COSA E' E COME SI CREA UNA COOPERATIVA
Costituzione della società cooperativa.
La società cooperativa si costituisce con atto pubblico e con la partecipazione di almeno nove soci
di fronte ad un notaio (da 3 a 8 per le piccole società cooperative), allegando il relativo Statuto.
L' atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci
2. denominazione, sede della società ed eventuali sedi secondarie
3. oggetto sociale
4. se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso,
se il capitale sociale è ripartito in azioni e l' eventuale responsabilità
sussidiaria dei soci
5. la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e,
se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste e il numero
delle azioni sottoscritte da ciascun socio
6. i valori dei crediti e dei beni conferiti in natura
7. le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed i tempi in cui
devono essere eseguiti i conferimenti
8. le condizioni per l'eventuale recesso e per l' esclusione dei soci
9. le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale
massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili
residui
10. le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle
disposizioni di legge
11. il numero degli amministratori e dei loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza sociale
12. il numero dei componenti il collegio sindacale
13. la durata della società
Lo Statuto, che forma parte integrante dell'atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme
relative al funzionamento della cooperativa.
Depositare l' atto costitutivo e lo Statuto in Tribunale per l'omologazione e l' iscrizione nel Registro
delle Imprese.
Ottenuta l' iscrizione presso il Tribunale, la cooperativa è tenuta ad effettuare, nel termine di 30
giorni, i seguenti ulteriori adempimenti:
Iscriversi presso il registro delle imprese della Camera di Commercio
Iscriversi al registro prefettizio in una delle otto sezioni istituite (consumo,
produzione lavoro, agricola, edilizia, trasporto, pesca, mista, sociale)
Depositare l' atto costitutivo presso l' Ufficio distrettuale delle imposte dirette
Inoltre, prima della registrazione, occorre presentare:
la richiesta di apertura del numero del contribuente presso l' Esattoria
la domanda di attribuzione del numero di partita IVA all' ufficio provinciale
dell' impresa sul valore aggiunto
Modificazione dell' atto costitutivo e statuto
Le modificazioni dell' atto costitutivo e dello statuto sono di competenza dell'assemblea
straordinaria e concernono le variazioni degli elementi stabiliti all'art. 2518 codice civile.
In ordine alla procedura da seguire, essa è identica a quella stabilita in materia di costituzione della
società, dovendo la relativa deliberazione essere sottoposta ad omologazione ed iscrizione in
tribunale nonché a tutti gli adempimenti successivi.
Perchè nasce una cooperativa
La volontà di costituire una Cooperativa è data dalla individuazione di un bisogno comune e dalla
determinazione di soddisfarlo in modo efficace ed efficiente, mediante l' autogestione e l' utilizzo
ottimale delle risorse economiche e personali dei soci.
La diversità degli scopi distingue le Cooperative fra loro, le raggruppa in settori o aree di attività
secondo le finalità perseguite e il settore economico che impegnano.
Per semplicità di lettura nelle pagine che seguono abbiamo voluto elencare , in ordine alfabetico, i
modi e le capacità di risposta che il mondo cooperativo riesce a dare alle necessità del vivere e
lavorare:
Risposta al bisogno di lavoro.
Soci per creare occupazione, per migliorare le proprie condizioni di lavoro, per valorizzare le
risorse individuali e collettive.
Risposta al bisogno di far crescere la propria impresa.
Insieme di più imprese che aggregandosi in Cooperativa riducono i costi di gestione, hanno più
forza di acquisto e competitività, intraprendono iniziative comuni.
Risposta al bisogno di una migliore qualità della vita e di una
migliore qualità dei servizi alle persone.
Soci perché si condivide uno stesso ideale o cammino culturale e sociale. Soci per fornire beni o
servizi qualificati in autogestione.
Organi sociali dell'Impresa cooperativa
In virtù del rinvio disposto dell' art. 2516 codice civile, si applicano agli organi sociali della società
cooperativa le norme previste in materia di società per azioni in quanto compatibili con le
disposizioni specifiche dettate in tema di cooperative o con quelle di legge speciali.
Gli organi sociali dell' impresa cooperativa sono:
L'assemblea dei soci
L'assemblea è la riunione dei soci alla quale è attribuito il compito di esprimere il programma delle
attività sociali e di eleggere gli organi sociali. Ogni socio un voto. Caratteristica fondamentale dell'
assemblea di società cooperativa è costituita dalla circostanza che in essa ogni socio ha un voto,
qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei
soci. Deroga al principio dell'unicità dei voto è stabilita per le società cooperative con
partecipazione di persone giuridiche alle quali l'atto costitutivo può attribuire fino ad un massimo di
cinque voti, tenuto conto dell'ammontare della quota o delle azioni ovvero del numero dei loro
membri.
