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Dipartimento Funzione Pubblica
ALLEGATO “A”
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA POSA IN OPERA
DI NUOVI IMPIANTI DI RETE
E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE DATI, DEGLI IMPIANTI TELEFONICI SU
DOPPINO IN RAME PRESSO GLI
UFFICI STATALI E DELLA RETE TELEFONICA DELLA P.A.
Articolo 1 : Oggetto.
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la posa in opera di nuovi
impianti di rete e la manutenzione degli impianti di rete dati, degli impianti telefonici su
doppino in rame presso gli uffici statali e della rete telefonica della P.A., per la durata di
un anno con decorrenza dal 30 giugno 2017 per il Lotto A, voci dalla 1 alla 67, e dalla data della
firma del contratto per i Lotti B e C e per le voci dalla 68 alla 85 del Lotto A.
Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Delegato n. 26/2015 la definizione dei prezzi relativi al Lotto C
sarà utilizzato per la stipula di un accordo commerciale teso a definire il listino prezzi annuale.
Articolo 2 : Ammontare dell’appalto.
L’importo complessivo dei lavori per l’installazione di nuovi impianti di rete, per la
manutenzione degli impianti di rete e telefonici su doppino in rame esistenti e per la
manutenzione della rete telefonica della P.A. è stato stimato in €. 230.000,00
(duecentotrentamila/00) di cui €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l’installazione di nuovi
impianti di rete e €. 25.000,00 (venticinquemila/00) per la manutenzione degli impianti di rete, €.
20.000,00 (ventimila/00) per le implementazioni degli impianti telefonici su doppino in rame
esistenti ed € 140.000,00 (centoquarantamila/00) per la manutenzione delle centrali telefoniche e
delle loro periferiche.
Si richiede pertanto di formulare uno sconto percentuale a ribasso (espresso in cifre e
ripetuto in lettere) per ogni Lotto che verrà applicato a tutte le voci elencate nel Lotto
corrispondente del Capitolato Tecnico.
Si richiede altresì di specificare un ulteriore sconto per l’esecuzione di lavori multipli,
per ogni Lotto.
L’importo risultante dovrà essere comprensivo di ogni qualsiasi provvista, somministrazione e
magistero necessari per l’esecuzione dei lavori, comprensivo del trasporto di tutti i materiali e
l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Si sottolinea che l’Impresa concorrente può quotare anche un solo lotto senza pregiudicare in
alcun modo la gara.
L’ammontare dell’appalto di cui sopra indica l’importo presunto dei lavori programmati e l’Ente
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di variare tale importo in più, o in
meno, per effetto di variazioni subentrate nell’arco dell’anno senza che l’Impresa abbia diritto di
chiedere:

indennizzi se non si raggiunge l’importo stabilito;
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
altri compensi non contemplati nel Capitolato Tecnico;

importi diversi da quelli indicati nel Capitolato Tecnico.
Articolo 3 : Validità dell’Offerta.
L’Impresa concorrente dovrà dichiarare che l’Offerta Economica ha validità per 120 gg. a partire
dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’Offerta stessa. Questo periodo è
determinato dall’iter burocratico amministrativo necessario per le autorizzazioni di spesa.
Articolo 4 : Dislocazione lavori.
I lavori di installazione e manutenzione degli impianti di rete e telefonici potranno essere effettuati
presso gli uffici, le scuole statali, gli Enti pubblici, nonché nelle centrali, dislocati sul territorio
sammarinese.
Articolo 5 : Modalità di partecipazione.
Per partecipare alla presente asta pubblica, occorre far pervenire la propria Offerta all'Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 22 maggio
2017, con plico consegnato esclusivamente tramite: Raccomandata A.R., consegna a mano
o a mezzo corriere. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove, per
qualsiasi motivo, anche per forza maggiore, esso non dovesse giungere a destinazione nel termine
stabilito, l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica non risulterebbe, comunque, gravato di
alcuna responsabilità. L’Impresa concorrente, il cui plico non risulti pervenuto nel termine fissato, non
sarà ammessa alla gara.
L’Offerta dovrà essere formulata in forma scritta su propria carta intestata e firmata dal Titolare
dell’Impresa concorrente o da chi ne ha la legale rappresentanza su tutte le pagine e dovrà essere
presentata all’interno di un plico, chiuso e sigillato, timbrato e controfirmato su ogni lembo di
chiusura, recando nella parte anteriore a chiare lettere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale dell’Impresa concorrente;

la dicitura “Installazione e manutenzione di impianti di rete e telefonici dello Stato”;

