LA MANUTENZIONE ELETTRICA: ovvero
la sicurezza nei lavori elettrici in presenza di
rischio elettrico
Per MANUTENZIONE
DI UN IMPIANTO
ELETTRICO si intende
l’insieme
delle
attività tecnico –
gestionali e dei lavori
necessari
per
conservare il buono
stato di efficienza – e
soprattutto
di
sicurezza
–
l’impianto elettrico
nello stesso stato,
Una costante attività di MANUTENZIONE è indispensabile per
conservare gli impianti in conformità della regola d’arte cioè per
far in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste
CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI IN
RELAZIONE ALLA TENSIONE NOMINALE DI
ESERCIZIO
SISTEMI ELETTRICI
CATEGORIA
CORRENTE
CONTINUA
CORRENTE
ALTERNATA
0 (zero )
≤ a 120 V
≤ a 50 V
I ( prima )
Da 120 V a 1.5 KV
Da 50 V a 1 KV
II ( seconda )
Da 1.5 KV a 30 KV
Da 1 KV a 30 KV
III ( terza )
> 30 KV
> 30 KV
Categoria ZERO
Categoria PRIMA
Categoria SECONDA
Categoria TERZA
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
1^ lettera T = neutro collegato direttamente a terra
I = neutro isolato o collegato a terra tramite un’impedenza
2^ lettera T = masse collegate a terra (indipendentemente dalla terra del sistema)
N = masse collegate al neutro del sistema
TT
Il neutro è collegato a terra e le masse degli apparecchi utilizzatori sono
anch’esse collegate a terra ma con un impianto di terra elettricamente
indipendente da quello del neutro.
TN – S Il neutro è collegato a terra e le masse sono collegate allo stesso impianto
TN – C di terra del neutro. Se il collegamento avviene con il conduttore di
protezione indipendente PE, il sistema è detto TN – S, mentre se le masse
sono collegate a terra tramite il neutro, che funziona quindi anche da
conduttore di protezione PEN, il sistema è detto TN – C ed in questo caso
il conduttore neutro non dev’essere mai interrotto.
IT
Il neutro è isolato o collegato a terra mediante un’impedenza mentre le
masse sono collegate a terra.
SISTEMA TT
SISTEMA TT
Il sistema TT ha un punto collegato
direttamente a terra e le masse
del’impianto collegate ad un
impianto di terra elettricamente
indipendente da quello del
collegamento a terra del sistema di
alimentazione
SISTEMA TN ( TN – C ; TN – S )
SISTEMA TN
Il sistema TN ha un punto collegato
direttamente a terra mentre le masse
del’impianto collegate a quel punto per
mezzo del conduttore di protezione. Si
distinguono due tipi di sistemi TN,
secondo la disposizione dei conduttori
di neutro e di protezione:
1. TN – C
2. TN – S
SISTEMA TN
• TN – C: le funzioni di neutro e di
protezione sono combinate in un solo
conduttore ( PEN ), in questo caso il
neutro non deve mai essere
interrotto.
• TN – S: il conduttore di neutro e di
protezione ( PE ) sono separati
SISTEMA IT
SISTEMA IT
Il sistema IT ha tutte le parti attive isolate da terra o
un punto collegato a terra attraverso
un’impedenza, mentre le masse dell’impianto
sono:
1. collegate a terra separatamente;
2. collegate a terra collettivamente;
3. connesse collettivamente alla terra del sistema.
( Il neutro è isolato o collegato a terra mediante
un’impedenza mentre le masse sono collegate a
terra )
SISTEMI DI CATEGORIA 0 ( zero ):
sono i sistemi che alimentano impianti a
bassissima
tensione
chiamati
ELV
( EXTRA LOW VOLTAGE ) che funzionano
con tensione nominale non superiore a 50
V in c.a. e a 120 V in c.c. - si dividono in tre
categorie:
1. SELV ( SAFETY ELV )
2. PELV ( PROTECTIVE ELV )
3. FELV ( FUNCTIONALE ELV )
SISTEMA SELV
SISTEMA SELV
Sono i sistemi a bassissima tensione di
sicurezza
definiti
dalle
seguenti
caratteristiche:
1. alimentazione da sorgente di sicurezza;
2. separazione di protezione, cioè ottenuta
con doppio isolamento, dagli altri sistemi
elettrici;
3. isolamento da terra.
