Studi e ricerche MATRIMONIO E DIRITTO DI FAMIGLIA NELL’ISLAM a cura delle prof/sse Perlotto Anna, Maraschin Cinzia PREMESSA Innanzitutto abbiamo deciso di svolgere il tema del seminario a più mani; questo perché ci ha dato la possibilità di confrontarci strada facendo sui contenuti da esporre, e il tema proposto interessava entrambe. Conoscere un po’ più da vicino il mondo islamico ormai diventa una necessità: a scuola cominciamo ad avere studenti che provengono da paesi extra CEE, la presenza di stranieri di diverse etnie molti dei quali di religione musulmana, nel nostro territorio è ormai discretamente diffusa, i mezzi di comunicazione di massa ogni giorno ci parlano di paesi adi religione musulmana, i viaggi e le letture ci stanno avvicinando sempre più a questo universo. Per raccogliere poi il materiale necessario abbiamo pensato di navigare un po’ in internet per vedere che cosa c’era a disposizione, visto che il recupero del materiale cartaceo non era poi così semplice: le biblioteche comunali non hanno materiale troppo aggiornato, ci è anche mancato il tempo fisico per andare in alcune grosse librerie. Abbiamo anche incontrato una studiosa di questioni maghrebine l’arabista Elisabetta Bartuli che ci ha indicato alcune piste di ricerca che potremo approfondire in un secondo momento. Lavorando a questo argomento, e a dire il vero anche prima, abbiamo scoperto come questo sia un mondo ricco, interessante e non privo di contrasti. Siamo rimaste colpite nel vedere quanto materiale ci sia a disposizione e abbiamo notato che molto materiale “divulgativo”, ma chiaro e preciso sia fornito dai siti delle diverse città italiane che hanno dovuto affrontare il “problema” immigrazione e che hanno così studiato, analizzato e presentato legislazioni, usi, costumi dei gruppi di immigrati maggiormente presenti nel loro territorio. Ecco quindi i materiali del comune di Torino, di Bologna ecc… i documenti delle chiese locali come ad esempio quello della conferenza episcopale dell’ Emilia Romagna….. DEFINIZIONE DELL’AREA DI INDAGINE Il mondo musulmano è una realtà vastissima che non si presenta per nulla omogenea, per necessità, non avevamo il tempo materiale per fare un’indagine su tutto il mondo islamico, e per correttezza, prendendo solo una parte si rischia di fare meno errori, abbiamo deciso di circoscrivere la nostra indagine all’area maghrebina e in particolar modo all’Algeria, al Marocco e alla Tunisia con qualche breve riferimento alla Turchia; zone tra loro limitrofe , con storie simili anche se non uguali. ORIGINE DELLE LEGISLAZIONI ATTUALMENTE VIGENTI NEI PAESI IN QUESTIONE Doveroso a questo punto premettere una breve nota di carattere storico. In generale va detto che Tunisia, Marocco e Algeria al momento di costituirsi come stato autonomo hanno fatto la scelta di costituire una società moderna e progressista ispirata ai principi di vera parità fra tutti i cittadini. Questa scelta simile non è stata dettata da congiunture storiche identiche, se l’Algeria è sta colonizzata dai francesi, gli altri due stati sono stati dei protettorati francesi. Al momento dell’indipendenza in Marocco e Tunisia il legislatore, attraverso la Costituente codificò un insieme di regole che dessero alla famiglia e al rapporto sociale tra uomini e donne una veste che non fosse totalmente laica, ma che adattasse il modello francese a quello locale. In Marocco la monarchia, incarna la diretta discendenza del Profeta ed è quindi di stampo conservato; questo si ripercuote visibilmente nella legislazione del paese e in particolare nel diritto di famiglia. In Tunisia c’è un’adesione ben più ampia ai principi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo; e ciò si vede chiaramente nel Codice dello Statuto Personale che conferisce alla donna una serie di diritti che, tuttora non vengono riconosciuti in nessun altro stato che abbia come religione l’Islam. In Algeria infine la costituzione sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza nessuno discriminazione di razza, di sesso o di opinione, ma il Codice di Famiglia, successivo alla costituzione, si basa sulla Shariah, la legge coranica per la quale la donna rimane a vita una minorenne. RAPPORTO TRA LEGGE DIVINA E LEGGE APPLICATA Che cos’è la Shariah? L’Islam ha le