REGOLAMENTO ORGANICO - ALER di Pavia-Lodi

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REGOLAMENTO ORGANICO
DELL’AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI
PAVIA-LODI
Approvato con Atto del Presidente n° 22 del 27 marzo 2017
ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
P.IVA 00182090183 CCIAA 121992/96 www.alerpavialodi.it [email protected]
Sede di Pavia: via Parodi, 35 - 27100 Pavia - tel. 0382.5431 - fax 0382.23017 - numero ripartito 800.054823
U.O.G. di Lodi: via Haussmann, 11/7 - 26900 Lodi - tel. 0371.45031 - fax 0371.450349/365 - [email protected]
ART. 1
Contenuto del Regolamento
Il presente regolamento, disciplina l’organizzazione e i rapporti tra i dipendenti e l’ALER, fatta salva
la normativa prevista dal CCNL facendo riferimento ai contenuti del contratto Nazionale di Lavoro
FEDERCASA, nonché alle leggi vigenti che disciplinano la materia.
ART. 2
Ordinamento degli uffici e organico del personale
L’Aler Pavia – Lodi è organizzata in strutture denominate aree, servizi e uffici.
Per area si intende una struttura complessa affidata alla responsabilità di un dirigente finalizzata a
garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di specifiche attività e procedure affidate all’area
stessa.
Per servizio si intende una struttura organizzata le cui funzioni sono trasversalmente di supporto a
tutte le attività dell’Azienda. Il servizio può essere alle dipendenze dirette della direzione generale
o di un’area.
Per ufficio si intende un’unità organizzativa cui vengono affidati specifici compiti che svolgono
erogazione di attività/servizi interni o verso terzi. Gli uffici sono individuati o sotto lo staff di
direzione o all’interno di ciascuna area.
La dotazione organica del personale dell’ALER, ritenuta necessaria per il soddisfacimento dei
compiti e degli obiettivi programmati dall’Amministrazione e per l’erogazione dei servizi a terzi, è
approvata con atto Presidenziale come previsto dallo Statuto di ALER PAVIA – LODI.
L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte
del Direttore Generale, di concerto con le organizzazioni sindacali interne e con la partecipazione
alle scelte e alla gestione dei servizi da parte dei dirigenti.
ART. 3
Classificazione del personale
La dotazione organica dell’Ente è adottata con atto del Presidente n° 50 del 22/12/2015:
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Al Direttore generale spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione
degli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, della
riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti stabiliti dallo Statuto.
Il Direttore Generale è, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro ai sensi e
per gli effetti della normativa vigente. Rientrano nelle funzioni proprie del direttore generale
l’organizzazione aziendale e le progressioni economiche all’interno delle le varie qualifiche e
attività, nonché tutti gli argomenti rientranti nella contrattazione decentrata con le RSU.
ART. 4
Gruppi di lavoro
Per l’elaborazione di progetti e lavori possono essere istituiti gruppi di lavoro aventi esclusiva
rilevanza interna.
La loro istituzione è approvata dal Direttore generale e dal Dirigente dell’Area. Dei gruppi di lavoro
possono far parte dipendenti di qualunque inquadramento funzionale. L’attività di ciascun gruppo è
coordinata da un responsabile ad uopo individuato.
ART. 5
Formazione ed aggiornamento del personale
L’Azienda intende sviluppare una politica di forte accrescimento della qualificazione del personale
per essere coerente con l’obiettivo aziendale che punta sulla “qualità”. A tale scopo annualmente il
direttore generale provvede alla elaborazione di un piano di formazione in ragione dei fabbisogni
rilevati anche per il tramite di società esterne specializzate nell’analisi dei fabbisogni al fine di
ottimizzare l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal Fondo Fonservizi cui l’Azienda ha aderito.
Per questo incoraggerà la frequenza e la partecipazione a corsi riguardanti le specifiche tematiche
nelle quali il personale dovrà essere coinvolto.
