lavori elettrici

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ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE SECONDA – LAVORI ELETTRICI
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RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI
PARTE SECONDA - INTEGRAZIONE
PROCEDURE PER LAVORI ELETTRICI e OPERAZIONI DI CORREDO
E’ di seguito riportato uno schema procedurale di gestione, organizzazione, consegna e
realizzazione dei lavori elettrici e opere di corredo. Tale procedura deve essere utilizzata e
formalizzata con il coinvolgimento attivo di tutte le figure indicate.
Figure coinvolte nella procedura
Richiedente dei lavori e Responsabile dell’Impianto (RI)
Colui che ha poteri gestionali completi sull’impianto o apparecchiatura su cui devono essere
eseguiti lavori o interventi
Incaricato delle Manovre (IM)
Incaricato dal RI per l’esecuzione di eventuali manovre preventive di messa di sicurezza
Preposto ai lavori (PL)
esecutore dei lavori
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
Pag. ____
Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Nota: ove alcune voci risultino non pertinenti riportare la dicitura “non pertinente”
Oggetto dei lavori (descrizione e individuazione sintetica dell’impianto e delle lavorazioni da eseguire)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Validità del presente piano / permesso di lavoro _______________________________________________________
Il permesso perde validità in caso di allarmi generali o situazioni di emergenza e deve essere ricompilato e sottoscritto nuovamente
Richiedente dei lavori e Responsabile dell’Impianto (RI)
Sig. __________________________________________ Ditta ____________________________________________
Mansione / Ruolo ______________________________________ Note: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sig. __________________________________________ Ditta ____________________________________________
Mansione / Ruolo ______________________________________ Note: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Incaricato delle Manovre (IM) -. Esecuzione manovre di sicurezza (messa fuori tensione, bonifiche ecc.) - facoltativo
Sig. __________________________________________ Ditta ____________________________________________
Mansione / Ruolo ______________________________________ Note: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
Preposto ai lavori (PL) – esecutore dei lavori
Sig. __________________________________________ Ditta ____________________________________________
Mansione / Ruolo ______________________________________ Note: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sig. __________________________________________ Ditta ____________________________________________
Mansione / Ruolo ______________________________________ Note: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Durata prevista dei lavori
dal ____________________ al _________________________ da concordare _________________________________
Note: ___________________________________________________________________________________________
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Fasi di lavoro e/o manovre eventuali di messa fuori tensione e in sicurezza – provvedimenti per evitare chiusure
intempestive
Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Fasi / Impianti / Prevvedimenti
Descrizione delle fasi di lavoro e/o impianti da porre fuori tensione o in sicurezza
Indicazioni dei provvedimenti per evitare chiusure intempestive (lucchettatura, ecc.)
Responsabile della fase o
della manovra
Note
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Fasi di lavoro
Nota: qualora esistano riferimenti a documentazione allegata riportare gli estremi identificativi di tale documentazione
Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Fasi / Impianti
Descrizione delle fasi di lavoro o impianti oggetto dei lavori
Responsabile
Note
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Rischi specifici o prescrizioni addizionali relativi alle aree e/o impianti oggetto dei lavori
Si veda la documentazione redatta ai sensi dell’art. 7 DLgs 626/94 – Coordinamento e cooperazione fra i Datori di
Lavoro - Note: _____________________________________________________________________________________
Apporre una croce e eventuali note nei casi che ricorrono
Nota: (*) salvo ove espressamente specificato, l’intervento si intende a carico del Responsabile dell’Impianto
Impianti che devono subire una bonifica o interruzione o isolamento preventivi (*) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
impianti, attrezzature o macchine con organi in movimento o comunque pericolosi che devono essere disattivati fino
alla fine dei lavori (*) _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
zone con presenza, anche accidentale, di sostanze pericolose, loro caratteristiche ed eventuali prove di concentrazione
periodiche, continue o preventive da effettuare (*) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
lavori con esigenze di coordinamento specifiche (*) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
zone ove sia necessario un controllo preventivo dell’assenza di atmosfere potenzialmente esplosive (*)
_________________________________________________________________________________________
obbligo di attrezzature e utensili anti innesco _____________________________________________________
obbligo di illuminazione ed utensili a 24 V _______________________________________________________
necessità di predisporre mezzi di estinzione o di pronto intervento aggiuntivi _____________________________
dispositivi di protezione da utilizzare oltre a quelli previsti per lavori elettrici _____________________________
___________________________________________________________________________________________
opere provvisionali speciali da utilizzare __________________________________________________________
carichi massimi dell’area / zona di lavoro _________________________________________________________
aree con veicoli, mezzi, macchine operatrici pericolose o apparecchi di sollevamento ______________________
zone con pericolo di caduta o sprofondamento _____________________________________________________
spazi confinati e numero di persone ammesse ______________________________________________________
aree da interdire a terzi durante i lavori ___________________________________________________________
altro_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________________
_
Lavori sotto tensione o in prossimità
Nota: da compilare qualora parte degli impianto oggetto dei lavori non possa essere messo fuori tensione e in sicurezza
Preso atto di quanto indicato nei principi di prevenzione di cui all’art. 3 DLgs 626/94 e specificamente previsto nella
guida CEI 0-10 art. 5.7.1 “Lavoro fuori tensione: è la modalità da preferire tutte le volte che è possibile mettere fuori
tensione la parte di impianto interessata…..”,parte degli impianti oggetto dei lavori non possono essere posti fuori
tensione per esigenze tecnico – gestionali.
Note: __________________________________________________________________________________________
Il Responsabile dell’impianto _______________________________
Note: Per termini, definizioni, modalità operative e gestionali dei lavori e quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, si rimanda e
adotta quanto presente nelle norme di legge vigenti e nelle norme CEI pertinenti
Firme
Il responsabile dell’impianto ______________________ L’incaricato alle manovre ___________________________
Il preposto ai lavori ______________________________ Il preposto ai lavori ________________________________
Altre figure interessate (nome, firma) ____________________________________
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Altre figure interessate (nome, firma) ____________________________________
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
Fasi di lavoro – Procedure operative
Note: ___________________________________________________________________________________________
1 – CONSEGNA IMPIANTI
Gli impianti oggetto dei lavori sono consegnati in sicurezza alle ore ________ del ___________________
Apporre una croce per l’ipotesi che ricorre
Prescrizioni preventive di sicurezza adottate (vedi piano di lavoro – (Nota (*)) __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Messa fuori tensione e in sicurezza – provvedimenti per evitare chiusure intempestive ____________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Il responsabile dell’impianto ________________________________________________________
L’incaricato alle manovre __________________________________________________________
2 – PRESA IN CONSEGNA IMPIANTI
Gli impianti sono presi in consegna alle ore ________ del ___________________
Note: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il preposto ai lavori ________________________________________________________________
3 – TERMINE OPERAZIONI
I lavori sugli impianti presi in consegna sono stati ultimati alle ore ________ del ___________________
Note: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Il preposto ai lavori ________________________________________________________________
4 – RIPRESA IN CONSEGNA DELL’IMPIANTO
Si riprendono in consegna gli impianti oggetto dei lavori alle ore ________ del ___________________
Il responsabile dell’impianto ________________________________________________________
Procedura gestionale / Permesso di Lavoro – Rel. 01
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Piano dei lavori n° _________________ del __________________ Luogo____________________________________
TRASFERIMENTO AD ALTRO PREPOSTO
Il preposto ai lavori che ha sottoscritto il presente piano trasferisce la responsabilità dei lavori al Sig.
___________________________________________ che diviene “Preposto ai lavori”e prende contestualmente atto di
quanto contenuto nel presente documento, si impegna a rispettarne i contenuti e prende visione dello stato di avanzamento
dei lavori. Data ________________ Ora __________
Note o prescrizioni operative aggiuntive ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Il preposto ai lavori uscente (o il Responsabile di Cantiere in caso di indisponibilità) _________________________
Il preposto ai lavori subentrante______________________________________________________________________
TRASFERIMENTO AD ALTRO PREPOSTO
Il preposto ai lavori che ha sottoscritto il presente piano trasferisce la responsabilità dei lavori al Sig.
___________________________________________ che diviene “Preposto ai lavori”e prende contestualmente atto di
quanto contenuto nel presente documento, si impegna a rispettarne i contenuti e prende visione dello stato di avanzamento
dei lavori. Data ________________ Ora __________
Note o prescrizioni operative aggiuntive ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Il preposto ai lavori uscente (o il Responsabile di Cantiere in caso di indisponibilità) _________________________
Il preposto ai lavori subentrante______________________________________________________________________
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI
PARTE TERZA
PERSONALE ADDETTO ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ELETTRICI
ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Un lavoro elettrico deve essere eseguito da una persona che abbia conoscenze, esperienza,
informazioni idonee per eseguire in sicurezza il lavoro (CEI 11-48 art. 4.2).
