Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Stampa L'imposta comunale sulla pubblicità e tanti casi relativi all'imposta di registro ed al processo tributario... Commercialista telematico in Contenzioso e processo tributario, Giurisprudenza tributaria, Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale CTR Roma, Sez. n. 38, Sent. n.119/38/2011, dep. 23/02/2011, Presidente Patrizi, Relatore De Santi Processo tributario, comunicazione deposito sentenza, notifica, difetto od omissione, rimessione in termini, esclusione Il difetto di notifica relativo alla comunicazione del deposito della sentenza non è idoneo a rimettere in termini il ricorrente, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della normale diligenza. Riferimenti normativi: art. 327 c.p.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 11910/2003. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 124/4/2011, dep. 20/03/2011, Presidente Liotta, Relatore Colaiuda Riscossione, iscrizione ipoteca, contraddittorio con parte debitrice, obbligo, sussiste Il Concessionario alla riscossione, prima dell’iscrizione dell’ipoteca, deve assolvere al dovere di stabilire un contraddittorio con la parte debitrice, assolvendo al disposto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992,sia per evitare notevoli contenziosi e per utilizzare le azioni cautelari ipotecarie ove effettivamente se ne dimostri la necessità. Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art. 2. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 110/4/2011, dep. 23/03/2011, Presidente Liotta, Relatore Terrinoni, Agenzia Entrate Roma 3 - Centrale latte di Roma Condono L. n. 289/2002 art. 9bis-Ritardo pagamento di una rata-Legittimità del condonoSussiste Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 1 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Il ritardo del pagamento di una rata,non arrecando danno all’Erario,non pregiudica la validità e l’efficacia del condono presentato ai sensi dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002. Riferimenti normativi:L. n. 289/2002, art. 9-bis. CTR Roma, Sez. n. 3, Sent. n. 27/3/2011, dep. 29/03/2011, Presidente Fancelli, Relatore Moroni, Agenzia Entrate Roma 1 - Premafin Spa Processo tributario, rimborso, circoscrizione territoriale ufficio erogante, momento, è quello del domicilio fiscale, errore, ufficio tenuto a trasmissione ad ufficio competente L’ufficio competente all’erogazione dei rimborsi è quello nella cui circoscrizione territoriale risulta il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In ogni caso l’ufficio deve trasmettere l’istanza all’ufficio competente. Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 10. CTR Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 168/1/2011, dep. 14/03/2011, Presidente Varrone, Relatore Lunerti Processo tributario, ricorso per revocazione, fattispecie; sentenza definitiva, iscrizione a ruolo, prescrizione, termine, decennale Il ricorso per revocazione è ammissibile quando la sentenza gravata ha erroneamente ritenuto che non fosse stata osservata la formalità del deposito della copia dell’appello presso la segreteria della C.T.P.. Il termine prescrizionale delle somme iscritte a ruolo a seguito di sentenza definitiva,a differenza di quella determinata dalla definitività dell’accertamento,è decennale. Riferimenti normativi: art. 395 n. 4 c.p.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25790/2008. CTR Roma, Sez. n. 2, Sent. n. 47/2/2011, dep. 15/03/2011, Presidente Oddi, Relatore Moscaroli Processo tributario, sgravio in autotutela, cessazione materia del contendere, spese di giudizio, sono dovute Le spese del giudizio conclusosi con la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio d’imposta in autotutela,dopo che il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento, devono essere rimborsate al contribuente. Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 2 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art .46, c. 3. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 274/2005. CTR Roma, Sez. n. 2, Sent. n. 43/2/2011, dep. 15/03/2011, Presidente Oddi, Relatore Moscaroli Accertamento liquidazione e controlli, INVIM, dichiarazione, emendabilità dopo notifica accertamento, esclusione La dichiarazione non è più emendabile allorquando l’amministrazione finanziaria,sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione,ha emesso l’atto impositivo, così concludendo il momento procedimentale di accertamento dell’obbligazione tributaria. Riferimenti giurisprudenziali :Cass. n. 14088/2004. CTR Roma, Sez. n. 37, Sent. n. 44/37/2011, dep. 15/03/2011, Presidente Caliento, Relatore Maisto Tributi erariali indiretti, imposta di registro, valore sulla base di un atto posteriore, esclusione Il valore venale di un bene ai fini dell’imposta di registro deve essere determinato sulla base di valutazioni il cui valore sia stato accertato nei tre anni precedenti e non certo in base ad un atto posteriore. Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, artt. 51 e 53. CTR Roma, Sez. n. 37, Sent. n. 39/37/2011, dep. 15/03/2011, Presidente Caliento, Relatore Lomazzi Tributi erariali indiretti, imposta di registro, abitazioni di lusso, DM 02/08/1969, si applica anche alle abitazioni già costruite Le disposizioni contenute nell’art. 10 del DM 2/8/1969 si applicano non solo alle abitazioni in corso di costruzione su licenza rilasciata anteriormente all’entrata in vigore del decreto, ma anche a quelle già costruite. Riferimenti normativi: DM 04/12/1961; DM 02/08/1969, artt.6 e 10. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 94/4/2011, dep. 14/03/2011, Presidente Liotta, Relatore Macaluso Imposta sulla pubblicità, vetrofanie, esenzione, fattispecie Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 3 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Le vetrofanie che si limitano a riprodurre, in maniera del tutto anonima, alcuni articoli casalinghi non sono soggette ad imposta comunale sulla pubblicità. Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 507/1993, art. 17,c. 1-bis. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 98/4/2011, dep. 14/03/2011, Presidente Falascina, Relatore Lunerti Processo tributario, principio di non contestazione dell’ufficio, conseguenze Il principio di non contestazione non trova ingresso nel processo tributario, in quanto l’ufficio svolge la veste di attore sostanziale, anche in considerazione della valenza pubblica degli interessi che esso fa valere. L’unica conseguenza della mancanza di una espressa costituzione è che il giudice dovrà esprimere il proprio giudizio “allo stato degli atti”, rimanendo comunque libero nella formazione del proprio convincimento. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n.115/4/2011, dep. 23/03/2011, Presidente Liotta, Relatore Colaiuda Tributi erariali indiretti, registro, agevolazioni prima casa, acquisto nuova abitazione coniuge separato, spettano Nel caso di assegnazione dell’abitazione da parte del Tribunale dell’abitazione all’ex coniuge, il contribuente anche nel caso della mancata trascrizione di tale diritto,ha diritto ad usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di una nuova abitazione. Riferimenti normativi: L. n. 74/1999, art. 19; L. n. 898/1970, artt. 5 e 6. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 154/1999. Prassi: CM n. 49/E del 16/03/2000. CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 113/4/2011, dep. 23/03/2011, Presidente Liotta, Relatore Colaiuda IVA, credito d’imposta, diritto detrazione termine scaduto, rimborso ex art. 21 D.Lgs. n.546/1992, legittimità Una volta scaduto il termine entro cui si può esercitare il diritto alla detrazione del credito IVA (ossia con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), il contribuente ha la possibilità di recuperare tale credito solo attraverso il procedimento del cosiddetto rimborso anomalo di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 4 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 28, c. 4, 19 e 55; DPR n. 322/1998, art. 9, c. 9; D.Lgs. n. 546/1992, art. 21. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16477/2004. CTR Roma, Sez. n. 21, Sent. n. 47/21/2011, dep. 23/03/2011, Presidente Silvestri, Relatore Di Maio Accertamento liquidazione e controlli, IRPEG, IRAP, società infragruppo, mancata realizzazione di interessi passivi, configurabilità evasione Le operazioni contabili che hanno determinato un passaggio di mano all’interno del medesimo gruppo societario, il quale ha prodotto la mancata realizzazione di interessi passivi, determinando un risparmio di imposta, si configura come evasione. Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, artt. 43, 53, 56, c. 3; art. 2423 c.c.. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 8487/2009, 24532/2007. CTR Roma, Sez. n. 1, Sent. n. 178/1/2011, dep. 14/03/2011, Presidente Varrone, Relatore Panzini Pubblicità, canone per l’installazione di impianti pubblicitari (CIMP), giurisdizione tributaria Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall'art. 62 del D.lgs. n. 446 del 1997, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 141 del 2009, costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggetto la sua debenza spettano alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art. 2, c. 2; D.Lgs. n. 507/1993, art. 1; D.Lgs. n. 446/1997, art. 6. Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 141/2009; Cass. SS.UU. n. 23195/2009. CTR Roma, Sez. n. 2, Sent. n. 25/2/2011, dep. 29/03/2011, Presidente De Salvo, Relatore Ferrazzani Riscossione, cartella di pagamento, notifica mezzo posta senza relata, legittimità Il Concessionario alla riscossione può notificare direttamente la cartella di pagamento a mezzo servizio postale senza necessità di apposita relata di notifica. Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 5 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 26; D.Lgs. n. 46/1999, art. 2, c. 1; D.Lgs. n. 193/2001, art. 1, c. 1, lett. c. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14327/2009. CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 187/14/2011, dep. 15/03/2011, Presidente Cellitti, Relatore Tozzi Accertamento liquidazione e controlli, IRPEF, utili su azioni non assoggettati dalla banca a tassazione, contribuente, debitore principale Il recupero a tassazione degli utili percepiti dalla contribuente su azioni possedute,rilevati dal modello presentato dal sostituto bancario,non assoggettati a ritenuta d’imposta,né ad imposta sostitutiva,è legittimo restando debitrice principale dell’obbligazione tributaria. Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 5, c. 4. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 24962/2010, 8316/2009, 14033/2006. 30 aprile 2012 Commercialista telematico Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 6 di 6