Distacco in Francia: tutte le nuove regole

Normative
Distacco in
Francia:
tutte le
nuove regole
Dal 1° luglio in vigore le nuove norme che
interessano anche le imprese italiane che
distaccano del personale per effettuare
trasporti internazionali da/per la Francia,
oppure trasporti di cabotaggio
D
al 1° luglio scorso sono scattate in Francia le nuove disposizioni sui distacchi transnazionali
previste dalla Legge Macron, adattate al settore dei trasporti terrestri
(merci e persone) con un decreto del
7 aprile, per combattere il dumping
sociale dei conducenti di imprese di
autotrasporto estere (soprattutto
dell’Est Europa).
Le nuove regole interessano da vicino anche le imprese italiane che,
a partire da quella data, distacchino del personale per effettuare
trasporti internazionali da/per la
Francia, oppure trasporti di cabotaggio sempre in quel Paese.
In estrema sintesi, queste imprese sono tenute:
- a compilare l’attestazione di distacco per ciascun conducente
utilizzato in Francia, in due
esemplari. Una copia deve trovarsi sul mezzo per essere mostrata in occasione dei controlli
40 TIR193-2016
su strada, mentre l’altra deve essere conservata tramite il rappresentante designato dall’impresa
distaccante;
- a retribuire il conducente in misura non inferiore al salario minimo francese previsto per questi
professionisti. A tal fine, il dato
della retribuzione oraria lorda figura tra le informazioni da riportare nell’allegato all’attestazione
di distacco;
- a nominare un rappresentante in
territorio francese.
Peraltro, ci sembra opportuno segnalare che la Commissione Ue ha
deciso di aprire una procedura di infrazione nei confronti della Francia
(vedi art. a pag. 13) in quanto, a giudizio dell’organismo comunitario, le
nuove regole creerebbero barriere
amministrative sproporzionate che
impediscono il buon funzionamento del mercato interno.
Per rendere comprensibili i nuovi
adempimenti, il ministero dei Trasporti francese ha messo a disposizione delle FAQ (tradotte anche in
italiano), di cui riportiamo un riassunto nelle pagine seguenti.
In ogni caso, il testo integrale delle
FAQ e l’ulteriore documentazione
per assolvere ai nuovi adempimenti
sono disponibili alla seguente pagina
internet del ministero dei Trasporti
francese: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
Campo di applicazione delle
nuove disposizioni
Le nuove disposizioni sono applicabili alle aziende di trasporto
terrestre (su strada o fluviale) o alle
agenzie di lavoro interinali con sede
fuori dalla Francia, che distacchino
un dipendente viaggiante o navigante sul territorio francese, nei
casi previsti dall’articolo L. 1262-1
o dall’articolo L. 1262-2 del codice
del lavoro, tra cui rientra anche
l’esecuzione di una prestazione di
servizio transnazionale, allorché il
destinatario della prestazione abbia
sede o eserciti in Francia.
Questa ipotesi è stata approfondita in un’altra FAQ, dove si
legge: “in pratica, i trasporti internazionali in arrivo o in partenza
dalla Francia, come pure le operazioni di cabotaggio sul territorio
francese, effettuati con un dipendente inviato temporaneamente
in Francia e la cui relazione di lavoro con l’azienda di invio sia in
essere, rientrano nei criteri di applicazione del diritto di distacco e
sono soggetti agli obblighi di di-
chiarazioni peculiari del distacco
nei trasporti terrestri.
Al contrario, il semplice transito
sul territorio nazionale che non dà
luogo a carico o scarico di merci o
imbarco o sbarco di passeggeri
non rientra nei criteri di applicazione del diritto di distacco e, di
conseguenza, non è soggetto ad
alcun obbligo di dichiarazione sia
nell’ambito del diritto comune che
dei trasporti terrestri”.
Sempre a proposito del campo
di applicazione, vi rientrano anche
i conducenti di veicoli leggeri (fino a
3,5 Ton) mentre, al contrario, ne
sono stati esclusi i lavoratori autonomi.
L’attestazione di distacco
Sono stati previsti tre diversi tipi
di modelli dell’attestazione di distacco, a seconda della fattispecie
che ha dato vita all’operazione.
Per i conducenti distaccati in trasporti internazionali da/per la Francia e per il cabotaggio, il modello
da utilizzare è quello denominato
“Attestation de détachement – travailleur roulant ou naviguant dans
le cadre de l’éxécution d’une prestation de services par une entreprise de transport”.
L’attestato di distacco (da non
confondere con la dichiarazione di
distacco, prevista dalla Legge Macron per gli altri settori) deve essere redatto in due esemplari per
ciascun autista interessato all’operazione, prima che inizi a trasportare in Francia.
Il periodo di validità è quello
specificato dall’azienda sul documento e, comunque, non può superare i 6 mesi, durante i quali
copre tutte le possibili operazioni
di trasporto di quel periodo (che
quindi non vanno comunicate in
anticipo).
Il modello è reperibile sul sito internet del ministero dei Trasporti
francese (al link indicato all’inizio
dell’articolo) e prevede dei campi
che possono essere compilati prima
della stampa.
