VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI

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VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI
ELETTRICI DI MESSA A TERRA
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VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
CONTESTO
Siamo nell’ambito della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D. Lgs. 81/08
ex Legge 626/94)
Ci occupiamo di un rischio specifico: il rischio elettrico.
Gli impianti elettrici sono presenti nella quasi totalità delle attività
lavorative ed il loro utilizzo a vario titolo non è destinato sempre a
persone esperte ma ad una utenza dalla più ampia e generica
fattispecie.
Dalle statistiche emerge che in Italia si verificano in media ben cinque
infortuni elettrici per settimana, che l’elettricità è tra le quattro principali
cause di infortuni (e di infortuni mortali) sui luoghi di lavoro e gran parte
degli incendi sono attribuiti ad installazioni elettriche.
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
A CHE COSA SERVE L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA
La messa a terra protegge dai cosiddetti contatti indiretti:
una sicura messa a terra convoglia a terra la tensione
pericolosa la corrente di dispersione, salvaguardando la
persona che tocca la parte in tensione.
L’interruttore automatico differenziale (talvolta chiamato
“Salvavita”) mediante il suo coordinamento con l’impianto di
terra protegge dai contatti indiretti (e in alcuni casi anche dai
contatti diretti, anche se, in generale, non può essere
ritenuto un sistema di protezione sufficiente).
Ebbene, sia la messa a terra che l’interruttore differenziale
invecchiano, e possono, nel tempo, perdere le
caratteristiche originali di efficienza e tempestività.
Anche e soprattutto a questo servono le verifiche ai
sensi del D.P.R. 462/01.
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
IN COSA CONSISTONO LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI
SENSI DEL DPR 462/01
In estrema sintesi e semplicisticamente, la verifica dell’impianto elettrico
di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 serve a:
- Verificare che l’impianto elettrico sia realizzato e mantenuto secondo le indicazioni di progetto
nel rispetto dei requisiti di sicurezza prescritti dalle Norme di legge e tecniche.
- Verificare che l’impianto di messa a terra sia realizzato in modo efficiente e tale sia mantenuto
(misura del valore della Resistenza di Terra)
- Verificare, mediante l’utilizzo di adeguata strumentazione, che tutte le masse elettriche siano
adeguatamente collegate all’impianto di terra (prove di continuità dei conduttori di protezione ed
equipotenziali)
- Verificare che tutte le linee elettriche siano adeguatamente protette attraverso sistemi di
interruzione automatica dell’alimentazione (ad. es. salvavita) e che attraverso il loro
coordinamento con l’impianto di terra sia rispettata la tensione limite
- Verificare, con l’impiego di idonea strumentazione, che tali dispositivi mantengano inalterate le
loro caratteristiche di efficienza e tempestività: prove di intervento degli interruttori differenziali,
misura dell’impedenza dell’anello di guasto,ecc.
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Perché eseguire le Verifiche Periodiche
degli Impianti Elettrici di Messa a Terra?
A) Perché è un occasione per migliorare la sicurezza dei propri
dipendenti
B) E’ UN OBBLIGO DI LEGGE
C) In caso di incidenti (es. incendi) tutela l’azienda nei confronti della
Compagnia Assicurativa.
D) Il Verbale di Verifica è richiesto in alcune procedure amministrative
(licenze, autorizzazioni, accreditamenti, rilascio CPI, ecc.)
E) E’ un adempimento richiesto dal Distributore di Energia Elettrica
(ENEL, ACEA, ecc.)
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AMBITO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 81/08: Testo unico sulla tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha sostituito la famosa Legge 626/94;
D.P.R. 462/01: Disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
D.M. 37/08: Regolamenta l’attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso. Ha sostituito la famosa Legge 46/90.
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D.P.R. 462/01
Il D.P.R. n°462 del 22/10/2001 disciplina la verifica di :
impianti di messa a terra alimentati con tensioni inferiori ai 1.000V (BT);
impianti di messa a terra alimentati con tensioni superiori ai 1.000 V (MT e AT);
impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
Il D.P.R. 462/01 stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di richiedere la
verifica periodica (art. 4 comma 1: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica
periodica”).
Dopo l’esito positivo della verifica, l'Organismo Abilitato “rilascia il relativo verbale
di verifica al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza” (art.4 comma 3 D.P.R. 462/01).
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ADEMPIMENTI A CARICO DELLL’AZIENDA
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SANZIONI
Art. 87 del D.Lgs. no 81/08 mancata effettuazione verifiche periodiche DPR
462/01 (sanzione pecuniaria da 500 a 1.800 euro).
