Regolamento sulla tutela del Patrimonio Arboreo formato

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO
OLGIATE COMASCO
L’ Amministrazione Comunale nella consapevolezza dell’ importanza del ruolo che il verde riveste nella definizione
della qualità della vita, intende sempre piu’ perseguire una politica di salvaguardia dell’ambiente e soprattutto del
patrimonio arboreo.
Con il presente regolamento si vuole significativamente coinvolgere la cittadinanza ad esercitare forme di tutela del
patrimonio arboreo pubblico e privato nonché fornire spunti e suggerimenti che possano aiutare il cittadino a governare
la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dei propri spazi verdi.
ART. 1 – INDIRIZZI GENERALI
Il Comune di Olgiate Comasco, consapevole dell’importanza del patrimonio arboreo per ragioni di qualità della vita ed
ambientale, ed al fine di non impoverire tale patrimonio a danno delle generazioni future, intende adottare le seguenti
norme per la salvaguardia del verde.
Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi, comprese le siepi boscate, presenti entro i confini comunali,
nel rispetto delle leggi vigenti.
Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela i boschi di cui alla Legge Regionale n° 80 del 1989 (art. 3 ).
Sono oggetto di protezione :
a)
Gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 1 metro misurata a mt. 1,30 da terra e/o con almeno 12
metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni
succitate.
b) Gli alberi con piu’ tronchi (policormici) in cui almeno uno dei fusti possieda una circonferenza, misurata a mt.
1,30 da terra sia almeno di 0,80 metri.
Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite
particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi piu’ restrittive di quelle contenute nel presente
regolamento.
Non sono soggetti a parere gli interventi su alberi dimoranti all’interno di aziende vivaistiche.
ART. 2 – INTERVENTI DI POTATURA
Le potature delle piante di cui all’art. 1 possono essere eseguite liberamente, salvo limitazioni di cui ai successivi commi
e nel rispetto di norme statali e regionali vigenti.
a)
Sono vietate le potature effettuate mediante “ capitozzatura “ di rami. Tutti i tagli devono essere
obbligatoriamente eseguiti mediante “ taglio di ritorno “ , ovvero recidendo il ramo in corrispondenza di un
altro ramo di pari o maggiori dimensioni da rilasciare e rispettando il “ colletto “ di quello da asportare.
b) Sono vietate le potature effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del “ taglio di ritorno “ ,
in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm , salvo nei seguenti casi:
- potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
- potatura di rami con patologie o parassiti
- rifilatura di monconi e di rami già spezzati
c)
E’ vietato il taglio / rimozione del tratto apicale delle Gimnosperme/Conifere , salvo in casi particolari , da
valutare in sede di richiesta all’Amministrazione comunale presso il competente ufficio
d) La spalcatura delle Gimnosperme/Conifere viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in
estate al termine della crescita dei germogli. E’ vietato asportare, in ogni intervento, piu’ di cinque cerchie di
rami vivi. E’ inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell’albero, salvo che in specie il cui
habitus vegetativo lo prevede (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus strobus).
ART. 3 – INTERVENTI DI ABBATTIMENTO
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Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di abbattimento riguardante gli alberi di cui all’art. 1 dovrà presentare la
richiesta di parere sull’intervento all’ Amministrazione Comunale utilizzando l’apposito modello, allegato “ A “ del
presente regolamento includendo documentazione fotografica.
L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile della competente area, previo parere tecnico se ed in quanto
necessario, reso da parte di consulente esperto incaricato dall’Amministrazione Comunale.
L’autorizzazione all’abbattimento ha validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa.
La documentazione sopradetta deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di effettuazione degli
interventi.
Alle disposizioni, eventualmente contenute nell’autorizzazione ( ad es. messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di
quelli da abbattere ) si dovrà provvedere entro l’anno di validità dello stesso.
Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell’amministrazione
Comunale.
ART. 4 – PROTEZIONE DEGLI ALBERI IN SEDE D’ESAME DI PRATICA EDILIZIA
Gli interventi sul patrimonio arboreo interessati da pratica edilizia sul lotto edificabile oggetto di attività edilizia devono
essere segnalati negli allegati di progetto presentati per la richiesta di concessione edilizia.
In sede di presentazione di pratica edilizia, il patrimonio arboreo insistente sull’area oggetto di intervento dovrà essere
rigorosamente rilevato ed indicato su apposita “ planimetria “ avendo cura di riportare le circonferenze dei fusti e le
distanze da manufatti o edifici esistenti e di progetto con allegata documentazione fotografica.
