SEMINARIO
“Le nuove regole”
Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte
Ing. Michele Candreva
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Presidente della Commissione per i Lavori sotto tensione
ROMA, 11 MARZO 2014
Titolo: L'attività svolta dalla Commissione
Ministeriale per i lavori sotto tensione
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Legislazione previgente
DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980
Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici
effettuati sotto tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (G.U. 7
luglio 1980, n. 184).
DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1990, n. 442
Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza
per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a
frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra
1.000 e 30.000 Volts (G.U. 29 gennaio 1991, n. 24).
Titolo: Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell’arte
Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Legislazione previgente
L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino all’11.4.11 un’attività
concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del DM 9 giugno 1980 e del DM 13
luglio 1990, n.442. Tali concessioni costituivano di fatto deroghe alle norme generali di
sicurezza in casi di comprovata efficacia di sistemi alternativi.
L’emanazione del D.Lgs. 81/2008, ha sostanzialmente riconfermato l’assetto generale della
sicurezza dei lavori elettrici rimandando però l’applicazione pratica, per quanto attiene il
campo dei lavori sotto tensione in alta tensione, ad un successivo decreto attuativo.
L’emanazione del Decreto 4 febbraio 2011, (G.U. n 83 dell’ 11/4/2011) ha stabilito i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati all’effettuazione dei lavori sotto tensione in
alta tensione con la contestuale abrogazione della regolamentazione pregressa aprendo, di
fatto, la possibilità a tutte le aziende interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter
operare nel campo dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione.
Contestualmente, il decreto in questione affronta una serie di tematiche connesse al mondo
dei lavori elettrici sotto tensione riconoscendo la necessità di regolamentare un settore molto
particolare in relazione alle peculiari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata
professionalità richiesta all’organizzazione aziendale ed agli operatori del settore.
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Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le
tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente
normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione
vigente.
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Struttura dell’articolato
Art. 1 - Campo di applicazione (ed esclusioni)
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende
Art. 4 - Effettuazione dei lavori sotto tensione
Art. 5 - Formazione e idoneità
Art. 6 - Abilitazione dei lavoratori
Art. 7 - Attrezzature
Art. 8 - Diritto di riconoscimento
Art. 9 - Abrogazioni
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Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Struttura degli allegati
Allegato I - Commissione per i lavori sotto tensione: composizione,
compiti e organizzazione. Autorizza i soggetti formatori e le aziende.
Allegato II - Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle
aziende, controllo delle aziende. Contiene i requisiti minimi previsti
per le Aziende che sono interessate a svolgere lavori sotto tensione.
Allegato III - Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione,
requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei
soggetti formatori. Contiene i requisiti dei Soggetti formatori e le
caratteristiche dei corsi di formazione.
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Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
DM 4 febbraio 2011 – Definizione dei criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici
alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si
applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni
delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e
da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di
modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Art. 1 - Campo di applicazione (ESCLUSIONI)
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti
operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle
relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle
norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei
dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di
esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali
condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni
specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi
alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione
superiore.
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Art. 8 - Diritto di riconoscimento
1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3,
le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del
decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 (12.4.13) mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso
decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di
riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 9 - Abrogazioni
1. Alla data (12.4.11) di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i
decreti di cui al comma 1 dell'art. 8.
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Decreto 4 febbraio 2011 – Diagramma delle funzioni
Aziende e Soggetti formatori richiedenti
Azione:
- richiesta di autorizzazione al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per i lavori sotto tensione
Composizione:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ministero della Salute
- CEI
- INAIL
Azione:
a) formula il parere di autorizz./sosp./revoca;
b) accertamenti tecnico-amministrativi;
c) accertamenti a seguito di incidenti;
d) costituisce ed aggiorna l’elenco delle autorizz.ni delle
aziende e dei soggetti formatori;
INAIL
Azione:
esegue sopralluoghi e accertamenti
presso il richiedente;
esprime il parere per i punti a), b), c)
Min. del Lavoro e delle P. S. e Min. della Salute
Azione:
- rilascio dell’autorizzazione/sospensione/revoca
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Allegato I – Commissione per i lavori sotto tensione :
composizione, compiti e organizzazione
1. Composizione
• Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Composta da rappresentanti (un effettivo e un supplente) di:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di Presidente
- Ministero della Salute
- Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
2. Compiti:
• a) Formula parere a seguito di istanza per l’autorizzazione delle aziende e dei
soggetti formatori
• b) effettua accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori
• c) costituisce ed aggiorna l’elenco delle aziende e dei soggetti formatori autorizzati
• d) formula il parere di sospensione dell’autorizzazione in caso di gravi inadempienze,
o di cancellazione dall’elenco in caso di inadempienze di particolare gravità, delle
aziende e dei soggetti formatori
• e) in caso di incidenti rilevanti o gravi infortuni, comunicati obbligatoriamente
dall’azienda autorizzata, effettua gli accertamenti necessari al fine di assumere
eventuali provvedimenti
• f) formula pareri a seguito di quesiti inerenti i lavori sotto tensione e il decreto
• g) esamina proposte di procedure operative correlate ai i lavori sotto tensione
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Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
3.Organizzazione
• Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al punto 2., la Commissione per i
lavori sotto tensione si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL che esprime il suo parere a
seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL
sono a carico delle aziende o dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo
Istituto.
• La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno
una volta l'anno ed inoltre su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti.
• Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se risulta presente la metà
più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale.
• A seguito del parere positivo di cui ai punti 2.a) e 2.b), espresso anche in seguito all'esame
della documentazione riportata negli allegati II e III, con decreto dirigenziale del direttore
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria dei Ministero della salute, viene
adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti
formatori.
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Roma, 11 marzo 2014
La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Commissione D.D. n. 10 del 30.01.2012
(B.U. del MLPS)
Compiti della Commissione:
1. Presso la Dir. Gen. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti
di Lavoro – Div. VI, è istituita la Commissione per i lavori
sotto tensione per le attività di cui al punto 2 dell’Allegato
I al D.M. 04.02.11.
2.La Commissione di cui al precedente comma formula altresì
pareri sulle problematiche concernenti gli aspetti relativi
alla sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e
apparecchiature elettriche ………… .
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Procedura TERNA-ANIE dal titolo:
“ELETTRODOTTI AEREI - Metodi di Scalata,
Accesso, Spostamento, Posizionamento sul
posto di lavoro in quota. Metodi di Soccorso
in quota”.
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La Sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico
Tutti i provvedimenti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro sono pubblicati nella
sezione:
“sicurezza nel lavoro” del sito
www.lavoro.gov.it
del MLPS
Questa presentazione ha l’unico scopo di supportare l’illustrazione
verbale dell’argomento.
Essa non è completa né esaustiva ed i concetti espressi hanno valore
di esempio e promemoria e non di trattazione sistematica
Grazie per l’attenzione e buon lavoro
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