La norma CEI 11-48 distingue due tipi di persone addestrate:
Ö
persona formata ed esperta, equivalente a persona esperta (PES) di cui alla norma CEI 1127/1 (art. 4.1) e variante V1 alla norma CEI 11-1
Ö
persona formata e istruita, equivalente a persona avvertita (PAV) di cui alla norma CEI 1127/1 (art. 4.1) e variante Vi alla norma CEI 11-1
Esiste anche la categoria delle persone non addestrate, definite "persona comune" sia in CEI 1148 che in CEI 11-27/1 (PEC)
Nota: nella norma CEI 64-8 la persona formata ed esperta è denominata "istruita" e la persona
formata e istruita è denominata "avvertita".
Nel seguito si adotteranno qui i termini della norma CEI 11-27/1.
PERSONA ESPERTA (PES) (CEI 11-27/1 art. 4.2):
Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i
pericoli che l'elettricità può creare.
In particolare, persona che, con adeguata attività e/o percorso formativo e maturata esperienza, ha
acquisito quanto segue:
Ö
conoscenze generali dell'antinfortunistica elettrica;
Ö
completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di
lavori;
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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Ö
capacità di affrontare in autonomia l'organizzazione e l'esecuzione in sicurezza di qualsiasi
lavoro di precisa tipologia;
Ö
capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee
a ridurli o a eliminarli;
Ö
capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
Ö
capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.
PERSONA AVVERTITA (PAV) (CEI 11-27/1 art. 4.3):
Persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone
esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.
In particolare, persona che, con adeguata formazione, ha acquisito quanto segue:
Ö
conoscenza dell'antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
Ö
capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
Ö
capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver
ricevuto istruzioni da una PES;
Ö
capacità di affrontare le difficoltà previste;
Ö
capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all'attività elettrica che è
chiamata ad eseguire.
PERSONA COMUNE (PEC) (CEI 11-27/1 art. 4.4):
Persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche.
In particolare, persona che può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio
elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi residui.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO (per
brevità, Responsabile dell'impianto) (CEI 11-27/1 art. 4.5):
Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. Ove
necessario, parti di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.
In particolare, persona responsabile:
a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;
b) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali (es. modifiche della
taratura delle protezioni, esclusione richiusure, inibizione di controalimentazioni) e delle
manovre sull'impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
c) dell'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive e
dell'apposizione dei cartelli monitori, per lavori fuori tensione;
d) dell'individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori;
e) del trasferimento alla persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa delle
informazioni sugli eventuali rischi ambientali specifici e elettrici dell'impianto oggetto dei
lavori, eventualmente facendo riferimento al documento aziendale della valutazione dei
rischi;
f) della consegna dell'impianto elettrico alla persona preposta alla conduzione dell'attività
lavorativa (rif. seguito).
Nel caso che il responsabile dell'impianto elettrico e la persona preposta alla conduzione
dell'attività lavorativa non siano coincidenti, le comunicazioni relative al punto f) devono essere
documentate. La prescrizione del punto c) non si applica per i lavori sotto tensione.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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PERSONA PREPOSTA ALLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (per
brevità, Preposto ai lavori) (CEI 11-27/1 art. 4.6):
Persona designata alla diretta responsabilità della conduzione del lavoro. Ove necessario, parti
di tale responsabilità possono essere assegnate ad altri.
In particolare, persona incaricata e responsabile dell'esecuzione del lavoro, che deve dare
applicazione, nei casi previsti, al documento di valutazione dei rischi, ponendo in opera le misure
di protezione necessarie.
Nel caso di lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I, può essere delegata a poter
intervenire, in situazioni di emergenza, sugli organi di sezionamento e protezione dell'impianto.
Essa è responsabile della:
a) presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dal Responsabile dell'impianto, il quale
lo ha preventivamente individuato sotto la sua responsabilità, e successiva riconsegna;
b) verifica dell'assenza di tensione nell'impianto nonché della verifica sul posto di lavoro
della presenza della messa a terra ed in cortocircuito, nei casi in cui è prescritta;
c) controllo delle condizioni ambientali prima e durante l'esecuzione dei lavori;
d) protezione delle parti attive adiacenti individuate, secondo quanto indicato nel documento
di valutazione dei rischi e di consegna dell'impianto da parte del Responsabile
dell'impianto elettrico;
e) gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il
lavoro e la sicurezza;
f) messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell'insorgenza di rischi elettrici e
non elettrici non valutati preventivamente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in
grado di farne fronte;
g) pianificazione delle attività: definizione della sequenza più opportuna per l'esecuzione dei
lavori;
h) programmazione delle attività compreso il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi
che interferiscono nell'attività lavorativa, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti e
adottando le eventuali misure di sicurezza necessarie per evitarli;
i) organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie;
j) accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali
necessari al lavoro.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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In base a quanto sopra, tra le tipiche attività che il preposto ai lavori è chiamato a svolgere
figurano le seguenti:
Ö
individuare la zona di lavoro ed effettuare la delimitazione della zona stessa, quando
necessario; negli impianti complessi, la zona di lavoro va individuata in collaborazione con il
responsabile dell'impianto;
Ö
informare gli operatori su (CEI 11-48 art. 6.3.8.3 - CEI 11-27 art. 2.3.02.):
-
tipo di lavoro da eseguire
aspetti relativi alla sicurezza
compiti che ciascuno di essi dovrà svolgere
attrezzi ed equipaggiamenti che devono essere utilizzati;
Ö
verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, siano efficienti (esame a vista);
Ö
accertare che gli operatori siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e che possano
eseguire il lavoro in modo agevole (posizione salda, mani libere, ecc.);
Ö
autorizzare l'inizio del lavoro elettrico.
Il preposto ai lavori deve essere presente sul posto dove vengono svolti i lavori, anche se non
partecipa direttamente all'esecuzione dei lavori stessi ed essere il punto di riferimento degli
operatori nel corso dei lavori elettrici.
In molti casi il lavoro viene svolto da più persone, o da una squadra, con un caposquadra nominato
dall'azienda. Il preposto ai lavori può essere il caposquadra, se presenzia ai lavori. Se la squadra è
suddivisa in più unità per svolgere lavori ben definiti in autonomia, va individuato un preposto ai
lavori per ogni unità (che deve comunque operare sotto la responsabilità di un unico coordinatore).
Se durante un lavoro il preposto viene sostituito prima che il lavoro sia terminato (CEI 11-27 art.
2.4.02.), il preposto ai lavori uscente deve illustrare al preposto entrante le condizioni
dell'impianto, lo stato di avanzamento dei lavori e le misure di sicurezza adottate; deve inoltre
trasferirgli l'eventuale documentazione.
Il trasferimento dell'incarico deve avvenire con un documento scritto.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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Compiti degli addetti ai lavori
L'incaricato di un lavoro elettrico deve (con rif. anche a CEI 11-27 art. 3.3.01):
Ö
controllare che l'attrezzatura in dotazione sia integra ed efficiente (esame a vista);
Ö
attenersi alle prescrizioni ricevute dal preposto e alla normativa sui lavori elettrici;
Ö
segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei
lavori.
Se un lavoratore ha obiezioni su un'istruzione ricevuta (CEI 11-48 art. 4.3) per motivi di
sicurezza, deve rivolgersi al preposto ai lavori, che la deve valutare ed eventualmente sottoporla ai
suoi superiori per le eventuali decisioni necessarie.
Datore di lavoro (DdL)
Per quanto riguarda la definizione di "Datore di lavoro" (DdL), la norma CEI 11-27/1 art. 3.1,
rimanda direttamente al DL 626/94.
Nel seguito saranno evidenziati alcuni compiti specifici del DdL:
Ö
valutazione dei rischi
Ö
scelta del personale
Ö
formazione e informazione del personale
Ö
scelta e messa a disposizione dei DPI e delle attrezzature per eseguire i lavori in sicurezza
Ö
sorveglianza
Scelta, formazione e informazione del personale
Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di scegliere le persone idonee a svolgere
ciascun tipo di lavoro.
In altre parole, il datore di lavoro, o chi per lui, deve stabilire quali lavori elettrici il suo
dipendente può eseguire, in funzione della conoscenza acquisita, della esperienza maturata e delle
caratteristiche personali.
In Italia non esistono certificazioni o patentini riconosciuti che attestino l'idoneità delle persone ad
eseguire lavori elettrici; la responsabilità di queste scelte ricade completamente sul datore di
lavoro. La norma sperimentale CEI 11-27/1 indica comunque dei criteri sulla formazione delle
persone PES e PAV (che saranno esaminati in seguito nel dettaglio).
