CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL

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CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DI COMPARTO DELL' A.U.S.L. BR/1
Oggi …………… alle ore ……. così come regolarmente convocate si sono riunite presso la sede centrale
dell'Azienda U.S.L. BR/1, le delegazioni trattanti così come costituite ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. del
7/4/1999, per concludere la trattazione degli argomenti di seguito riportati.
Tali delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale risultano composte come segue:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Dirigente Area Personale
Dirigente Area Risorse E.F.
Per la Parte Sindacale :
-
OO.SS. Territoriali IL COORDINATORE R.S.U. AUSL BR/1
CGIL F.P.
FIST CISL
I COMPONENTI LA D.T. RSU AUSL BR/1
UIL SANITA'
FIALS/CONFSAL
RSU Adass
- C.S.A.
Premessa
Con la firma dell'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 1998-2001
si chiude un lungo e costruttivo periodo di confronto negoziale fra la RSU le OO.SS e l'AZIENDA USL
BR/1 e si aprono prospettive che, nel riconfermarlo, rafforzano il processo d'aziendalizzazione.
Le questioni che hanno interessato il livello negoziale decentrato hanno dato risposte non
solo alle questioni retributive, ma anche agli obiettivi aziendali, ai modelli organizzativi, alla distribuzione
delle risorse umane in raccordo alla ricollocazione degli Operatori rispetto al nuovo impianto
classificatorio e, dunque, alla piena valorizzazione della professionalità degli stessi, attraverso il rilancio
della formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle compatibilità del bilancio aziendale.
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art.1
Validità e durata
1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi dell'art.45 del d.lgs. n. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.4 del CCNL, si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Area del Comparto, dipendente dell'Azienda
Sanitaria BR/1 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di stipula, fatta salva la facoltà di ciascuna
delle parti di richiederne la revisione in caso di modifiche e/o integrazioni legislative e contrattuali
concernenti gli istituti ivi disciplinati.
2. In merito alla costituzione del fondo ed alle modalità di erogazione delle somme per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività, vengono stipulati appositi accordi annuali prima
dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
3. Alla scadenza prevista dal precedente comma 1, il presente contratto decentrato integrativo si rinnova
automaticamente - di anno in anno - qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato integrativo.
ARTICOLO 2 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali(vedasi intesa raggiunta sulla
materia)
ARTICOLO 3
DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DELL'ORARIO DI LAVORO
1. Per la presente disciplina si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica 24/2/ 1995 n° 7 recante " Articolo 22 commi 1-2-3-4- e 5 della Legge 23/12/1994 n°
724, Decreto Legislativo n°29 /93 e successive modificazioni ed integrazioni - Criteri organizzativi, Orario
di servizio ed orario di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche " e dagli Artt. 4 e 26 del C.C.N.L. 7/4/1999.
2. L'articolo 22 comma 3 della Legge 724/94 ribadisce le competenze e gli obblighi sopradescritti che
dovranno essere adempiuti " avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza.
3. La Legge 142/90 all'art. 36 dispone che i Sindaci sono competenti a coordinare, negli ambiti locali " gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle Amministrazioni Pubbliche", al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti.
4. In via prioritaria, l'art. 22 della legge n° 724/94, al primo comma, precisa che, rispetto alla nuova
disciplina, sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei Servizi pubblici da erogarsi con
carattere di continuità e che richiedono orari continuativi per tutti i giorni della settimana.
5. Come ribadito dalla Circolare n° 7/95, l'assistenza sanitaria rientra in tale ipotesi, in quanto non è
consentita alcuna interruzione nel servizio prestato, che non può essere, pertanto, limitato a particolari
giorni della settimana e deve essere fornito anche nei giorni non lavorativi, sabato, domenica e festivi
compresi.
6. Per le altre attività e in particolare per le attività amministrative e tecniche, che non sono strettamente e
direttamente collegate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, si ritiene necessaria e prioritaria
l'armonizzazione degli orari (specie quelli di apertura al pubblico) tra le diverse strutture delle Pubbliche
Amministrazioni operanti sul territorio di competenza.
7. E' intendimento delle parti sperimentare, in via prioritaria per il solo personale impegnato in
attività che comportano orario continuativo nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della
settimana, così come contemplato nell'art. 27 del C.C.N.L. del 7/4/99, la riduzione dell'orario di
lavoro settimanale a 35 ore, senza ulteriore aggravio dei costi contrattuali. La riduzione
settimanale dell'orario di servizio a 35 ore nell'arco di un bimestre darà luogo a riposi
compensativi, anche in relazione allo sviluppo di modelli turno che terranno conto di tale
opportunità.
8. Nel caso del personale di Comparto, la procedura per la definizione della materia prevede che il
Direttore Generale contratta con le OO.SS. i criteri generali di riorganizzazione degli uffici e definisce
l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro. I
Dirigenti preposti agli Uffici periferici applicano gli accordi sottoscritti tra la Direzione Generale e le
OO.SS. e provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico.
9. In tale ottica le indicazioni che seguono si propongono di delineare un quadro generale per il rispetto
delle disposizioni legislative e del contratto aziendale, all'interno del quale ciascun Dirigente preposto
agli Uffici periferici (propone alla Direzione Generale che ne discuterà in apposito incontro con la
Delegazione Trattante) gli orari effettivi delle strutture di propria competenza.
ARTICOLO 4
ORARIO DI SERVIZIO
1. Si intende il periodo di tempo giornaliero e settimanale necessario per assicurare la funzionalità della
struttura: è articolato di norma su cinque o sui sei giorni (a seconda della specificità delle singole Unità
Operative e/o Servizi) dal lunedì al sabato, la fascia oraria antimeridiana è ricompresa tra le ore ....... e
le ore, la fascia oraria pomeridiana interessa le sole giornate di martedì e/o giovedì dalle ore ............ alle
ore............., secondo gli schemi di seguito riportati all'Allegato 5.
ARTICOLO 5
ORARIO DI LAVORO
1. E' il periodo di tempo giornaliero e settimanale durante il quale ciascun dipendente fornisce la
sua prestazione lavorativa, nella misura prevista dal C.C.N.L., all'interno dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro settimanale del personale amministrativi e tecnico è fissato in 36 ore e si articola di
norma su cinque o sui sei giorni, dal Lunedì al Sabato, con un rientro pomeridiano nelle giornate di
martedì e/o giovedì dalle ore .......... alle ore .........., con sospensione dal lavoro giornaliero non inferiore
ad un ora, secondo gli schemi di seguito riportati all'Allegato 5 per le diverse U.O...
3. E' possibile il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali, con orari
inferiori o superiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore annuale previa concertazione con le
rappresentanze di cui all'art. 9 del CCNL 99.
4. Nel casi di adozione di un sistema di orario flessibile, deve essere assicurata la presenza in servizio di
tutto il personale necessario in determinate fasce orarie, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza; è
consentita la flessibilità di 30 minuti in anticipo e in ritardo per ogni giorno/accesso.
5. Al personale turnista (ausiliario ed infermieristico) viene riconosciuta una flessibilità tecnica di cinque
minuti all'inizio e alla fine di ciascun turno che non da luogo a credito o debito orario.
ARTICOLO 6
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
1. E' inteso come periodo di tempo giornaliero durante il quale l'utenza ha accesso ai servizi dell'Azienda.
2. I Dirigenti Medici ed Amministrativi dei Presidi Ospedalieri; dei Distretti ed Aree, dovranno proporre al
Direttore Generale l'individuazione degli Uffici che hanno rapporti con il pubblico, nonché l'orario di
apertura all'interno dell'orario di servizio, in ciascun giorno dal lunedì al sabato, sia nelle ore
antimeridiane che in quelle pomeridiane, con orario minimo di ……ore settimanali, tenuto conto
dell'attività di sportello. L'argomento sarà oggetto di concertazione con la Delegazione Trattante.
ARTICOLO 7
REGISTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
1. Ciascun dipendente dovrà curare personalmente, e sotto la propria responsabilità, la registrazione in
entrata e in uscita del proprio orario di lavoro, attraverso il badge magnetico assegnato.
2. L'eventuale mancata registrazione, per dimenticanza o altro, dovrà essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio competente, con indicazione della relativa motivazione confermata dal
Responsabile dell'Ufficio o Servizio.
3. Si ribadisce la necessità dell'accertamento dell'orario di lavoro mediante strumenti obiettivi ed
automatizzati.
4. In casi particolari modalità sostitutive e controlli ulteriori saranno definiti dalla delegazione trattante
in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
ARTICOLO 8
PERMESSI BREVI E RITARDI
1. I dipendenti che necessitano di permessi brevi per esigenze personali, sono tenuti a registrare
tramite il badge l'orario di uscita prima di assentarsi dal lavoro, previa richiesta della necessaria
autorizzazione al Responsabile del Reparto /Settore / Ufficio.
2. Tali permessi non possono superare le quattro ore giornaliere e non possono superare le 36 ore nel
corso dell'anno solare.
3. Il recupero dei permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati saranno effettuati di
concerto con il Responsabile dell'Unità Operativa, il quale:
- terrà conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del servizio;
- ne individuerà le modalità;
4. E' inteso che i recuperi di che trattasi dovranno avvenire, di norma, entro il mese successivo.
5. In caso di mancato recupero, e per i ritardi non giustificati, l'ufficio preposto provvederà alla
proporzionale decurtazione della retribuzione.
ARTICOLO 9
INDISPOSIZIONE
1. Nel caso in cui il dipendente, dopo l'inizio dell'orario di lavoro, sia costretto ad assentarsi per
indisposizione, si applicano le norme suddette per quanto compatibili.
2. Le ore mancanti al debito orario giornaliero devono essere recuperate se non giustificate da
certificazione medica; in quest'ultima ipotesi il certificato copre l'intera giornata e il dipendente
non matura alcun credito orario.
titolo II
RELAZIONI SINDACALI
capo i
articolo 10
Regolamentazione dei Diritti Sindacali
1. Ufficio per le Relazioni Sindacali: L'Azienda istituisce, con atto formale, l'Ufficio delle Relazioni
Sindacali affidandone la responsabilità al Sig………………
- All'ufficio afferiscono tutti gli atti oggetto di materie sindacali.
- La RSU e le OO.SS. potranno richiedere ogni atto attinente le materie sindacali, l'ufficio è tenuto
fornire tutta la documentazione richiesta entro e non oltre cinque giorni dalla data di richiesta.
2. Disponibilità di sede sindacale, L'Azienda mette a disposizione delle Rappresentanze del
personale idonei spazi, all'interno degli uffici della Direzione Generale, per lo svolgimento delle attività
sindacali. Tali spazi saranno forniti di idonei arredi e attrezzature (tavoli, sedie, armadi, strumenti
informatici, ecc.). In ogni Presidio Ospedaliero e Distretto, saranno, inoltre, garantiti, alle rappresentanze
dei lavoratori, idonei spazi, arredi e strutture per lo svolgimento delle attività sindacali
3. Il tavolo negoziale di confronto è quello definito a livello di Direzione Generale; a tale livello si
svolgono le varie fasi di confronto (contrattazione, concertazione, consultazione). Nelle articolazioni
periferiche dell'Azienda (presidi distretti ecc.) i rappresentanti dei lavoratori (RSU e OO.SS.) controllano
la corretta applicazione degli istituti ivi demandati dagli accordi sottoscritti al tavolo negoziale; inoltre, per
le materie loro demandate, dal tavolo negoziale, attivano la contrattazione o la concertazione.
4. Spazi per l'informazione e comunicazione sindacale; l'Azienda garantisce che, in ogni posto di
lavoro, sono già a disposizione delle rappresentanze del personale idonee bacheche per l'informazione e
comunicazione sindacale, tuttavia si dichiara disponibile a verificare eventuali carenze e a colmarle.
5. Partecipazione alle trattative incontri con l'Amministrazione e gestione dei permessi sindacali
; le parti concordano che la partecipazione sia dei componenti la delegazione trattante che quella dei
componenti di organismi paritetici, ed eventuali altri organismi istituiti di concerto con l'Amministrazione,
durante le sedute di lavoro saranno considerati in orario di servizio. Per la gestione dei permessi sindacali
le parti concordano di attenersi scrupolosamente alla deliberazione n°……… del ……….. con la quale la
Direzione Generale determina il monte ore annuale spettante a ciascuna organizzazione sindacale, oltre
al monte ore spettante alla RSU.
