unitamente a quella della
concorrenza relativamente ad una bozza di depliant pubblicitario da essa realizzato.
Si lamenta la pubblicazione e diffusione di un piegevole pubblicitario, sostanzialmente
uguale all’ideazione pubblicitaria realizzata dalla società attrice.
Le domande sono proposte nei confronti della terza chiamata JJJ srl, che ha realizzato il
depliant – asseritamente pedissequamente imitato – , e della convenuta YY spa, alla
quale il depliant è riferibile e che ha provveduto alla sua distribuzione. La convenuta e la
terza chiamata sarebbero responsabili, in via tra di loro solidale, degli illeciti lamentati e
dei relativi danni.
Si è in entrambe le ipotesi al di fuori della sfera contrattuale.
1. 1 Diritto d’autore.
3
Deve riconoscersi, in via di principio, la possibilità di proteggere ai sensi della legge sul
diritto d’autore la bozza di un depliant pubblicitario.
Va però precisato che non si tratta di affermazione scontata e che rare sono le pronunce
giurisprudenziali in materia di attività pubblicitaria (per prima Cassazione 23/1/1969 n.
175 e da ultimo Cassazione 7/3/2003 n. 3390).
Ciò che è tutelato dalla legge sul diritto d’autore è il prodotto concreto dell’attività
pubblicitaria, ove rientri nella nozione di opera dell’ingegno a carattere creativo.
Si è precisato in giurisprudenza che, nel campo della pubblicità, l’opera dell’ingegno di
carattere creativo è compresa nella protezione del diritto d’autore se il suo valore
artistico sia scindibile dall’applicazione pubblicitaria cui è associata (v. Tribunale Bari
14/9/1999 in Foro It. 2000, I, 3018, e cfr. Cassazione 10516/94 e 7077/90).
La pubblicità non rientra nell’elencazione, avente portata esemplificativa, contenuta
nell’art. 2 l. autore.
Il criterio della scindibilità del valore artistico dalla concreta applicazione, nella specie
pubblicitaria, è ricavato per identità di ratio dalla previsione dell’art. 2 n. 4 per le opere ivi
indicate – scultura, pittura, arte del disegno, incisione ed arti figurative similari – , anche
se applicate all’industria (previsione applicabile al caso de quo perché eliminata dall’art. 22
d.lg. n. 95 del 2001, successivamente ai fatti per cui è causa).
Vanno poi verificate le caratteristiche di creatività, originalità e novità proprie dell’opera
dell’ingegno.
1. 2 Concorrenza sleale.
È affermazione giurisprudenziale consolidata che l’applicazione dell’art. 2598 c.c.
richiede che fra le parti sussista un rapporto di concorrenza, che può essere definito
come quella relazione che sussiste fra soggetti che offrano sul mercato bene e servizi
idonei a soddisfare, anche a livelli diversi, i medesimi bisogni o bisogni simili –
riferimento al contesto merceologico ed al profilo territoriale-.
Nel caso in esame tale rapporto sussiste tra l’attrice XX e la terza chiamata JJJ –
entrambe agenzie operanti nel settore della pubblicità – ma non anche con la convenuta
YY spa – che opera nel settore della ristorazione con la produzione di cucine – .
È ipotizzabile un concorso di responsabilità fra l’imprenditore JJJ ed il terzo YY (cd.
“interposto”), che determina l’applicazione dell’art. 2055 c.c.. L’orientamento prevalente
è in tal caso di equiparare i soggetti che hanno preso parte all’illecito, ritenendo che il
terzo agente risponda a titolo di concorrenza sleale, in solido con l’imprenditore che ha
beneficiato dell’atto (v. Cassazione n. 13623 del 1991, n. 74 del 1975).
Si tratta di fattispecie ipotizzata da parte attrice, che dovrà essere esaminata alla luce dei
risultati istruttori.
Parte attrice non prospetta –e non potrà dunque essere esaminato – un eventuale
sussidiario profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c. di YY spa.
2) Materiale istruttorio.
