17/11/2015
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A.A. 2015/2016
DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Cesare Pitea email [email protected]
ricevimento mercoledì 9:30/11:30
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PARTE III:
L’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
2
L’attuazione
negli ordinamenti interni
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CORSOnmxzn
DI LAUREA SPERI
SCHEMA DELLA LEZIONE
Inquadramento




Monismo e dualismo
Validità e adattamento
Modelli di adattamento: rinvio e incorporazione
materiale
L’adattamento dell’ordinamento italiano alle norme
internazionali generali



L’articolo 10 della Costituzione: un «trasformatore
permanente»
La dottrina dei controlimiti: la sentenza 238/2014
L’adattamento dell’ordinamento italiano ai trattati



La c.d. procedura ordinaria di adattamento
La c.d. procedura speciale di adattamento
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INQUADRAMENTO/1
IL PROBLEMA DELL’ADATTAMENTO

Il diritto internazionale richiede spesso, per la propria
attuazione
che le norme che si formano in esso siano applicate negli
ordinamenti giuridici interni.
 che gli ordinamenti interni si modifichino al fine di adattarsi a
quanto richiesto per attuare le norme internazionali
 ESEMPI

Immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione: richiede
che, se un cittadino cita uno stato estero davanti ai suoi tribunali
questi devono declinare la propria giurisdizione
 divieto di tortura: richiede inter alia allo Stato di reprimere la
tortura, prevedendo e applicando idonee norme penali


Quali condizioni devono verificarsi perché gli organi
statali (in questi casi i giudici) possano «obbedire»
alla norma internazionale?
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INQUADRAMENTO/2
MONISMO E DUALISMO: DUE PROSPETTIVE TEORICHE

Monismo: non vi è separazione tra i due ordinamenti
Nazionalista: il diritto internazionale è una «proiezione» verso l’esterno
del diritto nazionale ed è a questo subordinato
 Internazionalista: il diritto internazionale è sempre valido, può essere
applicato ed è gerarchicamente sovraordinato ai diritti interni
 In entrambi i casi il problema dell’adattamento non si pone


Dualismo: il diritto internazionale è un ordinamento
giuridico separato dai diritti nazionali
La validità del diritto internazionale nell’ordinamento interno dipende
da una norma di quest’ultimo che lo recepisca (in generale o caso per
caso)
 Il rango del diritto internazionale nella gerarchia interna e il problema
del conflitto con altre norme nazionali è regolato da tali norme
 Il problema dell’adattamento = necessità di tecniche normative
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idonee non solo a introdurre il diritto internazionale nel diritto interno,
ma anche a realizzarne la modificazione nel senso richiesto

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INQUADRAMENTO/3
MODELLI E PROBLEMI DI ADATTAMENTO

Modelli di adattamento

Incorporazione tramite rinvio:


Incorporazione materiale:


la validità di una norma internazionale è stabilita tramite il suo
richiamo formulato in una norma interna
la norma internazionale viene riformulata in una norma interna che ne
riproduce e ne dettaglia i contenuti
Problemi di adattamento: la capacità di produrre l’effetto di
adattamento dipende anche
 dal carattere self-executing della norma internazionale = essa
possiede la qualità intrinseca di contenere un precetto
normativo completo di tutti gli elementi necessari per la sua
applicazione?
 Dalla scelta circa la soluzione dei conflitti normativi con altre
norme di diritto interne, ordinarie o costituzionali
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L’ADATTAMENTO ALLE NORME GENERALI/1
L’ART. 10 DELLA COSTITUZIONE
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute»

C.d. «trasformatore permanente» (Perassi): produce in
continuazione norme interne
Riproduttive del «diritto internazionale generale» (in primis
consuetudine) così come si forma e modifica nel corso del tempo
 A livello costituzionale  prevale sulla legge ordinaria


Problemi:
Non consente l’adattamento alle norme non self-executing
 Rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento


Corte costituzionale, Russel, 1979)
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L’ADATTAMENTO ALLE NORME GENERALI/2
LA SENTENZA 238/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il fatto

La questione di legittimità costituzionale
Norme oggetto del controllo di costituzionalità
 Norme che fungono da «parametro» di costituzionalità


La sentenza della Corte
Considerazioni generali e sistemiche
 Applicazione al caso concreto


Da trasformatore permanente a «buttafuori»?
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/1
ASPETTI GENERALI

Assenza di un meccanismo permanente di incorporazione
 Necessità di incorporazione ad hoc, tramite:

Adozione delle norme materiali necessarie



Ordine di esecuzione



c.d. procedimento ordinario di adattamento
Tecnica dell’incorporazione materiale
c.d. procedimento speciale di adattamento
Tecnica del rinvio
Introduzione di una «copertura costituzionale» dei
trattati