6. Patronati Sindacali; il dipendente in attività o in quiescenza, può farsi assistere e rappresentare dal
Sindacato o dal Patronato sindacale, per l'espletamento di prestazioni previdenziali e assistenziali; i
Patronati hanno diritto a svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ARTICOLO 11
TITOLARITA' DEI PERMESSI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 10 comma 1
dell'accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall'accordo
stesso ai seguenti soggetti:
• componenti delle RSU;
- ai dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative:
a) dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo
l'elezione delle RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
b) delle O.S. firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;
c) componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative non collocati in distacco;
ARTICOLO 12
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Un moderno Sistema di Relazioni Sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli assegnati alle parti
(Direzione Generale e Rappresentanze Sindacali), è strumento fondamentale e irrinunciabile per
definire "obiettivi condivisi" e per attivare ogni utile strumento per conseguirli.
2. A tale proposito le parti, convengono che il fine strategico dell'Azienda USL BR/1 è quello di
incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati in uno con il
miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale dei dipendenti.
3. E' intendimento della Direzione Generale di attivare il massimo del coinvolgimento delle parti
sociali, per questo tutti gli istituti contrattuali, anche quelli non strettamente previsti dagli accordi,
saranno oggetto di confronto. Nello specifico le parti, concordano di puntualizzare i seguenti
istituti :
- l'Azienda garantisce la convocazione delle delegazioni di norma con un preavviso di 7 giorni,
formulando espressamente il relativo ordine del giorno;
- di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti discussi e
delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa
e sarà contestualmente sottoscritto dai componenti delle delegazioni trattanti;
- qualora gli argomenti in discussione non siano stati completamente trattati o vengano rinviati,
alla fine dell'incontro, sarà fissata la data della riunione successiva;
- gli accordi sottoscritti verranno recepiti con atto formale dell'organo competente e nella riunione
successiva saranno formalizzati;
- nei provvedimenti adottati dall'Azienda devono essere indicati i pareri della delegazione trattante
di parte sindacale come risultanti dai verbali dell'incontro.
CAPO III
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ARTICOLO 13
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IN SEDE DECENTRATA
1. Riguarda alcune materie che obbligano le parti alla definizione di un accordo, esse sono:
1.1 sistemi di incentivazione del personale:
1.2. criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di seguito riportate, ai fini della loro
assegnazione ai fondi di cui agli artt. ……. e ……..:
a) attuazione dell'art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni
(sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni, contributi per servizi pubblici non essenziali e
misure di incentivazione);
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai
sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e
modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel
corso dell'anno; (il Regolamento , allegato 1 per il passaggio da tempo pieno a part-time è parte
integrante e sostanziale del presente contratto).
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del
personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del
comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi (Risorse Regionali);
f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di
organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all'art…… ;
1.3. - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di
bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in
conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione
previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
1.4. CCNL;
1.5. 1.6. 1.7. -
le modalità e le verifiche per attuare la riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 27 del
le pari opportunità, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125;
criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;
le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
a - i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all'interno di
ciascuna categoria;
b - il completamento ed integrazione di criteri per la progressione economica orizzontale.
2. Gli istituti che seguono pur essendo materia di Contrattazione , non obbligano le parti
all'accordo essi sono:
2.1) i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
2.2) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
2.3) le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di
disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e
dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
2.4) i criteri per le politiche dell'orario di lavoro;
2.5) l'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a part-time..
ARTICOLO 14
CONCERTAZIONE
1. La Concertazione: rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali, è coerente con
l'orizzonte culturale- operativo delle relazioni sindacali "partecipate" nel senso che i soggetti
contrattuali condividono la visione e la missione dell'Azienda, riguarda questioni di carattere generale.
2. La concertazione, si attiva entro le quarantotto ore successive alla informazione ricevuta,
sulle seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle strutture operative;
- definizione dei criteri per determinare e distribuire i carichi di lavoro;
- andamento dei processi occupazionali;
- eventuali processi di dimissione, di esternalizzazione e modifica delle forme gestionali dei servizi:
- attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di:
a - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie ;
b - valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni,
c - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica,
d - sistemi di valutazione permanente;
ARTICOLO 15
INFORMAZIONE
1. L'Informazione è fondamentale in un corretto rapporto negoziale/ concertativo e pertanto per
le materie oggetto di contrattazione integrativa, concertazione e consultazione, essa deve essere
scritta e preventiva.
2. Essendo l'informazione strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l'Azienda
si impegna a trasmettere alle OO.SS. ed alla RSU tutta la documentazione inerente materie oggetto di
contrattazione, di concertazione e consultazione , almeno sette giorni prima dell'inizio del confronto
negoziale.
3. L'Azienda si impegna, altresì a trasmettere alle suddette Rappresentanze dei Lavoratori tutte le
informazioni di carattere generale relative alla stessa Azienda, a partire dall'elenco delle deliberazioni
adottate.
4. Le OO.SS. e la RSU, acquisita l'informazione, possono per approfondire gli argomenti oggetto di
interesse contrattuale, richiedere tempi certi di confronto
ARTICOLO 16
CONSULTAZIONE
1.
La Consultazione è obbligatoria per le seguenti materie:
a - organizzazione e disciplina degli uffici e definizione delle dotazioni organiche;
b - modalità per la designazione dei rappresentanti del collegio arbitrale;
c - casi previsti dal D.lgs. n. 626/94; ai RLS va data ampia garanzia di accessibilità agli ambienti di
lavoro e alla documentazione di merito favorendo il . massimo coinvolgimento tra il Responsabile
Aziendale e gli RLS stessi soprattutto in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi e relative modalità di prevenzione.
2. Vanno, inoltre, previsti incontri bimestrali tra i soggetti di cui sopra, al fine di tenere un costante
monitoraggio sulla situazione.
3. Le parti per valorizzare il rapporto partecipativo, e allo scopo di una costante verifica
dell'applicazione contrattuale e dell'accordo integrativo decentrato, nonché a supporto tecnico della
trattativa, provvederanno alla costituzione delle seguenti Commissioni bilaterali paritetiche:
•
•
•
•
•
•
•
Commissione sull'attività di formazione;
Commissione pari opportunità;
Commissione verifica e controllo istituto della produttività - Servizio Interno;
Commissione verifica e controllo sull'attuazione della nuova classificazione del personale;
Commissione per la mobilità, che si occuperà anche di tutti i casi previsti all'art. 36 del
presente contratto;
Commissione per la verifica della qualità e quantità del mercato del lavoro, per le nuove
forme di flessibilità, per le convenzioni ed appalti a terzi;
Commissione per il monitoraggio del fenomeno del Mobbing.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ARTICOLO 17
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza nei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese di negoziato relativo alla contrattazione
integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali e compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere l'accordo sulle materie in trattazione.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione .
ARTICOLO 18
Interpretazione autentica
1. L'interpretazione autentica definisce per via negoziale i conflitti interpretativi del contratto,
riconoscendo alle parti pari dignità contrattuale.
2. Quando insorgono controversie aventi carattere di generalità, sulla interpretazione del contratto
collettivo decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
3. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.Lvo. 29/93 e successive
modificazioni, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
stesso.
ARTICOLO 19
SANZIONI
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 10, comma 1-2-3- del C.C.N.L. e nel rispetto dell'art. 4 delle
stesso contratto, nel caso in cui una delle parti ravvisi una inadempienza nei confronti dell'altra, può
proporre il ricorso al Collegio Arbitrale.
2. Il collegio, qualora accerti l'inadempienza della parte, oltre a ripristinare il rispetto del protocollo ,
commina una sanzione nei confronti della parte inadempiente individuandola fra le seguenti:
a) …………………….
b) .……………………
c) .……………………
d)
…………………….
ARTICOLO 20
COLLEGGIO ARBITRALE
1. Il Collegio Arbitrale, da istituire presso l'AUSL BR/1, è abilitato a dirimere, eventuali, controversie
interpretative, in attesa di apposita disciplina pattizia di cui all'art. 43 del C.C.N.L.
2. Il Collegio nelle sedute di conciliazione si avvarrà delle norme compatibili, previste dal Codice di
Procedura Civile, nel processo , di cui agli artt. 409 e seguenti , come modificati dal D.L.vo 29/93.
3. Il Collegio deciderà secondo equità.
4. Il Collegio Arbitrale di cui al precedente comma 1 è istituito, in via provvisoria, in attesa della
regolamentazione di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 7/4/99.
CAPO V
COMMISSIONI
ARTICOLO 21
PARI OPPORTUNITA'
1. II Comitato per le pari opportunità è istituito presso l'Azienda USL BR /1 e svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi ;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. II Comitato, sarà presieduto dal ………….. in rappresentanza dell'Azienda, sarà costituito da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 1998/2001 e
da un pari numero di rappresentanti dell'Azienda . Il presidente del Comitato designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari
opportunità, si conviene di prevedere idonee misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
•
•
•
formazione professionale;
flessibilità negli orari di lavoro ;
mobilità;
4. L'Azienda favorisce l'operatività dei Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo
funzionamento. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla
presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. II Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo
mandato.
ARTICOLO 22
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. La formazione e l'aggiornamento del personale deve rispondere all'obiettivo del miglioramento della
funzionalità dei Servizi dell'Azienda BR/1.
2. Essa è importante strumento di valutazione nel processo dinamico della classificazione del personale.
3. Per raggiungere questo obiettivo, le parti, in armonia con quanto previsto dal Protocollo sul lavoro
pubblico del 12/3/1997, impegnano la commissione per l'aggiornamento professionale ad elaborare un
piano di formazione pluriennale che tenga conto degli obiettivi e degli indirizzi generali dell'Azienda, la
quale si impegna altresì, ad assicurare le relative risorse finanziarie, nelle quantità previste dalle norme
vigenti in materia.
4. La Commissione, prevista all'art. 16 punto 2 del presente CCAL, nel predisporre il programma di
formazione terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
5. A sostegno della strategia aziendale, dei processi innovativi e del raggiungimento degli obiettivi, le parti
convengono di attivare per l'anno 2000 le seguenti iniziative di formazione, riqualificazione ed
aggiornamento professionale:
a)………………………….
b)………………………….
c)………………………….
6. Le parti prendono atto che la normativa relativa alla materia Sanitaria è in continua innovazione ed
evolve su diversi aspetti:
-
istituzionale
organizzativo
delle responsabilità
del sistema informativo
del finanziamento e delle contabilità.
della valutazione del personale
7. L'esperienza dimostra che le norme da sole non sono sufficienti per produrre cambiamenti in quanto la
loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni (strutturali, operative, culturali) capaci di rendere il
cambiamento operante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo degli operatori, cioè di quanti, a diversi
livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni e nei servizi.
8. E', infatti, a partire dagli operatori, dal loro apporto collaborativo e partecipativo e dal continuo
cambiamento ed adeguamento delle loro professionalità che le innovazioni introdotte potranno avere
maggiore possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nella erogazione dei servizio
socio-assistenziali.
9. Pertanto, nell'ambito del processo di riforma delle Aziende Sanitarie , la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli
obiettivi programmati.
10. Le iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale per gli operatori
quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in
relazione all'evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità.
11. In tale contesto, quindi alla risorsa formativa non può che porsi il seguente obiettivo generale:
pervenire alla crescita, maturazione e valorizzazione professionale di tutto il personale; soddisfare, in
modo ampio, globale e personalizzato, la domanda sempre più complessa di benessere psico-fisico,
sociale ed ambientale proveniente dal cittadino-utente e dalla collettività, promuovendo e tutelando la
salute individuale e collettiva dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.
12. L'obiettivo generale, tuttavia, si potrà perseguire solo tramite l'individuazione di tappe intermedie che l
'Azienda intende raggiungere impegnando per l'anno 2000 risorse finanziarie pari a
£ …………,
corrispondenti al 1% del monte salari dell'anno 1998, finalizzate alla formazione, al fine di far conseguire
agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione.
13. Le aree interessate prioritariamente riguardano:
- i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;
- le discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del
personale nelle linee di indirizzo del Piano Sanitario Nazionale e della programmazione regionale e locale
dei servizi.
- la conoscenza sui concetti e sui nuovi strumenti di programmazione e controllo economico finanziario
introdotti dalla legislazione nazionale (contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, responsabilità
economica. Budget) al fine di consentire un più diretto coinvolgimento del personale nel perseguimento di
obiettivi di efficienza e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse.
