Diapositiva 1 - Confindustria Cuneo

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L’IVA negli scambi intracomunitari di beni:
la prova della consegna dei beni in altro Stato UE
Seminario Confindustria Cuneo
In collaborazione con C.S.I. e CDAF Cuneo
Cuneo, 11 dicembre 2015
Area Economia e Fisco
I presupposti che devono coesistere contemporaneamente
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affinché
una cessione di beni possa qualificarsi come
intracomunitaria e, pertanto, non imponibile IVA:
 status di soggetto passivo IVA, sia del cedente nazionale sia
del cessionario comunitario (verifica della partita IVA nella
banca dati VAT lnformation Exchange System - VIES);
 onerosità dell'operazione;
 trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui
beni;
 effettiva movimentazione del bene dall'Italia verso un altro
Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto
o la spedizione avvengano a cura del cedente, del
cessionario o di terzi per loro conto.
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Riguardo al presupposto della effettiva movimentazione del
bene dall'Italia verso un altro Stato membro, le norme
comunitarie (art. 131, Dir. n. 2006/112/CE) non specificano le
modalità per provare la consegna dei beni in un altro Stato
UE. Esse lasciano, invece, che siano gli Stati membri a definire
tali modalità probatorie
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Nell'ordinamento
italiano non ci sono specifiche norme che
stabiliscano quali documenti siano idonei
a
dimostrare
l'avvenuto trasferimento del bene dall'Italia ad un altro Stato
membro.
L'Amministrazione Finanziaria nel tempo ha fornito chiarimenti
attraverso la pubblicazione di diversi documenti di prassi:
 Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007
 Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008
 Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013
 Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014
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Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007
La prova della cessione può essere fornita conservando:
 La fattura di vendita all’acquirente comunitario;
 Gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie
effettuate;
 La rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della
merce;
 La documentazione attestante gli impegni contrattuali che hanno
dato origine alla cessione intracomunitaria ed al relativo trasporto;
 Un documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa
in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
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Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008
Prova del trasporto nel caso di cessione
intracomunitaria “franco fabbrica”:
 Il CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della
merce e dall’acquirente per ricevuta è solo fattispecie
esemplificativa;
 La prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento
idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in un
altro Stato membro.
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Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013
Mezzo di prova equivalente al CMR un «insieme di
documenti»
 il documento di trasporto elettronico (CMR elettronico firmato da
cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato
pdf) è idoneo al pari di quello cartaceo a provare l'effettiva uscita
del bene dal territorio dello Stato;
 costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un
insieme di documenti dal quale si possano ricavare le
medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti
coinvolti (cedente, vettore e cessionario) : documento
movimentazione, fatture, pagamenti, contratto, Intrastat.
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Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014
Come prova della movimentazione può essere fornita
una «dichiarazione da parte del cessionario»:
quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono
ammissibili altri mezzi di prova idonei;
la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato
membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava,
con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo
Stato del cedente a quello dell'acquirente;
tra i documenti, assume rilevanza anche una dichiarazione
da parte dell'acquirente UE, corredata da idonea
documentazione,
che
attesti
di
avere
condotto
«…l'imbarcazione da un porto italiano a un porto francese..».
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Operatività aziendale
La prova ideale
dell'avvenuto
trasporto in altro Stato
comunitario è costituita, in aggiunta alla già citata
documentazione fiscale (fattura e INTRASTAT), bancaria e
commerciale, dal documento di trasporto - CMR, in caso di
trasporto stradale o documenti equipollenti per altri tipi di
trasporto - firmato per presa in carico dal vettore e per
avvenuta ricezione dal cliente comunitario.
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L’impresa cedente può sopperire all'eventuale mancato
ritorno del documento di trasporto firmato, ricorrendo ad un
insieme di altri documenti, dai quali si ricavi che il bene è
stato trasferito nello Stato comunitario di destino
(raggruppando le medesime informazioni presenti nel CMR,
oltre alle firme del vettore e del cessionario).
Può essere una prova idonea per il riconoscimento della non
imponibilità delle cessioni intracomunitarie anche il rilascio di
una dichiarazione da parte del cessionario, completa della
firma dello stesso, da aggiungere a tutti gli altri documenti
citati, specie quando il cedente non cura il trasporto della
merce nell’altro Stato UE (es. spedizione con resa EXW)
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Consiglio pratico
Un comportamento «concludente» serve a dimostrare la
propria «buona fede».
Quando la tipologia di trasporto (es. groupage) non permette
di poter acquisire il CMR firmato, è opportuno procurarsi la
prova alternativa (es. dichiarazione firmata del cliente UE)
prima che abbiano inizio accessi o verifiche dell’A.F.
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Grazie per l’attenzione
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