il seguente indirizzo: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Via Ventotto Luglio, n.
192 - 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.).
Articolo 6 : Associazione temporanea d’impresa.
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, sono ammesse a partecipare alla
presente asta pubblica, oltre alle imprese singole, anche quelle riunite in “Associazione
Temporanea d’Impresa” (A.T.I.).
Si definisce associazione temporanea d’impresa l’aggregazione di più imprese, in forma
occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica
Amministrazione o da Enti Pubblici. L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso il
conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese
partecipanti al gruppo, detta capogruppo, ad opera delle altre.
La costituzione e il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla capogruppo deve
constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione
dell’offerta; in tale caso, la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla capogruppo, la
quale esprime l’offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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In alternativa, l’associazione temporanea d’impresa può essere costituita successivamente alla
presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano
partecipato alla gara di appalto; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da
ciascuna impresa e deve contenere l’indicazione della capogruppo e l’impegno a costituire, almeno
cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a
pena di decadenza dall’aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.
In ogni caso ciascuna impresa appartenente all’A.T.I. deve essere iscritta al Registro dei Fornitori
di cui al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche, ovvero deve presentare la
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione.
L’offerta presentata dall’associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni
contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa
appartenente al raggruppamento.
E’ vietato all’impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea
d’impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha
partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.
Articolo 7 : Documenti che fanno parte dell’offerta.
Il plico di cui all’articolo 5 contiene:
a) la documentazione amministrativa indicata nel bando o nella lettera di invito, contenuta in una
busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, costituita da:
1) iscrizione al Registro dei Fornitori di cui all’art. 8 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 o
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 9 dello
stesso Decreto;
2) dichiarazione che l’impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla
gara;
3) il Capitolato Tecnico ed il Capitolato d’Oneri debitamente sottoscritti per accettazione di tutte
le condizioni indicate;
4) la Dichiarazione di Partecipazione (Allegato “C”) debitamente compilata e firmata;
5) la dichiarazione di disporre di personale (almeno 3 tecnici qualificati di cui devono essere
indicati i dati anagrafici e la qualifica), attrezzature e mezzi, idonei e sufficienti, per
l’esecuzione dei lavori relativi all’installazione e la manutenzione degli impianti di rete presso
gli Uffici Statali dislocati in varie sedi sul territorio sammarinese;
6) la fotocopia del “Patentino di installatore telefonico di primo grado che certifica l’abilitazione
ad operare sulle fibre ottiche” o di certificazione equivalente, della certificazione di conformità
del sistema di qualità aziendale ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, nonché della
autorizzazione ministeriale italiana di primo grado per l’installazione, l’allacciamento, il
collaudo e la manutenzione di impianti interni di TLC o, in alternativa, dell’iscrizione al
registro degli istallatori di impianti TLC presso la Camera di Commercio di San Marino;
7) la dichiarazione, con relativo elenco, di precedenti realizzazioni di opere simili a quelle
richieste nel Capitolato Tecnico;
b) deposito cauzionale contenuto in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura (art. 9 –
Deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto);
c) l’offerta tecnica, contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, costituita
dalla relazione tecnica illustrativa delle modalità di esecuzione dell’oggetto della asta pubblica
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con riferimento, in particolare, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, alla tempistica,
alle garanzie, alla sicurezza dei lavori;
d) l’offerta economica, contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
costituita dal ribasso percentuale per ogni Lotto (che sarà applicato a tutte le voci elencate
in ciascun Lotto del Capitolato Tecnico) e dall’indicazione dell’ulteriore sconto per lavori
multipli che devono essere espressi in cifre e ripetuti in lettere. Nel caso di discordanza tra il
prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.
I prezzi oggetto della presente offerta sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art.8 del Decreto n°633
del 26 ottobre 1972.
Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte
dell'offerta. Non sono ammesse nell'offerta modifiche delle condizioni indicate nel capitolato
d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.
Articolo 8 : Osservanza del Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico.
L'assunzione dell'Appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’Impresa Appaltatrice la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di
tutte le condizioni che si riferiscono all'opera, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono
avere influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l'esecuzione dei lavori
anche in relazione al ribasso offerto sui prezzi stabiliti.
Si precisa inoltre che i prezzi applicati alle singole voci del Capitolato Tecnico s’intendono
comprensivi di ogni onere relativo all'esecuzione di ponteggi interni ed esterni, opere provvisionali
di protezione e sostegno, l'uso di specifici mezzi di sollevamento, utensili, attrezzi ecc. e
quant'altro necessario alla sicurezza del cantiere.
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato
d’oneri.
Articolo 9 : Deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 20 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, a garanzia della fornitura, qualora
l’importo complessivo dell’offerta dovesse risultare superiore a €. 50.000,00 (cinquantamila/00),
l’offerta dovrà essere obbligatoriamente corredata da una cauzione calcolata nella misura del 2%
dell’importo complessivo dell’offerta stessa.
La cauzione della durata di 4 mesi dalla data di presentazione dell’offerta, potrà essere prestata
tramite la costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa. Non verranno accettati contanti,
assegni di conto corrente o assegni bancari.
Tale cauzione sarà svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto d’appalto.
Articolo 10 : Ammissione all’apertura dell’offerta.
Sono ammesse all’apertura solo le offerte che risultano pervenute entro il termine stabilito e la
lettura dovrà avvenire in forma pubblica. Si rammenta che in tale sessione avverrà solo la presa
visione dei documenti e la verbalizzazione relativa, rimandando l’assegnazione ad un’approfondita
valutazione tecnica.
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Articolo 11 : Data apertura delle offerte.
L’inizio delle operazioni per l’apertura delle offerte è programmato per le ore 15:00 di lunedì 22
maggio 2017 presso l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica sito in Via 28 Luglio n. 192 a
Borgo Maggiore.
Articolo 12 : Presenza all’apertura delle offerte.
L’Impresa concorrente, per presenziare all’apertura delle offerte, dovrà inviare formalmente la
richiesta, via fax al numero 0549 885154, entro le ore 12.00 di venerdì 19 maggio 2017.
Possono presenziare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti oppure soggetti muniti di
apposita delega rilasciata dal legale rappresentante, previa esibizione di un documento d’identità.
Si rammenta che in tale sessione una Commissione appositamente costituita provvederà ad
accertare la regolarità delle offerte presentate ai sensi dell’art.5 (Modalità di partecipazione) e
dell’art.7 (Documenti che fanno parte dell’offerta) del presente Capitolato d’Oneri e ad effettuare
la relativa verbalizzazione, rimandando l’assegnazione ad un’approfondita valutazione tecnica.
L’Ufficio
Informatica,
Tecnologia,
Dati
e
Statistica
si
riserva
la
facoltà
di
procedere
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Articolo 13 : Esclusione dalla Gara.
Le offerte saranno escluse dalla presente gara e quindi considerate nulle o come non presentate
nei seguenti casi:
a) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate
nel bando di gara o nella lettera di invito;
b) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella
lettera di invito;
c) le offerte mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio ovvero che presentino
segni di manomissione.
Sono escluse dall’esame, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o
dei requisiti per i quali sono prodotte;
b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura delle buste interne, o che presentino
segni di manomissione;
c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla
documentazione presentata;
d) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;
e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui è subordinata l’offerta;
f) le offerte in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti sia possibile
accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la
concorrenza;
h) le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
12 della Legge 20 luglio 2004 n. 102 ovvero di concorrenti che siano fra loro collegate
conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 23 luglio 2006 n. 47;
i) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative.
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Articolo 14 : Non aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, l’Ufficio Informatica, Tecnologia,
Dati e Statistica ha il diritto di non procedere all’aggiudicazione:

qualora le offerte pervenute non siano idonee o convenienti;

quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le
imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
in tal caso l’appaltante segnala il sospetto e trasmette gli atti relativi all’autorità giudiziaria;

qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo onerosi rispetto ai prezzi
correnti di mercato.
Articolo 15 : Invalidità e irregolarità degli atti e provvedimenti di gara.
Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, agli atti e provvedimenti
amministrativi emessi nell’ambito del procedimento relativo alla gara d’appalto si applicano le
disposizioni di invalidità e irregolarità previste dal Titolo VI della Legge n. 160/2011.
In particolare, la gara d’appalto, prima della stipula del contratto, può essere annullata quando
sussistano motivi in ordine alla legittimità del provvedimento secondo quanto previsto dall’articolo
44 della Legge n. 160/2011 e può essere revocata quando il capitolato d’appalto debba essere
sostanzialmente modificato e quando la stazione appaltante lo ritenga necessario ed opportuno in
presenza dei motivi di cui all’articolo 45 della medesima Legge n. 160/2011.
Articolo 16 : Criteri di Aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà per Lotti, con il criterio dello sconto più alto che determina i prezzi
più bassi; le offerte pervenute saranno valutate sotto il profilo amministrativo, tecnico qualitativo ed economico come di seguito indicato:
1. profilo amministrativo: la verifica della rispondenza dei documenti presentati nell’offerta a
quanto richiesto nella lettera d’invito, nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico;
2. profilo tecnico - qualitativo: la verifica che le caratteristiche tecniche degli articoli offerti
dall’Impresa rispondano a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico;
3. profilo economico: verrà assegnata la fornitura di ciascun lotto all’offerta Economica più
vantaggiosa.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto
di non procedere all’effettiva aggiudicazione, anche a seguito dell’emissione del presente bando, di
tutto o di una parte della presente asta pubblica.
Pertanto la presente richiesta di preventivo NON comporta alcun impegno da parte dell’Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e non sorgeranno nei partecipanti diritti di sorta fino a
quando l'eventuale aggiudicazione non sia stata deliberata con formale provvedimento del
Congresso di Stato, reso esecutivo a norma di legge e firmato il relativo contratto.
Articolo 17 : Chiarimenti sul contenuto delle offerte.
Ai sensi dell’art. 21 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, dopo l’apertura dei plichi contenenti
le offerte e fino al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati
e Statistica può contattare l’impresa offerente per acquisire chiarimenti su aspetti già indicati
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nell’offerta; gli esiti di tali contatti possono essere tenuti riservati su richiesta dell’impresa e solo
nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015. L’offerta dell’impresa
che, contattata dall’Ufficio, non fornisce i chiarimenti richiesti, è esclusa dalla valutazione.
Articolo 18 : Stipulazione del Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26:

per importi superiori a €. 15.000,00 (quindicimila/00) è obbligatorio stipulare un contratto per
la fornitura;

per importi inferiori a €. 15.000,00 (quindicimila/00) l’ordinativo deve avvenire con uno
scambio di lettere commerciali tra l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e l’Impresa
Appaltatrice.
Il contratto viene redatto in forma scritta dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e
sottoscritto da entrambe le parti in tre copie originali. Il contratto dovrà contenere le seguenti
indicazioni:

natura ed entità della fornitura;

l’importo complessivo della fornitura;

il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;

il nominativo del responsabile tecnico dell’Impresa Appaltatrice;

la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 19 e le coperture assicurative richieste;