YY spa nel gennaio 1998 ha invitato alcune agenzie pubblicitarie – tra cui l’attrice e la
terza chiamata – a presentare un’offerta relativa alla realizzazione di un nuovo depliant
pubblicitario (v. “richiesta di offerta” doc. 4 convenuta contenente istruzioni dettagliate
e testi S.M. responsabile marketing e T.S. ufficio acquisti YY spa).
YY spa ha fornito a XX srl il depliant esistente delle cucine in questione – linea Alpha e
Delta del 1997 – (doc. 5 convenuta), varie fotografie di tali cucine ed i depliant di altre
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linee di cucine YY (doc. 6 e 7 terza chiamata); ha richiesto di evidenziare separatamente,
nel depliant, quale elemento estetico qualificante del prodotto, la manopola di accensione
dei fuochi delle apparecchiature a forma di “trocoide” – forma ripresa anche in altre
parti delle apparecchiature, ad es. sulle griglie, nelle impugnature dei cassetti, ecc.. – (testi
S.M. e T.S.).
XX ha elaborato una bozza di depliant (doc. 2 attrice), avvalendosi del lavoro dei
dipendenti C.R. e P.M. (sentiti come testimoni).
YY non ha accettato l’offerta di XX srl e ha restituito alla attrice le bozze dalla stessa
predisposte; ha affidato l’incarico ad JJJ (testi S.M. e T.S.).
È rimasta sfornita di adeguata prova l’affermazione della società attrice che la bozza di
depliant realizzata da XX attrice sarebbe stato apprezzato dal direttore commerciale e dal
responsabile acquisti di YY spa, i quali ne avrebbero riconosciuto il carattere
decisamente innovativo (il teste Capanna Roberto riferisce sul punto de relato ex parte,
non avendo partecipato alla riunione avuta da XX presso YY; i testi T.S. e S.M.
smentiscono tali fatti oggetto del capitolo di prova n. 8 di parte attrice).
JJJ ha realizzato il depliant poi distribuito da YY (doc. 4 attrice, 7 convenuta e 8 terza
chiamata).
Non si è acquisita la prova che JJJ abbia visionato la bozza di depliant realizzata da XX.
Il precedente depliant della linea Alpha e Delta (citato doc. 5 convenuta) era stato
realizzato da JJJ.
Premesso l’inquadramento delle domande attoree ed esaminato in generale il materiale
probatorio acquisito si deve passare all’esame in concreto delle domande proposte.
3) Violazione delle legge n. 633 del 1941 (l. autore).
Difettano i requisiti della “scindibilità” e della “creatività” nell’opera pubblicitaria
realizzata da XX.
Queste le caratteristiche della bozza di pieghevole pubblicitario:
nella pagina iniziale è riportata la foto, in primo piano, di un piano di cottura e nelle
pagine interne le foto di blocchi di cucine – le foto utilizzate con lo scanner sono quelle
fornite da YY – ; in tutte le pagine è evidenziata separatamente la manopola a forma di
“trocoide”; il nome YY – nella versione finale – ha un effetto metallizzato; lo sfondo
delle pagine ricorda la ghisa; i contorni delle fotografie sono sfumati.
L’opera realizzata da XX, per le sue caratteristiche complessive, non è scorporabile dalla
pubblicità, non è cioè fruibile in modo indipendente dall’uso pubblicitario. L’opera
incorpora la rappresentazione grafica e l’informazione relativa al prodotto in modo da
non potere sopravvivere senza recare con sé la promozione pubblicitaria. In altre parole
non appare agevolmente individuale e separabile il valore artistico della produzione
d’ingegno dall’uso pubblicitario.
Manca anche il carattere creativo, inteso come sussistenza di un minimo di originalità
oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere.
Come giustamente osservato da parte convenuta, la bozza pubblicitaria realizzata da XX
non si differenzia per originalità e novità da altre reperibili immagini pubblicitarie di
cucine (v. esempio di pagina pubblicitaria doc. 8 convenuta). Nel senso che non è
ravvisabile nel depliant una apprezzabile elaborazione originale e creativa in relazione al
formato, ai colori utilizzati, alla impaginazione e composizione, alla distribuzione delle
foto e delle parole.
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Manca in conclusione la qualifica di opera dell’ingegno di carattere creativo.
4) Concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.