Il personale che esegue lavori sotto tensione, oltre alla attribuzione delle condizioni di PES o di
PAV, deve possedere l'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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L'idoneità ad eseguire lavori sotto tensione va riesaminata preferibilmente con cadenza annuale
ed ogni qualvolta cambino le mansioni, l'attività lavorativa sia stata interrotta per lungo tempo,
siano sopraggiunte restrizioni mediche, ecc. (CEI 11-48 art. B.1.1).
Un numero sufficiente di persone incaricate di eseguire lavori elettrici deve essere in grado di
prestare il primo soccorso in caso di folgorazione o di ustioni (CEI 11-48 art. 4.3). La norma
CEI 11-48 raccomanda che le istruzioni di primo soccorso siano richiamate sul posto di lavoro con
cartelli o in altra opportuna maniera.
La conoscenza, l'esperienza, la sensibilità in tema di sicurezza che il personale addetto ai lavori
elettrici deve possedere, non sono requisiti che si acquisiscono una volta per sempre, occorre
mantenere ed aggiornare tali requisiti nel tempo attraverso riunioni e corsi di aggiornamento
sull'evoluzione tecnologica e normativa (CEI 11-48 art. 6.3.2).
Ciò è richiesto anche dal DLgs 626/94 (art. 3.s) che, tra le misure generali di tutela, prevede
l'informazione e la formazione sulle questioni riguardanti la salute e la sicurezza.
Per l'attribuzione delle condizioni di PES o di PAV, per l'attestazione della idoneità ad eseguire
lavori sotto tensione ed in generale per l'affidamento di incarichi relativi ai lavori elettrici, il datore
di lavoro deve valutare, oltre alla formazione ed alla esperienza, anche l'idoneità psico-fisica del
lavoratore.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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CRITERI PER LA FORMAZIONE E L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE E COMPITI
AL PERSONALE
(estratto dalla Norma Sperimentale CEI 11-27/1)
Si premette che la norma CEI 11-27/1 si occupa dei lavori fuori tensione sui sistemi di tutte le
Categorie (0 - I - II - III) e dei lavori sotto tensione sui sistemi di Categoria 0 e I
5 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CONDIZIONE Dl PES E PAV
5.1 Generalità
Si premette che ai finì della presente Norma Sperimentale le attribuzioni di PES e PAV
consentono l'esecuzione dei lavori elettrici fuori tensione e in prossimità e non costituiscono il
riconoscimento dell'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I: il riconoscimento
è trattato nel successivo cap. 6.
Per valutare correttamente a quale condizione (PES o PAV) appartiene una persona, può essere
utile riferirsi a tre requisiti tra loro complementari:
•
il primo aspetto riguarda l'istruzione, cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica e della
relativa normativa;
•
il secondo aspetto riguarda l'esperienza di lavoro che, maturata in un adeguato periodo di
tempo, comporta per una PES la conoscenza di tutte le situazioni caratterizzanti quella
tipologia di lavori e della maggior parte di quelle non ricorrenti;
•
il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal
punto di vista professionale. Una PES, pertanto deve possedere doti di equilibrio, attenzione,
precisione e ogni altra caratteristica che concorra a farla ritenere affidabile.
Una persona, per poter essere definita PES, deve possedere tutti i requisiti sopra indicati.
La PAV, per contro, non possiede tutti i requisiti sopra indicati ed è una figura in evoluzione
all'interno della cui definizione trovano posto diversi livelli: essa si trova in situazioni intermedie
che comportano una possibile evoluzione verso la condizione di PES.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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5.2 Lavoratori dipendenti
L'attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza
del datore di lavoro.
Detta attribuzione deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale.
Nel caso di lavoratori dipendenti che alla data della pubblicazione della presente Norma
Sperimentale (Gennaio 2001; n.d.r) svolgevano lavori elettrici e che a giudizio del datore di lavoro
risultano senza la prevista formazione teorica, questi potrà attribuire la condizione di PES e PAV
subordinandola alla partecipazione ad una formazione teorica che preveda l'acquisizione delle
rispettive conoscenze indicate in 7.1.
Il datore di lavoro, con riferimento al comma precedente, deve valutare se l'attribuzione di PAV
può essere conferita a un lavoratore dipendente in virtù di una pregressa "formazione per
affiancamento" ad una persona a cui sia stata attribuita la condizione di PES.
5.3 Datori di lavoro e lavoratori autonomi
Per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi, la condizione di PES o di PAV può essere
autocertificata, quando richiesta dal committente.
Si raccomanda, per quanto possibile, che detta autocertificazione sia basata su un'idonea
documentazione contenente informazioni quali ad esempio:
•
conoscenze teorico pratiche e di impiantistica elettrica in materia di sicurezza;
•
conoscenze legislative in materia di sicurezza;
•
percorsi formativi;
•
conoscenza di norme relative agli impianti elettrici;
•
esperienze lavorative e ruoli coperti;
•
tipologia di impianti elettrici trattati.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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6 IDONEITÀ Al LAVORI SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E I
6.1 Idoneità
Condizione per la quale una persona può avere riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire
specifici lavori sotto tensione.
L'idoneità, inoltre, sottintende il possesso di un insieme di qualità personali e professionali della
persona interessata.
L'idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi comprensivi
anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentative dei lavori da effettuare. I processi
formativi possono essere condotti o dalle Aziende datrici di lavoro, o da altri Organismi esterni
alle stesse. In quest'ultimo caso, gli Organismi devono rilasciare, al committente, un attestato di
regolare frequenza ai corsi di formazione comprensivo delle valutazioni finali.
Nota: In attesa della definizione normativa dei livelli di cortocircuito pericolosi al disotto dei
quali la Norma CEI EN 50110-1 (art. 6.3.10) consente, in presenza di impianti protetti contro le
sovracorrenti ed i cortocircuiti, di operare senza idoneità, si applica integralmente per lavori su
qualsiasi impianto quanto previsto dalla presente norma Sperimentale in tema di idoneità.
6.2 Lavoratori dipendenti
Il datore di lavoro è il responsabile dell'attestazione dell'idoneità per lavori sotto tensione su
sistemi di Categoria 0 e I. Tale attestazione può riguardare tutti o parte dei lavori previsti nello
specifico campo d'attività dell'azienda/impresa da cui dipende la persona e deve essere
formalizzata per iscritto.
Per il conseguimento dell'idoneità, la persona deve possedere, con riferimento al punto 7.2, le
conoscenze teoriche per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B del Cap. 7
della presente Norma Sperimentale, rappresentative del lavoro sotto tensione su sistemi di
Categoria 0 e I.
Per la valutazione della persona, il datore di lavoro può assumere a riferimento, una o più delle
seguenti attività formative:
•
le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;
•
la documentazione attestante l'avvenuta frequenza di specifici corsi di formazione, con indicati
gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del
corso espresse dall'organizzazione esecutrice dei corsi;
•
la formazione svolta in ambito aziendale.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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Nei casi in cui la persona non sia stata addestrata per la specifica tipologia di lavoro sotto tensione
su sistemi di Categoria 0 e I in cui sarà effettivamente impiegata, la nuova idoneità potrà essere
conferita solo se detta tipologia richiede gli stessi principi di sicurezza previsti nell'addestramento
della persona, con particolare riferimento alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali
(DPI).
Per il conferimento dell'idoneità, inoltre, il datore di lavoro deve basarsi sull'accertamento di altri
necessari requisiti della persona quali ad esempio:
•
idoneità psicofisica;
•
curriculum professionale;
•
comportamenti seguiti nell'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.
Solo dopo tale valutazione completa, il datore di lavoro può riconoscere l'idoneità ai lavori sotto
tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Il datore di lavoro può autorizzare a svolgere i lavori sotto tensione solo persone idonee.
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento o della revoca delle idoneità che egli stesso ha
riconosciute.
6.2.1 Linee guida per l'attestazione dell'idoneità delle persone che svolgono già lavori sotto
tensione su sistemi di Categoria 0 e I
Nel conferimento dell'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I a lavoratori
dipendenti che già svolgono l'attività suddetta, i Datori di lavoro, assumendo a riferimento per la
valutazione delle persone le attività formative ed esperienza del punto 6.2, devono applicare le
seguenti linee guida:
•
possibilità di attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I delle
persone che, a loro giudizio, hanno maturato la necessaria formazione teorico-pratica prevista
al Cap. 7 della presente Norma Sperimentale;
•
possibilità di attestare l'idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I delle
persone che, a loro giudizio, operavano senza la prevista formazione teorica, subordinandola
ad una formazione teorica che preveda i contenuti di livello 1A e 2A del Cap. 7 della presente
Norma Sperimentale.