Art. 80 D.Lgs. 81/08 “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica ed, in particolare,
da quelli derivanti da: contatti elettrici indiretti(b), innesco di esplosioni(d)
[comma 1]”: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Installazioni elettriche in aree con pericolo di esplosione, arresto da tre a sei
mesi o con ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 296-7 D.Lgs. 81/08).
In caso di accertata violazione da parte degli Organi di Vigilanza, possono essere
applicate le procedure previste dal Dlgs 758/94 (invio di una copia della
prescrizione al Pubblico Ministero che iscrive il contravventore nel registro degli
indagati, sospendendo l’azione penale fino a che non sono scaduti i termini della
prescrizione entro i quali il datore di lavoro può pagare una sanzione ridotta con
relativa archiviazione del reato).
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SANZIONI
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ha programmato l'Attività di Vigilanza per l'anno 2012.
Sono previste 138.967 ispezioni di cui almeno 20.000 per quanto concerne la
Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con le ASL. La vigilanza tecnica sarà
finalizzata al risultato annuale pari ad almeno n. 70 accertamenti per ciascun
ispettore, escluse le eventuali rivisite, per un totale di n. 20.000 aziende
ispezionate.
In caso di infortunio
La Legge 123/07 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
In caso, ad esempio, di infortunio elettrico che provochi lesioni superiori a 40
giorni o morte la sanzione e' da € 258.000 a € 1.549.000.
Infine il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre
2007 sancisce la sospensione del DURC in caso di accertamento di una violazione
a norme di prevenzione infortuni (12 mesi).
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CHI PUO’ EFFETTUARE LE VERIFICHE
Chi non può effettuarle:
La ditta di manutenzione/installazione degli impianti elettrici;
Un professionista iscritto all’albo professionale
Ai sensi del D.P.R. 462/01 (art. 4 comma 2) tali verifiche possono essere
effettuate da:
ASL/ARPA territorialmente competenti
Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico
Perché affidarsi ad un Organismo Abilitato?
Perché l'ASL/ARPA, rivestendo anche la carica di Organo di
Vigilanza (Ufficiale di Polizia Giudiziaria UPG), chiamate dal datore di
lavoro ad effettuare la verifica, hanno la facoltà di estendere la
verifica all'intero ambito della sicurezza all'interno dell'azienda.
L’Organismo Abilitato invece, pur rivestendo la carica di Pubblico
Ufficiale (e non UPG), si limita ad effettuare le sole verifiche previste.
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PERCHE’ AFFIDARSI AD I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE
Qualità del servizio:
I.N.V. è un Organismo di Ispezione di tipo A che opera in conformità alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2007 garantendo i criteri di Indipendenza, Imparzialità ed Integrità ed un
elevato standard qualitativo dell’attività di ispezione e dei servizi ad essa correlati
(tracciamento delle operazioni, tenuta dello scadenziario con l’impiego delle più aggiornate
tecnologie informatiche).
Professionalità:
I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche nasce da una decennale esperienza nel settore delle
Verifiche degli Impianti previste dal D.P.R. 462/01 ed annovera nel proprio organico tecnici
esperti e sottoposti a continuo aggiornamento tecnico-normativo.
Tempestività:
L’organizzazione aziendale di I.N.V. consente di rispondere in tempi rapidi alle
esigenze/urgenze dei clienti
Economicità:
I.N.V. adotta un tariffario competitivo con tariffe inferiori a quelle dell’ASL
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PERIODICITA
2 Anni “ Verifica Biennale ”
attività in luoghi con pericolo di esplosione;
Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici,
terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti
estetici (ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali ad uso
estetico, idro-terapeutici, massoterapici, sale massaggi, locali dedicati ad
uso medico nei luoghi di lavoro, farmacie)
Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori
di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione,
ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre,
lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di
teleferiche, ecc.);
attività maggior rischio in caso d’incendio;
2 Anni “ Verifica Quinquennale” negli altri casi
Per qualsiasi informazione o per richiederci un’offerta …..
…non esitate a contattarci!
Sede Legale/Amministrativa:
Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
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Tel: 081/3914735 – Fax: 081/8739521
Responsabile SGQ & Area Commerciale
Ing. Ernesto Sansone
Mob. 333-8975998
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Responsabile Tecnico
Ing. Raffaele Esposito
Mob. 328-6044740
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