SEMINARIO “Le nuove regole” Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Ing. Michele Candreva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Presidente della Commissione per i Lavori sotto tensione ROMA, 11 MARZO 2014 Titolo: L'attività svolta dalla Commissione Ministeriale per i lavori sotto tensione La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Legislazione previgente DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980 Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (G.U. 7 luglio 1980, n. 184). DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1990, n. 442 Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volts (G.U. 29 gennaio 1991, n. 24). Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Legislazione previgente L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino all’11.4.11 un’attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del DM 9 giugno 1980 e del DM 13 luglio 1990, n.442. Tali concessioni costituivano di fatto deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di comprovata efficacia di sistemi alternativi. L’emanazione del D.Lgs. 81/2008, ha sostanzialmente riconfermato l’assetto generale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando però l’applicazione pratica, per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione, ad un successivo decreto attuativo. L’emanazione del Decreto 4 febbraio 2011, (G.U. n 83 dell’ 11/4/2011) ha stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in alta tensione con la contestuale abrogazione della regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione. Contestualmente, il decreto in questione affronta una serie di tematiche connesse al mondo dei lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto particolare in relazione alle peculiari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta all’organizzazione aziendale ed agli operatori del settore. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 82 - Lavori sotto tensione 1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. 2. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1). 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Struttura dell’articolato Art. 1 - Campo di applicazione (ed esclusioni) Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende Art. 4 - Effettuazione dei lavori sotto tensione Art. 5 - Formazione e idoneità Art. 6 - Abilitazione dei lavoratori Art. 7 - Attrezzature Art. 8 - Diritto di riconoscimento Art. 9 - Abrogazioni Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Struttura degli allegati Allegato I - Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione. Autorizza i soggetti formatori e le aziende. Allegato II - Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende. Contiene i requisiti minimi previsti per le Aziende che sono interessate a svolgere lavori sotto tensione. Allegato III - Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori. Contiene i requisiti dei Soggetti formatori e le caratteristiche dei corsi di formazione. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Art. 1 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Art. 1 - Campo di applicazione (ESCLUSIONI) 2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme; d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego; e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Art. 8 - Diritto di riconoscimento 1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 (12.4.13) mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al comma 1. Art. 9 - Abrogazioni 1. Alla data (12.4.11) di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui al comma 1 dell'art. 8. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Decreto 4 febbraio 2011 – Diagramma delle funzioni Aziende e Soggetti formatori richiedenti Azione: - richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per i lavori sotto tensione Composizione: - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - CEI - INAIL Azione: a) formula il parere di autorizz./sosp./revoca; b) accertamenti tecnico-amministrativi; c) accertamenti a seguito di incidenti; d) costituisce ed aggiorna l’elenco delle autorizz.ni delle aziende e dei soggetti formatori; INAIL Azione: esegue sopralluoghi e accertamenti presso il richiedente; esprime il parere per i punti a), b), c) Min. del Lavoro e delle P. S. e Min. della Salute Azione: - rilascio dell’autorizzazione/sospensione/revoca Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Allegato I – Commissione per i lavori sotto tensione : composizione, compiti e organizzazione 1. Composizione • Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Composta da rappresentanti (un effettivo e un supplente) di: - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di Presidente - Ministero della Salute - Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico 2. Compiti: • a) Formula parere a seguito di istanza per l’autorizzazione delle aziende e dei soggetti formatori • b) effettua accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori • c) costituisce ed aggiorna l’elenco delle aziende e dei soggetti formatori autorizzati • d) formula il parere di sospensione dell’autorizzazione in caso di gravi inadempienze, o di cancellazione dall’elenco in caso di inadempienze di particolare gravità, delle aziende e dei soggetti formatori • e) in caso di incidenti rilevanti o gravi infortuni, comunicati obbligatoriamente dall’azienda autorizzata, effettua gli accertamenti necessari al fine di assumere eventuali provvedimenti • f) formula pareri a seguito di quesiti inerenti i lavori sotto tensione e il decreto • g) esamina proposte di procedure operative correlate ai i lavori sotto tensione Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico 3.Organizzazione • Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al punto 2., la Commissione per i lavori sotto tensione si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL che esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende o dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto. • La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno ed inoltre su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti. • Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale. • A seguito del parere positivo di cui ai punti 2.a) e 2.b), espresso anche in seguito all'esame della documentazione riportata negli allegati II e III, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria dei Ministero della salute, viene adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Commissione D.D. n. 10 del 30.01.2012 (B.U. del MLPS) Compiti della Commissione: 1. Presso la Dir. Gen. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. VI, è istituita la Commissione per i lavori sotto tensione per le attività di cui al punto 2 dell’Allegato I al D.M. 04.02.11. 2.La Commissione di cui al precedente comma formula altresì pareri sulle problematiche concernenti gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche ………… . Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Procedura TERNA-ANIE dal titolo: “ELETTRODOTTI AEREI - Metodi di Scalata, Accesso, Spostamento, Posizionamento sul posto di lavoro in quota. Metodi di Soccorso in quota”. Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014 La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono pubblicati nella sezione: “sicurezza nel lavoro” del sito www.lavoro.gov.it del MLPS Questa presentazione ha l’unico scopo di supportare l’illustrazione verbale dell’argomento. Essa non è completa né esaustiva ed i concetti espressi hanno valore di esempio e promemoria e non di trattazione sistematica Grazie per l’attenzione e buon lavoro Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte Roma, 11 marzo 2014