Sentenza n. 72/04 Pronunziata il 28.08.2005 Depositata il 28.08.2005 Diritto d’autore – Ideazione pubblicitaria (depliant) – Requisito della creatività (o originalità oggettiva) – Carenza – Scindibilità del valore artistico dall’uso pubblicitario (o fruibilità indipendente) – Insussistenza – Protezione del diritto d’autore – Esclusione – (Rarità del precedente) – Concorrenza e pubblicità – Concorrenza sleale – Depliant pubblicitari – Differenze apprezzabili – Sussistenza – Illecita appropriazione di ideazione (“interposizione”) – Onere della prova – Inottemperanza – Concorrenza in forma di violazione della correttezza professionale – Esclusione – Rif.Leg.artt.2043,2055.2598 cc;art.2 L.633/41;art.22 DLgs.95/01; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena – sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4373/2000 R.G. A.C. promossa da: XX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. R.F., -con sede in Vicenza (omissis), - C.F. (omissis) -, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio PASQUINO del Foro di Vicenza e Alberto BARGELLINI, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Modena via Anacardi Nardi n. 35, in forza di procura speciale apposta a margine dell’atto di citazione. ATTRICE Contro YY s.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) - C.F. (omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele PRADELLA, con studio in Modena piazza Mazzini 10, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura generale alle liti ad atti dr. Diego De Rosa Notaio in Modena del 15/11/98 rep. N. 115040/17705 CONVENUTA E JJJ s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi (omissis) .– P.IVA (omissis) - difesa e con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni BISI, con studio in Modena via Giardini, 45 rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. TERZA CHIAMATA Avente ad oggetto: tutela diritto d’autore e concorrenza sleale Conclusioni per la parte attrice: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto d’autore e di utilizzazione dell’opera quale descritta in atto di citazione e di cui alla presente causa e comunque il verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art. 2598 numero 3 c.c.; 1 2) condannarsi YY s.p.a., corrente in Carpi (Modema), (omissis), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e JJJ srl corrente in Carpi (Modena) (omissis), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tra di loro in solido, a titolo di integrale risarcimento del danno, al pagamento della somma di Lire 60.000.000 (Euro 30.987,41) ovvero della somma, anche maggiore, che si riterrà di giustizia; 3) inibirsi alle convenute YY spa e JJJ srl per il futuro la ulteriore copia, diffusione e riproduzione e comunque ogni utilizzazione dell’opera descritta; 4) disporsi la distruzione di tutti gli esemplari e copie abusivamente riprodotte e diffuse; 5) disporsi la pubblicazione della sentenza, ad integrale spese e cura delle convenute YY spa e JJJ srl, su un quotidiano a tiratura locale delle province di Modena e Vicenza e uno a tiratura nazionale; 6) spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi. In via istruttoria richiamando quelle tutte dedotte in memoria redatta ex art. 184 cpc del 2/1/2002 e in atto di citazione e non ammesse perché colpite da provvedimento di rigetto. Conclusioni per la parte convenuta: In via preliminare: accertato che YY spa non è la ideatrice ed esecutrice materiale delle opere pubblicitarie oggetto di causa, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di essa YY spa; In via subordinata di merito: respingersi siccome, infondate, le domande tutte svolte da XX srl nei confronti di YY spa e, ove del caso, dichiarare tenuta e condannarsi la terza chiamata in causa a mantenere YY spa manlevata ed indenne da ogni domanda svolta nei suoi confronti dalla parte attrice; In via riconvenzionale: dichiararsi tenuta e condannarsi XX srl a risarcire alla YY spa il danno da responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 cpc in somma da liquidarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre 10% ed oltre accessori di legge. Conclusioni per la parte terza chiamata: Respingere le domande formulate dalla XX srl nei confronti della JJJ srl in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Svolgimento del processo La società XX srl, con atto di citazione notificato in data 20/4/2000, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, la società YY spa (di seguito anche solo YY, per brevità). Esponeva che, quale agenzia operante nel settore pubblicitario, nei mesi di marzo – aprile 1998 era stata richiesta dal direttore commerciale di YY spa di realizzare una proposta di rinnovo dell’immagine pubblicitaria della società convenuta con correlativo preventivo di oneri e spesa e che, dopo la realizzazione