SISTEMA PELV
SISTEMA PELV
Sono i sistemi a bassissima tensione di
protezione
definiti
dalle
seguenti
caratteristiche:
1. alimentazione da sorgente di sicurezza;
2. separazione di protezione dagli altri
sistemi elettrici;
3. un punto del sistema collegato a terra.
SISTEMA FELV
SISTEMA FELV
Quando un sistema, alimentato a
bassissima tensione, non risponde alle
caratteristiche dei sistemi SELV e PELV
viene classificato come sistema FELV.
Tipo
Sistemi di categoria 0
Valore della tensione
SELV
Pericolosità delle
parti attive
Per tensioni U≤25 V c.a. Nessuna pericolosità
e U≤60 V c.c.
Per tensioni U>25 V c.a. Situazione di
e U>60 V c.c.
pericolosità ridotta
PELV
Se il componente si Nessuna pericolosità
trova
nella
zona
d’influenza
del
collegamento
equipotenziale ( EQP ) ,
per:
U≤25 V c.a. e U≤60 V
c.c. in locali asciutti;
U≤6 V in c.a. e U≤15 V
in c.c. in locali bagnati
Negli altri casi
FELV
Sistemi di categoria I,II e III
Qualsiasi
tensione
valore
Qualsiasi valore di tensione
Situazione di pericolo
di Situazione di pericolo
Situazione di pericolo
Pubblicazione italiana CEI – Aprile 1990
– Fascicolo 1335 P
Pubblicazione italiana CEI – Aprile 1990 –
Fascicolo 1335 P
 Non si tratta di una Norma
 È un testo di carattere informativo
 Rappresenta un’utile fonte di conoscenza per chi si
occupa di antinfortunistica elettrica
 Si compone di più parti:
1.
2.
3.
4.
Caratteristiche d’impedenza elettrica del corpo umano
Effetti della corrente alternata a frequenza industriale
Effetti della corrente continua
Effetti della corrente alternata compresa nella gamma di
frequenza da 100 a 1000 Hz
5. Effetti della corrente con forme d’onda speciali
I numeri indicano la percentuale
dell’impedenza del corpo umano per
un percorso prefissato, in relazione al
percorso mano-mano.
I numeri non tra parentesi si
riferiscono al percorso della corrente
da una mano alla parte del corpo
considerata.
I numeri in parentesi si riferiscono ai
percorsi tra le due mani e la
corrispondente parte del corpo.
Zone di pericolo della corrente elettrica alternata ( 15 – 100 Hz )
ZONE
EFFETTI FISIOLOGICI
1
Abitualmente nessuna reazione
2
Abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso
3
Abitualmente nessun danno organico. Probabilità di
contrazioni muscolari e difficoltà respiratoria; disturbi
reversibili nella formazione e conduzione di impulsi nel
cuore, inclusa fibrillazione atriale e arresto cardiaco
provvisorio
senza
fibrillazione
ventricolare,
che
aumentano con l’intensità della corrente e del tempo
4
Oltre agli effetti della zona 3 vi sono effetti pato-fisiologici
come l’arresto cardiaco, arresto respiratorio e possono
presentarsi gravi ustioni con l’aumentare dell’intensità di
corrente e del tempo
Zone di pericolo della corrente continua
ZONE
EFFETTI FISIOLOGICI
1
Abitualmente nessuna reazione
2
Abitualmente nessun effetto fisiologicamente pericoloso
3
Abitualmente nessun danno organico. Sono probabili,
aumentando l’intensità della corrente e il tempo, disturbi
reversibili nella formazione e conduzione degli impulsi nel
cuore
4
Probabile fibrillazione ventricolare. Altri effetti patofisiologici con l’aumentare dell’intensità della corente e del
tempo, come gravi ustioni che possono avvenire in
aggiunta a quelli della zona 3
VALORI DI
CORRENTE
1 – 3 mA
DEFINIZIONE
EFFETTI
Soglia di percezione
Non si hanno rischi o pericoli per la salute.
