nota RPC obbligo di astensione in caso di conflitto

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
LFA
Al Direttore Azienda
A tutti i Dirigenti
A tutti i Coordinatori
dei servizi aziendali
A tutti i dipendenti
E.p.c. Al Presidente dell’Azienda
Loro sedi
OGGETTO: Attuazione delle misure previste dal Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ed Integrità 2015/2017-§ 8.4. “Obbligo di astensione in caso di
conflitti di interesse”.
Il comma 9, lett. e), dell’Art.1 della Legge n. 190, del 6 novembre 2012, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione” obbliga le PP.AA. a svolgere un’attività di monitoraggio in merito ai rapporti
intercorrenti tra l’Amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o i
soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualsiasi genere da parte dell’Amministrazione:
Il monitoraggio, di cui al comma 9, lett. e) dell’Art. 1 della Legge 190/2012, è
finalizzato all’accertamento di eventuali relazioni di parentela, affinità o rapporto di coniugio,
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto interessato alla
stipula dell’atto o al procedimento di autorizzazione o concessione o di erogazione di vantaggi
economici con dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione, che sono chiamati ad assumere la
determinazione sul rilascio della concessione, o autorizzazione e alla stipula dell’atto negoziale.
Il monitoraggio deve consistere nel preventivo esame della dichiarazione del soggetto
esterno di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui, né i propri
dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del
procedimento. Ai predetti fini rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado,
nonché i rapporti di coniugio, in analogia con altre norme vigenti ed in particolare con quanto
disposto dal D.P.R. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Resta inteso che le dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all’Art. 71, D.P.R.
445/2000.
AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
[email protected]
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484
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della Prevenzione della Corruzione
LFA
Qualora l’azione di monitoraggio dovesse riscontrare eventuali rapporti di parentela o
affinità, i dipendenti dovranno astenersi ex art.1, comma 41, Legge 190/2012. In sintesi la
norma contiene due prescrizioni:
1) È stabilito un obbligo di astensione per il Responsabile del procedimento, il Titolare
dell’ufficio o servizio competente ad adottare l’atto finale ed i titolari degli uffici o servizi
competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche
solo parziale;
2) E’ previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma prevede che “ il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni
o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini
entro il secondo grado (All. 1 prospetto grado parentela), del coniuge o di conviventi
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio o servizio di
appartenenza”.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo
a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente destinatario della
segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione
e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure
motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento
dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il
dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente
ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a
sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a
valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto
illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere
sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter
costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello
stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione
tipica dell’azione amministrativa.
Nella considerazione dell’importanza del contenuto della presente, si invitano tutti i
dirigenti, i Coordinatori dei Servizi, i funzionari e i dipendenti comunque interessati, a
garantire la puntuale e rigorosa osservanza della normativa testé citata, anche
attraverso la predisposizione o l’adeguamento della modulistica già in uso. A tal
proposito si ritiene comunque opportuno allegare un fac simile di modulo per la
segnalazione di potenziale conflitto di interesse (All. 2).
Si invita, altresì, il Coordinatore del Servizio Comunicazione dell’Azienda a
pubblicare la presente nota sul sito aziendale e il Coordinatore del Servizio
Responsabilità Sociale e Trasparenza sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione
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Trasparente” sottosezione di 1° livello “Altri contenuti”, sottosezione di 2° livello
“Corruzione-Atti e Direttive del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza.
I referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con cadenza
semestrale, avranno cura di comunicare alla sottoscritta le risultanze del monitoraggio
in questione.
Il Responsabile
per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
Lucia Fani
Firmato digitalmente da
Lucia Fani
CN = Fani Lucia
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