Nella prestazione transnazionale
di trasporto, obbligato a redigere
l’attestato è il direttore dell’azienda
di trasporti che impiega il dipendente.
Come già detto, a bordo del
veicolo deve trovarsi un esemplare
dell’attestazione di distacco (l’altro
è conservato – anche in formato
pdf – dal rappresentante del datore di lavoro in Francia) e, per chi
effettua trasporti internazionali o
di cabotaggio, anche il contratto
di lavoro del dipendente (non è richiesta la traduzione in francese).
in solido delle inadempienze del trasportatore.
Il rappresentante del datore
di lavoro in Francia
I datori di lavoro esteri devono
designare un rappresentante in
Francia, con il compito di conservare la documentazione del personale distaccato al fine di metterla a
disposizione dei servizi ispettivi del
lavoro francesi, su loro richiesta.
L’incarico può essere ricoperto
da una persona fisica o giuridica
presente in Francia, interna all’azienda o esterna, che disponga
di mezzi e competenze necessarie
per garantire la sua missione.
In particolare, per tutta la durata
del distacco e fino ai 18 mesi successivi, il rappresentante deve conservare:
- le buste paga del dipendente
corrispondenti al periodo di distacco. Esse possono essere sostituite da altri documenti purché
riportino le indicazioni, enumerate in modo preciso, relative al
salario orario lordo del dipendente, agli orari di lavoro (con distinzione delle ore maggiorate),
alle ferie e ai giorni festivi e gli
elementi relativi alla loro remunerazione;
- la documentazione che dimostri
l’effettivo pagamento del salario,
la sua designazione da parte dell’impresa straniera e il CCNL applicabile al lavoratore.
Questi documenti devono entrare in possesso del rappresentante, prima che i servizi ispettivi
francesi del lavoro ne chiedano
l’esibizione.
In caso di mutamento del rappresentante, il soggetto precedente è comunque tenuto a
rispondere ai servizi di controllo,
relativamente alle operazioni di
trasporto effettuate nel periodo in
cui è rimasto in carica e nei 18
mesi successivi alla data di fine del
distacco del dipendente.
Il destinatario della prestazione,
con sede in Francia, non ha obblighi particolari.
Tuttavia, può essere chiamato in
causa se il distacco ha luogo nell’ambito di una prestazione transnazionale di trasporto, qualora né
il committente né il trasportatore
abbiano sede in Francia.
In tal caso, il destinatario può essere allertato dal servizio di controllo
affinché ingiunga al datore di lavoro
di regolarizzare alcune irregolarità
accertate (mancato pagamento del
salario minimo, condizioni di alloggio indegne, mancato rispetto delle
regole essenziali del diritto del lavoro) e, qualora non desse seguito
all’ingiunzione, diviene responsabile
I diritti del personale
viaggiante distaccato
Tra i diritti del conducente distaccato citati nelle FAQ, un’attenzione
particolare merita l’ammontare del
salario che, come già evidenziato,
non deve essere inferiore a quello
minimo francese previsto per questa professione.
Per la verifica del rispetto del salario minimo, gli elementi della retribuzione del conducente da prendersi in
esame sono i seguenti:
- il salario;
- le eventuali maggiorazioni per le
ore supplementari;
- l’eventuale salario accessorio (es.
premio d’anzianità);
- le eventuali indennità legate al
distacco (es. premio di espatrio);
- gli eventuali vantaggi in natura.
Tutte le somme sono espresse al
lordo.
Al contrario, non vanno considerate le somme versate a titolo di
rimborso spese quali spese di viaggio, di alloggio o vitto, anche se tali
somme hanno carattere forfettario.
I controlli e le sanzioni
I servizi di controllo sono incaricati di attuare la nuova regolamentazione con discernimento,
tenendo conto della gravità di
eventuali violazioni e delle caratteristiche della missione effettuata
dal dipendente distaccato in Francia. I servizi sono pertanto invitati a
esercitare una vigilanza particolare
in tutte le situazioni in cui il mancato rispetto delle disposizioni e
delle regole di fondo che disciplinano il distacco causi un pregiudizio significativo al dipendente e
crei uno squilibrio significativo
delle condizioni di concorrenza. La
corretta applicazione delle nuove
regole alle situazioni di cabotaggio
rappresenta una priorità.
Dal punto di vista sanzionatorio,
sono state previste: una sanzione di
4ª classe per l’assenza di attestato a
bordo del veicolo o attestato non
conforme (750 euro massimo); una
sanzione di 3ª classe per l’assenza a
bordo del veicolo del contratto di
lavoro del dipendente e, se del
caso, della convenzione di messa a
disposizione del dipendente (450
euro massimo).
Inoltre sono applicabili anche le
sanzioni amministrative previste in
caso di violazione del datore di lavoro agli obblighi di dichiarazione
del distacco e di designazione di un
rappresentante previste dall’articolo
L. 1264-1 del codice del lavoro
(massimo 2000 euro/lavoratore distaccato).
TIR193-2016 41