3 – 10 mA
Elettrificazione
Produce una sensazione di formicolio più o meno
forte e può provocare movimenti riflessi.
10 mA
Tetanizzazione
Si hanno contrazioni muscolari. Se la parte in
tensione è stata afferrata con la mano si può avere
paralisi dei muscoli, rendendo difficile il distacco.
25 mA
Difficoltà respiratorie Si hanno a causa della contrazione di muscoli
addetti alla respirazione e del passaggio della
corrente per i centri nervosi che sovrintendono alla
funzione respiratoria.
25 – 30 mA
Asfissia
La tetanizzazione dei muscoli della respirazione può
essere tale da provocare la morte per asfissia.
60 – 75 mA
Fibrillazione
Se la corrente attraversa il cuore può alterarne il
regolare
funzionamento,
provocando
una
contrazione irregolare e disordinata della fibre
cardiache che può portare alla morte.
OBIETTIVI DELLA MANUTENZIONE ELETTRICA:
Conservare le prestazioni ed il livello di
sicurezza dell’impianto contenendo il
normale degrado ed invecchiamento dei
componenti.
Ridurre i costi di gestione dell’impianto.
Rispettare le disposizioni di Legge.
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA MANUTENZIONE
ELETTRICA
La presenza di una determinata fonte di pericolo comporta una serie
di rischi per le persone che coinvolgono i soggetti in relazione alle
mansioni che svolgono in ambito aziendale
• Rischi diretti ( contatti diretti ed indiretti, con parti soggette a
tensioni indotte, con parti soggette a sovratensioni di origine
atmosferica, ecc. ).
• Rischi indiretti ( campi elettromagnetici, archi elettrici,
esposizione a situazioni estreme, esposizione dovute a rischi
meccanici ,impiego errato di apparecchiature, ecc. ).
ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA MANUTENZIONE
ELETTRICA
Per procedere in modo compiuto all’analisi del RISCHIO ELETTRICO
occorre prendere in considerazione una serie di elementi tra i quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il tipo di impianto, macchinario o apparecchiatura
La tensione di alimentazione
Il valore della corrente presunta di cortocircuito
La qualità delle protezioni contro i contati diretti
La qualità delle soluzioni adottate contro i contatti indiretti
I collegamenti equipotenziali
Le protezioni contro le sovracorrenti, gli archi elettrici e le
sovratemperature
8. Il livello di formazione ed informazione degli utenti
9. L’esistenza o meno di procedure prestabilite e condivise
Le basi legislative
della
sicurezza
vanno innanzitutto
rintracciate nelle
principali
fonti
dell’ordinamento
giuridico italiano:
 Costituzione
 Codice Civile
 Codice Penale
Sono queste le leggi a cui l’Autorità Giudiziaria, in caso di
infortunio, ha fatto sempre riferimento, nel passato, per
carenza di normativa specifica in materia e, fino a poco
tempo fa, per risolvere le contraddizioni delle molteplici
disposizioni giuridiche vigenti.
Principali disposizioni legislative
COSTITUZIONE ITALIANA ( Artt. 32 – 35 e
41 )
ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse
della
collettività,
e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
ART. 35 COSTITUZIONE ITALIANA
La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
ART. 41 COSTITUZIONE ITALIANA
L'iniziativa
libera.
economica
privata
è
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
Principali disposizioni legislative
CODICE CIVILE ( Artt. 2050 e 2087 )
ART. 2050 CODICE CIVILE
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se
non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.