- la conoscenza delle metodologie di valutazione della produttività del personale.
14. Le parti concordano, altresì, di effettuare la formazione e l'aggiornamento all'interno dell'Azienda
ricorrendo, anche, a strutture specializzate (università, centri di formazione) al fine di contenere i costi,
coinvolgendo, allo stesso tempo, più operatori possibili.
15. Le materie riguarderanno:
a) miglioramento dei livelli professionali;
b) aggiornamento rispetto alle innovazioni e nuove tecnologie;
c) nuove metodiche di specializzazione;
d) rapporti con l'utenza;
e) sistemi di gestione;
f) sistemi di valutazione permanente del personale.
16. Le attività formative vengono svolte durante l'orario di lavoro e facendo salvo il principio delle pari
opportunità.
17. I dipendenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione e saranno selezionati, sulla
base delle priorità aziendali, dalla specifica commissione paritetica di cui al punto 3 del presente
articolo.
18. Tenuto conto dei processi di riforma in atto nella Pubblica Amministrazione e della necessità di
adeguare i livelli di competenza e professionalità alle connesse esigenze, in ragione delle priorità innanzi
indicate, le risorse relative ai piani di formazione per gli anni 2000 e 2001 saranno badgettizzate per
Settore secondo gli schemi di seguito riportati.
PIANO DI RIPARTO RISORSE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2000
Dipartimento, Area, U.O.
Dipendenti in servizio
Risorse assegnate in lire
Totale
PIANO DI RIPARTO RISORSE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2001
Dipartimento,Area,U.O. Dipendenti in servizio
Risorse assegnate in lire
Totale
PARTE II
TITOLO I
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
ARTICOLO 23
SESSIONE DI BILANCIO
1. Ai sensi dell'art.4, c.2 punto III le parti, dopo un approfondito confronto in ordine alle risorse disponibili
e la relativa utilizzazione ed allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l'anno 1999, con
particolare riguardo alle voci riguardanti il personale ed i beni e servizi, tenuto conto, altresì, di quanto
previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del programma aziendale, delle linee
strategiche dello stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione conseguenti, convengono di
quantificare le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali per l'anno 1999 secondo quanto
previsto agli artt.25 e 26 del presente CCAL.
ARTICOLO 24
COSTITUZIONE DEI FONDI
1. Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario - disagio pericolo e
danno - ex art.38. Commi 1 e 2 del CCNL 1998 - 2001
- è costituito dai fondi ex CC.CC.NN.LL. 1995/1996 art. 43 comma 2 punti 1) e 2), consolidati al
31/12/1997. Dal 1/1/1999 i due fondi si unificano.
- per l'anno…….il fondo ammonta a
L…………
così ripartito:
- per lavoro straordinario
- per indennità di disagio pericolo e danno
L………..
L…………
1.2. A decorrere dal 31.12.1999 le indennità di turno (tre turni) passano da L.8500 a L. 8.700, quelle
su due turni da L.3.500 a L.4.000. ed il fondo è incrementato dello 0,06% del monte salari al 1997. in caso di aumento di personale nella D.O. il fondo va integrato delle risorse necessarie, a carico
dell'amministrazione, per la corresponsione del trattamento accessorio al personale neo assunto.
2. Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della
prestazione individuale art.38 comma 3 e segg. CCNL 1998 - 2001
2.1. Il fondo art.38 comma 3 è costituito da:
- ammontare consolidato al 31.12.97 delle risorse per la produttività collettiva
- ammontare consolidato al 31.12.97 delle risorse per la qualità della prestazione
individuale
L……..
L……..
- risorse art.43 L. 449/97
- economie art.1 - comma 59 - L. 662/96
- altre risorse da disposizioni di legge
- 1% monte salari 1997 (finanziamento aziendale)
- 1% monte salari 1997 (finanziamento regionale)
- 0,2% monte salari per occupazione, non spesi, (finanziamento regionale)
- residuo fondo "lavoro straordinario disagio pericolo o danno" (anni precedenti)
- quota fondo "lavoro straordinario " anno 1999
L……..
L……..
L……..
L……..
L……..
L……..
L……..
L……..
- residuo fondo "progressione economica orizzontale, posizioni organizzative ed
indennità professionali comuni e specifiche"
- Totale
L……..
3. Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - ex art.39.CCNL
1999-2001
3.1. Il fondo si costituisce con:
- Quota del fondo già attribuito e confluito nella indennità di qualificazione professionale comune;
- Quota individuale restante del suddetto fondo del personale cessato;
- Fondo dell'ex art.45;
- Dall'1.07.1999, una quota del 15 % del fondo per la produttività Collettiva;
- Dall'1/7/99 , una quota del …… % del fondo lavoro straordinario anno 1999;
- Dall'1.1.1999, da minori oneri per riduzione stabile di organico;
- Dal 31.12.1999, dalla quota dello 0,81 % del monte salari annuo al 31.12 .1997;
- Dalla riduzione stabile del fondo per il trattamento accessorio;.
- Dall'indennità professionale specifica
- Dal 1.1.2000 dall'importo dell'indennità di maggiorazione infermieristica che sarebbero state maturate
dal personale interessato
- Dal 1.1.2000 dall'importo economico derivante dalla differenza retributiva tra l'ex 8 livello e l'ex 8 bis
che sarebbe stato maturato dal personale interessato
- Dalle risorse necessarie in caso di aumento di personale nella D.O.
4. Il fondo per il periodo 01.01.1999-30.06.1999 ammonta a
ed è cosi ripartito:
L……..……….
- quota per l'indennità di qualificazione professionale comune
- quota per l'indennità di qualificazione professionale specifica
- quota per la progressione orizzontale
quota per le posizioni organizzative
L…….………..
L……..……….
L………..…….
L……...………
4.1. Dall'01.07.1999 il fondo è integrato con il 15 % del fondo per la produttività collettiva e, pertanto,
ammonta a:
L…..…………
4.1.1. Così ripartito:
-
quota per l'indennità di qualificazione professionale comune
quota per l'indennità di qualificazione professionale specifica
quota per le fasce retributive
quota per le posizioni organizzative
L….…………..
L……..……….
L.….….………
L…..……........
5. A decorrere dal 31/12/1999, il fondo è ulteriormente incrementato con una quota pari allo 0,81 %
del monte salari al 31/12/1997 che è pari a
L……………..
e che sarà cosi ripartita:
L…..………….
- quota per le fasce retributive
L……...………
- quota per le posizioni organizzative
nell'incremento del fondo, a decorrere dal 1.1.2000, va tenuto conto dell'ex indennità infermieristica e
della differenza economica tra ex 8 ed ex 8 bis.
6. In sede aziendale, nella sessione di bilancio, è possibile spostare quote residue dal "fondo per il lavoro
straordinario- disagio pericolo e danno" al "fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle
posizioni organizzative" in presenza di una quota stabilizzata, oppure al "fondo per la produttività
collettiva" , previa intesa tra le parti contraenti il presente accordo.
ART. 25
Indennità
1. Le indennità per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danna (reperibilità,
rischio, maneggio valori, indennità di turno notturno, festivo e festivo-notturno, ect.) restano
disciplinate dagli artt.43 e 44 del CCNL 01.09.1995 e dal CCNL 27.06.1996, fatto salvo quanto
previsto dall'art.41, c.7.
2.
a)
b)
c)
d)
Le figure professionali interessate all'erogazione dell'indennità di turno, sono:
3. I Dirigenti dei Dipartimenti, Aree e Strutture interessati individuano il personale cui spetta l'indennità di
turno.
4. L'indennità di turno è corrisposta al personale operante nell'ambito di strutture che erogano servizi
per almeno 12 ore.
5.
a)
b)
c)
d)
Le figure professionali interessate alla pronta reperibilità sono:
6. I Dirigenti dei Dipartimenti, Aree e Strutture interessate individuano il personale cui spetta l'indennità
di " pronta reperibilità ".
7. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese. In caso
di chiamata deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
8. Il servizio di pronta reperibilità è organizzato in turni giornalieri della durata minima di quattro ore
ciascuno. L'orario di lavoro decorre dal momento della chiamata e si protrae fino alla fine del servizio.
9. Le figure professionali che hanno diritto alla indennità di rischio sono :
a)
b)
c)
d)
10. I Dirigenti dei Dipartimenti, Aree e Strutture individuano le unità di personale aventi titolo all'indennità,
nel rispetto del presente contratto integrativo.
11. L'indennità di rischio è corrisposta al personale adibito a prestazioni di lavoro che comportano
esposizione diretta e continua a rischi, in misura pari a £ …………… mensili per dodici mensilità ed in
relazione ai periodi di effettiva esposizione al rischio, escludendo dal calcolo le assenze per ferie,
malattie ed astensione obbligatoria per maternità. I periodi superiori a giorni quindici vengono
considerati mesi interi.
12. L'indennità per maneggio valori compete agli economi cassieri formalmente nominati. In caso di
assenza, a qualsiasi titolo, della durata superiore a giorni 15, la suddetta indennità per il periodo
interessato spetta al vice economo cassiere incaricato.
13.
a)
b)
c)
La misura giornaliera dell'indennità è pari:
£ 400 per maneggio valori di importo mensile rapportato ad anno non inferiore a £. 500 milioni;
£ 300 per maneggio valori di importo mensile rapportato ad anno non inferiore a £ 250 milioni;
£ 150 per maneggio valori di importo mensile rapportato ad anno non inferiore a £ 100 milioni.
14. L'indennità di maneggio valori è limitata all'effettiva durata delle prestazioni per le quali è corrisposta
e quindi non compete per i periodi di assenza dal servizio.
15. Tutte le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte mensilmente.
ARTICOLO 26
Criteri per l'attribuzione del lavoro straordinario
1. Premesso che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni effettuate
oltre il normale orario di lavoro, riconoscendo priorità a quelle svolte in regime di pronta disponibilità, le
parti convengono quanto segue:
- il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle Unità
Operative;
- le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l'impiego del fondo (così come di
seguito indicate) saranno oggetto di monitoraggio periodico, al fine di potere adottare eventuali
provvedimenti per il suo governo;
- entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la parti si incontreranno per verificare le
modalità di impiego e definire eventuali correttivi.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 del CCNL, sulla base del personale in servizio alla data del ……….. il
fondo per il lavoro straordinario del personale di comparto, determinato con deliberazione n° …….
Del…… ammonta a £ …………
3. La residua somma di £………….. è pertanto destinata ad incrementare le disponibilità economiche da
finalizzare all'attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Dette risorse sono finalizzate
a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro.
4. L'autorizzazione all'effettuazione del lavoro straordinario è di esclusiva competenza del Dirigente di
Dipartimento, Area e/o Struttura,, in presenza di esigenze specifiche , non potendo tale istituto
contrattuale essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro.
L'autorizzazione é preventiva , in forma scritta e contiene l'indicazione delle finalità richieste nello
svolgimento del servizio.
5. Prima di procedere all'autorizzazione del lavoro straordinario, i Dirigenti provvedono a distribuire
l'orario ordinario utilizzando, compatibilmente con le esigenze di servizio, tutti i criteri di flessibilità
espressamente previsti dal vigente CCNL.
6. Il monte ore individuale annuo non può superare le …….. ore. Deroga a tale
disposizione il
personale sotto indicato, per attività - debitamente motivate e documentate - di diretta assistenza agli
organi istituzionali e/o alle stesse strettamente connesse:
a)
b)
c)
7. Il limite massimo individuale per detto personale é fissato in 180 ore annue.
8. Entro il 15 maggio, il 15 settembre ed il 15 gennaio, l'AZIENDA ed i soggetti sindacali si
incontrano per una complessiva verifica circa il lavoro straordinario effettuato, allo scopo anche
di individuare opportuni interventi mirati a consentire una progressiva e stabile riduzione dello
stesso.
9. A tal fine, i Dirigenti interessati sono tenuti a trasmettere la relativa certificazione all'ufficio Personale
- alla scadenza di ogni quadrimestre - rispettivamente il 10 maggio, il 10 settembre ed il 10 gennaio.