La responsabilità di JJJ ed YY è ricostruita da parte attrice sotto il profilo della
realizzazione e distribuzione da parte di tali società di un depliant assolutamente identico
a quello di XX.
Si deve al contrario affermare che, pur considerando le limitazioni all’opera creativa
derivanti dalle precise direttive e dal materiale fornito da YY (v. sopra), esistono tra i due
pieghevoli pubblicitari apprezzabili differenze, tali da escludere l’esistenza di una ipotesi
di attività concorrenziale non conforme alla correttezza professionale.
Diverse dimensioni dei depliant: XX formato A4 e JJJ la metà.
Diversi colore e disegno di fondo: XX tinta tendente al grigio come la cucina, con
sfumatura, sullo stesso fondo, che parte dall’alto verso il basso, e sfondo con puntinatura
; JJJ tinta carta da zucchero, con sfumatura ai bordi più scura ed immagine centrale
contornata da un fondo blu, sfondo con effetto satinato con righe a 45°.
Diverse composizione e foto: XX nella pagina iniziale foto, in primo piano, di un piano
di cottura, posizionato lateralmente, e nelle pagine interne blocchi di cucine; JJJ nella
pagine iniziale foto, posizionata centralmente, di un blocco di cucina, nelle pagine
interne rappresentazioni fotografiche sia delle diverse sezioni delle cucine sia dei singoli
dettagli, e l’ultima pagina dedicata alle informazioni tecniche dei diversi componenti della
cucina evidenziate con colori differenti.
Diverse scritte YY e Alpha e Delta: XX scritta YY metallizzata e sfumata, scritta Alpha e
Delta in carattere grassetto con le lettere spaziate; JJJ la prima scritta metallizzata
contraddistinta da un luccichio sulla lettera “a”, la seconda con andamento ad onda che
prosegue nelle scritte interne.
Manca dunque la prova sotto il profilo oggettivo dell’ipotesi di illecita appropriazione da
parte di JJJ dell’attività di ideazione e realizzazione pubblicitaria svolta da XX.
Sotto il profilo soggettivo si deve solo aggiungere per completezza che parte attrice non
ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un collegamento né di una compartecipazione
soggettiva tra YY e JJJ nella realizzazione della – non provata – attività di concorrenza
sleale. In particolare sono rimaste sfornite di supporto probatorio le affermazioni delle
esistenza di un evidente collegamento tra la convenuta e la terza chiamata alla quale
ultima YY spa avrebbe consegnato o comunque mostrato le bozze del pieghevole ideate
da XX affinché essa ne traesse ispirazione nella realizzazione delle campagna
pubblicitaria con conseguente illecito vantaggio per entrambe.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc perché manca la prova che l’attrice ha agito in
giudizio con dolo e colpa grave. L’inquadramento giuridico complessivo delle domande
è corretto. L’infondatezza nel merito di entrambe le domande è risulta all’esito
dell’attività istruttoria. Manca dunque la prova, anche solo presuntiva, della
consapevolezza o ignoranza, derivata dal mancato uso di un minimo di diligenza, da
parte della società attrice dell’infondatezza delle tesi sostenute.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott.
Riccardo Di Pasquale
definitivamente decidendo
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ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reiette:
- rigetta le domande proposte dall’attrice XX srl nei confronti della convenuta YY spa e
della terza chiamata JJJ srl;
- condanna l’attrice XX srl alla rifusione in favore della convenuta YY spa e della terza
chiamata JJJ srl delle spese di lite, che si liquidano,
quanto ad YY spa nella complessiva somma di Euro 5.670,33, di cui Euro 2.950,00 per
onorari, Euro 2.123,37 per competenze ed Euro 298,48 per spese, oltre rimborso spese
generali ed accessori di legge,
quanto ad JJJ srl nella complessiva somma di Euro 4.873,78, di cui Euro 2.900,00 per
onorari, Euro 1.566,44 per competenze ed Euro 407,34 per spese, oltre rimborso spese
generali ed accessori di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da YY spa nei confronti di XX srl.
Carpi, 20/8/2004
IL GIUDICE
Dott. Riccardo Di Pasquale
IL CANCELLIERE C1
Depositata in Cancelleria e pubblicata il n.72/04 20.08.2004
IL CANCELLIERE C1
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