ART. 6
Pari opportunità
L’Aler garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro
secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 198/2006 e come ribadito nel Codice Etico
Aziendale.
ART. 7
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il trattamento relativo alla salute e sicurezza sul lavoro è regolato dal CCNL vigente.
In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’Azienda ha adottato il documento di valutazione dei rischi.
Art. 8
Procedure di relazioni sindacali
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Per quanto attiene i rapporti tra le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione si rimanda a
quanto indicato nel CCNL FEDERCASA.
I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell'articolo 23 della legge 300/1970.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione
Generale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario utilizzando il modulo
previsto dal CCNL e comunque il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non
pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.
ART. 9
Assunzione del personale
L’assunzione del personale di ruolo e/o a tempo parziale avviene secondo il regolamento per la
disciplina delle modalità di assunzione previste dal CCNL, e nel rispetto della normativa nazionale
e regionale in materia.
Il reclutamento del personale, nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica avviene:
a) secondo procedure di mobilità interaziendale;
b) secondo procedure selettive pubbliche per titoli ed esami utili ai fini dell'accertamento della
professionalità richiesta per l'espletamento della mansione;
c) secondo procedure previste dalla L. 13 marzo 1999 n° 68 per l'assunzione di persone con
disabilità;
d) secondo selezione interna per progressione verticale indirizzata al personale inquadrato nella
categoria immediatamente inferiore a quella da integrare;
e) secondo l'avviamento degli iscritti alle liste di collocamento presenti negli Uffici Circoscrizionali
del Lavoro esclusivamente per qualifiche e profili professionali ove è richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali altri requisiti tecnico-professonali espressamente richiesti
per l'espletamento della mansione.
Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo nazionale di lavoro, contratto
individuale, codice etico aziendale parte integrale e sostanziale del CCNL e il codice sanzionatorio.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi
mutamenti.
L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Azienda, anche al fine di prevenire conseguenze
dannose all'integrità psico-fisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento
dell'idoneità dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità
sanitaria.
ART. 9 bis
Forme flessibili di rapporto di lavoro
Fatta salva la disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia, l'Azienda
Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Pavia - Lodi si riserva la possibilità di
costituire rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato soggiacenti alle medesime procedure
di selezione per il personale a tempo indeterminato.
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ART. 10
Contratto di lavoro individuale
Il contratto di lavoro individuale deve essere redatto in forma scritta ed in esso sono in ogni caso
indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data inizio del rapporto di lavoro;
c)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d)
mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione, oltre che eventuali mansioni
specificatamente individuate;
e)
durata del periodo di prova;
f)
termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
g)
nel caso di assunzione a tempo parziale il monte ore assegnato, nonché la sua
articolazione.
h)
codice etico aziendale
Di seguito viene riportato un fac-simile del Contratto individuale:
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO
PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI LIVELLO …
Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale tra:
l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pavia- Lodi, nella persona del
Direttore generale ai sensi dello Statuto vigente, richiamato l’atto n°…… del ………di assunzione a
firma del Presidente
e
il Sig. ……………… nato a ……………..il …………. (codice fiscale ……………………..) residente
in ………………, ai sensi della normativa sancita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
FEDERCASA e nel rispetto della normativa comunitaria statale e regionale nel tempo vigente per
la disciplina, la costituzione, l’esecuzione ed estinzione del rapporto di lavoro;
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si conviene e si stipula quanto segue:
1. DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’A.L.E.R. di Pavia - Lodi assume a tempo indeterminato/determinato alle proprie dipendenze il
Sig. ………………… a decorrere dal ……………………..
2. QUALIFICA, PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI
Il Sig. …………………………., matricola n. …., viene inquadrata nell’area … livello …… - con le
mansioni di ………………………… nello specifico:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari in materia il dipendente è
tenuto oltre alle mansioni previste dall’area di appartenenza, a svolgere anche i compiti
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e può essere adibito a
svolgere compiti specifici non prevalenti del livello superiore, ovvero, occasionalmente, ove
possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal
responsabile dell’Attività.
3. SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ORARIO DI LAVORO
Il Sig. ……………………….. viene assegnato presso all’area……..Ufficio …… alle dirette
dipendenze del Direttore/Dirigente dell’Area ….………………..
L’attività lavorativa verrà svolta presso la Uog di ……… Via …………….., fatta salva la facoltà
dell’A.L.E.R. di disporre l’assegnazione presso altra Uog.
Il Sig. ……………………………. è tenuto ad osservare l’orario settimanale aziendale secondo le
modalità stabilite dall’Azienda.
4.
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è stabilito in ……mesi di servizio effettivo così come previsto dal CCNL .
5.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico lordo, spettante al Sig. ………………………………… pari annualmente a
€ ………………… è così costituito:
1*
stipendio tabellare base;
2*
indennità di contingenza nella misura prevista dalla legislazione vigente;
3*
tredicesima mensilità;
4*
quattordicesima mensilità.
5*
sono inoltre fatte salve eventuali ulteriori competenze dovute per norma di legge e di
contratto.
4.
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO
Lo stato giuridico ed economico del/la dipendente è disciplinato dalle norme del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto FEDERCASA vigente nel tempo
nonché dalle leggi comunitarie, statali, regionali e dal regolamento organico del personale vigente.
7. CODICE ETICO
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Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Codice Etico Aziendale che viene
consegnato unitamente a copia del presente atto.
Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/1972 - tabella art. 25) e da registrazione
(DPR. 131/1986 - Tabella art. 10).
Letto, approvato e sottoscritto.
LI, ………………………..
IL DIRETTORE GENERALE
……………………………….
IL DIPENDENTE
……………………………………
ART. 11
Stato matricolare e fascicolo personale
Per ogni dipendente è tenuto, a cura dell’Ufficio Gestione risorse umane, un fascicolo personale e
uno stato matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che
possono interessare lo stato giuridico ed il trattamento economico nonché la posizione
previdenziale del dipendente e lo stato di famiglia con le relative variazioni che il dipendente ha
l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione. Per la tenuta del fascicolo, sarà cura
della Direzione Generale trasmettere tutti gli atti che interessano la posizione organizzativa,
retributiva e relativa a modifiche di mansioni/livelli e indennità, che interessano i singoli dipendenti.
Per stato matricolare si intende l’assegnazione ad ogni dipendente di un numero di matricola cui
ricondurre il badge per la rilevazione delle assenze/presenze e accessi al luogo di lavoro.
ART. 12
Assegnazione al posto e trasferimenti
Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della figura professionale di appartenenza, nelle quali
rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obbiettivi di
lavoro.
Il dipendente può essere adibito, a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria o del
livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente, a compiti o mansioni immediatamente
inferiori, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico qualora sia
necessario e per comprovate esigenze organizzative
Nell’ambito della stessa figura professionale, i dipendenti possono essere soggetti a trasferimenti
nelle varie Uog, Aree e Uffici o su domanda o per esigenze di servizio o a seguito di modifiche
anche parziali dell’organizzazione.
ART. 12 bis
Trasferte
Il dipendente nell'ambito della stessa figura professionale, può essere soggetto a trasferta,
giornaliera ovvero plurigiornaliera, presso gli Uffici di Pavia / Lodi e comunque entro i 50km dalla
sede di lavoro abituale, ove vi siano esigenze aziendali transitorie e contingenti, da comunicarsi
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per iscritto .
ART. 13
Classificazione del personale
L’inquadramento del personale è articolato in 5 aree (Q,A,B,C,D) e 13 livelli come previsto dal titolo
terzo del CCNL FEDERCASA.
ART. 14
Comportamento in servizio e obblighi generali
Il comportamento in servizio dei dipendenti ed i loro obblighi sono disciplinati dalle norme
contrattuali e dal Codice Etico Aziendale.