10. Per l'anno 2000, la disponibilità del fondo del lavoro straordinario è di £……………. Il predetto fondo
da attribuire alle diverse strutture ospedaliere, ai dipartimenti, ai distretti, ed Aree per le finalità
sopraddette è badgettizzato come da tabella che segue, con un accantonamento prestabilito del……. %
destinato al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale:
Dipartimento, Area, U.O. e Struttura
Unità in servizio Valore medio ore
Costo in lire
Totale
ARTICOLO 27
Mansioni superiori
1. Nell'ambito del nuovo sistema classificatorio si considerano mansioni immediatamente superiori:
a) all'interno delle categorie B e D , le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel
corrispondente profilo di livello Super;
b) all'interno delle Categorie A e C , le mansioni svolte dal dipendente in posizione iniziale della
categoria immediatamente superiore;
c) le mansioni svolte dal dipendente collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della
categoria C;
PARTE III
CLASSIFICAZIONE
CAPO I
ARTICOLO 28
OBIETTIVI
1. Con le norme sulla classificazione del personale, le parti , nel rispetto delle norme contrattuali,
intendono perseguire l'obiettivo del miglioramento della funzionalità dei servizi dell'Azienda BR/1
favorendo il recupero motivazionale del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e
della qualità delle prestazioni individuali.
CAPO II
STRUMENTI
ARTICOLO 29
Progressione interna nel sistema classificatorio
1. Ogni dipendente, dopo il primo inquadramento nel nuovo C.C.N.L., può fruire dei benefici previsti dal
nuovo sistema di progressione.
2. La progressione interna nel sistema classificatorio, viene effettuata nei limiti dei posti previsti dalla
dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili , mediante:
a. passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore;
b. passaggio all'interno delle categorie B e D ;
c. passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello,
3. La progressione economica orizzontale avviene in relazione ai processi di riorganizzazione e/o di
riqualificazione dei servizi che s'intendono avviare e/o completare e tenuto conto delle risorse allo scopo
disponibili.
4. La programmazione dei passaggi nell'ambito delle categorie, tenuto conto di quanto stabilito nel
precedente comma 2, avviene annualmente previa apposita contrattazione.
5. La progressione economica orizzontale si attua attraverso un sistema permanente di valutazione
annuale che tiene conto dei requisiti generali, dei parametri e degli indicatori di cui agli Allegati A, A1, 2,
secondo le procedure e la metodologia prevista agli Allegati 1 e 3.
6. La sommatoria dei valori numerici attribuiti ai singoli fattori valutativi, sulla base delle previsioni
contenute nell'Allegato A1, esplicitate all'Allegato 2, del presente CCAL, determina il punteggio utile per la
collocazione di ciascun dipendente nell'ambito delle apposite graduatorie per categoria da pubblicare
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
7. Avverso le graduatorie ogni dipendente può promuovere formale e motivato ricorso all'apposita
Commissione bilaterale, la quale sentito l'interessato ed il Responsabile della valutazione decide entro 30
giorni dall'istanza di ricorso.
8. Nella selezione per i passaggi all'interno delle singole categorie, la valutazione dell'impegno, delle
prestazioni rese e della qualità della prestazione individuale tiene conto particolarmente
dell'arricchimento professionale derivante da percorsi formativi collegati alle attività lavorative ed ai
processi di riorganizzazione.
9. L'applicazione del nuovo sistema di progressione economica orizzontale, si conviene possa trovare
applicazione dal 1° gennaio 2000.
10. In tal modo per i passaggi di cui alle lettere b) e c) saranno disponibili adeguate risorse economiche
per garantire un maggior numero di passaggi.
11. Allo scopo, si convenie di stornare dal Fondo per la produttività al Fondo per la progressione
economica, dal 1° luglio 1999 una percentuale economica nella misura del 15%.
12. Nell'istituto in parola (progressione economica orizzontale) ci dovrà essere un sostanziale equilibrio
delle opportunità di passaggio di fascia tra i diversi profili professionali.
13. Si indica che il Fondo a disposizione per i vari profili professionali va per l'anno 2000 ripartito in
percentuale nella diverse fasce, come segue:
a) …% per i passaggi dalla posizione di primo inquadramento alla fascia 1;
b) …% per i passaggi dalla fascia 1 alla fascia 2;
c) …% per i passaggi dalla fascia 2 alla fascia 3;
d) …% per i passaggi dalla fascia 3 alla fascia 4.
14. Le eventuali risorse, destinate a finanziare il predetto Fondo per l'anno 2000, che non dovessero
essere utilizzate, andranno temporaneamente a finanziare l'istituto della produttività collettiva
relativamente all'anno 2000.
15. I Fondi attribuiti per i passaggi previsti al precedente comma 13 lettere a), b), c) e d) vengono, altresì,
percentualizzati, in relazione alla densità di popolazione dipendente presente per ciascuno dei profili
ricompresi nelle diverse Categorie di riferimento, per singolo Distretto Territoriale, secondo il seguente
schema:
Tabella 1
16. Le parti, così come previsto dall'art. 16 del presente contratto, stabiliscono di istituire una specifica
commissione paritetica per la corretta attuazione della progressione economica orizzontale.
17. Detta commissione, presieduta dal Direttore Generale o da suo Delegato, avrà il compito di
predisporre le graduatorie per le singole categorie sulla base delle risultanze dei punteggi previsti nel
sistema di valutazione permanentemente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti di cui agli
Allegati A, A1 e 2.
18. La valutazione individuale dei singoli dipendenti, per garantire trasparenza ed imparzialità, è
effettuata dai Dirigenti Responsabili mediante "griglie di valutazione" pre-impostate (Allegato 2),
diversificate per profilo professionale.
19. Le parti, pertanto, allo scopo di esemplificare le griglie per la valutazione del personale dei diversi
ruoli, le relative schede riassuntive di valutazione della prestazione, le procedure e la metodologia da
seguire nel percorso valutativo rimandano agli Allegati 1, 2 e 3 del presente CCAL.
20. Le predette griglie di valutazione individuale, di cui all'Allegato 2, elaborate per ciascun operatore dal
relativo Dirigente Responsabile, saranno accompagnate da una sintetica relazione descrittiva riassunta
nella scheda di valutazione della prestazione (Allegato 1), che dovrà essere portata a conoscenza del
dipendente interessato, che la firmerà in calce per presa visione e consegna, secondo le procedure e la
metodologia indicata all'ALLEGATO 3.
ARTICOLO 30
Progressione economica verticale
1. Il sistema di progressione verticale è teso a valorizzare le risorse umane ed a riconoscere le
capacità professionali interne all'Azienda, attraverso procedure selettive da avviarsi nell'ambito
dei posti vacanti della dotazione organica non destinati all'accesso dall'esterno.
2. Le selezioni interne riguardano i passaggi tra diverse categorie per i profili in cui è consentito anche
l'accesso dall'esterno, o per profili la cui professionalità è acquisibile solo all'interno.
3. Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore
sono disciplinate con apposito Regolamento, previa concertazione con i soggetti sindacali.
4. I posti da coprire mediante procedure selettive interne sono individuate nell'ambito del piano
occupazionale, oppure dei piani di riorganizzazione dei servizi (se elaborati in tempi diversi) - previa
concertazione con i soggetti sindacali -, mentre in sede di presentazione del bilancio di previsione
vengono concordati i posti da coprire nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. A riguardo per il
periodo 01/01/2000 - 31/12/2001 si fa riferimento all'Accordo stipulato il 28.7.99.
5. In ogni caso il costo per i nuovi passaggi verticali dovrà essere finanziato direttamente dall'Azienda e
non da risorse contrattuali; in via prioritaria dovranno essere considerate, con precedenza sugli esterni, le
richieste del personale interno avente, ovviamente, i requisiti previsti dalle specifiche declaratorie.
6. L'Azienda USL BR /1 si impegna a bandire eventuali concorsi pubblici, solo dopo aver esperito
tutte le procedure relative alla progressione interna per i passaggi da una categoria all'altra
immediatamente superiore.
7. Le graduatorie delle suddette selezioni interne saranno valide 18 mesi dalla data di compilazione, e
saranno utilizzate a scorrimento man mano che si renderanno vacanti posti dello stesso profilo cui si
riferisce la graduatoria, a seguito di pensionamento o di dimissioni del personale nell'ambito dei
contingenti definiti per ciascuna posizione in sede di Accordo sul piano occupazionale 1999-2001
(deliberazione n. _____ del____________).
ARTICOLO 31
Posizioni organizzative
1. Il C.C.N.L. all'art. 20 prevede che le aziende sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione, anche in relazione alle esigenze di servizio, possano istituire posizioni organizzative che
richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Per l'istituzione delle posizioni organizzative e la loro graduazione occorre correlarsi alle finalità ed agli
obiettivi strategici dell'Azienda, attivando processi di delega delle responsabilità gestionali e professionali.
A questo proposito si riporta di seguito la Tabella 2:
Tabella 2
Funzioni di direzione: di servizi - di dipartimenti unità organizzative
di particolare complessità
con elevato grado di esperienza
con elevata autonomia gestionale ed organizzativa
Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione: processi assistenziali
Attività di staff e/o studio
di ricerca
ispettive di vigilanza e controllo
di attuazione del d.lgs.758/94
di coordinamento dell'attività didattica.
uffici o
3. In particolare per le posizioni organizzative in ambito assistenziale, in analogia con quanto già previsto
per la dirigenza, è opportuno distinguere tra posizioni di natura gestionale - manageriale (con obiettivi
collegati ai processi e risultati organizzativi e gestionali) e posizioni di natura professionale (legate
all'autonomia professionale e alla qualità delle prestazioni dei diversi processi assistenziali).
4. METODOLOGIA
a) individuazione delle posizioni,
b) graduazione delle stesse
c) definizione dell'impegno di spesa.
4.1. Pur rientrando tale istituto nelle materie di concertazione, occorre tenere presente che, per la sua
applicazione, le risorse derivano dall'art. 39 comma 5 che demanda alla contrattazione collettiva
integrativa la definizione del "quantum" da destinare al finanziamento della indennità prevista per le
posizioni organizzative.
5. IPOTESI OPERATIVA
5.1. La graduazione delle funzioni va definita preventivamente attribuendo un punteggio massimo
ai parametri individuati dal contratto, sostituendoli o integrandoli in relazione alle specifiche
situazioni organizzative di ogni singola Azienda, avendo a riferimento:
Grado di autonomia della funzione:
Complessità delle competenze attribuite
Responsabilità richiesta nella posizione
Entità delle risorse gestite (finanziarie, umane, tecnologiche)
Specializzazione richiesta
Valenza strategica della posizione
Valenza del ruolo ispettivo di vigilanza e controllo
Altri
TOTALE
punti……..
punti……..
punti……..
punti……..
punti……..
punti……..
punti………
punti………
-----------punti 100
5.2. Fatto 100 il punteggio massimo attribuibile a ciascuna posizione il valore economico potrebbe essere
definito stabilendo il rapporto tra il punteggio attribuito e il valore economico massimo dell'indennità (lire
18.000.000).
5.3. Nel caso in cui vengano definite in via preventiva le risorse economiche disponibili per l'applicazione
di questo istituto il valore della posizione è dato dal rapporto tra le risorse disponibili e la somma dei
punteggi attribuiti moltiplicato per il punteggio di ciascuna posizione.
5.4. Esempio:
risorse predefinite 200 milioni
posizioni organizzative istituite n°20 così graduate:
n. 5 posizioni
n. 5 posizioni
n. 5 posizioni
n. 5 posizioni
punti 100 ciascuna tot. 500
punti 70 ciascuna tot. 350
punti 60 ciascuna tot. 300
punti 50 ciascuna tot. 250
________
TOT. 1.400
200.000.000 : 1.400= 142.857 ( valore di un punto)
142.857 x 100= 14.285.700 x 5= 71.428.500
142.857 x 70= 9.999.990.x 5= 49.999.950
142.857 x 60= 8.571.420 x 5= 42.857.100
142.857 x 50= 7.142.850. x 5= 35.714.500
------------------Totale
199.999.800
6. Per ognuna delle posizioni di responsabilità organizzative, dopo aver precisato funzioni e attività in
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare il bando interno dovrà contenere:
•
•
•
•
la descrizione delle funzioni e delle attività richiesta per la posizione;
i requisiti culturali e professionali necessari
il valore economico definito per la posizione
i termini per la presentazione della domanda
7. La selezione avviene ad opera di un'apposita commissione composta da tre/cinque esperti, di cui
uno/due indicati dalle OO.SS.,, la quale effettua una valutazione comparata dei curriculum e la loro
concordanza con le funzioni richieste per la posizione.
8. L'incarico è conferito con atto scritto e motivato dal direttore generale (o dirigente D.L. 80/98) su
proposta dell'apposita commissione.