sue basi fondamentali: il Corano e la Sunna e la rivelazione coranica non è tanto rivelazione divina, ma rivelazione di norme di vita, di ciò che Dio ha ordinato agli uomini di fare; la fatiha prega Dio di insegnare ai fedeli la “via diritta” mediante la quale possano regolare la loro vita secondo il volere di Dio; “via”, “strada”, Shariah appunto.Di fatto in questo modo il diritto viene a raggiungere, per la comunità musulmana quasi la stessa importanza della Sunna. Nei primi due secoli dell’Islam si differenziarono quattro scuole giuridiche che pretendono di richiamarsi alla Shariah: malikita:che privilegia la Sunna e si serve ampiamente dei detti del Profeta, hanafita:che privilegia l’opinione personale del giudice; shafi’ita:che privilegia il consenso comunitario; hanbalita: la più stretta, che privilegia il Corano e la Sunna escludendo qualsiasi opinione personale del giudice. Queste scuole sono diffuse in tutta la umma, talora contaminandosi l’una con l’altra ma segnando tuttavia della loro impronta intere regioni di espansione dell’Islam. Nelle regioni che abbiamo deciso di prendere in considerazione, le scuole più presenti sono la malikita, presente e prevalente in tutto il Maghreb, e la hanafita. Da queste scuole giuridiche e dalle loro interpretazioni della Shariah, dipende il corpo giuridico che regola anche la legislazione familiare e matrimoniale. CODICE DI STATUTO PERSONALE MAROCCHINO I Codici di Famiglia o gli Statuti Personali sono delle leggi emanati dai governi dei paesi di religione islamica che stabiliscono le regole della famiglia, prima cellula sociale. Questi codici o statuti sono stati di norma emanati dopo la Costituzione dei diversi Stati e nel più delle volte contengono norme contrastanti con gli articoli di legge della costituzione, sta di fatto che i Codici di famiglia sono applicati e vanno rispettati. • Matrimonio Nella famiglia pre-islamica la donna era un oggetto venduto al marito dal padre, le donne potevano essere uccise, esisteva la poligamia senza limiti e la prostituzione coatta. Se il marito moriva, la moglie veniva ereditata dai figli. Il Corano è una vera rivoluzione: rivaluta la donna sul piano religioso, critica l’uccisione delle donne e conferisce loro sotto i diversi profili una sostanziale parità di dignità nei confronti dell’uomo. Nell’Islam il matrimonio non ha valore sacramentale, ma nella Shari’a (la legge religiosa islamica) il matrimonio diventa contrattuale con il consenso delle parti. La donna manifesta il suo consenso attraverso un tutore matrimoniale che può essere il padre, un parente prossimo maschio o un giudice. Esiste tuttavia il matrimonio imposto, il padre può decidere del matrimonio della figlia a sua discrezione. Ciò d’altra parte non stupisce, se si considera che il matrimonio è inteso dal diritto islamico, oltre che come unione di due vite, come alleanza di due famiglie. Le regole in materia di “adeguatezza matrimoniale” ne sono una prova: si può reagira alla conclusione di un matrimonio con un uomo non degnoi della donna o alla determinazione di una dote inferiore a quella normalmente pagata per una donna di rango equivalente. Dunque tanto la donna quanto la sua famiglia sono titolari di un autonomo interesse ad un buon matrimonio. • Dote (mahr) Nel mondo pre-islamico era il prezzo che il marito pagava al padre della sposa, nella shari’a è la somma di denaro che il marito versa alla donna, è il patrimonio di cui la donna può liberamente godere. Senza dote il matrimonio è viziato in partenza. • Contratto Si diceva che nell’Islam il matrimonio non ha valore sacramentale, anche se a volte è accompagnato da un rito religioso nella moschea, ma è una pubblica dichiarazione preparata da due notai e firmata dai due sposi alla presenza di due testimoni. Con questo contratto il marito si impegna a corrispondere la dote alla donna e a provvedere al suo mantenimento, con la contropartita di poter aver con lei, in modo lecito, rapporti intimi. Nel contratto possono essere inserite clausole e stipulazioni dirette a modificarne gli effetti tipici, purchè non contrastino con i principi irrinunciabili che lo reggono. E’ quindi possibile che una moglie pretenda di non trasferire il domicilio dalla città d’origine, di permetterle di esercitare una professione o di partecipare alla vita pubblica… Il marito può inoltre promettere di non sposare un’altra donna, decidere la comunione degli acquisti. • Impedimento Gli impedimenti si distinguono in perpetui e temporanei. Sono considerati impedimenti perpetui: 1. la parentela; 2. l’affinità; 3. l’allattamento, assimilato alla parentela di sangue. Sono considerati invece impedimenti temporanei: 1. 