Regolamento comunale per l`applicazione dell`imposta sulla pubblicità

Comune di.
"^..-ALÌL^M
PROVINCIA DI
REGOLAllENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ
SOMMARIO
Art.
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Ari.
CAPO 1 - NORME GENERALI
14
Pagamento dell'imposta
1
OcgeSo del Regolamento
15
2
Gestione del servizio
Pubblicità eseguita su fabbriceti ed ar
tà comunale
3
Funzionario responsabile
16
Refiifica ed accertamento d'ufficio
A
Presupposto dell'imposte
17
Tariffe
Soggetto passivo dell'imposta
18
Riduzioni dell'imposta
5
19 Esenzioni dall'imposta
20 Gestione contabile dell'imposta
Contenzioso
21
21-bisMaggiorazioni consentite ai comuni turi
CAPO il - fs^ODALnA DI EFFETTUAZIONE
DELLA PUBBLICITÀ
6
Obbligo della dichiarazione
7
Casi di omessa dichiarazione
22
CAPO II! - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ
8
9
10
11
12
13
CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
Divieti generici
23
Limitazioni sulla pubblicità fonica
Piano generale degli impianti
Limiti alla pubblicità mediante distrib
24
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
CAPO VI - SAK'ZIOfvfl
Procedure per ottenere il prowedimento per i'in25
Sanzioni tributarie e interessi
stallazione degli impianti
26
Sanzioni amiministralive
Rim- -rso di spesa
Espos.zione della pubblicità a cura del ComuneCAPO Vii - NORf/iE FINALI
Rinvio ad altre disposizioni
i
CAPO !V - f.'ODÀLITÀ Di APPLIC^JtOKL 1 28 Pubblicità del regolanienvo
DELL'H/.F>OSTA - TARIFFE!
i 29 Variazioni del recolamenlo
Wodsliiè di applicazione dell'imposte
! 30 Entrate in vigore
1
CAPO !{ . F.^ODALÌTÀ DI E F F m U A Z l O N E DELLA PUB3LÌCITÀ
(Ari. 3, comma
2, del D.Lgs. 15 novembre
ART. 6
1993, n. 507)
'
O B B L I G O DELLA DICHIARAZIONE
•
(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507)
1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, a! C o m u n e o al concessionario, apposita
ohiarazione, a n c h e cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal C o m u n e c dal concessìojio.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affini é s i a s e m p r e assicurata la disponibilità dei modelli.
3. L a dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, c h e c o m p o n i n e la
.edificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, c o n conseguente nuova imposizione; è
tto obbligo al c o m u n e di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello
agato per lo stesso periodo.
4. L a dichiarazione della pubblicità annuale h a eft'etto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino
ìodifìcazioni degli elementi dichiarati cui c o n s e g u a un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si
itende prorogata c o n il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
ampre c h e n o n v e n g a presentata denuncia di cessazione entro il m e d e s i m o termine.
ART. 7
C A S I Dì O M E S S A D I C K Ì A R A 2 I 0 N E
(Ari. 8, comma
4 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507)
1. Qualora v e n g a o m e s s a la presentazione della dichiarazione per la pubblicità dì c u i :
- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro m e z z o non
espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, c o m m i 1,2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o c o m u n q u e programmato in m o d o d a garantire la variabilità del messaggio o la s u a visione in
fornia intermittente, lampeggiante o similare;
del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effefiuata in ogni c a s o c o n decorrenza dal primo
gennaio dell'anno in cui è stala accertata.
2. Qualora v e n g a o m e s s a la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di c u i :
- all'art. 14, c o m m a 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 - c o m m a 1 - effettuata c o n striscioni o altri mezzi similari, c h e attraversano strade o piazze;
- c o m m a 2 - effettuata d a aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio
di oggetti o manifestini, ivi c o m p r e s a quella eseguita su s p e c c h i d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- c o m m a 3 - effettuata c o n palloni frenati e simili;
- c o m m a 4 - effettuata mediante distribuzione, anche c o n veicoli, di mani.'estini o di a^ì'o
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti c o n c f i e i l i o altri
mezzi pubblicitari;
- c o m m a 5 - effettuata a mezzo di eppe-ecchi amplificatori e simili;
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità sì presume effettuata da! primo giorno de: mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
CAPO II! - IMPIANTÌ PER LA PUBBLICITÀ
(Art. 3, comma
3, del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
ART. 8.
P I A N O G E N E R A L E D E G L I IfvfiPIANTJ
(
(Art. 3, comma
3, del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. Entro il 30 giugno 1995, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà alla Giunta C o m u n a l e , in a p plicazione d e l presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".