ART. 2087 CODICE CIVILE
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure
che,secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Principali disposizioni legislative
CODICE PENALE ( Art. 437)
ART. 437 CODICE PENALE
Chiunque
omette
di
collocare
impianti, apparecchiature o segnali
destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove
o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il D.M. 22 gennaio
2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici”, che sostituisce la legge
46/90 e il suo regolamento di attuazione DPR 447/91.
Il decreto regolamenta l’attività di installazione degli
impianti e si occupa anche di progettazione e
manutenzione.
Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici.
La Legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili,
mentre per gli impianti elettrici era estesa a tutti gli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Riguardo quindi alla destinazione d’uso non c’è più differenza tra
edifici civili e non civili.
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
È
richiesta
per
aumento
potenza
contrattuale e in caso
di vendita dell’unità
immobiliare
È richiesta per aumento
potenza contrattuale e in
caso di vendita dell’unità
immobiliare
Principali disposizioni legislative
D.M. 22 gennaio 2008, N. 37
Obbligo di progettazione per:
1. Impianti civili con potenza superiore ai 6 kW e
per superfici maggiori di 400 m²
2. Impianti industriali con potenza maggiore di 6
kW e per superficie maggiore di 200 m²
3. Ambienti con pericolo di esplosione
Principali disposizioni legislative
DPR del 22 ottobre 2001, n. 462 “
Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi “
Principali disposizioni legislative
DPR del 22 ottobre 2001, n. 462
1. La messa in esercizio di tali impianti non può essere effettuata
prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la
dichiarazione di conformità.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro invia
la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA
territorialmente competenti.
3. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare verifica periodica
dell’impianto:
ogni 5 anni per ambienti ordinari;
ogni 2 anni per locali adibiti a uso medico, cantieri, ambienti a maggior
rischio in caso di incendi.
Principali disposizioni legislative
D. Lgs. 233/03
Contiene
prescrizioni
essenziali
per
garantire un maggior livello di sicurezza e
salute dei lavoratori in atmosfere ( AT )
esplosive ( EX ) che non deve essere
subordinato a considerazioni puramente
economiche
Principali disposizioni legislative
D. Lgs. 233/03
Queste misure di tutela si applicano a
lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive, ovvero di
una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili alo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo l’accensione, la combustione si
propaga alla miscela incombusta
Principali disposizioni legislative
D. Lgs. 233/03 “
Attuazione della Direttiva 1999/92/CE
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere
esplosive“
Norme specifiche, con aspetto più
tecnico, sono state emanate a
partire dagli anni ’50 nel campo
della prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro.
Di questi provvedimenti, il primo e più importante per la
sicurezza degli impianti elettrici risulta certamente il D.P.R.
27.4.1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro”, che ha costituito il fondamento per la cospicua
opera di prevenzione e controllo svolta prima dell’ENPI e
poi, dall’ISPESL, dalle U.S.L. poi A.U.S.L.
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
“Norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro”
Art. 344
LAVORI SU PARTI IN TENSIONE
Art. 345
LAVORI SU MACCHINE,
APPARECCHI E CONDUTTURE
ELETTRICI AD ALTA TENSIONE
L’efficacia nel tempo del DPR 547/55 è derivata essenzialmente
dai seguenti motivi:
1. individuazione di precise responsabilità in capo a datori di
lavoro, dirigenti, lavoratori e costruttori, in merito
all’installazione ed all’esercizio di impianti;
2. definizione di alcuni requisiti tecnici generali degli impianti
elettrici;
3. imposizione di precise verifiche da parte degli organi di
controllo;
4. applicazione di sanzioni penali in caso di inadempienza.
I limiti del DPR 547/55 vanno invece rintracciati in:
1. ambito di applicazione ristretto alle sole attività con
presenza di lavoro subordinato, con l’esclusione del vasto
settore degli edifici adibiti ad uso civile;
2. dettaglio eccessivo di prescrizioni tecniche specifiche,
destinate ad essere in breve superate.