Art. 117 Costituzione
≠ art. 10 Cost, in quanto non introduce la norma
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/2
IL PROCEDIMENTO «ORDINARIO»

formulazione (anche anteriormente al momento di entrata in vigore
del trattato in questione!) di una norma nell’ordinamento interno
che riproduce il contenuto della norma internazionale
Non-discriminazione tra uomo e donna e diritto di famiglia
o Regola prevista da diversi trattati di diritto internazionale cui
l’Italia è parte
o Principio enunciato dalla nostra Costituzione
o Principio enunciato e applicato tramite regole di dettaglio nel
codice civile e in altre leggi
o Problema del la trasmissione del cognome materno
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/3
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/1 ORDINE DI ESECUZIONE

predisposizione di una disposizione, denominata ordine di
esecuzione, che impartisce ai soggetti dell’ordinamento, pubblici e
privati, il comando di dare esecuzione al trattato
Legge 2 dicembre 1994, n. 689 , Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(GU n.295 del 19-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 164)
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10
dicembre 1982, nonché l’accordo di applicazione della parte XI della Convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto
disposto
dall’articolo 308 della convenzione e dall’articolo 6 dell'accordo.
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/3
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/2 NORME SELF-EXECUTING


è detta self-executing una norma internazionale che integra gli
estremi di un precetto giuridico completo idoneo di per sé ad essere
applicato a rapporti interindividuali
Le norme aventi tale carattere sono suscettibili di essere invocate, e
applicate in sede giudiziaria, in rapporti interindividuali
 Se introdotte nell’ordinamento mediante ordine di esecuzione, e
 in assenza di una norma “puramente interna” contrastante,.
Convenzione sui contratti di compravendita
internazionale di merci (Vienna, 1980)
Articolo 14.1
La proposta di concludere un contratto, rivolta a una o più persone determinate,
costituisce un’offerta se è sufficientemente precisa e se indica la volontà dell’autore
di essere vincolato in caso d’accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa
se designa le merci e, esplicitamente o implicitamente, fissa quantità e prezzo o
fornisce indicazioni che permettano di determinarli
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/3
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/2 NORME SELF-EXECUTING

Esempi di norme non self-executing/1

necessitano di un’integrazione con norme o procedure nazionali
in assenza delle quali non possiedono i caratteri necessari a una
loro applicazione
Convenzione NU contro la tortura (New York, 1984),
in vigore sul piano internazionale dal 26/6/1987, per l’Italia dal 11/2/1989,
eseguita nell’ordinamento tramite l’art. 2 della l. 498/1988
Articolo 4
1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati
quali infrazioni penali dal suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di
praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti
una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali infrazioni passibili di pene adeguate che
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tengano conto della loro gravità.
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/3
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/2 NORME SELF-EXECUTING

Esempi di norme non self-executing/2

attribuiscono allo Stato una facoltà
Convenzione europea sull'adozione dei minori (Strasburgo, 1967)
in vigore sul piano internazionale dal 26/4/1968, per l’Italia dal 26/8/1976 eseguita
nell’ordinamento tramite l’art. 2 della l. 357/1974
Articolo 6.1
La legge [degli Stati contraenti] permette l'adozione di un minore solo da parte di
due persone unite in matrimonio (...) o da parte di un solo adottante.

In tali casi l’adozione di una normativa ordinaria di adattamento è
necessaria per individuare con precisione il contenuto della norma e
poterla applicare in rapporti giuridici interindividuali
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/4
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/3 RANGO


Il rango della norma di adattamento, e quindi della norma
internazionale richiamata nel caso di adattamento mediante
rinvio è quello dell’atto in cui essa è contenuta.
Art. 117 Costituzione
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»

Casi particolari
Trattati UE
Trattati sulla condizione dello straniero
 Patti lateranensi


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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA SPERI
L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/4
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/3 RANGO

Corte costituzionale, sent. 348 e 349 del 2007 ha chiarito
che tale disposizione
garantisce una “copertura costituzionale”, prima inesistente, ai
trattati internazionali
 A tutti i trattati internazionali? O solo alla CEDU?


Il rango acquisito dai trattati è «subcostituzionale»
Superiore alla legge ordinaria: costituiscono parametri interposti
di costituzionalità delle leggi
 Subordinati alla Costituzione (non solo ai principi fondamentali)

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17/11/2015
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA SPERI
L’ADATTAMENTO AI TRATTATI/4
IL PROCEDIMENTO «SPECIALE»/3 RANGO


Il controllo di compatibilità tra legge ordinaria e costituzione
è così accentrato in capo alla Corte costituzionale
I giudici comuni che si trovino ad applicare una legge
potenzialmente contrastante con un trattato internazionale:
dovranno interpretare le norme interne in armonia con gli
obblighi internazionali (principio di interpretazione conforme)
 verificata l’impossibilità di tale interpretazione (conflitto reale)

dovranno sollevare una questione di costituzionalità delle norme
rilevanti davanti alla Corte costituzionale
 non potranno, invece, disapplicare la legge incompatibile, ciò ce è
consentito solo per contrasto con le norme di diritto dell’UE, in virtù
dello status rafforzato di cui esse godono ai sensi dell’art. 11 della
Convenzione.

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