2. il matrimonio con un non musulmano, impedimento che può essere superato con la conversione dell’uomo all’Islam; 3. 4. l’esistenza di un precedente matrimonio, impedimento solo per la donna; il matrimonio con due donne che, se una di loro fosse maschio, non potrebbe sposarsi per un impedimento di parentela (es. due sorelle), 5. • il matrimonio con una donna già ripudiata tre volte; una malattia che impedisca la vita matrimoniale. Rapporti matrimoniali La vita coniugale è segnata dalla preminenza dell’uomo: la donna deve mettersi a sua disposizione e prestargli obbedienza. Il corrispettivo di tale quotidiana sottomissione è il mantenimento che l’uomo versa alla moglie, il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese mediche. L’insubordinazione ingiustificata della donna determina la sospensione del mantenimento. Inoltre il marito ha sulla donna potere correzionale, diritto di decidere se e quali persone lei possa frequentare al di fuori dei parenti stretti. La donna ha l’unica vera autonomia nel gestire il suo patrimonio personale (la dote). Nel Codice Marocchino si afferma che i diritti della sposa nei confronti del marito sono: il mantenimento, l’uguaglianza di trattamento con le altre spose, il diritto di essere autorizzata a rendere visita ai suoi genitori e riceverla, la libertà di disporre dei propri beni. I doveri del marito sono: mantenere la moglie, consumare il matrimonio, coabitazione,. Manca un obbligo alla fedeltà in senso stretto, nel codice marocchino si dice che il marito ha diritto alla fedeltà, ma tace sul suo obbligo alle fedeltà. • Poligamia Con il limite a 4 mogli è prevista in tutti i codici, salvo Turchia e Tunisia. La poligamia coranica è un rimedio alla poligamia selvaggia del periodo preislamico. La shari’a la limita a 4 mogli che devono essere trattate tutte allo stesso modo, e i giuristi classici spiegano in modo molto dettagliato come il marito debba adempiere a questo suo obbligo senza fare ingiustizie. La prima moglie può stabilre nel contratto matrimoniale che non accetta altre mogli. La poligamia è comunque in declino nell’Islam (meno del 10%) • Ripudio La facoltà di sciogliere il matrimonio è sempre e solo del marito, non occorre tra l’altro che tale dichiarazione sia motivata, né che la donna sia presente ad essa o che ne sia informata. I legislatori attuali si sforzano in vario modo di controllare e limitare il ricorso al ripudio e lo sottopongono ad autorizzazione o controllo dl giudice sottraendolo alla sfera privata dell’uomo cercando di coinvolgere la moglie almeno garantendo che essa ne sia informata. • 1. Il ripudio diventa definitivo o dopo tre mesi in cui la donna non è stata richiamata dal marito o dopo la terza volta consecutiva che il marito la ripudia; è da sottolineare il fatto che i giuristi musulmani ammettevano che l’uomo potesse dare i tre ripudi in una sola volta. 2. Una donna ripudiata non può risposare il marito che l’ha ripudiata se non dopo un altro matrimonio. 3. La donna ripudiata ha diritto solo al dono di consolazione, essa può vivere da sola o risposarsi (anche se è molto difficile che ciò avvenga). 4. La donna può chiedere che venga inserito nel contratto matrimoniale la clausola che le dia la facoltà di chiedere il ripudio. Divorzio giudiziale La donna può richiedere il divorzio giudiziale nel codice marocchino per i seguenti motivi: 1. Mancato mantenimento. 2. Malattie non dichiarate. 3. Un vizio che renda impossibile all’uomo il rapporto sessuale. 4. Sevizie fisiche (solo se provate e dopo un tentativo di conciliazione). 5. Abbandono del tetto coniugale. 6. Apostasia. 7. L’assenza del marito che provochi un danno alla donna esponendola alla tentazione di peccare. 