9. L'atto d'incarico deve contenere:
•
•
•
•
la descrizione degli obiettivi da conseguire
i criteri di valutazione, preventivamente definiti;
il valore economico della posizione
la durata dell'incarico.
10. La valutazione dell'attività e del risultato conseguito dalle persone incaricate avviene periodicamente
ed è formalizzata per ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
11. E' attivata ad opera del Direttore Generale con il supporto del nucleo di valutazione interno. La
valutazione prende in esame il risultato conseguito in relazione all'esercizio delle attività e l'assunzione
delle responsabilità funzionali definite nella scheda di descrizione della posizione organizzativa.
12. A seguito dell'attribuzione degli incarichi, se necessario, verrà predisposto un piano formativo
finalizzato a adeguare la competenza professionale posseduta dagli incaricati alla competenza ritenuta
necessaria e ideale per la responsabilità conferita.
13. Per quanto riguarda le posizioni organizzative, si reputa necessario stabilire una percentuale
massima utilizzabile nel Fondo di riferimento, che si può individuare in max …. %.
14. I criteri per l'attribuzione e la misura dell'indennità di funzione dovranno tenere conto in maniera
adeguata di quanto segue:
- livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva
presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
- grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
- complessità delle competenze attribuite;
- entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
- valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali;
- raggiungimento degli obiettivi assegnati.
PARTE IV
TITOLO I
CAPO I
ARTICOLO 32
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
1. Le parti prendono atto che l'istituto dell'incentivazione alla produttività, così come strutturato nel nuovo
CCNL del Comparto Sanità, risulta profondamente trasformato rispetto ai precedenti contratti di lavoro.
2. In particolare, il nuovo sistema di incentivazione alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti
elementi:
a• è importante strumento per migliorare, dal punto di vista quali-quantitativo, il servizio che la nuova
azienda sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle
risorse e pertanto di una maggiore economicità dell'Ente;
b• è un sistema che si fonda nel perseguimento e sulla verifica di concreti risultati ottenuti dal singolo
dipendente e dall'équipe (incentivazione di risultato);
c• è strumento da gestire nell'ambito dei criteri generali posti, in modo decentrato, a livello di singolo
servizio / reparto / ufficio.
3. Occorre quindi prevedere una ripartizione delle risorse che consenta di:
- rispettare lo spirito del contratto che prevede la distribuzione degli incentivi sulla base della produttività
collettiva delle U.O., mediante il processo di budget;
- attuare una progressiva transizione verso un nuovo sistema/modello da incentivare in modo da
rispettarne pienamente i principi nel medio periodo.
4. Le parti, pertanto, prendono atto che Il sistema deve prevedere due tipi d'incentivazione cui finalizzare
le risorse:
A. Per finanziare gli obiettivi e risultati d'azienda;
B. Per finanziare gli obiettivi e risultati legati a progetti specifici, anche in relazione al particolare apporto
individuale.
Il risultato del sistema incentivante deve essere accertato dal nucleo di valutazione interno.
5. La ripartizione del fondo per la produttività seguirà la seguente metodologia:
a) Il 90% del fondo complessivo, servirà per finanziare il progetto di produttività d'Azienda, teso a
mantenere e migliorare i livelli di produttività consolidate nell'anno precedente dalle singole U.O. (si
opera sui ricavi riferiti alle prestazioni; il riferimento 100% è dato dal valore economico/prestazioni
dell'anno precedente).
b) Il 10% del fondo complessivo, servirà per finanziare i progetti obiettivo specifici e di risultato, proposti
dai Dirigenti di Dipartimento, di Area e/o di Strutture. I predetti progetti sono valutati dalla Direzione
Generale che ne determina il conseguente finanziamento, previa contrattazione con le parti negoziali.
6. Le risorse economiche disponibili di cui al lettera a) del precedente comma (Fondo di Budget) sono
ripartite per Settore (budget di settore) e distintamente per Centri di Costo, al fine di rendere coerente la
programmazione dell'Azienda - e la conseguente determinazione degli obiettivi - con i risultati
conseguibili, in modo direttamente proporzionale alle dotazione organica delle singole U.O. distinta per
categorie economiche, tenuto conto delle carenze di personale esistenti.
7. L'iniziativa di proposta, elaborazione ed attuazione dei Progetti di cui alla lettera b) del comma 5 del
presente articolo, ivi compresa la rispondenza a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e dall'attuale
Contratto decentrato integrativo, sono di esclusiva competenza dei Dirigenti delle diverse U.O., in
coerenza con gli obiettivi dell'Azienda loro affidati e le risorse economiche assegnate.
8. Al fine di acquisire indicazioni e suggerimenti da parte del personale circa i predetti progetti, nonché
per verificare lo stato di attuazione degli stessi, i Dirigenti di Dipartimento, di Area e di Struttura
promuovono periodiche conferenze di servizio con tutto il personale dell'U.O. o con quello interessato
alla realizzazione del singolo progetto.
9. Ogni Progetto deve indicare:
- l 'obiettivo finale e la durata;
- il valore economico;
- gli eventuali obiettivi intermedi;
- il personale interessato con la categoria ed il profilo di appartenenza.
10. I Progetti sono trasmessi alla Direzione Generale, all'Area del Personale, all'Area delle Risorse
Finanziarie, al Nucleo di Valutazione ed all'apposita Commissione bilaterale entro e non oltre 30 giorni
dalla comunicazione del budget assegnato. Per il corrente anno, tale adempimento è da assolvere entro
e non oltre trenta giorni dalla formale sottoscrizione del presente Contratto decentrato integrativo.
11. Il Direttore Generale, sulla base del preventivo parere del competente Nucleo di valutazione, verifica
la rispondenza dei contenuti progettuali e ne autorizza l'attuazione, dando preventiva informazione ai
soggetti sindacali.
12. L'Area del Personale e l'Area delle Risorse Finanziarie, nell'accusare ricevuta del Progetto ne
prendono atto ai fini della quantificazione economica.
13. Propedeuticamente alla liquidazione dei progetti ogni Dirigente di Dipartimento, di Area e di Struttura
invia specifica relazione finale al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione
bilaterale sulla produttività. La relazione, corredata dalla scheda di apporto individuale dei dipendenti
coinvolti, deve precisare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati nel Progetto medesimo.
14. Tanto per la determinazione del premio incentivante spettante ai singoli dipendenti che hanno
partecipato all'attuazione dei Progetti di cui alla lettera b) del precedente comma 5, che per l'attribuzione
delle quote di produttività del Fondo di Budget (lettera a) comma 5 del presente articolo) spettanti al
personale delle diverse U.O., si procede sulla base dei parametri di cui al successivo comma 15,
mediante l'individuazione percentuale dell'apporto individuale e dell'apporto funzionale.
15. Sia le quote del fondo di budget di cui alla lettera a) comma 5 del presente articolo, attribuite in base
al numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nella U.O. di riferimento, che quelle previste
alla lettera b) del medesimo comma, vengono pesate ed assegnate per categoria, secondo la seguente
parametrazione:
15.1.
Categoria A:……… quote;
15.2.
Categoria B:……… quote;
15.3.
Categoria BS:……. quote;
15.4.
Categoria C:
15.4.1. Operatori Professionali Sanitari:
15.4.1.1.
15.4.1.2.
15.5.
Personale Infermieristico, personale della riabilitazione,
Personale dell'assistenza sociale:
……… quote;
Personale tecnico sanitario:
.………quote;
15.4.2. Personale tecnico:
…….…quote;
15.4.3. Personale Amministrativo:
..……..quote;
Categoria D:
15.5.1. Operatori Professionali Sanitari:
15.5.1.1.
15.5.1.2.
Personale Infermieristico, personale della riabilitazione,
Personale dell'assistenza sociale: ……… quote;
Personale tecnico sanitario:
.………quote;
15.5.2. Personale tecnico:
…….…quote;
15.5.3. Personale Amministrativo:
..……..quote;
15.6. Categoria DS:
15.6.1. Operatori Professionali Sanitari:
15.6.1. 1.
15.6.1.2.
Personale Infermieristico, personale della riabilitazione,
Personale dell'assistenza sociale:
……… quote;
Personale tecnico sanitario:
.………quote;
15.6.2. Personale tecnico:
…….…quote;
15.6.3. Personale Amministrativo:
..……..quote;
Il valore economico della quota teorica è stabilito convenzionalmente in £……………………
Suddividendo il Fondo di Budget ed il Fondo di Progetto per il valore economico
convenzionale della quota teorica si determinano il numero delle quote di produttività disponibili
da attribuire al personale dipendente.
16. La quota teorica di cui al precedente comma 15, come previsto al comma 14, è così suddivisa:
- 20% per l'apporto individuale;
- 80% per l'apporto funzionale.
1.5.7.
17. Le quote di fondo determinate al comma 5, punto b) del presente articolo, vengono ripartire tra i
progetti obiettivi che ciascun responsabile Dirigente di Dipartimento/di Area/Struttura produce in ragione
degli obiettivi e temi preventivamente indicati dalla Azienda.
18. La valutazione dell'apporto individuale, operata ai fini sia dell'attribuzione delle quote di produttività
del Fondo di Budget (lettera a) comma 5) che delle quote di Progetto (lettera b) comma 5), in via
preliminare, viene formulata dal Dirigente Responsabile dell'U.O. di appartenenza, all'inizio di ogni anno e
comunque non oltre il 28/ febbraio, secondo le procedure e la metodologia indicata all'ALLEGATO 3.
19. La scheda di valutazione individuale annuale (vedasi Allegato 6, 7 e 8) è portata a conoscenza del
lavoratore che la firmerà in calce per presa visione e consegna, annotando eventuali osservazioni,
secondo le procedure e la metodologia indicata all'ALLEGATO 3.
20. Avverso tale valutazione il dipendente può inoltrare formale e motivato ricorso all'apposita
Commissione bilaterale, la quale sentito l'interessato ed il Responsabile della valutazione decide entro 30
giorni dall'istanza di ricorso (vedasi Allegato 3). Detta Commissione Bilaterale è presieduta dal Direttore
Generale o suo delegato.
21. La somma dei valori riferiti agli indicatori sintetizzati nelle schede di cui agli Allegati 6, 7 ed 8 è lo
strumento per determinare la quota di produttività individuale (20%) legata all'apporto individuale, che, in
base alle previsioni di cui al precedente comma 16, spetta ad ogni singolo lavoratore. In particolare:
•
•
•
Da 70 a 100 punti - 100% del 20% della quota spettante;
Da 40 a 70 punti - 90% del 20 % della quota spettante;
Da 10 a 40 punti - 80% del 20 % della quota spettante.
22. I dati parziali e quant'altro emerso ed utilizzato per la individuazione dell'apporto individuale devono
essere ritenuti procedimenti istruttori non pubblicabili e non utilizzabili a qualsiasi altro fine, specie se a
danno dei singoli partecipanti all'attuazione di un dato Progetto.
23. Il Dirigente di Dipartimento, di Area e/o di Struttura, sulla base dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati esprime le conseguenti valutazioni sull'apporto individuale assicurato da ogni singolo
dipendente la propria U.O..
24. Le percentuali dell'apporto individuale sono determinate sulla base dei punteggi legati agli indicatori
riportati nelle schede di valutazione individuale , di cui agli Allegati 6, 7 e 8. Detti indicatori sono vincolanti
per i Dirigenti e non possono essere utilizzati, se non per il personale previsto da ogni singola scheda e
si ispirano ai seguenti parametri oggettivi:
a) Adattabilità delle prestazioni lavorative alle peculiari esigenze degli obiettivi: il parametro
misura in particolare la precisione e la qualità delle prestazioni svolte relativamente al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
b) Disponibilità all'elasticità funzionale: il parametro verifica la capacità di adattamento a fornire
prestazioni non rigidamente predefinite per il profilo professionale posseduto senza per altro
superare i limiti della complessità di prestazioni esigibili per ogni qualifica funzionale;
c) Disponibilità al cambiamento tecnologico e/o organizzativo: il parametro misura la
partecipazione e la reattività rispetto a processi riorganizzativi che richiedono significative
modifiche della prestazione;
d) Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi: il parametro verifica l'effettivo apporto alla
realizzazione degli obiettivi con particolare riferimento alla capacità di introdurre arricchimenti
rispetto all'espletamento dei compiti assegnati ed ai risultati da conseguire nell'ambito degli
obiettivi;
e) Disponibilità a sostenere impegni di lavoro aggiuntivi: il parametro misura la disponibilità a
fornire prestazioni a carattere continuativo per le particolari esigenze connesse all'attuazione
degli obiettivi;
f) Disponibilità all'arricchimento professionale: il parametro misura la disponibilità all'arricchimento
professionale, espletato anche oltre l'orario di lavoro, funzionale all'attuazione degli obiettivi.