Una prescrizione particolare per la disciplina giuridica del settore
elettrico, ripresa all’interno di altre leggi di più recente
emanazione, era costituita dall’art. 11 del DPR 7.1.1956 n. 164
“ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni ”:
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee
elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige
detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle
linee stesse.
Principali disposizioni legislative
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
D.Lgs. 81/2008 ( D.Lgs. 106/2009 )
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DPI
CAPO I Uso delle attrezzature di lavoro
CAPO II Uso dei DPI
CAPO III Impianti e apparecchiature elettriche
D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 106/2009)
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
Art. 81. Requisiti di sicurezza
Art. 82. Lavori sotto tensione
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
Art. 84. Protezioni dai fulmini
Art. 85. Protezione di edifici, impianti, strutture,
attrezzature (dall’innesco elettrico di atmosfere esplosive)
Art. 86. Verifiche e controlli
Art. 87. Sanzioni a carico
del datore di lavoro
D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. 106/2009)
Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
Art. 81. Requisiti di sicurezza
Art. 82. Lavori sotto tensione
Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive
Art. 84. Protezioni dai fulmini
Art. 85. Protezione di edifici, impianti, strutture,
attrezzature (dall’innesco elettrico di atmosfere
esplosive)
Art. 86. Verifiche e controlli
Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi
in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato
della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti
nelle norme tecniche;
b) per tensioni di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tali attività
secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad
operare sotto tensione;
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore
di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale
attività.
2. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,
lettera c, numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai
sensi della legislazione vigente.
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai
limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle
pertinenti norme tecniche.
Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette
Tensione nominale
Un (kV)
Distanza di sicurezza
D (m)
1
3
1 < Un ≤ 30
3,5
30 < Un ≤ 132
5
> 132
7
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83, quando occorre effettuare lavori in
prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme
restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle
pertinenti norme tecniche.
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree
L’attività dei lavori elettrici sotto tensione in alta tensione è stata fino all’11.4.11
un’attività concessa esclusivamente a pochissime aziende sulla base del DM 9
giugno 1980 e del DM 13 luglio 1990, n. 442. Tali concessioni costituivano di
fatto deroghe alle norme generali di sicurezza in casi di comprovata efficacia di
sistemi alternativi.
L’emanazione del D.Lgs. 81/2008, ha sostanzialmente riconfermato l’assetto
generale della sicurezza dei lavori elettrici rimandando però l’applicazione
pratica, per quanto attiene il campo dei lavori sotto tensione in alta tensione,
ad un successivo decreto attuativo.
L’emanazione del Decreto 4 febbraio 2011 (G.U. n 83 dell’ 11/4/2011) ha
stabilito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti interessati ad
effettuare lavori sotto tensione in AT con la contestuale abrogazione della
regolamentazione pregressa aprendo, di fatto, la possibilità a tutte le aziende
interessate (con i requisiti specifici richiesti) di poter operare nel campo dei
lavori elettrici sotto tensione in AT.
D.M. 4 febbraio 2011
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione
I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire
la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme
tecniche.
A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e
CEI 11-15;
c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda
autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione …;
d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo
art. 7;
e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
L’installazione di impianti elettrici deve
rispettare,
oltre
alle
prescrizioni
legislative,
anche
alle
cosiddette
“norme di buona tecnica”, norme
volontarie
e
consensuali,
soggette
a continui aggiornamenti in funzione
dell’evolversi dell’impiantistica stessa.
In questo contesto, particolare importanza
assume il principio della “regola d’arte”,
concetto astratto e non codificato, sempre
richiamato in tutti i provvedimenti legislativi
inerenti la sicurezza degli impianti (ad es.
Legge 186/68, DM 37/08 e D.Lgs. 81/08) e
che riassume tutti quei fondamentali criteri
su cui si basa la sicurezza elettrica.