ART. 15
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di n. 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana.
L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo
automatico.
Sarà responsabilità del dipendente verificare settimanalmente il rispetto dell’orario lavorativo onde
evitare eccessivi accumuli di minuti/ore mancanti nell’arco del mese.
I minuti/ore mancanti non recuperate nei limiti indicati verranno automaticamente trattenute in sede
di liquidazione del primo stipendio elaborato.
La pausa pranzo è prevista dalle ore 12,30 alle ore 14,00 e con una durata minima obbligatoria di
10 minuti.
Le ore eventualmente accantonate durante la settimana daranno diritto al personale di poter
anticipare l’uscita del venerdì dalle ore 12,30.
Le eccedenze di prestazioni lavorative non autorizzate non daranno diritto ad alcun trattamento
economico.
Le eccedenze di prestazione lavorative autorizzate (ore lavoro straordinario) non presentate per la
liquidazione economica confluiranno nella banca delle ore prevista nel nostro CCNL e potranno
eventualmente essere utilizzate, nell’arco dell’anno in cui maturano, in compensazione dei
minuti/ore mancanti rispetto all’orario di lavoro previsto formalizzando la richiesta di riposo
compensativo.
ART. 16
Lavoro straordinario
In via eccezionale e per comprovate esigenze ed inderogabili necessità, i dipendenti sono tenuti a
prestare servizio oltre l’orario normale, salvo che siano esonerati per giustificati motivi, con diritto
alla retribuzione per lavoro straordinario.
L’espletamento del lavoro straordinario deve preventivamente essere vistato dal Dirigente
Responsabile ed autorizzato dal Direttore Generale; regola che vale anche per la successiva
liquidazione.
Le prestazioni straordinarie di ogni dipendente non possono superare il limite annuale stabilito
dalla norma contrattuale di 150 ore annuali.
Per la richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro straordinario viene utilizzato il modulo mappato
nella certificazione di qualità.
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ART. 17
Recupero del lavoro straordinario – Riposo compensativo
Le eccedenze di prestazione lavorative autorizzate (ore lavoro straordinario) potranno quindi su
richiesta del lavoratore:
a) essere liquidate;
b) confluire nella banca delle ore prevista dal CCNL ed essere utilizzate in compensazione di
eventuali carenze rispetto all’orario di lavoro previsto;
c) confluire nella banca delle ore prevista dal CCNL ed essere utilizzate come riposo
compensativo compatibilmente con le esigenza di servizio.
Art. 18 Ferie
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla Legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono 9
dicembre a Pavia e 19 gennaio Lodi.
Il calcolo delle ferie viene espresso in ore in considerazione dell’articolazione dell’orario in giornate
di 8 o 6 ore.
Ad inizio anno l’ufficio risorse umane calcola e comunica a tutti i dipendenti l’ammontare
complessivo delle ore di ferie spettanti.
Le ferie vengono concesse secondo una programmazione redatta dai dirigenti responsabili per
l’Area di competenza secondo un criterio di turnazione, salvo specifiche esigenze del dipendente
per periodi di tempo limitati non previsti dal piano. La programmazione deve essere trasmessa a
gennaio e giugno di ogni anno e deve comprendere i periodi di assenza di ogni dipendente
qualora superino i cinque giorni consecutivi. Nel programma ferie del primo semestre dell’anno
dovranno essere programmate ed esaurite obbligatoriamente le ferie residue dell’anno precedente.
Il piano ferie deve essere rispettato anche se è possibile cambiare turni di ferie programmati tra
dipendenti dello stesso ufficio ma sempre nell’ottica di garantire la funzionalità dei servizi.
Le ferie devono essere richieste di norma almeno cinque giorni prima salvo imprevisti ed urgenze.
Il diniego espresso all’autorizzazione delle ferie è considerata assenza ingiustificata.
Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione alla
direzione, con l’invio di certificato medico rilasciato secondo le norme di legge entro quarantotto
ore. L’interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa
esistente in materia.
Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie,
le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell’anno successivo.
Il godimento delle ferie deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività
aziendale.
La gestione delle richieste delle ferie e dei permessi è di tipo elettronico, con utilizzo di un software
in dotazione ad ogni dipendente. Le richieste devono essere autorizzate dal dirigente responsabile
di area. In caso di assenza del dirigente, le richieste devono essere presentate con modulo
cartaceo a firma di un dirigente presente.
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ART. 19
Assenze e permessi
Le assenze ed i permessi sono regolati dal CCNL.
Al lavoratore possono inoltre essere concessi permessi retribuiti per visite mediche, analisi o
terapie non effettuabili fuori dall’orario di lavoro. La richiesta di detti permessi deve essere
documentata.
ART. 20
Congedi dei genitori
Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità
contenute nel D.Lgs 151/2001 nonché le specifiche previsioni contenute nel CCNL di lavoro.
Art. 21
Collaborazione fra dipendenti
I dipendenti sono tenuti a collaborare fra loro e a sostituirsi vicendevolmente secondo le direttive
ricevute, per assicurare la pronta esecuzione del lavoro anche nel caso di brevi assenze.
ART.22
Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura
massima di 150 ore annue individuali. Si rimanda a quanto stabilito nel CCNL FEDERCASA.
ART. 23
Sciopero
L’adesione dei dipendenti allo sciopero dovrà essere comunicata ai Dirigenti ed al Direttore
Generale in modo da consentire l’eventuale chiusura o copertura degli uffici aperti all’utenza.
Art. 24
Premio di risultato
Per il conseguimento degli obbiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda, ai
sensi dell’art. 70 del CCNL è riconosciuto il premio di risultato.
Sulla base di circa due mensilità per ogni dipendente e tenendo in considerazione l’andamento
aziendale e gli obbiettivi prefissati dalle linee guida di regione Lombardia, viene definita ad inizio
anno la massa erogabile.
Di tale massa erogabile il 70% viene destinata alla produttività (erogata in base alla al
raggiungimento dei programmi obiettivi) e il 30% alla redditività (erogata in base all’andamento
generale dell’Azienda identificata con la variazione positiva del risultato operativo di bilancio ed
uguale per tutti i dipendenti).
Dopo la pubblicazione degli indirizzi ed obiettivi per le ALER da parte della Regione Lombardia e
l’adozione degli stessi da parte del Presidente, la direzione generale ed i dirigenti provvedono a
declinare gli indirizzi regionali in una serie di programmi operativi ed attività che interessano le
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diverse aree, servizi ed uffici. Nella programmazione viene indicato il personale coinvolto ed il
peso economico di ogni programma .
La Direzione generale informa quindi la RSU dei programmi obiettivi e dell’ l’ammontare della
massa salariare erogabile al personale come premio di risultato.
La quota destinata alla produttività viene divisa per il numero totale dei dipendenti ed individuata la
quota base a persona viene riassegnata alle varie aree per il numero dei dipendenti all’interno
dell’area stessa. A questo punto vengono assegnati gli obiettivi e i relativi pesi per ogni obiettivo.
In questo modo ogni dipendente all’interno della propria area saprà indicativamente quanto andrà
a percepire stante il raggiungimento del progetto.
Il peso economico di ciascun programma viene definito sulla base dell’importanza strategica del
programma e della sua complessità.
Previa verifica dell’andamento dei programmi, il primo acconto relativo alla produttività viene
erogato nel mese di luglio; il saldo, a raggiungimento degli obiettivi aziendali, viene erogato nel
mese di gennaio dell’anno successivo.
Il fattore redditività sarà corrisposto a tutto il personale in funzione della qualifica rivestita e
dell’effettiva presenza in servizio a condizione che siano positivi gli indicatori del reddito aziendale.