8. Il mancato pagamento della dote esigibile. I legislatori contemporanei tendono ad ampliare il numero di ipotesi tipiche di divorzio , va segnalato in particolare che alcune leggi considerano il matrimonio poligamico quale causa che giustifica il divorzio. · La filiazione Il rapporto giuridico che lega il genitore al figlio deve necessariamente collegarsi alla generazione biologica: il diritto musulmano infatti vieta l’adozione. La generazione biologica è necessaria e sufficiente a stabilire il rapporto tra la madre e il figlio, viceversa per il sorgere del rapporto col padre, la generazione biologica non basta: occorre che l’uomo abbia generato il figlio in un rapporto lecito, non esiste la differenza tra figlio naturale e legittimo. Il figlio della moglie è per presunzione attribuito al marito: ciò può avvenire anche se il parto ha luogo dopo lo scioglimento del matrimonio, esistono infatti bizzarre affermazioni su ciò che chiamano la “teoria dei feti dormienti”, per cui il concepito può vivere di vita latente nel grembo della madre dai due fino anche ai sette anni. La filiazione si può stabilire anche per riconoscimento, esso è necessario per il figlio partorito dalla schiava per opera del padrone in caso di concubinaggio. · I ruoli svolti dal padre e dalla madre Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le decisioni relative all’educazione del figlio, alla sua istruzione, all’avviamento al lavoro, al matrimonio e all’amministrazione dei suoi beni. Egli è il rappresentante legale del minore. In assenza del padre, il posto è preso da un parente o dal tutore nominato nel testamento. La madre invece deve custodire, sorvegliare e curare il figlio; in caso di assenza o incapacità della madre, è una parente femmina, generalmente dal lato materno, a sostituirla. Se il matrimonio si soglie per la morte del marito, i bambini in tenera età sono affidati in custodia alla madre e vi restano fino al compimento del quinto anno di età dopo di che sono affidati ai nonni paterni o ad altro tutore nominato nel testamento. Se la moglie non fosse musulmana, viene anche privata del diritto di custodia. · La successione Se il marito musulmano muore, sorge il problema della successione della moglie. Se la donna non è diventata musulmana, non ha diritti successori nei confronti del marito. Mediante l’atto di ultima volontà, il marito può destinare fino ad un terzo della sua eredità alla moglie. Se il marito risiedeva in Italia al momento della morte, può dichiarare di voler sottoporre la propria successione alla legge italiana, ma tale dichiarazione non verrà riconosciuta nel suo paese d’origine. CONFRONTO TRA DIRITTO DI FAMIGLIA ALGERINO, MAROCCHINO, TUNISINO Matrimonio Marocco Viene abolito matrimonio imposto Algeria Tunisia il Viene abolito il Viene abolito matrimonio imposto matrimonio imposto. tranne quando si tema una cattiva condotta il della figlia. Possibilità per la donna di chiedere il divorzio giudiziale Matrimonio solo con rito religioso che non viene notificato alle autorità civili Necessaria Le donne possono chiedere che vengano inserite tutte le clausole che non sono in contrasto con la legge islamica e questo da a loro la possibilità di avere voce in capitolo sull’educazione dei figli, il lavoro, la monogamia ecc.. No ai matrimoni misti, un uomo musulmano può sposare una donna ebrea o cristiana,non è possibile il contrario Spetta al padre la tutela dei figli Prevista Abolito a livello legislativo, ma praticato di fatto Divorzio giudiziale consensuale o per iniziativa del marito. La donna ha riconosciuto il diritto che il padre provveda al mantenimento economico dei figli. La patria potestà non è mai messa in discussione. La donna può chiedere il divorzio per motivi di grave comportamento immorale del marito (ma quando capita!) La donna ha riconosciuto il diritto che il padre provveda al mantenimento economico dei figli. La patria potestà non è mai messa in discussione. Dote Contratto Necessaria Previsto Impedimento No ai matrimoni misti, un uomo musulmano può sposare una donna ebrea o cristiana,non è possibile il contrario Spetta al padre la tutela dei figli Prevista Previsto Rapporti matrimoniali Poligamia Ripudio Divorzio Rapporti genitori figli Non esiste l’istituto dell’adozione (vietata dal Corano)anche se c’è la Kafala contratto fra i genitori e una terza famiglia che si impegnano a mantenere il bambino senza che i genitori debbano rimborsare le spese Necessaria