Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Legge 1 marzo 1968, n° 186 Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77 Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge del 1 marzo 1968, n° 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968, n. 77 Sommario degli articoli riportati: preambolo art. 1: Sicurezza ed igiene del lavoro - Macchine ed impianti - Impianti elettrici - Disposizioni per la produzione Obbligo di realizzazione e costruzione a Regola d’Arte art. 2: Sicurezza ed igiene del lavoro - Macchine ed impianti - Impianti elettrici - Disposizioni per la produzione Norme CEI I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi. © Copyright Studio Nordio Engineering 1/3 Legge 1 marzo 1968, n° 186 Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: art. 1 – Obbligo di costruzione a regola d’arte in vigore dal 7 aprile 1968 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - MACCHINE ED IMPIANTI - IMPIANTI ELETTRICI - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE - OBBLIGO DI REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE A REGOLA D’ARTE Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici debbono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. art. 2 – Norme CEI in vigore dal 7 aprile 1968 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - MACCHINE ED IMPIANTI - IMPIANTI ELETTRICI - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE - NORME CEI I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte. I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi. © Copyright Studio Nordio Engineering 2/3 Legge 1 marzo 1968, n° 186 Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. LEGGI CORRELATE: Legge 18 del ottobre 1977, n° 791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1977, n. 298 Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale Decreto Ministeriale del 20 novembre1968 Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell’isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1968, n. 307 I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi. © Copyright Studio Nordio Engineering 3/3