Il fattore redditività verrà liquidato a seguito dell’approvazione del Bilancio Consuntivo Aziendale,
nel mese di giugno.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente verranno liquidate tutte le somme
maturate fino alla permanenza in servizio.
Al personale assunto a tempo determinato sarà corrisposta la produttività, in relazione al
servizio prestato nell’anno.
Al personale con rapporto di lavoro part time l’erogazione della produttività sarà proporzionale
alla prestazione lavorativa.
Art. 29
Indennità di missione per l’uso del mezzo
Le missioni di servizio che il personale dell’ALER debba effettuare vengono autorizzate dal
Dirigente di area attraverso il modulo di trasferta mappato nella Certificazione di Qualità.
Il dipendente può essere autorizzato all’utilizzo della propria autovettura nel caso non vi fossero
autovetture aziendali a disposizione per i relativi sopralluoghi a fronte di un rimborso chilometrico
previsto dalle tabelle ACI come anche indicato nel regolamento per la gestione della cassa interna
e dei rimborsi spese adottato dall’Azienda. Le seguenti tabelle comprendono le tariffe predisposte
dall' ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l' anno
successivo.
Per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo della propria autovettura e successivamente per il
rimborso dei chilometri vengono utilizzati i moduli mappati nella certificazione di qualità.
Art. 31
Indennità maneggio denaro
Il dipendente incaricato del maneggio denaro o di altri valori deve essere autorizzato dal Direttore
Generale ed ha diritto ad un’indennità in misura compresa fra il 3 ed il 7% della retribuzione
individuale in ragione dell’entità del maneggio di denaro annuo. Tale indennità viene corrisposta
anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
P.IVA 00182090183 CCIAA 121992/96 www.alerpavialodi.it [email protected]
Sede di Pavia: via Parodi, 35 - 27100 Pavia - tel. 0382.5431 - fax 0382.23017 - numero ripartito 800.054823
U.O.G. di Lodi: via Haussmann, 11/7 - 26900 Lodi - tel. 0371.45031 - fax 0371.450349/365 - [email protected]
Art. 32
Reperibilità
Ai lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di
servizio è dovuta un’indennità giornaliera da calcolarsi in relazione alle ore impegnate
regolamentata dall’art. 73 comma 2 del CCNL.
Per meglio normare l’attività, l’ALER si è dotata di un Regolamento interno relativo al servizio di
reperibilità.
All’ufficio Paghe e contributi ogni mese viene consegnato da parte del Responsabile il dettaglio
relativo al servizio prestato dai colleghi nel mese precedente per la liquidazione nel cedolino.
Art. 33
Iscrizione agli albi professionali
Le spese per l’iscrizione agli albi professionali cosi come i crediti formativi, quando siano richiesti in
sede di assunzione o siano necessari per le mansioni affidate al lavoratore, vengono rimborsati
dall’azienda dietro presentazione di idonea documentazione, come previsto dal CCNL
FEDERCASA.
Art. 34
Buoni pasto
Non essendo l’Azienda dotata del servizio mensa in sostituzione viene riconosciuto al dipendente
un buono per ogni giornata lavorativa il cui orario prevede la pausa pranzo. L’entità del buono
pasto in vigore che attualmente è di € 7,00 viene definita con la contrattazione decentrata.
Art. 35
Malattia e infortuni sul lavoro
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione all’Azienda, di norma,
entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza
maggiore. L’incapacità al lavoro deve essere provata a termini di legge con l’invio del certificato
medico.
Art. 36
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Le richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto sono regolate all’art. 75 del CCNL e
comunque non possono superare il limite massimo del 10% degli aventi titolo e comunque dal 4%
del numero totale dei dipendenti; inoltre sono ammessi a presentare domanda i dipendenti con
almeno otto anni di servizio.
Art. 37
Provvedimenti disciplinari
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Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati dal CCNL FEDERCASA e
dal Codice Sanzionatorio Aziendale
IL PRESIDENTE DI ALER PAVIA-LODI
Franco Bettoni
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