le penali applicabili in caso di inadempienze dall’impresa.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto l’Ente appaltante ha la
possibilità di interpellare il secondo migliore offerente.
Tutte le spese di documentazione e quelle derivanti dal contratto (es. tasse, imposte e
contribuzioni derivanti dalla fornitura, bolli, registrazione del contratto, copie, ecc.) sono a carico
dell'Impresa Appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ufficio Informatica, Tecnologia,
Dati e Statistica.
L’impresa aggiudicataria che non si presenta ovvero si rifiuta di prestare la cauzione di cui al
successivo art. 19, decade dall’aggiudicazione; in tal caso la stazione appaltante, incamera la
cauzione di cui al precedente art. 9 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l’impresa
risultata seconda miglior offerente in graduatoria.
Articolo 19 : Cauzione definitiva - a garanzia degli obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, a garanzia degli obblighi
contrattuali, considerato che l’importo complessivo della fornitura risulta superiore a €. 15.000,00
(quindicimila/00), l’Impresa Appaltatrice dovrà obbligatoriamente presentare al momento della
firma del contratto, una cauzione definitiva calcolata nella misura del 10% dell’importo
complessivo della fornitura aggiudicata.
La cauzione definitiva, di durata pari a quella del contratto di fornitura, potrà essere costituita
sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.
Non si accettano contanti, assegni di conto
corrente o assegni bancari. Tale cauzione sarà svincolata al completamento degli obblighi
contrattuali.
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Articolo 20 : Ritenuta di garanzia.
Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, a titolo di garanzia dell’esatto
adempimento del contratto, per quanto concerne il Lotto B sarà trattenuto un decimo del
compenso finale per la durata di diciotto mesi dopo il termine del contratto, mentre per i Lotti A e
C, considerato che per i lavori oggetto della presente asta pubblica è prevista specifica garanzia di
2 anni (cfr. successivo art. 41), ai sensi del comma 7 dell’art. 9 del Regolamento n. 9/2015, così
come sostituito dall’art. 6 del Regolamento n. 7/2016, la ritenuta di garanzia non si applica.
Articolo 21 : Copertura assicurativa.
Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, l’appaltatore è tenuto a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenne la Pubblica Amministrazione da tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, cause di forza maggiore.
La polizza assicurativa di cui al comma che precede deve altresì coprire il rischio derivante dalla
responsabilità civile per danni a cose, di proprietà della Pubblica Amministrazione o di terzi,
nonché per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto sino alla data di
emissione del certificato positivo di collaudo o della verifica di conformità.
Articolo 22 : Registrazione del contratto.
I contratti d’appalto sono soggetti alla registrazione presso l’Ufficio Registro e Conservatoria. Le
spese derivanti dalla registrazione del contratto sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, senza
diritto di rivalsa nei confronti dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Si sottolinea
che la registrazione del contratto presso l’Ufficio Registro e Conservatoria della Repubblica di San
Marino, è da considerarsi obbligatoria pena la nullità del contratto stesso.
Articolo 23 : Divieto di subappalto e cessione del contratto.
E' fatto divieto all’Impresa di subappaltare e cedere anche parzialmente l'esecuzione di opere sotto
pena dell'annullamento del contratto da parte dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica
e della perdita della eventuale cauzione definitiva e del risarcimento da parte dell'Impresa
Appaltatrice di ogni danno e spesa che per questo fatto fosse derivato alla Pubblica
Amministrazione. Tutte le attività dovranno essere condotte direttamente dall’Impresa e con i
propri mezzi e maestranze; l’impresa offerente deve avere a disposizione attrezzature, mezzi e
personale, idonei e sufficienti, per garantire la corretta esecuzione delle opere richieste ed in
particolare deve disporre di almeno 3 tecnici qualificati.
Per eventuali opere particolari per l’esecuzione delle quali occorrono specifiche attrezzature o
maestranze particolarmente specializzate non in suo possesso, l’Impresa può chiedere per iscritto
di farle eseguire a ditte specializzate. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà comunicare per
iscritto il nominativo della ditta e quali opere intende assegnare ad essa. L’Ufficio Informatica,
Tecnologia, Dati e Statistica entro 15 gg. dal ricevimento di tale richiesta concederà o rifiuterà per
iscritto il consenso. Senza tale consenso l’Impresa non potrà mai subappaltare opere proprie pena
l’annullamento del contratto.
In qualunque caso l’Impresa resta l'unico responsabile dei lavori, anche di quelli che
eventualmente venissero realizzati in subappalto da altre ditte.
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La mancanza di preventiva e formale autorizzazione da parte dell’Ufficio Informatica, Tecnologia,
Dati e Statistica nel subappalto lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le
convenzioni ed i patti avvenuti con i terzi siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità del
subappalto, indipendentemente dal fatto che il subappaltatore sia stato o meno a conoscenza che
il contratto concluso rappresenti un subappalto avente per soggetto contraente la Pubblica
Amministrazione.
L’esecuzione da parte del subappaltatore delle opere o prestazioni previste dal contratto di
subappalto o di cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica realizza la frode prevista dall’art. 387 del Codice Penale
sammarinese.
Articolo 24 : Risoluzione del contratto.
La Pubblica Amministrazione, quale Appaltante, può chiedere la risoluzione del contratto
allorquando i vizi e le difformità dell’oggetto della fornitura siano rilevanti e comunque il prodotto
sia
di
scarsa
qualità,
ferma
restando
l’azione
di
risarcimento
danni.
Il
venire
meno,
successivamente all’aggiudicazione o comunque durante l’esecuzione della fornitura, dei requisiti
prescritti nella presente asta pubblica, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché
sulla garanzia prestata. In caso di risoluzione l’Impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al
pagamento
della
fornitura
risultata
idonea
e
sarà
passibile
del
danno
che
provenisse
all’Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio.
La Pubblica Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione di cui all’art. 19 a titolo di
penale ed indennizzo e di rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa Appaltatrice, fatto in ogni caso
salvo il diritto di risarcimento per eventuali maggiori danni. L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati
e Statistica, per conto della Pubblica Amministrazione, è in diritto di rescindere il contratto per
inadempimento del fornitore nei seguenti casi:

qualora l’Impresa Appaltatrice, ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione, si
dimostri NON capace ad eseguire le attività con le modalità prescritte sia nel Capitolato d’Oneri
che nel Capitolato Tecnico;

in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;

in caso di mancato rispetto dei termini di consegna;

in caso di cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto;

in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di
amministrazione controllata e di liquidazione;

in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore durante la
procedura di gara;

in caso di reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o
comunque non rispondenti per caratteristiche tecniche e materiali alle specifiche tecniche del
Capitolato Tecnico e all’offerta presentata;

in caso di reiterati ritardi;
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
inosservanza di altre gravi violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel
presente Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico, non eliminati a seguito di almeno due
contestazioni scritte.
Articolo 25 : Tempi d’intervento.
I tempi di intervento previsti per l’inizio dei lavori sono pari a:
- 5 (cinque) giorni lavorativi, con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta inviata via fax
per la posa in opera di un nuovo impianto di rete;
- 3 (tre) giorni lavorativi, con decorrenza dal giorno successivo alla richiesta inviata via fax, per
la manutenzione degli impianti di rete e telefonici.
Articolo 26: Programma dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo l’ordine stabilito dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati
e Statistica o dal settore Telecomunicazioni in relazione alle rispettive competenze. Tali incarichi
saranno comunicati alla ditta mediante un apposito modulo d’ordine contenente tutte le
informazioni necessarie. Sarà di esclusiva competenza dell’Impresa Appaltatrice l’organizzazione
dei lavori.
L'esame e la verifica da parte dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e/o dal Settore
Telecomunicazioni dei vari impianti non esonera in alcun modo l’Impresa Appaltatrice dalle
responsabilità
derivanti
per
legge
e
per
le
precise
pattuizioni
di
contratto,
restando
contrattualmente stabilito che malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dall’Ufficio Informatica,
Tecnologia, Dati e Statistica e/o dal Settore Telecomunicazioni nell'esclusivo interesse del
committente, l’Impresa rimane l’unico responsabile delle opere sia per quanto riguarda la
qualità dei materiali che per la loro esecuzione. Di conseguenza l’Impresa Appaltatrice dovrà
rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi e di qualunque natura essi siano. Tale
responsabilità non cessa per effetto di revisioni ed eventuali modifiche chieste dall’Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e/o dal Settore Telecomunicazioni ed accettate
dall'impresa.
Non potrà comunque essere intrapresa l’installazione e/o la manutenzione degli
impianti di rete e telefonici senza l'autorizzazione preventiva da parte dell’Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e/o del Settore Telecomunicazioni. In caso di
intervento non autorizzato l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso sia per lo smantellamento
delle opere sia per il loro ripristino. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo
da facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, in conformità a
quanto previsto all'art.24 (Risoluzione del Contratto).
Articolo 27 : Condotta dei Lavori.
L'Impresa Appaltatrice dovrà impiegare nel cantiere solo personale tecnico specializzato, per
numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori. Sul luogo di lavoro l'Impresa
Appaltatrice dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale
verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti da parte dell’Ufficio Informatica,
Tecnologia, Dati e Statistica e/o del Settore Telecomunicazioni. I lavori dovranno essere eseguiti
secondo le migliori regole dell'arte ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel
Contratto, che potrà ordinare lo smaltimento ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità
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alle
disposizioni
contrattuali
od
alle
buone
regole
d'arte,
restando
salvo
il
diritto
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o il settore Telecomunicazioni hanno il diritto di
esigere
l’allontanamento
dal
cantiere
del
personale
dell’Impresa
Appaltatrice
che
per
insubordinazione, incapacità o negligenza ed a loro insindacabile giudizio, non rispondano alle
caratteristiche necessarie. L’Impresa Appaltatrice sarà in tutti i casi responsabile dei danni che
siano generati dall’imperizia e negligenza dei suoi dipendenti e operai nonché dalla malafede o
dalla frode nella somministrazione e nell’impiego dei materiali.
Articolo 28 : Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per l’installazione di nuovi impianti di rete e/o la manutenzione di quelli esistenti
dovrà essere concordato con il Responsabile indicato nel modulo d’ordine al fine di fornire il
servizio senza intralciare l’andamento del lavoro quotidiano.
Articolo 29 : Qualità dei materiali.
Qualsiasi materiale approvvigionato dovrà rispondere ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico.
Tutti i materiali e componenti installati nei vari impianti dovranno essere della migliore qualità e