Si raccomanda che la suddetta formazione teorica abbia una durata minima di 12 ore.
6.3 Datori di lavoro e lavoratori autonomi
Nel caso di datori di lavoro o lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa sotto tensione
su sistemi di Categoria 0 e I, questi devono possedere le conoscenze necessarie per l'idoneità
all'esecuzione dei suddetti lavori e, quando richiesto, autocertificare detta idoneità. Si raccomanda,
per quanto possibile, che tale autocertificazione sia basata sul possesso dei requisiti riguardanti, in
particolare, la tipologia dei lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I conosciuti.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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7 MINIMI REQUISITI FORMATIVI DELLE PERSONE ESPERTE E AVVERTITE
7.1 Le conoscenze necessarie per il riconoscimento della condizione di PES e PAV
Nella presente Norma Sperimentale, si assume che le persone, alle quali sarà riconosciuta la
condizione di PES o di PAV, siano già in possesso delle conoscenze teoriche di elettrotecnica
necessarie alla completa comprensione degli argomenti per la formazione tecnica indicati nel
seguito.
Le conoscenze minime che deve possedere la persona esperta sono:
•
teoriche di livello 1A;
•
pratiche del lavoro elettrico di livello lB.
Le conoscenze che deve possedere la persona avvertita sono:
•
teoriche, tra quelle di livello 1A individuate dal datore di lavoro in relazione alla tipologia e/o
complessità del lavoro cui verrà destinata la persona avvertita;
•
pratiche del lavoro elettrico, tra quelle di livello lB individuate dal datore di lavoro in relazione
alla tipologia e/o complessità del lavoro cui verrà destinata la persona avvertita.
7.2 I temi della formazione delle persone
Nel seguito sono riportati i requisiti minimi, in termini di conoscenze teoriche ed esperienza
pratica, ritenuti necessari per consentire l'effettuazione di lavori elettrici fuori tensione ed in
prossimità oppure per lavori elettrici sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I con padronanza di
specifiche tipologie di lavoro per le quali è conferibile l'idoneità.
Si precisa che i temi di Livello 1 sono propedeutici ai temi di Livello 2.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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7.2.1 Conoscenze di base per eseguire lavori elettrici
Livella 1A: conoscenze teoriche
•
Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare:
• DPR 547/1955 (Art. 4, 5, 267, 344, 345, 346, 347, 348 e 349)
• DPR 164/1956 (Art. 11);
• D.Lgs. 626/1994 (Art. 1, 3, 4, 5, 21, 22, 39, 41, 42, 44)
• D.Lgs. 494 /1996 (Nuove figure ed Art. 7)
• D.Lgs. 475/1992 (aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuale [DPI] legati ai
lavori elettrici).
•
Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (esclusi i lavori sotto tensione su
sistemi di Categoria 0 e I).
•
Scelta dell'attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione degli stessi.
•
Arco elettrico e suoi effetti.
•
Effetti sul corpo umano dovuti all'elettricità e nozioni di pronto soccorso.
•
Criteri di sicurezza nella predisposizione dell'area di lavoro (cantiere).
Livello lB: conoscenze dell'esecuzione pratica del lavoro elettrico
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Condizioni ambientali
Sistema per la trasmissione o lo scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli:
• Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
• preparazione del cantiere
• padronanza nell'esecuzione di sequenze operative per mettere in sicurezza un impianto
elettrico (verifica dell'assenza/presenza di tensione, esecuzione di sequenze operative per
mettere in sicurezza un impianto quali la manovra d'interruttori, messe a terra, messe a
terra e in cortocircuito, realizzazione delle condizioni di equipotenzialità, apposizione di
segnalazioni. ecc.)
• Lavori in prossimità con attuazione della protezione con distanza di sicurezza e sorveglianza.
• Lavori in prossimità con attuazione della protezione con l'uso di dispositivi di protezione
(schermi, barriere, protettori isolanti, involucri).
•
•
•
•
•
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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7.2.2 Conoscenze per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
Livello 2A:
conoscenze teoriche di base per lavori sono tensione su sistemi di Categoria 0 e
I
Norme CEI EN 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione
su sistemi di Categoria 0 e I).
• Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si
può intervenire nei lavori sotto tensione.
• Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.
•
Livello 2B: conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.
•
Esperienza organizzativa:
• Preparazione del lavoro
• valutazione dei rischi
• Trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori
• Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli
•
Esperienza specifica della tipologia di lavora per la quale la persona dovrà essere idonea:
• Analisi del lavoro
• Scelta dell'attrezzatura
• Definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro
• Preparazione del cantiere
• Adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime
• Padronanza delle sequenze operative per l'esecuzione del lavoro.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
Lavori elettrici e personale utilizzabile
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ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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Comunicazioni
Le comunicazioni possono essere verbali, scritte e visive (CEI 11-48 art. 4.4). Occorre prendere le
dovute precauzioni affinché il flusso delle informazioni sia affidabile e non possano verificarsi
malintesi.
Chi riceve una notifica verbale la deve ripetere al mittente; quest'ultimo deve confermare al
ricevente che le informazioni sono state recepite in modo corretto.
È vietato autorizzare un lavoro, o rimettere in tensione un impianto elettrico, sulla base di accordi
preventivi su un determinato orario, o in base ad un qualsiasi tipo di segnale, come ad esempio
gesti delle braccia o delle mani, in quanto potrebbero dar luogo a malintesi od errate
interpretazioni.
Nelle trasmissioni telefoniche è consigliabile che chi riceve trascriva le informazioni
(fonogramma), con l'ora e le generalità di chi trasmette e viceversa.
Prima dell'inizio dei lavori, il responsabile dell'impianto deve essere informato dei lavori che si
intende svolgere sull'impianto elettrico.
Per eseguire in sicurezza un lavoro elettrico, devono essere trasmesse mediante notifica tutte le
informazioni necessarie, come ad esempio lo stato delle apparecchiature di manovra (chiusa,
aperta, messa a terra) e la posizione dei dispositivi di sicurezza.
Il preposto ai lavori deve essere a conoscenza dell'assetto della rete, dell'ubicazione dei
sezionamenti e dei relativi dispositivi di messa in sicurezza; in genere queste informazioni gli
vengono notificate dal responsabile dell'impianto.
Per eseguire correttamente ed in sicurezza lavori elettrici è indispensabile disporre di schemi
elettrici e di una documentazione aggiornata dell'impianto su cui si deve operare.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il rischio è definito come il prodotto della probabilità che si manifesti un evento dannoso per l’ampiezza del danno che ne deriva secondo la
formula:
La valutazione dei rischi (DLgs 626/94 art. 4) si esegue in pratica su due diversi livelli.
Il primo livello, di carattere generale, deve essere eseguito dal datore di lavoro. Esso deve tra
l'altro individuare le misure di prevenzione da attuare in relazione ai rischi individuati e le
attrezzature e i DPI da utilizzare. Ci si può avvalere di schede operative che indichino:
Ö
le metodologie di lavoro, soprattutto per lavori tipici e/o ricorrenti
Ö
l'uso di idonee attrezzature e dispositivi di protezione individuale.
Nella valutazione dei rischi della Ditta proprietaria degli impianti elettrici, siano presenti:
Ö
valutazioni sulla configurazione circuitale della distribuzione elettrica, con individuazione di
eventuali situazioni di rischio critiche ed eventuali provvedimenti per mitigarle;
Ö
valutazioni su eventuali rischi ambientali accessori (ad esempio presenza di zone con pericolo
di esplosione) ed eventuali provvedimenti per mitigarli;
Ö
valutazioni su completezza ed aggiornamento degli schemi elettrici necessari per eseguire la
manutenzione in sicurezza (con particolare riferimento a: possibili sorgenti di alimentazione
degli impianti, possibili fonti di ritorni di tensione, dispositivi per mettere fuori tensione e in
sicurezza gli impianti o parti di essi); a tal proposito, CEI 11-48 art. 4.7 recita: "Devono essere
disponibili schemi e documentazione aggiornata degli impianti elettrici"
Ö
valutazioni sulla corretta identificabilità dei dispositivi e dei circuiti.
Il secondo livello, più specifico, riguarda la valutazione dei rischi relativi al lavoro elettrico che ci
si appresta a svolgere e compete al preposto ai lavori, il quale si avvarrà degli indirizzi e delle
indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE TERZA – REQUISITI DEI LAVORATORI
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A proposito di valutazione dei rischi, la guida CEI 0-10, articolo 5.4.1, afferma:
Effettuata la valutazione dei rischi connessi con le attività di manutenzione, per poter svolgere il lavoro in
maniera sicura, o più correttamente, in situazione di rischio accettabile, occorre organizzare il lavoro
secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche applicabili al riguardo.