NORMATIVE
Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende
1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) è consentito alle aziende che abbiano ricevuto
l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore
generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della
salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i
lavori sotto tensione di cui all'allegato I che fa parte
integrante del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al
comma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisiti
di cui all'allegato II che fa parte integrante del presente
decreto.
3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate
anche all'effettuazione della sperimentazione ….
Il progettista può avvalersi delle norme come riferimenti
tecnici certi e precisi su cui dimostrare la validità delle
proprie scelte progettuali, inoltre l’esistenza di norme
precise, dettagliate e chiare, consente all'installatore di
realizzare un impianto efficiente e sicuro.
In conclusione le norme rappresentano un bagaglio
culturale e tecnico di grande valore e l’indirizzo
professionale più avanzato e affidabile sotto il profilo della
sicurezza e della buona tecnica, requisiti questi
indispensabili per affrontare il mercato globale.
Dei due corpi
normativi esistenti
in Italia, UNI e CEI,
è il secondo che si
occupa
delle
prescrizioni per gli
impianti elettrici
affinché
questi
non costituiscano
pericolo
per
persone animali e
cose.
Norme tecniche
Norma CEI 64-8
"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"
Norma CEI 11-27
“Lavori su impianti elettrici”
Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)
“Esercizio degli impianti elettrici”
Norma CEI EN 61477 (CEI 11-74)
“Lavori sotto tensione. Prescrizioni minime per l’uso di attrezzi, di
dispositivi e di equipaggiamenti”
Norma CEI EN 60900 (CEI 11-16)
“Lavori sotto tensione - Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua”
Norme tecniche
Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3)
“Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."
Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)
“Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 1: Prescrizioni comuni”
Norma CEI 11-15
“Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di
Categoria II e III in corrente alternata"
In conclusione, si ribadisce che le norme CEI, grazie alla legge
186/68, hanno valore giuridico, quest'affermazione ha ormai
una sua giurisprudenza grazie a diversi pareri e sentenze.
Potrebbe allora sorgere il dubbio di rendere l'osservanza alle
norme obbligatoria, ciò non è, non per favorire quelli che
vogliono eludere la norma, in quanto una norma obbligatoria
non impedisce solo il peggio ma ostacola anche il meglio, come
ad esempio l'adozione di soluzioni e prodotti più vantaggiosi per
la sicurezza ma non ancora normalizzati.
Proprio per questo, seguire i dettami delle norme CEI è
condizione sufficiente ma non necessaria per ottenere la regola
d'arte e scaturisce quindi che la legge 186/68 è una presunzione
di regola d'arte a favore delle norme CEI.
Attrezzatura e DPI per lavori elettrici
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
Il ricorso all’impiego di DPI è consentito solamente quando si è in
presenza di rischi residui (rischi che, nonostante l’attuazione delle
possibili azioni di bonifica previste, si possono comunque
manifestare) oppure in situazioni lavorative dove esiste
sicuramente un rischio ma la presenza del lavoratore è
occasionale (es.: manutenzione straordinaria).
In base all’articolo 75 del D.Lgs.
81/08 i DPI devono essere
impiegati quando i rischi non
possono
essere
evitati
o
sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva, da misure,
metodi
o
procedimenti
di
riorganizzazione del lavoro.
Il
personale
che
opera
nel
campo
dell’installazione di impianti elettrici e dei lavori
ad essi connessi, secondo la formazione,
l’addestramento e le istruzioni ricevute, deve
essere dotato di specifici ed idonei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) secondo quanto
prescritto dall’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 81/08,
nonché di idonei utensili e attrezzi.
Il D.Lgs. 475/92, oltre a stabilire l’obbligatorietà
da parte del fabbricante di conferire al DPI
almeno i requisiti essenziali di salute e di
sicurezza, divide gli stessi DPI in tre categorie (I, II
e III) in funzione della loro capacità di
salvaguardare la persona dal rischio da cui si deve
proteggere.