2. Il p i a n o di cui al precedente c o m m a dovrà in ogni caso contenere:
a) il censimento degli impianti in atto;
b) il programma dei nuovi impianti d a eseguire nel corso del triennio successivo.
ART. 9
T I P O L O G I E E QUANTITÀ D E G L I IMPIANTI P U B B L I C I T A R I
(Art. 3. comma
3, del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. Il p i a n o generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
a) N
.r
impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al C o m u n e ;
b) N
'.
impianti s u altri beni appartenenti o dati in godimento al C o m u n e ;
c) H
L
. impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati a n c h e a prote-
h
impianti ai margini delle strade.
zione dei pedorù;
d) N
ART. 10
P R O C E D U R E P E R O T T E N E R E IL P R O V V E D I M E N T O PER L ' I N S T A L L A Z I O N E D E G L I irv-iPÌANTI
(Art. 3, comma
3. del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507)
1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista
daiis leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle
cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione a d eseguire la pubblicità dovrà risultare d a atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal S i n d a c o ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regelamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari d e b bano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle
bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata c o n pannelli lurn.nosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30
giorni;
sarà rilasciata dal Sindaco sentita la C o m m i s s i o n e Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzala ai sensi del precedente c o m m a 1 è fissato in
m.esi. Qualora -.eDcs;..) ri-
chiesti d a parte dell'ufficio chia.^imenti o integrazioni delia d o c u n e n t a z i o n e prodorts, il termine è proroc-.to di
i/.
mesi.
/•-a. 11
1. Alla richieste' - r i nomo c o m u n i ' ^
"ato:
di C u . a' precedente articolo 10 dovrà esse re allegala la q'jiet£.-.Z£. dell t : o c ce-::'
t
..'.e c. un tondo ri.mborso spese di L
-
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-
, cos" d e ' S ' n i -
a) Diritti di istruttoria - compresi ì sopralluoghi
Ì.7.^.Q.
L
b) Rimborso stampati
').'.'P.9.P.
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L
Tornano
L.
ffo.:Q<?.Q.
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente c o m m a potrà essere variato in ogni momento c o n deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 12
E S P O S I Z I O N E D E L L A PUBBLICITÀ A C U R A D E L C O M U N E
1. A richiesta degli interessati il Òomune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e
personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al C o m u n e l'importo della s p e s a relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale
dovranno, c o m u n q u e , considerarsi anche l'utile e d il rischio d'impresa.
CAPO lY - MODALITÀ DI APPLÌCA2I0NE DELL'IMPOSTA - TARIFFE
ART. 1 3
MODALITÀ DI A P P L I C A Z I O N E D E L L ' I M P O S T A
(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è
circoscriuo il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei m e s s a g g i in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a d un metro quadrato si arrotondano per e c c e s s o al metro quadrato e le frazioni di
esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo a d applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità.
,
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie c o m plessiva risultante dallo sviluppo d e l minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il m e z z o stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al m e d e s i m o soggetto
passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agii effetti del c a l c o l o della superficie imponibile, c o m e un
unico m e z z o pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate c o n le limitazioni di cui all'art. 7, c o m m i 2 , 6 e 7
del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507.
A R T . 14
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a m e z z o di conto corrente postale
intestato al comune ovvero, in c a s o di affidamento in concessione, al s u o concessionario, c o n arrotondamento a
mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per e c c e s s o se è superiore. L'attestazione
dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica s o l u zione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di i m porto superiore a lire tre milioni.
3. L a riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni de! decreto de! Presidente della R e p u b b l i c a 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo d e v e essere formato e reso esecutivo
entro il 31 dicembre del s e c o n d o anno successivo a quello in cui i'awiso di accertamento o di rettifica è stato notific a l o ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di s c a d e n z a d e l periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, c o m m a 4, del c o d i c e civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero d a quello in
cui è stato definitivamente accertalo il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di s o m m e versate e n o n dovute mediante apposita istanza, li comune è tenuto a provvedere ne! termine di novanta gior:.;.
A R T . 15
P U B B L I C I T À E S E G U I T A S U F A B B R I C A T I E D A R E E DI P R O P R I E T À C O f ^ U N A L E
(Art. 9, comma
7 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507)
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimerito al comune,
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude q j e i i a della tassa per l'occupazione ci cpazi ed aree p u b bliche, nonché il pagarrienlo di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al c o m m a 1 sarà rilasciata dal sindaco sert ce rr.misGior.a edilizia e d in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
A R T . 16
R E T T I F I C A ED A C C E R T A M E N T O D'UFFICIO
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. Il c o m u n e , entro due anni delle data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, proc e d e a rettifica o a d accertamento d'un'icio, notificando e! contribuente, anche a mezzo posta mediante r a c c o m a n data c o n avviso di ricevimento, apposito av\'iso motivato.