dotati di contrassegno CE e/o marchio I.M.Q o di equivalente contrassegno qualitativo se di
produzione estera e dovranno rispondere ai requisiti in base alle leggi e disposizioni vigenti.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o ill settore Telecomunicazioni avranno la facoltà
di variarli a loro insindacabile giudizio stabilendo nuovi prezzi in relazione al materiale impiegato.
In dipendenza di quanto sopra, l'Impresa Appaltatrice non potrà chiedere variazioni di prezzo o
maggiori oneri o compensi per qualunque difficoltà potesse incontrare nella provvista dei materiali,
confermandosi che nell'assumere l'appalto essa ha riconosciuto ed accettato come remunerativi
tutti i prezzi del presente capitolato, in relazione alle riscontrate effettive circostanze locali ed alle
esigenze tecniche dei lavori.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o il settore Telecomunicazioni si riservano di
dare immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata dei difetti dei materiali forniti dall’Impresa
e di inibirne l’uso, pretendendo l’impiego del materiale convenuto e adeguato. Ogni prestazione,
nel modo più ampio, necessaria od utile per dare impianti perfettamente funzionanti e rispondenti
allo scopo per cui sono realizzati, è compresa nel prezzo convenuto, ciò indipendentemente da
qualsiasi omissione od imperfetta descrizione. L’Impresa dovrà provvedere, a suo carico e cura,
alla sostituzione di quei materiali, anche se già in opera, che l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati
e Statistica o il settore Telecomunicazioni riterranno per qualità, lavorazione e funzionamento non
adatti alla loro funzione, con altri che soddisfino le condizioni prescritte.
Articolo 30 : Sostituzione dei materiali.
Qualora l’Impresa, nel proprio interesse o di sua iniziativa impiegasse materiale di dimensioni
eccedenti quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggiore pregio rispetto a quanto
previsto e/o quantità diverse da quelle indicate nel computo metrico, sempre che il committente
accetti le opere così eseguite, l’Impresa medesima non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o
compenso ulteriore, quali che siano i vantaggi che possano derivarne al committente, poiché i
materiali e le lavorazioni suddette si considerano come fossero delle dimensioni, qualità e
magistero stabiliti nel contratto. Non saranno accettati materiali con caratteristiche
tecniche inferiori a quelle previste.
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Articolo 31: Difetti d’installazione.
L'impresa Appaltatrice dovrà smantellare e rifare a suo rischio e spese quei lavori che l’Ufficio
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o il settore Telecomunicazioni riconosceranno eseguiti
senza la necessaria diligenza, con materiali di qualità scadente e con misure diverse da quelle
prescritte.
In caso di opposizione l’Ente Appaltante stesso procederà allo smaltimento e ricostruzione dei
lavori suddetti e le spese relative saranno addebitate all’Impresa.
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o il settore Telecomunicazioni non saranno mai,
in ogni caso, responsabili dei materiali e delle opere eseguite e ritenute in prima istanza idonee.
Articolo 32 : Tempi di ultimazione dei lavori.
Gli impianti devono essere consegnati perfettamente funzionanti quindi l’impresa nel formulare
l’offerta e nell’eseguire i lavori deve tenere conto anche di quei particolari che sono stati omessi,
perché trascurabili. Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori d’installazione e/o manutenzione
degli impianti presso gli Uffici Statali, di cui ai precedenti articoli è di 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi, a partire dalla data dell’incarico, se non altrimenti indicato durante il sopralluogo o
concordato preventivamente per iscritto; non è prevista nessuna sospensione nel periodo
estivo.
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di
ritardo oltre il rimborso delle maggiori spese o danni derivati dal ritardo stesso. Il valore della
penale costituisce credito esigibile dall’Ente Appaltante da compensare con i crediti dell’Impresa.
Fa eccezione il caso in cui il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore o dovesse essere una
conseguenza di altre opere o comunque per motivi non addebitabili alla Ditta. Per tali ritardi o
periodi di sospensione lavori dovrà essere redatto specifico verbale controfirmato dalle parti e in
tale caso il termine fissato per la consegna dei lavori verrà protratto per pari periodo.
Qualora le circostanze speciali e comunque di forza maggiore, impediscano temporaneamente
l’utile prosecuzione dell’appalto l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ne disporrà la
sospensione e appena ne siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata, ne ordinerà la
ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con
l’Impresa. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto
l’adozione del provvedimento. Durante i periodi di sospensione rimane a carico dell’Impresa ogni
provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, ecc., restando a carico dell’Impresa l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della norma stessa.
Articolo 33 : Interferenze con altre imprese.
L’Impresa Appaltatrice prende atto che i lavori oggetto del presente Capitolato d’Oneri e Capitolato
Tecnico potranno interferire con quelli di altre imprese o Ditte (es. opere murarie, di rifinitura,