• I categoria: dispositivi di facile progettazione e
destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni
lievi - autocertificati dal produttore;
• II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due
categorie – rischio significativo - prototipo
certificato da un ente notificato;
• III categoria: dispositivi di progettazione complessa
e destinati a proteggere da rischi di morte o di
lesioni gravi – ad esempio i DPI destinati a
salvaguardare dai rischi connessi ad attività che
espongano a tensioni elettriche pericolose o
utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche prototipo certificato da un ente notificato +
controllo della produzione o del prodotto finito.
Il D.Lgs. 81/08, fissa i requisiti da tenere in considerazione per la
scelta del DPI adeguato alle tipologie di rischio che sono state
evidenziate con l’analisi e la valutazione dei rischi. In base a ciò, i
DPI devono:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se
un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra di loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
L’utilizzo di un DPI presuppone una condizione di operatività
in situazione di rischio per il portatore del dispositivo stesso.
Più il rischio è elevato, maggiore è l’attenzione che si deve
prestare e le precauzioni da adottare.
Le informazioni sui DPI devono essere precise, complete e
comprensibili e devono evidenziare tutti gli aspetti relativi
alla natura dei rischi da cui ci si deve difendere, le condizioni
ambientali in cui si dovrà operare e le caratteristiche delle
attrezzature individuate per eliminare o ridurre i rischi stessi.
In particolar modo l’informazione e la formazione risultano
indispensabili per una corretta scelta e per un uso
appropriato dei DPI appartenenti alla terza categoria
(individuata secondo il D.Lgs. 475/92) e per i dispositivi di
protezione dell’udito.
I DPI e le attrezzature progettate per
garantire la sicurezza nei lavori in
presenza di rischio elettrico sono
sottoposti a prove specifiche; il simbolo
del doppio triangolo sta ad indicare la
loro idoneità ai lavori sotto tensione.
La presenza del doppio triangolo non è
sufficiente, il DPI deve necessariamente
riportare la marcatura CE per essere
conforme alla direttiva 89/686/CEE.
I DPI sono regolati da norme tecniche
IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) =
Norma Internazionale
CENELEC/EN (Comitato Europeo di Normazione
Elettrotecnica) = Norma Europea
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) = Norma
Italiana
Elenco non esaustivo di norme tecniche per DPI per i lavori
sotto tensione:
 EN 50321 (CEI 11-59) Calzature elettricamente isolanti per
lavori su impianti di bassa tensione.
 EN 50365 (CEI 11-73) Elmetti isolanti da utilizzare su impianti
di Categoria 0 e 1.
 EN 60903 (CEI 11-31) Guanti e muffole di materiale isolante
per lavori sotto tensione.
 EN 60984 (CEI 11-30) Manicotti di materiale isolante per
lavori sotto tensione.
 EN 60895 (CEI 11-23) Abiti conduttori per lavori sotto
tensione fino a 800 kV di tensione nominale in corrente
alternata.
PRINCIPALI DPI PER IL RISCHIO ELETTRICO
Scarpe da lavoro
Le normali calzature da lavoro con suola
dielettrica e tomaia in cuoio garantiscono
una sufficiente protezione verso il terreno
durante le operazioni di manovra o
riparazione. Non garantiscono però alcun
isolamento elettrico a livello di tomaia.
Per
svolgere
operazioni
di
movimentazione di parti pesanti o
contundenti richiedono l’aggiunta di
puntali antischiacciamento.
Calzature isolanti (tronchetti)
Gli stivali o le scarpe isolanti
rappresentano un valido mezzo protettivo
individuale
contro
i
rischi
di
elettrocuzione. Vanno indossati per
proteggersi dalle tensioni di contatto e di
passo (es.: negli spazi aperti delle stazioni
di trasformazione AT/MT), per effettuare
manovre in linee con apparecchiature a
comando rinviato al suolo, o per
effettuare l’individuazione mediante
tranciatura di linee in cavo.
Esistono anche sopra-calzature (da indossare sopra le calzature da lavoro) che
soddisfano la norma.