(art. 55 regolamento edilizio ).
Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario utilizzando l’apposito modello, allegato “ B “
del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.
In caso di richiesta di abbattimento e del relativo parere favorevole all’abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza
del patrimonio arboreo esistente, l’Amministrazione Comunale chiederà al proprietario, purchè non sussistano situazioni
di impossibilità, di ricomporre sempre nelle aree di pertinenza degli edifici , una superficie con nuova piantumazione
pari a quella esistente con nuovi alberi, di precisa specie e dimensione, in sostituzione di quelli da rimuovere.
La scelta delle specie da mettere a nuova dimora dovrà avvenire preferibilmente in considerazione delle essenze tipiche
locali di cui all’allegato “ D “ e dello spazio disponibile.
Il numero degli alberi da mettere a dimora , a reintegro del patrimonio arboreo, viene determinato sulla base della
tabella del valore delle piante abbattute o danneggiate (allegato C ) del presente regolamento.
I valori espressi nella tabella dell’allegato “ C “ sono validi fino ad un anno dell’entrata in vigore del presente
Regolamento.
Negli anni successivi i valori saranno automaticamente adeguati secondo l’incremento dell’indice ISTAT relativo alla
variazione dei prezzi al consumo.
ART. 5 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI GRUPPI DI ALBERI E SIEPI BOSCATE
Per il taglio di gruppi di alberi, filari isolati, siepi boscate, si rilascerà apposito parere indicando modalità di esecuzione
del taglio stesso.
I funzionari degli uffici competenti provvederanno, se necessario, ad individuare l’area interessata al taglio o a
contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.
Il periodo in cui effettuare il taglio cioe’ dal 15.10 al 31.03 è quello stabilito dalle “ Prescrizioni di massima e polizia
forestali “ di cui al vigente regolamento regionale n. 1 del 23 Febbraio 1993. solo se al di fuori di proprietà delimitate.
ART. 6 – INTERVENTI PRESCRITTI
L’Amministrazione Comunale potrà sollecitare il proprietario di un terreno perché adotti determinati interventi per la
cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.
ART. 7 – DIVIETI
1) Nell’ambito di applicazione del presente regolamento è vietato, salvo quanto indicato agli artt. 5 e 8 :
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a) abbattere, rimuovere, spostare, danneggiare gli alberi protetti di cui all’art. 1
b) effettuare operazioni che comportino l’impermeabilizzazione del terreno (intorno all’albero dovrà essere
mantenuta un’area drenante minima di raggio pari ad almeno 2 (due) volte il diametro del fusto dell’albero
stesso misurato a mt. 1.30 da terra );
c) procedere a scavi di qualsiasi natura che possano arrecare danni all’albero o a parte di esso;
d) ammassare materiali di qualunque tipo;
e) versare o spargere su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;
f) accendere fuochi alla base degli alberi;
g) utilizzare alberi come sostegni fissi per striscioni pubblicitari o similari.
2) Con riferimento ai punti c) d) e) f) non sussiste divieto allorché le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla
pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a mt. 1.30 da terra.
3) E’ fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all’allegato “ E “ , in quanto sono
considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali,
impoverendoli sotto l’aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.
ART. 8 – DISTANZE DELLE PIANTE DA CONFINI ED ABITAZIONI
a)
b)
I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno
o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al precedente
articolo 2.
La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà, sia da edifici ( anche se
esistenti sulla medesima proprietà), e’ determinata dal tipo di pianta (allegato F) e preferibilmente in base al
seguente prospetto :
Tipo di pianta
Rampicante
Cespuglio o arbusto potato a siepe
Arbusto o albero di 4° grandezza
Albero di 3° grandezza
Albero di 2° grandezza
Albero di 2° grandezza a chioma
“ colonnare “
Albero di 1° grandezza
Albero di 1° grandezza a chioma
“ colonnare “


Altezza raggiungibile a
maturità
meno di 15 m
Meno di 2,5 m
2,5 – 8 m
8 – 15 m
15 – 25 m
15 – 25 m
Distanza minima
oltre 25 m
oltre 25 m
8m
5m
0,3 m
0,5 m
1,5 m
3m
6m
4m
Le distanze indicate nel prospetto si applicano solo per le piante nate o piantate dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del
Codice Civile
Alberi a chioma “ colonnare “ – Ad esempio: I pioppi “ cipressini “, i carpini “ piramidali “ e le querce “
fastigiate “
ART. 9 – ESENZIONE DALL’AUTORIZZAZIONE
Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:
a) il proprietario sia obbligato a rimuove o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenze giudiziaria;
b) dall’albero possono derivare immediati pericoli a persone o cose. In questo caso il proprietario potrà procedere
all’intervento avendo cura , per quanto possibile, di avvisare gli uffici comunali competenti indicando le
ragioni d’urgenza che hanno determinato l’intervento e possibilmente allegando documentazione fotografica.