ecc.). Di conseguenza l’Impresa Appaltatrice si impegna a condurre i propri lavori in armonia con
le esigenze delle anzidette Ditte o imprese, senza recare intralcio ed evitando contestazioni
pregiudizievoli per l’andamento generale dei lavori. Resta inteso che per le accennate interferenze
e per gli oneri conseguenti, la Ditta non potrà accampare nessuna pretesa, richiesta di compenso o
richiesta di proroga. In caso di divergenza, l’Impresa Appaltatrice si impegna ad accettare ed
osservare le disposizioni e decisioni che l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica o il
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settore Telecomunicazioni a loro insindacabile giudizio riterranno opportuno prendere, tenendo
presente il migliore andamento dei lavori, salvo esporre le proprie riserve.
Articolo 34 : Consegna degli Impianti.
L’Impresa Appaltatrice, per informare l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e/o il
settore Telecomunicazioni del termine dei lavori, dovrà compilare con cura l’apposito modulo che
dovrà a sua volta essere controfirmato dal Responsabile dell’Ufficio statale già indicato nell’ordine.
In tale consuntivo dovranno essere indicati, in dettaglio, tutti i lavori svolti con i relativi
importi.
Articolo 35 : Esclusione della revisione dei prezzi.
L’Impresa Appaltatrice, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio accetta l’importo
delle singole voci indicate nel Capitolato Tecnico, al netto dello sconto praticato. Nei prezzi netti
contrattuali sono compresi tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel
presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari
a consegnare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. In particolare sono
compresi anche i costi necessari per gli approntamenti e i dispositivi relativi alla sicurezza.
Pertanto l’Impresa nel formulare la propria offerta sottoscrive che ha tenuto conto, oltre
che di tutti gli oneri menzionati anche di tutti i particolari che fossero stati omessi negli
atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessari per rendere funzionali le
opere in ogni loro parte.
Nei prezzi netti contrattuali s’intende sempre compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni
fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico,
trasporto e scarico, ogni lavorazione e magistero per consegnare i lavori completamente ultimati
nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di
accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato che negli altri atti d'appalto, compreso
l'elenco prezzi, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente capitolato, ogni spesa
generale, nonché l'utile per l'Appaltatore.
Pertanto è esclusa ogni revisione prezzi fino al completamento dei lavori previsti nel
presente appalto.
Articolo 36: Corrispettivo.
Il corrispettivo per il pagamento di quanto fornito dalla Ditta aggiudicatrice è precisato nel
contratto di fornitura. L’avvio del pagamento avverrà successivamente alla verifica che le
manutenzioni e gli impianti realizzati corrispondano per caratteristiche tecniche a quanto richiesto
ed alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico.
Articolo 37 : Fatturazione e Pagamenti.
Le fatture dovranno essere intestate a: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Via
28 Luglio, 192 - 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino - COE: SM96037.
La fattura dovrà essere prodotta in n°2 (due) originali ed essere emessa in esenzione di I.V.A.
ai sensi dell’art.8 del Decreto n°633 del 26 ottobre 1972.
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Il pagamento sarà effettuato mensilmente sulla base della rendicontazione dei lavori
commissionati. La Pubblica Amministrazione, facendo seguito all’autorizzazione del Dirigente
dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, emetterà mandato di pagamento entro i termini
d’uso della Pubblica Amministrazione; il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario, previo
accertamento della regolarità della fornitura e del soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Nel caso
di invio di incompleta od erronea documentazione da parte del fornitore, il pagamento rimarrà sospeso
fino al momento in cui la documentazione richiesta sarà completata e/o corretta.
Articolo 38 : Penalità.
La Pubblica Amministrazione, tramite l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, fatto
sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di pretendere il pagamento di
penalità, nel caso in cui:
1) l’Impresa Appaltatrice non proceda nell’esecuzione dell’opera o dei servizi secondo le
convenzioni pattuite a termini di contratto o secondo le regole dell’arte entro il termine massimo
indicato nell’art. 30 (Tempi di ultimazione dei lavori). L’Impresa Appaltatrice è tenuta al
pagamento della penale di €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo supera i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi il contratto d’appalto è comunque
risolto;
2) sia accertata l’esistenza di vizi e di difformità, l’eliminazione delle difformità e dei vizi a spese
dell’Impresa, oppure la riduzione del prezzo concordata fra le parti costituisce penalità a carico
dell’Impresa Appaltatrice.
Articolo 39 : Responsabilità dell’Impresa.
L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o
dei suoi dipendenti, agli edifici (e a quanto vi è contenuto) in cui avverrà la fornitura.
In particolare resta a suo carico:

il trasporto e lo scarico del materiale;

ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni in fase di trasporto e
scarico.
Le quotazioni indicate nel Capitolato Tecnico per la posa in opera o la manutenzione degli impianti
di rete Lan devono intendersi comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto,
franchigia, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di
funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse
strumentale.
L'impresa Appaltatrice assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di
effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalle vigenti leggi ed a quelle specificate nel
presente Capitolato d’Oneri, sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri qui appresso indicati che si
intendono totalmente compensati nei prezzi dei lavori di cui al Capitolato Tecnico:
1)
i ponti di servizio, ponteggi ed ogni altra opera provvisionale e qualunque mezzo d'opera
occorrente per l'esecuzione dei lavori;
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2)
la custodia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali e le attrezzature in esso
esistenti e depositate, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante che saranno
consegnate all’Impresa Appaltatrice;
3)
l’osservanza delle leggi, norme, regolamenti e disposizioni in materia di lavori pubblici e
dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti in San Marino;
4)
il provvedere a sua cura e spese e sotto completa responsabilità, al ricevimento in cantiere,
allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito e a piè l’opera, nonché, alla buona conservazione
ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti;
5)
i danni che per cause dipendenti, o per sua negligenza o dovuta ad inesperienza propria o
del proprio personale o da impropria modalità di esecuzione dei lavori, fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Impresa;
6)
la stipula, ai sensi dell’art.29 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26, di una polizza
assicurativa che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivati da errori di progettazione, insufficiente progettazione, cause di
forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e
all’opera oggetto dell’appalto nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato
positivo di collaudo o di verifica tecnica;
7)
tutti gli oneri inerenti agli atti che occorrono alla gestione del lavoro, dal giorno della
consegna dei lavori, nonché di tutte le spese per la scritturazione, stipulazione, bolli e
registrazione del contratto, nonché l'imposta monofase per i materiali impiegati;
8)
l’imposta di bollo pari all’1,50‰ dell’importo della fornitura, ai sensi della Legge 29 ottobre
1981 n.86;
9)
la fornitura di adatta mano d'opera, di apparecchi, strumenti di controllo, misure e tutto
quanto occorrente per eseguire le verifiche anche in corso d’opera e le prove preliminari
dell'impianto;
10)
tutte le spese relative alla redazione e alla presentazione dell’offerta;
11)
l'obbligo di controllare sul posto durante lo svolgimento dell'opera le misure delle strutture e
predisposizioni edili a mezzo di tecnici specializzati; a tale proposito si precisa che l’Impresa
Appaltatrice dovrà esaminare le strutture e sarà responsabile di controllare e/o definire in tempo
utile le interferenze e gli interventi sulle stesse (come passaggi, cavedi, ecc.) necessari per gli
impianti;
12)
la manovalanza meccanica e qualsiasi altro tipo di manovalanza ed aiuto;
13)
la fornitura all'interno di ogni armadio di apposita tasca atta al contenimento degli schemi
relativi. L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai
regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di
lavori pubblici, di materiali da costruzione e di materiali a componentistica elettrica;
14)
il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni governative (licenza di
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.) nonché il pagamento di ogni
tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impegnarsi, ovvero alle stesse
opere finite, nonché le spese per l'eventuale conferimento di materiale alle discariche pubbliche o
private;
15)
tutti i suddetti oneri ed obblighi s'intendono compresi e compensati nei prezzi unitari indicati
nel Capitolato Tecnico ed accettati dalla ditta appaltatrice;
16)
per eventuali discordanze tra le norme di capitolato ed il prezziario, la ditta appaltatrice
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dovrà richiedere autorizzazioni scritte all’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica senza le
quali non dovrà in nessun caso dare luogo ai lavori.
Articolo 40 : Direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori è l’Ing. Casali Massimiliano in collaborazione con la sig.ra Maria Rosa Maiani
e con l’Ing. Alice Grandi per i lavori di cui al Lotto A (voci dalla 1 alla 67), mentre per i Lotti B e C
e per le voci dalla 68 alla 85 del Lotto A il Direttore dei lavori è l’Ing. Michele Giri in collaborazione
con il Sig. Federico Valentini. Le responsabilità della Direzione dei Lavori non sottraggono in alcun
modo l’Impresa Appaltatrice dalle responsabilità derivanti a termine di legge e dalle obbligazioni
assunte sia nei riguardi della committenza che ai riguardi di terzi.
La Direzione dei lavori sorveglierà la buona esecuzione delle opere ed ai patti contrattuali e ne
controllerà lo sviluppo ai fini degli stati di avanzamento; verificherà inoltre i tempi di esecuzione in
relazione a quanto previsto al programma dei lavori ed inoltre avrà il potere relativo
all’accettazione del materiale, al controllo dell’esecuzione dei lavori ed all’iniziativa di impartire
disposizioni per il migliore compimento dell’opera.
Tutti gli ordini dell’Ente Appaltante dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali, i
quali non potranno in alcun modo e per nessun effetto essere opposti dall'appaltatore.
Articolo 41 : Garanzia dei lavori.
Per la durata di anni 2 (due) dalla data della consegna dei lavori, l’Impresa Appaltatrice garantisce
l’Ente Appaltante contro tutti i rischi ed i difetti che in qualsiasi grado diminuiscono l'opera, il suo
uso e la sua efficienza nel suo insieme e nelle sue parti cioè anche nel caso che l’Impresa
Appaltatrice abbia ignorato detti vizi e difetti.
I vizi e le difformità possono essere denunciati all’Impresa Appaltatrice entro 18 mesi dalla loro
scoperta.
Per
la
durata
sopra
indicata
l’Impresa
Appaltatrice
si
obbliga
a
provvedere
immediatamente a quelle prove, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre
prestazioni che fossero necessarie e richieste in conseguenza, escluse soltanto le riparazioni dei
danni attribuibili ad evidente imperizia e negligenza del personale della Pubblica Amministrazione
stessa che ne fa uso o da normale usura.
Articolo 42 : Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti.
Tutti gli impianti dovranno essere dati completi in ogni loro parte, con tutte le apparecchiature e
tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti od occorrenti per il perfetto funzionamento, anche
se non espressamente menzionati nei successivi articoli. Nell’esecuzione degli impianti l’Impresa
Appaltatrice osserverà, per formale impegno, tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. In
particolare l’Impresa Appaltatrice, oltre all’osservanza delle norme del presente Capitolato d’Oneri
e del Contratto, è tenuta all’osservanza ed al rispetto di:

Legge 27 marzo 2002 n. 49 “Legge sul contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica
Amministrazione e degli Enti pubblici”.

Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 “Norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n. 49
(Legge sul contratto di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti
pubblici)”.
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
Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 45 “Modifiche al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26
<<Norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n. 49 (Legge sul contratto di fornitura o
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici)>>”.

Regolamento 29 aprile 2015 n. 5 “Regolamento per la conoscibilità dei beneficiari effettivi delle
imprese che intendano beneficiario di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali contributive a
qualunque titolo, o che risultino le migliori offerenti in appalti pubblici”.

Regolamento 10 luglio 2015 n. 9 “Regolamento in materia di contratti di fornitura o
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici”.

Regolamento 11 aprile 2016 n. 7 “Modifiche al Regolamento 10 luglio 2015 n. 9
<<Regolamento in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica
Amministrazione e degli Enti pubblici>>”.

Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74 “Modifiche al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 –
Norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n. 49 (Legge sul contratto di fornitura o
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici)”.
Per quanto non precisato nel presente capitolato d’oneri ci si richiama integralmente alle leggi in
vigore nel territorio della Repubblica di San Marino ed alle normative (UNI, UNEL, CEI) che
regolano la realizzazione degli impianti.
Articolo 43 : Modalità di ricorso.
In caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione, potrà essere presentato ricorso
ai sensi della Legge n. 68/1989.
Articolo 44 : Foro Competente.
Per ogni eventuale controversia, di qualsiasi natura, il Foro Competente sarà esclusivamente il
Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
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