del progetto – peraltro apprezzato dal direttore commerciale e dal responsabile acquisti di YY spa i quali ne riconoscevano il carattere decisamente innovativo – la convenuta comunicava all’attrice di avere deciso di soprassedere alla sua realizzazione; successivamente nel mese di ottobre 1999, però, XX srl rinveniva quale allegato alla pubblicazione “BAR Giornale” una copia di pieghevole pubblicitario, riferibile alla YY 2 spa, sostanzialmente uguale all’ideazione pubblicitaria realizzata dalla medesima XX e consegnata alla convenuta. Sosteneva che la condotta di YY spa integrava violazione delle disposizioni in materia di diritto d’autore e della disposizione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. e concludeva come in epigrafe. Si costituiva in giudizio YY spa, con comparsa depositata il 1/6/2000. Sosteneva l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2598 c.c. perché operante nel diverso campo della produzione di apparecchiature per cucina; il difetto di legittimazione passiva in relazione alla legge 633/41 (l. autore), non essendo la creatrice e la produttrice dei depliant oggetto di contesa. Evidenziava in diritto la infondatezza della domande avversarie; l’insussistenza comunque della violazione della legge sul diritto d’autore perché il depliant prodotto dalla società attrice manca dei caratteri della novità, creatività e originalità. Nella memoria ex art. 180 cpc la convenuta per la prima volta indicava in JJJ srl, l’autrice del materiale oggetto del giudizio. Il giudice, con ordinanza depositata il 14/11/2000, in accoglimento dell’istanza proposta dall’attrice, autorizzava la chiamata in causa di JJJ. Con atto di citazione per chiamata di terzo, notificato in data 6/12/2000, l’attrice XX conveniva in giudizio il terzo JJJ srl estendendo nei suoi confronti tutte le domande già svolte nei confronti di YY spa. JJJ si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto, perché infondate, delle domande formulate dall’attrice nei suoi confronti. Venivano assunte prove per interrogatorio e testimoni (udienze 13/2/03 e 29/5/03). Il giudice non riteneva necessario procedere all’esperimento della ctu richiesta dall’attrice al fine di accertare la novità ed originalità dell’opera pubblicitaria dalla medesima creata e rigettava l’istanza ex art. 210 cpc di esibizione dei libri contabili della convenuta (ordinanza 1/9/03). La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell’art. 281 quinquies cpc, all’udienza del 4/2/2004, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 cpc. Motivi della decisione 1) Le domande di XX srl. La società attrice invoca la tutela del diritto d’autore unitamente a quella della concorrenza relativamente ad una bozza di depliant pubblicitario da essa realizzato. Si lamenta la pubblicazione e diffusione di un piegevole pubblicitario, sostanzialmente uguale all’ideazione pubblicitaria realizzata dalla società attrice. Le domande sono proposte nei confronti della terza chiamata JJJ srl, che ha realizzato il depliant – asseritamente pedissequamente imitato – , e della convenuta YY spa, alla quale il depliant è riferibile e che ha provveduto alla sua distribuzione. La convenuta e la terza chiamata sarebbero responsabili, in via tra di loro solidale, degli illeciti lamentati e dei relativi danni. Si è in entrambe le ipotesi al di fuori della sfera contrattuale. 1. 1 Diritto d’autore. 3 Deve riconoscersi, in via di principio, la possibilità di proteggere ai sensi della legge sul diritto d’autore la bozza di un depliant pubblicitario. Va però precisato che non si tratta di affermazione scontata e che rare sono le pronunce giurisprudenziali in materia di attività pubblicitaria (per prima Cassazione 23/1/1969 n. 175 e da ultimo Cassazione 7/3/2003 n. 3390). Ciò che è tutelato dalla legge sul diritto d’autore è il prodotto concreto dell’attività pubblicitaria, ove rientri nella nozione di opera dell’ingegno a carattere creativo. Si è precisato in giurisprudenza che, nel campo della pubblicità, l’opera dell’ingegno di carattere creativo è compresa nella protezione del diritto d’autore se il suo valore artistico sia scindibile dall’applicazione pubblicitaria cui è associata (v. Tribunale Bari 14/9/1999 in Foro It. 2000, I, 3018, e cfr. Cassazione 10516/94 e 7077/90). La pubblicità non rientra nell’elencazione, avente portata esemplificativa, contenuta nell’art. 2 l. autore. Il criterio della scindibilità del valore artistico dalla concreta applicazione, nella specie pubblicitaria, è ricavato per identità di ratio dalla previsione dell’art. 2 n. 4 per le opere ivi indicate – scultura, pittura, arte del disegno, incisione ed arti figurative similari – , anche se applicate all’industria (previsione applicabile al caso de quo perché eliminata dall’art. 22 d.lg. n. 95 del 2001, successivamente ai fatti per cui è causa). Vanno poi verificate le caratteristiche di creatività, originalità e novità proprie dell’opera dell’ingegno. 