Tribunale Padova 20 novembre 2014, n. 3550 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Gianluca Bordon ha pronunziato ex art. 281 sexiesc.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo al n. 9018/2013 R.G. promosso da GU.ZA (c.f.: (…..) difeso dall’avvocato domiciliatario MA.CA. , con studio in piazza (…..), 35042, Este Attore contro GI.ZA. (c.f.: (…..) difesa dall’avvocato domiciliata rio PI.CE., con studio in via (….), Padova Convenuto Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Gu.Za. ha agito nei confronti del fratello Gi.Za. lamentando che all’interno della proprietà del fratello si trova una conifera con foglie aghiformi e piccoli frutti che, per effetto del vento, una volta staccatasi, finiscono per cadere sulla falda del tetto dell’abitazione attorea. Se non rimossi annualmente, aghi e frutti finirebbero per provocare l’intasamento delle grondaie e l’attore non è più disposto a tollerare tale stato delle cose e occuparsi personalmente della necessaria manutenzione. Invocando l’art. 2051 c.c. Gu.Za. chiede che il fratello sia condannato a) a porre in essere i comportamenti necessari a eliminare la situazione; b) a farsi carico dei costi annuali di pulitura del tetto con determinazione di un importo annuale; c) a risarcire la spesa di €. 1.476,20 sostenuta nel 2013 per la pulizia del manto di copertura. 2. Gi.Za. Si è difeso deducendo che anche sul fondo del famigliare esiste un pino che tra l’altro si trova molto più vicino al tetto, tanto da avere dei rami protesi sopra di esso. Ha aggiunto che in realtà l’attore riconosce che sino a ora non vi è mai stata alcuna interclusione delle grondaie e non si è verificato un danno. Il fratello non ha mai svolto opere annuali di pulizia del tetto e la documentazione fotografica sarebbe fuorviante. Nessuna norma potrebbe consentire al giudice d’ingerirsi nella proprietà privata nei termini prospettati dall’attore (ordinare che l’attore ponga in essere tutti comportamenti necessari a eliminare la situazione descritta) o a concedere alla controparte un vitalizio annuale. 3. Tutte le domande attoree sono prive di fondamento. L’unica domanda ammissibile ex art. 2051 c.c. nei confronti del proprietario – custode è quella di risarcimento del danno. La norma richiamata dalla difesa di Gu.Za. (v. atto di citazione, fg. 2 ) assicura una tutela esclusivamente risarcitoria. Non è contestato che la pianta si trova a una distanza corretta dal confine e che Gu.Za. lamenti non un danno, ma solo un pericolo di danno creato dagli aghi di pino, i quali potrebbero intasare le grondaie, causare tracimazioni d’acqua, con pregiudizio per le murature del fabbricato. Ad oggi, specifica lo stesso attore, non si sono verificati danni all’immobile (v. atto di citazione fg. 1 – 3). Non è nemmeno stato contestato che anche sul fondo ANACI – BAT Presidenza: Via A. M. di Francia, 31 – 76125 Trani [email protected] attoreo insista un pino che si trova addirittura più vicino al tetto di quello del convenuto (v. comparsa di costituzione fg. 2 e memoria attorea ex art. 183, VI co. N. 1, fg. 1 e 2). 4. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il proprietario di un albero non può essere responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la sola caduta di foglie sul fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeni del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessate dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato (Cass. Sez. III 9/08/2007, n. 17493). 5. Non vi è prova di un danno futuro. Per danno futuro s’intende un danno non verificatosi ancora al momento in cui si giudica. Il danno futuro è un danno che può assumere rilevanza giuridica esclusivamente nei limiti in cui rivesta il carattere di ragionevole certezza. La pura e semplice possibilità del suo verificarsi non è sufficiente affinchè in un giudizio di responsabilità se ne possa tenere conto. Deve essere ragionevolmente certo che il pregiudizio prodotto da un fatto rientrante nella sfera della responsabilità, colpirà un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso in esame: 5.1 prima di rimuovere gli aghi, Gu.Za. non ha promosso un accertamento tecnico in contraddittorio per permettere di verificare se il fenomeno lamentato stesse per danneggiare la sua proprietà e se fosse effettivamente causato dalla conifera del fratello e non da altre piante; 5.2 l’attore non ha depositato una relazione tecnica di un dottore in scienze agrarie o similari volta a confermare che gli aghi necessariamente provengano dalla pianta di proprietà del fratello; 5.3 la consulenza tecnica chiesta a fg. 4 della memoria istruttoria attorea, per la sua genericità, ha un carattere prettamente esplorativo (“ … la sussistenza di quanto dalla parte attrice con relativa determinazione degli interventi necessari per ovviare a ciò e il loro costo”). Non spetta alla consulenza tecnica disposta dal giudice la ricerca della prova, dispensando la parte dal dimostrare i fatti a fondamento della richiesta tutela risarcitoria; 5.4 il capitolato testimoniale contenuto nella memoria attorea 12 marzo 2014 non è ammissibile perché privo di riferimento temporali idonei a circostanziare i fatti. Il risultato è quello d’impedire la prova contraria in un contesto (lite di vicinato fra fratelli) in cui nessuna delle parti è esente dal sospetto di voler alterare la realtà per recare pregiudizio all’inviso parente. In ogni caso la prova testimoniale non può essere sostitutiva di una rigorosa e attendibile prova scientifica. A fronte delle doglianze attoree, non si dovrebbe solo accertare la presenza di aghi, ma stabilirne l’origine e l’idoneità lesiva. Il relativo giudizio non può essere espresso sulla carta, sulla base di documentazione fotografica d’incerta origine e che potrebbe non rispecchiare l’effettivo stato dei luoghi. 6. La domanda riconvenzionale del convenuto non va esaminata perché formulata solo in via subordinata. Al rigetto delle domande attoree consegue la condanna di Gu.Za. al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. Non essendo provata la falsità delle allegazioni attoree, non si ritiene che vi siano i presupposti per una condanna per lite temeraria. PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarate inammissibili le ulteriori domande attoree, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Gu.Za. e condanna il medesimo alla rifusione delle spese processuali in favore di Gi.Za., liquidate nella somma di €uro 4.490,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA. ANACI – BAT Presidenza: Via A. M. di Francia, 31 – 76125 Trani [email protected] Così deciso in Padova il 20 novembre 2014 Depositata in cancelleria il 20 novembre 2014 ANACI – BAT Presidenza: Via A. M. di Francia, 31 – 76125 Trani [email protected]