Elmetto isolante
L’elmetto isolante assicura al capo una doppia
protezione: meccanica (contro gli urti accidentali) ed
elettrica (contro i contatti accidentali con parti in
tensione).
Deve essere conforme alla norma CEI EN 50365 (CEI 1173), resistere a una tensione di 5 kV per almeno 3
minuti senza assorbire una corrente superiore a 3,5 mA.
Garantisce prestazioni meccaniche conformi alla norma
UNI EN 397.
Perché risulti efficace ed affidabile, l’elmetto deve
essere:
integro (come involucro esterno e come accessori
interni);
assicurato mediante il sottogola;
pulito.
Occhiali e visiere
La protezione degli occhi e più in generale del viso
assume importanza nei lavori sotto tensione
(effetti dell’arco elettrico) o durante la
manipolazione di liquidi corrosivi o irritanti. La
visiera, che consente di estendere la protezione
all’intero volto, viene normalmente fissata
all’elmetto isolante.
Deve essere conforme alla norma UNI EN 166 con
caratteristiche di resistenza all’arco elettrico e
protezione dai raggi ultravioletti (visiera spessa
almeno 1,4 mm, resistente ad un arco elettrico da
12 kA per 1 secondo, alla distanza di 30 cm).
Guanti dielettrici
I guanti isolanti sono i DPI più importanti
per i lavori elettrici sotto tensione: sono la
prima linea di difesa con le parti attive;
possono essere utilizzati come protezione
diretta (lavori a contatto) o secondaria (in
abbinamento ad attrezzi isolanti).
Essi vengono impiegati per lavori in
tensione o per effettuare manovre,
tramite fioretto su apparecchiature MT.
I guanti si suddividono in base alla Classe
ed alla Categoria come riportato nelle
tabelle.
b
Classe/Categoria
c
Costruttore
e
Mese Anno
f
Taglia
g
Spazio supplementare per i
dati dell’ispezione periodica
Maniche isolanti
Le maniche isolanti sono
utilizzate per prevenire contatti
con parti in tensione, nella
parte superiore del braccio.
Sono utilizzate in abbinamento
ai guanti isolanti e offrono lo
stesso livello di protezione.
La norma di
è la EN 60984.
riferimento
Abbigliamento protettivo dall’arco elettrico
Per determinare i DPI adeguati per la protezione
dall'arco elettrico, occorre considerare diversi
parametri:
il valore della corrente massima di guasto;
il numero dei cicli della corrente alternata
e il tipo di circuito;
il luogo in cui si verifica l'arco
(spazio confinato);
la tensione nominale fase / terra;
la distanza dalla sorgente dell'arco.
La principale norma di riferimento, non
armonizzata, è la IEC 61482-2 “Indumenti di
protezione contro gli effetti termici dell'arco
elettrico”.
Tutti i lavoratori devono utilizzare
esclusivamente i dispositivi di protezione
forniti o approvati dal preposto e li devono:
• conservare con cura;
• usare correttamente;
• controllare prima dell’uso, verificando a
vista l’integrità;
• non usare se riscontrano difetti;
• segnalare al preposto gli eventuali difetti
riscontrati;
• inviare alla verifica periodica, se e quando
programmata;
attenendosi alle modalità indicate dalle istruzioni
ricevute (per esempio con i manuali d’uso e
manutenzione, le disposizioni aziendali, il piano di
lavoro, ecc.).
I guanti isolanti sono realizzati con lattice
naturale, materiale deperibile se esposto
a luce, calore e aria.
Prima di ogni utilizzo: controllare i guanti
visivamente e gonfiare con aria per
verificare eventuali perdite.
Dopo l'uso: pulire e asciugare i guanti
accuratamente.
Conservare i guanti lontano da fonti di
calore, ozono e luce diretta.
Collaudare ed eventualmente sostituire i
guanti ogni 6/12 mesi.
Se uno dei due guanti appartenenti ad un
paio è ritenuto non sicuro, il paio non
dovrebbe essere utilizzato.