1. 2 Concorrenza sleale. È affermazione giurisprudenziale consolidata che l’applicazione dell’art. 2598 c.c. richiede che fra le parti sussista un rapporto di concorrenza, che può essere definito come quella relazione che sussiste fra soggetti che offrano sul mercato bene e servizi idonei a soddisfare, anche a livelli diversi, i medesimi bisogni o bisogni simili – riferimento al contesto merceologico ed al profilo territoriale-. Nel caso in esame tale rapporto sussiste tra l’attrice XX e la terza chiamata JJJ – entrambe agenzie operanti nel settore della pubblicità – ma non anche con la convenuta YY spa – che opera nel settore della ristorazione con la produzione di cucine – . È ipotizzabile un concorso di responsabilità fra l’imprenditore JJJ ed il terzo YY (cd. “interposto”), che determina l’applicazione dell’art. 2055 c.c.. L’orientamento prevalente è in tal caso di equiparare i soggetti che hanno preso parte all’illecito, ritenendo che il terzo agente risponda a titolo di concorrenza sleale, in solido con l’imprenditore che ha beneficiato dell’atto (v. Cassazione n. 13623 del 1991, n. 74 del 1975). Si tratta di fattispecie ipotizzata da parte attrice, che dovrà essere esaminata alla luce dei risultati istruttori. Parte attrice non prospetta –e non potrà dunque essere esaminato – un eventuale sussidiario profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c. di YY spa. 2) Materiale istruttorio. YY spa nel gennaio 1998 ha invitato alcune agenzie pubblicitarie – tra cui l’attrice e la terza chiamata – a presentare un’offerta relativa alla realizzazione di un nuovo depliant pubblicitario (v. “richiesta di offerta” doc. 4 convenuta contenente istruzioni dettagliate e testi S.M. responsabile marketing e T.S. ufficio acquisti YY spa). YY spa ha fornito a XX srl il depliant esistente delle cucine in questione – linea Alpha e Delta del 1997 – (doc. 5 convenuta), varie fotografie di tali cucine ed i depliant di altre 4 linee di cucine YY (doc. 6 e 7 terza chiamata); ha richiesto di evidenziare separatamente, nel depliant, quale elemento estetico qualificante del prodotto, la manopola di accensione dei fuochi delle apparecchiature a forma di “trocoide” – forma ripresa anche in altre parti delle apparecchiature, ad es. sulle griglie, nelle impugnature dei cassetti, ecc.. – (testi S.M. e T.S.). XX ha elaborato una bozza di depliant (doc. 2 attrice), avvalendosi del lavoro dei dipendenti C.R. e P.M. (sentiti come testimoni). YY non ha accettato l’offerta di XX srl e ha restituito alla attrice le bozze dalla stessa predisposte; ha affidato l’incarico ad JJJ (testi S.M. e T.S.). È rimasta sfornita di adeguata prova l’affermazione della società attrice che la bozza di depliant realizzata da XX attrice sarebbe stato apprezzato dal direttore commerciale e dal responsabile acquisti di YY spa, i quali ne avrebbero riconosciuto il carattere decisamente innovativo (il teste Capanna Roberto riferisce sul punto de relato ex parte, non avendo partecipato alla riunione avuta da XX presso YY; i testi T.S. e S.M. smentiscono tali fatti oggetto del capitolo di prova n. 8 di parte attrice). JJJ ha realizzato il depliant poi distribuito da YY (doc. 4 attrice, 7 convenuta e 8 terza chiamata). Non si è acquisita la prova che JJJ abbia visionato la bozza di depliant realizzata da XX. Il precedente depliant della linea Alpha e Delta (citato doc. 5 convenuta) era stato realizzato da JJJ. Premesso l’inquadramento delle domande attoree ed esaminato in generale il materiale probatorio acquisito si deve passare all’esame in concreto delle domande proposte. 3) Violazione delle legge n. 633 del 1941 (l. autore). Difettano i requisiti della “scindibilità” e della “creatività” nell’opera pubblicitaria realizzata da XX. Queste le caratteristiche della bozza di pieghevole pubblicitario: nella pagina iniziale è riportata la foto, in primo piano, di un piano di cottura e nelle pagine interne le foto di blocchi di cucine – le foto utilizzate con lo scanner sono quelle fornite da YY – ; in tutte le pagine è evidenziata separatamente la manopola a forma di “trocoide”; il nome YY – nella versione finale – ha un effetto metallizzato; lo sfondo delle pagine ricorda la ghisa; i contorni delle fotografie sono sfumati. L’opera realizzata da XX, per le sue caratteristiche complessive, non è scorporabile dalla pubblicità, non è cioè fruibile in modo indipendente dall’uso pubblicitario. L’opera incorpora la rappresentazione grafica e l’informazione relativa al prodotto in modo da non potere sopravvivere senza recare con sé la promozione pubblicitaria. In altre parole non appare agevolmente individuale e separabile il valore artistico della produzione d’ingegno dall’uso pubblicitario. Manca anche il carattere creativo, inteso come sussistenza di un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere. Come giustamente osservato da parte convenuta, la bozza pubblicitaria realizzata da XX non si differenzia per originalità e novità da altre reperibili immagini pubblicitarie di cucine (v. esempio di pagina pubblicitaria doc. 8 convenuta). Nel senso che non è ravvisabile nel depliant una apprezzabile elaborazione originale e creativa in relazione al formato, ai colori utilizzati, alla impaginazione e composizione, alla distribuzione delle foto e delle parole. 