Si ricorda che l’applicazione delle prescrizioni contenute nelle Norme CEI garantisce la realizzazione di
impianti a regola d’arte e che quindi gli impianti realizzati a Norme CEI, se correttamente interpretate ed
attuate, devono essere considerate in possesso di un livello di sicurezza accettabile. Di conseguenza
osservare le Norme CEI significa anche soddisfare la procedura di valutazione del rischio, naturalmente
nell’ambito del campo di applicazione cui esse sono destinate, in quanto questa è già stata fatta dai
normatori. A tal proposito vedasi anche quanto detto all’articolo 5.4.4.
Ciascuna Norma CEI utilizzabile per l’attività di manutenzione riporta in ultima pagina un elenco di
norme aventi attinenza e/o applicabili ai questi lavori.
La figura 6 riassume il procedimento illustrato.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI
PARTE QUARTA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e ATTREZZATURE
PER LAVORI ELETTRICI
Il decreto legislativo 626/94, all’articolo 4, impone al datore di lavoro, in relazione alla natura
dell’attività dell’azienda o della unità produttiva, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
anche nei riguardi di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. A seguito di tale valutazione
il datore di lavoro, fra i vari altri compiti, tutti connessi con il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, ha anche quello di fornire gli attrezzi necessari per lavorare in sicurezza e i
dispositivi di protezione individuale che i lavoratori devono usare per ripararsi dai rischi
residui (Articolo 4, comma 2 lettera a).
Gli attrezzi ed i dispositivi di protezione individuale devono soddisfare, oltre che la legislazione
vigente, anche le prescrizioni delle corrispondenti Norme Europee, nazionali o internazionali
quando esistenti. Essi, inoltre, devono essere usati in conformità alle istruzioni e/o alle direttive
fornite dal fabbricante o dal fornitore. Tali istruzioni e/o indicazioni devono essere fornite nella
lingua del paese in cui vengono usate.
Ogni attrezzo e dispositivo di protezione previsto per l’esercizio sicuro di impianti elettrici e per
i lavori elettrici, e quindi anche per le operazioni di manutenzione, deve essere idoneo al lavoro da
fare, deve essere custodito appropriatamente e mantenuto in condizioni da conservare le sue
caratteristiche. Essere mantenuto in condizioni atte all’uso significa eseguire esami periodici a
vista e dove è necessario eseguire prove elettriche, comprese le successive manutenzioni previste,
per verificare l’integrità elettrica e le proprietà meccaniche degli attrezzi, degli equipaggiamenti
e dei dispositivi.
Tutti gli attrezzi, gli equipaggiamenti ed i dispositivi speciali usati durante l’esercizio di, o lavoro
su, con od in prossimità di impianti elettrici devono essere custoditi appropriatamente.
Esempi di attrezzi e dispositivi sono:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
calzature, guanti e soprascarpe isolanti;
protezioni degli occhi o del viso;
protezioni della testa;
idonei indumenti di protezione;
tappeti, piattaforme e pedane isolanti;
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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schermi isolanti flessibili e rigidi;
attrezzi isolati ed isolanti:
tondi ed aste di manovra;
blocchi, avvisi, cartelli;
dispositivi per la rivelazione e l’indicazione della tensione;
apparecchiature per l’individuazione dei cavi;
dispositivi di messa a terra e in cortocircuito;
barriere e supporti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LAVORI ELETTRICI
Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro (DLgs 626/94 art. 40).
Per i lavori elettrici in bassa tensione gli addetti devono fare uso, oltre che dei DPI di uso generale
per proteggersi dagli eventuali altri rischi presenti nel luogo di lavoro, anche dei dispositivi di
protezione individuale necessari per svolgere in sicurezza i lavori di manutenzione elettrica. I DPI
devono essere idonei all’ambiente, devono essere di semplice uso, devono essere facilmente
indossabili, compatibili con gli altri DPI e rispondere alle disposizioni riportate nel D. L. 475/92
che definisce le modalità di uso e conservazione degli stessi (Articolo 43 del D. L. 626/94).
I DPI necessari per prevenire i rischi relativi ai lavori elettrici sono i seguenti:
Ö
calzature e sovrascarpe isolanti;
Ö
guanti isolanti;
Ö
guanti da lavoro;
Ö
elmetto isolante;
Ö
visiera di protezione;
Ö
vestiario di protezione;
Ö
cintura di sicurezza (per lavori in elevazione, per i quali si rimanda alla specifica normativa
antinfortunistica)
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sprovvisti di marcatura CE, non possono più
essere utilizzati (DLgs 626/94 art. 46)
Il costruttore del DPI deve rilasciare una nota informativa contenente le indicazioni necessarie
per il corretto deposito, impiego e manutenzione del DPI stesso, la natura e la frequenza delle
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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verifiche e delle eventuali prove dielettriche da eseguire sul DPI, e la sua eventuale data di
scadenza.
I DPI utilizzati nei lavori elettrici sotto tensione per proteggere contro il rischio elettrico, devono
portare l'indicazione della classe di protezione e/o della tensione di impiego, del numero di serie e
della data di fabbricazione; in un apposito spazio all'esterno dell'involucro di protezione, deve
essere segnata la data di messa in servizio.
Guanti di protezione
I guanti isolanti per lavori elettrici sotto tensione sono suddivisi in classi:
Ö
classe 00 e classe 0, utilizzati in bassa tensione;
Ö
classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 per l'alta tensione.
Limiti elettrici in tensione alternata
I guanti di classe 00 si differenziano da quelli di classe 0 per lo spessore (rispettivamente 0,5 mm
e 1 mm) e la tensione di prova d'isolamento (rispettivamente 2,5 kV e 5 kV).
I guanti di classe 00 (utilizzabili fino a 500 V) sono più sensibili al tatto, ma meno resistenti di
quelli di classe 0 (utilizzabili fino a 1 kV) alle sollecitazioni meccaniche.
Se il lavoro comporta il rischio di abrasione o di rottura, sopra i guanti isolanti vanno indossati
(con opportune cautele) guanti da lavoro (la norma CEI 11-44 prevede guanti isolanti che
forniscono anche una protezione meccanica).
Inoltre i guanti isolanti sono suddivisi in categorie in base alle loro resistenze all'olio, all'acido,
ecc.:
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Sui guanti isolanti devono essere impressi (CEI 11-31 e DLgs 475/92):
Ö
simbolo del doppio triangolo;
Ö
nome, marchio di fabbrica o identificazione del costruttore;
Ö
categoria (se applicabile);
Ö
taglia e classe;
Ö
mese ed anno di costruzione;
Ö
marcatura CE;
Ö
una banda rettangolare (o altro mezzo) che permetta di identificare la data di inizio d'uso per i
controlli periodici.
La classe può essere indicata con il colore del doppio triangolo:
classe 00: beige / classe 0: rosso / classe 1: bianco / classe 2: giallo / classe 3: verde / classe 4:
arancione.
I guanti isolanti devono essere verificati con la frequenza indicata dal Costruttore sulla nota
informativa (che spesso rimanda semplicemente alla norma CEI EN 60903 - CEI 11-31 o alla
equivalente IEC903; vedi estratto nel seguito). I guanti isolanti di classe 1, 2, 3 e 4 devono essere
verificati (con prove di tensione) ogni sei mesi anche se non vengono utilizzati. I guanti di classe
00 e 0 vanno verificati a vista prima dell'uso e gonfiati con aria per stabilire se sono bucati.
Se uno dei guanti è rovinato, devono essere buttati entrambi.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Estratto da CEI EN 60903 - CEI 11-31 - Raccomandazioni per l'uso (dei guanti isolanti)
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Scarpe di protezione
Le scarpe (tronchetti) elettricamente isolanti devono essere conformi alle relative norme (CEI 1159 / UNI EN 344).
Le scarpe di classe 00 possono essere utilizzate fino a 500 V c.a. / 750 V c.c. e sono marcate con
un doppio triangolo di colore beige.
Le scarpe di classe 0 possono essere utilizzate fino a 1000 V c.a. / 1500 V c.c. e sono marcate con
un doppio triangolo di colore rosso.
Su ciascuna scarpa devono essere indicate: la classe, il doppio triangolo, numero di serie o di lotto,
mese e anno di fabbricazione. Deve esserci uno spazio per annotare la data di primo utilizzo e le
date di ispezione periodica.
Secondo il D.L. 475/92, allegato II art. 3.6.1., i DPI suscettibili di venire accidentalmente a
contatto con la fiamma devono presentare opportune caratteristiche di ininfiammabilità. Il
vestiario utilizzato nei lavori sotto tensione a contatto può essere soggetto all'arco elettrico e
quindi deve in qualche modo proteggere da esso. Ad esempio, il vestiario utilizzato dal personale
ENEL tiene un arco di 7 kA per 0,5 s alla distanza di 30 cm (prove eseguite secondo la norma
UNI EN 367).