25. La valutazione da parte dei Dirigenti va effettuata tenendo in ogni caso presente che:
25.1. I risultati da conseguire, in relazione alle prestazioni da assicurarsi, non sempre sono
direttamente originate dalla capacità, preparazione e comportamento dell'operatore, ma possono
anche risultare da circostanze e fatti indipendenti dalla sua volontà;
25.2. Nella valutazione va tenuto conto, tra l'altro, dei fatti e delle circostanze che rivestono un
particolare rilievo limitatamente al periodo di riferimento e non di fatti e circostanze relativi a
periodi diversi e passati;
25.3. Non si deve valutare se l'operatore è capace in astratto di fornire risultati elevati in
termini quantitativi e qualitativi. Ciò che si deve valutare è come egli ha svolto i suoi compiti nel
periodo di tempo cui la valutazione si riferisce, in relazione al livello medio di risultati quantitativi
che la posizione assegnatagli richiede;
25.4. Non si deve assolutamente valutare l'operatore per prestazioni o risultati non richiesti dalle
mansioni che ha svolto nel periodo considerato;
25.5. Nella valutazione non va considerato se l'operatore ha capacità tali da poter svolgere
mansioni superiori a quelle corrispondenti ai profili professionali di appartenenza..
26. La quota potenziale per l'apporto funzionale (80% della quota teorica spettante) è soggetta a
detrazioni, secondo il criterio della progressività, al determinarsi di assenze dal servizio a qualsiasi titolo
ad eccezione delle assenze per:
* ferie;
* festività soppresse;
* astensione obbligatoria per maternità (art. 4 Legge n° 1204/71);
* infortuni sul lavoro;
* giornata di riposo per donazione sangue;
* permessi ex art. 33 legge n°104/92;
* partecipazione a Corsi di formazione, Convegni e Seminari indetti dall'Azienda o tenuti da soggetti
diversi per conto dell'Azienda, o da questa - in parte o in tutto - finanziati, perché formalmente in
servizio;
* riposi compensativi;
* permessi retribuiti per motivi sindacali;
* assenze per malattie con ricovero ospedaliero.
27. Le detrazioni per le assenze sono così determinate:
- fino a giorni 15: nessuna detrazione;
- da giorni 16 a giorni 30: detrazione pari al 3%;
- per ogni ulteriore giorno di assenza: la detrazione dello 0,7%;
- per assenze superiori a giorni 168:
la detrazione del 100%.
(es. : per un dipendente che effettua giorni 78 di assenza, le detrazioni sono:
- per i primi 15 giorni: 0
- per i successivi 15 giorni pari al 3%
- per i successivi 48 giorni pari al 33,600%.
La detrazione complessiva, pertanto, sarà pari al 36,600).
28. L'insieme delle detrazioni operate per le assenze (apporto funzionale), confluisce in un "Fondo" che
viene ripartito, a consuntivo, tra tutti i dipendenti del Settore o della Unità Operativa interessata che
hanno effettuato un numero di assenze uguali o inferiore a giorni 30.
29. Gli eventuali abbattimenti delle quote di produttività individuale legate all'apporto individuale (20%
della quota teorica spettante ad ogni singolo lavoratore - comma 15 e 16 del presente articolo),
conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi definiti, vengono invece riassegnati al fondo della
produttività complessiva dell'anno successivo.
30. Al personale dipendente dell'Azienda entro il 31 luglio di ciascun anno, e comunque non oltre mesi
cinque dalla formale sottoscrizione del presente Contratto integrativo, è attribuito il 50% delle quote di
produttività del Fondo di Budget spettanti in base alle previsioni di cui alla lettera a) comma 5 del
presente articolo, in relazione alla verifica dei risultati parziali conseguiti, da effettuarsi da parte del
competente Nucleo di Valutazione entro il mese precedente. La restante parte é corrisposta entro e non
oltre il primo trimestre dell'anno successivo.
31. Il dirigente responsabile di Dipartimento/di Area/Struttura deve favorire la partecipazione al progetto di
tutti i dipendenti interessati.
32. Ciascun dipendente non può partecipare a più di uno dei progetti obiettivi specifici prevista alla
lettera b) del precedente comma 5.
33. Le parti concordano di armonizzare i criteri dell'istituto alla produttività a quelli definiti sul tavolo
dell'Area Medica e della Dirigenza, se differenti da quelli definiti dal presente contratto integrativo.
34. Le parti concordano di verificare, alla fine dell'anno 2000, il meccanismo che regola il sistema
d'incentivazioni, per superare disfunzioni che potrebbero verificarsi.
35. Le risorse aggiuntive regionali relative all'anno 1997 non ancora assegnate all'Azienda, al momento
della rimessa da parte della Regione, saranno erogate ai dipendenti in forma indistinta, secondo quanto
previsto dalle norme Regionali in materia.
TITOLO II
CAPO I
ARTICOLO 33
SISTEMI DI VERIFICA
1. La valutazione , in forma scritta , è effettuata dal Responsabile della U.O. o struttura ; ogni lavoratore
potrà, se lo riterrà, ricorrere avverso la propria valutazione agli organismi di garanzia facendosi assistere
dal proprio rappresentante sindacale.
2. In fase di prima applicazione, le parti, stabiliscono di erogare un acconto mensile pari al 50% della
quota relativa al fondo di budget, prendendo a riferimento la fascia di merito più bassa.
ARTICOLO 34
NORME DI RINVIO
1. Per quanto attiene le procedure di mobilità del personale di comparto dell'Azienda USL BR/1, in attesa
di specifica normativa contrattuale che dovrà disciplinare in modo definitivo la materia restano in vigore
le norme prevista dal D.P.R. 384/90 e le disposizioni Regionali in materia
2. La Commissione prevista all'art. 16 del presente contratto entro trenta giorni dalla stipula del presente
contratto, elaborerà un regolamento provvisorio per la regolamentazione dell'istituto in questione.
ART. 35
Mobilità interna
1. La mobilità interna è consentita per far fronte sia alle esigenze funzionali - anche solo temporanee dell'Azienda che a quelle personali e/o professionali dei lavoratori
( motivi di salute, esigenze di
crescita professionale, incompatibilità ambientali, assistenza a minori o disabili , esigenze di studio, ecc.).
2. La mobilità interna avviene, a richiesta del dipendente o per esigenze dell'Amministrazione, nell'ambito
dello stesso Settore o tra Settori diversi. Per la mobilità connessa ad esigenze dell'Amministrazione, sono
previste le seguenti tipologie :
a) mobilità ordinaria;
b) mobilità d'ufficio;
c) mobilità d'urgenza.
3. La mobilità riferita alle esigenze dell'Azienda e che abbia carattere ordinario e/o d'ufficio, avviene con
le seguenti modalità:
a) avviso pubblico, attraverso l'albo pretorio ed apposita nota - circolare da portare a conoscenza di tutti
i dipendenti, garantendo comunque la priorità alle istanze volontarie (riguarda la mobilità ordinaria);
b) graduatorie predisposte d'ufficio da cui attingere per le varie categorie, distinte per profili
professionali, tenuto conto dell'esperienza professionale, dei titoli di studio, dell'anzianità di servizio,
dei carichi familiari e, a parità di requisiti, dell'anzianità anagrafica (riguardano esclusivamente la
mobilità di cui alla precedente lettera b);
c) interpello del personale delle categorie e profili interessati, al fine di acquisirne la disponibilità. In
caso di esito negativo si procede d'ufficio , tenuto conto della minore anzianità di servizio.
d) provvedimento motivato del dirigente, per la mobilità d'urgenza (max 30 gg. in
un anno) .
4. La mobilità ordinaria e quella d'ufficio sono oggetto di preventiva informazione alla R.S.U. ed
alle OO.SS. di categoria, mentre per la mobilità d'urgenza l'informazione è data contestualmente
all'emanazione della relativa disposizione.
5. I provvedimenti di mobilità d'ufficio e d'urgenza sono emanati dal competente dirigente se riferiti
all'ambito settoriale ed al Direttore Generale se di tipo intersettoriale. I Provvedimenti relativi alla mobilità
ordinaria sono di esclusiva competenza del Direttore Generale, acquisiti i pareri dei dirigenti interessati.
6. A prescindere dalle motivazioni di cui al precedente comma 1 ed al fine di consentire a tutto il
personale l'acquisizione di nuove competenze e capacità professionali, per una adeguata valorizzazione
delle risorse umane ed una maggiore flessibilità nell'impiego delle stesse, l'Azienda promuove
ciclicamente la rotazione degli incarichi su base volontaria e tenuto conto, ove necessario, dei criteri
fissati nel precedente comma 3, lett. b).
ART. 36
Ambiente di lavoro e sicurezza
1. L'Azienda USL BR/1 è impegnata a dare attuazione al Decreto Legislativo n° 626/1994, ponendo in
essere tutti gli adempimenti di competenza e affrontando in sede negoziale gli aspetti della prevenzione o
delle modifiche di strutture e di dotazioni strutturali che si rendessero necessarie per il rispetto della
normativa vigente in materia o per migliorare le condizioni di lavoro per i dipendenti.
2. Al tal fine la Direzione Generale nomina, in tempi brevi, un apposito gruppo di lavoro cui affidare il
compito di predisporre, previa ricognizione dei reali problemi (da farsi con la collaborazione degli R.L.S.
ove esistono), un articolato piano di puntuale attuazione del Decreto Legislativo n° 626/1994, con
l'indicazione dei programmi di miglioramento da effettuare e della temporalizzazione degli adempimenti
da programmare, riguardo soprattutto alla salubrità di tutti gli ambienti di lavoro, all'adeguamento degli
apparecchi ed impianti alle norme vigenti.
3. L'Azienda USL BR/1 si impegna, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1, lett. g) dell'art. 19,
e comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n° 626/94, per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza ( R.L.S. ).
4. L'Azienda USL BR/1 si impegna, altresì, a dare puntuale attuazione alla normativa statale e
comunitaria vigente in materia di agevolazione delle attività dei dipendenti disabili e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
5. Restano intanto valide, poiché non disapplicate dall'art.47 del vigente C.C.N.L. 6/7/95 né dall'art.28 de
C.C.N.L.1998/2001 , tutte le disposizioni contenute negli artt.27 del D.P.R. n°333/90 e 32 del D.P.R. n°
268/87 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
ART.37
Lavoro a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a
tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si articola come segue:
•
•
con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (tempo parziale
orizzontale);
con prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno
(tempo parziale verticale) in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
•
3. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del
rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità di posto in
organico.
4. Il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale (e viceversa) è determinato
dalla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è esonerato dallo svolgimento di servizi in lavoro
straordinario e comunque da ogni altra attività - anche incentivata - che implichi allargamento della fascia
oraria di servizio per la quale sia stato autorizzato.
6. Il periodo di prova non si ripete in occasione di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale (e viceversa), salvo che vengano modificati la categoria o il profilo professionale di
inquadramento.
ART. 38
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nell'ambito della programmazione generale del piano delle assunzioni, le parti convengono di verificare
annualmente la quota di risorse finanziarie da destinare all'assunzione di personale a tempo determinato,
sulla base di apposite graduatorie per le assunzioni con contratti a termine per la copertura dei posti
indispensabili, non ricopribili mediante assunzione di personale a tempo indeterminato e per le
sostituzioni del personale assente per maternità e/o malattia oltre i 45 giorni.
ART. 39
Mobbing
1. Al fine di evitare che si verifichino fenomeni di Mobbing (situazione di isolamento ed accanimento
che si verifica quando un lavoratore viene "preso di mira") sempre più diffusi anche negli ambienti di
lavoro della P.A.., l'Azienda USL BR/1 effettua periodicamente, di norma con cadenza annuale, specifica
indagine mirata a verificare la sussistenza o meno del fenomeno.
2. Detta indagine è compiuta con l'ausilio di apposita modulistica- fatto salvo l'anonimato - e d'intesa con
la R.S.U.