5 Manca in conclusione la qualifica di opera dell’ingegno di carattere creativo. 4) Concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. La responsabilità di JJJ ed YY è ricostruita da parte attrice sotto il profilo della realizzazione e distribuzione da parte di tali società di un depliant assolutamente identico a quello di XX. Si deve al contrario affermare che, pur considerando le limitazioni all’opera creativa derivanti dalle precise direttive e dal materiale fornito da YY (v. sopra), esistono tra i due pieghevoli pubblicitari apprezzabili differenze, tali da escludere l’esistenza di una ipotesi di attività concorrenziale non conforme alla correttezza professionale. Diverse dimensioni dei depliant: XX formato A4 e JJJ la metà. Diversi colore e disegno di fondo: XX tinta tendente al grigio come la cucina, con sfumatura, sullo stesso fondo, che parte dall’alto verso il basso, e sfondo con puntinatura ; JJJ tinta carta da zucchero, con sfumatura ai bordi più scura ed immagine centrale contornata da un fondo blu, sfondo con effetto satinato con righe a 45°. Diverse composizione e foto: XX nella pagina iniziale foto, in primo piano, di un piano di cottura, posizionato lateralmente, e nelle pagine interne blocchi di cucine; JJJ nella pagine iniziale foto, posizionata centralmente, di un blocco di cucina, nelle pagine interne rappresentazioni fotografiche sia delle diverse sezioni delle cucine sia dei singoli dettagli, e l’ultima pagina dedicata alle informazioni tecniche dei diversi componenti della cucina evidenziate con colori differenti. Diverse scritte YY e Alpha e Delta: XX scritta YY metallizzata e sfumata, scritta Alpha e Delta in carattere grassetto con le lettere spaziate; JJJ la prima scritta metallizzata contraddistinta da un luccichio sulla lettera “a”, la seconda con andamento ad onda che prosegue nelle scritte interne. Manca dunque la prova sotto il profilo oggettivo dell’ipotesi di illecita appropriazione da parte di JJJ dell’attività di ideazione e realizzazione pubblicitaria svolta da XX. Sotto il profilo soggettivo si deve solo aggiungere per completezza che parte attrice non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un collegamento né di una compartecipazione soggettiva tra YY e JJJ nella realizzazione della – non provata – attività di concorrenza sleale. In particolare sono rimaste sfornite di supporto probatorio le affermazioni delle esistenza di un evidente collegamento tra la convenuta e la terza chiamata alla quale ultima YY spa avrebbe consegnato o comunque mostrato le bozze del pieghevole ideate da XX affinché essa ne traesse ispirazione nella realizzazione delle campagna pubblicitaria con conseguente illecito vantaggio per entrambe. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc perché manca la prova che l’attrice ha agito in giudizio con dolo e colpa grave. L’inquadramento giuridico complessivo delle domande è corretto. L’infondatezza nel merito di entrambe le domande è risulta all’esito dell’attività istruttoria. Manca dunque la prova, anche solo presuntiva, della consapevolezza o ignoranza, derivata dal mancato uso di un minimo di diligenza, da parte della società attrice dell’infondatezza delle tesi sostenute. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo 6 ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reiette: - rigetta le domande proposte dall’attrice XX srl nei confronti della convenuta YY spa e della terza chiamata JJJ srl; - condanna l’attrice XX srl alla rifusione in favore della convenuta YY spa e della terza chiamata JJJ srl delle spese di lite, che si liquidano, quanto ad YY spa nella complessiva somma di Euro 5.670,33, di cui Euro 2.950,00 per onorari, Euro 2.123,37 per competenze ed Euro 298,48 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, quanto ad JJJ srl nella complessiva somma di Euro 4.873,78, di cui Euro 2.900,00 per onorari, Euro 1.566,44 per competenze ed Euro 407,34 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; - rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da YY spa nei confronti di XX srl. Carpi, 20/8/2004 IL GIUDICE Dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria e pubblicata il n.72/04 20.08.2004 IL CANCELLIERE C1 7