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
DPI TIPICI PER LAVORI SOTTO TENSIONE IN BT
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ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Indicazioni generali
Nella tabella seguente sono riportati alcuni DPI specifici per i lavori elettrici. In essa vengono
indicate anche le caratteristiche d’uso e le normative di riferimento.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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ATTREZZATURE E UTENSILI
Gli utensili utilizzati per i lavori elettrici devono rispondere alle rispettive norme di buona tecnica
e devono essere conservati nel rispetto delle disposizioni del costruttore.
Ad esempio, la lama di un cacciavite per lavorare sotto tensione deve essere ricoperta di uno strato
isolante, salvo la punta. Il tratto scoperto deve avere una lunghezza inferiore a 15 mm nei
cacciaviti per viti a testa con intaglio (cacciaviti a taglio), 18 mm per gli altri cacciaviti.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Gli utensili, i DPI e gli altri equipaggiamenti necessari per eseguire i lavori elettrici devono essere
conservati in modo che mantengano le proprietà dielettriche e meccaniche; vanno inoltre
controllati periodicamente.
Il datore di lavoro ha anche il dovere di sorvegliare che i DPI siano correttamente utilizzati
(anche tramite responsabili dei lavori); deve condurre ispezioni periodiche sui luoghi di lavoro
e richiamare, anche con provvedimenti disciplinari, i dipendenti che non indossano i DPI.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI messi a loro
disposizione.
L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale deve essere richiamato da cartelli
conformi alle vigenti disposizioni.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” - PARTE QUARTA – DPI e PRESIDI di SICUREZZA
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Tipologie di lavoro elettrico, DPI e attrezzature
Gli utensili e DPI da utilizzare per i vari tipi di lavoro elettrico sono riportati nel seguito.
I principali criteri di protezione (relativamente al solo rischio elettrico) per i lavori elettrici in BT
sono comunque i seguenti:
Lavoro elettrico fuori tensione:
Messa fuori tensione ed in sicurezza delle parti attive. Non sono previsti utensili e DPI particolari
contro il rischio elettrico, se non nella fase di verifica di assenza tensione (vedi nel seguito).
Ö
Lavoro elettrico sotto tensione a contatto:
Guanti isolanti, attrezzi isolati, elmetto e visiera isolanti. Eventualmente tappetino isolante o
tronchetti isolanti in assenza di attrezzi isolati.
Ö
Lavoro elettrico sotto tensione a distanza:
Aste isolanti, guanti isolanti, elmetto con visiera oppure occhiali.
Ö
Lavoro elettrico in prossimità:
Barriere provvisorie o distanza con sorveglianza.
Ö
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
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RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI
PARTE QUINTA
NORME DI RIFERIMENTO
DPR 547/55
NORME DI SICUREZZA PER IMPIANTI E LAVORI ELETTRICI
Art. 269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI
APPARECCHI ELETTRICI.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e
del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Art. 270. ISOLAMENTO ELETTRICO.
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un
isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per
difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a
terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi
normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche,
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
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quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per
corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il
contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa
tensione nei casi previsti nel precedente comma.
Art. 272.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari
condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia consigliabile in
relazione alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di
sicura efficacia.
Art. 273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI.
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto
accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario
ai fini della sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o
ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche
accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione delle
manovre e da evitare i ribaltamenti.
Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.
Art. 275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD « ALTA»TENSIONE.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle officine e cabine
elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni altro locale, purché
siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme alle relative apparecchiature in cunicoli
in armatura, in armadi o custodie metalliche collegate a terra.
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
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Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000 Volta per i sistemi di
sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i
raccordi ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi
ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.
Art. 276. DIFESE. –
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il contatto
accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati
a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno cm. 7 più
cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.
Art. 277.
Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo precedente devono essere estesi, verso
l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad una distanza
da questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto
accidentale con i conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le maglie o aperture devono
avere dimensioni tali da non permettere il passaggio della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei conduttori può anche essere
costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti
correnti rigidi e solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso orizzontale dai
conduttori non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo, in ogni caso, di
m. 1.
Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un avviso indicante il divieto di
accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la tensione.
Art. 278.
Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di sopra del
pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore a m. 3 più un
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centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui
all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola dimensione.
Art. 279.
Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione dei conduttori e degli elementi
nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate anche nei riguardi dei cavi e dei
conduttori rivestiti con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura metallica
continua collegata a terra.
Art. 280.
Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art.340, sono tenute chiuse a
chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia
possibile adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno
essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del personale addetto contro il pericolo di
contatti
accidentali
con
gli
elementi
in
tensione
sia
comunque
assicurata.
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Art. 281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI
A BASSA TENSIONE. –
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa
tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a
corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione
ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità
ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorché siano
fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua di cui al primo comma è
elevato a 70 Volta, purché siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia
evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere convenientemente isolate.
Art. 282.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o
per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono
essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.
Art.
283.
PRESCRIZIONI
SPECIALI
PER
I
CONDUTTORI
FLESSIBILI.-
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto
a resistere anche alla usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.
Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche atmosferiche.
Art. 284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.
Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano accidentali
sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori, trasformatori o apparecchi a
tensione superiore, devono essere adottate idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro,
l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi equivalenti.
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Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di
distribuzione a diverse tensioni.
Art. 285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.
I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o simili, atti ad
impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di
intensità tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, l'interruzione automatica della
corrente possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i
sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.
Art. 286.
Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto tecnicamente
possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti delle scariche
atmosferiche.
Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.
Art. 287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA.
Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai
conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi quelli
esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.
Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a bassa tensione delle
officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a
particolari condizioni di impianto e sempre ché siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara
indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
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ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
Art. 288. INTERRUTTORE GENERALE.Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di
alimentazione, di un interruttore onnipolare.
Art.
289.
SEZIONAMENTO
DELLE
PARTI
DEGLI
IMPIANTI
ELETTRICI.-
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle relative
derivazioni deve essere inserito un separatore.
Art. 290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.Gli
interruttori
elettrici
e
simili
devono
soddisfare
alle
seguenti
condizioni:
a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di posizione intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco
permanente, né a corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito controllato, esclusi gli eventuali
conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli interruttori ad
apertura cosiddetta «fase per fase» al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di
energia elettrica;
d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e
fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art.287, in modo da rendere impossibili
contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra se
alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e
chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. È fatta
eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.
Art. 291.
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Gli interruttori unipolari ,sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su circuiti bipolari a
bassa tensione per impianti di illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non superiori
a 1000 Watt.
Art. 292. PULSANTI. –
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed installati
in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi.
Essi
devono
portare
chiaramente
le
indicazioni
di
inserimento
e
di
distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere
provveduto alla indicazione del distacco e dell'inserimento.
Art. 293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE.
Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità metallica di tutti i
conduttori che fanno capo alla officina o cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere
interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante
l'uso di separatori.
I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di macchinari o
ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori posti a monte o a
valle,
o
da
entrambe
le
parti
e
visibili
da
un
luogo
di
facile
accesso.
Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad
interruttore disinserito tali dispositivi tengono luogo del separatore, purché ne sia palese l'avvenuta
manovra.
Art. 294.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza
pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.
I separatori devono essere:
a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a
separatore aperto;
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b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori devono
essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.
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Art. 295. VALVOLE FUSIBILI.
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare oltre che ai requisiti
indicati nell'art.285, anche alle seguenti condizioni:
a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza
pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del conduttore
neutro.
Art. 296. INTERRUTTORI AUTOMATICI.
Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni
stabilite dagli artt. 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art.290, gli interruttori automatici devono
poter funzionare anche per scatti limitati a singoli conduttori.
Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici.
Art. 297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE.
Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a 25 Volta verso
terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra se a corrente continua, ove non abbiano le
parti nude in tensione in posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276 e
281 devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette mediante copertura
o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad anelli e le relative spazzole
delle macchine elettriche.
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Art. 298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in genere
funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in
recinti che possono essere anche a ciclo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a
meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare
persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a
chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel presente articolo
devono essere costruite con materiale incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine
elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.
Art. 299.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i reattori ed apparecchi
simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati
per usi speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purché collocati fuori
della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in conformità delle disposizioni del
presente Titolo.
Art. 300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 chilogrammi,
quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o di altre
opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.
Art. 301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI. –
I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad
eliminare la carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali dispositivi non sono richiesti
quando il condensatore rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche
dopo che il complesso è disinserito dalla rete.