Al contrario delle società per azioni, le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione
delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti
spettanti ai soci. Inoltre, è ammissibile prevedere statutariamente quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a quelli stabiliti in materia di società per azioni. E' pure consentito il voto per
corrispondenza, se previsto nello Statuto, disponendosi in questo caso che l'avviso di convocazione
dell'assemblea debba contenere per esteso il testo della deliberazione proposta.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria:
ordinaria quando approva il bilancio annuale di esercizio, nomina gli amministratori, i sindaci e il
presidente del collegio sindacale, determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, delibera
su altri oggetti attinenti la gestione della società;
straordinaria quando modifica l' atto costitutivo e lo Statuto, nomina e da poteri ai liquidatori.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell' esercizio sociale.
Il consiglio di amministrazione
Il consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'impresa cooperativa, al quale è
attribuito il compito di curare l'amministrazione della società, provvedendo, tra l'altro, a redigere il
bilancio annuale di esercizio con la prescritta relazione di accompagnamento.
Peculiarità degli amministratori di cooperative è la circostanza che essi devono essere soci o
mandatari di persone giuridiche socie.
Lo Statuto può inoltre prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie dei soci, in proporzione dell' interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale.
Per il resto valgono le disposizioni dettate in materia di consiglio di amministrazione della società
per azioni dagli art. 2380 e seguenti codice civile.
Il collegio sindacale
Il collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell' impresa cooperativa ed il suo carattere
fondamentale è quello dell' imparzialità propria di ogni organo di controllo. Anche al collegio
sindacale della società cooperativa si applicano le norme che disciplinano tale organo nelle società
per azioni, ad eccezione di poche norme specifiche recate dall'art. 2535 codice civile.
Queste ultime prevedono che lo Statuto possa stabilire che uno o più sindaci siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all' interesse che ciascuna categoria ha
nell' attività sociale. Inoltre, non si applicano al collegio sindacale di cooperative i commi secondo e
terzo dell'art. 2397 che impongono alle S.p.A. l'obbligo di scegliere taluni sindaci tra gli iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Piccola Società Cooperativa
Introdotta con la legge 266 del 97, la piccola società cooperativa è concepita come "una forma
semplificata di cooperativa" finalizzata ad essere impiegata in settori d'impresa in cui l'iniziativa e
l'apporto individuale rappresentano fattori preponderanti. Costituisce dunque un tipo di società
molto interessante per lo svolgimento di attività di produzione e lavoro nei settori dell'artigianato,
del commercio, dei servizi, anche a contenuto professionale, e dell'agricoltura.
La PSC si caratterizza per una spiccata vocazione all'attività di lavoro esercitata direttamente dai
soci e per una grande flessibilità gestionale.
A questo scopo il legislatore ha stabilito che la PSC deve essere composta esclusivamente da
persone fisiche, in numero non inferiore a tre e non superiore a otto. E' dunque esclusa la
partecipazione alla PSC di qualunque tipo di società.
La dizione "piccola società cooperativa" deve obbligatoriamente comparire nella ragione sociale.
Non è previsto un tetto al capitale minimo da sottoscrivere all'atto della costituzione, perciò la quota
sociale rientra nel valore fissato dalla L.59/52 (Lit.50.000). E' tuttavia sconsigliabile, come già
altrove ricordato, costituire la società con un capitale inconsistente rispetto all'oggetto sociale.
Sotto il profilo dell'amministrazione, la PSC presenta rilevanti peculiarità. Infatti fondamentale è il
ruolo dell'assemblea alla quale può essere attribuito, in alternativa al consiglio di amministrazione,
il potere di amministrare, potere che quindi si aggiunge alla tradizionale funzione deliberante.
Inoltre il collegio sindacale, organo sempre necessario alle cooperative ordinarie, è presente nella
PSC (se non previsto per statuto) solo nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art.2488 c.c. Esso è
obbligatorio solo laddove il capitale sociale superi i 200 milioni, oppure quando, per due esercizi
consecutivi, si superino predefiniti limiti di redditività d'impresa.
Eccezion fatta per questi ambiti, si applicano alle PSC le norme relative alla società cooperative
ordinarie.