2. Nell'avviso d e v o n o essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dei m e z z o pubblicitc'io, l'importo dell'imposta o de'la maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi irileressi,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal c o m u n e per l'organizzazione e la
gestione dell'imposta, ovvero, nel c a s o di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
A R T . 17
TARIFFE
1
mi,i; _ •
Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al C o m u n e o al concessionario che vi subentra, una imposta nella
ultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, c o n le maggiorazioni, le ridu-
zioni e esenzioni di cui agli articoli 7,16 e 17 del richiamalo decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per
farne parte integrante.
2. Un e s e m p l a r e della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in m o d o
c h e p o s s a essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
A R T . 18
RIDUZIONI DELL'IP^POSTA
(A 1. 16 del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
A R T . 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(Ari. 17 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507)
1. Trovano a p p l i c a z i o n e le esenzioni di cui all'art. 17 de! D.Lgs 15 novemibre 1993, n. 507.
ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA
1. Per la gestione conlabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione ai disposto dell'art. 3 5 , c o m m a 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono persona'mente
responsabili, c i a s c u n o per la parte di competenza, del rigoroso rispetto etite norme richiamiaìe ne! precedente
comima.
A R T . 21
CONTE(,'Z!OSD
1. Contro Oli at.. oi c c c e ' i f . " ' e " c è ? " " m e s s e rico''so;
a) all'Incendente di
e^zt s'-c E ' a data d' insediamento cel^L C c - m i s s i o n e l'iLu
b) alla oetla Commiiss one tnb^ta'ia p'-ovincicle, d o p o il suo insediamento, s e c o n c ' :
.ar,b
A R T . 21-bis
M A G G I O R A Z i O U i C O N S E K T i T E A l C O W U N i TURISTICI
1. In relazione al disposto dell'art. 3, connnna 6, del D.Lgs. 15 novembre 1983, e s s e n d o gùesto c o m u n e inteessato a rilevanti flussi turistici desumibili d g f seguenti oggettivi indici:
c
pile tariffe di cui eoli eriicoli^.1'2, c o m m i 2 , 3 , 4 e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 1 5 ^ o v e m b r e 1993, n. 507, per il periodo
ial
/... al
viene applicala una maggiorazione del
%.
c
CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
(Ari. 3, comma
2 del D.Lgs. 15 novembre
1993. n. 507)
ART. 22
r
DIVIETI G E N E R I C I
2
f
j g l i edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli c h e sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata
ogni fora a di pubblicità.
c
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l'art. 2 3 del c o d i c e della strada emanato c o n D.Lgs. 3 0 aprile 1982, n. 2 8 5 ;
b) gli articoli d a 4 7 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato c o n D.P.R. 16 d i cembre 1992, n. 4 9 5 .
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l'art. 2 3 , c o m m a 2, del codice della strada emanato c o n D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2 8 5 ;
b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992
n. 4 9 5 .
ART. 23
LIMITAZIONI S U L L A P U B B L I C I T À F O N I C A
1. La pubblicità eseguita c o n qualsiasi m e z z o acustico, fisso o mobile, in m o d o d a essere percepibile oelle
vie 0 altro luogo pubblico, è vietata dalle ore
, alle ore
2. E parimenti vietata la pubblicità c o n mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore
di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della v o c e e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni c a s o , la mitura di
7 0 Phon.
A R T . 24
LIMITI A L L A P U B B L I C I T À f . ' X D l A i a E DISTRIBUZIONI
1'bblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifest'r:; o di';rc materiale ubL^licilano s o g g i a c e alle seguenti limitazicni e divieti:
CAPO VII - K'ORf/.E FIK'ALI
A R T . 27
RINVIO A D A L T R E DISPOSIZIONI
1, Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a:le norme contenute nel
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
ART. 28
PUBBLICITÀ D E L
REGOLAMENTO
1. C o p i a del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 2 4 1 , sarà tenuta a d i s p o sizione del p u b b l i c o perché ne p o s s a prendere visione in qualsiasi momento.
A R T . 29
VARIAZIONI D E L R E G O L A F ^ E N T O
1. L'Amministrazione C o m u n a l e si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del C o m u n e , a norma di legge.
2. Nel c a s o c h e l'utente non comunichi la cessazione della putblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo
giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.
ART. 30
EK'TRATA IN V I G O R E
1. 11 presente regolamento entra in vigore c o n il primo gennaio 1994 (Art. 36, c o m m a 2, del D.Lgs. 15 n o v e m bre 1993, n. 507).