3. In caso di sussistenza del fenomeno, la Direzione Generale dell'AUSL BR/1 istituisce apposito
sportello di ascolto che con le dovute garanzie di competenza e riservatezza, accoglie le richieste di
aiuto da parte dei dipendenti, evitando anche probabili contenziosi legali.
ART. 40
Coperture Assicurative
1. Al fine di tutelare il personale comunale che per motivi di servizio è autorizzato ad utilizzare il mezzo
proprio, l'AUSL BR/1 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
danneggiamento al mezzo (compresa l'eventuale sostituzione dell'auto e l'assistenza legale in caso di
incidente stradale) e di lesioni o decesso.
2. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma 1, l'Amministrazione provvede a
stipulare apposita polizza assicurativa, previa ricognizione delle attività che per loro natura e
specie comportano responsabilità civile (anche indiretta) verso terzi. Delle risultanze della
ricognizione l'AUSL BR/1 è tenuta ad informare i soggetti sindacali.
3. L'Azienda USL BR/1 provvede inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa per il personale
impiegato in servizi esterni di ritiro e/o versamento di valori a copertura dei rischi connessi a tale
funzioni.
ART. 41
Patrocinio Legale
1. In caso di procedimento di responsabilità civile e penale e/o contabile nei confronti di un dipendente
comunale per fatti e/o atti connessi all'espletamento di compiti d'istituto, l'Azienda USL BR/1 assume a
proprio carico ogni onere di difesa, sin dall'avvio del procedimento, garantendo l'assistenza di un legale di
comune gradimento.
ART. 42
Norme non disapplicate
1. In considerazione delle disapplicazioni operate dagli artt. 47 del CCNL 6.7.95 e 28 del CCNL
1998/2001, nell'Allegato 4) sono riportate le norme ancora vigenti riguardo ad alcuni istituti contrattuali.
ART. 43
NORMA FINALE E TRANSITORIA
1. Le parti concordano che per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato, per il
personale di comparto dell'Azienda USL BR /1, valgono le norme del C.C.N.L. firmato in data 7/4/1999 a
cui si fa riferimento.
ALLEGATO A
SISTEMA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
PARAMETRI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE
FASCIA A - Categoria A, A1, A2, A3, A4
passaggi
alla Categoria A1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Impegno e qualità della prestazione individuale;
*Risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
80
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria A2
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Impegno e qualità della prestazione individuale;
*Risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
80
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria A3
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Impegno e qualità della prestazione individuale;
*Risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
80
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria A4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Impegno e qualità della prestazione individuale;
*Risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
80
10
10
totale peso
100
FASCIA B - Categoria B, B1, B2, B3, B4,
passaggi
alla Categoria B1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
70
10
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria B2
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
totale peso
70
10
10
10
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria B3
parametri di valutazione
punteggio max.
Esperienze acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
totale peso
passaggi
alla Categoria B4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
60
10
10
05
10
05
100
60
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
totale peso
10
10
05
10
05
100
passaggi
dalla Categoria B
alla Categoria Bs
vengono applicate le procedure per
la progressione
economica verticale disciplinate da apposito regolamento
FASCIA BS - Categoria BS, BS1, BS2, BS3, BS4,
passaggi
alla Categoria BS1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
totale peso
70
10
10
10
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria BS2
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
totale peso
70
10
10
10
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria BS3
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
totale peso
passaggi
alla Categoria BS4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienze acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
totale peso
60
10
10
05
10
05
100
60
10
10
05
10
05
100
FASCIA C - Categoria C, C1, C2, C3, C4
passaggi
alla Categoria C1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
totale peso
________________________________________________________________
50
20
10
10
10
100
passaggi
alla Categoria C2
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
totale peso
________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria C3
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum Professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
50
20
10
10
10
100
50
20
10
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria C4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
rofessionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
totale peso
________________________________________________________________
FASCIA D - Categoria D, D1, D2, D3, D4, D5
30
20
10
10
10
10
10
100
passaggi
ala Categoria D1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
25
20
10
10
15
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
parametri di valutazione
punteggio max.
alla Categoria D2
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
totale peso
___________________________________________________________________________
parametri di valutazione
punteggio max.
alla Categoria D3
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
totale peso
___________________________________________________________________________
25
20
10
10
15
10
10
100
passaggi
passaggi
alla Categoria D4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
25
20
10
10
15
10
10
100
20
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
*Capacità di adattamento ai cambiamenti e
coinvolgimento nei processi lavorativi;
Totale peso
________________________________________________________________
20
10
10
15
10
10
05
100
passaggi
Dalla Categoria D
progressione
Alla Categoria Ds
vengono applicate
le
procedure
per
la
economica verticale disciplinate da apposito regolamento
FASCIA DS - Categoria DS, DS1, DS2, DS3, DS4
passaggi
alla Categoria DS1
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
25
20
10
10
15
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria DS2
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
25
20
10
10
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
15
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria DS3
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
25
20
10
10
15
10
10
totale peso
100
___________________________________________________________________________
passaggi
alla Categoria DS4
parametri di valutazione
punteggio max.
*Esperienza acquisita;
*Curriculum professionale;
*Risultati conseguiti;
*Prestazioni rese con maggiore arricchimento
professionale acquisito anche a seguito di
interventi formativi;
*Impegno profuso e qualità della prestazione
individuale resa;
*Qualità delle relazioni con l'utenza;
*Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre
soluzioni innovative o migliorative nel
modello di organizzazione del lavoro;
*Capacità di adattamento ai cambiamenti e
coinvolgimento nei processi lavorativi;
totale peso
________________________________________________________________
20
20
10
10
15
10
10
05
100
ALLEGATO A1
GRIGLIE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ED INDICATORI DI PUNTEGGIO DEI PARAMETRI
PREVISTI ALL'ALLEGATO A
FASCIA A - Categorie A, A1, A2, A3, A4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia A
___________________________________________________________________
Alla Categoria A1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2 anni nella Categoria A (ex 2^ livello, ex 3^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.28 per anno di servizio nella fascia A;
___________________________________________________________________
Alla Categoria A2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2 anni nella Categoria A1 (ex 3^ livello + Art.45 C.3);
8 anni nella Categoria A (ex 2^ livello, ex 3^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.28 per anno di servizio nella fascia A;
___________________________________________________________________
Alla Categoria A3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1 anni nella Categoria A2;
4 anni nella Categoria A1 (ex 3^ livello + Art.45 c.3);
3 anni nella Categoria A1 (ex 3^ livello + Art.45 c.3) + 15 anni nella Categoria A;
20 anni nella Categoria A (ex 2^ livello, ex 3^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.28 per anno di servizio nella fascia A;
___________________________________________________________________
Alla Categoria A4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1 anno nella Categoria A3;
1 anni nella Categoria A2 (ex 3^ livello + Art.45 C.3) + 5 anni nella Categoria A1;
5 anni nella Categoria A1 + 10 anni nella Categoria A;
25 anni nella Categoria A (ex 2^ livello, ex 3 livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.28 per anno di servizio nella fascia A;
FASCIA B - Categorie B, B1,B2,B3,B4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia B
___________________________________________________________________
Alla Categoria B1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2 anni nella Categoria B (ex 4^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.00 per anno di servizio nella fascia B;
___________________________________________________________________
Alla Categoria B2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
4 anni nella Categoria B1 (ex 4^ livello + Art.45);
10 anni nella Categoria B (ex 4^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.00 per anno di servizio nella fascia B;
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria B3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1
anno nella Categoria B2 + 4 anni nella Categoria B1;
15 anni nella Categoria B (ex 4 livello)
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.71 per anno di servizio nella fascia B;
3.
Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 2 per
evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 5 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 2 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea Breve
c) Laurea
punti 4;
punti 5;
punti 6.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria B4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1 anno nella Categoria B3;
1 anno nella Categoria B2 + 10 anni nella Categoria B;
4 anni nella Categoria B1 + 05 anni nella Categoria B;
20 anni nella Categoria B.
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.71 per anno di servizio nella Fascia B - Categoria B3;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 2 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 5 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 2 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea Breve
punti 4;
punti 5;
c) Laurea
punti 6.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
FASCIA BS - Categorie BS, BS1,BS2,BS3,BS4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia BS
___________________________________________________________________
Alla Categoria BS1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2 anni nella Categoria BS (ex 5^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.00 per anno di servizio nella fascia BS;
___________________________________________________________________
Alla Categoria BS2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
4 anni nella Categoria BS1 (ex 4^ livello + Art.45);
10 anni nella Categoria BS (ex 4^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 2.00 per anno di servizio nella fascia BS;
___________________________________________________________________
Alla Categoria BS3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1
anno nella Categoria BS2 + 4 anni nella Categoria BS1;
15 anni nella Categoria BS (ex 5^ livello)
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.71 per anno di servizio nella fascia BS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 2 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 5 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
punti 2 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea Breve
c) Laurea
punti 4;
punti 5;
punti 6.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
Alla Categoria BS4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1 anno nella Categoria BS3;
1 anno nella Categoria BS2 + 10 anni nella Categoria BS;
4 anni nella Categoria BS1 + 05 anni nella Categoria BS;
20 anni nella Categoria BS.
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.71 per anno di servizio nella Fascia BS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 2 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 5 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 2 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea Breve
c) Laurea
punti 4;
punti 5;
punti 6.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
FASCIA C - Categorie C, C1,C2,C3,C4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia C
___________________________________________________________________
Alla Categoria C1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
3 anni nella Categoria C (ex 6^ livello);
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1,42 per anno di servizio nella Fascia C;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 4 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per
evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma Laurea breve;
c) Diploma di Laurea
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
Alla Categoria C2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
punti 7;
punti 8;
punti 9.
4
anni nella Categoria C1 (ex 6^ + Art.45 c.3);
10 anni nella Categoria C;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.42 per anno di
servizio nella Fascia C;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 4 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 3 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per
evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea di breve
c) Laurea
punti 7;
punti 8;
punti 10.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria C3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2 anni nella Categoria C2;
4 anni nella Categoria C1 (ex 6^ livello + Art.45 c.3) +20 anni nella Categoria C;
25 anni nella Categoria C;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 1.42 per anno di servizio nella
Fascia C;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
b) Diploma di Laurea breve
a) Laurea
punti 7;
punti 8;
punti 10.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria C4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
3
anni nella Categoria C3;
2 anni nella Categoria C2 ;
4 anni nella Categoria C1 (ex 7^ livello + Art.45 c.3) +15 anni nella Categoria C;
25 anni nella Categoria C;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,85 per anno di servizio
nella Fascia C;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di scuola media secondaria di 2^ grado
punti 7;
b) Diploma di Laurea breve
a) Laurea
punti 8;
punti 10.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
FASCIA D - Categorie D, D1,D2,D3,D4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia D
___________________________________________________________________
Alla Categoria D1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
3 anni nella Categoria D (ex 7^ livello);
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di servizio nella Fascia D;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
Alla Categoria D2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
4
anni nella Categoria D1 (ex 7^ livello + Art.45 c.3);
10 anni nella Categoria D
(ex 7^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di servizio nella
Fascia D;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
Alla Categoria D3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2
anni nella Categoria D2;
4 anni nella Categoria D1 + 20 anni nella Categoria D;
25 anni nella Categoria D;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di servizio
nella Fascia D;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 10 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 8 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria D4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
3
anni nella Categoria D3;
2 anni nella Categoria D2 ;
4 anni nella Categoria D1 (ex 7^ livello + Art.45 c.3) +15 anni nella Categoria D;
25 anni nella Categoria D;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,57 per anno di servizio
nella Fascia D;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 10 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 8 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
punti 10;
punti 12.
FASCIA DS - Categorie DS, DS1,DS2,DS3,DS4
Passaggi per la progressione economica all'interno della Fascia DS
___________________________________________________________________
Alla Categoria DS1:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
3 anni nella Categoria DS (ex 8^ livello);
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di servizio nella Fascia DS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
Alla Categoria DS2:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
4 anni nella Categoria DS1 (ex 8^ livello + Art.45 c.3, ex 8^ livello bis);
10 anni nella Categoria DS (ex 8^ livello).