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Art. 302. ACCUMULATORI ELETTRICI. –
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono
essere:
a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un contatto accidentale con
elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art. 303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità e tipo delle
batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele gassose, devono:
a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di introdurre
lampade od altri oggetti a fiamma libera.
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Impianti di illuminazione elettrica.
Art.
304.
LIMITAZIONE
DELLA
TENSIONE
PER
GLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE ELETTRICA.È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati
e nelle officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno purché i conduttori di
alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279 ed il ricambio delle
lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da
terra.
Art. 305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI. –
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo
che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e,
a
lampade
montate,
non
vi
sia
possibilità
di
contatto
con
le
dette
parti.
Art. 306.
Le
lampade
elettriche
esistenti
o
che
comunque
possono
essere
collocate:
a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare
al requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante
non igroscopico.
Art.
307.
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE
A
TUBI
LUMINESCENTI
O
FLUORESCENTI.Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di
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collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla
tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono essere
completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.
Art. 308.
Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere
provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.
Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.
Art. 309. DERIVAZIONE A SPINA. –
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed
utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria
sede (femmina) possa risultare sotto tensione.
Art. 310.
Le
prese
per
spina
devono
soddisfare
alle
seguenti
condizioni:
a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della
sede (femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante
l'inserzione e la disinserzione.
Art. 311.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai
1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole
onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a
circuito aperto.
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Art. 312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE. –
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a
bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di
trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
Art.
313.
LIMITAZIONE
DELLA
TENSIONE
PER
L'ALIMENTAZIONE.
-
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto
relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta
verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse
metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo e fornita da una rete
a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e
secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento
secondario collegato a terra.
Art. 314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA. –
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso
terra
se
continua,
devono
avere
l'involucro
metallico
collegato
a
terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari
facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento .
Art. 315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.-
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Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Art. 316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella
incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.
Art. 317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.Le
lampade
elettriche
portatili
devono
soddisfare
ai
seguenti
requisiti:
a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti,
completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla
impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente
fissate all'impugnatura.
Art. 318.
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di
grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere
alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di
vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve
avere
avvolgimenti,
primario
e
secondario,
separati
ed
isolati
tra
di
loro.
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Linee di contatto per trazione elettrica.
Art. 319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono vietati sistemi di
trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Art. 320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al
presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono
essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto è disposto
dalla successiva lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette contro i
contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o
metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o
meno protette contro il contatto accidentale in conformità a quanto è stabilito dalla precedente
lettera b).
Art.
321.
SOSTEGNI
DI
SOSPENSIONE
DEI
CONDUTTORI.
-
I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere
disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di
rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano
abbassarsi a meno di m.3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui
alla lettera c) dello stesso articolo.
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Art. 322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI DI
TRASPORTO ORDINARI.Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee aeree
elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali
l'applicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di transito per i
mezzi ordinari.
Art. 323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE.
I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica devono essere
provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della
linea qualora si stabilisca una intensità di corrente pericolosa.
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Collegamenti elettrici a terra
Art. 324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA. Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell'art. 271 e negli altri articoli
del presente decreto devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente
verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri
quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a 16
millimetri quadrati purché non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un
minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.
Art. 325.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere
eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. –
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e
collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il
complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti
utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine
elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle
caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e
simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di
acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte
delle eventuali derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le
necessarie condizioni di sicurezza.
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Art. 327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI. –
Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a 326 relative alla
comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile, percorsi
senza brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve
essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari accorgimenti in
relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal
passaggio
della
corrente
massima
prevista
dal
funzionamento
degli
scaricatori.
Art. 328. VERIFICHE PERIODICHE. –
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di
efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere
eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali
rimane fermo l'intervallo di due anni
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Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio.
Art. 329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE. –
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli artt. 330 e 331, nei luoghi
ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:
a)
della
fabbricazione,
manipolazione
o
deposito
di
materie
esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti
parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione sempre che siano
adottate le necessarie misure di sicurezza .
Art. 330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE « ANTIDEFLAGRANTI » E DI TIPO
STAGNO.
-
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle
esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari condizioni dell'impianto,
possono essere installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature ed i relativi
conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di tipo
«antideflagrante», dichiarati come tali dal costruttore .
Art. 332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.
Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo
dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da
illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione elettrica
con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art.331 è ammesso l'impiego di
lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il
portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di tipo
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antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso
per i luoghi indicati nell'art.331.
Art. 333. INTERRUTTORE GENERALE. –
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e
331 devono essere provviste all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona
pericolosa, di interruttori onnipolari.
Art.
334.
LAVORI
SULLE
INSTALLAZIONI
ELETTRICHE
DEI
LUOGHI
PERICOLOSI.È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche
contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di
alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.
Art. 335. SCARICHE ELETTROSTATICHE.
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di scariche
elettrostatiche,
si
devono
adottare
le
seguenti
misure
di
sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle incastellature,
delle macchine e delle trasmissioni:
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche che si
possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non
dare luogo alla produzione di scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta l'estensione della rete
degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle
fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
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d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le
strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e
scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di
pneumatici.
Schemi dell'impianto.
Art. 337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto,
con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature essenziali.
Art. 338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO
TENSIONI.
Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o conduttori sia ad alta
che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni, il cui
significato (valore della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità dei conduttori.
Art. 339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita targa la
esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere esposto un avviso indicante il
divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
Art. 340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE.
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad avere le indicazioni di
cui all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse a chiave.
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Art. 341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. –
Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione
sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente
reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
Art. 342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE ED
APPARECCHIATURE ELETTRICHE.È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove esistano elementi dell'impianto,
materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.
Art. 343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella
con
le
istruzioni
sui
soccorsi
da
prestarsi
ai
colpiti
da
corrente
elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere dove è
utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni
locali, può costituire pericolo.
Art. 344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE. –
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la
tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori .
Art. 345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD
ALTA TENSIONE. –
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È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e nelle loro
immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza
avere prima:
a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui
vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione «lavori in corso,
non effettuare manovre»;
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate
vicinanze sono eseguiti i lavori .
Art. 346.
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in
luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei comma b) e c) dell'articolo precedente, non
sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori,
devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra
indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato
alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.
La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se non
dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della
squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che
la tensione può essere applicata.
Art. 347.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.
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Art. 348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire lavori,
operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono avere a
disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o
tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture
e ramponi.
Art. 349.
I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono essere muniti di un isolatore
intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore possa eseguire le manovre senza dover
afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla
impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma appesi ad appositi ganci.
Art. 350.
Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due lavoratori
ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale
in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare
pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.
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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME CEI
RELATIVE AI LAVORI ELETTRICI
Norme di base e relative alla esecuzione dei lavori:
CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) - Fascicolo 4805 - Esercizio degli impianti elettrici
CEI 11-48;V1 - Fascicolo 5888 - Esercizio degli impianti elettrici
CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) - Fascicolo 4806 - Esercizio degli impianti elettrici (allegati
nazionali)
CEI 11-27 - Fascicolo 3408 R - Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
CEI 11-27/1 - Fascicolo 5907 - Esecuzione dei lavori elettrici - Parte 1: Requisiti minimi di
formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione
su sistemi di Categoria 0 e I
CEI 11-15 - Fascicolo 6068 - Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria
II e III in corrente alternata
CEI 0-10 - Fascicolo 6366 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
CEI ENV 50196 (CEI 11-39) - Fascicolo 2938 - Lavori sotto tensione. Livello di isolamento
richiesto e relative distanze in aria. Metodo di calcolo
Norme relative ad attrezzature e dispositivi di protezione:
CEI EN 60743 (CEI 11-24) - Fascicolo 4590 - Terminologia per gli attrezzi e gli equipaggiamenti
usati per lavori sotto tensione
CEI EN 61230 (CEI 11-40) - Fascicolo 2967 - Lavori sotto tensione. Dispositivi portatili di messa
a terra o di messa a terra e in cortocircuito.
CEI EN 61230/A11 (CEI 11-40;V1) - Fascicolo 5619 - Lavori sotto tensione. Dispositivi portatili
di messa a terra o di messa a terra e in cortocircuito.