Abolizione dell’obbligatorietà del consenso del tutore al matrimonio per le donne maggiorenni Il codice tace sui matrimoni misti, ma di fatto non si fanno. Si accettano solo se fatti all’estero. Tutela dei figli ugualmente ripartita Non prevista Abolito Nella richiesta c’è uguaglianza tra uomini e donne La donna dopo il divorzio può impugnare la patria potestà del padre inadempiente nei confronti dei figli. Non esiste l’istituto dell’adozione anche se c’è la Kafala contratto fra L’adozione i genitori e una terza per legge famiglia che si impegnano a mantenere il bambino senza che i genitori debbano rimborsare le spese è ammessa ALCUNI PROBLEMI APERTI Vediamo ora di vedere alcuni problemi aperti per quanto riguarda il codice di famiglia e i matrimoni misti anche in riferimento all’Italia, paese che sempre più si sta avviando a diventare un paese multietnico. Analizziamo alcuni dati. Secondo il convegno Matrimoni misti, risorsa culturale e conflitti tenutosi a Roma nel Maggio 2000, in Italia nel 1999 sono stati celebrati circa 150mila matrimoni tra persone di nazionalità, cultura e religioni diverse. Di questi attualmente i più intricati sono quelli tra ragazze occidentali e musulmani. Di fatto, su 12mila unioni celebrate con il rito civile, l’80% fallisce, perché le concezioni dalla famiglia sono davvero opposte, come pure leggi, ordinamenti sociali e politici. E al Ministero degli Esteri vi sono 170 cause pendenti per l’affidamento dei figli che nel diritto islamico è riservato soltanto al marito. All’interno dell’immigrazione, i matrimoni misti e i ricongiungimenti familiari, sanciscono il passaggio da un’emigrazione di transito, temporanea e di tipo economico, alla stabilizzazione, costituendo così un’ulteriore articolazione del fenomeno migratorio. Sia il ricongiungimento che i matrimoni misti pongono problemi e disagi non indifferenti: creano l’esigenza che i membri ridefiniscano i loro stili di vita, le loro abitudini che non sempre combaciano, specie quando subentra l’elemento religioso; sovente poi queste unioni rappresentano il paradigma di tensioni giuridiche, non facilmente districabili, qualora il matrimonio non funzioni più. Proprio questa serie di fenomeni nuovi, ha portato le chiese d’Europa a riflettere e ad emanare indicazioni esplicite per fronteggiare il problema: KEK – CCEE Comitato “Islam in Europa”:Matrimoni tra cristiani e musulmani. Direttive pastorali per i cristiani e le chiese d’Europa 2000; CEI Decreto generale sul matrimonio 1991, cui fa riferimento lo stesso documento della Commissione triveneta per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso Cristiano e musulmani in dialogo 1992. E’ difficile superare una mentalità che non riconosce alle altre religioni dignità pari all’Islam, e molto difficilmente saranno contraddette le leggi coraniche, saldamente rispettate in tutti i paesi islamici, radicate nell’organizzazione sociale e nel cuore della gente. “Non siamo disponibili ad essere assimilati o scioglierci nella cultura altrui” ha dichiarati in un’intervista del 19.07.2000, A. Bregheiche, vicepresidente delle comunità islamiche in Italia. Quali sono allora alcuni di questi problemi: • La patria potestà: le donne algerine chiedono anche loro di ottenere la tutela dei figli e non solo la custodia; custodia che poi decade qualora la donna non fosse musulmana a partire dall’età di 5 anni dei figli poiché si teme che possa crescerli in una religione diversa dall’Islam. • La successione: solo mediante un atto di ultima volontà del marito, la moglie può essere destinataria di un terzo dell’eredità, altrimenti è mantenuta dai figli. Perde qualsiasi diritto la donna che non fosse diventata musulmana all’atto del matrimonio. • Il contratto matrimoniale: la donna normalmente non è ammessa alla conclusione del contratto matrimoniale essendo esso concepito molto più come unione di due famiglie che non unione di due vite. · Il tutore matrimoniale: l’unica prerogativa necessaria per esercitare il “diritto” di essere tutore matrimoniale è quella di essere maschio e parente stretto, si può anche trattare del fratello minore oppure in alcune realtà anche del figlio. Le donne chiedono, raggiunta la maggiore età, che non sia più richiesta tale figura. • La dote: questa è una