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di servizio nella
Fascia DS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 9 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 7 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
Alla Categoria DS3:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
2
anni nella Categoria DS2 (ex 8^ livello bis + art.49);
4 anni nella Categoria DS1 + 15 anni nella Categoria DS;
25 anni nella Categoria DS;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,71 per anno di
servizio nella Fascia DS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 10 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 8 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alla Categoria DS4:
1. Requisiti generali per l'accesso alle selezioni:
1
anni nella Categoria DS3;
3
anni nella Categoria DS2 ;
4 anni nella Categoria DS1 (ex 8^ livello + Art.45 c.3) +15 anni nella Categoria DS;
25 anni nella Categoria DS;
2. Esperienza acquisita: anzianità massima valutabile anni 35 - punteggio previsto
punti 0,57 per anno di servizio nella
Fascia DS;
3. Curriculum Professionale:
Corsi di specializzazione e perfezionamento attinenti il profilo professionale di appartenenza:
punteggio previsto
punti 3 per evento;
Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatorio attinenti il profilo professionale di appartenenza:
a) superiore ad 80 ore di partecipazione
punti 10 per evento;
b) da 40 ad 80 ore di partecipazione
punti 8 per evento;
c) fino a 40 ore di partecipazione
punti 6 per evento;
I Corsi di formazione ed aggiornamento facoltativi attinenti il profilo professionale di
appartenenza sono valutati al 50% rispetto a quanto previsto per quelli a carattere
obbligatorio.
Partecipazione a Convegni, Seminari di studio riguardanti materie riconducibili alle attività
d'istituto proprie del profilo professionale di appartenenza
punti 1 per evento;
Titoli di Studio:
a) Diploma di Laurea breve
b) Laurea
punti 10;
punti 12.
I titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
___________________________________________________________________
* Nella valutazione dell'esperienza acquisita gli anni di servizio prestato in Categorie della Fascia
"immediatamente inferiore" o in quelle di Fascia "ulteriormente inferiore" vengono valutati rispettivamente
al 50 % e al 30% del punteggio previsto nella specifica selezione.
Valutazione individuale:
E' indispensabile che la valutazione individuale, per garantire trasparenza ed imparzialità, sia effettuata
mediante "griglie di valutazione" pre-impostate; allo scopo detta valutazione sarà effettuata dai vari
Dirigenti Responsabili sulla base degli indicatori previsti nelle griglie di cui all'Allegato 2 (le griglie di
valutazione individuale sono predisposte e diversificate per Fascia).
Ai fini della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione individuale che deve essere operata
dalla Dirigenza si conviene di seguire le procedure indicate all'Allegato 1 e la metodologia
prevista all'Allegato 3, così da compiere un percorso partecipato che coinvolga direttamente il
personale dipendente. In questo modo i dipendenti potranno verificare le valutazioni espresse,
chiedere chiarimenti, confrontarsi con il Dirigente ed eventualmente annotare le proprie
osservazioni sulle schede predisposte, che successivamente saranno oggetto di esame
dell'apposita Commissione Bilaterale, propedeuticamente alla definizione dei risultati delle
diverse selezioni per la progressione economica orizzontale.
Allegato 1
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SEZIONE I - Dati di identificazione Nome
____________________________________________________ Data _________________ Area
___________________________________________________________________________
Posizione _______________________________________________________________________
Periodo di valutazione _____________________________________________________________
SEZIONE II - Obiettivi / Incarichi / Risultati
SEZIONE III - Osservazioni del valutato
Firma del valutato ______________________________________________ Data _____________
SEZIONE III - Griglia di Valutazione individuale per i passaggi di Categoria all'interno delle Fasce
Adeguato Prestazione che raggiunge le attese minime Per questo incarico
Buono La prestazione soddisfa i requisiti normalmente richiesti per questo incarico; supera le attese in
alcuni aspetti
Ottimo La prestazione supera ampiamente le tipiche attese per questo incarico; regolarmente raggiunge
risultati ottimali e/o fornisce contributi positivi
Valutazione effettuata da ____________________ Firma ___________________ Data __________
In consultazione con
____________________ Firma _____________________ Data _________
SEZIONE IV - Direzione del Personale - Interventi proposti
Allegato 2
Griglia di valutazione individuale per i passaggi di categoria all'interno della Fascia A
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 7)
Ottimo (punti 10)
Risultati ottenuti nelle prestazioni rese (capacità di rispondere degli obiettivi raggiunti rispetto alle direttive
ricevute )
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 3)
Buono (punti 6)
Ottimo (punti 10)
Impegno profuso e qualità della prestazione individuale (capacità di compiere con attenzione e precisione
i compiti assegnati secondo le direttive ricevute)
Griglia di valutazione individuale per i passaggi di categoria all'interno della Fascia B
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 7)
Ottimo (punti 10)
Risultati conseguiti (risponde degli obiettivi raggiunti, lavorando in autonomia, rispetto alle direttive
ricevute )
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 3)
Buono (punti 6)
Ottimo (punti 10)
Impegno profuso e qualità della prestazione individuale (capacità di compiere con attenzione e precisione
i compiti assegnati secondo le direttive ricevute; capacità di anticipare i problemi connessi al ruolo)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 1)
Buono (punti 3)
Ottimo (punti 05)
Qualità delle relazioni con l'utenza (capacità di gestione di relazioni interfunzionali)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 1)
Buono (punti 3)
Ottimo (punti 05)
Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di interventi
formativi (grado di interesse e di motivazione indirizzato alla crescita professionale; grado di capacità
dimostrata nell'utilizzo di personal computer o di strumentazioni ed attrezzature tecniche necessarie
all'espletamento delle mansioni; capacità di aggiornamento;)
Griglia di valutazione individuale per i passaggi di categoria all'interno della Fascia C
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 7)
Ottimo (punti 10)
Risultati conseguiti (capacità di rispondere degli obiettivi raggiunti, lavorando in autonomia, rispetto alle
direttive ricevute; attitudine alla ricerca di soluzione di problematiche)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 3)
Buono (punti 6)
Ottimo (punti 10)
Impegno profuso e qualità della prestazione individuale (capacità di compiere con attenzione e precisione
i compiti assegnati secondo le direttive ricevute; capacità di anticipare i problemi connessi al ruolo;
capacità di individuare le priorità e di operare in conseguenza)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 3)
Buono (punti 6)
Ottimo (punti 10)
Qualità delle relazioni con l'utenza (capacità di gestione di relazioni interfunzionali; capacità di individuare
soluzioni nei rapporti con l'utenza)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 5)
Buono (punti 8)
Ottimo (punti 10)
Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di interventi
formativi (grado di interesse e di motivazione indirizzato alla crescita professionale; grado di capacità
dimostrata nell'utilizzo di personal computer o di strumentazioni ed attrezzature tecniche necessarie
all'espletamento delle mansioni; capacità di aggiornamento;)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 8)
Ottimo (punti 10)
Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nel modello di
organizzazione del lavoro (capacità di autorganizzarsi ed ottimizzare il tempo di lavoro ed i costi,
rispettando i tempi e le scadenze; capacità di orientamento al lavoro di gruppo)
Griglia di valutazione individuale per i passaggi di categoria all'interno della Fascia D
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 7)
Ottimo (punti 10)
Risultati conseguiti (capacità di rispondere degli obiettivi raggiunti, lavorando in autonomia, rispetto alle
direttive ricevute; attitudine alla ricerca di soluzione di problematiche)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 5)
Buono (punti 10)
Ottimo (punti 15)
Impegno profuso e qualità della prestazione individuale (capacità di compiere con attenzione e precisione
i compiti assegnati secondo le direttive ricevute; capacità di anticipare i problemi connessi al ruolo;
capacità di individuare le priorità e di operare in conseguenza; capacità di pianificare la gestione delle
risorse assegnate; capacità di coordinamento sistematico di conoscenze evolute plurispecialistiche)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 3)
Buono (punti 6)
Ottimo (punti 10)
Qualità delle relazioni con l'utenza (capacità di gestione di relazioni interfunzionali; capacità di individuare
soluzioni nei rapporti con l'utenza)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 5)
Buono (punti 8)
Ottimo (punti 10)
Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di interventi
formativi (grado di interesse e di motivazione indirizzato alla crescita professionale; grado di capacità
dimostrata nell'utilizzo di personal computer o di strumentazioni ed attrezzature tecniche necessarie
all'espletamento delle mansioni; capacità di aggiornamento;)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 4)
Buono (punti 8)
Ottimo (punti 10)
Flessibilità, iniziativa e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative nel modello di
organizzazione del lavoro (capacità di autorganizzarsi ed ottimizzare il tempo di lavoro ed i costi,
rispettando i tempi e le scadenze; capacità di orientamento al lavoro di gruppo)
Indicatori di punteggio Adeguato (punti 1)
Buono (punti 3)
Ottimo (punti 05)
Capacità di adattamento ai cambiamenti e coinvolgimento nei processi lavorativi (capacità di organizzare
l'unità operativa assegnata e di gestire processi integrati; capacità di orientamento delle attività per gruppi
di lavoro; senso del ruolo e attitudine alla comunicazione esterna; capacità di auto verifica dei risultati
conseguiti; elevate conoscenze tecnico specialistiche atte ad ottimizzare le interrelazioni fra le diverse
funzioni; capacità di leadership)
ALLEGATO 6
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/1 PRESIDIO / DISTRETTO DI ……………………………
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA
DI PRODUTTIVITA' DEL FONDO DI BUDGET personale dei servizi ospedalieri e territoriali
U.O.__________________________ Servizio______________________________
Ufficio
____________________________
Dipendente___________________________________________________________
Categoria____________________________
Parametro
Giudizio Sintetico
Punteggio
Adattabilità del dipendente alle prestazioni lavorative rispetto all'esigenza dell'obiettivo posto, in
particolare la precisione e la qualità delle prestazioni svolte, rispetto al progetto posto.
Punteggio da 10 a 40
Disponibilità al cambiamento tecnologico e organizzativo, grado di partecipazione e di reattività rispetto a
processi che richiedono modifiche alla prestazione lavorativa.
Punteggio da 10 a 30
Partecipazione individuale al raggiungimento dell'obiettivo.
Punteggio da 10 a 30
TOTALE PUNTEGGIO
Data _______________________
Il Dirigente di Unità Operativa/Struttura
Area/Dipartimento
__________________________
Per presa visione e ricevuta copia
Il Lavoratore
______________________________________
Osservazioni del Valutato:
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________
__
ALLEGATO 7
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/1 PRESIDIO / DISTRETTO DI ……………………………
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA
DI PRODUTTIVITA' DEL FONDO DI BUDGET personale delle aree e dei servizi amministrativi
U.O.__________________________ Servizio______________________________
Ufficio
____________________________
Dipendente___________________________________________________________
Categoria____________________________
Parametro
Giudizio Sintetico
Punteggio
Adattabilità del dipendente alle prestazioni lavorative rispetto all'esigenza dell'obiettivo posto, in
particolare la precisione e la qualità delle prestazioni svolte, rispetto al progetto posto.
Punteggio da 10 a 40
Disponibilità al cambiamento tecnologico e organizzativo, grado di partecipazione e di reattività rispetto a
processi che richiedono modifiche alla prestazione lavorativa.
Punteggio da 10 a 30
Partecipazione individuale al raggiungimento dell'obiettivo.
Punteggio da 10 a 30
TOTALE PUNTEGGIO
Data _______________________
Il Dirigente di Unità Operativa/Struttura
Area/Dipartimento
__________________________
Per presa visione e ricevuta copia
Il Lavoratore
_____________________________________
Osservazioni del Valutato:
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________
__
ALLEGATO 8
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BR/1 PRESIDIO / DISTRETTO DI ……………………………
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNUALE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA
DI PRODUTTIVITA' DEL FONDO DI BUDGET personale dei reparti di degenza
U.O.__________________________ Servizio______________________________
Ufficio
____________________________
Dipendente___________________________________________________________
Categoria____________________________
Parametro
Giudizio Sintetico
Punteggio
Adattabilità del dipendente alle prestazioni lavorative rispetto all'esigenza dell'obiettivo posto, in
particolare la precisione e la qualità delle prestazioni svolte, rispetto al progetto posto.
Punteggio da 10 a 40
Disponibilità al cambiamento tecnologico e organizzativo, grado di partecipazione e di reattività rispetto a
processi che richiedono modifiche alla prestazione lavorativa.
Punteggio da 10 a 30
Partecipazione individuale al raggiungimento dell'obiettivo.
TOTALE PUNTEGGIO
Punteggio da 10 a 30
Data _______________________
Il Dirigente di Unità
Operativa/Struttura
Area/Dipartimento
__________________________
Per presa visione e ricevuta copia
Il Lavoratore
_____________________________________
Osservazioni del Valutato:
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________________________
_____
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