CEI EN 60900 (CEI 11-16) - Fascicolo 4140 C - Attrezzi di lavoro a mano per lavori sotto
tensione fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua
CEI EN 60900/A11 (CEI 11-16;V2) - Fascicolo 4494 - Attrezzi di lavoro a mano per lavori sotto
tensione fino a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua
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CEI EN 60903 (CEI 11-31) - Fascicolo 4144 R - Specifica per guanti e muffole di materiale
isolante per lavori sotto tensione
CEI EN 60903/A11 (CEI 11-31;V1) - Fascicolo 4613 - Specifica per guanti e muffole di materiale
isolante per lavori sotto tensione
CEI 11-44 - Fascicolo 4615 - Guanti e muffole con protezione meccanica per scopi elettrici
CEI EN 50286 (CEI 11-57) - Fascicolo 5463 - Abiti di protezione a isolamento elettrico per
impianti a bassa tensione.
CEI EN 50321 (CEI 11-59) - Fascicolo 5618 - Calzature elettricamente isolanti per lavori su
impianti di bassa tensione
CEI EN 61243-1 (CEI 11-45) - Fascicolo 4617 - Lavori sotto tensione - Rivelatori di tensione
Parte 1: Rivelatori di tipo capacitivo utilizzati per tensioni alternate superiori a 1 kV
CEI EN 61243-1/Ec (CEI 11-45;Ec) - Fascicolo 6239 - Lavori sotto tensione. Rivelatori di
tensione. Parte 1: Rivelatori di tipo capacitivo utilizzati per tensioni alternate superiori a 1 kV
CEI EN 61243-1/A1 (CEI 11-45;V1) - Fascicolo 4818 - Lavori sotto tensione. Rivelatori di
tensione. Parte 1: Rivelatori di tipo capacitivo utilizzati per tensioni alternate superiori a 1 kV
CEI EN 61243-2 (CEI 11-50) - Fascicolo 5004 - Lavori sotto tensione. Rivelatori di tensione.
Parte 2: Rivelatori di tipo resistivo utilizzati per tensioni da 1kV a 36 kV in corrente alternata
CEI EN 61243-2/A1 (CEI 11-50;V1) - Fascicolo 5709 - Lavori sotto tensione. Rivelatori di
tensione. Parte 2: Rivelatori di tipo resistivo utilizzati per tensioni da 1 kV a 36 kV in corrente
alternata
CEI EN 61243-3 (CEI 11-56) - Fascicolo 5414 - Lavori sotto tensione. Rivelatori di tensione.
Parte 3: Rivelatori bipolari a bassa tensione.
CEI EN 60855 (CEI 11-21) - Fascicolo 4115 - Tubi isolanti con anima di schiuma e tondi isolanti
massicci per il lavoro sotto tensione
CEI EN 60832 (CEI 11-22) - Fascicolo 5084 - Aste isolanti ed attrezzi adattabili per lavori sotto
tensione
CEI EN 60984 (CEI 11-30) - Fascicolo 4143 R - Manicotti di materiale isolante per lavori sotto
tensione
CEI EN 60984/A11 (CEI 11-30;V1) - Fascicolo 4614 - Manicotti di materiale isolante per lavori
sotto tensione
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CEI EN 61236 (CEI 11-41) - Fascicolo 3266 - Selle, manicotti ed accessori per lavori sotto
tensione
CEI EN 61229 (CEI 11-42) - Fascicolo 3896 - Protettori rigidi per lavori sotto tensione su
installazioni in corrente alternata
CEI EN 61229/A1 (CEI 11-42;V1) - Fascicolo 5154 - Protettori rigidi per lavori sotto tensione su
installazioni in corrente alternata
CEI EN 61479 (CEI 11-66) - Fascicolo 6318 - Lavori sotto tensione. Protettori flessibili in
materiale isolante per conduttori
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
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Norma Italiana
CEI EN 50110-1
Edizione
10/1998 Prima
Classificazione - 11-48
Fascicolo 4805
Stato In vigore
TITOLO Esercizio degli impianti elettrici
SOMMARIO
Il presente documento rappresenta la Norma quadro, e quindi di riferimento, avente valenza europea, per
tutti gli aspetti di indirizzo generale inerenti alle operazioni, alle attività lavorative ed alla manutenzione su,
con, od in prossimità di impianti elettrici eserciti a livelli di tensione compresi tra la bassissima tensione e
l'alta tensione estremi inclusi. Essa non si sostituisce alle Norme CEI attualmente in vigore con valenza
legislativa (es. CEI 11-15) ma ne rappresenta un valido riferimento per la loro eventuale modifica (che
dovrà avvenire nell'ambito del Ministero del Lavoro) intesa a sgravarle, appunto, di quelle disposizioni che
attengono ad indirizzi generali relativi alla sicurezza.
Gli impianti soggetti alla presente Norma sono quelli per la produzione, per la trasmissione, per la
trasformazione, per la distribuzione e per l'utilizzazione dell'energia elettrica. La Norma non è stata
preparata specificamente per alcuni tipi di impianti quali quelli per:
aeromobili, imbarcazioni, veicoli e sistemi di trazione elettrica;
sistemi di telecomunicazione;
strumentazioni elettroniche, sistemi di controllo e di automazione;
miniere di carbone o di altro genere;
off-shore soggetti alle leggi della Marina Internazionale;
lavori di ricerca elettrica sperimentale.
La Norma si applica per i lavori elettrici e non elettrici quali quelli edili in prossimità di linee elettriche o
cavi elettrici sotterranei.
Per una maggiore completezza si consulti anche la Variante 1 (f. 5887) alla Norma CEI 11-1:1999-01,
preparata e pubblicata allo scopo di armonizzare tra loro le Norme CEI 11-1; la CEI EN 50110-1 (rif. CEI
11-48), la CEI EN 50110-2 (rif. CEI 11-49) e la CEI 64-8.
COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI
COLLEGAMENTI EUROPEI
Identica a: EN 50110-1:1996-12;
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Norma Italiana CEI 11-48;V1
Edizione 11/2000
Classificazione 11-48;V1
Fascicolo 5888
Stato In vigore
TITOLO Esercizio degli impianti elettrici
SOMMARIO
Il testo della Variante non interessa la parte europea della Norma: essa riporta in chiaro le deviazioni
italiane pubblicate nella CEI EN 50110-2:1998-10.
COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI
COLLEGAMENTI EUROPEI
Norma Italiana CEI EN 50110-2
Edizione 10/1998 Prima
Classificazione 11-49
Fascicolo 4806
Stato In vigore
TITOLO
Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)
SOMMARIO
La presente Norma riguarda gli Allegati Nazionali dei Paesi Membri del CENELEC relativi alla Norma EN
50110-1.
Per una maggiore completezza si consulti anche la Variante 1 (f. 5887) alla Norma CEI 11-1:1999-01,
preparata e pubblicata allo scopo di armonizzare tra loro le Norme CEI 11-1; la CEI EN 50110-1 (rif. CEI
11-48), la CEI EN 50110-2 (rif. CEI 11-49) e la CEI 64-8.
COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI
COLLEGAMENTI EUROPEI
Identica a: EN 50110-2:1996-12; EN 50110-2 Ec:1997-04;
ALLEGATO TECNICO “LAVORI ELETTRICI” – PARTE QUINTA – NORME di RIFERIMENTO
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Norma Italiana CEI 11-27
Edizione 09/1997
Classificazione 11-27
Fascicolo 3408 R
TITOLO
Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua
SOMMARIO
La Norma fornisce le procedure per l'esecuzione di lavori elettrici su sistemi di categoria 0 e di categoria I
facenti parte di impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica ai fini della
sicurezza contro la folgorazione e gli effetti dell'arco elettrico.
Sostituisce i primi tre capoversi di cui in 7.1.09 "Lavori su circuiti elettrici appartenenti a sistemi di I
categoria" della Norma CEI 11-1 (1987) - fasc. 1003.
La presente Norma costituisce la ristampa senza modifiche, secondo il nuovo progetto di veste editoriale,
della Norma pari numero ed edizione (Fascicolo 2035).
Norma Italiana CEI 11-27/1 - sperimentale
Edizione 01/2001
Classificazione 11-27/1
Fascicolo 5907
TITOLO
Esecuzione dei lavori elettrici
Parte 1: Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e
lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I
SOMMARIO
La presente Norma Sperimentale tratta argomenti relativi alla formazione del personale, definito nella
Norma CEI EN 50110-1, che dovrà eseguire lavori elettrici, non sotto tensione, su qualunque livello di
tensione e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
La presente Norma definisce le modalità di attribuzione dello stato di Persona esperta e Persona avvertita e
di attribuzione dell'idoneità ai lavori sotto tensione suddetti. In essa, inoltre, vengono forniti gli elementi
essenziali per la struttura dei corsi di formazione per i diversi casi presi in esame.
La presente Norma costituisce la prima parte della Norma CEI 11-27 ed. prima, 1997 attualmente in fase di
revisione per l'adeguamento alla succitata Norma europea.
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