questione controversa in quanto per alcuni è una costrizione, si dipende sempre dal marito, per altri, anche alcuni movimenti femministi, la dote diventa una forma di libertà, la donna può gestire il suo patrimonio senza dover rendere conto a nessuno, un patrimonio che con il matrimonio le viene comunque garantito. • La poligamia: anche se il fenomeno è in diminuzione, in virtù del fatto che l’esercizio della poligamia è sottoposto ad una condizione che Dio stesso dichiara non realizzabile (Corano 4,129 l’uomo, pur desiderandolo, non è capace di agire con equità verso le proprie mogli), c’è la fortissima richiesta dell’abolizione di detta pratica. • La riforma del codice di famiglia: Già dal marzo del 1997 in Algeria c’è una campagna per il diritto delle donne nella famiglia per l’adozione e l’applicazione di 22 emendamenti al codice della famiglia che, emanato nel 1986, è stato definito dalle stesse donne algerine “il codice dell’infamia”; per loro infatti questo è un ritorno al passato, le donne da questa legislazione ne escono delle minorenni a vita: prima sotto la tutela del padre, poi del marito. Ci sono dunque donne musulmane che stanno lottando nei loro paesi per raggiungere l’uguaglianza con l’uomo, ma è difficile presumere che le norme in materia di diritto di famiglia e di matrimonio saranno aggiornate, esse traggono origine dal Corano, parola increata di Dio, assolutamente immodificabile; l’autorità dell’uomo sulla donna è istituita “in virtù della preferenza che Dio ha accordato loro e a causa delle spese sostenute per assicurarsene la compagnia” (Corano 4:34). Una donna occidentale, sembrerebbe non dover correre rischi, tutelata dalla Costituzione del suo Paese e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, eppure bisogna prestare attenzione dal momento che l’ostacolo più difficile da superare in casi controversi, è l’incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di stati entrambi sovrani. Nei paesi islamici, l’appartenenza religiosa viene prima dell’appartenenza nazionale e, anche se vi sono modi più o meno liberali di praticare l’Islam, quando sopravvengono dei conflitti tra coniugi, ognuno tende a farsi forte del diritto a lui favorevole. Ecco perché anche i più recenti documenti della Chiesa invitano chi volesse contrarre matrimoni misti, ad “istruirsi sulle difficoltà e conseguenze anche molto gravi di carattere religioso, culturale e giuridico cui vanno incontro” (Cristiani e musulmani in dialogo, Commissione triveneta per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 1992). Le chiese hanno reagito istituendo centri di consulenza pastorale, parte integrante dell’attività pastorale della chiesa, o si sono collegate con uffici speciali e comitati che si occupano dell’incontro con i musulmani; altre chiese ancora hanno nominato consulenti specializzati per i matrimoni cristiano-musulmani. Alcuni suggerimenti che vengono dati: • • Informarsi bene sui propri diritti e doveri e accettare di assumerli con cognizione i causa; Fissare per iscritto, possibilmente davanti un notaio, prima del matrimonio, il loro accordo biculturale e religioso. CONCLUSIONE Noi viviamo in una civiltà che ha valori molto forti che, forse erroneamente, pensiamo che tutti siano disposti a condividere, specie per la crescita e l’educazione dei figli. Non è sempre così, l’amore alla maniera “occidentale” non può superare i totali ostacoli di una vita ordinaria in comune; vi sono barriere ancora insormontabili. Tuttavia questa ricerca nel mondo arabo, ci ha anche molto affascinate ed è per questo forse che ci viene in mente quella leggenda secondo la quale Romolo, nell’atto di fondare Roma, fece scavare un pozzo denominato Mundus ed invitasse i suoi futuri cittadini a deporvi dentro un pugno di terra dei luoghi dai quali provenivano. Questo rito serviva a rinsaldare quel patto di non belligeranza che avrebbe permesso a popoli di diversissime origini e tradizioni, di partecipare non solo alla fondazione di una città, ma di una vera e propria civiltà. Chissà se sarà mai esistito questo Mundus, comunque ci piace pensare con speranza a questo spazio fisico, ma soprattutto mentale, dove genti provenienti dai più diversi Paesi possano fondersi e confondersi, senza rinunciare alla propria identità.