ART. 10 – DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO
L’Amministrazione Comunale puo’ rilasciare l’autorizzazione all’abbattimento di alberi soggetti a tutela in deroga al
divieto di cui agli articoli precedenti quando :
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a)
l’albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell’interesse pubblico, non sia
possibile;
b) l’interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione e riqualificazione
ambientale, alla cui approvazione resta subordinata;
c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso
irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo;
d) le piante che radicate nelle vicinanze di fabbricati o manufatti abbiamo provocato evidenti danni ai medesimi
e) sia necessario un diradamento al fine di togliere le piante aduggiate e/o soprannumerarie
La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale la relativa autorizzazione
verrà rilasciato una volta accertata l’esistenza dei necessari presupposti.
ART. 11 – SANZIONI
In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate a carico del proprietario, in ragione di ciascun
albero, le sanzioni seguenti:
a) danni irreparabili all’albero ( apparato radicale e/o aereo ), abbattimento di un albero soggetto ad
autorizzazione di cui all’art. 1 : Euro 500
b) danni per modalità di potature vietate di cui all’art. 2 : Euro 100
ART. 12 – SANZIONI ACCESSORIE
In caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione
pecuniaria di cui all’articolo precedente , l’ Amministrazione Comunale può predisporre :
a) un sopraluogo al fine di effettuare una perizia tecnica, atta a stabilire il valore e l’entità del danno medesimo;
b) la messa a dimora di nuove essenze per un valore corrispondente agli alberi danneggiati in conformità all’art.
4.
ART. 13 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE NEL CASO DI ABBATTIMENTO
Per richiedere l’autorizzazione all’abbattimento delle piante di cui all’art. 1 e’ necessario che il proprietario, o chi ne
abbia titolo legale, presenti apposita richiesta all’Amministrazione Comunale utilizzando gli appositi modelli,
allegato “A” oppure allegato “ B “
Il richiedente puo’ inoltre allegare alla richiesta una perizia tecnico-forestale effettuata da un Dottore Forestale, Dottore
Agronomo, Perito agrario, Agrotecnico, iscritto nei relativi Albi professionali, al fine di meglio precisare i motivi per i
quali richiede l’abbattimento e per individuare specie e posizione delle eventuali piante che si intendono collocare al
posto di quelle da togliere.
L’autorizzazione o il diniego verrà rilasciato dal Responsabile di area entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Dalla data di presentazione da parte del richiedente delle modifiche o integrazione richieste decorrono altri 20 giorni
entro i quali l’Amministrazione dovrà concedere o negare l’autorizzazione.
ART. 14 – SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA – OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O
AMMALATI
I sintomi di malattia o la morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio comunale competente.
E’ fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, secondo quanto previsto all’art. 3, all’abbattimento dell’albero
ammalato o morto e alla sua sostituzione, se richiesto.
ART. 15 – PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE
L’abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in
Inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l’uso degli aspiratori.
Per quanto riguarda le malattie letali che colpiscono gli alberi di platano si devono rispettare le direttive contenute nel
D.M. 17 aprile 1998 “ disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano < ceratocystis fimbriata
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> ed alle disposizioni del decreto regionale del D.G.R. 9 aprile 1999 n. 26273 e successiva circolare regionale 15 aprile
1999 n. 27.
ART. 16 – VIGILANZA
La vigilanza per l’osservanza del presente Regolamento è affidata a :
- Guardie Ecologiche Volontarie;
- Polizia Locale .
ART. 17 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Le istanze di abbattimento di alberi presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento seguono l’iter
vigente al momento della presentazione dell’istanza stessa.
Le modifiche puramente tecniche degli allegati del presente regolamento potranno essere approvate con deliberazione di
Giunta Comunale.
GLOSSARIO
Gimnosperme : Appartengono alle gimnosperme le Conifere
Conifere : Abete rosso, Araucaria, Cedro argentato, Cedro atlantica, Cedro dell’Himalaya, Cipresso, Ginepro,Ginkgo,
Larice, Libocedro, Metasequoia, Pino (Cembro, nero, Aleppo, Himalaya, silvestre, strobo,), Tasso, Tuia,
chamaecyparis.
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