Legge 1 marzo 1968, n° 168

annuncio pubblicitario
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici.
Legge 1 marzo 1968, n° 186
Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge del 1 marzo 1968, n° 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1968, n. 77
Sommario degli articoli riportati:
preambolo
art. 1: Sicurezza ed igiene del lavoro - Macchine ed impianti - Impianti elettrici - Disposizioni per la produzione Obbligo di realizzazione e costruzione a Regola d’Arte
art. 2: Sicurezza ed igiene del lavoro - Macchine ed impianti - Impianti elettrici - Disposizioni per la produzione Norme CEI
I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
© Copyright Studio Nordio Engineering
1/3
Legge 1 marzo 1968, n° 186
Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
art. 1 – Obbligo di costruzione a regola d’arte
in vigore dal 7 aprile 1968
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - MACCHINE ED IMPIANTI - IMPIANTI
ELETTRICI - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE - OBBLIGO DI REALIZZAZIONE E
COSTRUZIONE A REGOLA D’ARTE
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici debbono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
art. 2 – Norme CEI
in vigore dal 7 aprile 1968
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - MACCHINE ED IMPIANTI - IMPIANTI
ELETTRICI - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE - NORME CEI
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola
d’arte.
I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
© Copyright Studio Nordio Engineering
2/3
Legge 1 marzo 1968, n° 186
Pubblicato nella G.U. 23.03.1968, n° 77
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
LEGGI CORRELATE:
Legge 18 del ottobre 1977, n° 791
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relative alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1977, n. 298
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Decreto Ministeriale del 20 novembre1968
Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell’isolamento speciale completo di cui
devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a
terra
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1968, n. 307
I testi delle leggi qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
© Copyright Studio Nordio Engineering
3/3
Scarica